Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Il documento informatico
la rivoluzione
–
– due esempi
• Processo telematico
• Elaborazione di un contratto
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
1
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Processo telematico
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n.
123 (“Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti”) ha posto le basi per la
realizzazione del c.d. “processo telematico”.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
2
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Le parti
–
–
–
–
il locatore-proprietario;
il conduttore-inquilino;
i consulenti delle parti-avvocati - commercialisti ecc;
l'ufficio del registro-pubblica amministrazione
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
3
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Contratto di locazione:
1-elaborazione del contratto di locazione
2-sottoscrizione delle varie copie
3-apposizione di marche da bollo
4-invio del contratto all'ufficio del registro
5-pagamento della tassa di registro
6-registrazione ed archiviazione del documento
7-ritiro del contratto dall'ufficio del registro
8-distribuzione del contratto registrato alle parti
9-archiviazione del contratto nelle cartelline delle parti
10-registrazione annuale del contratto
Una infinita serie di attività caratterizzate da perdita di tempo, elevati
costi di elaborazione, spese di trasporto ecc.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
4
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
contratto di locazione informatico possono essere ipotizzate le seguenti
fasi:
1-elaborazione del contratto di locazione utilizzando un programma di video scrittura;
2-sottoscrizione del contratto, visualizzato sul monitor, quindi direttamente sul PC,
utilizzando la firma digitale;
3-trasmissione all'ufficio del registro per la registrazione utilizzando la rete
telematica;
4-invio telematico dell'ordine alla banca di pagare la tassa di registrazione;
5-registrazione da parte dell'ufficio del registro mediante apposizione della firma
digitale per la validazione ed archiviazione su supporto elettronico;
6-restituzione del contratto registrato da parte dell'ufficio del registro sulle caselle
postali delle parti;
7-archiviazione del contratto.
Il contratto di locazione informatico può essere archiviato dalle parti e
dall'Ufficio del registro sul disco rigido del PC o può essere trasferito su floppy o
su disco ottico.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
5
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
I vantaggi derivanti dal differente sistema di
stipula del contratto sono evidenti:
- minore tempo impiegato;
- minore spese sostenute;
- maggiore velocità di elaborazione del
contratto;
- minore intervento da parte della P.A.
Il sistema ipotizzato per la realizzazione del
contratto di locazione informatico può essere
usato per qualsiasi altro atto giuridico.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
6
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
caratterizzazioni
• 1 rappresentazione
• 2 elaborazione
del documento informatico
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
7
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
1 Rappresentazione informatica
Era digitale – Era delle reti telematiche
• Passaggio dal “computer come calcolatore”
- al computer come “strumento” per
elaborare informazioni
Informazioni in formato digitale
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
8
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
….rappresentazione informatica
• Digitale = (Digit = cifra) era dei numeri
• Sistema decimale - sistema binario
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
9
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
2 Elaborazione
de materializzazione del documento
• Nuova scrittura - nuovo alfabeto - nuovo
inchiostro = flusso di elettroni
• Collocazione --> non necessario il supporto
documento informatico = liquido travasabile
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
10
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
dematerializzazione
Il termine “dematerializzazione” ha fatto la sua prima
apparizione durante gli anni 80 nel settore finanziario, con
particolare riferimento ai titoli di credito al fine di
superarne la fisicità e consentire forme di circolazione
virtuali.
Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico (vedi: articolo 10
legge 17 dicembre 1997 n. 433; titolo V decreto legislativo 24 giugno
1998 n. 213) fino ad arrivare all’articolo 42 decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) con il quale il
termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti
cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva
perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente
costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione
con documenti informatici.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
11
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
..dematerializzazione
In questo senso il concetto di “dematerializzazione”
si può considerare come l’estensione alla P.A. della
generale tendenza, invalsa nel settore privato,
dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento
automatizzato dell’informazione nei processi
produttivi.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
12
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
.. dematerializzazione
• Oggi si può correttamente sostenere che questo
termine definisce il progressivo incremento della
gestione documentale informatizzata all’interno delle
strutture amministrative pubbliche e private e la
sostituzione dei supporti tradizionali della
documentazione amministrativa in favore del
documento informatico a cui la normativa statale fin
dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997
n. 59) ha confermato pieno valore giuridico.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
13
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
..dematerializzazione
• Il tema della dematerializzazione della documentazione
prodotta nell’ambito dell’attività della pubblica
amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di
rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione
dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce
una delle linee di azione maggiormente significative ai fini
della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi
diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo,
efficienza, ecc.).
• I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono
caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione
e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca
elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o
meno costose inefficienze.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
14
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
..dematerializzazione nel CAD
42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei
quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e
provvedono alla predisposizione dei conseguenti
piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate
ai sensi dell’articolo 71.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
15
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Documento informatico
• è il documento redatto attraverso sistemi
informatici,
• è, secondo quanto previsto dalla normativa,
equiparato a quello cartaceo.
• e’ sottoscritto tramite le firme elettroniche.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
16
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Documento informatico
Problemi tecnici e giuridici
risolti dalla tecnologia e dalla normativa
Ricordiamo quali erano questi problemi
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
17
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
…..problemi tecnici
Problemi tecnici
• certezza
• stabilità - “volatilità”
• autenticità
• inalterabilità
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
18
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
….problemi giuridici
Problemi giuridici
– 1 integrità dei dati
– 2 autenticazione
– 3 non ripudiabilità dell’atto
– 4 riservatezza delle informazioni
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
19
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Definizione
• documento informatico:
la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
Codice della Amministrazione Digitale CAD - Dlgs 82/2005
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
20
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Sottoscrizione del documento
• La firma
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
21
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Funzioni della firma
La dottrina ha attribuito alla firma tradizionale le
seguenti funzioni:
- indicativa
- dichiarativa
- probatoria
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
22
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Funzione indicativa:
Consiste nella possibilità di risalire con “certezza”
all’identità del sottoscrittore.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
23
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Funzione dichiarativa:
Approvazione del contenuto del documento da
parte del sottoscrittore ed assunzione della
responsabilità delle dichiarazioni contenute nel
documento.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
24
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Funzione probatoria:
Costituisce mezzo di prova della provenienza delle
dichiarazioni contenute nel documento del
sottoscrittore.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
25
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Funzioni della sottoscrizione informatica:
La firma digitale intende assumere le funzioni tipiche della
sottoscrizione “manuale” (firma con penna su carta).
Raffrontando le garanzie offerte dalla firma manuale su
documento cartaceo con quelle proprie della firma digitale, si
nota come sia possibile la imitazione della prima da parte di
chiunque (con un po’ di impegno!), mentre la riproduzione del
corretto algoritmo relativo alla firma digitale su un
determinato documento informatico è possibile soltanto
possedendo la chiave privata di criptazione.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
26
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
....funzioni assunte dalla sottoscrizione informatica
La funzione dichiarativa, avente lo scopo di
assunzione della paternità del contenuto del
documento da parte di colui che viene identificato
con una determinata firma, viene soddisfatta dalla
firma digitale in ragione della non modificabilità
del contenuto del documento dopo l’avvenuta
sottoscrizione informatica.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
27
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
La sottoscrizione
La sottoscrizione può essere considerata come un
atto giuridico sostanziale che consiste nella
manifestazione di volontà del soggetto che la
appone di aderire al contenuto del testo.
Nell’ambito delle scritture private la
sottoscrizione, da intendersi come “apposizione
su un documento della propria firma
autografa”, attua quel meccanismo di
imputabilità diretta voluto dal legislatore per
assicurare la paternità della dichiarazione
negoziale incorporata nel documento al suo
autore.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
28
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Sottoscrizione autografa
La sottoscrizione è l’atto
con cui la parte si assume
la paternità del
documento, quale
scrittura privata.
(es. Domenico Condello)
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
art. 2702 c.c.
“La scrittura privata fa
piena prova, fino a querela
di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l’
ha sottoscritta, se colui
contro il quale la scrittura
è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se
questa è legalmente
considerata come
riconosciuta.”
29
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Sottoscrizione informatica
La sottoscrizione è la
procedura di attestazione
della provenienza
dell’atto e di garanzia
dell’integrità del suo
contenuto.
(“firma digitale”)
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
Borruso: “Può
qualificarsi
sottoscrizione
informatica ogni
mezzo realizzabile con
il computer attraverso
il quale riconoscere
con certezza l’autore
di un atto o di un
fatto.”
30
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Tipologie di documento informatico
Il documento informatico
1 senza alcuna firma
2 con firma elettronica
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
31
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
senza alcuna firma
• definizione
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
32
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
senza alcuna firma (DPR 445/00)
Effetti del documento informatico senza
alcuna firma:
1.Il documento informatico ha l'efficacia probatoria
prevista dall'articolo 2712 del codice civile,
riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
(art. 10, DPR 445/2000 T.U. della documentazione
amministrativa come modificato dal D.Lgs 10/02 ed
abrogato dal Dlgs 82/05)
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
33
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
con firma elettronica
2. Il documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica,
– soddisfa il requisito legale della forma scritta.
– Sul piano probatorio il documento stesso e'
liberamente valutabile, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
(art. 10, DPR 445/2000)
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
34
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Documento cartaceo - informatico
Differenziazioni
• Nel mondo della carta, la sottoscrizione autografa
apposta dal privato in calce al documento esprime,
sino a prova contraria, il consenso del firmatario sul
contenuto dell’atto sottoscritto.
• Nel mondo informatico il nuovo metodo di
sottoscrizione consiste nell'applicazione ad un
documento attraverso la crittografia asimmetrica di
una impronta digitale con la quale il proprietario della
chiave privata appone al documento informatico la
propria firma digitale.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
35
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Codice dell’amministrazione digitale
DLgs 82/05
• Art. 20. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque
formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui
all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti
di legge, ai sensi delle disposizioni del
presente codice.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
36
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Codice dell’amministrazione digitale
• 1-bis. L’idoneità del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo
restando quanto disposto dal comma 2.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
37
Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20
Codice dell’amministrazione digitale
DLgs 82/05 art. 20
• 2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale, formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità
dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del
documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma
2, e soddisfa comunque il requisito della forma
scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità,
dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12
del codice civile.
a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma
38
Scarica

Documento informatico