REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 21.12.2010 d a D. M. rappresentato e difeso dall’avv. S. G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in … ricorrente c o n t r o A. E. s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Belligoli ed Antonio Tita, ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Trento, via Lunelli, 48, convenuto CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE “Accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla resistente nei confronti del ricorrente con lettera del 29.5.2009; accertare e dichiarare che la resistente ha ovvero aveva all'atto del licenziamento un numero di dipendenti complessivo impiegato pari o superiore ai limiti numerici stabiliti dall’art. 18 St.Lav. al fine di applicare la tutela reale; condannare la resistente a reintegrare il ricorrente ex art. 18 St.Lav. nel posto di lavoro e nelle mansioni in cui era collocato il ricorrente all'atto del licenziamento; condannare A. E. s.p.a. al pagamento dell'indennità risarcitoria stabilita dall’art. 18 St.Lav. in relazione all'ultima mensilità lavorata ed al pagamento di tutte le mensilità intercorrenti dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva integrazione a Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 1 versare tutte le retribuzioni spettanti, i contributi assistenziali e previdenziali ed ogni onere accessorio anche fiscale dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva integrazione. Diritti, onorari e spese oltre il 12,5% spese forfettarie, CNPA ed IVA rifusi” CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA “In principalità: previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte resistente e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, respingersi per le ragioni sopra esposte le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto. In subordine: in denegata (e non creduta) ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse secondo giustizia. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario oltre IVA e CPA” PREMESSA Il ricorso risulta depositato in data 21.12.2010. Ne consegue che: 1) Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui “nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) “il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 2 infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. civ. “si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 2) Trova, altresì, applicazione la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”; infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello svolgimento del processo. Ma vi è di più: l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 3 Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L. 6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione. Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. MOTIVAZIONE Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dall’1.7.2004 al 29.5.2009, con mansioni di geometra – impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L.15.7.1966, n.604 intimatogli con lettera del 29.5.2009 del seguente tenore: “Con la presente ci vediamo costretti a comunicarLe la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966. La nostra azienda è giunta infatti alla determinazione di riorganizzare la B. U. L. & H. D. a seguito del persistente calo degli appalti aggiudicati alla nostra società e la concomitante contrazione dei volumi di fatturato. Del resto il calo di lavori da eseguire e l’assenza di appalti della direzione lavori pubblici dove poterla collocare ci ha costretti ad inserirla temporaneamente nel comparto della direzione lavori appalti privati, dove Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 4 però non può essere proficuamente utilizzata la Sua professionalità da Lei nel tempo acquisita. Di talché le (teoriche) mansioni da Lei sin qui svolte saranno accorpate a quelle dell’ing. M. F. che si avvarrà dello staff già operante. Come può immaginare, una siffatta scelta rende esuberante la Sua figura professionale, né purtroppo all'interno della nostra struttura ci sono altri posti di lavoro in cui sia possibile fruire della Sua professionalità. Il licenziamento decorrerà dal ricevimento della presente in quanto l'azienda Le corrisponderà l'indennità sostitutiva del preavviso, esonerandoLa dalla prestazione lavorativa”. --Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, anche di recente, Cass. 30.11.2010, n. 24235; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 14.7.2005, n. 14815; Cass. 7.7.2004, n. 12514; Cass. 3.7.2003, n.10554; Cass. 17.5.2003, n. 7750; Cass. 9.7.2001, n.9310;) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, ai sensi dell’art. 3 L. 604/1955 è “inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”) è subordinata ad un triplice presupposto: 1) la sopravvenuta impossibilità per il datore di utilizzare le prestazioni del lavoratore, 2) la dipendenza causale di questa impossibilità da effettive ragioni inerenti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro od il regolare funzionamento di essa, le quali devono essere, nella loro oggettività, tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa, il che si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa non già di un atto arbitrario del datore di lavoro, ma della diversa organizzazione attuata, da cui consegue la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore poi licenziato (e non anche la soppressione delle mansioni da lui svolte, le quali possono essere ridistribuite tra gli addetti all’azienda – specificamente Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 4.11.2004, n. 21121;), Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 5 3) l’impossibilità di un diverso impiego del lavoratore nell’azienda; Con particolare riferimento ai presupposti sub 1) e 2), è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 11.7.2011, n. 15157; Cass. 8.2.2011, n. 3040; Cass. 30.11.2010, n. 24235; Cass. 18.3.2010, n. 6559; Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass. 4.11.2004, n. 21121; Cass. 23.10.2001, n. 13021) l’orientamento secondo cui sul datore di lavoro ricade l’onere della prova ex art. 5 L. 604/1966 ed al giudice compete il controllo in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa addotte, della modifica organizzativa attuata (costituente, quindi, un quid novi rispetto all’assetto precedente) al fine di soddisfare quelle ragioni, e del nesso causale tra detta modifica organizzativa e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato; invece non sono sindacabili nei loro profili di congruità ed opportunità, purché risultino effettivi e non pretestuosi, né le ragioni imprenditoriali addotte, né la modifica organizzativa di conseguenza attuata, essendo la scelta dei criteri di gestione dell'impresa espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 co.1 Cost.. Tuttavia, secondo il maggioritario e, di recente, predominante orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 26.9.2011, n. 19616; Cass. 25.3.2011, n. 7006; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 7.7.2004, n. 12514;) – al quale questo giudice aderisce in quanto interpretazione costituzionalmente orientata specie in relazione al precetto ex art. 41 co.2 (secondo cui l’iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità \e o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana”), espressamente richiamato da Cass. 27.10.2010, n. 21967 unitamente all’art. 30 del Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966 è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 6 essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti (contra Cass. 10.5.2007, n, 10672, secondo cui le ragioni inerenti all’attività produttive, che sono idonee ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, possono attenere, oltre che ad esigenze di mercato, anche ad riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi compresa l’ipotesi di un riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa in vista di un risparmio dei costi o di un incremento dei profitti; opinare diversamente significherebbe affermare il principio, contrastante con quello sancito dal richiamato art. 41, per il quale l'organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisca un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell'apparato produttivo, del quale il datore di lavoro ha il “naturale” interesse ad ottimizzare l'efficienza e la competitività). Inoltre, secondo la concorde opinione della Suprema Corte (Cass. 17.10.1998, n.10305; Cass. 17.1.1998, n.414;) la regola dell’immodificabilità delle ragioni comunicate nella fase di intimazione quale motivo del licenziamento ha una portata di ordine generale (e non già limitata ai soli licenziamenti disciplinari) in quanto è posta a tutela del diritto di difesa del lavoratore in applicazione del fondamentale principio del contraddittorio; ne deriva che, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento ed, in particolare, della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, possono essere prese in considerazione solamente le circostanze allegate nella lettera di intimazione. --In forza di quanto appena statuito, ai fini della decisione della presente controversia, occorre considerare, alla luce di quanto allegato dalla società datrice nella lettera di Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 7 intimazione del 29.5.2009, che la società convenuta pone a fondamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo le seguenti circostanze: 1) I) calo degli appalti con concomitante contrazione dei volumi di fatturato, II) conseguente necessità di riorganizzare la B. U. L. & H. D. 2) I) calo dei lavori ed assenza degli appalti della direzione lavori pubblici, II) conseguente inserimento temporaneo del ricorrente nel comparto della direzione lavori privati, III) impossibilità di utilizzare presso il comparto della direzione lavori privati la professionalità acquisita dal ricorrente, IV) accorpamento delle mansioni teoricamente assegnate al ricorrente a quelle dell’ing. F. A) Già dall’esame del contenuto letterale dell’intimazione emerge una descrizione piuttosto confusa del giustificato motivo addotto a fondamento del recesso datoriale: a) viene affermata la necessità, per effetto di un calo generalizzato degli appalti e della concomitante contrazione del fatturato, di riorganizzare la B. U. L. & H. D., ma non viene specificato come tale riorganizzazione abbia inciso sull’esistenza del posto di lavoro del ricorrente, difettando così l’allegazione del nesso causale tra la modifica organizzativa e la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente (il che preclude ogni ulteriore analisi circa l’assolvimento in proposito, da parte della datrice, dell’onere probatorio ex art. 5 L. 604/1966); in proposito sono stati chiesti chiarimenti, in occasione del suo interrogatorio libero, al procuratore speciale della società convenuta, il quale, pur dovendo “essere a conoscenza dei fatti della causa” (art. 420 co.2 c.p.c.), ha dichiarato: “Non sono in grado di riferire in cosa sia consistita la riorganizzazione dell’area di affari B. U. L. & H. D. menzionata nella lettera di licenziamento”; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 8 b) l’impossibilità di utilizzare le prestazioni del ricorrente presso la direzione lavori privati viene fondata su di una duplice causa: la loro estraneità alla professionalità acquisita dal ricorrente e l’attribuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al momento del suo inserimento temporaneo nel comparto della direzione lavori privati per effetto del calo delle commesse presso la direzione lavori pubblici, all’ing. Festi. B) Tuttavia ciò che più rileva è la netta contraddizione tra le circostanze addotte nella lettera di intimazione del 29.5.2009 e quelle allegate nella memoria di costituzione; ciò rende superfluo lo svolgimento dell’attività istruttoria diretto a verificare l’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 5 L. 604/1966 in quanto le circostanze allegate ed oggetto delle prove offerte, se anche trovassero riscontro, non potrebbero fondare la legittimità del licenziamento in quanto diverse da quelle addotte nella lettera di intimazione. Orbene: nella lettera di intimazione la società datrice espone che, a causa de “il calo di lavori da eseguire e l’assenza di appalti nella direzione lavori pubblici”, il ricorrente è stato inserito “temporaneamente nel comparto della direzione lavori appalti privati” dove però non è stato possibile utilizzare “la… professionalità… nel tempo acquisita” dal ricorrente; di contro in memoria di costituzione (pag. 9-10) ha allegato: “9ter Tutto il personale tecnico – e quindi non solo il sig. D. – … ha… operato all'interno del proprio ruolo, sia su lavori pubblici, sia su lavori privati… 9quinquies Si precisa che la suddivisione “lavori civili pubblici/ lavori civili privati” operata dalla società resistente era una suddivisione unicamente di carattere commerciale/ amministrativo, ma non corrispondeva ad una rigida demarcazione delle filiere produttive e/o del personale assegnato alle rispettive lavorazioni. 9sexies Tutti i tecnici operanti nelle varie unità di business avevano un lavoro afferente a cantieri sia privati che pubblici”; Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 9 quindi non si comprende come il calo dei lavori pubblici abbia determinato il passaggio del ricorrente alla direzione lavori privati e soprattutto per quale ragione la professionalità maturata dal ricorrente non potesse essere utilizzata per la direzione di lavori privati, quando tutti i tecnici, ivi compreso il ricorrente, erano soliti operare sia in cantieri pubblici che in cantieri privati; per di più, in occasione del suo interrogatorio libero, richiesto di chiarimenti in proposito, il procuratore speciale della società convenuta, pur dovendo “essere a conoscenza dei fatti della causa” (art. 420 co.2 c.p.c.), ha dichiarato: “Non sono in grado di specificare le ragioni per cui il ricorrente, pur lavorando in un’area con le caratteristiche di cui ai cap. 9, 9ter, 9quinquies e 9sexies, non poteva essere proficuamente utilizzato presso la direzione lavori appalti privati come indicato nella lettera di licenziamento”. Le allegazioni della parte convenuta in memoria di costituzione circa l’utilizzo promiscuo del ricorrente sia nella direzione lavori pubblici che in quella lavori privati (anzi a pag. 11, cap.10bis della memoria di costituzione si afferma che il ricorrente nel 2009 è stato adibito “in primis” alla direzione lavori di edilizia civile privata) rende poco significativa la produzione documentale dalla stessa successivamente effettuata (in esecuzione dell’ordine di esibizione disposto all’udienza del 20.12.2011) in quanto limitata al volume di fatturato della sola “direzione lavori pubblici”. C) Inoltre le allegazioni svolte dalla società convenuta in memoria di costituzione presentano varie incongruenze (diventate ancora più evidenti alla luce delle dichiarazioni rese dal procuratore speciale della convenuta in sede di interrogatorio libero), che le rendono del tutto inidonee a confermare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo: a) Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 10 Parte convenuta afferma (pag. 8, cap. 7bis) che il ricorrente “veniva assegnato all’unità di business L. & H. D. già prima del trasferimento nella nuova sede di via …”; sennonché tale trasferimento di sede è avvenuto nell’ “agosto 2008” (così sempre la convenuta a pag. 7, cap. 6 della memoria di costituzione), mentre il “nuovo disegno strategico ed organizzativo” (che prevedeva, tra l’altro, la costituzione della suddetta unità di business) venne “illustrato a tutto il personale (compreso il sig. D.) durante una riunione svolta in data 18.12.2008” (così sempre la convenuta a pag. 8, cap. 6quinquies della memoria di costituzione); a quest’ultimo proposito il procuratore speciale ha dichiarato: “Dopo la presentazione del progetto… in data 18.12.2008 si è iniziato a procedere gradualmente all'attuazione compatibilmente con le contingenti esigenze produttive ed organizzative”; quindi appare incomprensibile come l’inserimento del ricorrente nell’unità di business L. & H. D. sia potuta avvenire prime dell’agosto 2008 quando detta struttura organizzativa venne realizzata gradualmente solo dopo il 18.12.2008. b) La società convenuta afferma che tra la fine del 2008 e la fine del 2010 (quindi in un periodo in cui si colloca il licenziamento del ricorrente, intimato in data 29.5.2009) l’unità di business L. & H. D. (che, con l’accorpamento dell’unità S. B., ha assunto la denominazione S. & P. H. – così in memoria di costituzione della convenuta, pag. 9, cap.9bis) ha subito un drastico ridimensionamento di organico, tanto che nel 2010 vedeva “impiegati due dipendenti (sigg.re A. P. ed E. F.) rispetto agli undici originari e nessuna assunzione di personale è stata attuata in sostituzione della figura professionale del sig. D. per l’esecuzione di mansioni analoghe o equivalenti, neppure con qualifiche/livelli inferiori”; tale allegazione – oltre che contraddire, ancora una volta, le circostanze dedotte nella lettera di intimazione (dove si afferma che le mansioni assegnate al ricorrente sono state attribuite all’ing. F., che, tuttavia, non appare nell’organico dell’unità di Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 11 business di cui al doc. 17 fasc.conv.) – se è diretta a provare che il ricorrente era un lavoratore in esubero, in realtà, per così dire, “prova troppo”: occorre ricordare che “all’ unità di business L. & H. D. ed alla contigua S. B. sono stati attribuiti da parte di A. G. s.p.a. i volumi di fatturato generato dalla progettazione e direzione lavori di opere civili pubbliche e private” (così in memoria di costituzione, pag. 9, cap. 9); il procuratore speciale ha dichiarato in sede di interrogatorio libero: “Confermo che l’unità di business L. & H. D., cui venne accorpata la S. B., si occupava della progettazione e direzione lavori di opere civili pubbliche e private. Precisa che l'attività di progettazione e direzione lavori relativamente ad opere private e pubbliche nonché ai cd. edifici sociali (ad esempio strutture sanitarie) costituisce l'attività principale della società convenuta; tra le opere pubbliche vi erano anche le infrastrutture viarie”; risultando assai singolare, se non incomprensibile, che alla struttura organizzativa incaricata dello svolgimento dell’attività principale della società convenuta fossero addette solo due persone (di cui una – P. A. a tempo parziale al 56,25% e l’altra – F: E. – trasferita da altra unità produttiva), in occasione dell’espletamento degli interrogatori liberi sono stati chiesti chiarimenti in proposito al procuratore speciale della convenuta, il quale ha dichiarato: “Può darsi che per lo svolgimento di alcune attività di progettazione e direzione lavori siano state create altre unità di business”; in definitiva la situazione occupazionale dell’unità di business L. & H. D., come descritta dalla società convenuta a pag. 12 segg., cap.13 segg. della memoria di costituzione, appare inidonea a dimostrare l’impossibilità di utilizzare le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente in quanto risulta del tutto inverosimile la circostanza, desumibile dalle stesse allegazioni di parte convenuta, che l’attività principale della società viene esercitata con soli due addetti; se poi questa stessa attività viene svolta anche in altre unità di business, la situazione occupazionale dell’unità di business L. & H. D. risulta poco significativa. c) Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 12 La società convenuta allega in memoria di costituzione (pag. 11, cap. 11 e 11bis) che con la fine del 2008 tutte le unità di business hanno risentito di una contrazione del relativo volume d’affari; produce (doc. 15) a riprova due tabelle afferenti l’una alle “trattative chiuse 2008 e 2009 per mese”, l’altra al “fatturato chiuso 2008 e 2009 per mese”, in riferimento all’unità di business L. & H. D. Anche a prescindere dall’incongruenza costituita dall’imputazione di dati del 2008 ad una struttura organizzativa, che, come si è visto più sopra, è stata gradualmente realizzata dopo la presentazione del progetto in data 18.12.2008 – emerge da dette tabelle circostanze di difficile comprensione: a fronte di trattative chiuse nel periodo gennaio 2008-maggio 2009 per € 5.770.430,00, sarebbe stato realizzato nello stesso periodo un fatturato di soli € 1.503.474,00; inoltre, pur tenendo conto di un fisiologico scostamento temporale tra trattativa conclusa e realizzazione del fatturato, è agevole rilevare che il valore delle trattative concluse nel marzo 2008 (per € 2.220.000,00) e nel luglio 2008 (per € 1.172.372,55) non trova riscontro nel fatturato realizzato nei mesi successivi; basti pensare che le trattative concluse in quei due mesi hanno un valore (€ 3.372.372,00) superiore di oltre il doppio rispetto al valore del fatturato 2008-2009 (€ 1.503.474,00); infine, sebbene nella lettera di intimazione del licenziamento si adduca un “persistente calo degli appalti aggiudicati alla nostra società e la concomitante contrazione dei volumi di fatturato”, dalla tabella “fatturato chiuso 2008 e 2009 per mese” emerge che nel 2009 vi è stato non già un calo, ma un notevole incremento del fatturato (nel 2009 € 549.280,78 in quattro mesi pari ad € 137.320,20 al mese, a fronte nel 2008 di € 954.193,27 in dodici mesi pari ad € 79.516,10 al mese, con un aumento, quindi, su base mensile, di circa il 72%). Anche in proposito sono stati chiesti, in occasione dell’espletamento degli interrogatori liberi, chiarimenti al procuratore speciale, il quale, pur dovendo “essere a conoscenza dei fatti della causa” (art. 420 co.2 c.p.c.), ha dichiarato: “Non sono in grado di riferire come mai il valore delle trattative chiuse nel 2008-2009 non abbia Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 13 un corrispondente riscontro nel valore del fatturato a partire da una certa data del 2008…Non sono in grado di specificare come si armonizzi l’assunto circa la contrazione dei volumi di fatturato di cui alla lettera di licenziamento ed i dati indicati nel doc. 15 di parte convenuta ”. d) La società convenuta afferma (pag. 5, cap. 4bis della memoria di costituzione) che il ricorrente ha sempre svolto solamente le mansioni di “operatore tecnico di supporto alla direzione lavori” e non già quelle di “assistente alla direzione lavori”; sulla scorta di questa allegazione sostiene (pag. 14, 16bis segg. della memoria di costituzione), in riferimento al ricorrente, che “la Sua professionalità, pur connotata da esperienza ed anzianità aziendale, risultava però fortemente caratterizzata da contenuti professionali afferenti esclusivamente le attività di supporto della Direzione lavori pubblica o privata … La professionalità acquisita e propria del sig. D., di minor profilo rispetto a quella richiesta per l’assunzione del ruolo nell’ambito della direzione lavori, impediva una sua proficua ricollocazione in tale ruolo”; tuttavia quest’ultimo assunto appare apodittico perché non spiega le ragioni per cui il ricorrente, dopo essere stato addetto per alcuni mesi indifferentemente alle direzioni lavori di edilizia civile privata e pubblica (ed in primis alla privata), sarebbe stato utilizzato con maggiore difficoltà per il fatto di aver svolto in precedenza le mansioni di operatore tecnico di supporto alla direzione lavori e non già quelle di assistente alla direzione lavori; inoltre la società convenuta, allorquando si è trattato di evidenziare la superiore qualità delle mansioni proprie dell’assistente alla direzione lavori rispetto a quelle proprie dell’operatore tecnico di supporto alla direzione lavori, si è riferita (pag. 5, cap. 4ter della memoria di costituzione) a due attività (l’elaborazione progettuale vera e propria ed il ruolo di coordinatore per la sicurezza) , che, secondo quanto emerge dai mansionari (prodotti dalla convenuta sub 3, 4 e 6), non erano svolte neppure dall’assistente alla direzione lavori (il quale, invece, rispetto all’operatore tecnico di supporto alla direzione lavori, aveva i seguenti ulteriori compiti: “elabora gli stati di Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 14 avanzamento lavori; redige lo stato finale dei lavori; gestisce le non conformità riguardanti il riscontro di anomalie in sede di esecuzione delle visite di sorveglianza presso i cantieri e l’impossibilità al rispetto della pianificazione temporale delle visite presso i cantieri; calcola il seguente indicatore di processo: indice di efficienza della direzione lavori”). A quest’ultimo proposito occorre evidenziare che tali attività si presentano certamente più complesse quando vengono svolte nell’ambito dell’esecuzione degli appalti pubblici (come ha condivisibilmente osservato il ricorrente a pag. 12-13 del suo atto introduttivo), di talché appare incongrua la deduzione, svolta dalla società datrice nella lettera di intimazione, secondo cui la professionalità del ricorrente formatasi nell’ambito degli appalti pubblici non poteva essere proficuamente utilizzata nell’ambito degli appalti privati (salvo poi allegare in memoria di costituzione che nei primi mesi del 2009 il ricorrente venne addetto “in primis” alla direzione lavori di edilizia civile privata). e) Infine aver esonerato il lavoratore dall’obbligo di prestare la sua attività nel periodo di preavviso, il che ha comportato necessariamente l’obbligo di corrispondere al ricorrente l’indennità sostituiva del preavviso appare una scelta scarsamente compatibile, specie considerando il notevole ammontare (ben € 10.925,35, alla luce di quanto emerge dal prospetto paga di maggio 2009 sub doc. 15 fasc. ric.) con l’addotto stato di difficoltà economica (nello stesso senso, di recente, Corte di Appello di Cagliari 16.11.2011). *** In definitiva il licenziamento, intimato dalla società convenuta al ricorrente con lettera del 29.5.2009, appare illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto. Ne discende l’applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 20.5.1970, n. 300, essendo rimasto incontestato l’assunto del ricorrente, secondo cui all’epoca dell’intimazione Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 15 del licenziamento la società aveva alle proprie dipendenze un numero maggiore di 15 dipendenti; inoltre va ricordato che dopo la composizione dei contrasti da parte di Cass. S.U. 10.1.2006, n. 141 è ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 8.9.2006, n. 19275; Cass. 13.7.2006, n. 15948; Cass. 16.6.2006, n. 13945; Cass. 29.5.2006, n. 12722;), secondo cui, in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento, di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. Lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Di conseguenza dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento discende, ai sensi dell’art.18 co. 1 St.Lav., l’annullamento del licenziamento intimato dalla società convenuta con la lettera del 29.5.2009 e, quindi, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in Trento); inoltre, in forza del disposto ex art. 18 co.4 St.Lav., appare fondata anche la domanda, proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento illegittimo e quantificato nella retribuzione maturata dal 29.5.2009 fino a quella dell’effettiva reintegrazione, maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost.2.11.2000, n.459;). L’importo risultante deve, eventualmente, essere decurtato (nel rispetto del limite minimo delle cinque mensilità) di una somma pari all’indennità sostitutiva del Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 16 preavviso corrisposta (€ 10.925,35) e dell’eventuale aliunde perceptum in dipendenza di attività lavorative svolte dalla ricorrente in epoca successiva al 29.5.2009. Al fine di accertare l’eventuale aliunde perceptum, si dispone, con ordinanza ex art. 279 co.1 n.4 cod.proc.civ., l’interrogatorio formale del ricorrente e la prova testimoniale offerti dalla società ricorrente sul cap. 21bis, nonché l’ordine al ricorrente medesimo di esibire, mediante deposito in cancelleria, da effettuarsi entro il 27 aprile 2012, il proprio libretto di lavoro (o documento equivalente), le dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010 ed eventualmente i prospetti paga ricevuti successivamente al 29.5.2009. *** La statuizione sulle spese non può che essere differita alla sentenza definitiva. P.Q.M. Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 1. Annulla – in quanto illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto – il licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con lettera del 29.5.2009. 2. Ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in Trento). 3. Condanna la società convenuta al risarcimento del danno derivato al ricorrente dal licenziamento illegittimo e quantificato nella retribuzione maturata dal 29.5.2009 fino a quella dell’effettiva reintegrazione, detratto l’eventuale aliunde perceptum (nel rispetto del limite minimo delle cinque mensilità), con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo. Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 17 4. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia in ordine alle spese. 5. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. Trento, 12 aprile 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZARIO Tiziana Oss Cazzador IL GIUDICE dott. Giorgio Flaim Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 18