TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE ******** Il Giudice designato sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18 luglio 2013, ha pronunziato la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare civile iscritto al n. 20231 del ruolo generale civile dell’anno 2013, avente ad oggetto concorrenza sleale ed inibitoria promosso da S.r.l. MALIGNO, con sede in Peveragno, viale degli Artigiani 48, in persona dell’amministratore unico, Andrea Maligno, rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico Canazza e Maria Olympia Pene Vidari, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, in corso Stati Uniti 62, in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo. RICORRENTE contro MALIGNO ALFONSO e S.r.l. AM LAB, in persona della amministratrice, Alfonsa Maligno, rappresentati e difesi dall’Avvocato Sandro Hassan del Foro di Milano e dall’Avvocato Luigi Castello, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Torino, in via Principi d’Acaja 15, in forza di procure speciali in calce alle copie notificate del ricorso. CONVENUTI *********** 1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2013 la S.r.l. Maligno ha chiesto di essere autorizzata, nei confronti di Alfonso Maligno, quale titolare dello studio Alfonso Maligno Architecture & Design, e della S.r.l. AM Lab, alla descrizione degli oggetti costituenti violazione e contraffazione del marchio registrato "maligno" e degli altri segni distintivi di titolarità esclusiva della ricorrente (istanza poi rinunciata nel corso dell'udienza di discussione del 18 luglio 2013), nonché di inibire ai convenuti l'utilizzo in ogni forma e modo dei propri segni distintivi, Maligno e Malignogroup, e di ogni altro marchio idoneo a pregiudicare i diritti di esclusiva vantati dalla ricorrente sui propri segni distintivi registrati e di fatto, nonché di inibire ai convenuti il compimento di atti di concorrenza sleale e l'appropriazione dei pregi della ricorrente, ed anche l'ulteriore utilizzo del nome a dominio www.alfonso maligno.com, ordinando il trasferimento provvisorio dello stesso in capo alla ricorrente. 1.1. A sostegno di tali istanze ha esposto di operare dal 1994 nel settore della progettazione, produzione, realizzazione e commercializzazione di mobili, arredi ed allestimenti per ogni tipo di destinazione, con particolare riferimento ai negozi, uffici, esercizi commerciali ed alberghi. 1 http://bit.ly/1f4pWms Tale attività era stata avviata nel 1947, quando il capostipite, Salvatore Maligno, aveva iniziato a progettare e realizzare originali componenti di arredo, armonizzando la tradizione ebanistica del barocco siciliano e quella piemontese. L'attività paterna era stata quindi proseguita dei figli Giorgio ed Alfonso, e successivamente, dai loro figli e, precisamente, da Andrea e Leonardo Maligno, figli di Giorgio, e da Salvatore ed Alfonsa Maligno, figli di Alfonso. In particolare la ricorrente aveva proseguito, senza soluzione di continuità, l'attività di impresa di altra società riconducibile al medesimo gruppo familiare, denominata S.r.l. Arredi Maligno, costituita nel 1990. In precedenza la medesima attività di produzione e commercializzazione di arredamenti per esercizi commerciali era stata esercitata dalla società in nome collettivo Arreda Maligno dei Fratelli Maligno, costituita nel 1976, la quale, dopo essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, era stata dichiarata fallita dal tribunale di Cuneo nel 1995, unitamente al socio illimitatamente responsabile Alfonso Maligno. Quest'ultimo aveva quindi iniziato a svolgere in proprio l'attività di progettazione di arredi nella forma dello studio professionale, attività esercitata sempre ed esclusivamente in favore della società ricorrente, rappresentando sostanzialmente una unità della stessa realtà imprenditoriale, costituita allo scopo di consentire al convenuto Alfonso Maligno di continuare a svolgere tale attività e di percepire un compenso. 1.2. L'attività svolta, così come quella in precedenza svolta dalla S.r.l. Arredi Maligno, si era sempre caratterizzata per l'offerta di un prodotto completo, comprensiva della progettazione di interni su misura e della loro realizzazione. A partire dal 1990 la S.r.l. Arredi Maligno prima e, successivamente, la S.r.l. Maligno avevano ininterrottamente utilizzato il segno distintivo patronimico Maligno, utilizzato oltre che come denominazione sociale anche come marchio d'impresa per contraddistinguere la propria attività, figurando costantemente nelle comunicazioni commerciali, negli opuscoli illustrativi e nelle inserzioni pubblicitarie; il nome "maligno" era presente inoltre nel sito Internet della ricorrente, il cui nome a dominio era stato, sin dalla creazione del sito, "maligno gruppo.com"; tale segno, inoltre, oltre ad essere indicato nella carta intestata, nei biglietti da visita e negli indirizzi di posta elettronica, veniva altresì costantemente indicato in tutte le comunicazioni commerciali e pubblicitarie della ricorrente. 1.3. Nel 2005, a seguito di accordi intercorsi tra i due gruppi familiari, la maggioranza del capitale sociale era stata acquistata da Andrea e Leonardo Maligno, figli di Giorgio Maligno, ed il nuovo amministratore unico della società, Andrea Maligno, aveva sviluppato l'attività di impresa della società, depositando la domanda nazionale di registrazione del marchio "maligno" numero AL 20088C 000117, in relazione alle classi 20 (mobili) e 42 (servizi scientifici e tecnologici e di ricerca di progettazione al loro riferiti; servizi di analisi industriale e ricerca) e tale marchio era stato concesso dallo UIBM il 14 settembre 2010 (registrazione numero 1331335); il fatturato della società era stato notevolmente sviluppato, 2 http://bit.ly/1f4pWms grazie anche all'espansione dell'attività anche all'estero ed ai notevoli investimenti e sforzi imprenditoriali, fino a diventare una impresa leader nel settore dell'arredamento. 1.4. Il 20 maggio 2005 Salvatore ed Alfonsa Maligno, subito dopo aver ceduto le quote detenute della S.r.l. Maligno, avevano costituito la S.r.l. Fase D, che svolgeva la medesima attività della ricorrente ed operava come sua diretta concorrente; il 16 febbraio 2012 tale società aveva indebitamente cambiato la propria denominazione sociale in Alfonso Maligno Group, utilizzando i segni distintivi "maligno" e “malignogroup"; in seguito, il 23 marzo 2012, era anche stato depositato il marchio Alfonso Maligno group, sormontato da tre compassi ed indicato nel sito Internet www.alfonsomaligno.com; tali segni figuravano poi tra i cosiddetti metatag del sito riconducibile ai convenuti. 2. Tali condotte costituivano sfruttamento parassitario della notorietà e del buon nome commerciale del marchio della ricorrente, determinavano rischio di confusione nel pubblico di riferimento e sviamento della clientela in danno della ricorrente. 2.1. A seguito della diffida che essa le aveva inviato la S.r.l. Alfonso Maligno Group aveva modificato la propria denominazione sociale in S.r.l. AM Lab, il sito Internet era stato oscurato, ma essa aveva scoperto che le convenute stavano continuando ad utilizzare indebitamente il segno "maligno" per contraddistinguere prodotti e servizi identici a quelli della ricorrente, creando una confusione con finalità parassitaria della notorietà e della reputazione commerciale acquisiti nel corso degli anni dalla ricorrente. In particolare il presunto studio di architettura denominato Alfonso Maligno Architecture & Design costituiva lo schermo di una vera propria attività imprenditoriale, in diretta concorrenza con quella della ricorrente, svolta congiuntamente dai convenuti, in inscindibile collegamento. 3. Tanto premesso in fatto ha prospettato l'indebito utilizzo da parte delle resistenti del segno "maligno” per contraddistinguere prodotti e servizi identici a quelli della ricorrente, per la totale coincidenza tra i prodotti ed i servizi contraddistinti con i marchi in contestazione, in quanto sia "maligno", sia "alfonso maligno" contraddistinguono non solo l'attività di progettazione e realizzazione di arredamenti ma una specifica attività di impresa avente le medesime caratteristiche e rivolta allo stesso pubblico di riferimento. Doveva pertanto ritenersi ricorrente l'ipotesi di cui all'articolo 20, lettera a), cpi, perché i resistenti utilizzavano segni identici al marchio registrato anteriore "maligno" per contraddistinguere prodotti e servizi identici, con la conseguenza che tale uso doveva essere vietato. 3.1. L'indebito utilizzo da parte delle resistenti del segno "maligno" nell'ambito della propria attività di impresa costituiva inoltre violazione della propria denominazione sociale, in considerazione della assoluta identità merceologica e della contiguità territoriale delle imprese, entrambe operanti nella provincia di Cuneo. 3 http://bit.ly/1f4pWms 3.2 Ha inoltre affermato il compimento di atti di concorrenza sleale confusoria e contrari alla correttezza professionale, nonché l'appropriazione di pregi e la concorrenza cosiddetta parassitaria da parte dei convenuti medesimi, non corrispondendo al vero che il convenuto aveva iniziato la propria attività nel 1972. 4. I convenuti, costituitisi congiuntamente con il medesimo difensore, hanno resistito alle istanze della ricorrente, esponendo, tra l'altro, che all'atto della cessione delle quote della società ricorrente era stata prevista espressamente la facoltà per i cedenti di poter continuare ad esercitare qualsiasi attività anche potenzialmente concorrente con quelle svolte dalle parti, ed inoltre detto accordo non prevedeva alcun divieto o limitazione all'uso dei rispettivi nomi, mentre contemplava l'uso del nome maligno da parte della ricorrente ma a titolo non esclusivo. 4.1. Hanno inoltre affermato che da oltre 40 anni Alfonso Maligno godeva di autonoma reputazione come progettista e designer, e che il suo lavoro fino alla separazione del 2005 era stato in buona parte svolto in collaborazione con la società ricorrente, ma tale reputazione professionale apparteneva personalmente ad Alfonso Maligno, che quindi aveva diritto di utilizzarla, anche perché l'accordo del 2005 escludeva espressamente ogni restrizione di attività anche concorrenziale. 4.2. La società convenuta, la S.r.l. AM Lab, lavorava in stretta collaborazione con il convenuto, e si occupava dell'esecuzione dei suoi progetti, in particolare della organizzazione dei lavori, della scelta dei fornitori, del coordinamento delle consegne e di quant'altro necessario per la suddetta realizzazione, senza alcun rischio di confusione con l'attività della società ricorrente, anche perché il nome Alfonso Maligno serviva ad identificare il professionista. 4.3. Hanno contestato anche l'uso indebito del nome Alfonso Maligno, trattandosi di nome noto prima della registrazione, che identificava il resistente, anche in considerazione della clientela delle parti, costituita da imprese e non da consumatori. 4.4. Hanno contestato anche che il nome maligno fosse stato usato come metatag, in quanto tale parola non era stata espressamente etichettata nel linguaggio di programmazione, negando di conseguenza la sussistenza delle violazioni lamentate dalla ricorrente e del pericolo nel ritardo. ********** 5. Deve preliminarmente rilevarsi che nel corso dell'udienza di discussione del 18 luglio 2013 la società ricorrente ha rinunciato alle richieste di autorizzazione alla descrizione nei confronti dei convenuti, con la conseguenza che non occorre più provvedere al riguardo. 6. Ciò premesso occorre osservare che il presupposto delle istanze della società ricorrente è costituito dallo svolgimento, in unione da parte dei convenuti, sostanzialmente mediante una società di fatto, di una attività di impresa coincidente con quella svolta dalla ricorrente medesima, mediante l'utilizzo di un segno distintivo identico al proprio marchio registrato anteriormente, allo scopo 4 http://bit.ly/1f4pWms di contraddistinguere prodotti e servizi identici, con rischio di confusione nella clientela. 7. Deve, al riguardo, anzitutto rilevarsi che, come evidenziato dai convenuti, nell'atto di cessione di azienda del 10 gennaio 1995, mediante il quale la S.r.l. ARREDI MALIGNO cedette alla società acquirente la propria azienda, era contemplato anche il trasferimento dell'uso non esclusivo del nome maligno (documento 1 dei convenuti), con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di un diritto all'uso esclusivo di tale nome a favore della società ricorrente derivante da tale atto di cessione. 8. Inoltre nell'accordo, avente sostanzialmente contenuto transattivo, dell'11 febbraio 2005 (prodotto in copia dei convenuti come documento 2), mediante il quale i due gruppi familiari che svolgevano la medesima attività si determinarono ad una separazione delle attività, venne espressamente pattuito "che le parti resteranno libere di esercitare qualsiasi attività, anche potenzialmente concorrenti con quelle praticate delle singole parti (produzione, progettazione, ecc.)". 9. Non sembra, pertanto, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, che possa dirsi preclusa lo svolgimento da parte di Alfonso Maligno o della S.r.l. AM Lab di attività analoga a quella della ricorrente. 10. I documenti prodotti dai convenuti attestano, poi, la risalenza nel tempo della attività professionale svolta da Alfonso Maligno nell'ambito del settore della progettazione di arredi (come si ricava dai documenti prodotti dai convenuti da 1 a 49). 11. Non sembra, poi, che dal sito Web del convenuto Alfonso Maligno, relativo alla sua attività professionale, dunque il sito www.alfonso maligno.com, nel quale l'attività professionale svolta dal convenuto è indicata con il simbolo Alfonso Maligno Architecture & Design sormontato da tre compassi, emerga il prospettato svolgimento di un'attività di impresa corrispondente o coincidente con quella della ricorrente, essendovi solamente il riferimento all'attività di progettazione di esercizi commerciali, in particolare farmacie (come si ricava dalla stampa della prima pagina di tale sito prodotto dei convenuti come documento 50). 11.1. Neppure nella stampa integrale di quanto consultabile su tale sito, prodotto dalla società ricorrente come documento 36 pare ravvisabile alcun elemento che induca a ritenere che il convenuto svolga un'attività di impresa in un settore coincidente con quello della società ricorrente utilizzando a scopo confusorio il proprio nome, in quanto da tale documento si ricava lo svolgimento delle suddette attività di progettazione di farmacie ed esercizi commerciali e ristoranti ed hotel, in collaborazione con vari partner tecnici, tra cui la società convenuta, AM Lab, indicata come società che "ingegnerizza i sistemi espositivi della Farmacia 3.0, gestendo e coordinando tutte le attività che concorrono alla luce del progetto in realtà. AM Lab si occupa della gestione dei collaboratori fornitori, nel pieno 5 http://bit.ly/1f4pWms rispetto delle tempistiche, garantendo una realizzazione precise funzionale del progetto iniziale". 12. Benché, dunque, il convenuto Alfonso Maligno non abbia negato la propria collaborazione con la società convenuta non sembra che ciò, in assenza di altri elementi, consenta di ritenere che mediante tale nome venga svolta da Alfonso Maligno e dalla S.r.l. AM Lab un'attività di impresa avente lo stesso oggetto di quella della ricorrente, ovvero che tra le due parti convenute sussista una società di fatto che svolge la medesima attività di impresa della ricorrente, o attività parzialmente coincidente, utilizzando il nome maligno, in violazione del marchio registrato della ricorrente e compiendo di conseguenza atti di concorrenza sleale. 13. L'identità della sede ed il rapporto di collaborazione, reso esplicito anche nei siti Web di entrambe le parti convenute, non sembrano sufficienti a consentire di ritenere che, come sostenuto dalla ricorrente, le due parti convenute svolgano un'unica attività di impresa in stretta connessione fra loro. 14. La circostanza che i segni maligno e malignogroup siano presenti tra i cosiddetti metatag del sito riconducibile alla società convenuta non sembra consenta di ravvisare la suddetta unica attività di impresa svolta in unione da entrambe le parti convenute, essendo, invece, allo stato, riconducibile al rapporto di collaborazione pacificamente esistente tra lo studio professionale di progettazione del convenuto Alfonso Maligno e la società convenuta, dagli stessi riconosciuto. 15. Non sembra, in conclusione, nel limite della cognizione sommaria propria di questa fase, ravvisabile la suddetta unicità di attività di impresa, indebitamente svolta mediante l'utilizzo del nome maligno, legittimamente utilizzato, invece, da Alfonso Maligno nello svolgimento della sua attività professionale, trattandosi del suo patronimico mediante il quale identifica la sua attività professionale, svolta anche in collaborazione, ma non in unione, con la società convenuta, con la conseguenza che pare mancante il presupposto dell'illecito lamentato dalla ricorrente e posto a fondamento delle sue istanze cautelari, che, di conseguenza, debbono essere respinte, essendo, tra l’altro, stata, a seguito delle diffide della ricorrente, modificata la denominazione Alfonso Maligno Group S.r.l. 16. Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata a rifonderle per intero alle convenute, come da dispositivo, liquidate sulla base della complessità della controversia e dell'impegno profuso dai difensori. P.Q.M. Visti gli artt. 669 septies e ss. e 700 c.p.c. Respinge le istanze proposte dalla S.r.l. MALIGNO nei confronti di ALFONSO MALIGNO e della S.r.l. AM Lab. Condanna la S.r.l. MALIGNO a rimborsare ad ALFONSO MALIGNO ed alla S.r.l. AM Lab le spese processuali, liquidate in Euro 6.000 per onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a. Si comunichi. 6 http://bit.ly/1f4pWms Così deciso in Torino, il 22 luglio 2013 Il Giudice designato Giovanni Liberati 7 http://bit.ly/1f4pWms