Imposte dirette società di capitali PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 55: Redditi d’impresa derivano dall’esercizio di attività commerciali (cod. civ.) Art. 56: base di calcolo reddito imponibile Risultato C/E +/- variazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di valutazione fiscali (stabiliti dal TUIR). PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) Art. 109 norme generali: COMPETENZA: costi e ricavi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza economica, a meno che: • La loro esistenza non sia certa (EFFETTIVITA’) • Il loro importo non sia oggettivamente determinabile PRINCIPI GENERALI REDDITO D’IMPRESA TUIR (D.P.R. 917/1986) INERENZA: i costi ed oneri sono deducibili se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi imponibili (no costi personali dell’imprenditore…) N.B. norme particolari per il caso che l’impresa abbia ricavi esenti limiti a deducibilità di interessi passivi e spese generali (artt. 96-98 TUIR). ISCRIZIONE NEL C/E: regola generale ricavi e rimanenze formano il reddito anche se non sono iscritti a C/E, mentre i costi sono deducibili solo se iscritti a C/E, con due eccezioni: • Costi già iscritti a C/E di esercizi passati e allora non dedotti per effetto di norme tributarie (ad es. compensi agli amministratori, spese di manutenzione) • Componenti non imputati a C/E ma deducibili per disposizione di legge (es. utili erogati ad amministratori come compensi). Art. 110: norme generali sulle valutazioni NOZIONE DI COSTO FISCALE: • Al lordo delle quote di ammortamento • Comprende gli oneri accessori diretti esclusi gli oneri finanziari e le spese generali • Gli oneri finanziari su prestiti relativi all’acquisto o costruzione di beni strumentali sono capitalizzabili fino all’entrata in funzione del bene. CONTINUITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: le eventuali variazioni nei criteri di valutazione vanno comunicate nel mod. Unico CONTINUITA’ FISCALE: la rettifica da parte dell’ufficio delle imposte delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi (l’ufficio ne tiene conto direttamente) N.B. Il bilancio va redatto secondo i principi civilistici! Norme codice civile obiettivo “prudente salvaguardia” del capitale e dei diritti dei creditori Norme fiscali obiettivo “ricerca materia imponibile” Il raccordo va effettuato nella dichiarazione dei redditi. IMPOSTE DIRETTE SOCIETA’ DI CAPITALI IRES imposta proporzionale sui redditi complessivi delle società. Aliquota: 27,5%. Base imponibile: Risultato di bilancio +/- variazioni fiscali – perdite fiscali relative a precedenti esercizi. Perdite fiscali compensabili con i redditi fiscali degli esercizi successivi in misura non superiore all’80% degli stessi redditi. Per le perdite dei primi 3 esercizi non c’è il limite dell’80% purché le imprese siano di nuova costituzione e svolgano una nuova attività produttiva. IMPOSTE DIRETTE SOCIETA’ DI CAPITALI IRAP imposta proporzionale che colpisce il valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione. Aliquota normale: 3,9%. Base imponibile: [Valore della produzione – Costi della produzione (tranne B.9, B.10.c, B.10.d, B.12, B.13)] Quota interessi in canoni leasing e ICI indeducibili IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE • IMPOSTE CORRENTI: sono quelle che derivano dal calcolo effettuato in Mod. Unico e da pagare alle scadenze di legge •IMPOSTE DIFFERITE: sono quelle “maturate” nell’esercizio (di competenza) ma che per disposizione di legge possono essere pagate in esercizi successivi •IMPOSTE ANTICIPATE: sono quelle che per competenza appartengono ad esercizi successivi ma che per disposizione di legge vengono pagate anticipatamente. BASE IMPONIBILE IRES Risultato ante imposte (componenti positivi di reddito di competenza – componenti negativi di reddito di competenza) + più variazioni in aumento previste dal TUIR (-) meno variazioni in diminuzione previste dal TUIR (-) meno perdite fiscali di esercizi precedenti L'aliquota è fissata al 27,5%. BASE IMPONIBILE IRES Regola generale à i componenti negativi di reddito non sono deducibili se non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Eccezioni: a) componenti negativi imputati in precedenti esercizi la cui deducibilità è stata rinviata da norme del TUIR (es. manutenzioni eccedenti il 5% del costo dei cespiti); b) componenti non imputati a conto economico ma deducibili per disposizione di legge (es. utili erogati ad amministratori come compensi). BASE IMPONIBILE IRES Le perdite fiscali possono essere compensate con i redditi fiscali degli esercizi successivi entro il limite dell’80% degli stessi redditi. Per le perdite dei primi 3 esercizi non c’è il limite dell’80%. BASE IMPONIBILE IRES Principali tipologie di variazioni in aumento: - costi non deducibili o solo parzialmente deducibili per legge (es. costi relativi ad autoveicoli non strumentali); - costi imputati a conto economico che superano limiti max stabiliti dal TUIR (es. svalutazione crediti > 0,50%, manutenzioni > 5%, amm.ti superiori ai coefficienti max previsti); - costi deducibili in epoca successiva alla loro manifestazione economica (es. compensi amministratori non pagati e deducibili per cassa); - quote di componenti positivi a tassazione frazionata (es. quote di plusvalenze da tassare in un max di 5 esercizi); BASE IMPONIBILE IRES Principali tipologie di variazioni in diminuzione: - proventi esenti, soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (es. proventi da immobili non strumentali); - componenti positivi imputati a conto economico da tassare in modo frazionato (es. plusvalenze); - costi deducibili in esercizi successivi a quello di imputazione a conto economico (es. compensi amministratori dedotti per cassa, quote di 1/5 manutenzioni > 5%). IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) Presupposto: Esercizio di attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. È un’imposta: - reale - locale (su base regionale) - non deducibile ai fini IRES IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) Soggetti passivi IRAP: - Imprese (società di capitali, di persone e ditte individuali) Artisti e professionisti (studi associati o individuali) Enti commerciali e non Stato e amministrazione pubblica (regioni, province, comuni) Produttori agricoli (redditi agrari) BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variaz. delle rim. di prod. in corso di lav., semilav. e fin. 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (-) meno BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) (-) meno B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussid., di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11) variaz. delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci 14) oneri diversi di gestione N.B. Le variazioni IRES sono irrilevanti ai fini IRAP BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) Il valore della produzione va imputato ad ogni regione dove l’impresa opera (se più di una) in proporzione al costo del lavoro. L'aliquota ordinaria è fissata al 3,9% (Attualmente, in Sardegna si applica l’aliquota del 1,17%) BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) Per quanto riguarda il costo del lavoro sono ammessi in deduzione i premi INAIL, le spese relative agli apprendisti e ai disabili e quelle per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, compresi i contratti di inserimento. È inoltre previsto un sistema di deduzioni forfettarie. BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) Oltre al costo del lavoro (con le suindicate eccezioni) non sono deducibili, tra gli altri: i compensi occasionali e quelli assimilati al lavoro dipendente; i compensi ad amministratori che non costituiscono per gli stessi redditi professionali; le perdite e le svalutazioni su crediti; i canoni di leasing per la parte riferibile agli interessi passivi: - l’imposta comunale sugli immobili (ICI, IMU, TASI) BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) Non rientrano nel calcolo del valore della produzione netta: i proventi e gli oneri finanziari (macroclasse C del C.E.): le rettifiche di valore delle attività finanziarie (macroclasse D del C.E.); i componenti straordinari di reddito (macroclasse E del C.E.). BASE IMPONIBILE IRAP (regole principali) Le plusvalenze e le minusvalenze, sia ordinarie (macroclassi A e B) sia straordinarie (macroclasse E), partecipano sempre alla determinazione della base imponibile IRAP. Non rilevano, invece, solo le plusvalenze e le minusvalenze relative a cessioni di aziende. N.B. principio di correlazione costi/ricavi Classificazione principi contabili (OIC n. 1 o altri principi)