La tassazione delle cooperative di
produzione e lavoro
rag. Giuseppe Scolaro
Torino 15 ottobre 2006
Ires: normativa vigente
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L. 30/12/2004 n. 311, commi da 460 a 469.
Art. 12 L. 904/77
Art. 11 L. 59/1992
Art. 11 D.P.R. 601/73 agevolazione coop
lavoro
Art. 12 D.P.R. 601/73 Ristorni
La disciplina di tassazione per le coop.
a mutualità prevalente.
1.
2.
3.
4.
Esenzione da IRES delle somme accantonate alla riserva
legale (30% utile lordo)
Esclusione dall’IRES del 70% degli utili lordi, quindi l’importo
degli accantonamenti alla riserva indivisibile ai sensi dell’art.
12 della L. 904/77 produce effetti fiscali agevolati soltanto sul
70% delle somme accantonate, al netto delle somme già
accantonate alla riserva legale.
I ristorni spettanti ai soci e imputati in aumento al capitale
sociale non concorrono a formare il reddito.
Deduzione della quota pari al 3% dell’utile lordo destinato ai
fondi mutualistici.
La disciplina della tassazione delle
coop. che non hanno requisiti di
mutualità prevalente.
Esenzione da IRES delle somme
accantonate alla riserva legale (30% utile
lordo);
2. Deduzione della quota pari al 3% dell’utile
lordo destinato ai fondi mutualistici.
Rif. Comma 467 L. 30/12/2004 n. 311
1.
L’agevolazione Ires per coop. di lavoro
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Le coop. di lavoro a mutualità prevalente, possono godere della
deducibilità dall’ires dell’irap dovuta, in base alla norma di
agevolazione prevista dall’articolo 11 del DPR 601/73, che
esonera dall’imposizione ires la totalità dell’irap dovuta per il
periodo d’imposta se l’ammontare delle retribuzioni,
effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera
con carattere di continuità, non è inferiore al 50%
dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (eccetto quelli
relativi alle materie prime e sussidiarie, che includono i relativi
oneri accessori, quali le spese di trasporto e magazzinaggio).
Nelle computo delle retribuzioni si deve considerare anche i
compensi derivanti da rapporti di lavoro continuativo para
subordinato o di lavoro autonomo e relativi contributi corrisposti
a soci cooperatori.
La determinazione del rapporto per
fruire dell’agevolazione prevista
dall’articolo 11 del DPR 601/73
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Rapporto:
Tot. X/Z ≥ 50%
Deducib. tot. Irap.
Tot. X/Z ≥ 25%
Deducib. 50% irap.
Tot. X/Z < 25%
Irap totalmente
indeducibile.
Le componenti delle retribuzioni
Le componenti delle retribuzioni valide ai fini dell’esenzione
Le integrazioni retributive pagate ai soci lavoratori al limite
dei salari correnti aumentati del 20% (art. 11, comma 3)
Tutti i costi diretti e indiretti, inerenti all’apporto dell’opera
personale prestata con carattere di continuità dai, compresi i
contributi previdenziali (art. 6-ter D.L. 693/1980)
Gli eventuali compensi ai soci che prestano la loro opera in
dipendenza di un contratto di lavoro a progetto, rapporto
professionale, ecc
I ristorni
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L’art. 12 prevede che i ristorni, che
rappresentano l’integrazione retributiva, che
non può eccedere il 30% dei trattamenti
retributivi complessivi, se ripartiti tra i soci
sono deducibili dal reddito della coop. e non
concorre a formare il reddito imponibile del
socio. Inoltre esso è irrilevante ai fini irap,
qualora sia destinato ad aumento del
capitale sociale.
I ristorni – Finanziaria 2005 – Circ.34/E
2005.
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Con la Finanziaria 2005, comma 460, si stabilisce un
limite alla deducibilità dei ristorni.
La circolare afferma che l’utile lordo da tassare
comunque nella misura del 30% deve essere
maggiorato dei ristorni, disapplicando parzialmente il
beneficio concesso dall’articolo 12 del D.P.R.
601/73, che prevede la deduzione dal reddito dei
ristorni, indipendentemente dalla loro imputazione a
conto economico o a incremento del capitale.
Ristorni – Esempio Circolare.
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Ipotesi 1 Ristorni contabilizzati come quota
dell’utile d’esercizio destinato a ristorni.
Utile netto = 1.000
di cui:
Il 30% pari a 300 destinato a ris.legale
Il 3% destinato ai fondi mutualistici pari a 30
La restante quota di 670 destinata a ristorni.
Ristorni – Esempio Circolare /2
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Base imponibile secondo circolare =
1000 - 300 - 30 - 670 + 300 = 300
L’importo di 300 aggiunto risponde all’interpretazione
di far soggiacere a tassazione il 30% dell’utile lordo.
In dottrina si ritiene erronea l’interpretazione della
circolare 34/E del 2005, in quanto si tratta di
disapplicare parzialmente il beneficio concesso
dall’articolo 12 del D.P.R. 601/73
Base imponibile secondo dottrina =
1000 - 300 – 30 – 670 = 0
Ristorni – Esempio Circolare /3
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Ipotesi 2: Ristorni contabilizzati come costi di
retribuzione dell’esercizio.
Utile lordo = 1000
Ristorni imputati a costo voce B.9 = 670
Utile netto = 330
Riserva legale 30% = 99
3% Fondi mutualistici = 9,9
Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 = 221,1
Ristorni – Esempio Circolare /4
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Base imponibile secondo circolare =
330 - 99 - 9,9 - 221,1 + 99 = 99
Base imponibile secondo dottrina =
330 - 99 - 9,9 - 221,1 + 99 = 99
In questa seconda ipotesi l’interpretazione coincide.
Nella prima ipotesi esiste un contrasto interpretativo,
per il fatto che la circolare estende la tassazione
minima del 30% dell’utile lordo anche nel caso in cui
non si provveda ad accantonare utili alla riserva
indivisibile ai sensi dell’art. 12 del L. 904/77.
Esempio Determinazione Imposte coop
lavoro che gode della piena agevolazione
prevista dall’art. 11 D.P.R. 601/73
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Utile ante Ires
Variazioni in aumento per costi
Variazione in aumento irap
Variazione in diminuzione per
fondo mutualistico
Variazione in diminuzione per
riserva legale
Variazione in diminuzione per
Irap
Variazione in diminuzione per
riserva indivisibile art. 12 L. 904/77
Imponibile ires stimato (a+b+c-d-e-f)
Ires 33% su g)
Utile netto delle imposte (a – e – g)
1.000
100
300
30
300
300
370
400
132
868
Esempio compilazione RF
a) Utile netto a bilancio
868,00
b) V. A. costi indeducibili
100,00
c) V. A. Ires
132,00
d) V. A. Irap
300,00
e) V. D. Riserva legale. (30% a))
260,40
f) V. D. Fondi mutualistici. (3% b))
26,04
g) V. D. Irap
300,00
h) V. D. Ris. Indivis.70% di a) – e) - f)
321,16
i) V. D. 70% Ires
l) Reddito imponibile (a+b+c+d-e-f-g-h-i)
92,40
400,00
Cooperative sociali di lavoro
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Le cooperative sociali di produzione e lavoro non
sono destinatarie della disposizione del comma 460
della L. 30/12/2004 n. 311
La circolare 34/E del 2005 ha chiarito che nei loro
confronti ove rientranti nei limiti definiti dall’art. 11 del
D.P.R. 601/73, sono esenti da ires anche le riprese
fiscali. Pertanto la variazione in diminuzione oltre ad
essere pari all’irap esposta in aumento è
incrementata delle valore delle riprese fiscali che si
aggiunge all’importo destinato a riserva legale, ai
fondi mutualistici e alla riserva indivisibile ex art. 12
L. 904/77
Irap – deduzioni base imponibile
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Nella determinazione della base imponibile irap, oltre all’importo del premio inail
dovuto sulle retribuzioni dei soci e dei dipendenti, le coop. di lavoro possono
anche dedurre:
Le coop. Sociali di tipo B possono dedurre dalla base imponibile il costo delle
retribuzioni e relativi oneri accessori sostenuti per le persone svantaggiate
E’ inoltre deducibile il costo sostenuto per i dipendenti e i soci assunti con
contratti d’inserimento, con contratto di apprendistato anche
professionalizzante.
Le coop di ridotte dimensioni, ove i ricavi non superino i 180.759,91 Euro
possono usufruire di ulteriore deduzione nella misura di Euro 8.000, a scalare.
La deduzione non spetta ove i ricavi superano i 180.984,91 Euro.
Sempre in tema di limite di ricavi le coop che non superano i 400,000,00 di
Ricavi, possono fruire della deduzione di euro 2.000,00 per ogni dipendente o
socio lavoratore, sino ad un massimo di cinque, esclusi gli apprendisti, disabili
assunti con contratto d’inserimento,, impiegato nel periodo d’imposta.
La deduzione irap per i neoassunti
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Con la norma inserita nell’art. 11-ter del D.l. 35/2005, convertito con modificazioni nella L.
80/2005, è stata introdotta un’ulteriore deduzione irap per i neoassunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, nei periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.
La deduzione spetta nella misura di euro 20.000,00 per ciascun dipendente neoassunto,
ragguagliata all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno di assunzione.
La deduzione spetta a condizione che si è in presenza di una crescita della media degli
occupati a tempo indeterminato, al 31/12/2004 per i neo assunti nel 2005. Per l’anno 2006
la deduzione continua ad essere spettante per i dipendenti assunti nell’anno precedente, a
condizione che non si sia decrementata la media degli occupati al 31/12/2005, in caso di
ulteriore incremento la deduzione potrà essere estesa anche ai neoassunti nel corso
dell’anno 2006.
L’importo complessivo della deduzione non può comunque eccedere l’importo dell’effettivo
incremento del costo del lavoro rilevato dal raffronto della voce B.9 del conto economico,
tra l’anno di maturazione del diritto alla deduzione e l’anno preso a base per la
determinazione della media degli occupati.
Grazie per l’attenzione.
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