“Nuova” base imponibile IRAP Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP “Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito”, il comma 50 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2008 ha apportato numerose modifiche al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che hanno significativamente differenziato le modalità di determinazione della base imponibile IRAP da quelle di determinazione della base imponibile IReS. Nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP L’articolo 1, comma 50, lett. g), della Legge Finanziaria 2008, ha abrogato l’articolo 11-bis della Legge n.446/1997 che disponeva che “I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione [...] si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. [...]”. Tale principio, ora, vale solamente per i soggetti IRPeF in regime d’impresa (esclusi quelli in contabilità ordinaria che abbiano manifestato una diversa volontà) e per i professionisti: per tali soggetti sono state inserite disposizioni ad hoc negli articoli 5-bis e 8 del D.Lgs. n.446/1997. “Nuovo” articolo 5, D.Lgs. n.446/1997: Regole di determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali e per gli enti commerciali “Separazione” della base imponibile IRAP da quella IReS (articolo 5, D.Lgs. n.446/1997) 9) → costi per il personale; 10, lettera c) → altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 10, lettera d) → svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante; 12) → accantonamenti per rischi; 13) → altri accantonamenti Come risultanti dal conto economico dell’esercizio Per le società di capitali e gli enti commerciali (residenti) non esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione (A – B del conto economico ex art.2425 c.c.) con esclusione delle voci di cui ai numeri: Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: • le spese per il personale dipendente (e assimilato) eventualmente classificate in voci diverse da quella di cui alla lettera B), numero 9, dell’articolo 2425 del Codice civile; • i compensi per attività commerciali, prestazioni di lavoro autonomo occasionali e per obblighi di fare, non fare o permettere; • i costi per collaborazioni coordinate e continuative; • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportino esclusivamente lavoro; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; • le perdite su crediti; • l’ICI. ICI Base imponibile IRAP: contributi e plusvalenze immobiliari “Nuovo” articolo 5, comma 3, D.Lgs. n.446/1997 → concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione: • i contributi erogati a norma di legge (tranne quelli correlati a costi indeducibili); • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di “immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Base imponibile IRAP: marchi d’impresa e avviamento “Nuovo” articolo 5, comma 3, D.Lgs. n.446/1997: “Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico”. Base imponibile IRAP: componenti non menzionati ma correlati ad altri rilevanti “Nuovo” articolo 5, comma 4, D.Lgs. n.446/1997: “I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”. Si tratta delle voci rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali Base imponibile IRAP: rilevanza dei principi contabili per le società di capitali e gli enti commerciali “Nuovo” articolo 5, comma 5, D.Lgs. n.446/1997: “Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa”. Base imponibile IRAP: regole per i soggetti IAS “Nuovo” articolo 5, comma 2, D.Lgs. n.446/1997: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1”. Vale a dire assumendo le voci corrispondenti a quelle rilevanti per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali. “Nuovo” articolo 5-bis D.Lgs. n.446/1997: Regole di determinazione della base imponibile IRAP per le società di persone e per le imprese individuali Base imponibile IRAP per i soggetti IRPeF in regime d’impresa (articolo 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Per le società di persone e le imprese individuali la base imponibile è determinata nella somma algebrica di: + ricavi ex art.85, co. 1, lett. b, TUIR (corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni non strumentali) (segue) Valori fiscali + ricavi ex art.85, co. 1, lett. a, TUIR (corrispettivi delle cessione di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) Base imponibile IRAP per i soggetti IRPeF in regime d’impresa (articolo 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) + ricavi ex art.85, co. 1, lett. g, TUIR (contributi spettanti in base a contratto) ± variazioni delle rimanenze (articolo 92 del TUIR) ± variazioni delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del TUIR) (segue) Valori fiscali + ricavi ex art.85, co. 1, lett. f, TUIR (risarcimenti, anche assicurativi, per la perdita di beni la cui cessione genera ricavi) Base imponibile IRAP per i soggetti IRPeF in regime d’impresa (articolo 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) – ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo – ammortamento immateriali dei beni strumentali materiali e Valori fiscali – ammontare dei costi delle merci, dei servizi – canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. = Valore della produzione netta per soggetti IRPeF in regime d’impresa Non sono deducibili: • le spese per il personale dipendente (e assimilato); • i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e per obblighi di fare, non fare o permettere; • i costi per collaborazioni coordinate e continuative; • i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportino esclusivamente lavoro; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; • le perdite su crediti; • l’ICI. Rilevanza dei contributi ai fini della determinazione della base imponibile IRAP: “Nuovo” articolo 5-bis, comma 1, D.Lgs. n.446/1997 Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione: • i contributi erogati a norma di legge (tranne quelli correlati a costi indeducibili). Base imponibile IRAP: valori assunti in base alle regole applicabili ai fini dell’imposta sui redditi per le imprese individuali e le società di persone “Nuovo” articolo 5-bis, comma 1, D.Lgs. n.446/1997: “I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale”. Soggetti IRPeF in regime d’impresa: possibilità di opzione per la derivazione dei valori dal bilancio Società di persone e imprese individuali “Nuovo” articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n.446/1997: “I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. [...]”. Regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali “Nuovo” articolo 6, D.Lgs. n.446/1997: Regole di determinazione della base imponibile IRAP per le banche e per gli altri enti e società finanziari “Separazione” della base imponibile IRAP da quella IReS (articolo 6, D.Lgs. n.446/1997) Per le banche e altri enti e società finanziari la base imponibile è determinata (in base al “nuovo” articolo 6, D.Lgs. n.446/1997) dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico (redatto in conformità agli schemi previsti per le banche e gli altri istituti finanziari): Come risultanti dal conto economico dell’esercizio • margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi; • ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; • altre spese amministrative per un importo pari al 90%. Non è comunque ammessa la deduzione: • dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e per obblighi di fare, non fare o permettere; • dei costi per collaborazioni coordinate e continuative; • dei compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; • degli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportino esclusivamente lavoro; • della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; • dell’ICI. Base imponibile IRAP: contributi e plusvalenze immobiliari “Nuovo” articolo 6, comma 8, D.Lgs. n.446/1997 → concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione: • i contributi erogati a norma di legge (tranne quelli correlati a costi indeducibili); • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di “immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Base imponibile IRAP: marchi d’impresa e avviamento “Nuovo” articolo 6, comma 8, D.Lgs. n.446/1997: “Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico”. Base imponibile IRAP: rilevanza dei dati risultanti dal bilancio per le banche e gli altri enti e società finanziari “Nuovo” articolo 6, comma 6, D.Lgs. n.446/1997: “I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla «Gazzetta Ufficiale» n.11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. [...]”. Base imponibile IRAP per le holding industriali Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n.385/1993, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra: (norme previste per • gli interessi attivi e proventi assimilati e società di capitali ed • gli interessi passivi e oneri assimilati” enti commerciali) “Nuovo” articolo 7, D.Lgs. n.446/1997: Regole di determinazione della base imponibile IRAP per le imprese di assicurazione Separazione della base imponibile IRAP da quella IReS (articolo 7, D.Lgs. n.446/1997) Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata (in base al “nuovo” articolo 7, D.Lgs. n.446/1997) apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico le seguenti variazioni: Come risultanti dal conto economico dell’esercizio • gli ammortamenti dei beni strumentali e le altre spese di amministrazione sono deducibili nella misura del 90%; • i dividendi sono assunti nella misura del 50%. Non sono comunque ammessi in deduzione: • le spese per il personale dipendente (e assimilato); • i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e per obblighi di fare, non fare o permettere; • i costi per collaborazioni coordinate e continuative; • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportino esclusivamente lavoro; • le svalutazioni; • le perdite e le riprese di valore dei crediti; • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; • l’ICI. Base imponibile IRAP: contributi e plusvalenze immobiliari “Nuovo” articolo 7, comma 3, D.Lgs. n.446/1997 → concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione: • i contributi erogati a norma di legge (tranne quelli correlati a costi indeducibili); • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di “immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Base imponibile IRAP: marchi d’impresa e avviamento “Nuovo” articolo 7, comma 3, D.Lgs. n.446/1997: “Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico”. Base imponibile IRAP: rilevanza dei dati risultanti dal bilancio per le banche e gli altri enti e società finanziari “Nuovo” articolo 7, comma 4, D.Lgs. n.446/1997: “I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel D.Lgs. n.173/1997, e alle istruzioni impartite dall’Isvap con il Provvedimento n.735 del 1°dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre1997”. Modifiche all’articolo 8, D.Lgs. n.446/1997: Regole di determinazione della base imponibile IRAP per le persone fisiche e per le società semplici esercenti arti e professioni Base imponibile IRAP: valori assunti in base alle regole applicabili ai fini dell’imposta sui redditi per gli esercenti arti e professioni Le regole di determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti esercenti arti e professioni (non solo persone fisiche, ma anche società semplici e associazioni) sono dettate dall’articolo 8 del D.Lgs. n.446/1997. L’articolo 1, comma 50, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 ha aggiunto a tale disposizione il seguente periodo: “I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”. Base imponibile IRAP: valori assunti in base alle regole applicabili ai fini dell’imposta sui redditi per gli esercenti arti e professioni La modifica normativa si è resa necessaria a seguito dell’abrogazione dell’articolo 11-bis del D.Lgs. n.446/1997, che conteneva il principio “generale” in base al quale i componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione dovevano assumersi apportandovi le variazioni previste ai fini delle imposte sui redditi – cfr. articolo 1, comma 50, lett. g) della Legge Finanziaria per l’anno 2008. Nella sostanza, quindi, il principio – per gli esercenti arti e professioni – non è mutato. Modifiche all’articolo 11, D.Lgs. n.446/1997: Interventi sul cuneo fiscale Sono deducibili dalla base imponibile IRAP: − per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) (tutti i soggetti passivi IRAP, fatta eccezione per le Amministrazioni pubbliche), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti un importo pari a 4.600 (5.000) euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta (art.11, comma 1, lett.a), n.2), D.Lgs 446/1997); − per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) (tutti i soggetti passivi IRAP, fatta eccezione per le Amministrazioni pubbliche), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 (10.000) euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta in regioni economicamente disagiate; tale riduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente (art.11, comma 1, lett.a), n.3), D.Lgs 446/1997); − per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera da a) ad e) (tutti i soggetti passivi I.R.A.P., fatta eccezione per le Amministrazioni pubbliche): a) €uro 7.350 (8.000) se la base imponibile non supera 180.759,91; b) €uro 5.500 (6.000) se la base imponibile supera 180.759,91 ma non €uro 180.839,91; c) €uro 3.700 (4.000) se la base imponibile supera 180.839,91 ma non €uro 180.919,91; d) €uro 1.850 (2.000) se la base imponibile supera 180.919,91 ma non €uro 180.999,91; €uro €uro €uro €uro Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), (società di persone, imprese individuali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) l’importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di €uro 2.150, €uro 1.625, €uro 1.050 ed €uro 525 (art.11, comma 4-bis, D.Lgs 446/1997). Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) (tutti i soggetti passivi I.R.A.P., fatta eccezione per le Amministrazioni pubbliche), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a €uro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a €uro 1.850 (2.000), su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro (art.11, comma 4-bis.1, D.Lgs 446/1997). IRAP: “abbassamento” dell’aliquota e separazione della dichiarazione dal Modello UNICO IRAP: “abbassamento” dell’aliquota e separazione della dichiarazione da UNICO L’articolo 1, comma 50, lettera h), della Legge Finanziaria per l’anno 2008 ha disposto la riduzione dell’aliquota IRAP dal 4,25% al 3,9%. Inoltre, il successivo comma 52 ha disposto che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata e dovrà essere presentata direttamente alla Regione. Si Rinvia a un decreto attuativo da emanare per la definizione dei nuovi termini e modalità di presentazione. Ripresa a tassazione dei componenti negativi dedotti extra-contabilmente dalla base imponibile IRAP Ripresa a tassazione dei componenti negativi dedotti extra-contabilmente dalla base imponibile IRAP Articolo 1, comma 51, Legge Finanziaria 2008: “[...] L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla [...] data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. [...]” Norma “transitoria”: deduzione di componenti negativi e tassazione di componenti positivi rinviata in forza delle “vecchie” disposizioni Articolo 1, comma 51, Legge Finanziaria 2008: “[...] Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti [...]. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.”