REP UBBL ICA
I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RI BUNALE DI
RO~IA
Se cond a Sez ione Llivoro
~ ~,.
in persona del giudice, don. Antonio Maria LUNA
all 'udienza del 15
~l' n Rll io
2013, all'e sito della carnerra di consig lio (ore 18.20)
ha pro nunciato la seg uente
S ENTENZA
ex art. 429, IOcomma c.p .c., nella ca usa civile iscri tta al n. 44260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011 , cui è riunita la causa iscritta con il n.
46066 dell 'anno 2011, vertcnte
TR A
FOLCARELLl Mauhllll!an o. elettivamente domiciliato in Roma, alla via Edoardo Jenner, n. 4 8, presso lo studio dell'avv. Pierbiagio Tavaniel lo e rapp rese ntalo e di feso dal l'avv. Annarita CAPF.7Z0NE in virtù di deleghe a margine dc i ricors i introduttivi
RICORR ENTE
E
CEl''TRO LOGISTICO S IC UREZZA lo: T RASPO RTO VA LORI S.I'.1.
CON VENUTA CONTUMACE
OGGETTO: licen ziamento per gius ta ca usa - differenz e retri butive
CONCLUSIONI DEU.F. PA RTI:
L'avv. A. Cape zzone, per il ricorrente nel procedi mento n. 44260120 11: ..... - nel
merito
accertare
e
d ichiarare
la
nuflità,
Filtcgittimit à o
inefficacia
deìi 'impugnato p rovvedimento co ns is tente nel licen ziamento pe r tutti i motivi .W)~
pro esplicitati; - pe r l 'effetto, previa disapplicazione del provvedimento impugnato notificato in dota 24.08.201 I , ordinare al Cemro Lagistico Seni'; e Trasponi
rI
Valori srt ta reintegra del dipendente, adibendolo alle mans ioni preceden ti o a
mansioni equ ivalenti con contes tuale co ndanna della resistente società al rtsarcimento del dann o patito da ì ìavoratore per effetto dell 'impugnato licenziamento
pari alle retribuzioni globali di fatto mm percepite dal momento del recesso fino
a quello dell 'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutasione monetaria
dal 24.08.201 1fi no al soddisfo, nonché al versamento dei cont ributi previdenziali ed assistenziali omessi; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari",
L'avv. A. Capezzone, per il ricorrente nel procedimento n.46066/20 Il : " ... - ne!
merito accertare e dichiarare lo svolg imento dell 'attività straordinaria da parte
del ricorrente con contestuale condanna della resistente società al pagamento
delle ore di lavoro effenìvamente svo lte per un importo di FI I .780.90. giusti con teggi che f anno parte integrante del ricorso, o nella somma che sarà determinata
in corso (Ii causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data (Ii
maturazìone di ogni mensilit àfino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenzialì ed assistenziali omessi, nonché al pagamento del differenziale
che incide sul rateo di TFR; - sempre nel merito accertare e dichiarare il diritto
del ricorrente alla percez ione della banca ore oltre alla magg ìorazione del 300/",
dovuti co me per legge con contestuale co ndanna al p redetto p agamento, oltre interessi legali, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vitto ria (li spese,
diritti ed onorari in favore del sottoscritto legale antistatario che ne ha fatto anticipazione",
ESPO SIZ ION E DE I FATTI
Con ricorso depositato il 5 dicembre 20 11, Massimiliano FOLCARELLI ha
esposto che è stato assunto il 13 agosto 2009 dalla soc. Centro Logtstìco Sicurezza e Traspo rto Valori S.r.l., con mansion i di guardia giurata; che ha svolto inizialmente attività di sorveg lianza presso M 'azienda; che, per propri a scelta e per
esigenze fa milia ri, ha lavorato sempre nei turni di notte, della durata di 8-12 ore a
seconda delle esigenze; che spesso si è offerto di sostituire colleghi assenti; che
h, sempre rese attivi tà co n dedizione e professional it à adoperandosi anche p ' /
,
apportare alcuni migliorame nti alla funziona lità del servizio; che il 2 marzo 20 11
~
stato improvvisamente assegnato ad altri servizi in varie località, con conse -
guenti maggiori oneri di spese per raggiungere i luoghi di lavoro; che penante ha
avanzato richiesta di somme a lui dovute per la c.d, "banca ore- c maturate dal
gio rno dell'assunzione; che a segu ito di tale richiesta, la soci età ha modificato di
giorno in giorno le sue postazio ni di lavoro assegnandolo poi alla sorveglianza di
un depos ito dell'Anas in provincia di Rieti; che egl i ha qu indi effettua to spesso
lumi continuativi di dod ici ore cosi che ad aprile 20 Il ha lavorato per com plessive 309 ore; che ha inviato richiesta di intervento, per eventuale conciliazione,
all ' Ispettorato del lavoro con lettera raccomandata dd 20 aprile 20 11; che dal 30
aprile 20 I l , a seguito di infortunio domestico, si è dovuto assentare per malattia;
che con lettera del 21 giugno 20 11 la società gli ha con testato di non aver effcttuatc ese rcitaz ioni al pol igono di tiro dopo il 12 ottobre 20 10, di aver usato un secondo libretto di esercitazioni al tiro e di aver effettuato un'esercitazione il 3 giugno 201 I dura nte l' asse nza per malattia; che, in data 29 giugno 20 11, egli ha inviato fax per chiedere di essere ascoltato con l' assistenza di un rappresentante
sindacale per esporre le proprie controdeduzioni; che in dala 13 agosto 20 11 la
società, rilevando la scadenza, dal 14 agosto 2011 , dci porto d 'a rmi e del decreto
d i nom ina a guardia particolare giurata, lo ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione ai sens i dell 'art. 120 del c.c.n.L a decorrere dal 15 agosto 20 11; che inoltre
la società. con lettera del 24 agosto 20 1l , lo ha licenziate per giusta causa con riferimento ai fatti contestati il 26 giugno 20 Il ; e ehe con Icttera dci 3 1 agosto
20 11 egli ha impugnato il recesso.
In diritto il ricorrente ha ded otto che il licenziamento è illecito siccome irrogato per ritorsione alle iniziative da lui intraprese per far valere i suoi diritti e
che hanno indotto altri lavoratori ad assumere analoghe iniziative ; che lo stesso è
comunque illegittimo siccome privo di motivazione; che la societ à, dopo averlo
solleci tato ad effettuare le esercitazioni sebbene fosse assente per malattia, caro
pendone cosi la buona fede, g li ha contestato per la prima volta il 29 giugno 20 11;
)
t1
la mancanza dei requ isiti pe r il rinn ovo dei titoli, nonoslante il manc ato possess o
dei detti requisiti prescritti da lla legge per l'eserc izio de lle funzio ni di guardi a
giurata non rientri tra i comportamenti oggetto di contes tazio ne; che inoltre il liccnz iamento è viziato giacche la società ha om esso di ascoltarlo nonostante eg li
lo avesse richies to; e che i fatti contestati non presentano la gravità necessaria a
giustificare la interruzione del rap porto di lavoro, considerato che il contratto collettivo prevede, per l' ipo tesi della ma ncanza dci titoli abilita tivi, la sospensione
del rapporto essendo possibi le il licenziamento solo se il lavoratore, entro 180
giorni, non sia tornato in po ssesso dei titoli.
11 ricorrente ha quind i rassegnato le concl usioni sopra trascritte.
Co n il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, ai sens i
dell'art. 700 c.p.c., adottarsi provved imento ant icipa toric adducendo, sotto il profilo del perìculum in mora, la sua diffici le situazione familiare ed eco nomica, essen do separato dal coniuge ed avendo tre fig li a carico di cui due ancora mi norenn i, e dove ndo sostenere notevoli spese.
Co n successivo ricorso depositato il 15 dicembre 20 11, il FOLCARE LLI ,
premesse le medesime circostanze di fatto ed indicate in un prospetto le ore di lavoro straordi nario svolte da agosto 2009 a febbraio 20 Il , ha esposto che secondo
il contratto collettivo applicato , nell'ambito della co ntrattaz ione aziendale, nel caso di prestazioni di lavoro supplementare , il lavora tore può optare , in alternativa
all a remunerazione delle ore di lavoro straordinario, per l' accantonamento delle
ore in una c.d. banca ore individu ale alla quale att ingere per frui re di riposi da
collocare tcmpo ralme nle a sua scelta; che, ino ltre, il con tralto aziendale può prevedere la facoltà di richiedere successivamente la "monetizzazione" delle ore accantonate; e che, in particolare l'art. R2 dci c.c.n.l. stab ilisce che, qu alora il lavoratore non richieda di usu fruire, in tutto o in part e, i permessi accumulati e
l'azienda non sia in grado di conse nti rne, per comprovate esigenze di servizio, la
fru izio ne, il lavoratore h. diritto , II. corresponsione della
quoto
ora ria d, II,
noI
male retribuzione maggio rata del 30% a titolo di risarcimento del danno nel mese
successivo a que llo della prestazione.
Il FOLCARELLI ha quindi rassegnato le conclusioni pure sopra riportate.
La soc. Ce ntro Logisrico Sicurezza e Trasporto Valori Scr.l., benché ritualmente citata con atti notificati, quanto al primo gi udizio, il 7 gennaio 20 12 e,
quanto al secondo, il 16 febbraio 2012, è rimasta contumace.
MOT IV I DELLA DEC IS ION E
Risulta documenralmente che in data 2 1 giugno 2011 la società datrice di
lavoro ha dato inizio ad
UII
procedime nto disciplinare inviando al ricorrente una
lettera di contestazione con la quale sono stati mossi tre addebiti: non aver ottemperato all'obbligo - strumentale al rinnovo delle licenze necessarie allo svolgimento dell'attività di guardia giurata - di espletare esercitazioni di tiro con cadenza almeno quadrimestrale; aver omesso di ritirare il suo unico libretto di esercitazioni presso la sede dcII ' Istituto ed aver effettuato ese rcitazioni al poligono il
gio rno 3 giugno 20 II , durante il periodo di malattia e senza annotazione delle
stesse nellibretto depositato presso la sede dell'Istituto di Vigilanza.
In data 13 agosto 20 11 la società, richiamando le precedenti contestazio ni,
ha disposto la misura della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cui
all'art. 120, comma 4 , dci c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privati.
Il successivo licenz iamento del 24 agosto 2011, qualificato es pressamente
come "disci plinare" dallo stesso intimante in virtù dci richiam o all'art. 7, L. n.
300/1970, risulta fondato sulle stesse infrazioni già contestate con la prima lettera
del 2 1 giugno precedente e che consistono nella om issione di attività di esercitazione, nell'uso di un nuovo libretto di eserc itazioni e nella effettuazione della detta attività durante il periodo di malattia.
Appare quindi illegittimo il licenz iamento per cui è causa essendo stato lo
stesso intimato a fronte di asserile violazioni del lavoratore già sanz ionate con la
sospe nsione dal lavoro e dalla retribuzione e, dunque, quando il potere disciplinare del datore si era già consumato in relazione a tali violazioni.
,
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/W-...
Le osservazioni che precedono consentono altres ì di escludere la sussistenza
di una giusta causa alla base dell'impugnato reces so atteso che la irrogazione di
una sanzi one conservativa, qua l è appunto la sospensione, sembra di per sé inconciliabile co n quella ragione che non consenta la prosecuzione, anche provviso ria, del rapporto in cu i si sostanzia invece il concetto di giusta causa.
Peraltro, anche volendo consi derare la sospensione dal serviz io e dalla retribuzione eome provvedimento ca utelare e non sanzio natorio, non porrebbe pervcnirsi ad una diversa soluzione della lite. Va infatti rilevato che il quinto co mma
de ll'art. 120 de l c.c.n .l. di settore consente al dator e di lavoro, dopo l'eventuale
sospensione da l serviz io, di risolvere il rapporto senza preavv iso o indennità sostitutiva decorso un periodo di 180 gio rni senza che il lavoratore sia ritornato in
possesso dei documenti legittimanti l'esercizio dell 'attività di guardia giurata. Nel
caso di spec ie, invece, i titoli ab ilitativi sono scad uti il 14 agosto 2011 mentre il
licenziamen to è stato intimato il 24 agos to successivo, ben prima del decorso dei
180 giorni previsti dalla con trattaz ione collettiva.
Qua nto poi alla residua contestazione avente ad ogge tto la mancata reperibiIità del ricorrente du rante il periodo di malattia per avere lo stesso effettuato esercitazioni al poligono di tiro , si osse rva che in primo luogo tale fatto non sembra
di per sé contrario a nonne o principi disci plinar i cd in secondo luogo, ove si volesse intendere nel senso che il lavoratore avrebbe effettu ato le esercitazioni durante le cc.dd. fasce di repe ribilità presso il domicilio, circostanza dedotta soltanto con la lettera di 1cienziame nto, oltre a di fettare la prova dell'assenza del
FOLCA RELLI dalla propria ab itazione durante le dette fasce di reperibilità (non
può escludersi infatti, da lla documen tazione in atti, che il lavoratore si sia recato
al poli gono al di fuori di ta li fasce), la sa nzione del licen ziamento fondata su siffatta infrazione risulterebbe palesemente spruporxicnata.
Il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro rimasto contumace,
dell'onere di provare le dimensioni dell 'organ ico in modo tale da escludere la
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conda nna alla reintegrazione del lavoratore ingiustamen te licenz iato (cfr., sul ri-( -
,
parto degli oneri probatori in tale materia, Cass o S.U., n . 14 1/2006), comporta
l' applicazione della tutela reale.
Pertanto, essendo illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 24 agosto 201 1, deve ordinars i la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorren te.
Deve, inoltre, co ndannars i la società al risarcimento del da nno, in misura
pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data di cessazione del rapporto fino a
quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavo ro, detra tta, in relazione ai
mesi di giugno, luglio, agosto ed ottobre 20 12, la somma lorda di €4.27 I,19 che
risu lta percep ita g iusta buste paga prodotte unitamente alle note difensive depositate il 18 dicembre 2012 .
Su tutte le somme così dovute dalla data odie rna fino alla reintegr azione
spettan o, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle frazioni di
capitale via via annualmente rivalutate da lle singole scadenze al soddisfo.
Deve altresì condannarsi la società convenuta al vers amento, sulle somme
dovute a titolo risarcitori o, dei co ntributi assistenzia li e previdcnziah, come per
legge.
E' fonda ta an che la domanda proposta con il secondo ricorso.
Inverc, tenuto co nto anche della mancata comparizione del legale rappresentante per rende re il libero interrogatorio, stante la disciplina del contratto co llettivo amp iamente esposta nel ricorso introd uttivo, sulla base dei conteggi allegati alle note di fensive depositate il 18.12.20 12, redatti secondo corretti criteri di
calcolo ed in co nform ità ai da ti riportati su lle buste paga prodotte - detraendo dagli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso le somme già richieste a titolo
di buoni mensa che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevu to nelle more - sono
dovuti f5.0S0,S5 oltre rivalutazione monetaria cd interessi legali sulle frazioni di
capitale via via annualmen te rivalutate dalle singole scadenze fino a soddisfo.
I
Le spese di lite, liquidate co me in dispositivo in favore del procuratore antistatario, se guono I. soccombcnza.
r
Si precisa che le stesse sono determinate, tenuto conto del valore, della natura e complessità dell a controversia, con riferimen to alla Tabella A - Avvocati
allegata al D.M. 20 luglio 20 12, n. 140 (G .U. 22 .8.20 12, n. 195), applica bile ailc
liqu idazioni successive alla sua en trata in vigore (art. 4 1 medesimo D.M. n.
140/20 12) (cfr. CassoS.u. 12. 10.2012, n. 17406), e precisamente avendo riguard o
allo scaglione pe r le cause di valore compreso tra €25.001,OO ed E50.0UO,OO, applicab ile anche alle controversie di valore indetermin ato o indetermin abile.
P .Q .M .
Il Tr ibuna le, de finitivame nte pronunciando s ulle domande proposte da Massimiliano FO LCA RELLI , con ricorsi depo sitat i il 5 ed il 15 dicembre 201 1, così
provvede :
l. -
dichiara illegi ttimo il lice nz iamento intimato co n lettera del 24 agosto 2011
ed ordina la rei nteg razione nel posto di lavoro del ric orrente;
2. - conda nna la soc. Centro Logistico Sicurez za e Trasporto Valori S.r.l. al risarci mento del danno, in favore del ricorren te, in misura pari alle retrib uzio ni globali di fatto, dalla data di cess azione del rapporto fino a quella
dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, detratta , in re lazione ai mes i
di giug no, luglio, agosto ed ottobre 2012 , la somma lorda di t:'4.27 I, 19, oltre
rivalutazione monetaria cd interessi legal i sulle frazioni di capitale via via
annua lmente rivalutate da lle singole scadenze fino al soddisfo;
3. ·
condanna la soc. Centro Logistico Sicurezza c Tr aspo rto Valori S.r.l. al versamento, presso gli ist ituti previdenz iali ed in favore del ricorrente, dei contrib uti previdenz iali obbligatori dalla data dci licenziam ento fino a quella
del! 'effettiva re integrazione nel posto di lavoro;
4. - conda nna la soc . Centro Logistic o Sicurezza e Trasporto Valo ri S.r.l. al pagamento , in favo re di M assimiliano FO LCARELLI, de lla somma di
€5.080,85#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle fraz ioni di
capitale via via annual men te rivalutate dalle singole sca denze fino al Sod di-d
sfo;
/
•
5. - condanna la soc . Centro Logisticc Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. al pagamento, in favore dell'avv. Annar ita CA PEZZONE, procura tore antistatario, delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi
€4.000,00# per compensi.
Roma, 15 gennaio 20 [3
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SENTENZA