Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Il documento informatico la rivoluzione – – due esempi • Processo telematico • Elaborazione di un contratto a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Processo telematico • Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123 (“Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”) ha posto le basi per la realizzazione del c.d. “processo telematico”. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 2 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Le parti – – – – il locatore-proprietario; il conduttore-inquilino; i consulenti delle parti-avvocati - commercialisti ecc; l'ufficio del registro-pubblica amministrazione a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 3 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Contratto di locazione: 1-elaborazione del contratto di locazione 2-sottoscrizione delle varie copie 3-apposizione di marche da bollo 4-invio del contratto all'ufficio del registro 5-pagamento della tassa di registro 6-registrazione ed archiviazione del documento 7-ritiro del contratto dall'ufficio del registro 8-distribuzione del contratto registrato alle parti 9-archiviazione del contratto nelle cartelline delle parti 10-registrazione annuale del contratto Una infinita serie di attività caratterizzate da perdita di tempo, elevati costi di elaborazione, spese di trasporto ecc. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 4 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 contratto di locazione informatico possono essere ipotizzate le seguenti fasi: 1-elaborazione del contratto di locazione utilizzando un programma di video scrittura; 2-sottoscrizione del contratto, visualizzato sul monitor, quindi direttamente sul PC, utilizzando la firma digitale; 3-trasmissione all'ufficio del registro per la registrazione utilizzando la rete telematica; 4-invio telematico dell'ordine alla banca di pagare la tassa di registrazione; 5-registrazione da parte dell'ufficio del registro mediante apposizione della firma digitale per la validazione ed archiviazione su supporto elettronico; 6-restituzione del contratto registrato da parte dell'ufficio del registro sulle caselle postali delle parti; 7-archiviazione del contratto. Il contratto di locazione informatico può essere archiviato dalle parti e dall'Ufficio del registro sul disco rigido del PC o può essere trasferito su floppy o su disco ottico. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 5 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 I vantaggi derivanti dal differente sistema di stipula del contratto sono evidenti: - minore tempo impiegato; - minore spese sostenute; - maggiore velocità di elaborazione del contratto; - minore intervento da parte della P.A. Il sistema ipotizzato per la realizzazione del contratto di locazione informatico può essere usato per qualsiasi altro atto giuridico. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 6 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 caratterizzazioni • 1 rappresentazione • 2 elaborazione del documento informatico a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 7 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 1 Rappresentazione informatica Era digitale – Era delle reti telematiche • Passaggio dal “computer come calcolatore” - al computer come “strumento” per elaborare informazioni Informazioni in formato digitale a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 8 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 ….rappresentazione informatica • Digitale = (Digit = cifra) era dei numeri • Sistema decimale - sistema binario a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 9 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 2 Elaborazione de materializzazione del documento • Nuova scrittura - nuovo alfabeto - nuovo inchiostro = flusso di elettroni • Collocazione --> non necessario il supporto documento informatico = liquido travasabile a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 10 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 dematerializzazione Il termine “dematerializzazione” ha fatto la sua prima apparizione durante gli anni 80 nel settore finanziario, con particolare riferimento ai titoli di credito al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione virtuali. Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico (vedi: articolo 10 legge 17 dicembre 1997 n. 433; titolo V decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213) fino ad arrivare all’articolo 42 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) con il quale il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 11 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 ..dematerializzazione In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 12 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 .. dematerializzazione • Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 13 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 ..dematerializzazione • Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). • I processi di gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 14 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 ..dematerializzazione nel CAD 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni. 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 15 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Documento informatico • è il documento redatto attraverso sistemi informatici, • è, secondo quanto previsto dalla normativa, equiparato a quello cartaceo. • e’ sottoscritto tramite le firme elettroniche. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 16 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Documento informatico Problemi tecnici e giuridici risolti dalla tecnologia e dalla normativa Ricordiamo quali erano questi problemi a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 17 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 …..problemi tecnici Problemi tecnici • certezza • stabilità - “volatilità” • autenticità • inalterabilità a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 18 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 ….problemi giuridici Problemi giuridici – 1 integrità dei dati – 2 autenticazione – 3 non ripudiabilità dell’atto – 4 riservatezza delle informazioni a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 19 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Definizione • documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Codice della Amministrazione Digitale CAD - Dlgs 82/2005 a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 20 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Sottoscrizione del documento • La firma a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 21 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Funzioni della firma La dottrina ha attribuito alla firma tradizionale le seguenti funzioni: - indicativa - dichiarativa - probatoria a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 22 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Funzione indicativa: Consiste nella possibilità di risalire con “certezza” all’identità del sottoscrittore. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 23 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Funzione dichiarativa: Approvazione del contenuto del documento da parte del sottoscrittore ed assunzione della responsabilità delle dichiarazioni contenute nel documento. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 24 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Funzione probatoria: Costituisce mezzo di prova della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento del sottoscrittore. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 25 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Funzioni della sottoscrizione informatica: La firma digitale intende assumere le funzioni tipiche della sottoscrizione “manuale” (firma con penna su carta). Raffrontando le garanzie offerte dalla firma manuale su documento cartaceo con quelle proprie della firma digitale, si nota come sia possibile la imitazione della prima da parte di chiunque (con un po’ di impegno!), mentre la riproduzione del corretto algoritmo relativo alla firma digitale su un determinato documento informatico è possibile soltanto possedendo la chiave privata di criptazione. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 26 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 ....funzioni assunte dalla sottoscrizione informatica La funzione dichiarativa, avente lo scopo di assunzione della paternità del contenuto del documento da parte di colui che viene identificato con una determinata firma, viene soddisfatta dalla firma digitale in ragione della non modificabilità del contenuto del documento dopo l’avvenuta sottoscrizione informatica. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 27 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 La sottoscrizione La sottoscrizione può essere considerata come un atto giuridico sostanziale che consiste nella manifestazione di volontà del soggetto che la appone di aderire al contenuto del testo. Nell’ambito delle scritture private la sottoscrizione, da intendersi come “apposizione su un documento della propria firma autografa”, attua quel meccanismo di imputabilità diretta voluto dal legislatore per assicurare la paternità della dichiarazione negoziale incorporata nel documento al suo autore. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 28 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Sottoscrizione autografa La sottoscrizione è l’atto con cui la parte si assume la paternità del documento, quale scrittura privata. (es. Domenico Condello) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma art. 2702 c.c. “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.” 29 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Sottoscrizione informatica La sottoscrizione è la procedura di attestazione della provenienza dell’atto e di garanzia dell’integrità del suo contenuto. (“firma digitale”) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma Borruso: “Può qualificarsi sottoscrizione informatica ogni mezzo realizzabile con il computer attraverso il quale riconoscere con certezza l’autore di un atto o di un fatto.” 30 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Tipologie di documento informatico Il documento informatico 1 senza alcuna firma 2 con firma elettronica a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 31 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 senza alcuna firma • definizione a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 32 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 senza alcuna firma (DPR 445/00) Effetti del documento informatico senza alcuna firma: 1.Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. (art. 10, DPR 445/2000 T.U. della documentazione amministrativa come modificato dal D.Lgs 10/02 ed abrogato dal Dlgs 82/05) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 33 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 con firma elettronica 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, – soddisfa il requisito legale della forma scritta. – Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. (art. 10, DPR 445/2000) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 34 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Documento cartaceo - informatico Differenziazioni • Nel mondo della carta, la sottoscrizione autografa apposta dal privato in calce al documento esprime, sino a prova contraria, il consenso del firmatario sul contenuto dell’atto sottoscritto. • Nel mondo informatico il nuovo metodo di sottoscrizione consiste nell'applicazione ad un documento attraverso la crittografia asimmetrica di una impronta digitale con la quale il proprietario della chiave privata appone al documento informatico la propria firma digitale. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 35 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Codice dell’amministrazione digitale DLgs 82/05 • Art. 20. Documento informatico. 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 36 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Codice dell’amministrazione digitale • 1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 37 Informatica giuridica e diritto dell’informatica IUS20 Codice dell’amministrazione digitale DLgs 82/05 art. 20 • 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 38