Sentenza n. 167/2016 pubbl. il 24/02/2016 RG n. 4533/2013 N. R.G. 4533/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione lavoro VERBALE Tra RICORRENTE e RESISTENTE All'udienza 24/02/2016 innanzi alla dr. Marta Torcini sono comparsi: l'avv. l'avv .. in sostituzione dell'avv. i per parte resistente per parte ricorrente Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo come in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA , La ricorrente chiede il riconoscimento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con il convenuto a decorrere dal 8 ottobre 2012 al 17 luglio 2013 con inquadramento al IV livello del CCNL Studi Professionali e la condanna del convenuto a corrispondere differenze retributive per complessivi € 11.237,56; l'annullamento del licenziamento intimato le il 17 luglio 2013 e la condanna del convenuto alla riassunzione o in alternativa al risarcimento del danno; in ipotesi, nel caso fosse ritenuto corretto l'inquadramento dato, la condanna del datore di lavoro al pagamento di € 3.731,39 per TFR. Fonda la domanda sui seguenti presupposti: - la ricorrente ha iniziato a lavorare nello studio dentistico del convenuto dal 8 ottobre 2012, ma è stata assunta formalmente solo a decorrere dal 17 gennaio 2013 con contratto di apprendistato part-time con mansioni di assistente di studio, per il conseguimento del IV livello del CCNL Studi professionali (doc. da I a 4); - il I luglio 2013 è stata verbalmente allontanata dal lavoro; pagina I di 4 Sentenza n. 167/2016 pubbl. il 24/02/2016 RG n. 4533/2013 - la ricorrente ha impugnato il licenziamento con raccomandata del 3 luglio 2013 (doc. 5) e si è messa a disposizione del datore di lavoro; all'impugnativa è stato risposto con lettera 4 luglio 2013 (doc. 6) con cui il convenuto affermava che la ricorrente doveva ritenersi in ferie stante la chiusura dello studio; con altra lettera sempre datata 4 luglio 2013 (doc.?) il convenuto contestava alla ricorrente di aver ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro il giorno 28 giugno 2013 e di aver sottratto allo studio medico l'agenda degli appuntamenti; - le contestazioni erano del tutto pretestuose e false, ma il 17 luglio 2013 seguiva il licenziamento per giusta causa (doc. 8); - anche questo licenziamento veniva impugnato tempestivamente (doc.9). Costituitosi in giudizio il convenuto chiede l'integrale rigetto del ricorso, affermando che il rapporto di lavoro è iniziato alla data indicata dal contratto di assunzione, che l'inquadramento della ricorrente è stato del tutto corretto cosi come corretto è stato il licenziamento intimato per le gravi violazioni commesse dalla ricorrente in aperta violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza, che hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario. Svolta l'istruttoria testimoniale la causa viene oggi decisa. Motivi della decisione a) Il contratto di apprendistato è espressamente definito dal legislatore come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formaz ione ed all'occupazione dei giovani. B' quindi un contratto a causa mista, nel quale accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione) tipica del contratto di lavoro subordinato si pone la finalità formativa. Inoltre presuppone l'iniziale incapacità del lavoratore di svolgere autonomamente le mansioni per le quali è stato assunto. La giurisprudenza di legittimità ha individuato nella finalità formativa l'elemento essenziale del contratto: "Nel contralto di apprendistato, i! dato essenziale è rappresentato dal/'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualijìcazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto al/'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o l"Outinarie, non integrate da 1m effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato". (Cass. Civ., Sez. Lav., 14754/2014). Ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. a) del D. Lgs. 16712011, nel testo originale app licabile ratione lemporis, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e contenere il piano formativo individuale, che può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva e che deve essere definito entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Lo stesso articolo sempre al comma I, lett. g) prevede che il datore di lavoro tenga un registro della formazione effettuata. Il contratto di apprendistato depositato dalle parti non contiene alcun piano formativo. Inoltre parte convenuta ammette la presenza nel proprio studio della ricorrente anteriormente alla stipula del contratto, affermandone la saltuarietà, al solo scopo di testare l'attitudine della ricorrente al particolare tipo di lavoro. Questo parziale riconoscimento con valore confessorio è smentito, con riferimento alla saltuarietà e occasionalità della prestazione, dai due testi sentiti sul punto. Infatti non solo il teste Venturi, cugino della ricorrente, ma anche la teste . ex cliente del convenuto, hanno confermato che la ricorrente entrò a lavorare nell'ottobre 2012, fornendo per il loro ricordo riferimenti precisi ed oggettivi. II rapporto di lavoro iniziato antecedentemente alla sua formalizzazione comporta la carenza del requi sito della forma scritta. pagina 2 di 4 Sentenza n. 167/2016 pubbl. il 24/02/2016 RG n. 4533/2013 Il contratto di apprendistato stipulato fra le parti non contiene pertanto gli elementi essenziali per la sua validità. Questa carenza concretizza un inadempimento del datore di lavoro, sotto la cui responsabilità ricadono gli adempimenti relativi alla stipula per scritto e alla formazione, rilevante nell'economia del rapporto e che ne determina la conversione in rapporto ordinario di lavoro. Vanno pertanto riconosciute alla lavoratrice le differenze retributive richieste. Relativamente al quantum, in assenza di contestazioni specifiche, possono essere accolti i conteggi depositati da parte ricorrente. Infatti il convenuto si è limitato a rilevare che l'importo richiesto è eccessivo, e di aver già corrisposto quanto dovuto, senza peraltro dimostrarlo. Infatti il doc. 11, che dovrebbe provare l'avvenuto pagamento del TFR alla ricorrente, è costituito dalle buste paga calcolate sulla base dell'apprendistato e dalle matrici di un libretto di assegni, che nulla provano in ordine all 'avvenuto pagamento di somme alla ricorrente. b) L'art. 2 L. 604/1966 stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto e deve contenere le motivazioni che lo hanno determinato. I fatti cha hanno determinato il licenziamento della ricorrente sono stati dimostrati dalle prove testimoniali. Il teste . cliente ed amico del convenuto, ha riferito di essere stato presente ad una telefonata fra il convenuto e la ricorrente, e che il dr. subito dopo gli riferl i particolari della vicenda. Il teste ha dichiarato di essere stato all'origine della scoperta da parte del convenuto dell'assenza della ricorrente dallo studio, quando invece avrebbe dovuto essere sul posto di lavoro ed ha riferito in modo circostanziato i motivi per i quali aveva telefonato e le difficoltà incontrate a causa dell'assenza della ricorrente dallo studio. Il fatto che la ricorrente si sia allontanata senza permesso e senza giustificazione dal posto di lavoro per un periodo di tempo prolungato, può ritenersi provato. Lo stesso non può dirsi invece della presunta asportazione dell'agenda dallo studio del professionista. Sul punto solo la teste ha potuto riferire che, da quanto le diceva la ricorrente, era lo stesso datore di lavoro che le diceva di portarla a casa, dichiarando peraltro di non essere a conoscenza dei motivi di questa richiesta . l documenti 5, 6 e 7 depositati da parte ricorrente e non contestati, inducono a ritenere che effettivamente vi sia stato un allontanamento verbale della ricorrente dal posto di lavoro. La lettera della ricorrente in data 3 luglio 2013 (doc.5) è chiara nel contenuto, fa riferimento all 'allontanamento verbale che dice avvenuto il l luglio e offre la prestazione lavorativa. Le due lettere del convenuto in data 4 luglio 2013, una per affermare che la ricorrente si doveva ritenere in ferie stante la chiusura dello studio per impegni congressuali del titolare (doc. 6) e la seconda di contestazione di illecito disciplinare (doc. 7) appaiono chiaramente come il tentativo di rimediare ad un errore di carattere formale di cui il convenuto si è reso conto solo a ricevimento della lettera della ricorrente. Il contenuto della lettera con cui la ricorrente viene dichiarata in ferie, contrasta sia con la situazione concreta, sia con quanto affermato negli atti difensivi e nelle prove testimoniali . Da tutto il contesto infatti emerge chiaramente come il convenuto ci tenesse particolannente a rendersi comunque reperibile per i clienti (il teste dichiara infatti che sapeva dell ' assenza del medico, ma sapeva anche che avrebbe potuto contattare lo studio) e che comunque lo studio doveva essere "presidiato" anche in coincidenza con impegni congressuali del professionista (pag. 4 memoria difensiva). Viene da chiedersi quindi come mai lo studio dovesse essere presidiato nell'ultima settimana di giugno per impegni congressuali del convenuto e la ricorrente potesse considerarsi invece in ferie nella prima settimana di luglio, sempre in coincidenza con impegni congressuali del professionista, per di più dopo l'episodio che aveva dato luogo alla contestazione disciplinare di cui alla lettera 4 luglio 2013 del convenuto. pagin,3 di 4 ~. J4l\ Sentenza n. 167/2016 pubbl. il 24/02/2016 RG n. 4533/2013 Appare assai più credibile che il convenuto abbia verbalmente invitato la ricorrente a non ripresentarsi al lavoro e solo successivamente al ricevimento della lettera di contestazione del3 luglio 2013 sia corso al npan. Il licenziamento verbale per costante giurisprudenza deve ritenersi inefficace e comporta l'ordine di reintegra della lavoratrice licenziata, e il risarcimento del danno che, in considerazione del comportamento delle parti e della durata del rapporto di lavoro deve quantificarsi nell'importo minimo richiesto di due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, indicata in € 1.361,43 e non contestata. Le spese di lite, liquidate come da D.M. 5511 4, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Dichiara invalido il contratto di apprendistato stipulato fra le parti e condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 11.237,56, di cui € 921,48 per TFR, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze al saldo effettivo. Dichiara inefficace il licenziamento della ricorrente e ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro; condanna inoltre il convenuto a versarle a titolo risarcitorio l'importo complessivo di € 3.403,57, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5.100,00 oltre spese generali 15%, i.v.a., c.p.a. e contributo unificato per € 103,00. Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Firenze, 24/02/2016 Il Giudice dr. Marta Torcini pagina 4 di 4