FINANZIARIA, DECRETO ANTICRISI ED
ALTRE NORME FISCALI
PECULIARITA’ E CRITICITA’ CONTABILI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI PADOVA
23.03.2009
DR. RENZO PRAVISANO
1.
LIBRO UNICO DEL LAVORO E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI ED APPLICATIVI:
1. D.L. N° 112 – ARTT. 39 E 40,
2. D.M. 09.07.2008,
3. MINIST. LAVORO, CIRCOLARE N° 20/2008,
4. MINIST. LAVORO, NOTA N° 25/1/0009009/2008,
5. MINIST. LAVORO, NOTA N° 15109/2008,
6. INAIL, NOTA DEL 04.09.2008,
7. INAIL, NOTA DEL 10.09.2008,
8. INAIL, NOTA DEL 07.01.2009
9. VADEMECUM DEL MINISTERO DEL LAVORO.
5.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE NEL LIBRO UNICO
1. AMMINISTRATORI DI SOCIETA’
2. REVISORI CONTABILI E SINDACI
PER ATTIVITA’
PROFESSIONALE
3. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
4. SOCI DI SOCIETA’ PRIVI DI CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO O SUBORDINATO
5. COADIUVANTI FAMILIARI E COLLABORATORI DELL’IMPRESA
FAMILIARE.
LA STAMPA ELENCHI RIEPILOGATIVI DEI DIPENDENTI (ART. 5, 2°
COMMA, D.M. 09-07-2008) E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DATORI
DI LAVORO CHE IMPIEGANO PIU’ DI 10 LAVORATORI,
INDIPENDENTE,MENTE DAL TIPO DI CONTRATTO.
LAVORATORI A DOMICILIO
NEL LIBRO UNICO IL DATORE DI LAVORO DEVE:
1. RIPORTARE TUTTI GLI ESTREMI ANAGRAFICI
COMPRESO IL RELATIVO DOMICILIO DEI
LAVORATORI ESTERNI, CON LA MISURA DELLA
RETRIBUZIONE CONVENUTA,
2. INDICARE: LE DATE E LE ORE RELATIVE ALLA
CONSEGNA E RICONSEGNA DEL LAVORO, LA
DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO PER CIASCUN
LAVORATORE ESTERNO, LA SPECIFICAZIONE DELLA
QUANTITA’ E QUALITA’ DI LAVORO ESEGUITO.
LA NOVITA’ DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, SOTTO IL PROFILO
DOCUMENTALE, E’ L’OBBLIGO ALLA EVIDENZIAZIONE DEI
RIMBORSI SPESE CORRISPOSTI A TUTTI I SOGGETTI CUI
SUSSISTE L’OBBLIGO ALL’ANNOTAZIONE (LAVORATORI
DIPENDENTI E PARASUBORDINATI).
I RIMBORSI SPESE SONO COSTITUITI DA:
• RIMBORSI A PIE’ DI LISTA PER ATTIVITA’ ESPLETATE FUORI
DALLA SEDE DI LAVORO (DIPENTENTI ED AMMINISTRATORI),
• RIMBORSI PER TRASFERTE FUORI DALLA SEDE DI LAVORO
(FORFETARIE, A PIE’ DI LISTA, MISTE),
• RIMBORSI PER INDENNITA’ KILOMETRICHE RELATIVE ALLO
UTILIZZO DI MEZZI PROPRI DA PARTE DI DIPENDENTI E
PARASUBORDINATI.
VA PRECISATO CHE FINO AL 31.12.2008 TALI DOCUMENTI
VENIVANO ANNOTATI SOLAMENTE NELLA CONTABILITA’
AZIENDALE. DAL 1.1.2009 DEVONO ESSERE ESPOSTI ANCHE NEL
LIBRO UNICO DEL LAVORO.
2.
I RIMBORSI DI VITTO ED ALLOGGIO AI FINI IVA AI
DIPENDENTI E PARASUBORDINATI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
1. D.L. N° 112 DEL 25.06.2008, ART. 83,
2. AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N° 6/E
DEL 03.03.2009.
CON DECORRENZA 01.09.2008 E’ INDISPENSABILE
DETERMINARE SE TALI SPESE HANNO O MENO LA
DETRAIBILITA’ DELL’IVA, AL FINE DI RICHIEDERE LA
DOCUMENTAZIONE CHE PERMETTA DI EFFETTUARE
CORRETTAMENTE LE ANNOTAZIONI CONTABILI SIA
NELLA CONTABILITA’ IVA CHE IN QUELLA ORDINARIA.
INFATTI SE L’IVA E’ DETRAIBILE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
(FATTURA) VA ANNOTATA PER OBBLIGO ANCHE NELLA CONTABILITA’
IVA.
INVECE SE L’IVA E’ INDETRAIBILE E’ POSSIBILE ANNOTARE LA
DOCUMENTAZIONE (RICEVUTA FISCALE INTESTATA O FATTURA) SOLO
IN CONTABILITA’ ORDINARIA.
VA FATTO PRESENTE CHE SE L’IVA E’ DETRAIBILE, MA NON SI E’ IN
POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE VALIDA PER LE ANNOTAZIONI NEI
REGISTRI IVA (ES. RICEVUTE FISCALI IN LUOGO DI FATTURE), IN
CONTABILITA’ GENERALE NON E’ POSSIBILE CONSIDERARE COSTO
FISCALMENTE RILEVANTE L’IMPORTO DELL’IVA (ART. 99 TUIR).
PERTANTO IL RELATIVO VALORE VA CONTABILIZZATO FRA I COSTI
FISCALMENTE NON RILEVANTI.
PER SEMPLIFICARE LE ANNOTAZIONI NELLA CONTABILITA’ IVA DI TALI
DOCUMENTI E’ POSSIBILE REDIGERE UN PROSPETTO MENSILE
RIEPILOGATIVO CON INDICAZIONE DEI NUMERI ATTRIBUITI PER OGNI
DOCUMENTO, L’AMMONTARE IMPONIBILE E L’IVA ESPOSTA (QUALORA
IL VALORE TOTALE DI CIASCUN DOCUMENTO NON SIA SUPERIORE AD
€ 154,94) (ART. 6 D.P.R. N° 695 DEL 09.12.1996).
ECCO DI SEGUITO UN ELENCO RIEPILOGATIVO CON
L’INDICAZIONE DELL’IVA DETRAIBILE E NON DETRAIBILE:
A. ALBERGO:
DETRAIBILE
INERENTE ALL’ATTIVITA’
NON DETRAIBILE
X
NON INERENTE ALL’ATTIVITA’
X
TRASFERTA COMUNALE DIPEND.TE
X
TRASFERTA COMUNALE COLLAB.RE
X
TRASFERTA FUORI COMUNE DIP.TE
X
TRASFERTA FUORI COMUNE COLL.RE
X
TRASFERTA COMUNALE TITOLARE O
SOCI DI SOCIETA’ PERSONALI
X
TRASFERTA FUORI COMUNE TITOLARE
O SOCI DI SOCIETA’ PERSONALI
X
PER MOTIVI NON AZIENDALI DA PARTE
DI TITOLARI O SOCI
X
B. RISTORANTE:
DETRAIBILE NON DETRAIBILE
INERENTE ALL’ATTIVIT6A’
X
NON INERENTE ALL’ATTIVITA’
X
TRASFERTA COMUNALE DIPEND.TE
X
TRASFERTA COMUNALE COLLAB.RE
X
TRASFERTA FUORI COMUNE DIPEN.TE X
TRASFERTA FUORI COMUNE COLL.RE X
TRASFERTA COMUNALE IMPREN.RE
O SOCIO DI SOCIETA’ PERSONALI
X
TRASFERTA FUORI COMUNE IMPR. O
SOCIO DI SOCIETA’ PERSONALI
X
TIKET RESTAURANT DIPENDENTI
X
MENSA AZIENDALE ED INTERAZ.LE
X
PER QUANTO CONCERNE LE SPESE DI VITTO ED
ALLOGGIO POSTE IN ESSERE DALL’IMPRESA IN FAVORE
DI ALTRI SOGGETTI VA FATTO PRESENTE CHE L’IVA E’
DETRAIBILE SOLAMENTE SE LE PRESTAZIONI RISULTANO
INERENTI DIRETTAMENTE ALL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA.
IL REQUISITO GIURIDICO DELL’INERENZA DIRETTA
RISULTA PRESENTE SOLO SE PUO’ ESSERE RIFERITO A:
• AUMENTO DI RICAVI ANCHE FUTURI, OSSIA IL
SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE ESSERE UN CLIENTE OD
UN AGENTE O RAPPRESENTANTE,
• AUMENTO DEL MERCATO IN CUI L’IMPRESA OPERA,
• AUMENTO DELLA CLIENTELA.
IN TUTTI I CASI IN CUI NON E’ POSSIBILE RILEVARE TALE
REQUISITO SI E’ IN PRESENZA DI UNA SPESA DI
RAPPRESENTANZA CHE PRODUCE L’INDEDUCIBILITA’
DELL’IVA.
3.
LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NELLA CONTABILITA’
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• TUIR – ART. 108 SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI,
• DECRETO MIN. ECONOMIA E FINANZE IN MATERIA DI
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 19.11.2008.
LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI DI ALBERGO E RISTORANTE
SOSTENUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2009 PUO’ ESSERE
DEDUCIBILE IN RAGIONE DEL:
100 % IN CASO DI TRASFERTE FUORI DAL COMUNE FATTE
DA DIPENDENTI O PARASUBORDINATI,
75 % IN TUTTI GLI ALTRI CASI, COMPRESI I TIKETSRESTAURANTS ED IL SERVIZIO MENSA.
4.
LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE IMPRESE
RIFERIMENTI NORMATIVI:
• D.L. N° 185 DEL 29.11.2008, ART. 15, COMMI 16
– 22,
• D.L. N° 5 DEL 10.02.2009, ART. 5,
• AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N°
11/E DEL 19-03-2009.
IL PRESENTE ISTITUTO RIGUARDA TUTTE LE
IMPRESE COMMERCIALI INDIPENDENTEMENTE
DAL TIPO DI CONTABILITA’, CON LA SOLA
CONDIZIONE CHE NON UTILIZZINO I CRITERI
IAS/IFRS NEL BILANCIO DI ESERCIZIO.
LA RIVALUTAZIONE DEVE RISULTARE DOCUMENTATA NELLA
CONTABILITA’ AZIENDALE. LE SOCIETA’ DI CAPITALI
DEBBONO ESPORRE LA RIVALUTAZIONE ANCHE NELLA
NOTA INTEGRATIVA.
OGGETTO DI RIVALUTAZIONE SONO GLI IMMOBILI ISCRITTI
NEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2007 FRA LE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, LA CUI ISCRIZIONE RISULTA
CONFERMATA ANCHE NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2008.
DEVE ESSERE PROVVEDUTO ALLA DETERMINAZIONE
DELL’OGGETTO DELL’ISTITUTO IN ESAME E DEI SOGGETTI
BENEFICIARI.
A. OGGETTO DELLA RIVALUTAZIONE.
RIENTRANO NELLA RIVALUTAZIONE TUTTI GLI IMMOBILI
ESISTENTI IN BILANCIO NEL 2008, PURCHE’ RISULTINO
ISCRITTI IN BILANCIO FRA LE IMMOBILIZZAZIONI
NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE.
VA FATTO PRESENTE CHE GLI IMMOBILI SI SUDDIVIDONO IN
DUE GRANDI CATEGORIE: TERRENI E FABBRICATI.
IL LEGISLATORE HA ESCLUSO DALLA RIVALUTAZIONE I SEGUENTI
IMMOBILI:
• AREE EDIFICABILI, COME DEFINITE DAGLI STRUMENTI
URBANISTICI GENERALI,
• IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) ALLA CUI PRODUZIONE O AL
CUI SCAMBIO E’ DIRETTA L’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA (BENI MERCI).
DA CIO’ DERIVA CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI
RIVALUTAZIONE I FABBRICATI ED I TERRENI NON CONSIDERATI
URBANISTICAMENTE COME EDIFICABILI AL 31.12.2008. INFATTI SE
UN TERRENO NEL CORSO DEL 2008 E’ STATO INCLUSO FRA LE
AREE EDIFICABILI NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE.
I BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE POSSONO ESSERE
CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI DUE CATEGORIE:
• IMMOBILI AMMORTIZZABILI, CIOE’ SUSCETTIBILI DI
AMMORTAMENTO CIVILE E FISCALE, ANCHE SE COMPLETAMENTE
AMMORTIZZATI, COMPRESE LE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO,
• IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI.
GLI IMMOBILI AMMORTIZZABILI SONO COSTITUITI DAI FABBRICATI
STRUMENTALI PER NATURA (A/10, B, C, D, E) E/O PER
DESTINAZIONE, PURCHE’ QUESTI ULTIMI SIANO UTILIZZATI
DIRETTAMENTE NELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA.
SI DEFINISCONO IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI I SEGUENTI
BENI:
• TERRENI AGRICOLI,
• IMMOBILI RESIDENZIALI O ABITATIVI, NON UTILIZZATI
DIRETTAMENTE COME BENI STRUMENTALI (DATI IN DETENZIONE A
TERZI IN LOCAZIONE O COMODATO, OPPURE RISULTANTI
OGGETTIVAMENTE NON UTILIZZATI). VA PRECISATO CHE SE UN
FABBRICATO RESIDENZIALE NON UTILIZZATO, NEL CORSO DEL
2008 DIVIENE STRUMENTALE PER DESTINAZIONE, DEVE ESSERE
CLASSIFICATO FRA I BENI AMMORTIZZABILI AI FINI DEL CALCOLO
DELLA RIVALUTAZIONE.
SI DEVE RITENERE NON RIENTRANTI NELLA RIVALUTAZIONE
TUTTE QUELLE COSTRUZIONI NON CENSITE AL CATASTO
FABBRICATI (ES. COSTRUZIONI LEGGERE, SILOS, OLEODOTTI,
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBUTRANTI, ECC.).
PER GLI IMMOBILI IN LEASING LA RIVALUTAZIONE PUO’
ESSERE OPERATA SOLO SE IL DIRITTO DEL RISCATTO
DELLA PROPRIETA’ E’ STATO ESERCITATO ENTRO IL 31
DICEMBRE 2007. PER LE SOCIETA’ DI LEASING, TALI
IMMOBILI SONO CONSIDETATI IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE, CON LA CONSEGUENZA CHE NON POSSONO
ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE.
B. SOGGETTI BENEFICIARI
POSSONO EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI I
SEGUENTI SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA:
1)
• SOCIETA’ DI CAPITALI (SPA, SAPA, SRL), SOCIETA’ COOPERATIVE
E DI MUTUA ASSICURAZIONE,
• ENTI PUBBLICI E PRIVATI AVENTI PER OGGETTO ESCLUSIVO O
PRINCIPALE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI,
• TRUST, AZIENDE SPECIALI,
• SOCIETA’ PERSONALI (SNC, SAS) ED EQUIPARATE (SOCIETA’ DI
FATTO E DI ARMAMENTO),
• SOCIETA’ EUROPEE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO,
• PERSONE FISICHE, RESIDENTI E NON RESIDENTI, SVOLGENTI
ATTIVITA’ COMMERCIALI NEL TERRITORIO ITALIANO, PER I SOLI
BENI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE, PRODUTTIVE DI
REDDITO D’IMPRESA (ART. 55 TUIR),
• SOCIETA’ DI OGNI TIPO ED ENTI NON RESIDENTI, ESERCENTI
ATTIVITA’ COMMERCIALE NEL TERRITORIO ITALIANO, ANCHE
MEDIANTE STABILI ORGANIZZAZIONI (ART. 162 TUIR),
• ENTI PUBBLICI E PRIVATI DIVERSI DALLE SOCIETA’, COMPRESI
I TRUST, NON AVENTI PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE
L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, RELATIVAMENTE AI
BENI IMMOBILI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE;
2)
CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO.
LA RIVALUTAZIONE E’ AMMESSA ANCHE IN DEROGA ALLE
NORME CONTENUTE NELL’ART. 2426 C.C. (CRITERI DI
VALUTAZIONE).
ASPETTI CONTABILI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
LA RIVALUTAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA SIA DAI SOGGETTI CHE
REGIGONO UNA CONTABUILITA’ ORDINARIA CHE DA QUELLI CHE
FRUISCONO DI REGIMI SEMPLIFICATI DI CONTABILITA’.
A. CONTABILITA’ ORDINARIA
LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA NEL BILANCIO O
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN
CORSO AL 31.12.2007 IL CUI TERMINE DI APPROVAZIONE SCADE
SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO.
PER LE IMPRESE CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO
SOLARE LA RIVALUTAZIONE VA CONTABILIZZATA NEL BILANCIO
CHE SI CHIUDE IL 31.12.2008.
B. CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
LA RIVALUTAZIONE PUO’ ERSSERE EFFETTUATA PER I SOLI BENI
IMMOBILI ISCRITTI NEL REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI O NEL
REGISTRO DEGLI ACQUISTI IVA.
I SOGGETTI CON CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DEBBONO
REDIGERE UN APPOSITO PROSPETTO AL FINE DI
DOCUMENTARE LA RIVALUTAZIONE ESEGUITA E LA RELATIVA
IMPOSTA SOSTITUTIVA CON IL SUO VERSAMENTO.
LA RIVALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI
CHE APPARTENGONO AD UNA MEDESIMA CATEGORIA
OMOGENEA. AL RIGUARDO LE CATEGORIE SONO:
• IMMOBILI AMMORTIZZABILI,
• IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI.
LA RIVALUTAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA:
• PER I SOLI EFFETTI CIVILI E CONTABILI DI BILANCIO,
• AI FINI CIVILI E FISCALI, MEDIANTE
CORRESPONSIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA.
LA CIRCOLARE HA PRECISATO DELLE PARTICOLARI
PROCEDURE IN CASO DI:
• AFFITTO OD USUFRUTTO DI AZEINDA, CON O SENZA
DEROGA EX ART. 2561 C.C.,
• COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE,
• CONFERIMENTO DI AZIENDA POSTO IN ESSERE IN
NEUTRALITA’ FISCALE NEL CORSO DEL 2008,
• OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE REALIZZATE
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2008.
PER OPERARE IN FORMA CORRETTA LA RIVALUTAZIONE E’
NECESSARIO RISULTARE A CONOSCENZA DEL VALORE DI
MERCATO DEI BENI DA RIVALUTARE (VALORE CORRENTE O DI
SOSTITUZIONE). DATO L’ATTUALE ANDAMENTO DEL MERCATO
IMMOBILIARE E’ CONSIGLIABILE RISULTARE IN POSSESSO DI UNA
PERIZIA DI STIMA IN CUI SIANO ESPOSTI I VALORI DEI BENI DA
RIVALUTARE.
IL METODO CONTABILE DI RIVALUTAZIONE CONSISTE NELLA
ISCRIZIONE DEL VALORE DELLA RIVALUTAZIONE SIA
NELL’ATTIVO CHE NEL PASSIVO PATRIMONIALE, CHE DEVE
ESSERE ESEGUITA IN BASE AI DATI DI BILANCIO ED AL VALORE
DEI BENI DA RIVALUTARE.
A)
IL METODO CONTABILE DI RIVALUTAZIONE, AI SOLI EFFETTI
CIVILI, VIENE FATTO CON LO SCOPO DI ADEGUARE I VALORI
CONTABILI A QUELLI REALI DI MERCATO CON L’OBIETTIVO DI FAR
APPARIRE IN BILANCIO IL CAPITALE DI STRUTTURA EFFETTIVO,
CON BENEFICI IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE
PROPRIO RISPETTO A QUELLO DI TERZI.
VA FATTO PRESENTE CHE E’ POSSIBILE INCREMENTARE IL COSTO
STORICO DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON IL VALORE DELLA
RIVALUTAZIONE SOLO SE LA RELATIVA SOMMA RISULTA
INFERIORE OD UGUALE AL VALORE DI MERCATO DEI BENI
RIVALUTATI.
IN CASO CONTRARIO SI DOVRA’ PROVVEDERE ALLA RIDUZIONE
DEL VALORE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO. E’ AMMESSA ANCHE
LA PROCEDURA CONTABILE MISTA.
B)
IL METODO CONTABILE CON EFFETTI FISCALI RICHIEDE
L’OSSERVANZA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
• IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE IMPUTATO A
CAPITALE OD ACCANTONATO IN UNA RISERVA DI RIVALUTAZIONE
(RISERVA DI RIVALUTAZIONE EX D.L. N° 185/08),
• IL SALDO DEVE ESSERE AFFRANCATO MEDIANTE CALCOLO
DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA NEL MODO SEGUENTE:
IMMOBILI AMMORTIZZABILI:
3%
IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI: 1,5 %
L’AFFRANCAMENTO FA COSTITUIRE AL SALDO DI
RIVALUTAZIONE IL VALORE DI UNA RISERVA IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA. ECCO UN ESEMPIO DI REGISTRAZIONE:
VALORE CONTABILE IMMOBILE AMMORTIZZABILE:
€
100.000,00
VALORE DI MERCATO IMMOBILE:
€
200.000,00
RIVALUTAZIONE MASSIMA
€
100.000,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA: € 100.000,00 X 3 % =
€
3.000,00
LA REGISTRAZIONE CONTABILE SARA’ LA SEGUENTE:
DARE
FABBRICATI
€
100.000,00
AVERE
diversi
DEBITI V/ERARIO
€
RISERVA RIV. DL N°185/08 €
3.000,00
97.000,00
TALE RISERVA POTRA’ ESSERE UTILIZZATA PER COPERTURA DI
PERDITE (CHE DOVRA’ POI ESSERE RIPRISTINATA CON GLI UTILI
PRODOTTI) O PER AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. IN CASO DI
SUA DISTRIBUZIONE (DIRETTA OD INDIRETTA) AI SOCI LA
STESSA DOVRA’ ESSERE ASSOGGETTATA A TASSAZIONE.
QUALORA SI VOLESSE CREARE CON LA RIVALUTAZIONE
UNA RISERVA FISCALMENTE TASSATA, SI DOVRA’
INTEGRARE IL VALORE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA CON
UN VALORE PARI AL 10 % DELLA RIVALUTAZIONE.
IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DEVE
AVVENIRE IN UNO DEI SEGUENTI MODI:
• UNICA SOLUZIONE:
IL 16.06.2009
• TRE RATE ANNUALI: 1^ IL 16.06.2009, 2^ E 3^ ALLA
SCADENZA DEL SALDO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI,
MAGGIORATA DEGLI INTERESSI PARI AL 3 % IN RAGIONE
D’ANNO.
RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE
IL MAGGIOR VALORE DEI BENI RIVALUTATI PUO’ ESSERE OGGETTO DI
RICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI PER LE IMPOSTE REDDITI ED IRAP
(ES. AMMORTAMENTO, CALCOLO DEL LIMITE DELLE MANUTENZIONI DA
CONTABILIZZARE NELL’ESERCIZIO) A DECORRERE DAL QUINTO
ESERCIZIO SUCCESSIVO RISPETTO A QUELLO IN CUI E’ STATO
ESEGUITO CON VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA.
NEL CASO DI:
• CESSIONE A TITOLO ONEROSO,
• ASSEGNAZIONE AI SOCI,
• DESTINAZIONE A FINALITA’ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA,
• DESTINAZIONE AL CONSUMO PERSONALE O FAMILIARE
DELL’IMPRENDITORE,
DEI BENI RIVALUTATI, L’EFFETTO DELLA RIVALUTAZIONE E’
PRODUTTIVO AI FINI FISCALI A DECORRERE DAL SESTO ANNO
SUCCESSIVO RISPETTO A QUELLO DI ESECUZIONE DELLA
RIVALUTAZIONE.
IL REALIZZO DEL BENE RIVALUTATO NEL CORSO DEL
PERIODO DI SOSPENSIONE COMPORTA L’ELIMINAZIONE DEGLI
EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE, CON LA
CONSEGUENTE DETDERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E
MINUSVALENZE SENZA CONSIDERARE IL VALORE DELLA
RIVALUTAZIONE.
AL RIGUARDO IL CEDENTE SARA’ RICONOSCIUTO UN CREDITO
D’IMPOSTA PARI AL VALORE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
RIFERIBILE ALLA RIVALUTAZIONE. TALE VALORE DOVRA’
ESSERE PORTATA AD INCREMENTO DEL SALDO ATTIVO DI
RIVALUTAZIONE.
E’ STATA STABILITA UNA PARTICOLARE PROCEDURA NEL
CASO DI CONFERIMENTO DI AZIENDA NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE. AL RIGUARDO SI VEDANO LE PROCEDURE
CONTABILI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE.
IN PRESENZA DI LEASE-BACK NEL PERIODO DI SOSPENSIONE,
AL CEDENTE E’ RICONOSCIUTO UN CREDITO D’IMPOSTA PARI
A L VALORE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA.
DISCIPLINA CONTABILE-FISCALE DELLA RISERVA DI
RIVALUTAZIONE (L. N° 185/2008).
LA RISERVA IN ESAME VIENE CONTABILIZZATA FRA LE RISERVE
CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO NETTO O IL CAPITALE
PROPRIO DELLE IMPRESE.
TALE RISERVA COSTITUISCE AI FINI FISCALI UNA RISERVA DI
UTILI. ESSA PUO’ VENIRE UTILIZZATA PER:
• AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE,
• COPERTURA DI PERDITE DI ESERCIZIO. IN QUESTO CASO NON
SI PUO’ EFFETTUARE DISTRIBUZIONE DI UTILI FINO A QUANDO
LA RISERVA NON E’ FREINTEGRATA.
IN CASO DI SUA DISTRIBUZIONE AI SOCI IL SALDO DI
RIVALUTAZIONE, AUMENTATO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA,
CONCORRE A FORMARE LA BASE IMPONIBILE DELLA SOCIETA’,
E VA IMPUTATO IL RELATIVO VALORE, IN PRO-QUOTA, AI SOCI.
SOLO IN PRESENZA DI AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA
ESSA RISULTA LIBERAMENTE DISTRIBUIBILE, SENZA
FORMARE REDDITO IMPONIBILE PER LA SOCIETA’.
PERALTRO ESSA DOVRA’ ASSOGGETTARE GLI IMPORTI
DISTRIBUITI AI SOCI, CALCOLANDO IL VALORE DELLA
RISERVA CON QUELLO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA, IN BASE
ALLE NORME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI, PROVVEDENDO
ANCHE A RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE E
TRASMETTENDO TELEMATICAMENTE IL MOD. 770 O ALTRA
FORMA DI COMUNICAZIONE DA PRECISARE A CURA DELLA
AGENZIA DELLE ENTRATE.
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