LAVORO Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 26 Settembre 2013, n°21910 Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Licenziamento collettivo– Comunicato alle rappresentanze sindacali unitarie È legittimo il licenziamento collettivo anche se l’inizio della procedura di mobilità è stata comunicata soltanto alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con esclusione delle sigle sindacali territoriali o di categoria. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 25 Settembre 2013, n°21922 Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – assegnazione di nuove mansioni – Richiesta scritta – Licenziamento – Illegittimo È illegittimo il licenziamento del lavoratore che subordina l’adempimento dei nuovi compiti assegnatigli ad una richiesta fatta per iscritto; a maggior ragione quando si tratta di compiti estranei non solo alle mansioni fino a 1 quel momento svolte dal dipendente ma anche alla sua stessa formazione professionale. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 24 Settembre 2013, n°21820 Lavoro (rapporto di) – Lavoratore – Natura subordinata del rapporto di lavoro- Valutazione delle fonti di prova È esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro laddove il teste escusso abbia confermato la presenza giornaliera alla stessa ora del lavoratore, ma non ricorda né l’esatta collocazione dell’orario né il nome del datore di lavoro. È compito del giudice di merito procedere all’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed alla valutazione delle prove, al controllo della loro attendibilità ed alla scelta tra le risultanze probatorie di quelle considerate idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in virtù del loro spessore probatorio, con il solo limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato1. 1 Cass., n. 10896/1998; Cass., n. 9834/1995; 2 Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 19 Settembre 2013, n°21452 – (Pres. A. Lamorgese; Rel. G. Maimone) Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Licenziamento illegittimo – Opzione tra reintegra ed indennità Il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere al datore di lavoro l’indennità di cui all’art. 18, c. 5, L. n. 300, soltanto dopo l’emanazione della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo all’invito del datore di lavoro il dipendente abbia ripreso il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l’accordo, anche implicito, di ricostituzione del rapporto di lavoro2. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 18 Settembre 2013, n°21361 Art. 18, c. 5, L. 20/05/1970, n. 300: “qualora il giudice abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento ed abbia ordinato la reintegra nel posto di lavoro, il lavoratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto e che nel caso il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare ddei termini predetti”. 2 3 Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Orario di lavoro – Intervento d’urgenza – Licenziamento Legittimo il licenziamento del dipendente che si rifiuta di eseguire un intervento d’urgenza mentre è smontante. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro fino a quando non viene sostituito dal collega del turno montante, che deve avvenire entro due ore e mezza dalla fine del normale orario giornaliero. Una flessibilizzazione dell’orario che permette il corretto avvicendamento nel servizio assicurando in questo modo la presenza di personale per far fronte ad esigenze impreviste e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, come la necessità di effettuare un intervento in prossimità della fine del turno di servizio con possibile superamento del termine di otto ore. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 15 Settembre 2013, n°21356 – (Pres. A. Lamorgese; Rel. G. Bronzini) Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Rischio licenziamento Demansionamento – Escluso 4 Il demansionamento non può ritenersi legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento, dal momento che mansioni dequalificanti devono in ogni caso essere accettate, e prima ancora proposte, dal lavoratore. La reazione del lavoratore ad un demansionamento costituisce una facoltà, certamente non un obbligo visto che è onere del datore di lavoro non violare le norme poste a tutela della dignità e della professionalità del dipendente e che quest’ultimo può essere trattenuto dall’esercizio dei suoi diritti dal pericolo di pregiudicare la propria situazione lavorativa3. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 17 Settembre 2013, n°21203 – (Pres. A. Lamorgese; Rel. F. Garri) Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Ripetuti e protratti abbandoni del posto di lavoro – Immediatezza della contestazione dell’addebito -Licenziamento – Legittimo Legittimo il licenziamento del lavoratore la cui condotta integri un comportamento, protratto e reiterato abbandono del posto di lavoro, talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto lavorativo. L’immediatezza della contestazione 3 Nella fattispecie:<<mancata reazione del lavoratore per quattro anni, neppure richiedendo un colloquio con i responsabili>> 5 dell’addebito deve essere intesa in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore. Il licenziamento motivato dall’abuso di una modalità di lavoro, non può ritorcere a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del lavoratore, né può essere equiparato alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito. Di conseguenza è esclusa la tolleranza della condotta del dipendente da parte dell’azienda, prima ancora di una compiuta e certa conoscenza dei fatti in cui si concreta il ripetuto abuso ad opera del lavoratore dell’affidamento aziendale nella sua correttezza4. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 11 Settembre 2013, n°20826 Cass., n. 5546/2006 “il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale va valutato sempre in concreto, caso per caso ed ove si tratti di condotte ripetute si deve avere riguardo al momento in cui si può ritenere accertata nei suoi contorni essenziali la condotta stessa dovendosi ritenere che in tale momento il datore di lavoro abbia la possibilità di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere” (Cass.,n. 2283/2010). Tale accertamento, com’è ovvio, è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione laddove sia sorretto da una congrua e logica motivazione. 4 6 Lavoro (rapporti di) – Lavoro subordinato – Licenziamento per fatti risalenti nel tempo – Conoscenza in un momento successivo – Prova – Licenziamento per giusta causa – Legittimo È legittimo e tempestivo il licenziamento per giusta causa relativo a condotte risalenti e protrattesi nel tempo di cui il datore di lavoro prova di averne avuto conoscenza solo in un momento successivo. In caso di licenziamento disciplinare, l’accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità degli stessi, nonché di proporzionalità tra fatti accertati e relative sanzioni, sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da valutazione congrua ed immune da vizi logici5. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 10 Settembre 2013, n°20715 – (Pres. P. Stile; Rel. G. Fernandes) Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Sottrazione dell’indirizzario aziendale – Invio di e-mail critiche nei riguardi dell’impresa - Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Sussiste 5 Cass., n. 144/2008; Cass., n. 21965/2007; Cass., n. 12634/2003; Cass., n. 313/2003; 7 È legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che sottrae e trasferisce l’indirizzario ad uso aziendale sul computer sindacale per inviare e-mail, anche con volantini allegati, fortemente critiche nei confronti dei vertici aziendali. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 9 Settembre 2013, n°20598 – (Pres. F. Roselli; Rel. P. Curzio) Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Lavoro interinale – Fabbisogno lavorativo invariato – Lavoro a tempo indeterminato Qualora il quantitativo di lavoro resta invariato, il lavoro interinale diventa a tempo indeterminato. Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 9 Settembre 2013, n°20600 – (Pres. P. Stile; Rel. C. Marotta) Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Coordinamento di un gruppo di lavoro – Qualifica di dirigente – Esclusa 8 Non è di per sé il coordinamento di un gruppo di impiegati addetti ad un ufficio ad integrare una funzione dirigenziale nè lo svolgimento di compiti caratterizzati da autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti ad un singolo servizio, ufficio o reparto e sotto il controllo dell’imprenditore, e con corrispondente limitazione di responsabilità. Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena 9