LAVORO
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 26 Settembre 2013, n°21910
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Licenziamento
collettivo– Comunicato alle rappresentanze sindacali unitarie
È legittimo il licenziamento collettivo anche se l’inizio della procedura di
mobilità è stata comunicata soltanto alle rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) con esclusione delle sigle sindacali territoriali o di categoria.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 25 Settembre 2013, n°21922
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente –
assegnazione di nuove mansioni – Richiesta scritta – Licenziamento –
Illegittimo
È illegittimo il licenziamento del lavoratore che subordina l’adempimento
dei nuovi compiti assegnatigli ad una richiesta fatta per iscritto; a maggior
ragione quando si tratta di compiti estranei non solo alle mansioni fino a
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quel momento svolte dal dipendente ma anche alla sua stessa formazione
professionale.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 24 Settembre 2013, n°21820
Lavoro (rapporto di) – Lavoratore – Natura subordinata del rapporto
di lavoro- Valutazione delle fonti di prova
È esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro laddove il teste
escusso abbia confermato la presenza giornaliera alla stessa ora del
lavoratore, ma non ricorda né l’esatta collocazione dell’orario né il nome
del datore di lavoro.
È compito del giudice di merito procedere all’individuazione delle fonti del
proprio convincimento ed alla valutazione delle prove, al controllo della
loro attendibilità ed alla scelta tra le risultanze probatorie di quelle
considerate idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia,
privilegiando taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in virtù del loro
spessore probatorio, con il solo limite dell’adeguata e congrua motivazione
del criterio adottato1.
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Cass., n. 10896/1998; Cass., n. 9834/1995;
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Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 19 Settembre 2013, n°21452 – (Pres. A.
Lamorgese; Rel. G. Maimone)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente –
Licenziamento illegittimo – Opzione tra reintegra ed indennità
Il lavoratore
può esercitare la facoltà di chiedere al datore di lavoro
l’indennità di cui all’art. 18, c. 5, L. n. 300, soltanto dopo l’emanazione
della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento ed ordina la
reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del
giudizio, aderendo all’invito del datore di lavoro il dipendente abbia ripreso
il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa
desumersi che tra le stesse è intervenuto l’accordo, anche implicito, di
ricostituzione del rapporto di lavoro2.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 18 Settembre 2013, n°21361
Art. 18, c. 5, L. 20/05/1970, n. 300: “qualora il giudice abbia dichiarato l’illegittimità
del licenziamento ed abbia ordinato la reintegra nel posto di lavoro, il lavoratore,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto e che nel caso il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell’indennità, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare ddei
termini predetti”.
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Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Orario di
lavoro – Intervento d’urgenza – Licenziamento
Legittimo il licenziamento del dipendente che si rifiuta di eseguire un
intervento d’urgenza mentre è smontante.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro fino a
quando non viene sostituito dal collega del turno montante, che deve
avvenire entro due ore e mezza dalla fine del normale orario giornaliero.
Una flessibilizzazione dell’orario che permette il corretto avvicendamento
nel servizio assicurando in questo modo la presenza di personale per far
fronte ad esigenze impreviste e non rientranti nella normale organizzazione
del lavoro, come la necessità di effettuare un intervento in prossimità della
fine del turno di servizio con possibile superamento del termine di otto ore.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 15 Settembre 2013, n°21356 – (Pres. A.
Lamorgese; Rel. G. Bronzini)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Rischio licenziamento Demansionamento – Escluso
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Il demansionamento non può ritenersi legittimato dalla volontà di impedire
il licenziamento, dal momento che mansioni dequalificanti devono in ogni
caso essere accettate, e prima ancora proposte, dal lavoratore.
La reazione del lavoratore ad un demansionamento costituisce una facoltà,
certamente non un obbligo visto che è onere del datore di lavoro non
violare le norme poste a tutela della dignità e della professionalità del
dipendente e che quest’ultimo può essere trattenuto dall’esercizio dei suoi
diritti dal pericolo di pregiudicare la propria situazione lavorativa3.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 17 Settembre 2013, n°21203 – (Pres. A.
Lamorgese; Rel. F. Garri)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Ripetuti e
protratti abbandoni del posto di lavoro – Immediatezza della
contestazione dell’addebito -Licenziamento – Legittimo
Legittimo il licenziamento del lavoratore la cui condotta integri un
comportamento, protratto e reiterato abbandono del posto di lavoro,
talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve
sostenere il rapporto lavorativo. L’immediatezza della contestazione
3
Nella fattispecie:<<mancata reazione del lavoratore per quattro anni, neppure
richiedendo un colloquio con i responsabili>>
5
dell’addebito deve essere intesa in senso relativo, potendo in concreto
essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo,
quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia laborioso e richieda uno
spazio temporale maggiore.
Il licenziamento motivato dall’abuso di una modalità di lavoro, non può
ritorcere a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella
correttezza del lavoratore, né può essere equiparato alla conoscenza
effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito. Di conseguenza è
esclusa la tolleranza della condotta del dipendente da parte dell’azienda,
prima ancora di una compiuta e certa conoscenza dei fatti in cui si concreta
il ripetuto abuso ad opera del lavoratore dell’affidamento aziendale nella
sua correttezza4.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 11 Settembre 2013, n°20826
Cass., n. 5546/2006
“il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività
del recesso datoriale va valutato sempre in concreto, caso per caso ed ove si tratti di
condotte ripetute si deve avere riguardo al momento in cui si può ritenere accertata nei
suoi contorni essenziali la condotta stessa dovendosi ritenere che in tale momento il
datore di lavoro abbia la possibilità di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la
congrua sanzione da infliggere” (Cass.,n. 2283/2010). Tale accertamento, com’è
ovvio, è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione laddove sia
sorretto da una congrua e logica motivazione.
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Lavoro (rapporti di) – Lavoro subordinato – Licenziamento per fatti
risalenti nel tempo – Conoscenza in un momento successivo – Prova –
Licenziamento per giusta causa – Legittimo
È legittimo e tempestivo il licenziamento per giusta causa relativo a
condotte risalenti e protrattesi nel tempo di cui il datore di lavoro prova di
averne avuto conoscenza solo in un momento successivo.
In caso di licenziamento disciplinare, l’accertamento dei fatti addebitati al
lavoratore e il giudizio di gravità degli stessi, nonché di proporzionalità tra
fatti accertati e relative sanzioni, sono riservate al giudice di merito e non
sono sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da valutazione congrua ed
immune da vizi logici5.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 10 Settembre 2013, n°20715 – (Pres. P.
Stile; Rel. G. Fernandes)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Dipendente – Sottrazione
dell’indirizzario aziendale – Invio di e-mail critiche nei riguardi
dell’impresa - Licenziamento per giustificato motivo soggettivo –
Sussiste
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Cass., n. 144/2008; Cass., n. 21965/2007; Cass., n. 12634/2003; Cass., n. 313/2003;
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È legittimo
il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del
lavoratore che sottrae e trasferisce l’indirizzario ad uso aziendale sul
computer sindacale per inviare e-mail, anche con volantini allegati,
fortemente critiche nei confronti dei vertici aziendali.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 9 Settembre 2013, n°20598 – (Pres. F.
Roselli; Rel. P. Curzio)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Lavoro interinale –
Fabbisogno lavorativo invariato – Lavoro a tempo indeterminato
Qualora il quantitativo di lavoro resta invariato, il lavoro interinale diventa
a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – 9 Settembre 2013, n°20600 – (Pres. P.
Stile; Rel. C. Marotta)
Lavoro (rapporto di) – Lavoro subordinato – Coordinamento di un
gruppo di lavoro – Qualifica di dirigente – Esclusa
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Non è di per sé il coordinamento di un gruppo di impiegati addetti ad un
ufficio ad integrare una funzione dirigenziale nè lo svolgimento di compiti
caratterizzati da autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti ad un
singolo servizio, ufficio o reparto e sotto il controllo dell’imprenditore, e
con corrispondente limitazione di responsabilità.
Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena
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