TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 748 N. 748/2010 REG.SEN. N. 12064/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione II Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 12064 del 2006, proposto da M.M., rappresentato e difeso dagli avv. F.M.S., S.C., con domicilio eletto presso (omissis); contro Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di San Felice Circeo; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, DELLA NOTA PROT N.22840/B DEL 21.11.06 concernente LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE OLEVOLA -SAN FELICE CIRCEO Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Con il ricorso in esame il Sig. M., premesso di aver dimostrato giudizialmente il possesso pacifico ed incontestato di una antica torre sita in San Felice al Circeo, assoggettata a vincolo monumentale con decreto ministeriale del 29.7.1982, e di aver richiesto alla competente Soprintendenza l’autorizzazione per lavori di restauro e risanamento conservativo, impugna il provvedimento indicato in epigrafe. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 97 Cost.; 1-10 bis e 21 octies legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria , sviamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta. 1 TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 748 2) Violazione dell’art. 97 Cost.; 1-10 bis e 21 octies legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti. 3) Violazione dell’art. 97 Cost.; 1-10 bis e 21 octies legge n. 241/90; degli artt. 21-32 del d.lvo n. 42/2004; degli art. 11, 20 e 23 del dpr 380/2001. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, carenza di istruttoria , sviamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta ed illogicità. In sintesi il ricorrente lamenta che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 avrebbe impedito allo stesso di rappresentare all’amministrazione l’effettiva situazione di pregiudizio relativa al bene immobile in questione, necessitante di urgenti interventi di salvaguardia; in tal modo l’amministrazione ha violato l’obbligo sulla stessa incombente di assicurare la conservazione dei beni culturali, impedendo alla proprietà di effettuare gli intereventi conservativi volontari di cui all’art. 31 del d.lvo n. 42/2004; limitando indebitamente gli interventi che il ricorrente aveva proposto, peraltro conformi alla normativa urbanistica di zona e tali, per natura e finalità, da poter essere realizzati anche dal mero possessore del bene, in quanto urgenti ed indispensabili per la conservazione del bene. Il ricorso è complessivamente infondato. Con il provvedimento impugnato, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’interessato è stato autorizzato ad eseguire gli interventi urgenti di cui all’art. 32 del d.lvo n. 42/2004 volti alla conservazione del bene in contestazione, sicché, in parte qua, l’atto in questione è del tutto privo di valenza lesiva, consistendo, appunto in un atto favorevole al ricorrente, autorizzando l’istante alla realizzazione delle opere indispensabili dallo stesso proposte. Il medesimo provvedimento, inoltre, per quanto concerne gli ulteriori interventi proposti dal ricorrente, consistenti in un complesso progetto di restauro della Torre, non contiene alcun divieto alla loro realizzazione, consistendo, piuttosto in un invito – rivolto all’istante dall’Amministrazione proprio nell’esercizio di quel potere di collaborazione procedimentale che il ricorrente, erroneamente, assume violato - ad integrare l’istanza con ulteriore documentazione attestante la legittimazione a realizzare le opere in questione; sicché risulta, in parte qua, privo di natura provvedimentale e di attuale valenza lesiva, non escludendo affatto la possibilità di consentire alla realizzazione di detto intervento a seguito della produzione, da parte del ricorrente, della documentazione volta a dimostrare il titolo legittimante la richiesta di autorizzazione ad effettuare le opere in questione. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, il ricorso va respinto. Sussistono motivi d’equità per compensare integralmente le spese di giudizio, ivi compresi diritti e onorari. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe. Spese, diritti e onorari, compensati. 2 TAR Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 748 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati: Lucia Tosti, Presidente Stefania Santoleri, Consigliere Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/01/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO 3