RIVALUTAZIONE IMMOBILI 20 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare °°°°°°° ART. 15 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI RIALLINEAMENTO VALORI IAS CO 1-9 RIALLINEAMENTO VALORI OPERAZIONI DI CONFERIMENTO/FUSIONE/SCISSIONE IN SOSTITUZIONE NEL RIALLINEAMENTO ART. 176 TUIR CO 10-12 VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI IN BASE ALL’ULTIMO BILANCIO E NON ANDAMENTO MERCATO DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON UTILIZZANO IAS CO 13 RIALLINEAMENTO ASSICURAZIONI CO 14-15 RIVALUTAZIONE IMMOBILI CO 16-22 °°°°°°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 AI SOLI FINI CIVILISTICI SENZA ALCUN PAGAMENTO ANCHE AI FINI FISCALI ANCHE AI FINI FISCALI CON AFFRANCAMENTO CON PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CON PAGAMENTO ULTERIORE IMPOSTA SOSTITUTIVA (CONFERMATA DA CIRC N. 8/E/2009) °°°°° NORMATIVA APPLICABILE ART. 15 CO 23 DL 185/2008 - LEGGE 2/2009 SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI ARTT. 11/13/15 LEGGE 342/2000 DM 13/04/2001 N. 162 DM 19/04/2002 N. 86 CIRC 16/11/2000 N. 207/E CIRC 26/01/2001 N. 5/E CIRC 18/06/2001 N. 57/E CIRC 25/06/2002 N. 57/E RIS. 09/07/2002 N. 223/E CIRC 19/03/2009 N. 11/E °°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 16 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 SOGGETTI SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’DI PERSONE CHE NON UTILIZZANO IAS (NEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2008) ARTT. 10/15 LEGGE 342/2000 (COLLEGATO 2000) TITOLARI REDDITO D’IMPRESA RESIDENTI / NON RESIDENTI CONTABILITA’ ORDINARIA / SEMPLIFICATA SOCIETA’ PER AZIONI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE AZIENDE SPECIALI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMMERCIALI ENTI PUBBLICI E PRIVATI NON COMMERCIALI PERSONE FISICHE PER I BENI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE ESERCITATA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE ED EQUIPARATE °°°°°°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 16 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 SOGGETTI - SITUAZIONI PARTICOLARI COOPERATIVE CIRC. 16/11/2000 N. 207/E LA RIVALUTAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA A CONDIZIONE CHE VENGA IN OGNI CASO CORRISPOSTA L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SONO QUINDI IRRILEVANTI ESENZIONE/RIDUZIONE IRPEG (IRES) LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ASSONIME 27/02/2001 N. 13 NESSUNA PRECLUSIONE CALCOLI DI CONVENIENZA AFFITTO O USUFRUTTO DI AZIENDA (CIRC 57/E/2001 – CIRC 11/E/2009) A CHI SPETTA L’AMMORTAMENTO SOGGETTI IN SEMPLIFICATA (CIRC 19/03/2009 N. 11/E) DEVONO PROVARE IL POSSESSO DEI BENI (LIBRO CESPITI E LIBRO IVA) E LA TIPOLOGIA DEGLI STESSI (DA ELEMENTI DI FATTO CIRCA LE MODALITA’ DI EFFETTIVO UTILIZZO DEI BENI ) °°°°°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 17 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE IN DEROGA ALL’ART. 2426 C.C. E OGNI ALTRA NORMA E’ POSSIBILE RIVALUTARE I BENI IMMOBILI RISULTANTI NEL BILANCIO AL 31/12/2007 DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA CATEGORIE OMOGENEE IMMOBILI AMMORTIZZABILI IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI ESCLUSI AREE EDIFICABILI IMMOBILI MERCE °°°°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 16 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 SITUAZIONI PARTICOLARI SU IMMOBILI CIR 19/03/2009 N. 11/E BENI IN LEASING IMPRESA UTILIZZATRICE SE GIA’ RISCATTATI AL 31/12/2008 BENI IN LEASING IMPRESA CONCEDENTE RIVALUTAZIONE NON AMMESSA DIRITTO DI SUPERFICIE RIVALUTAZIONE SPETTA AL TITOLARE DI TALE DIRITTO OPERAZIONI STRAORDINARIE SI APPLICA IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ NEL POSSESSO QUESTIONE COME SI INDIVIDUA L’AREA EDIFICABILE ? SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO E’ POSSIBILE INDIVIDUARE IL CONCETTO DI FABBRICATO MA NON DI AREA EDIFICABILE ART. 2645 BIS CO 6 CODICE CIVILE IL FABBRICATO SI INTENDE VENUTO AD ESISTENZA GIURIDICA CON LA REALIZZAZIONE DEL RUSTICO COMPRENSIVO DELLE MURA PERIMETRALI E DELLA COPERTURA RIS. 28/01/2009 N. 23/E CONFERMA TALE CONCETTO DI FABBRICATO ANCHE SE NON ULTIMATO INOLTRE L’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti indicati nel sesto comma dell’art. 2645-bis del codice civile, deve essere naturalmente comprovata, ad esempio, con la denuncia nel catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione, poiché, in caso contrario, l’immobile rileverebbe ancora come terreno edificabile RIS. 22/10/2008 N. 395/E IN MATERIA DI ART. 67 TUIR CONFERMA IL CONCETTO DI TERRENO SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIO ANCHE ALLE AREE OGGETTO DI PIANI DI RECUPERO SUI QUALI INSISTONO COMUNQUE FABBRICATI INTEPRETAZIONE AUTENTICA ART. 36 CO 2 DL 223/2006 – LEGGE 248/2008 AI FINI IVA/REGISTRO/II.DD/ICI UN’AREA E’ DA CONSIDERARSI COMUNQUE FABBRICABILE SE UTILIZZABILE A SCOPO EDIFICATORIO IN BASE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ADOTTATO DAL COMUNE, INDIPENDENTEMENTE DALL’APPROVAZIONE DELLA REGIONE E DALL’ADOZIONE DI STRUMENTI ATTUATIVI DEL MEDESIMO °°°°°°° QUESTIONE.1 COSA SUCCEDE PER LE AREE NON EDIFICABILI AL 31/12/2007 E EDIFICABILI AL 31/12/2008 ? QUESTIONE.2 COSA SUCCEDE PER LE AREE NON EDIFICABILI AL 31/12/2007 E EDIFICATE AL 31/12/2008 ? QUESTIONE.3 COSA SUCCEDE PER LE CUBATURE DISPONIBILI SU AREE PARZIALMENTE EDIFICATE ? RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI IMMOBILI ABITATIVI ART. 90 TUIR TERRENI SU CUI INSISTONO FABBRICATI STRUMENTALI (SCORPORO) TERRENI AGRICOLI AREE NON EDIFICABILI °°°°°°° CAVE ???? QUESTIONE.1 L’INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA OMOGENEA DI APPARTENENZA A QUALE DATA DEVE ESSERE EFFETTUATA ? CIRC. 18/06/2001 N. 57/E- CIRC 19/03/2009 N. 11/E ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO IN CUI SI EFFETTUA LA RIVALUTAZIONE FERMO RESTANDO IL POSSESSO ANCHE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE DOTTRINA NON E’ POSSIBILE LA RIVALUTAZIONE PER UN IMMOBILE MERCE AL 31/12/2007 ISCRITTO NELLE IMMOBILIZZAZIONI AL 31/12/2008 MENTRE E’ POSSIBILE LA RIVALUTAZIONE PER UN IMMOBILE NON AMMORTIZZABILE AL 31/12/2008 DIVENTATO AMMORTIZZABILE AL 31/12/2008 ESEMPIO IMMOBILE IN LOCAZIONE NEL 2007 UTILIZZATO IN PROPRIO NEL 2008 QUESTIONE.2 NEL CASO IN CUI LA RIVALUTAZIONE NON RIGUARDI TUTTI I BENI DI UNA CATEGORIA OMOGENEA COSA SUCCEDE ? CIRC. 18/06/2001 N. 57/E-CIRC. 19/03/2009 N. 11/E DISCONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE PER TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA CONSEGUENTE EVENTUALE RECUPERO A TASSAZIONE DEI MAGGIORI AMMORTAMENTI EFFETTUATI O DELLE MINORI PLUSVALENZE REALIZZATE CON APPLICAZIONE DELLE ORDINARIE SANZIONI - PERO’ DOPO CRITICHE DI ASSONIME 18/2004 CIRC. 13/06/2006 N. 18/E -CIRC. 19/03/2009 N. 11/E ….gli effetti fiscali della stessa rivalutazione vengono meno per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Il contribuente potrà tuttavia impedire la caducazione degli effetti della rivalutazione sui beni rimanenti qualora, anche in sede di accertamento, provveda al versamento dell’imposta sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni e interessi previsti per legge. Resta inteso che l’assolvimento di tale onere non comporta anche il riconoscimento del maggior valore relativo ai beni esclusi dalla rivalutazione. E’ di , a tale fine, anche la circostanza che il maggior valore di tali beni non è stato imputato a capitale o accantonato nella speciale riserva… ESEMPIO • BENE A/1 RIVALUTATO • BENE A/2 NON RIVALUTATO IN SEDE DI CONTROLLO EMERGE LA MANCATA RIVALUTAZIONE DEL BENE A/2 FACENTE PARTE DELLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA IL SOGGETTO VERSA L’IMPOSTA SOSTITUTIVA, LE SANZIONI E GLI INTERESSI SULLA RIVALUTAZIONE DEL BENE A/2 (SU QUALE VALORE ?) IN TAL MODO • RIMANE CONFERMATA LA RIVALUTAZIONE SU A/1 • NON HA ALCUN EFFETTO LA RIVALUTAZIONE SU A/2 QUESTIONE.3 E’ POSSIBILE LA RIVALUTAZIONE PER GLI IMMOBILI-IMPIANTI ISCRITTI AL CATASTO NELLA CATEGORIA D/E ? • SILOS • OLEODOTTI • CENTRALI IDORELETTRICHE • IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI • IMPIANTI ENERGIA EOLICA CIRC. 19/01/2007 N. 1/E SONO STATI CONSIDERATI FABBRICATI AI FINI DELLO SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO QUESTIONE.4 E’ POSSIBILE LA RIVALUTAZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO DALL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE ? ART. 4 CO 7 D.M. 162/2001 POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA RELATIVA CATEGORIA OMOGENEA SE NON SONO ESCLUSI, L’IMPOSTA SOSTITUTIVA E’ DOVUTA SULL’INTERO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 17 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 MODALITA’ LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA NEL BILANCIO O RENDICONTO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2007 = 2008 DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA DEVE ESSERE ANNOTATA NEL L’INVENTARIO E NELLA NOTA INTEGRATIVA °°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 17 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 MODALITA’ PER TIPOLOGIE DI SOGGETTI SOCIETA’ DI CAPITALI AMMINISTRATORI E SINDACI DEVONO INDICARE E MOTIVARE NELLE LORO RELAZIONI I CRITERI SEGUITI E ATTESTARE CHE LA RIVALUTAZIONE NON ECCEDE IL LIMITE MASSIMO TUTTI I SOGGETTI IN ORDINARIA INDICARE NELL’INVENTARIO LA RIVALUTAZIONE EFFETTUATA CON IL PREZZO DI COSTO SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA • PER I BENI RISULTANTI DAI LIBRI IVA/CESPITI AL 31/12/2007 E 31/12/2008 • A CONDIZIONE CHE VENGA REDATTO APPOSITO PROSPETTO (BOLLATO E VIDIMATO) CONTENENTE - PREZZO DI COSTO - RIVALUTAZIONE COMPIUTA • NON SI APPLICANO LE NORME SULL’UTILIZZO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE °°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI CRITERI DI VALUTAZIONE ARTT. 4 E 6 D.M. 162/2001 DEVE ESSERE APPLICATO UN UNICO CRITERIO PER TUTTI I BENI DELLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA I NUOVI VALORI NON POSSONO IN NESSUN CASO SUPERARE QUELLI EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILI AI BENI AVUTO RIGUARDO - ALLA LORO CONSISTENZA - ALLA LORO CAPACITA’ PRODUTTIVA - ALL’EFFETTIVA POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE - AI VALORI CORRENTI - ALLE QUOTAZIONI RILEVATE IN MERCATI REGOLAMENTATI °°°°°°° IN PRATICA IL VALORE NON PUO’ SUPERARE IL MAGGIORE TRA VALORE D’USO VALORE DI MERCATO IN OGNI CASO NON E’ OBBLIGATORIO RIVALUTARE FINO A TALE VALORE FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEL CRITERIO PER TUTTI I BENI DELLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA ATTENZIONE OIC 16 Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi debbono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale trova il suo limite massimo nel valore d’uso dell’immobilizzazione stessa che non può in nessun caso essere superato. Il valore d’uso delle immobilizzazioni oggetto di rivalutazione deve essere oggettivamente determinato, con le medesime modalità applicabili all’accertamento della congruità del costo originario. PERTANTO IL VALORE D’USO DEVE ESSERE INTESO COME OIC 16 Il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile. E’ PROBABILE CHE LA DIFFICOLTA’ DI TALE INDIVIDUAZIONE FACCIA PROPENDERE PER IL VALORE DI MERCATO (PERIZIA NON OBBLIGATORIA MA OPPORTUNA) RIVALUTAZIONE IMMOBILI MODALITA’ TECNICHE DI RIVALUTAZIONE ART. 5 D.M. 162/2001 1° 2° 3° RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO DEL CESPITE E DEL RELATIVO FONDO AMMORTAMENTO RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO DEL CESPITE RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO IN MISURA TALE DA ALLUNGA LA DURATA ALLUNGA LA DURATA MANTENERE DEL PROCESSO DI DEL PROCESSO DI INVARIATA LA DURATA AMMORTAMENTO AMMORTARMENTO DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO ASSONIME CIRC. 27/2/2001 N. 13 E’ POSSIBILE UTILIZZARE MODALITA’ DIVERSE DI RIVALUTAZIONE IN RELAZIONE AD UNA STESSA CATEGORIA OMOGENEA LIMITE ECONOMICO DELLA RIVALUTAZIONE ART. 6 D.M. 162/2001 VALORE NETTO NON PUO’ DEL BENE ESSERE + SUPERIORE MAGGIORE QUOTA A DI AMMORTAMENTO DERIVANTE DALLA RIVALUTAZIONE VALORE REALIZZABILE O VALORE FONDATAMENTE ATTRIBUIBILE IN PRATICA IL CONFRONTO FRA I VALORI DEVE ESSERE EFFETTUATO DOPO L’ORDINARIO AMMORTAMENTO E PRIMA DELL’EVENTUALE AMMORTAMENTO SULLA RIVALUTAZIONE GENERALMENTE NEL 2008 SI IMPUTERA’ PRIMA LA QUOTA ORDINARIA DI AMMORTAMENTO E POI SI IMPUTERA’ LA RIVALUTAZIONE ASSONIME CIRC 23/2006: MAGGIOR AMMORTAMENTO DAL 2009 RIVALUTAZIONE IMMOBILI ESEMPLIFICAZIONE DATI ANTECEDENTI LA RIVALUTAZIONE COSTO STORICO IMMOBILE FONDO DI AMMORTAMENTO PREGRESSO RESIDUO COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO RESIDUO PERIODO DI AMMORTAMENTO VALORE ECONOMICO °°°°°° 1000 800 200 5% 2009/2012 700 RIVALUTAZIONE IMMOBILI 1° MODALITA’ RIVALUTAZIONE CESPITE E FONDO CRITERIO PROPORZIONALE SI DETERMINA IL RAPPORTO FRA IL VALORE ECONOMICO E IL VALORE NETTO: 700/200 = 3,5 SI MOLTIPLICANO I VALORI CONTABILI PER TALE RAPPORTO 1.000 X 3,5 = 3.500 800 X 3,5 = 2.800 LA DIFFERENZA E’ PARI A 700 PERTANTO NON SUPERA IL VALORE ECONOMICO IN TAL MODO SI MANTIENE UGUALE LA DURATA DELL’AMMORTAMENTO QUOTA ANNUALE 5% DI 3.500 = 175 AMMORTAMENTO DA COMPLETARE 700:175 = 4 PERIODI UNICO PROBLEMA RIGUARDA L’INDICAZIONE DI UN VALORE CHE POTREBBE ESSERE SUPERIORE A QUELLO DI SOSTITUZIONE °°°°°°°°° DARE CONTI IMPORTO IMMOBILE …… 2.500 DARE CONTI FONDO 185/2008 AVERE CONTI DL RIVALUTAZIONE DL AVERE CONTI IMPORTO RIVALUTAZIONE FONDO 185/2008 IMPORTO 2.000 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE ….. 2.500 IMPORTO 2.000 ATTENZIONE SE IL NUOVO VALORE LORDO (3.500) E’ SUPERIORE AL VALORE DI SOSTITUZIONE (ESEMPIO: 2.500) LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA FINO AD ARRIVARE A TALE VALORE PERTANTO BENE AUMENTA DI 1.500 (E NON 2.500) FONDO AUMENTA DI 1.000 (E NON 2.000) IN TAL MODO NETTO = 700 = PARI AL VALORE ECONOMICO LORDO = 2.500 = VALORE SOSTITUZIONE RIVALUTAZIONE IMMOBILI 1° MODALITA’ RIVALUTAZIONE CESPITE E FONDO CRITERIO DELLA RESIDUA DURATA SI DETERMINA L’INCREMENTO DI VALORE CHE DEVE SUBIRE IL CESPITE 700 – 200 = 500 SI RIPARTISCE TALE INCREMENTO PER LA RESIDUA DURATA PRESUNTA AD ESEMPIO = 10 E SI CALCOLA LA MAGGIOR QUOTA DI AMMORTAMENTO 500: 10 = 50 DA CUI SI RISALE ALL’INCREMENTO CHE DEVE SUBIRE IL COSTO TENUTO CONTO DEL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO 50: 0,03 = 1.666 SI AUMENTA IL COSTO STORICO DI TALE VALORE 1.000 + 1.666 = 2.666 SI DETERMINA IL NUOVO FONDO DI AMMORTAMENTO 2.666 – 700 = 1966 SI DETERMINA L’INCREMENTO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO 1.966 – 800 = 1.166 IN TAL MODO CESPITE = 2.666 FONDO = 1.166 SALDO ATTIVO = 1.666 – 1.166 = 500 IN TAL MODO GENERALMENTE SI ALLUNGA LA DURATA DELL’AMMORTAMENTO UNICO PROBLEMA RIGUARDA L’INDICAZIONE DI UN VALORE CHE POTREBBE ESSERE SUPERIORE A QUELLO DI SOSTITUZIONE (NELL’EVENTUALITA’ SI RIDUCONO I VALORI) °°°°°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI 2° MODALITA’ RIVALUTAZIONE DEL SOLO CESPITE SI AUMENTA IL SOLO VALORE DEL CESPITE NELLA MISURA NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE ECONOMICO 800- (1.000-700) = 500 LA DIFFERENZA FRA CESPITE E FONDO DI AMMORTAMENTO INDIVIDUA IL VALORE ECONOMICO 1000 + 500 – 800 = 700 IN TAL MODO SI ALLUNGA LA DURATA DELL’AMMORTAMENTO DA CALCOLARSI SUL NUOVO VALORE = 1.000 + 500 = 1.500 COMUNICATO STAMPA AGENZIA 07/12/2000 AGENZIA RICONOSCE CHE LA RIVALUTAZIONE PUO’ COMPORTARE UN INCREMENTO DELLA VITA UTILE DEL CESPITE OIC 16 LA RIVALUTAZIONE NON PUO’ AVERE L’EFFETTO DI MODIFICARE LA STIMATA RESIDUA VITA UTILE DEL CESPITE °°°°°°° DARE CONTI IMMOBILE …… AVERE CONTI IMPORTO 500 FONDO 185/2008 IMPORTO RIVALUTAZIONE DL 500 RIVALUTAZIONE IMMOBILI 3° MODALITA’ RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO SI RIDUCE IL FONDO DI AMMORTAMENTO NELLA MISURA NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE ECONOMICO 800 – (1.000 – 700) = 500 LA DIFFERENZA FRA CESPITE E FONDO DI AMMORTAMENTO INDIVIDUA IL VALORE ECONOMICO 1000 – (800 – 500) = 700 IN TAL MODO SI ALLUNGA LA DURATA DELL’AMMORTAMENTO DA CALCOLARSI ANCORA SUL VECCHIO VALORE COMUNICATO STAMPA AGENZIA 07/12/2000 AGENZIA RICONOSCE CHE LA RIVALUTAZIONE PUO’ COMPORTARE UN INCREMENTO DELLA VITA UTILE DEL CESPITE OIC 16 LA RIVALUTAZIONE NON PUO’ AVERE L’EFFETTO DI MODIFICARE LA STIMATA RESIDUA VITA UTILE DEL CESPITE °°°°°°° DARE CONTI FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILE ….. AVERE CONTI IMPORTO 500 FONDO 185/2008 IMPORTO RIVALUTAZIONE DL 500 ATTENZIONE LA RIVALUTAZIONE AI SOLI FINI CIVILISTICI DOVREBBE COMPORTARE LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITA’ DIFFERITA SUL DISALLINEAMENTO DEI VALORI A RIDUZIONE DELLA RISERVA DA RIVALUTAZIONE INOLTRE NON RILEVA AI FINI FISCALI: SOCIETA’ DI COMODO PLAFOND SPESE MANUTENZIONE SI DEVE COMPILARE QUADRO RV NOTA INTEGRATIVA (sezione dedicata alla rivalutazione) La Società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 15 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, rivalutando i beni immobili di proprietà, come risulta dal prospetto sotto riportato. La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo (al valore economico dei beni in funzionamento) (al valore di mercato, come emerge da apposita perizia). Il valore come sopra determinato è stato confrontato con il residuo da ammortizzare dei beni stessi; l’importo che ne è risultato è stato assunto come limite massimo della rivalutazione (ridotto prudenzialmente del % per l’intera categoria omogenea). La rivalutazione è stata contabilizzata (ad incremento del valore dell’attivo) (ad incremento del valore dell’attivo e del corrispondente fondo di ammortamento) (a riduzione del fondo di ammortamento), con contropartita ad apposita riserva nel patrimonio netto. La Società (procederà al riconoscimento fiscale della rivalutazione mediante il versamento della relativa imposta sostitutiva che sarà contabilizzata a riduzione della riserva) (non procederà al riconoscimento fiscale della rivalutazione). Gli amministratori attestano che il valore netto dei beni rivalutati come risulta dal bilancio non eccede quello che è fondatamente loro attribuibile in relazione (alla loro capacità produttiva e alla possibilità di utilizzazione nell’impresa) (al loro valore di mercato). Costo storico Fondo di Valore Rivalutazione Rivalutazione Immobili compreso precedenti rivalutazioni ammortam. al 31/12/2008 Ammortizzabili: Non ammortizzabili: Totali °°°°°°°°°° corrente massima effettuata RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 20-21 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 RICONOSCIMENTO FISCALE IL MAGGIOR VALORE E’ FISCALMENTE RICONOSCIUTO DAL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO = AMMORT. DAL SESTO ESERCIZIO SUCCESSIVO = PLUSVAL. A QUELLO IN CUI SI EFFETTUA LA RIVALUTAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA 3% PER BENI AMMORTIZZABILI (ERA PREVISTO 10% POI 7%) 1,5% PER BENI NON AMMORTIZZABILI (ERA PREVISTO 7% POI 4%) VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE ENTRO SALDO 2008 OVVERO TRE RATE ANNUALI (INTERESSI 3%) ATTENZIONE CIRC. 13/02/2009 N. 8/E PAR. 2.4 IL MANCATO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUITA (RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA) NON CONSENTE DI DEDURRE LE MAGGIORI QUOTE DI AMMORTAMENTO AI FINI IRAP IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 12 LEGGE 342/2000 • DEVE ESSERE CONTABILIZZATA IN DIMINUZIONE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE • E’ INDEDUCIBILE DARE CONTI FONDO 185/2008 AVERE CONTI IMPORTO RIVALUTAZIONE DL CODICE TRIBUTO: …… RIS. DEBITI TRIBUTARI IMPORTO ……. ATTENZIONE CIRC 19/03/2009 N. 11/E PAR. 7 ......si evidenzia che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. FERMO RESTANDO POSSIBILITA’ DI RAVVEDIMENTO ISCRIZIONE A RUOLO QUADRO RQ 41 ATTENZIONE IL QUADRO INDICA ANCORA LE ORIGINARIE ALIQUOTE INVECE DI QUELLE DOVUTE 3% = BENI AMMORTIZZABILI 1,5% = BENI NON AMMORTIZZABILI RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 20-21 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 RICONOSCIMENTO FISCALE AI FINI II.DD./IRAP PER AMMORTAMENTI LA RIVALUTAZIONE HA EFFETTO DAL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE IN PRATICA DAL 2013 I MAGGIORI AMMORTAMENTI CIVILISTICI NON RICONOSCIUTI DEVONO FORMARE OGGETTO DI VARIAZIONE IN AUMENTO AI FINI II.DD./IRAP PER REALIZZI LA RIVALUTAZIONE HA EFFETTO DAL SESTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE IN PRATICA DAL 2014 EVENTUALI REALIZZI PRIMA DI TALE PERIODO (COMPRESO LEASE BACK – CIRC 8/E/2009) DA LUOGO AD ORDINARIA TASSAZIONE CON RECUPERO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA CORRISPONDENTE PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONE CIRC. 13/02/2009 N. 8/E N. 2.3 LA RIVALUTAZIONE HA EFFETTO DAL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE IN PRATICA DAL 2013 SOCIETA’ DI COMODO LA RIVALUTAZIONE HA EFFETTO DAL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE IN PRATICA DAL 2013 STUDI DI SETTORE LA RIVALUTAZIONE E’ IRRILEVANTE TRATTANDOSI DI BENI IMMOBILI ICI PER IMMOBILI CAT D SENZA RENDITA ASSONIME CIRC 13/2000 LA RIVALUTAZIONE HA EFFETTO DALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE IN PRATICA DAL 2009 °°°°° RIVALUTAZIONE IMMOBILI ART. 15 CO 18-19 DL 185/2008 – LEGGE 2/2009 SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE IMPUTATO A CAPITALE O DESTINATO AD APPOSITA RISERVA IN SOSPENSIONE PUO’ ESSERE AFFRANCATO CON UNA SOSTITUTIVA DEL 10% (AFFRANCAMENTO COMPORTA LA LIBERAZIONE DELLA RISERVA) VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE ENTRO SALDO 2008 OVVERO TRE RATE ANNUALI (INTERESSI 3%) °°°°°°°° AFFRANCAMENTO RISERVA • L’IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% E’ INDEDUCIBILE • DEVE ESSERE CALCOLATA SUL VALORE LORDO DELLA RIVALUTAZIONE (CIRC 18/E/2006) ESEMPIO SALDO DI RIVALUTAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA 3% SALDO DI RIVALUTAZIONE NETTO 1.000.000 30.000 970.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% AFFRANCAMENTO = 100.000 DARE CONTI FONDO 185/2008 AVERE CONTI IMPORTO RIVALUTAZIONE DL CODICE TRIBUTO: 100.000 DEBITI TRIBUTARI RIS. °°°°°°°° IMPORTO 100.000 RISERVA DA RIVALUTAZIONE DESTINAZIONE ART. 13 LEGGE 342/2000 PUO’ ESSERE IMPUTATA A CAPITALE SE NON VIENE IN CASO DI IN CASO DI IMPUTATA UTILIZZO PER DISTRIBUZIONE A CAPITALE COPERTURA PUO’ ESSERE PERDITE IL TRATTAMENTO RIDOTTA SOLO DIPENDE CON REGOLE NON SI DA PER LA POSSONO ASSOGGETTAMENTO RIDUZIONE DISTRIBUIRE A TASSAZIONE DEL CAPITALE UTILI FINO AL O MENO PROPRIO SUO REINTEGRO °°°°°°°° SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE CIRC 19/03/2009 N. 11/E CON RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE SENZA RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE RISERVA IN SOSPENSIONE RISERVA DI UTILI °°°°°°° SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE SE RISERVA IN SOSPENSIONE = RICONOSCIMENTO FISCALE IN CASO DI DISTRIBUZIONE AI SOCI IN QUALUNQUE MODO: COME RIDUZIONE CAPITALE O COME ATTRIBUZIONE RISERVA SE AFFRANCATO CON SOSTITUTIVA 10% SE NON AFFRANCATO NON VIENE TASSATO IN CAPO ALLA SOCIETA’ CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DELLA SOCIETA’ (AI SOLI FINI II.DD E NON IRAP) MAGGIORATO DELLA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE LA SOSTITUTIVA E’ RICONOSCIUTA COME CREDITO MA SOLO IN CAPO AI SOCI SECONDO LE ORDINARIE REGOLE DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI QUESTIONE IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI RISERVA NON AFFRANCATA RELATIVA AD UNA RIVALUTAZIONE FISCALE CON PAGAMENTO DI ENTRAMBE LE IMPOSTE SOSTITUTIVE (3% - 1,5%) COME SI DETERMINA IL CREDITO D’IMPOSTA CORRISPONDENTE ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA ? CIRC. 207/E/2000 MEDIA PONDERATA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA QUESTIONE NEL CASO DI RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA LA RISERVA DA RIVALUTAZIONE PUO’ ESSERE DISTRIBUITA FRA SOCI ? CIRC 19/03/2009 N. 11/E COSTITUISCE RISERVA DI UTILE NON E’ RISERVA IN SOSPENSIONE DISTRIBUZIONE DI UTILI AI SOCI ART. 2423 C.C. = VALUTAZIONI IN DEROGA ART. 2433 C.C. = SPA ART. 2478 BIS C.C. = SRL CONSENTONO DISTRIBUZIONE DI UTILI SOLO PER UTILI REALMENTE CONSEGUITI E RISULTANTI DA BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO TALI NORME NON DOVREBBERO ESSERE APPLICABILI ALLA DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA DA RIVALUTAZIONE CHE E’ CONSIDERATA UNA RISERVA DI CAPITALE (OIC 28) PERTANTO RISULTEREBBE NECESSARIO IL RISPETTO DELL’ART. 2445 C.C. (RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE) CO 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE SPECIFICO CON MODALITA’ RIDUZIONE CO 3 ESECUZIONE DOPO 90 GIORNI DALLA DELIBERA SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE PASSAGGIO CONTABILITA’ CIRC 18/06/2001 N. 57/E DA CONTABILITA’ ORDINARA A SEMPLIFICATA NON ESSENDO PIU’ POSSIBILE MONITORARE LA DESTINAZIONE DELLA RISERVA LA STESSA CONCORRE ALL’IMPONIBILE DEL PRIMO PERIODO IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA AD ORDINARIA NON ESSENDO POSSIBILE ISCRIVERE UNA RISERVA PER I SOGGETTI SEMPLIFICATI NON E’ MAI CONFIGURABILE LA DISTRIBUZIONE DI UNA RISERVA NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA NON OCCORRE RICOSTRUIRE ALCUNA RISERVA °°°°°°°°° SOCIETA’ TRASPARENTE RIVALUTAZIONE CIVILISTICA RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE AFFRANCAMENTO RISERVA SENZA AFFRANCAMENTO RISERVA °°°°°°°°° SOCIETA’ TRASPARENTE CON AFFRANCAMENTO RISERVA CIRC 15/07/2005 N. 33/E PAR. 3 L’IMPOSTA SOSTITUTIVA E’ PAGATA SEMPRE DALLA SOCIETA’ L’AFFRANCAMENTO PRODUCE GLI STESSI EFFETTI DELLA TASSAZIONE PERTANTO IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE VIENE AUMENTATO DEL VALORE SUI CUI LA SOCIETA’ HA PAGATO LA SOSTITUTIVA IN SEDE DI DISTRIBUZIONE IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE VIENE RIDOTTO FINO A CONCORRENZA DEL REDDITO TASSATO °°°°°°°°° SOCIETA’ TRASPARENTE CON AFFRANCAMENTO RISERVA ESEMPIO COSTO PARTECIPAZIONE SALDO ATTIVO AFFRANCATO = 50.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA = 5.000 DOPO AFFRANCAMENTO QUOTA REDDITO TASSATO NUOVO COSTO PARTECIPAZIONE DISTRIBUZIONE (PARZIALE) QUOTA DISTRIBUITA 36.000 (40.000-4.000) RESTA RISERVA PER 9.000 (10.000-1.000) NUOVO COSTO PARTECIPAZIONE °°°°°°°° SOCIO A 60% 60.000 SOCIO B 40% 40.000 30.000 90.000 20.000 60.000 24.000 16.000 66.000 44.000 SOCIETA’ TRASPARENTE SENZA AFFRANCAMENTO RISERVA NON AVENDO PAGATO L’IMPOSTA SOSTITUTIVA LA DISTRIBUZIONE AI SOCI DELLA RISERVA COMPORTA UNA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL REDDITO IMPONIBILE DELLA SOCIETA’ (SOLO AI FINI II.DD.) PERTANTO IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE VIENE AUMENTATO DEL VALORE SUI CUI LA SOCIETA’ HA PAGATO LA SOSTITUTIVA IN SEDE DI DISTRIBUZIONE IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE VIENE RIDOTTO FINO A CONCORRENZA DEL REDDITO TASSATO °°°°°°°°°