Sentenza n. 167/2016 pubbl. il 24/02/2016
RG n. 4533/2013
N. R.G. 4533/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione lavoro
VERBALE
Tra
RICORRENTE
e
RESISTENTE
All'udienza 24/02/2016 innanzi alla dr. Marta Torcini sono comparsi:
l'avv.
l'avv ..
in sostituzione dell'avv.
i per parte resistente
per parte ricorrente
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo come
in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
,
La ricorrente chiede il riconoscimento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con il convenuto a
decorrere dal 8 ottobre 2012 al 17 luglio 2013 con inquadramento al IV livello del CCNL Studi
Professionali e la condanna del convenuto a corrispondere differenze retributive per complessivi €
11.237,56; l'annullamento del licenziamento intimato le il 17 luglio 2013 e la condanna del convenuto
alla riassunzione o in alternativa al risarcimento del danno; in ipotesi, nel caso fosse ritenuto corretto
l'inquadramento dato, la condanna del datore di lavoro al pagamento di € 3.731,39 per TFR. Fonda la
domanda sui seguenti presupposti:
- la ricorrente ha iniziato a lavorare nello studio dentistico del convenuto dal 8 ottobre 2012, ma è stata
assunta formalmente solo a decorrere dal 17 gennaio 2013 con contratto di apprendistato part-time con
mansioni di assistente di studio, per il conseguimento del IV livello del CCNL Studi professionali (doc.
da I a 4);
- il I luglio 2013 è stata verbalmente allontanata dal lavoro;
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- la ricorrente ha impugnato il licenziamento con raccomandata del 3 luglio 2013 (doc. 5) e si è messa a
disposizione del datore di lavoro; all'impugnativa è stato risposto con lettera 4 luglio 2013 (doc. 6) con
cui il convenuto affermava che la ricorrente doveva ritenersi in ferie stante la chiusura dello studio; con
altra lettera sempre datata 4 luglio 2013 (doc.?) il convenuto contestava alla ricorrente di aver
ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro il giorno 28 giugno 2013 e di aver sottratto allo
studio medico l'agenda degli appuntamenti;
- le contestazioni erano del tutto pretestuose e false, ma il 17 luglio 2013 seguiva il licenziamento per
giusta causa (doc. 8);
- anche questo licenziamento veniva impugnato tempestivamente (doc.9).
Costituitosi in giudizio il convenuto chiede l'integrale rigetto del ricorso, affermando che il rapporto di
lavoro è iniziato alla data indicata dal contratto di assunzione, che l'inquadramento della ricorrente è
stato del tutto corretto cosi come corretto è stato il licenziamento intimato per le gravi violazioni
commesse dalla ricorrente in aperta violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza, che
hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario.
Svolta l'istruttoria testimoniale la causa viene oggi decisa.
Motivi della decisione
a) Il contratto di apprendistato è espressamente definito dal legislatore come un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato alla formaz ione ed all'occupazione dei giovani. B' quindi un contratto
a causa mista, nel quale accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione) tipica del contratto di
lavoro subordinato si pone la finalità formativa. Inoltre presuppone l'iniziale incapacità del lavoratore
di svolgere autonomamente le mansioni per le quali è stato assunto. La giurisprudenza di legittimità ha
individuato nella finalità formativa l'elemento essenziale del contratto: "Nel contralto di apprendistato,
i! dato essenziale è rappresentato dal/'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo
addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualijìcazione
professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto al/'attività lavorativa
esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto
lo svolgimento di attività assolutamente elementari o l"Outinarie, non integrate da 1m effettivo apporto
didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed
incensurabile in cassazione, se congruamente motivato". (Cass. Civ., Sez. Lav., 14754/2014).
Ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. a) del D. Lgs. 16712011, nel testo originale app licabile ratione
lemporis, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e contenere il piano formativo
individuale, che può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva e che deve essere definito entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Lo stesso articolo
sempre al comma I, lett. g) prevede che il datore di lavoro tenga un registro della formazione effettuata.
Il contratto di apprendistato depositato dalle parti non contiene alcun piano formativo. Inoltre parte
convenuta ammette la presenza nel proprio studio della ricorrente anteriormente alla stipula del
contratto, affermandone la saltuarietà, al solo scopo di testare l'attitudine della ricorrente al particolare
tipo di lavoro. Questo parziale riconoscimento con valore confessorio è smentito, con riferimento alla
saltuarietà e occasionalità della prestazione, dai due testi sentiti sul punto. Infatti non solo il teste
Venturi, cugino della ricorrente, ma anche la teste
. ex cliente del convenuto, hanno confermato
che la ricorrente entrò a lavorare nell'ottobre 2012, fornendo per il loro ricordo riferimenti precisi ed
oggettivi. II rapporto di lavoro iniziato antecedentemente alla sua formalizzazione comporta la carenza
del requi sito della forma scritta.
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Il contratto di apprendistato stipulato fra le parti non contiene pertanto gli elementi essenziali per la sua
validità. Questa carenza concretizza un inadempimento del datore di lavoro, sotto la cui responsabilità
ricadono gli adempimenti relativi alla stipula per scritto e alla formazione, rilevante nell'economia del
rapporto e che ne determina la conversione in rapporto ordinario di lavoro.
Vanno pertanto riconosciute alla lavoratrice le differenze retributive richieste. Relativamente al
quantum, in assenza di contestazioni specifiche, possono essere accolti i conteggi depositati da parte
ricorrente. Infatti il convenuto si è limitato a rilevare che l'importo richiesto è eccessivo, e di aver già
corrisposto quanto dovuto, senza peraltro dimostrarlo. Infatti il doc. 11, che dovrebbe provare
l'avvenuto pagamento del TFR alla ricorrente, è costituito dalle buste paga calcolate sulla base
dell'apprendistato e dalle matrici di un libretto di assegni, che nulla provano in ordine all 'avvenuto
pagamento di somme alla ricorrente.
b) L'art. 2 L. 604/1966 stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto
e deve contenere le motivazioni che lo hanno determinato.
I fatti cha hanno determinato il licenziamento della ricorrente sono stati dimostrati dalle prove
testimoniali. Il teste
. cliente ed amico del convenuto, ha riferito di essere stato presente ad una
telefonata fra il convenuto e la ricorrente, e che il dr.
subito dopo gli riferl i particolari della
vicenda. Il teste
ha dichiarato di essere stato all'origine della scoperta da parte del convenuto
dell'assenza della ricorrente dallo studio, quando invece avrebbe dovuto essere sul posto di lavoro ed
ha riferito in modo circostanziato i motivi per i quali aveva telefonato e le difficoltà incontrate a causa
dell'assenza della ricorrente dallo studio. Il fatto che la ricorrente si sia allontanata senza permesso e
senza giustificazione dal posto di lavoro per un periodo di tempo prolungato, può ritenersi provato. Lo
stesso non può dirsi invece della presunta asportazione dell'agenda dallo studio del professionista. Sul
punto solo la teste
ha potuto riferire che, da quanto le diceva la ricorrente, era lo stesso datore di
lavoro che le diceva di portarla a casa, dichiarando peraltro di non essere a conoscenza dei motivi di
questa richiesta .
l documenti 5, 6 e 7 depositati da parte ricorrente e non contestati, inducono a ritenere che
effettivamente vi sia stato un allontanamento verbale della ricorrente dal posto di lavoro.
La lettera della ricorrente in data 3 luglio 2013 (doc.5) è chiara nel contenuto, fa riferimento
all 'allontanamento verbale che dice avvenuto il l luglio e offre la prestazione lavorativa. Le due lettere
del convenuto in data 4 luglio 2013, una per affermare che la ricorrente si doveva ritenere in ferie
stante la chiusura dello studio per impegni congressuali del titolare (doc. 6) e la seconda di
contestazione di illecito disciplinare (doc. 7) appaiono chiaramente come il tentativo di rimediare ad un
errore di carattere formale di cui il convenuto si è reso conto solo a ricevimento della lettera della
ricorrente. Il contenuto della lettera con cui la ricorrente viene dichiarata in ferie, contrasta sia con la
situazione concreta, sia con quanto affermato negli atti difensivi e nelle prove testimoniali . Da tutto il
contesto infatti emerge chiaramente come il convenuto ci tenesse particolannente a rendersi comunque
reperibile per i clienti (il teste
dichiara infatti che sapeva dell ' assenza del medico, ma sapeva
anche che avrebbe potuto contattare lo studio) e che comunque lo studio doveva essere "presidiato"
anche in coincidenza con impegni congressuali del professionista (pag. 4 memoria difensiva). Viene da
chiedersi quindi come mai lo studio dovesse essere presidiato nell'ultima settimana di giugno per
impegni congressuali del convenuto e la ricorrente potesse considerarsi invece in ferie nella prima
settimana di luglio, sempre in coincidenza con impegni congressuali del professionista, per di più dopo
l'episodio che aveva dato luogo alla contestazione disciplinare di cui alla lettera 4 luglio 2013 del
convenuto.
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~.
J4l\
Sentenza n. 167/2016 pubbl. il 24/02/2016
RG n. 4533/2013
Appare assai più credibile che il convenuto abbia verbalmente invitato la ricorrente a non ripresentarsi
al lavoro e solo successivamente al ricevimento della lettera di contestazione del3 luglio 2013 sia corso
al npan.
Il licenziamento verbale per costante giurisprudenza deve ritenersi inefficace e comporta l'ordine di
reintegra della lavoratrice licenziata, e il risarcimento del danno che, in considerazione del
comportamento delle parti e della durata del rapporto di lavoro deve quantificarsi nell'importo minimo
richiesto di due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, indicata in € 1.361,43 e non
contestata.
Le spese di lite, liquidate come da D.M. 5511 4, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara invalido il contratto di apprendistato stipulato fra le parti e condanna il convenuto a
corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 11.237,56, di cui € 921,48 per TFR, oltre
interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi
dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Dichiara inefficace il licenziamento della ricorrente e ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro;
condanna inoltre il convenuto a versarle a titolo risarcitorio l'importo complessivo di € 3.403,57, oltre
interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi,
dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5.100,00
oltre spese generali 15%, i.v.a., c.p.a. e contributo unificato per € 103,00.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Firenze, 24/02/2016
Il Giudice
dr. Marta Torcini
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Tribunale Lavoro Firene 167-2016