A cura di Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista 1 GENERALITA’ • L’Irap può essere definita come – un’imposta locale, – in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione • E’ stata introdotta dal D.Lgs. N. 446/97, – e ha sostituito una serie di imposte, • quali L’ILOR, l’Iciap, la tassa salute ed altre tasse minori 2 PRESUPPOSTI DELL’IRAP Presupposti soggettivi Società di Cap. diverse da Banche e Assicurazioni artt. 5 Snc, Sas e imprese individuali art. 5-bis lavoro autonomo art. 8 produttori agricoli titolari di reddito agrario art. 9 Enti con esercizio di attività non commerciale art. 10 Presuppsti oggettivi Esercizio di una attività: con abitualità autonomamente organizzata diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi Amministrazioni pubbliche art. 10bis 3 PRESUPPOSTO • Presupposto di applicazione dell’Irap è: – l’esercizio abituale di un’attività – autonomamente organizzata – diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi • Sulla questione relativa all’autonoma organizzazione, sussiste una diatriba oggetto di forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale 4 Connaturata nell’impresa: • Insieme dei beni organizzati Autonoma organizzazione Attività di lavoro autonomo da verificare caso per caso 5 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IRAP L’IRAP è un’imposta: locale; indeducibile ai fini IRPEF ed IRES; che produce tassazione sul valore della produzione netta. 6 SOGGETTI ESCLUSI • L’Irap non si applica ai seguenti soggetti: – Fondi comuni di investimento – Fondi pensione – Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) – Incaricati di vendita a domicilio (ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 446/1997) 7 Produttori agricoli (con volume di affari non superiore a € 7.000,00) Incaricati vendita a domicilio Società semplici che affittano terreni e fabbricati SOGGETTI ESCLUSI (C.M. n. 141/1998) Redditi occasionali Lavoro autonomo (non esercizio di arti e professioni) Procedura fallimentare senza esercizio provvisorio Redditi fondiari, diversi, di lavoro dipendente e assimilati, di capitale Soggetti con regime fiscale sostitutivo 8 SOGGETTI ESCLUSI CONTRIBUENTI MINIMI La finanziaria 2008 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo regime dei contribuenti minimi; i soggetti che, • in presenza di determinati requisiti, • rientrano in tale regime e beneficiano: • dell’esenzione dagli adempimenti ai fini IVA (addebito in fattura, liquidazione, dichiarazione, ecc.) • del versamento di un imposta sostitutiva del 20% ai fini IRPEF • sono esenti dall’applicazione della disciplina IRAP • E non sono tenuti né alla presentazione della dichiarazione, né al versamento dell’imposta 9 NON RESIDENTI Per i soggetti non residenti in Italia, che svolgono attività in una regione italiana, l’imposta trova applicazione solo quando l’attività medesima: –sia svolta per almeno 3 mesi –tramite una stabile organizzazione (cantiere, succursale, laboratorio, officina, ecc.) 10 DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” Dichiarazione IRAP: non deve essere più presentata in forma unificata (art. 1 c. 52 L. 244/2007 - Finanziaria 2008) Trasmissione: va eseguita (DM dell’11/09/2008): • esclusivamente per via telematica • alla Regione di appartenenza • dove si è prodotta la base imponibile prevalente L’invio andrà eseguito all’Agenzia delle Entrate (con i criteri ordinari); • sarà l’Agenzia a “girare” successivamente le dichiarazioni alle Regioni competenti. 11 DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” Firma della dichiarazione – revisori: la dichiarazione va sottoscritta (e ne va riportato il codice fiscale) anche dai soggetti che eseguono la revisione (art. 1, c. 5, Dpr 322/98, come modificato dalla Finanziaria 2008): – dal revisore contabile (o dalla società di revisione: in tal caso va indicato sia il codice fiscale della società di revisione che quello del socio o amministratore della società) – dal collegio sindacale (vanno indicati tutti i componenti). Si ricorda che tali soggetti hanno assunto la responsabilità “diretta” tributaria in presenza di omissioni colpose o dolose in sede di controllo contabile. 12 DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” Termine di invio • contribuenti diversi dalle società di capitali: entro il 30/09 di ogni anno (mod. d.l. 207/2008milleproroghe) • società di capitali: entro il 9° mese (mod. d.l. 207/2008-milleproroghe) successivo alla chiusura del periodo di imposta: • N.B.: non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio - come per i redditi -, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta 13 DICHIARAZIONE IRAP “AUTONOMA” Periodo chiuso prima del 31/12/2008 – modelli • società di capitali: utilizzano il modello approvato per l’anno 2009 (modello “vecchio”) • contribuenti diversi dalle società di capitali: utilizzano l’ultimo modello disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione (modello “nuovo”) OPERAZIONI STRAORDINARIE Liquidazione della società: obbligo di presentazione (in caso di fallimento l’obbligo vige solo se vi è il cd. ”esercizio provvisorio”) Cessione, conferimento, donazione, ecc. di azienda: ciascun soggetto presenta la dichiarazione per la propria quota di imponibile autonomamente determinata 14 Linee guida novità BASE IMPONIBILE (CO. 50) DECORRENZA (CO. 51) DICHIARAZIONE IRAP (CO. 52) MODIFICHE CRITERI DI DETERMINAZIONE PER SOGGETTI IRES E SOGGETTI IRPEF DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008 (Unico 2009) DA PRESENTARE IN VIA AUTONOMA ALLA REGIONE O PROVINCIA COMPETENTE RECUPERO A TASSAZIONE ECCEDENZE EXTRACONTABILI DEDOTTE AI FINI IRAP FINO AL 2007 (deroga per il 2009) (quadro IS) I riferimenti normativi riguardano l’art. 1 della L. 244/2007 15 SOCIETA’ DI CAPITALE E ALTRI SOGGETTI CON OPZIONE ART. 5 DLGS 466/97 E ART. 5-BIS DLGS 466/97 CM 60/2008 – ISTRUZIONI MINISTERIALI AI MODELLI 16 IL MODELLO DECADE IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE: • Non si parte più dal reddito fiscale • Ma si quantificano le singole voci, come da prospetto IRAP 17 IL MODELLO Precisazioni 18 IL MODELLO Variazioni in aumento e in diminuzione: • Si tratta di tutte le componenti negative per le quali le nuove disposizioni non prevedono la deducibilità. • Il loro inserimento in questi righi comporta la rettifica degli elementi che sono stati esposti nella sezione I^ e che, secondo le disposizioni dell’art. 5, non sono deducibili. • Vi sono poi i riporti dei costi e ricavi sospesi di precedenti esercizi: • manutenzioni rinviate, plusvalenze rateizzate, ecc. 19 Base imponibile soggetti Ires BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRES (ART. 5 D.LGS. N. 446/97) PRINCIPIO GUIDA (CO. 5) I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SONO ACCERTATI • SECONDO CRITERI DI CORRETTA QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE • PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI DALL’IMPRESA (regola 20 civilistica) Base imponibile soggetti Ires VALORE DELLA PRODUZIONE 1.Ricavi dalle vendite e prestazioni 2.Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e finiti 3.Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4.Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 5.Altri ricavi e proventi COSTI DELLA PRODUZIONE: 6. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7. Costi per servizi 8. Costi per godimento beni di terzi (per i leasing al netto degli interessi) 9. (spese del personale) 10.Ammortamenti (escluse le svalutazioni): a) delle immobilizz. Immateriali b) delle immobilizz. Materiali 11.Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.(accantonamento per rischi) 13.(altri accantonamenti) 14.Oneri diversi di gestione Punti 9, 12 e 13 sono esclusi dai costi deducibili 21 Base imponibile soggetti Ires ART. 5 - CO. 3 NON SONO AMMESSI IN DEDUZIONE I SEGUENTI COMPONENTI • COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO, anche se CLASSIFICATO IN VOCI DIVERSE RISPETTO AL N. 9) AGGREGATO B) – IC41 • COMPENSI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA - (IC41) • COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO (O CO.CO.CO.) E COMPENSI AMMINISTRATORI (IC41) • COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (IC41) • UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO - (IC41) • INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING - (IC42) • PERDITE SU CREDITI - (IC43) • IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (IC44) 22 Base imponibile soggetti Ires ALTRE PRECISAZIONI (CO. 3 ART. 5) CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (AD ESCLUSIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI) - (IC49) PLUSVALENZE O MINUSVALENZE IMMOBILI “PATRIMONIO” CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (IN PRECEDENZA SOLO QUELLI STRUMENTALI) - (IC45) AMMORTAMENTO MARCHI E AVVIAMENTO SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE AD 1/18 DEL COSTO, INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO - (IC46) Altre PLUSVALENZE RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE O ALTRE COMPONENTI POSITIVE CONSEGUITE FINO AL PERIODO DI IMPOSTA AL 31.12.2007 - (IC49) 23 SOCIETA’ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PER “OPZIONE” (ART. 5 DLGS 466/97) Eccezione – norma transitoria: rilevano, tuttavia, i componenti (positivi – IC49- o negativi –IC55) rimandati a periodi successivi in base a disposizioni fiscali ante periodo di imposta 2008: Esempi: – plusvalenze per le quote rateizzate in periodo di imposta precedenti il 2008: tassate – contributi c/impianti per le quote riscontate fino al 31/12/2007 – quote di spese di rappresentanza ed eccedenze di manutenzione fino al 2007: deducibili 24 SOCIETA’ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PER “OPZIONE” CONSEGUENZE: • scorporo delle aree: non rileva (l'ammortamento degli immobili è interamente deducibile; non va ridotto del 20% o 30%) • Di parere contrario l’Agenzia (CM 36/E/2009) • spese su immobili abitativi: non scatta l’indeducibilità (es.: spese di foresteria) • autovetture: ammortamento e costi di gestione sono interamente deducibili (non vanno ridotti al 40%) • ammortamento dei cespiti: rileva per la quantificazione “civilistica” (residua possibilità di utilizzo del cespite) e non con applicazione dei coefficienti ministeriali (nessuna variazione in aumento se le aliquote sono maggiori) • telefonia: cellulari, telefono di base e fax si deducono per SEGUE intero 25 SOCIETA’ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI PER “OPZIONE” CONSEGUENZE: • spese di manutenzione: dedotte per intero (non si applica il limite del 5% dei cespiti ammortizzabili esistenti all’1/01) • rappresentanza: le spese sono completamente deducibili (nessun vincolo al limite dei ricavi) • leasing: i canoni vanno solo ridotti degli interessi impliciti • indipendentemente dai limiti di durata del contratto • imposte diverse da quelle sul reddito: deducibili per competenza (non per cassa) • quote associative: dedotte per competenza (non per cassa) • plusvalenza/sopravvenienze: tassate per intero per competenza • non rileva la rateizzazione eventualmente effettuata ai fini dei redditi 26 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI Contributi: qualsiasi contributo erogato in previsione di una legge (in c/esercizio, in c/capitale o in c/impianti) o in base a contratto è tassato Irap ad esclusione di quelli: • correlati a costi indeducibili Irap: contributi in c/interessi, contributi a fronte del costo del lavoro, ecc. (tra questi ultimi non si comprendono i contributi erogati in relazione a nuovi dipendenti assunti, in quanto correlati a costi ammessi in deduzione dall’Irap) • per i quali l’esclusione è prevista per legge (dalla stessa norma istitutiva o altra legge speciale: es.: crediti d’imposta per incremento dell’occupazione) 27 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI Avviamento e marchi di impresa: l’ammortamento è deducibile in misura non superiore a 1/18 del costo (indipendentemente dall'effettiva imputazione a conto economico). Adeguamento agli studi di settore/parametri: • pur non rientrando nel valore della produzione, • la rilevanza è prevista da una legge “speciale” 28 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI PLUSVALENZE / MINUSVALENZE: da una lettura delle Istruzioni ministeriali al modello, sembra che tutte le plusvalenze rimangano tassate (e le minusvalenze siano deducibili): • quelle “ordinarie” (iscritte nell’A5 perché riferite al “fisiologico” ricambio dei cespiti): in quanto rientranti nel Valore della produzione • quelle “straordinarie” (iscritte nell’E20 perché non riferite ad un ordinario turn-over): – per quanto attiene agli immobili “patrimonio” (quelli abitativi iscritti tra le immobilizzazioni): per previsione espressa di legge – per le plusvalenze su altri beni: il motivo non è chiaro; potrebbe trattarsi di applicazione estensiva del principio di correlazione (in quanto riferite ad ammortamenti dedotti) segue 29 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI Plusvalenze da operazioni aziendali straordinarie: non vige più alcuna deroga speciale • si applica il trattamento delle plusvalenze straordinarie per le cessioni di cespiti Plusvalenze su Immobilizzazioni finanziarie: dovrebbero essere escluse: • quelle ordinarie: perché vanno esposte alle voci C.15C.16 (fuori dal Valore della produzione) • quelle straordinarie (E20): per il principio di correlazione 30 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI ACCANTONAMENTI E SOPRAVVENIENZE: Accantonamenti indeducibili: in generale sono esclusi da deduzione gli accantonamenti (B.12 e B.13 del Bilancio UE) Utilizzi / rettifiche dei Fondi e principio di correlazione: • la rettifica del fondo prima che si verifichi l’evento viene contabilizzato tra i proventi diversi (A5) e non è tassato Irap • l’utilizzo del fondo alla verifica dell’evento per la quota precedentemente accantonata non è tassato; per la eventuale eccedenza sarà un componente deducibile (in quanto “realizzato”). 31 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI Ammortamenti da affitto di azienda Ai fini civilistici sono contabilizzati alla voce B.13 e pertanto dovrebbe derivarne la loro indeducibilità (ai fini fiscali sono considerati ammortamenti). In sede di “conguaglio” al termine del contratto (quando sono determinate le somme dovute al proprietario per il deperimento dei cespiti) quanto era un mero “costo presunto” futuro (da accantonare) diviene costo “certo”, deducibile Irap. 32 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI SOPRAVVENIENZE: indipendentemente che siano attive o passive: • normalmente hanno carattere straordinario (vanno iscritte alla voce E.20 / E21): come tali sono escluse dal Valore della produzione • sono di carattere ordinario quelle relative a valori “stimati” (che non derivano da errori); se correlate a componenti di costo non rilevanti ai fini dell’Irap: non rileva la sopravvenienza relativa Correlate a componenti rilevanti: la sopravvenienza rileva ai fini Irap 33 SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE ART. 5-BIS DLGS 466/97 CM 60/2008 – ISTRUZIONI MINISTERIALI AI MODELLI 34 Base imponibile soggetti Irpef BASE IMPONIBILE SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 5-BIS - D.LGS. N. 446/97) PRINCIPIO GUIDA (CO. 1) I COMPONENTI RILEVANTI SI ASSUMONO • SECONDO LE REGOLE DI QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE • VALEVOLI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF 35 Base imponibile soggetti Irpef DIFFERENZA SEGUENTI RICAVI: - Ricavi “tipici” art. 85, lett.: a) Cessione di beni e prestazione di servizi b) Cessione di materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione f) Indennità conseguite a titolo di risarcimento danni per la perdita o il danneggiamento di beni merce g) Contributi in denaro, o in natura, spettanti in base a contratto - Variazioni rimanenze di merci e cantieri SEGUENTI COSTI: - Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Vedi slide seguenti - Servizi - Ammortamento e canoni leasing (esclusi gli interessi) di beni strumentali: - materiali - ed immateriali NON RILEVANO PLUSVALENZE O MINUSVALENZE 36 Le componenti della base imponibile • “I costi per servizi possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992 (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008).” 37 COSTI PER SERVIZI (C.M. 28.10.08, N. 60/E, N. 8/E 13.03.09): - Rinvio al D.M. 17.1.1992 per individuare i “servizi” - Il D.M. 17.1.1992 riconosce quali servizi: - Quelli descritti dai co. da 1 a 3 dell’art. 3 del DPR 633/72: - Prestazioni da contratti d’opera, d’appalto, di trasporto, di mandato, di spedizione, di agenzia, di mediazione, di deposito - Obbligazioni di fare, non fare e di permettere - Concessione in affitto, locazione, noleggio e simili - Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a: - Diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili - Prestiti in denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali, o assegni - Somministrazione di alimenti e bevande - Le cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto 38 COSTI PER SERVIZI C.M. 28.10.08, N. 60/E): - Il D.M. 17.1.1992 riconosce quali servizi: - Quelli descritti dal co. 4 dell’art. 3 del DPR 633/72 (lett. a) b) c) e) f) h)): a) Cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori o dai loro eredi b) Presiti obbligazionari c) Le cessioni di contratti: a) che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, b) d’azienda o di ramo d’azienda c) Che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria d) Prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore e) Prestazioni di mandato e di mediazione relativi a prestiti obbligazionari f) Prestazioni di commissione relative a passaggi dal committente al commissionario e viceversa dei beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione 39 Base imponibile soggetti Irpef ART. 5-BIS - CO. 1 NON SONO COMUNQUE AMMESSI IN DEDUZIONE I SEGUENTI COMPONENTI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO COMPENSI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO (O CO.CO.CO.) E COMPENSI AMMINISTRATORI UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING PERDITE SU CREDITI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (ad esclusione di quelli 40 correlati a costi indeducibili) DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE SENZA “OPZIONE” (ART. 5BIS DLGS 466/97) RICAVI • prestazioni di servizi e cessioni merci, di beni di consumo, ecc. (ad esclusione di quelli strumentali all'attività) • indennizzi (anche assicurativi) a fronte della perdita dei beni la cui cessione genera ricavi • contributi (in denaro o in natura) erogati in base a contratto o in base alla legge che, con eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. 41 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI Contributi: nulla cambia rispetto alla disciplina per le Srl nella “individuazione”; tuttavia: • contributi in conto esercizio e c/impianti: rimangono tassati per competenza • contributi in c/capitale: tassati in quote costanti in 5 anni (nelle Srl lo sono per competenza) Cessione di attività finanziarie: sono sempre escluse da Irap (sia per titoli/partecipazioni iscritti all’attivo circolante che tra le immobilizzazioni) 42 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE: non rilevano (sono escluse dalle voci che tassativamente formano del Valore della produzione ai fini IRAP). Non rileva se relative a beni “strumentali” o “non strumentali” (es.: cessione di immobili patrimonio) Rilevano le quote di plusvalenza rateizzate fino al 2007. “ CM 60/2008 - In particolare, non rilevano le plusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (che ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, del decreto IRAP concorrevano in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP), ne' le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (cd. beni-patrimonio che, invece, se riferite ad immobili rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione delle società di capitali e degli enti commerciali, nonche' delle società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che, come si dirà nel successivo paragrafo 4, optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dei soggetti IRES). Analogamente, tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile Irap la norma in questione non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non risulterà rilevante ai fini del calcolo del tributo. 43 CASI PARTICOLARI di COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI RIMANENZE FINALI Il valore delle rimanenze è quantificato secondo le regole fiscali. Esempio: lavori in corso infrannuali: • nelle Srl (valori civilistici) potranno rilevare secondo i ricavi “maturati” (percentuale di completamento dell’opera) • negli altri soggetti: dovranno andare al “costo sostenuto” AMMORTAMENTI E CANONI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA Sono deducibili: ammortamenti secondo le aliquote fiscali di beni materiali ed immateriali canoni di locazione di beni mobili ed immobili (solo strumentali, mentre sono indeducibili le spese per gli immobili abitativi) canoni di leasing (per la quota capitale), nel limite della durata minima del contratto 44 Differenze fra i regimi IRES e IRPEF RICAVO/COSTO SOGGETTI IRES ALTRI SOGGETTI Plusvalenze e minusvalenze ordinarie da cessione di beni strumentali Rileva Non è possibile il frazionamento in più esercizi NON rilevano Plusvalenze e minusvalenze su beni immobili patrimonio Rilevano NON rilevano Ricavi da adeguamento agli studi di settore Rilevano Rilevano Contributi in c/to esercizio Rilevano Rilevano 45 Differenze fra i regimi IRES e IRPEF RICAVO/COSTO SOGGETTI IRES ALTRI SOGGETTI Costi a deducibilità limitata: • Autovetture • Spese alberghiere • Manutenzioni e riparazioni • Spese telefoniche • Spese di rappresentanza • ……… Deducibili al 100% senza limitazioni Deducibili nei limiti del Tuir: • Autovetture: 40% • Alberghi e ristoranti: 75% (dal 2009) • Manutenzioni: fino al 5% dei BSA • Telefoniche: 80% • ……… Ammortamenti Deducibili secondo il piano di ammortamento, Deducibili nei limiti considerando la residua dell’art. 102 del Tuir e del possibilità di utilizzo (art. D.M. 31.12.1988 2426, co. 1, punto 2) 46 Differenze fra i regimi IRES e IRPEF RICAVO/COSTO SOGGETTI IRES ALTRI SOGGETTI Ammortamento dei costi pluriennali (costi impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo) Deducibili Indeducibili Canoni leasing (quota capitale) dei fabbricati strumentali Deducibile senza rettifica del 20 – 30% relativa al terreno Deducibili, ma al netto della quota riferita al terreno Costi di manutenzione dei fabbricati civili locati Deducibili Deducibili i costi, ma nel limite del 15% del canone di locazione Omaggi , spese pubblicità (B14 conto economico) Deducibili Non deducibili 47 Deduzioni Art. 11 – d.lgs. 446-1997 48 Il modello 49 RIEPILOGO DEDUZIONI IRAP Art. 11 co.1 lettera a) punto 1 : deduzione dalla base imponibile dei contributi e delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro Art. 11 co.4-bis: da €. 9.500 a €. 2.375 in relazione alla base imponibile e diversa fra soggetti IRES e sottetti IRPEF Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): deduzione per apprendisti, disabili e formazione lavoro Art. 11 co.1 lettera a) punto 2: deduzione di €. 4.600 per ogni dipendente a tempo indeterminato Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): deduzione dei costi per il personale di ricerca e sviluppo Art. 11 co.1 lettera a) punto 3: deduzione di €. 9.200 per ogni dipendente a tempo indeterminato in determinate regioni Art. 11 co.4-bis.1: deduzione di €. 1.850 per un massimo di 5 dipendenti (base imponibile inferiore €. 400.000) Art. 11 co.1 lettera a) punto 4: deduzione dei relativi contributi assistenziali e previdenziali Art. 11 co.4-quater, 4-quinquies, 4sexies: deduzione per incremento occupazionale FINANZIARIA 2005 FINANZIARIA 2007 DEDUZIONI FRA LORO ALTERNATIVE 50 Deduzione premi INAIL • Art. 11 co.1 lettera a) punto 1 : deduzione dalla base imponibile dei contributi e delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro 51 Deduzioni Irap DEDUZIONE FORFETARIA ART. 11 CO. 4-BIS BASE IMPONIBILE DEDUZIONE SPETTANTE SOGGETTI IRES BASE IMPONIBILE DEDUZIONE SPETTANTE SOGGETTI IRPEF INFERIORE A 180.759,91 7.350 (in precedenza 8.000) INFERIORE A 180.759,91 9.500 (in precedenza 8.000) TRA 180.759,91 E 180.839,91 5.500 (in precedenza 6.000) TRA 180.759,91 E 180.839,91 7.125 (in precedenza 6.000) TRA 180.839,91 E 180.919,91 3.700 (in precedenza 4.000) TRA 180.839,91 E 180.919,91 4.750 (in precedenza 4.000) TRA 180.919,91 E 180.999,91 1.850 (in precedenza 2.000) TRA 180.919,91 E 180.999,91 2.375 (in precedenza 2.000) 52 Deduzione per particolari assunzioni Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): • deduzione delle spese relative a: – – – – apprendisti, disabili contratti di formazione lavoro Costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo (condizione: rilascio di certificazione di effettività dei costi da parte del presidente del collegio sindacale, di un revisore, di un dottore o ragioniere commercialista, di un consulente del lavoro o del responsabile di un CAF) 53 Sconto primi cinque dipendenti Art. 11 D.Lgs del 15/12/1997 n. 446 co. 4-bis1 54 Sconto primi cinque dipendenti • Per ogni lavoratore dipendente e fino a un massimo di 5 (sia a tempo determinato che indeterminato) • € 1.850 per ciascun lavoratore • La deduzione è riconosciuta alle aziende con componenti positivi non superiori a € 400.000 55 Sconto primi cinque dipendenti L. 289/2002 Per il calcolo dello sconto: • L’importo va ragguagliato ai giorni di durata del rapporto • Per i contratti a tempo parziale l’importo è ridotto in misura proporzionale • Si può scegliere i dipendenti sui quali calcolare la deduzione Esempio: 20 dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di 183 giorni Spetta una deduzione di € 4.625 (metà anno e quindi 925 x 5 dip.) 56 DEDUZIONE CUNEO FISCALE Art. 11, co. 1, lett. a, n. 2, 3 e 4 – d.lgs. 446/1997 c.m. 19.11.2007, n. 61/E 57 Deduzione dipendenti La Finanziaria 2007 introduce una nuova deduzione, stabilendo che è deducibile: – Un importo pari a € 4.600 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato; con ragguaglio ai giorni di durata in caso di part-time – Un importo pari a € 9.200 per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Campagna, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; con ragguaglio ai giorni di durata in caso di part-time – I contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato 58 Deduzione dipendenti Limitazioni alle deduzioni: per ciascun dipendente: • L’importo delle deduzioni non può eccedere l’ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro; • L’applicazione delle deduzioni di € 4.600 e € 9.200 e la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali è alternativa a quelle stabilite nei commi: • 4-bis: 1.850 per dipendente (max 5 dip. e 400.000 di ricavi) • 4-sexies: lavoratrici donne svantaggiate • La deduzione non spetta per i lavoratori destinati ad imprese o strutture produttive estere 59 Deduzione contributi • La C.M. 61/2007 ha chiarito che rientrano tra i contributi deducibili gli oneri che rappresentano un costo a carico dell’impresa e non a carico del lavoratore, anche se non obbligatori per legge. • A titolo esemplificativo, rientrano: – I contributi INPS – I contributi dovuti dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari – I contributi dovuti dal datore di lavoro a Casse, Fondi e Gestioni previste dai contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza 60 Soggetti • Società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata • Enti pubblici e privati che esercitano attività commerciale • Società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle equiparate • Persone fisiche, società semplici ed equiparate • Produttori agricoli, esclusi quelli con volume d’affari non superiore a € 7.000 che si avvalgono del regime di esonero 61 Soggetti esclusi • Non possono fruire delle deduzioni in oggetto: – Le Amministrazioni Pubbliche – Le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica – Gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale – Le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle cd. “public utilities” (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento di rifiuti) 62 Dipendenti agevolati • Le deduzioni spettano con riferimento agli assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale (in tal caso, la deduzione è ridotta in misura proporzionale) • Come si desume dalla Relazione alla Finanziaria 2007, la deduzione mira anche a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. – Pertanto, la trasformazione, nel corso del periodo agevolato, di un’altra tipologia contrattuale a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce la fruizione della deduzione 63 Divieto di cumulo • Il divieto di cumulo con le altre deduzioni opera con riferimento ad ogni singolo dipendente. Pertanto, è necessario confrontare per ogni dipendente: – Il beneficio ottenibile applicando le “vecchie” deduzioni – Il beneficio ottenibile applicando la “nuova” deduzione • Sarà usufruibile la maggiore delle due, fermo restando che la scelta riguarda il singolo dipendente: – è pertanto possibile scegliere diverse deduzioni per ciascun dipendente 64 Importo massimo fruibile • E’ previsto un limite massimo all’importo delle deduzioni (sia quelle vecchie, sia quelle nuove), fruibile in relazione a ciascun dipendente. • In particolare, è disposto che l’ammontare deducibile non può eccedere la somma: – Della retribuzione – Degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro 65 Ripartizione della base imponibile per regione 66 ATTIVITA’ ESERCITATA IN PIU’ REGIONI • Si considera prodotto nel territorio di ciascuna Regione l’imponibile proporzionalmente corrispondente – all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, – compresi i redditi assimilati a lavoro dipendente • Il personale, in ogni caso, deve essere – addetto con continuità a insediamenti stabili operanti – per un periodo non inferiore a 3 mesi nel territorio di ciascuna regione 67 ATTIVITA’ ESERCITATA IN PIU’ REGIONI Per la determinazione dell’imponibile di competenza di ciascuna regione, è necessario precisare che: – L’ammontare delle retribuzioni rilevante è quello previdenziale (escluso quindi il TFR) – È irrilevante – la qualifica del dipendente (dirigenti, quadri, impiegati, operai, ecc.) – e la tipologia del contratto (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.) – Nel computo delle retribuzioni: • vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi • ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale – I compensi ai co.co.co. ed agli associati in partecipazione vanno assunti con riferimento all’ammontare contrattualmente spettante nel periodo d’imposta 68 ATTIVITA’ ESERCITATA IN PIU’ REGIONI Assumono rilievo tutti gli insediamenti stabili (magazzini, uffici, ecc.), che devono avere le seguenti caratteristiche: – Essere posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale, o detenuti in locazione, anche finanziaria, o comodato – Essere operativi per almeno 3 mesi nel territorio della Regione, anche se in modo non continuativo – Avere la presenza, in via continuativa, di personale addetto che svolga nei luoghi medesimi un’attività produttiva 69 Opzione per i soggetti in contabilità ordinaria 70 Opzione ART. 5-BIS, CO. 2 CARATTERISTICHE OPZIONE I soggetti IRPEF IN CONTABILITA’ ORDINARIA possono optare per la determinazione della base imponibile utilizzando i criteri previsti dall’art. 5 (soggetti IRES) (criteri civilistici) IRREVOCABILE PER 3 PERIODI D’IMPOSTA DEVE ESSERE COMUNICATA CON MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE E NEI TERMINI STABILITI CON PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE 31.3.2008 • RINNOVO TACITO DELL’OPZIONE AL TERMINE DEL TRIENNIO; • POSSIBILITA’ DI TORNARE ALLE REGOLE DELL’ART. 5BIS, NEL QUAL CASO L’OPZIONE E’ VINCOLANTE PER 3 ANNI • RINNOVI O REVOCHE DI OPZIONE SONO VINCOLANTI71 PER 3 ANNI Opzione TERMINI PER LE OPZIONI E REVOCHE • A regime: entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita: • L’opzione per la determinazione secondo le regole dei soggetti IRES • La revoca dell’opzione precedentemente effettuata • Per il 2008: l’opzione andava esercitata entro il 31.10.2008 72 Opzione Soggetti che iniziano un’attività d’impresa (c.m. 60/2008, § 4) 1. Per le società di persone neo-costituite, l’opzione per la determinazione della base imponibile con le modalità previste dall’art. 5 potrà essere esercitata, come previsto per l’esercizio dell’opzione a regime, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. 2. Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione potrà essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività di cui all’art. 35 del DPR 633/1972. 73 Opzione Operazioni straordinarie (c.m. 60/2008, § 4) 1. Soggetto IRES che si trasforma in società di persone intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile disciplinato dall’articolo 5 del decreto IRAP • dovrà esercitare l’opzione • entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima. 2. Trasformazione di società di persone in società di capitali: non è necessaria alcuna comunicazione, • atteso che queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente in base all’articolo 5 del decreto IRAP, • a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda. 74 Opzione Obblighi: • l’intermediario deve rilasciare al contribuente un esemplare cartaceo della comunicazione • l’intermediario deve rilasciare una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate: • Che ne attesta l’avvenuto ricevimento • Che costituisce prova dell’avvenuta presentazione • Il Contribuente deve conservare la comunicazione sottoscritta (sia dall’intermediario che dal contribuente) 75