COMMISSIONE IMPOSTE DIRETTE MODELLO IRAP 2009: INNOVATI PROFILI IMPOSITIVI RELATIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI. a cura di Gianfranco Giordano, Vittorio Di Guida Indice 1. Premessa. 2 2. Le novità del modello IRAP 2009 – periodo d’imposta 2008 7 3. 4. Le novità relative alla determinazione della base imponibile. 3.1 La base imponibile Irap nelle società di persone e nelle imprese individuali. 3.2 La base imponibile Irap nelle società di capitali ed enti commerciali. Cenni in tema di accertamento 7 8 12 17 1. Premessa. Come è noto la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha apportato modifiche sostanziali al D. Lgs. 446/1997, recante la disciplina dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Dalla lettura della Relazione Illustrativa della Finanziaria 2008 emerge come l’obiettivo primario del Legislatore sia stato quello di apportare una semplificazione che si rivelasse funzionale, oltre che alla “regionalizzazione” dell’Irap, alla creazione di un tributo autonomo rispetto all’Ires, divenendo così l’Irap il primo esempio di imposta la cui base imponibile fosse derivata interamente dal bilancio. In esito all’analisi delle innovazioni normative in parola, oggetto del presente documento, si rileva come tuttavia tale diretta derivazione non sussista per le imprese individuali e per le società di persone, e di fatto conosca importanti eccezioni per le società di capitali e per gli enti commerciali. Come accennato, la revisione normativa del D. Lgs. 446/1997 è da inquadrarsi in un processo di progressiva trasformazione dell’imposta da tributo di natura erariale a tributo proprio delle Regioni e delle Provincie autonome. Dal punto di vista procedurale tale trasformazione è emersa con ogni evidenza con la separazione del modello Irap dal modello Unico; a partire dalla dichiarazione da presentarsi per il periodo d’imposta 2008 infatti, il modello Irap affluirà – sia pure tramite l’Agenzia delle Entrate – alle Regioni ed alle Province autonome di domicilio del contribuente. Per quest’anno dunque la dichiarazione sarà trasmessa in 1 via autonoma, ma nelle consuete modalità telematiche (Entratel) entro il termine del 30 settembre 2009 . Il modello Irap adotta un formato grafico uniforme per tutte le Regioni italiane. L’intervento del Legislatore è sostanziale in quanto, oltre a ridurre l’aliquota, cambia significativamente l’intera struttura operativa dell’Irap, soprattutto in riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile. Benché le modifiche normative abbiano avuto effetto dal 1° gennaio 2008 è in occasione deg li imminenti adempimenti dichiarativi 2009 che si renderà indispensabile aver acquisito familiarità con l’innovata struttura del tributo. A tal fine è redatto il presente documento, nel quale l’analisi è limitata alle sole imprese industriali e commerciali. Le innovazioni apportate al D. Lgs. 446/1997 e relative alle citate realtà imprenditoriali consistono nella: − Nuova formulazione dell’art. 5, relativo alla determinazione del valore della produzione netta per le società di capitali e per gli enti commerciali; − Introduzione dell’art. 5-bis, relativo alla determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali; − Nuova formulazione dell’art. 11, titolato “Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta” e recante la disciplina delle deduzioni; − Abrogazione dell’art. 11-bis, che prevedeva l’applicazione (alle componenti positive e negative concorrenti alla formazione del valore della produzione) delle variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dal TUIR; 1 L’originario termine del 31 Luglio 2009 è infatti stato prorogato per effetto dell’art. 42 D.L. 207/2008 convertito con L. 14 del 27/02/2009. La scadenza del 30 settembre 2009 si applica solo alle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; in caso di esercizio diverso da quello solare vale comunque il termine di invio fissato per l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. 2 − Nuova formulazione dell’art. 16, relativo all’aliquota nazionale Irap. Tali novità saranno commentate anche alla luce della prassi ministeriale (Circolare 60/E del 2008), delle istruzioni al modello Irap 2009 – periodo d’imposta 2008, e delle posizioni interpretative rese note dalla Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2009 e del Forum del 17/01/2009 patrocinato dalla testata nazionale Italia Oggi, seppur queste ultime non risultino ancora trasfuse in un documento interpretativo formale. La tabella riportata alla pagina seguente riassume in dettaglio le modifiche normative. 3 ANTE FINANZIARIA 2008 ART. D.LGS. 446/1997 POST FINANZIARIA 2008 Art. 5 Fino al periodo d’imposta in corso al 31 − Determinazione dicembre 2007, la base imponibile è del valore determinata dalla differenza tra la somma della produzione delle voci classificabili nel valore della netta nei soggetti produzione (di cui al primo comma, lettera di cui all’art. 3, A, dell’art. 2425 del codice civile) e la somma di quelle classificabili nei costi della comma 1, lett.a) e b) produzione di (cui al primo comma, lettera (Società di capitali B dell’art. 2425 del codice civile), ad ed enti commerciali) esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all’applicazione del − citato articolo 2425. − − − − 4 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (art. 2425 del codice civile), con esclusione delle voci relative ai “costi per il personale”, alle “svalutazioni delle immobilizzazioni”, alle “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, agli “accantonamenti per rischi” e agli “altri accantonamenti”, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra indicate. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: a) le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in altre voci del conto economico; b) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; c) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; d) le perdite su crediti; e) l’imposta comunale sugli immobili. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. I componenti positivi e negativi, classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che rientrano nel valore della produzione e nei costi della produzione, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. ANTE FINANZIARIA 2008 Non previsto ART. D.LGS. 446/1997 POST FINANZIARIA 2008 Art. 5 − Determinazione del valore della produzione netta nei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett.a) e b) (Società di capitali ed enti commerciali) Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. (Art. 1 comma 50-51, legge n. 244/2007) − A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze finali di merci e di opere, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: a) le spese per il personale dipendente e assimilato; b) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; c) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; d) le perdite su crediti; e) l’imposta comunale sugli immobili. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale. I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole valide per le società di capitali. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società personali; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente Art. 5-bis Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali − − − − − Non previsto Art. 5-bis Determinazione del valore 5 della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali − − Art. 11 Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 gli importi delle Disposizioni comuni per la deduzioni dalla base imponibile IRAP, determinazione compresa la deduzione forfetaria sono del valore della i seguenti: produzione netta a) deduzione di 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; b) deduzione ridotta a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; c) riduzione della deduzione forfetaria per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, nelle seguenti misure: euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. Deduzione di euro 2.000 su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000. rinnovabile. (Art. 1 comma 50-51, legge n. 244/2007) − − − − A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono modificati gli importi delle deduzioni dalla base imponibile IRAP, compresa la deduzione forfetaria: a) deduzione di 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; b) deduzione di 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; Deduzione forfetaria per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, nelle seguenti misure: euro 7.350 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; euro 5.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; euro 3.700 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; euro 1.850 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. Per le società di persone e le persone fisiche esercenti imprese, arti e professioni, l’importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525. Deduzione di euro 1.850 su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000. (Art. 1, comma 50-51, legge n. 244/2007) Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi, con alcune limitazioni. Art. 11-bis Variazioni fiscali del valore della produzione netta Abrogato (Art. 1, comma 50-51, legge n. 244/2007) Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota IRAP è fissata nella misura del 4,25%. Art. 16 Determinazione dell’imposta Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota IRAP è fissata nella misura del 3,90%. (Art. 1, comma 50-51, legge n. 244/2007) 6 2. Le novità del modello IRAP 2009 – periodo d’imposta 2008 Il modello Irap relativo al periodo d’imposta 2008 si presenta in un’innovata veste grafica la cui maggior novità consta nell’introduzione di nuovi quadri, specificamente destinati alla differente natura giuridica dei contribuenti. Il quadro IQ, precedentemente comune a tutte le categorie di soggetti passivi, è quest’anno destinato alle sole persone fisiche (imprese individuali, produttori agricoli e lavoratori autonomi). Esso si suddivide in sezioni, tra le quali quella dedicata al regime “naturale” di determinazione della base imponibile ex art. 5 – bis (Sezione I) e quello destinato a chi, possedendo i requisiti di cui si dirà nel prosieguo, possa determinare la base imponibile secondo le regole di cui all’art. 5 (Sezione II). Comuni ad entrambe le sezioni 2 sono i prospetti che individuano le cd. variazioni in aumento e diminuzione (destinate al riporto dei dati relativi alle componenti che concorrono o non concorrono alla base imponibile). Limitatamente alle imprese industriali e commerciali, oggetto del presente documento, risultano introdotti i quadri: − IP, destinato alle società di persone, anch’esso suddiviso in sezioni tra le quali figurano quelle dedicate a chi determina la base imponibile secondo le regole proprie del regime “naturale” dei soggetti Irpef (Sezione I) e quelle destinate a chi avesse esercitato l’opzione per le regole proprie dei soggetti Ires. Anche in questo quadro trovano spazio i prospetti relativi alle variazioni in aumento e diminuzione; − IC, destinato alle società di capitali, nella cui Sezione I dovranno essere riportati i dati contabili relativi alle componenti rilevanti ai fini della base imponibile del tributo. Seguono i relativi prospetti destinati alle variazioni in aumento e diminuzione; − IR, recante i dati per la ripartizione territoriale della base imponibile (Sezione I) e per la liquidazione ed il versamento dell’imposta determinata nei quadri precedenti; − IS, principalmente dedicato alle deduzioni. 3. Le novità relative alla determinazione della base imponibile. Come si è detto le novità di maggior rilievo riguardano la determinazione della base imponibile del tributo. Infatti a partire dal periodo d’imposta 2008: E’ introdotta una base imponibile ad hoc per le società di persone e per le imprese individuali, lasciando però la possibilità di optare, a date condizioni, per i criteri di determinazione della base imponibile previsti per le società di capitali ed enti commerciali; Per tali ultimi soggetti la base imponibile soggiace ad un criterio di “sganciamento” del tributo regionale dall’Ires, pertanto non sarà più necessario assumere i valori di bilancio per poi apportare le variazioni in aumento e diminuzione previste in materia Ires dal TUIR. Fatti salvi i disallineamenti provenienti da precedenti periodi d’imposta, ciò comporterà la scomparsa della fiscalità differita Irap, con la singolare 2 Il modello Irap continua ad esprimersi in termini di “Variazioni in aumento” e “Variazioni in diminuzione” intendendo per tali locuzioni riferirsi alle componenti di reddito che concorrono o non concorrono alla base imponibile del tributo. Rimane inteso, come si avrà modo di leggere nelle pagine successive, che – in ordine al criterio di diretta derivazione contabile – le variazioni in aumento e diminuzione propriamente dette (quelle citate dal TUIR in materia Ires) non sono più applicabili nel processo di determinazione della base imponibile del tributo regionale. 7 eccezione prevista per gli ammortamenti di marchi ed avviamento (di cui si dirà nel successivo paragrafo 3.2). 3.1 La base imponibile Irap nelle società di persone e nelle imprese individuali. Come già accennato, mediante l’introduzione dell’art. 5 – bis è stata creata una base imponibile specifica per le società di persone e le imprese individuali. La norma individua le componenti positive e negative di reddito rilevanti per la determinazione dell’imponibile Irap (si faccia riferimento alla tabella riportata in calce). Si osservi che quanto alle componenti positive di reddito la tecnica di individuazione adottata dal Legislatore consiste nel rinvio espresso a taluni ricavi elencati nell’art. 85 ed alle variazioni di rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR. COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO art. 5 –bis D.Lgs. 446/1997 (Elementi imponibili Irap: Valore della Produzione) Ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) Ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. b) Ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. f) Ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. g) Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere. Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Variazioni rimanenze di cui all’art. 92 Variazione delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali. Variazione delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi Variazioni rimanenze di cui all’art. 93 pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali. Per quanto attiene ai costi deducibili invece, la norma elenca le componenti negative di reddito rilevanti ai fini Irap, da individuarsi facendo riferimento alla classificazione delle voci di bilancio prevista dai principi contabili e da quantificarsi facendo riferimento alle regole previste dal TUIR ai fini Irpef. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto per le società di capitali, la base imponibile viene determinata tenendo conto dei limiti fiscali di deducibilità di costi. Ad esempio, gli ammortamenti risulteranno deducibili entro il limite della quota derivante dall’applicazione delle aliquote fiscali fissate dal D.M. 31/12/1998, così come le spese di manutenzione ordinaria saranno deducibili qualora non superino il limite del 5% del valore dei beni strumentali ammortizzabili (ex art.102, co. 6 TUIR). Si ribadisce che, benché le componenti di costo deducibili Irap siano quantificate secondo le regole valevoli ai fini Irpef, esse vanno comunque individuate in base alla classificazione di bilancio. Questo dato è confermato espressamente dalla Circolare 60/E del 2008, nella quale – al paragrafo 2.1, quinto capoverso n° 2 - si chiarisce che “I componenti negativi (omissis) sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio”. 8 COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO art. 5 –bis D.Lgs. 446/1997 (Elementi reddituali deducibili Irap: Costi della Produzione) Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e delle merci. Costi dei servizi. Ammortamenti dei beni strumentali. Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali ed immateriali. Si osservi che per i soggetti che determinano il Valore della Produzione Netta secondo le regole di cui all’art. 5 - bis: - Le plusvalenze e le minusvalenze relative ad alienazione di beni strumentali sono irrilevanti in quanto la norma non contiene una esplicita inclusione di tali componenti reddituali tra quelle rilevanti ai fini del tributo regionale (diversamente accade per i soggetti Ires che determinano la base imponibile secondo le regole di cui all’art. 5.). - Gli oneri diversi di gestione non sono deducibili ai fini Irap in quanto la norma non li annovera tra le componenti negative di reddito rilevanti. Si tratta dei costi relativi: ad imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell’esercizio quali la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, nonché i contributi ad associazioni sindacali e/o di categoria, gli omaggi, gli oneri di utilità sociale, gli abbonamenti. A titolo di conferma: nelle istruzioni al rigo IQ10, colonna 1, è stato precisato che “non concorrono più alla determinazione del valore della produzione netta le spese di rappresentanza – beni omaggio di valore unitario superiore a 50 Euro – qualora rientranti tra gli oneri diversi di gestione”. - La Circolare 60/E del 2008 specifica che le componenti negative di reddito qualificabili, ai fini dell’art. 5 – bis, costi per servizi (e come tali deducibili Irap) sono quelle ascrivibili alle prestazioni individuate nel D.M. 17/01/1992, corrispondenti a quelle di cui all’art. 3, co. 1, 2 e 3 del D.P.R. 633/’72, alle quali la stessa Circolare aggiunge le prestazioni di cui all’art. 3, co. 4, D.P.R. 633/’72 (che ai fini Iva non sono invece considerate prestazioni di servizi). Tra i costi per servizi deducibili Irap rientrano dunque quelli derivanti da prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, ed in genere obbligazioni di fare, non fare o permettere nonché quelli derivanti da prestazioni verso corrispettivo relative a: concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, cessioni, concessioni, licenze su diritti d’autore, marchi, brevetti e simili, prestiti di denaro e titoli, somministrazione di alimenti e bevande, cessione di contratti (art. 3, co. 2, D.P.R. 633/’72). Alle spese di rappresentanza che si configurino quali costi per servizi si applicherà (anche ai fini Irap) il limite di deducibilità previsto dall’innovato art. 108, co. 2 del TUIR. - Gli ammortamenti deducibili sono solo quelli riferiti ai beni strumentali, pertanto nel caso di sostenimento di “spese relative a più esercizi” (si pensi ai costi per manutenzioni su beni di terzi) i relativi ammortamenti saranno ritenuti indeducibili in quanto non strettamente riferiti a beni strumentali. Per espressa previsione normativa non sono invece deducibili i seguenti costi: − le spese per il personale dipendente e assimilato; − i compensi per attività commerciali e per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; − i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; 9 − i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; − gli utili spettanti agli associati in partecipazione; − le perdite su crediti; − la quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; − l’imposta comunale sugli immobili. Tale elencazione di costi non deducibili corrisponde esattamente a quella riprodotta nell’art. 5 del decreto Irap, relativo alle società di capitali ed enti commerciali di cui si dirà oltre (tali soggetti tuttavia determinano la base imponibile secondo un principio di derivazione diretta dal conto economico civilistico). Le novità in tema di costi non deducibili riguardano: (a) la quota di interessi ricompresa nei canoni di locazione finanziaria, che non soggiace più al calcolo di scorporo mediante applicazione della formula 3 ministeriale ma va invece desunta dal contratto ; (b) l’ICI, che non è più deducibile. Ulteriore analogia rispetto alla disciplina Irap delle società di capitali è la previsione espressa relativa al trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che concorrono alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. A tal proposito si fa osservare che non rilevano a fini Irap sia i contributi di cui alla L. 448/98 (crediti d’imposta per le nuove assunzioni) sia quelli di cui alla L. 388/2000 (agevolazioni per investimenti nelle aree svantaggiate). Per approfondimenti sul trattamento fiscale di questi elementi reddituali si rimanda al paragrafo relativo alla base imponibile delle società di capitali ed enti commerciali. L’elemento distintivo che connota la disciplina della base imponibile del tributo per le società di persone e per le imprese individuali riguarda le componenti di reddito incluse nella tabella sopra rappresentata. Esse vengono assunte così come rilevanti ai fini Irpef, quindi secondo le regole dettate dal TUIR. Diversamente accade per i soggetti di cui all’art. 5 del decreto Irap, per i quali vale il principio di diretta derivazione contabile dal bilancio d’esercizio. In tema di elementi distintivi tra l’una e l’altra disciplina, considerazione specifica merita l’assenza di reciprocità tra l’art. 5 e l’art. 5 – bis sul cd. principio di correlazione. Si intende qui far riferimento non al ben noto principio di correlazione contabile tra costi e ricavi, quanto al disposto del comma 4 dell’ art. 5, D.Lgs. 446/’97 il quale, in tema di determinazione della base imponibile per le società di capitali, stabilisce che:”I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.”. Tale principio, non nuovo nel mondo Irap (ci si riferisca al previgente co. 3 dell’art. 11), risponde alla necessità di attribuire il trattamento fiscale (in termini di 3 Tale è la lettera della norma; anche le istruzioni al modello Irap 2009 e la Circolare 60/E del 2008 fanno generico riferimento alla necessità di desumere dal contratto (rectius dal piano finanziario di ammortamento) la quota di interessi passivi relativa ai canoni di locazione finanziaria sebbene, prima con parere informale reso in occasione del Forum Italia Oggi del 17/01/’09 e successivamente con la Circolare 8/E del 2009, l’Agenzia delle Entrate abbia ritenuto di confermare anche in campo Irap l’utilizzo della formula di individuazione forfetaria degli interessi impliciti di cui all’art. 1 del D.M. 24/04/1998 (“(…) esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini Irap, dall’art. 1 del D.M. 24/04/1998”). 10 assoggettamento od irrilevanza) alle componenti positive o negative di conto economico non classificabili tra quelle rilevanti ai fini Irap, ma costituenti: a) variazione di componenti positivi o negativi di pregressi esercizi che, invece, abbiano all’epoca trovato classificazione in voci di conto economico rilevanti (si pensi ai resi od agli sconti riferiti alle vendite di merci di precedenti esercizi); ovvero b) rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi ai fini Irap in esercizi successivi (è il caso di rivalutazioni o svalutazioni delle rimanenze di magazzino collocate in “E20 – Proventi straordinari”, ma derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione adottato). In relazione alle fattispecie di applicazione del principio di correlazione si rimanda al successivo paragrafo 3.2, ove trova descrizione la casistica individuata dalle istruzioni al modello Irap 2009. 4 I soggetti qui considerati che adottino il regime di contabilità ordinaria di cui all’art. 14 del D.P.R. 600/1973 possono tuttavia optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (derivazione diretta dalle risultanze del conto economico) entro il sessantesimo giorno dall’inizio del periodo d’imposta per il quale intendano applicare le regole di cui all’art. 5. Ne consegue che l’opzione che taluni soggetti hanno espresso entro lo scorso 2 marzo 2009 è 5 valida a decorrere dal periodo d’imposta 2009 . Essa si esercita mediante apposita comunicazione telematica (modello disponibile sul sito web dell’agenzia delle Entrate) ed è irrevocabile per tre anni, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, a meno che l’impresa non opti per il rientro nella disciplina di cui all’art. 5-bis in commento. Anche in tal caso l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovata. In proposito pare il caso di puntualizzare che fino al momento in cui l’impresa non effettui alcuna scelta si applicherà il regime naturale (art. 5 – bis) senza che essa sia soggetta ad alcun vincolo temporale, potendo quindi decidere di optare per le regole Irap proprie dei soggetti Ires (art. 5) in qualsiasi esercizio. Stante il citato vincolo triennale la valutazione di convenienza relativa all’esercizio dell’opzione va condotta in una prospettiva di medio - lungo termine; non essendo possibile stimare in modo univoco il potenziale vantaggio fiscale si ritiene che la scelta vada affrontata utilizzando i dati contabili degli esercizi a venire in simulazioni “su misura” da effettuarsi confrontando le risultanze imponibili tratte dai quadri IQ ed IP (rispettivamente per gli imprenditori individuali e per le società di persone) nel caso di adozione dei criteri di cui all’art. 5 e 5 – bis. Si ritiene che nella maggior parte dei casi la scelta debba basarsi sulla considerazione che, ai fini Irap: 4 Sul punto la Circolare 60/E del 2008 ha specificato che a nulla rileva la circostanza che i soggetti Irpef adottino il regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione. Ciò che importa è che tale regime risulti applicato sin dall’inizio del periodo d’imposta nel quale si effettua la scelta. 5 Le istruzioni operative per l’esercizio dell’opzione sono state fornite con Provvedimento Ministeriale del 31/03/2008, che fissava la scadenza del termine per la scelta relativa al triennio 2008-2010 al decorso del sessantesimo giorno dalla sua emanazione. Il termine sarebbe quindi caduto il 30/05/2008. Tuttavia un successivo Provvedimento ha prorogato l’originaria scadenza al 31/10/2008, termine entro il quale le imprese hanno potuto effettuare la scelta già a partire dal 2008. Dal 01/01/2009 i sessanta giorni di cui all’art. 5 – bis costituiscono il termine di esercizio dell’opzione per il triennio 2009 – 2011. 11 per i soggetti Ires rilevano i dati contabili (derivazione diretta dal bilancio) mentre per i soggetti Irpef in regime “naturale” di determinazione della base imponibile rilevano invece i dati fiscali (con conseguente applicazione dei limiti di deducibilità previsti dal TUIR per taluni costi); nel regime di cui all’art. 5 – bis non rilevano plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. Pertanto si può ritenere in via generale che i soggetti Irpef abbiano convenienza a rimanere nel regime “naturale” di determinazione del Valore della Produzione Netta (art. 5 – bis) quando prevedano di realizzare: - Plusvalenze da fatti di gestione ordinaria classificabili in “A5 – Altri ricavi e proventi” (tali componenti positivi di reddito rimarrebbero infatti non attratti a tassazione); - Plusvalenze da alienazione di immobili cd patrimonio (cioè non strumentali né costituenti beni merce): tali plusvalenze sono infatti tassate solo nel regime di cui all’art. 5; - Sopravvenienze attive (ad esempio per cessione di contratti di leasing). Al contrario i soggetti Irpef avranno convenienza a non rimanere nel regime naturale ex art. 5 – bis, con conseguente esercizio dell’opzione, quando: - Prevedano di realizzare minusvalenze ordinarie classificabili in “B14 – Oneri diversi di gestione” (tali componenti negative non sarebbero infatti deducibili nel regime di cui all’art. 5 – bis, e ciò sia in quanto minusvalenze sia in quanto oneri diversi di gestione); - Prevedano di sostenere rilevanti costi per oneri diversi di gestione, che la norma in commento vuole non deducibili Irap; - L’impatto delle regole di parziale deducibilità di taluni costi (telefonia, auto, manutenzioni, ecc.) previste dal TUIR sia giudicato sfavorevole. - L’assenza del principio di correlazione fissato dal co. 4 dell’art. 5, D.Lgs. 446/’97 e riservato ai soggetti Ires sia giudicato penalizzante. 3.2 La base imponibile Irap nelle società di capitali ed enti commerciali. Stanti le innovazioni di cui al riformulato art. 5 ed alla contestuale abrogazione dell’art. 11-bis del D.Lgs. 446/1997, l’Irap è destinata ad assurgere a primo caso di imposta la cui base imponibile derivi per intero dai dati di bilancio. Così operando il Legislatore ha ottenuto l’effetto di annullare ogni disallineamento tra valori di bilancio e valori riconosciuti ai fini Irap, con la non trascurabile conseguenza di eliminare dai bilanci stessi la rilevazione delle imposte anticipate e differite Irap (con la sola eccezione relativa all’ammortamento dei marchi e dell’avviamento). L’applicazione delle nuove norme in molti casi determinerà una riduzione dell’imponibile, considerato che non si dovrà più tener conto dei limiti previsti dal TUIR per la deduzione dei costi iscritti nel Conto Economico che assumono rilievo ai fini Irap, i quali risulteranno quindi integralmente deducibili a condizione che siano individuati e quantificati in base a corretti principi contabili. Diventano pertanto integralmente deducibili: 12 − I costi relativi agli ammortamenti e quelli di gestione delle autovetture aziendali (altrimenti soggiacenti alla limitata deducibilità ai fini delle imposte dirette, prevista nella misura parziale del 40%); − I costi per la telefonia mobile (altrimenti soggiacenti alla limitata deducibilità ai fini delle imposte dirette, prevista nella misura parziale del 80%); − Le spese per la manutenzione ordinaria; − Le spese di rappresentanza; − Gli ammortamenti iscritti in Conto Economico, anche se appostati in misura superiore al massimo consentito ai fini delle imposte dirette (con l’eccezione dei marchi e dell’avviamento per cui la norma prevede la deducibilità limitata ad 1/18 del costo, a prescindere dall’imputazione a Conto Economico). Qualora, ad esempio, una società di capitali ammortizzasse dei computers in due anni in luogo dei cinque previsti nel caso di applicazione delle aliquote fiscali (D.M. 31/12/1998), derivando la base imponibile Irap direttamente dal bilancio, conseguirebbe il vantaggio dell’integrale deduzione del maggior ammortamento 6 (quantificabile in misura almeno pari al 3,9% della maggiore quota di ammortamento iscritta ). La nuova formulazione dell’art. 5 D.Lgs. 446/1997 stabilisce che per le società di capitali ed enti commerciali di cui si tratta “la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cu ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.”, pertanto la base imponibile Irap è determinata secondo lo schema seguente: A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi. 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 6 Si specifica “almeno pari al 3,9%” in quanto l’aliquota base Irap è fissata in tale percentuale, tuttavia il vantaggio fiscale potrebbe essere maggiore qualora la Regione di domicilio fiscale del contribuente avesse, come consentito dal Legislatore nazionale, applicato l’incremento percentuale locale (fino ad un massimo dello 0,92%). 13 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) Accantonamenti per rischi; 13) Altri accantonamenti; 14) Oneri diversi di gestione. Totale Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) La derivazione diretta dal conto economico comporta la necessità di prestare particolare attenzione all’osservanza dei principi contabili adottati dall’impresa, in particolare per le componenti reddituali suscettibili di varia classificazione in conto economico. E’ il caso delle plusvalenze e minusvalenze, delle sopravvenienze e di talune componenti reddituali connesse ai servizi bancari. Quanto alle prime pare il caso di ricordare che: − Le plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti di gestione ordinaria (esempio: dismissione di un cespite per obsolescenza) trovano iscrizione, rispettivamente, nelle voci di conto economico “A) 5 – Altri ricavi e proventi” e “B) 14 – Oneri diversi di gestione”, assumendo dunque piena rilevanza in termini di imponibilità e/o deducibilità Irap; − Le plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti di gestione straordinaria trovano iscrizione nel conto economico, rispettivamente, nelle voci “E) 20 – Proventi straordinari” ed “E) 21 – Oneri straordinari”, essendo pertanto estranee alla base imponibile dell’Irap in quanto non incluse nella differenza A) – B) tra valore e costi della produzione. L’art. 29 della Dir. CEE 660/78 (cd. IV Direttiva) specifica che la qualificazione del provento o dell’onere come ordinaria o straordinaria non allude all’eccezionalità dell’evento bensì alla estraneità della fonte del provento dall’attività ordinaria d’impresa. Così plusvalenze e minusvalenze sono da considerarsi componenti straordinarie di reddito (e pertanto, nella prospettiva della derivazione diretta della base imponibile del tributo dal bilancio d’esercizio, non rilevanti ai fini Irap) quando originano da cessioni di natura eccezionale, che modificano la struttura dell’impresa (ad esempio: cessione di rami d’azienda, attuazione di piani di ristrutturazione aziendale). Menzione specifica meritano le plusvalenze e minusvalenze che traggono origine da cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali né beni merce per l’impresa: l’art. 5 del decreto Irap stabilisce che esse concorrano in ogni caso alla determinazione della base imponibile del tributo. In tal caso la norma fiscale crea una deviazione rispetto al principio di derivazione contabile in quanto tali plus-minusvalenze sono contabilmente proventi od oneri afferenti la gestione straordinaria. Per quanto attiene alle sopravvenienze ed insussistenze (anche se nel comune linguaggio contabile le prime sono assorbenti rispetto alle seconde) va ricordato che il documento OIC n° 1 della serie “Interpretaz ioni”, relativo alla “Corretta classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili” stabilisce il principio generale in ordine al quale tali componenti reddituali sono da considerarsi afferenti la gestione ordinaria quando non derivino da errori e quando siano cagionate dal normale aggiornamento di stime operate in esercizi precedenti. In tali ipotesi esse trovano iscrizione: − se positive nella voce “A) 5 – Altri ricavi e proventi”. Ne sono un esempio: la eventuale quota dei fondi rischi ed oneri accantonata in esercizi precedenti e rivelatasi esuberante rispetto alle necessità, gli indennizzi assicurativi relativi a materiali difettosi impiegati nella produzione, i risarcimenti per risoluzione anticipata di un contratto di locazione, il recupero di crediti considerati inesigibili in esercizi precedenti, il 14 recupero contabile di erronei stanziamenti relativi ai debiti per fatture da ricevere allorquando la fattura pervenuta rechi un addebito inferiore a quello stimato). In tutti questi casi le sopravvenienze attive sono imponibili Irap in quanto incluse nel valore della produzione. − se negative nella voce “B) 14 – Oneri diversi di gestione”, con conseguente deducibilità Irap. Questo dunque il trattamento delle sopravvenienze passive non straordinarie quali quelle legate all’insufficienza di fondi rischi o oneri stanziati in anni precedenti, oppure quelle derivanti da perdite dei crediti del capitale circolante non coperti dal fondo. Rimangono estranee alla base imponibile Irap le sopravvenienze attive e passive classificabili nella sezione “E) – Proventi ed Oneri straordinari”, che sono quelle originatesi da eventi che esulano dal controllo e dall’attività d’impresa quali: furti, ammanchi, liberalità ricevute, liti, cause, multe, penalità ed ammende, perdita (o acquisizione) definitiva di una caparra, indennità derivanti da casi eccezionali, errori di rilevazione 7 di fatti di gestione, omesse od errate registrazioni contabili . Sempre in ordine alla corretta classificazione contabile delle poste di conto economico si ricorda che taluni addebiti bancari, quali le commissioni dovute agli istituti di credito per le operazioni effettuate sono da classificarsi nella voce “B) 7 – Costi per servizi”, mentre tali altri, quali le cd. commissioni di massimo scoperto, vanno incluse nella voce “C) 17 – Interessi ed altri oneri finanziari”. Il documento OIC n° 1 stabilisce che in generale tutti i servizi bancari che non abbiano natura finanziaria vadano iscritti in “B) 7 – Costi per servizi” (così deve accadere per il noleggio delle cassette di sicurezza, i costi per i servizi RID di pagamento di utenze, i costi per la custodia di titoli, le commissioni per fidejussioni non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti, le spese e commissioni di factoring non aventi natura di oneri finanziari, le spese per la valutazioni di immobili ai fini della concessione di mutui, le spese di istruttoria di mutui e finanziamenti). E’ evidente che anche in questo caso il discrimine tra componenti reddituali classificabili nel valore o costo della produzione di cui al conto economico e quelli classificabili “sotto la linea” della differenza A)-B), costituisce condizione di inclusione (nel primo caso) od esclusione (nel secondo) dalla base imponibile Irap. Nell’attuale disciplina Irap relativa alle società di capitali ed enti commerciali l’unica eccezione all’illustrato meccanismo di derivazione diretta dal conto economico è la previsione dell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 5, D.Lgs. 446/1997, che dispone: “Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore ad 1/18 del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.” Limitatamente all’ammortamento dei marchi e dell’avviamento viene quindi fissato un meccanismo di parziale deducibilità Irap commisurata al diciottesimo del costo sostenuto. Ad esempio, un’impresa che iscriva un marchio in bilancio avendolo acquisito per il costo di Euro 1.800 stanzia una quota di ammortamento civilistico pari al 10%, corrispondente ad Euro 180. L’ammortamento deducibile Irap sarà pari ad Euro 100 (1/18 di 1.800). 7 Si impone una precisazione in merito alle imprese che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali: lo IAS 1 specifica che i costi ed i ricavi rivenienti da errate registrazioni contabili non costituiscono componenti straordinarie di reddito. I principi contabili internazionali, infatti, non contemplano la possibilità di iscrivere componenti reddituali straordinarie nel conto economico. 15 Così come in passato, anche la nuova formulazione dell’art. 5, D.Lgs. 446/1997, reca espressa indicazione dei componenti di reddito non deducibili (anche ove classificati in voci di conto economico diverse da quelle rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile): − le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da “B) 9 – Costi per il personale”; − i compensi per attività commerciali e per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; − i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; − i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; − gli utili spettanti agli associati in partecipazione; − le perdite su crediti; − la quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; − l’imposta comunale sugli immobili. Le novità rispetto al passato riguardano questi ultimi due elementi: (a) la la quota di interessi ricompresa nei canoni di locazione finanziaria che non soggiace più al calcolo di scorporo mediante applicazione della 8 formula ministeriale ma va, invece, desunta dal contratto ; (b) l’ICI, che non è più deducibile. Quanto alle perdite su crediti, benché esse siano classificabili nell’aggregato “B) Costi della produzione” 9 (tranne nel caso di svalutazione di crediti finanziari, che trovano corretta iscrizione nella voce D) 19 del conto economico) ne è stabilita la assoluta indeducibilità Irap. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, concorrono per espressa previsione normativa alla formazione del valore della produzione. Con riferimento a quest’ultima disposizione si segnala la non imponibilità Irap dei contributi di cui alla L. 448/98 (crediti d’imposta per le nuove assunzioni) e L. 388/2000 (agevolazioni per investimenti nelle aree svantaggiate). Nel primo caso in quanto i contributi per le nuove assunzioni son con ogni evidenza connessi a costi indeducibili ai fini Irap (costi del personale), e nel secondo caso perché la Legge istitutiva dei contributi per investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, co. 5, secondo periodo) stabilisce espressamente che il credito d’imposta “non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle 10 attività produttive” . Ultima considerazione merita la disposizione contenuta al comma 4 del citato art. 5 D. Lgs. 446/1997 (cd. principio di correlazione), ove il Legislatore stabilisce che “i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base 8 Valgono in proposito le considerazioni già espresse nella nota n° 3 al presente documento. Il documento OIC n° 1 precisa che le perdite non c operte integralmente dal fondo svalutazione crediti sono classificabili in B) 14 – Oneri diversi di gestione” purché risultino da elementi certi e determinabili. Le svalutazioni dei crediti commerciali trovano invece iscrizione in “B) 10 d) – Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”. A questo principio si aggiunge quello stabilito dal documento OIC n° 29, che chiarisce che in ogni caso non sono da considerarsi eventi straordinari le perdite su crediti, anche se di rilevante entità. 9 10 Tale dato è ulteriormente confermato dalla Circolare Ministeriale 13/E del 2005, che al paragrafo 3.2 commenta una disposizione di interpretazione autentica (co, 3, art. 5 della Finanziaria 2003) riferita alla disciplina dei contributi erogati in forza di legge, precisando che “sono imponibili ai fini IRAP i contributi per i quali non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da leggi speciali una specifica esclusione dalla base imponibile IRAP”. 16 imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”. Ne costituiscono esempi e sono pertanto ai fini Irap: − deducibili i resi o gli sconti riferiti a vendite di precedenti esercizi classificati nella voce E) 21 (oneri straordinari); − imponibili le rivalutazioni straordinarie delle rimanenze di magazzino per cambiamento dei criteri di valutazione classificati nella voce E) 20 (proventi straordinari); − imponibili i risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi estranei alla gestione ordinaria, classificati alla 11 voce E) 20 (proventi straordinari), da cui derivi la perdita delle giacenze di magazzino . In tema di ricavi da adeguamento agli Studi di settore occorre inoltre segnalare il disallineamento tra la posizione dell’Amministrazione Finanziaria e quella della dottrina: per gli Uffici ministeriali tali ricavi sarebbero rilevanti ai fini Irap ai sensi del disposto del D.P.R. 195/’99 (norma prevalente al D.Lgs. 446/’97); stando invece alla lettera della norma, non trovando tali ricavi rappresentazione nel Conto Economico del contribuente, l’adeguamento non dovrebbe rilevare ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. 4. Cenni in tema di accertamento Le norme che disciplinano la determinazione della base imponibile contengono le seguenti espressioni, considerabili clausole di salvaguardia: − art. 5, co. 5: “Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.” − art. 5 – bis, co.1, ultimo periodo): “I componenti rilevanti si assumono qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la secondo le determinazione regole di del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale”. Pur avendo il presente documento taglio eminentemente operativo non ci si può esimere dal considerare la portata che le espressioni in esame riflettano in termini di accertamento. ll Legislatore ha con esse inteso sottolineare il principio di diretta derivazione contabile che ha ispirato la riforma della base imponibile tuttavia, più esplicitamente nell’art. 5 e meno nell’art. 5 – bis, vi è un riferimento ai criteri in ordine ai quali gli organi preposti all’accertamento del tributo regionale procederanno a verificare la corretta determinazione della base imponibile. E’ evidente che ad essi venga riconosciuta la possibilità di contestare una eventuale erronea classificazione delle componenti positive e negative di reddito rispetto alle norme del codice civile, ma quanto alla imputazione temporale non appare chiaro se il Legislatore abbia inteso restringere il campo 11 La distruzione di beni di magazzino ha natura straordinaria quando derivante da eventi estranei alla gestione caratteristica (e dunque il relativo costo è da classificarsi alla voce E) 20 – Oneri straordinari), tuttavia – per correlazione anche il risarcimento assicurativo sarà imponibile Irap (a fronte di un onere non rilevante Irap quale è quello connesso alla distruzione dei beni, il conseguimento del risarcimento assicurativo non potrà che essere considerato, ai sensi dell’art. 5, co. 4, D.Lgs. 446/97, provento “correlato a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi “. Contabilmente, infatti, la componente reddituale di natura straordinaria è stata imputata in contropartita alle rimanenze finali che hanno concorso a determinare il valore della produzione in esercizi precedenti o nello stesso esercizio, sterilizzando la variazione subita dalle stesse rimanenze per effetto della perdita dei beni. 17 di azione degli Uffici alla corretta applicazione del principio di competenza economica o, al contrario, la norma vada interpretata estensivamente nel senso che gli organi accertatori possano entrare nel merito delle scelte imprenditoriali relative, ad esempio, alla durata del processo di ammortamento dei beni. In tale ultima ipotesi gli imprenditori potrebbero vedersi contestate, ad esempio, le scelte legate ad un ammortamento più breve rispetto a quello ordinariamente derivante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali. Ciò assume una rilevanza ancor maggiore in considerazione della soppressione degli ammortamenti anticipati operata con la Finanziaria 2008. Ulteriore problematica interpretativa connessa all’accertamento riguarda la situazione delle società che detengano fabbricati in proprietà. Se tali beni non hanno subito la suddivisione contabile tra area e fabbricato vero e proprio, verranno stanziate a Conto Economico quote di ammortamento sull’intero valore, operando ai fini Ires una variazione in aumento nel quadro RF. Tale variazione fiscale non trova cittadinanza nel campo Irap, con la non trascurabile conseguenza che tale ammortamento sembrerebbe essere integralmente deducibile. In tal caso la contestazione degli Uffici potrebbe muovere dalla censura sul comportamento contabile tenuto dalla società (mancato scorporo contabile, con conseguente indebita deduzione della quota parte di ammortamento riferita al terreno). Occorre rilevare in proposito che i principi contabili nazionali non si esprimono nettamente sulla necessità dello scorporo dei valori; diversamente accade nei principi contabili internazionali, ove la separata evidenza contabile è imposta. 18