TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 748
N. 748/2010 REG.SEN.
N. 12064/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione II Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12064 del 2006, proposto da M.M., rappresentato e
difeso dagli avv. F.M.S., S.C., con domicilio eletto presso (omissis);
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di San Felice Circeo;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
DELLA NOTA PROT N.22840/B DEL 21.11.06 concernente LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE OLEVOLA -SAN FELICE
CIRCEO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il Sig. M., premesso di aver dimostrato giudizialmente il possesso
pacifico ed incontestato di una antica torre sita in San Felice al Circeo, assoggettata a vincolo
monumentale con decreto ministeriale del 29.7.1982, e di aver richiesto alla competente
Soprintendenza l’autorizzazione per lavori di restauro e risanamento conservativo, impugna il
provvedimento indicato in epigrafe.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 97 Cost.; 1-10 bis e 21 octies legge n. 241/90. Eccesso di potere per
violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria , sviamento, erroneità
dei presupposti, ingiustizia manifesta.
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TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 748
2) Violazione dell’art. 97 Cost.; 1-10 bis e 21 octies legge n. 241/90. Eccesso di potere per
violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria, erroneità dei
presupposti.
3) Violazione dell’art. 97 Cost.; 1-10 bis e 21 octies legge n. 241/90; degli artt. 21-32 del d.lvo n.
42/2004; degli art. 11, 20 e 23 del dpr 380/2001. Eccesso di potere per violazione del principio
del giusto procedimento, carenza di istruttoria , sviamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia
manifesta ed illogicità.
In sintesi il ricorrente lamenta che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art.
10 bis della legge n. 241/90 avrebbe impedito allo stesso di rappresentare all’amministrazione
l’effettiva situazione di pregiudizio relativa al bene immobile in questione, necessitante di
urgenti interventi di salvaguardia; in tal modo l’amministrazione ha violato l’obbligo sulla stessa
incombente di assicurare la conservazione dei beni culturali, impedendo alla proprietà di
effettuare gli intereventi conservativi volontari di cui all’art. 31 del d.lvo n. 42/2004; limitando
indebitamente gli interventi che il ricorrente aveva proposto, peraltro conformi alla normativa
urbanistica di zona e tali, per natura e finalità, da poter essere realizzati anche dal mero
possessore del bene, in quanto urgenti ed indispensabili per la conservazione del bene.
Il ricorso è complessivamente infondato.
Con il provvedimento impugnato, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente,
l’interessato è stato autorizzato ad eseguire gli interventi urgenti di cui all’art. 32 del d.lvo n.
42/2004 volti alla conservazione del bene in contestazione, sicché, in parte qua, l’atto in
questione è del tutto privo di valenza lesiva, consistendo, appunto in un atto favorevole al
ricorrente, autorizzando l’istante alla realizzazione delle opere indispensabili dallo stesso
proposte.
Il medesimo provvedimento, inoltre, per quanto concerne gli ulteriori interventi proposti dal
ricorrente, consistenti in un complesso progetto di restauro della Torre, non contiene alcun
divieto alla loro realizzazione, consistendo, piuttosto in un invito – rivolto all’istante
dall’Amministrazione proprio nell’esercizio di quel potere di collaborazione procedimentale che
il ricorrente, erroneamente, assume violato - ad integrare l’istanza con ulteriore documentazione
attestante la legittimazione a realizzare le opere in questione; sicché risulta, in parte qua, privo di
natura provvedimentale e di attuale valenza lesiva, non escludendo affatto la possibilità di
consentire alla realizzazione di detto intervento a seguito della produzione, da parte del
ricorrente, della documentazione volta a dimostrare il titolo legittimante la richiesta di
autorizzazione ad effettuare le opere in questione.
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, il ricorso va respinto.
Sussistono motivi d’equità per compensare integralmente le spese di giudizio, ivi compresi
diritti e onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese, diritti e onorari, compensati.
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TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 748
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l’intervento dei
Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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