Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro
n. 172
IN QUESTO NUMERO
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Conversione in legge decreto semplificazioni
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Pignoramento dello stipendio
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Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali marzo - aprile 2012
14Giurisprudenza
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Opinioni e commenti: somministrazione di lavoro e modifiche
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Scadenziario: ultime scadenze giugno 2012
Novità normative
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- Conversione in legge decreto semplificazioni - Pignoramento dello stipendio -
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Contrattazione collettiva
____________________________________________________________________________________
- Rinnovi contrattuali marzo - aprile 2012 -
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Giurisprudenza
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- Aspetti penali - nota - Aspetti penali - Sanzioni e licenziamento disciplinare - Licenziamento individuale - Trattamento retributivo - Malattie professionali e sicurezza sul lavoro –
- Qualificazione del rapporto - Crisi aziendali -
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Opinioni e commenti
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- Somministrazione di lavoro e modifiche -
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Scadenziario
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- Ultime scadenze giugno 2012 -
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CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Legge n. 35 del 4.04.2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6.04.2012, è stata pubblicata la Legge 4.04.2012, n. 35 di conversione
con modificazioni del D.L. 9.02.2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e
sviluppo. Di seguito, le principali novità in materia di lavoro, come modificate dalla legge di conversione.
Astensione anticipata dal lavoro
L’articolo 15 della Legge n. 35/2012 prevede che la competenza per l’emanazione del provvedimento di
astensione anticipata dal lavoro, in ipotesi di complicazioni dovute allo stato di salute, passa dal Servizio
Ispettivo del Ministero del Lavoro all’Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con accordo sancito
in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano. Rimane ferma la competenza della Direzione Territoriale del Lavoro quando l’interdizione
anticipata dal lavoro della lavoratrice in gravidanza sia dovuta alle condizioni di lavoro o ambientali,
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, nonché quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni.
In base alle modifiche introdotte dall’articolo 15 della Legge n. 35/2012, l’articolo 17 del D.Lgs. n.
151/2011 dispone ora che la Direzione Territoriale del Lavoro e la Asl dispongono l’interdizione anticipata
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata viene determinata
dalla Direzione Territoriale del lavoro o della Asl per le seguenti, specifiche motivazioni:
a) casi di gravi complicazioni della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
L’astensione dal lavoro viene disposta, per le motivazioni di cui alla lettera a), dall’Azienda Sanitaria
Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente nei rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento
medico ivi previsto. In ogni caso, il provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell’istanza della lavoratrice.
L’astensione dal lavoro per le motivazioni di cui alle lettere b) e c) viene disposta dalla Direzione
Territoriale del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora, nel corso della propria attività di
vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione predetta.
Lavoratori extracomunitari
L’articolo 17 della Legge n. 35/2012 conferma le disposizioni in materia di semplificazioni per l’impiego di
lavoratori extracomunitari stagionali, con la previsione che la durata dell’autorizzazione al lavoro
stagionale originariamente concessa può essere prorogata ed il permesso di soggiorno rinnovato in caso
di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere rilasciata anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è riferita a ciascuno di essi,
anche se il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trova legittimamente presente sul
territorio nazionale in forza dell’instaurazione del primo rapporto di lavoro.
La Legge prevede che un decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge n. 35/2012, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, individuerà le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario Giudiziale
italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e
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di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
studio, nonché le misure idonee a garantire la celerità nel’acquisizione della documentazione.
Comunicazioni di assunzione
L’articolo 18 della Legge n. 35/2012 modifica le comunicazioni di assunzioni degli operai agricoli a tempo
determinato e dei lavoratori “extra” dei pubblici esercizi e del turismo.
L’articolo 9-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28.11.1996, n. 608 e
successive modifiche, dopo il comma 2-bis ha inserito il comma 2-ter, che permette la comunicazione
multipla in ipotesi di assunzione di due o più lavoratori agricoli a tempo determinato.
Il datore di lavoro assolve all’obbligo di cui all’articolo 9-bis mediante una unica comunicazione che
deve contenere le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori assunti, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, le giornate di lavoro svolte e l’inquadramento contrattuale.
Con la sostituzione del secondo periodo del comma 3, dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 368 del 6.09.2001,
viene stabilito l’obbligo di comunicazione dell’impiego di lavoratori a termine “extra” nel settore turistico e
dei pubblici esercizi, entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Trattandosi, tuttavia, di settori particolari, è consentita la comunicazione d’urgenza con i soli dati
essenziali, che deve essere completata entro tre giorni dall’assunzione.
A tale proposito l’articolo 9-bis, comma 2 dispone che nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore
di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la
comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello della instaurazione del rapporto di lavoro, purché
dalla comunicazione risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del
prestatore di lavoro.
Quanto ai lavoratori interessati, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001 consente nel settore
turismo e dei pubblici esercizi, l’assunzione di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata
non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 35/2012 la comunicazione dell’assunzione deve essere
effettuata al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Sospensione degli obblighi di assunzione di disabili
L’articolo 18 della Legge n. 35/2012 modifica, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. n.
333/2000, semplificando la comunicazione di sospensione del collocamento obbligatorio da parte delle
aziende in crisi.
L’articolo 3, comma 5 della Legge n. 68/1999 prevede che, ai fini della fruizione da parte dei datori di
lavoro della sospensione dagli obblighi delle assunzioni obbligatorie delle medesima Legge, il datore di
lavoro deve presentare la comunicazione al Servizio Provinciale per il collocamento mirato, competente
territorialmente, ovvero ove si trova collocata la sede dell’impresa, o, in alternativa al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali in caso di unità produttive ubicate in più Province; la comunicazione deve essere
corredata da idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di una o più delle condizioni di cui
al comma 5 della Legge n. 68/1999 (articolo3), allegando il provvedimento amministrativo che
documenta tali condizioni.
In ipotesi di unità produttive ubicate in diverse province, l’Ufficio del collocamento mirato competente
territorialmente, ove cioè si trova la sede principale dell’impresa, provvede ad istruire la pratica e a
trasmetterla d’ufficio ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le
unità produttive dell’impresa interessata.
La sospensione opera per un periodo pari alla sospensione dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5
della Legge n. 68/1999 e termina contestualmente alla fine del trattamento che giustifica la sospensione
medesima. Nelle more dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa ad uno o più
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trattamenti di sospensione, il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda al Servizio Provinciale per il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, ovvero al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi.
Il Servizio o il Ministero, valutata la situazione dell’impresa e dopo apposita istruttoria, può concedere la
sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile
una sola volta.
Responsabilità solidale negli appalti
L’articolo 21 della Legge n. 35/2012 modifica, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2 del
D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003; viene previsto, infatti, che in caso di appalti di opere e di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto - a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto.
Dalla responsabilità solidale è, però, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il
responsabile dell’inadempimento. In sede di conversione del decreto legge in legge è stato inserita la
previsione che, in caso di evocazione in giudizio per il pagamento delle retribuzioni unitamente
all’appaltatore, il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore medesimo.
L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non sia stato convenuto in giudizio, ma in tal
caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui
quali il lavoratore possa agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore che ha eseguito il
pagamento può agire in via di regresso nei confronti del coobbligato in solido, secondo le regole generali
delle obbligazioni in solido
Posta elettronica certificata
L’articolo 37 della Legge n. 35/2012 prevede che l’Ufficio del Registro delle Imprese che riceva una
domanda di iscrizione da pare di una impresa costituita in forma societaria, che non ha indicato il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630
c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di pec..
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PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
Decreto Legge n. 16 del 2.03.2012
L’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 in vigore dal medesimo giorno ha introdotto una
modifica del D.P.R. n. 603/1973 in materia di pignoramenti presso terzi, disposto dall’Agente alla
riscossione, introducendo l’articolo 72-ter recante il titolo “Limiti di pignorabilità”.
Limiti di pignorabilità dei debiti tributari
Con tale nuova disposizione il Legislatore ha introdotto dei limiti alla pignorabilità dello stipendio e delle
altre indennità relative al rapporto di lavoro - comprese quelle previste alla risoluzione del rapporto di
lavoro - differenziati in funzione dell’ammontare degli emolumenti.
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L’articolo 545, comma 4 c.p.c. stabilisce una pignorabilità relativa degli stipendi, salari e delle altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di un licenziamento,
nella misura massima di un quinto, al netto delle ritenute, per le imposte dovute per lo Stato, le Province
ed i Comuni ed in eguale misura per ogni altro credito di imposta.
Con le nuove disposizioni normative, (articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 3,
comma 5 del D.L. n. 16/2012), in deroga alle disposizioni del codice civile è stato disposto un elevamento
delle soglie di pignorabilità per i debiti tributari a seconda dell’ammontare degli stipendi e dei salari, più in
particolare con decorrenza dal 2.03.2012 è previsto che le somme dovute a titolo di stipendi, salari, o di
altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento,
possono essere pignorate dall’Agente alla riscossione nelle seguenti misure:
1) nella misura fino ad 1/10 per importi di stipendi e salari fino ad Euro 2.000,00;
2) nella misura fino ad 1/7 per importi di stipendi e salari da Euro 2.000,00 fino ad Euro 5.000,00;
3) nella misura di 1/5 per importi di stipendi e salari oltre Euro 5.000,00.
In tutti i casi l’ammontare va calcolato al netto delle ritenute; inoltre, se da un lato vi è una riduzione
delle quote ignorabili, dall’altro vi è un prolungamento dei tempi per la riscossione coattiva, o
corresponsione di maggiori interessi.
Con le nuove disposizioni il Legislatore ha semplificato la procedura del pignoramento presso terzi
attribuendo agli Agenti alla riscossione il potere di rivolgersi direttamente a soggetti terzi, debitori del
contribuente per la soddisfazione del credito fiscale (articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, come
modificato ex articolo 3 comma 5 del D.L. n. 16/2012).
In particolare, la procedura di pignoramento non richiede più necessariamente l’intervento del Giudice
dell’esecuzione ex art. 543, comma 2 n. 4 c.p.c., può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente
all’Agente della riscossione sino a concorrenza del credito per cui si procede:
-
entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, il credito maturato anteriormente alla data
della notifica;
entro le rispettive scadenze, per le restanti somme.
Anche per tale procedura sono fatti salvi i nuovi limiti di pignorabilità sopra indicati; qualora il terzo non
adempia all’ordine di pagamento allora si applica la procedura giudiziale con citazione avanti al Giudice
per l’accertamento dell’obbligo del terzo.
Ritenuta alla fonte sui pignoramenti presso terzi e adempimenti del terzo
L’articolo 21, comma 15 della Legge 27.12.1997, n. 449, prevede che “le disposizioni in materia di
ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e successive modifiche, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 9 della Legge 30.12.1991, n. 413, debbono
intendersi applicabili anche in caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso
terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi
delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte”.
L’articolo 15, comma 2 del D.L. 1.07.2009, n. 78 ha integrato la suddetta disposizione aggiungendo il
seguente periodo: “in quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso
terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta, ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 600, deve operare l’atto del pagamento delle
somme la ritenuta di acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
In concreto, nel caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, quest’ultimo, all’atto del
pagamento deve effettuare una ritenute di acconto del 20% a titolo di acconto Irpef se sussistono tutte le
seguenti condizioni:
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-
il debitore pignorato deve essere un soggetto Irfep;
il terzo erogatore deve rivestire la qualifica la qualifica di sostituto di imposta ex articolo 23 del
D.P.R. n. 600/1973;
il credito deve essere riferito a somme per le quali è obbligatorio operare la ritenuta alla fonte.
Tale verifica va effettuata con riguardo alla natura del credito del creditore pignoratizio.
Conseguentemente, il terzo erogatore non deve operare alcuna ritenuta se è a conoscenza o se il
creditore pignoratizio attesta che il suo credito è riferibile alle somme o valori diversi da quelli
assoggettabili a ritenuta alla fonte (Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010 n. 34755).
A seguito del pagamenti effettuati, il terzo è tenuto ai seguenti adempimenti:
-
deve versare la ritenuta operata utilizzando l’apposito codice tributo;
deve comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le
ritenute effettuate;
deve certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute
effettuate entro i termini previsti per legge;
deve indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore ed al creditore
pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.
Nel caso in cui il creditore pignoratizio sia l’Agente della riscossione (che procede al recupero dei crediti
fiscali), la ritenuta alla fonte non deve essere effettuata in quanto i crediti per i quali si procede non sono
compresi tra quei crediti soggetti a ritenuta.
Espropriazione immobiliare ed iscrizione ipotecaria
A partire dal 2.03.2012 la soglia prevista per l’espropriazione immobiliare è stata unificata in Euro
20.000,00 e l’Agente alla riscossione può procedere soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
-
l’importo del credito per cui si procede deve essere superiore ad Euro 20.000,00, a prescindere
dal fatto che la pretesa sia contestata in giudizio dal debitore o sia contestabile, ovvero che
l’immobile principale sia adibito ad abitazione principale del debitore ai sensi dell’articolo 76, comma
1 del D.P.R. n. 602/1973, modificato ex articolo 3, comma 5 lettera c), del D.L. n. 16/2012; secondo
le disposizioni normative previste in precedenza, invece, la soglia minima per poter procedere ad
espropriazione immobiliare era di Euro 8.000,00 e di Euro 20.000,00 soltanto se la pretesa fosse
contestata in giudizio o contestabile e l’immobile era adibito ad abitazione principale del debitore;
-
il valore dell’immobile espropriato, determinato a norma dell’articolo 79 del D.P.R. n. 602/1973 e
diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, non sia inferiore
all’importo di Euro 20.000,00.
Iscrizione ipotecaria
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, o dell’affidamento
dell’atto di accertamento all’Agente della Riscossione ai sensi dell’articolo 29, lettera b), del D.L. n.
78/2010, il ruolo costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore e dei soggetti
coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo per cui si procede esecutivamente.
A decorrere dal 2.03.2012, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca esclusivamente se l’importo
del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore ad Euro 20.000,00, indipendentemente
dalla considerazione che la pretesa sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile ovvero che
l’immobile sia adibito ad abitazione principale del debitore esecutato.
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Secondo la disciplina previgente, invece, in vigore dal 13.07.2011 al 2.03.2012, l’Agente per la
Riscossione poteva iscrivere ipoteca se il credito superava l’importo di Euro 8.000,00 e la soglia era di
Euro 20.000,00 solo se la pretesa fosse contestata in giudizio o ancora contestabile, ovvero che
l’immobile fosse adibito ad abitazione principale del debitore esecutato (articolo 77, comma 1-bis del
D.P.R. n. 602/1973, modificato ex articolo 3, comma 5 lettera d), del D.L. n. 16/2012).
In ogni caso la norma dispone che “se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il
cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, l’Agente alla riscossione, prima
di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia
estinto, il concessionario procede ad espropriazione”.
Da quanto detto può dedursi che l’Agente della riscossione ha la facoltà e non l’obbligo di iscrivere
ipoteca se procede per crediti non inferiori ad Euro 20.000,00, mentre l’iscrizione ipotecaria è obbligatoria
se l’importo del credito non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione.
In tale ultima ipotesi l’Agente della riscossione prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca.
L’iscrizione dell’ipoteca per importi non inferiori ad Euro 20.000,00 è pertanto rimessa ad una valutazione
discrezionale di opportunità.
L’interesse alla iscrizione ipotecaria, nel caso in cui si abbia possibilità di procedere direttamente al
pignoramento dell’immobile, è rappresentato dalla precostituzione, nelle more dell’esecuzione, di un titolo
di garanzia idoneo a prevalere sui crediti nella ripartizione del ricavato dalla vendita del bene.
A tale riguardo l’articolo 76 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce, infatti, che “l’Agente alla riscossione può
procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente Euro 20.000,00”.
Obbligo di comunicazione-notificazione
La norma di cui all’articolo 77, comma 2-bis del D.P.R. n. 602/1973, prevede l’obbligo di notifica della
comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni, verrà iscritta ipoteca sull’immobile.
L’obbligo di notifica si poteva evincere anche da una interpretazione delle norme di cui agli articoli 17 e 6
della Legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).
Le norme predette stabiliscono che tali disposizioni sono applicabili anche per gli Agenti alla riscossione e
che debba essere garantita una effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti allo stesso
destinati.
L’obbligo di comunicazione della iscrizione ipotecaria deve soddisfare il principio di effettiva conoscenza.
L’impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria sugli immobili, ai sensi dell’articolo 77 D.P.R. n.
602/1973, deve essere proposta avanti alla Commissione Tributaria in base a quanto prevede l’articolo
19, comma 1 lettera e-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Rimane fermo il fatto che l’iscrizione ipotecaria può essere impugnata soltanto per vizi propri e l’omessa
notifica di atti precedenti ed autonomamente impugnabili può essere impugnata unitamente alla
impugnazione dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’articolo 19, Comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992.
___________________________________________
Commenti a cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo
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RINNOVI CONTRATTUALI MARZO - APRILE 2012
Edili (Confindustria) - Anzianità professionale edile - Accordo 29.03.2012
In data 29.03.2012, le Parti Sociali Associazione Nazionale Costruttori edili, con le rappresentanze delle
OO.Ss. nazionali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, hanno convenuto quanto segue in materia di anzianità
professionale edile ordinaria.
Gli importi orari delle prestazioni per l’anzianità professionale edile ordinaria di cui al comma 1 del
paragrafo 3 dell’Allegato C al Ccnl 19 aprile 2010 da valere per le prestazioni di maggio 2012, sono
determinati nei seguenti coefficienti:
Numero delle erogazioni
percepite dall’operaio
1° e 2° erogazione
3° e 4°
5°
6°
7° e 8°
9° e successive
erogazioni
Operaio 4°
Livello
0,1604
0,3369
0,5054
0,5294
0,7062
0,8827
Operaio
Specializzato
0,1490
0,3131
0,4693
0,4919
0,6557
0,8196
Operaio
qualificato
0,1341
0,2817
0,4225
0,4425
0,5900
0,7379
Operaio
comune
0,1146
0,2408
0,3611
0,3783
0,5045
0,6304
Le Casse Edili calcolano successivamente le prestazioni applicando i coefficienti sopra indicati ed
erogano le stesse arrotondando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra
decimale è uguale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
Igiene ambientale - Accordo 21.03.2012
In data 21.03.2012 tra le Parti Sociali Assoambiente, Fise da una parte, con le rappresentanze delle
Oo.Ss. nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel, è stata sottoscritto l’accordo per i dipendenti da imprese e
società esercenti servizi ambientali. L’accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2013 sia per la parte economica sia per la normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti:
-
Minimi tabellari (aprile 2012, ottobre 2012, ottobre 2013);
Una tantum (maggio 2012, marzo 2013);
Indennità integrativa (aprile 2012, luglio 2013);
Elemento di garanzia retributiva (marzo 2013);
Elemento di copertura economica (gennaio 2014).
Le Parti stipulanti completeranno l’accordo disciplinando, entro l’ottobre 2012, le seguenti materie: assetti
contrattuali, e contrattazione di 2° livello, mercato del lavoro, diritti sindacali, classificazione del personale,
salute e sicurezza, diritto allo studio, responsabilità e carta di qualificazione del conducente, patente di
guida, handicap.
Per effetto degli aumenti retributivi disposti con decorrenza da aprile 2012, ottobre 2012 e ottobre 2013
gli importi dei minimi tabellari sono così determinati:
Livello
Q
8
Dal 1.04.2012
3.112,51
2.769,72
Dal 1.10.2012
3.172,63
2.823,22
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Dal 1.10.2013
3.234,52
2.878,29
8
7A
7B
6A
6B
5A
5B
4A
4B
3A
3B
2A
2B
1
2.495,53
2.373,09
2.257,77
2.153,74
2.047,35
1.960,34
1.875,22
1.818,23
1.760,19
1.678,05
1.671,41
1.503,63
1.353,26
2.543,73
2.418,93
2.301,38
2.195,34
2.086,90
1.998,21
1.911,44
1.853,35
1.794,19
1.710,46
1.703,70
1.532,67
1.379,40
2.593,35
2.466,12
2.346,27
2.238,17
2.127,61
2.037,19
1.948,73
1.889,50
1.829,19
1.743,83
1.736,93
1.562,57
1.406,31
A copertura del periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2012, al personale in servizio non in prova, assunto
a tempo indeterminato alla data del 1° aprile 2012 viene corrisposto con la retribuzione del mese di
maggio 2012 e di marzo 2013 un importo forfetario una tantum nei seguenti importi:
Livelli
Q
8
7A
7B
6A
6B
5A
5B
4A
4B
3A
3B
2A
2B
1
Maggio 2012
229,87
204,56
184,31
175,27
166,75
159,06
151,21
144,78
138,50
134,29
130,00
123,93
123,44
111,05
99,95
Marzo 2013
229,87
204,56
184,31
175,27
166,75
159,06
151,21
144,78
138,50
134,29
130,00
123,93
123,44
111,05
99,95
L’importo che viene corrisposto a marzo 2013 è erogato unitamente al premio di produttività.
L’importo forfetario spetta, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, anche ai
dipendenti assunti a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 1° aprile
2012.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2011 l’importo spetta in proporzione ai mesi di
servizio effettivamente prestati dalla data di assunzione; in tale ipotesi, le frazioni pari o superiori a 15
giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate.
L’importo una tantum non è utile ai fini del alcun istituto contrattuale e legale ed è proporzionalmente
ridotto per il personale a tempo parziale; nel caso d passaggio dal contratto di lavoro a tempo parziale a
quello a tempo pieno o viceversa, la misura del compenso spettante sarà data dalla somma dei ratei
mensili rispettivamente maturati nelle distinte condizioni contrattuali.
TeamSystem Labour Review 172/2012
9
Ai lavoratori che nel corso del periodo considerato passano al parametro retributivo o al livello superiore,
l’importo una tantum sarà riferito alla posizione in atto alla data del 1° aprile 2012.
Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto, nonché le giornate di assenza per
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo considerato,
che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o ad integrazione a
carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfetario.
Ai lavoratori che cessano dal servizio prima delle scadenze di corresponsione, l’una tantum verrà
corrisposta con il TFR; in ipotesi di avvicendamento di imprese l’una tantum è erogata da parte del datore
di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore si trova alla data di erogazione di ognuna tranche.
Qualora il rinnovo del Ccnl sia definito successivamente alla scadenza naturale del contratto (31
dicembre 2013) è prevista la corresponsione di un elemento di copertura economica (E.c.e.), pari ad
Euro 15,00 mensili al livello 3A, da riparametrare.
Il detto elemento spetta ai lavoratori in forza in azienda a tempo determinato ed indeterminato, a partire
dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza. L’importo è comprensivo dell’incidenza
sugli istituti legali e contrattuali e costituisce copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi
del nuovo triennio contrattuale, nel caso in cui entro tale periodo il Ccnl non si stato rinnovato.
Qualora entro tale periodo il Ccnl non sia stato rinnovato, la copertura economica del periodo successivo
è stabilita dal rinnovo.
A partire dal 2013, ai lavoratori in forza in azienda a tempo determinato ed indeterminato, dipendenti da
aziende prive di contrattazione di 2° livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali e
collettivi, oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale, viene corrisposto con la retribuzione di
marzo di ogni anno, un elemento di garanzia retributiva (E.g.e.) pari ad Euro 150,00, commisurato
all’intero anno precedente, nel quale siano stati in forza con corresponsione della retribuzione ovvero di
indennità a carico degli istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda.
A partire dal 2012, ai lavoratori che cessino dal servizio nel corso dell’anno solare, l’E.g.r. è corrisposto in
proporzione ai mesi in forza all’azienda il medesimo giorno, unitamente al TFR; le frazioni di mesi di
servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate.
L’elemento di garanzia retributiva non è computabile ai fini del vari istituti legali e contrattuali ed è
proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale in relazione alla durata della prestazione.
Tale elemento sostituisce ed abroga, con decorrenza dal 1° marzo 2012, il premio per la qualità della
prestazione ed il compenso di produttività.
Per quanto riguarda gli importi della indennità integrativa mensile sono così elevati:
-
Euro 24,00 a partire dal 1° aprile 2012;
Euro 30,00 a partire dal 1° luglio 2013.
Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l’orario di lavoro, la malattia, l’assistenza e la previdenza
integrativa.
Pesca Marittima - Imprese private - Verbale di accordo 3.04.2012
In data 3.04.2012 tra le Parti Sociali Federpesca con Fai-Cisl, Flai-Cgil, Fna, Uila Pesca è stato stilato il
verbale di accordo per il complessivo trattamento economico del personale imbarcato sulle navi adibite
alla pesca marittima.
Le tabelle retributive avranno decorrenza dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2013 nei valori forniti
dall’accordo 2 dicembre 2011. Gli importi del fisso, del minimo monetario, dell’importo ai fini Inps, del
TeamSystem Labour Review 172/2012
10
rateo del TFR risultano i seguenti, con decorrenza dal 1° ottobre 2011, dal 1° luglio 2012, e dal 1°
gennaio 2013:
QUALIFICHE
Pesca costiera locale
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca costiera
ravvicinata
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca mediterranea
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca oceanica
Comandante
Direttore di macchina
1° Ufficiale
2° ufficiale
Nostromo
Marinaio/Retiere
Giovanotto
Mozzo
QUALIFICHE
Pesca costiera locale
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
IMPORTI DAL 1° OTTOBRE 2011
Importo fisso
Minimo monetario
Importo ai fini
garantito
Inps
TFR da
accantonare
854,33
1.256,95
1.452,62
99,32
760,21
738,49
731,25
724,01
1.129,85
1.100,53
1.090,75
1.080,98
1.333,66
1.306,22
1.297,07
1.287,91
91,19
89,31
88,69
88,06
955,69
1.393,82
1.580,73
108,08
868,81
832,61
745,74
724,01
1.276,50
1.227,62
1.110,32
1.080,98
1.470,93
1.425,17
1.315,38
1.287,92
100,58
97,45
89,94
88,06
1.057,05
1.530,69
1.708,84
116,84
970,17
933,97
774,69
752,96
1.413,37
1.364,50
1.149,41
1.120,08
1.599,04
1.553,29
1.351,97
1.324,51
109,34
106,21
92,44
90,56
2.245,47
1.724,17
1.412,86
1.289,77
1.123,25
1.050,85
877,09
826,41
3.672,82
2.858,64
2.372,41
2.180,17
1.920,09
1.807,01
1.535,62
1.456,47
3.748,28
2.979,14
2.519,82
2.338,21
2.092,53
1.985,70
1.729,33
1.654,55
219,55
174,50
147,59
136,96
122,56
116,31
101,29
96,91
IMPORTI DAL 1° LUGLIO 2012
Importo fisso
Minimo monetario
Importo ai fini
garantito
Inps
TFR da
accantonare
854,33
1.262,20
1.471,58
100,62
760,21
738,49
731,25
724,01
1.135,11
1.105,79
1.096,01
1.086,23
1.352,63
1.325,17
1.316,02
1.306,87
92,49
90,61
89,98
89,36
TeamSystem Labour Review 172/2012
11
Pesca costiera
ravvicinata
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca mediterranea
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca oceanica
Comandante
Direttore di macchina
1° Ufficiale
2° ufficiale
Nostromo
Marinaio/Retiere
Giovanotto
Mozzo
QUALIFICHE
Pesca costiera locale
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca costiera
ravvicinata
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
Mozzo
Pesca mediterranea
Comandante
Capopesca Motorista
Marinaio polivalente
Marinaio
Giovanotto
955,69
1.399,07
1.599,69
109,38
868,81
832,61
745,74
724,01
1.281,76
1.232,88
1.115,57
1.086,23
1.489,88
1.444,13
1.334,34
1.306,87
101,87
98,74
91,24
89,36
1.057,05
1.535,94
1.727,80
118,14
970,17
933,97
774,69
752,96
1.418,62
1.369,74
1.154,67
1.125,32
1.617,99
1.572,24
1.370,93
1.343,46
110,63
107,50
93,74
91,86
2.245,47
1.724,17
1.412,86
1.289,77
1.123,25
1.050,85
877,09
826,41
3.681,25
2.867,06
2.380,84
2.188,60
1.928,52
1.815,44
1.544,05
1.464,90
3.770,41
3.001,27
2.541,95
2.360,34
2.114,66
2007,84
1.751,47
1.676,69
220,84
175,79
148,89
138,25
123,86
117,60
102,59
98,21
IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2013
Importo fisso
Minimo monetario
Importo ai fini
garantito
Inps
TFR da
accantonare
884,02
1.307,55
1.528,06
104,48
786,63
764,15
756,66
749,17
1.176,04
1.145,69
1.135,58
1.125,46
1.404,97
1.376,57
1.367,10
1.357,63
96,07
94,12
93,48
92,83
988,90
1.449,17
1.660,62
113,55
899,00
861,54
771,65
749,17
1.327,78
1.277,20
1.155,82
1.125,46
1.547,00
1.499,65
1.386,04
1.357,63
105,78
102,54
94,77
92,83
1.093,78
1.590,79
1.793,10
122,61
1.003,88
966,42
801,61
1.469,40
1.418,82
1.196,27
1.679,56
1.632,21
1.423,91
114,84
111,60
97,36
TeamSystem Labour Review 172/2012
12
Mozzo
Pesca oceanica
Comandante
Direttore di macchina
1° Ufficiale
2° ufficiale
Nostromo
Marinaio/Retiere
Giovanotto
Mozzo
779,12
1.165,90
1.395,49
95,42
2.323,50
1.784,08
1.461,96
1.334,59
1.162,28
1.087,37
907,57
855,13
3.811,55
2.969,07
2.465,95
2.267,02
1.997,91
1.880,90
1.600,08
1.518,18
3.907,67
3.111,80
2.636,52
2.448,60
2.194,38
2.083,84
1.818,56
1.741,19
228,88
182,27
154,43
143,42
128,53
122,06
106,52
101,99
Gli importi delle retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo del Premio INAIL, a decorrere dal 1° ottobre
2011 e fino al 31 dicembre 2013, saranno confermati nei valori dell’accordo di rinnovo 2 dicembre 2011.
Settore Industriale - Accordo interconfederale sull’apprendistato 18.04.2012
In data 18.04.2012 tra le Parti Sociali Confindustria con Cisl, Cgil e Uil è stato sottoscritto l’accordo
interconfederale per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore industriale, in relazione a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011. L’accordo, che ha decorrenza dal 26 aprile 2012, regolamenta
due tipologie di apprendistato:
a) il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;
b) il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’accordo prevede che il contratto di apprendistato possa essere subordinato al superamento del periodo
di prova della durata prevista dai singoli Ccnl, in relazione all’inquadramento professionale attribuito.
Il piano formativo deve essere redatto sulla scorta di uno specifico format allegato all’accordo.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, deve comunicarlo con
un preavviso scritto pari a 15 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di apprendistato.
La durata è disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore; qualora la stessa sia stata fissata in
periodo superiori a 36 mesi, il periodo viene comunque ricondotto alla durata massima di 36 mesi.
Tuttavia, in particolari ipotesi previste dalla singole contrattazioni per figure professionali particolari, la
durata massima può raggiungere i 5 anni.
La formazione nel periodo di apprendistato professionalizzante può essere svolta dal datore di lavoro
anche on-job ed in affiancamento.
Di norma, il periodo di formazione deve essere di 80 ore medie annue, ricomprendendo in tale limite
anche la formazione teorica iniziale, prevista dall’Accordo Stato-Regioni. L’erogazione della formazione
può essere integrata, se necessario e laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica.
La registrazione della formazione effettuata deve essere annotata nel libretto formativo dell’apprendista.
Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori, rispetto al livello finale.
Nel piano formativo viene individualizzato il soggetto referente/tutor che deve essere inserito nell’organico
aziendale e che deve rappresentare la figura di riferimento dell’apprendista e deve essere in possesso di
adeguata professionalità.
___________________________________________
A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo
TeamSystem Labour Review 172/2012
13
Aspetti penali
Danneggiamento informatico
Cass. Sez. I Pen., 5 marzo 2012, n. 8555
Commette il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dal’articolo 635-bis c.p., il dipendente
che cancella un numero rilevante di dati dal computer affidatogli dal datore di lavoro per motivi lavorativi,
anche se i files sono stati poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte afferma che integra reato di danneggiamento di dati
informatici il dipendente che cancella un numero di dati rilevanti dal computer del datore di lavoro
detenuto per motivi lavorativi, anche se i dati vengono poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico
informatico specializzato.
Nel caso di specie, un dipendente di una ditta viene condannato, anche in grado di appello, ai sensi
dell’articolo 635-bis c.c., per aver cancellato una grande quantità di dati dall’hard disck del personal
computer della sua posizione di lavoro ed anche del reato di cui all’articolo 624 c.p. per essersi
impossessato di alcuni cd rom contenenti dati aziendali, sottraendoli al titolare della ditta.
Il dipendente ricorre in cassazione sostenendo che il reato di danneggiamento ex art. 635-bis non
sussisterebbe poiché i files cancellati sarebbero stati recuperati grazie all’intervento di un tecnico.
La Cassazione respinge il ricorso definendo la censura priva di fondamento; se era vero, infatti, che la
Ditta danneggiata era riuscita ad effettuare il recupero dei dati, come era emerso dalla istruttoria
dibattimentale, attraverso l’escussione del teste che aveva eseguito le operazioni di recupero, e che
risultava l’effettivo salvataggio dei files danneggiati, il tecnico, tuttavia, aveva precisato che era riuscito
soltanto a recuperare i files, ma che non era riuscito ad aprirli, e che soltanto dopo la loro apertura
sarebbe stato possibile verificare il buon stato degli stessi; inoltre, dall’escussione testimoniale di altri
testi era risultato che i files recuperati erano inservibili poiché se ne era tentata l’apertura senza esito.
La Corte, pertanto, anche dal punto di vista astratto, ritiene la sussistenza del reato di danneggiamento
informatico, ritenendo che la parola “cancella” prevista nella norma, non può essere intesa nel suo
precipuo significato semantico, nel senso cioè di una irrecuperabile cancellazione, ma anche nel senso
della mera rimozione di dati, o del loro spostamento, anche in via provvisoria, attraverso il collocamento
nello spazio cestino; a maggior ragione, in ipotesi di eliminazione in via definitiva dal cestino, poiché
anche se è vero che i files possono essere ugualmente recuperati attraverso una complessa procedura
informatica, la stessa, però, richiede competenze qualificate e sistemi applicativi complessi, dispendiosi
nel campo dell’informatica che non sempre sono alla portata del datore di lavoro.
La Corte dunque è dell’avviso che anche la semplice eliminazione di dati informatici, che ne consenta
comunque la recuperabilità, integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa, posto che l’attività è
ex sé già produttiva di danno, a prescindere dalla recuperabilità, che è sempre incerta, e comunque
dispendiosa in termini economici e di tempo.
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte i files recuperati erano, oltretutto, inutilizzabili, stante che gli
stessi non potevano essere più aperti, e pertanto, definitivamente perduti, con cancellazione ed utilizzo
di un sistema di sovrascrittura.
La sentenza ha evidenziato, da ultimo, che nel caso in cui tale condotta sia dolosa, oltre ad integrare un
illecito penale, può comportare di l’irrogazione una sanzione disciplinare al dipendente ed è fonte di
responsabilità civile, tale da determinare la condanna al risarcimento dei danni.
______________________________________________
TeamSystem Labour Review 172/2012
14
Aspetti penali
Omessa trasmissione del DURC
Cass. Sez. I Pen., 31 maggio 2011, n. 21780
Il D.Lgs. n. 81/2008 - nel prevedere all’articolo 90, comma 9, lettera c), che il “committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo, trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio di attività”, in particolare, “il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi”, contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per
l’omissione riferita alla trasmissione del DURC, né una sanzione penale può essere introdotta facendo
ricorso all’articolo 44, comma 1, lettera a) del T.U. n. 380/2001.
Emersione di stranieri dal lavoro irregolare
Cass. Sez. I Pen., 1° luglio 2011, n. 25891
La sospensione dei procedimenti penali nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore aventi ad
oggetto violazioni relative all’immigrazione, prevista dall’articolo 1-ter comma 8, della Legge n. 102/2009
(sanatoria per badanti e lavoratrici domestiche), fino alla definizione della procedura amministrativa di
emersione del lavoro irregolare per determinate categorie di lavoratori stranieri, è da considerarsi
obbligatoria ex lege, tale quindi da superare la diversa volontà delle parti anche espressa ai fini della
applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p..
Esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro
Cass. Sez. III Pen., 28 luglio 2011, n. 30031
L’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - nel punire l’esercizio non autorizzato delle
attività di somministrazione di lavoro contempla un reato permanente.
Omessa concessione del riposo settimanale
Cass. Sez. I Pen., 29 luglio 2011, n. 30238
In caso di omessa concessione ad un dipendente adolescente di un periodo di riposo settimanale di
almeno due giorni consecutivi, comprendenti la domenica in violazione degli articolo 22, comma 2 e 26
comma 2, della Legge n. 977/1967, il datore di lavoro commette un reato permanente, destinato a
perdurare sino a quando si protrae il comportamento antigiuridico, consistente nel non consentire
all’adolescente di fruire del riposo settimanale con le modalità prescritte dalla legge.
Omissioni contributive
Cass. Sez. III Pen., 2 agosto 2011, n. 30566
Nel prevedere che, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali, il datore di lavoro non è
punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione, l’articolo 2, commi 1bis e 1ter, della Legge 11 novembre 1983, n. 638,
ammette che la prova dell’avvenuta comunicazione possa essere costituita anche dallo stesso verbale
di accertamento, che attesti l’immediata contestazione dell’addebito al responsabile dell’omissione che
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sia presente, ovvero dalla successiva comunicazione che non deve assumere i requisiti formali della
notificazione, e, tuttavia, esige che siffatta prova abbia il carattere documentale e non sia fondata
esclusivamente su una deposizione testimoniale.
Ai fini del calcolo della prescrizione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, della Legge n. 638/1983, al termine di prescrizione di cui agli articoli 157 e
160 c.p., occorre aggiungere il periodo di sospensione di tre mesi, stabilito dall’articolo 2, comma 1
quater, della Legge n. 638/1983.
Posizione di garanzia del coordinatore dei lavori
Cass. Sez. IV Pen., 17 agosto 2011, n. 32142
In caso di infortunio sul lavoro occorso in un cantiere edile, risponde del delitto di lesione personale
colposa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale si limiti a svolgere compiti organizzativi e di
raccordo o di collegamento tra le varie imprese esecutrici, e non vigili sulla corretta osservanza da parte
di ciascuna impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza, e il quale, in particolare, in occasione delle
visite periodiche al cantiere, non si tenga attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso e
non controlli in ogni fase la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza.
Omissione colposa di cautele antinfortunistiche
Cass. Sez. IV Pen., 7 settembre 2011, n. 33294
Nel prevedere il delitto di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro,
l’articolo 451 c.p. richiede una condotta consistente nella omessa collocazione o rimozione o resa
inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio, nonché
al salvataggio o al soccorso di persone, senza che occorra il verificarsi in concreto di un incendio o
disastro o infortunio sul lavoro, e senza che possa essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore
la scelta di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda qualora,
per l’esercizio di una certa attività, la legge prescriva l’adozione, per la pericolosità in sé di tale attività, di
determinate misure antincendio, in tutti i luoghi dell’azienda ove viene svolta l’attività.
Utilizzabilità della testimonianza dell’Ispettore del lavoro
Cass. Sez. III Pen., 26 settembre 2011, n. 34670
Nell’ambito di un procedimento penale per violazioni antinfortunistiche a carico dell’amministratore di
fatto di una società, è utilizzabile la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria dell’ASL in ordine a
comportamenti posti in essere dalla persona sottoposta alle indagini od a dichiarazioni rivolte dalla
stessa a terze persone, ove tali condotte siano cadute sotto la diretta percezione dell’ufficiale di polizia
giudiziaria.
Nesso causale tra amianto e mesotelioma
Cass. Sez. IV Pen., 27 ottobre 2011, n. 38879
In caso di omicidio colposo in un mesotelioma pleurico occorso a lavoratore esposto ad amianto, anche
in periodo antecedente alla data di assunzione dell’incarico da parte dei responsabili aziendali imputati,
la prolungata esposizione alle fibre di amianto possiede una incontestabile influenza sullo sviluppo della
patologia tumorale, sulla proliferazione cellulare, nonché sullo stato di latenza della malattia ancora non
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esistente, e l’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione all’amianto, dopo l’iniziazione del
processo cancerogenetico, deve essere sottoposto a necessaria verifica alla stregua di una legge
scientifica universale, ovvero solo probabilistica ed essersi determinato nel caso concreto alla luce di
definitive e significative acquisizioni finali.
Omissioni contributive
Cass. Sez. IV Pen., 28 novembre 2011, n. 44066
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di cui al’articolo 2, comma 1-bis, legge 11 novembre 1983, n.
638, sono idonei a provare l’effettivo pagamento delle retribuzioni elementi quali l’esame del Modello
10/2 inviati all’Inps e la deposizione dell’ispettore il quale affermi di avere visionato le buste paga e che i
dipendenti ricevano lo stipendio.
Obblighi del coordinatore per esecuzione dei lavori
Cass. Sez. Pen. Fer., 2 dicembre 2011, n. 45009
In caso di infortunio mortale sul lavoro occorso in un cantiere edile, risponde del delitto di omicidio
colposo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale non adempia all’obbligo di preventiva verifica
sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni, sia dell’inottemperanza delle prescrizioni
antinfortunistiche e, di conseguenza, non adotti i provvedimenti cautelari eventualmente necessari.
Sicurezza del lavoro e responsabilità dell’amministratore di fatto
Cass. Sez. IV Pen., 6 giugno 2011, n. 22334
Nel caso di incendio di un albergo, dell’omesso rispetto del piano di emergenza rispondono
l’amministratore e legale rappresentante della società che lo gestisce ed il direttore.
L’amministratore di fatto (azionista principale) risponde penalmente per violazione della normativa sulla
sicurezza del lavoro soltanto nell’ipotesi in cui sia provata la sua ingerenza nella gestione della società.
Atti vessatori
Cass. Sez. VI Pen., 22 aprile 2011, n. 16164
Il reato di maltrattamenti può integrarsi solo quando sussista un affidamento della parte lesa al potere
disciplinare dell’autore dei fatti, circostanza che può verificarsi anche in ambienti di lavoro, che siano
però caratterizzati da una consuetudine di vita costante di natura parafamiliare, che crei nella parte
offesa un rapporto di dipendenza o di affidamento simile a quello che si realizza nell’ambito indicato con
riconoscimento da parte di questa della soggezione al potere del dirigente, e realizzazione, per l’effetto,
di una situazione di debolezza che impone una più pregante tutela.
Nella specie, si è ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti nel rapporto gerarchici intercorrente tra
dirigenti medici.
Obbligo di verifica del coordinatore nei cantieri
Cass. Sez. IV Pen., 5 maggio 2011, n. 17468
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In caso di infortunio sul lavoro occorso in un cantiere, risponde del delitto di lesione personale colposa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale, pur non essendo tenuto ad un presenza costante nel
cantiere, non adempie all’obbligo di verificare costantemente, con opportune azioni di coordinamento e
di controllo, l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, con la
conseguenza che non rileva e non contrasta una prassi operativa irregolare.
Documento di valutazione dei rischi
Cass. Sez. III Pen., 15 giugno 2011, n. 23968
L’articolo 4, comma 11, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 626/1994, e ora l’articolo 29, comma 5,
del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere modalità semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione
dei rischi e di elaborazione del relativo documento per i datori di lavoro che occupano fino a dieci
dipendenti, esonera tali datori di lavoro dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi nel
contenuto meno analitico di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 e ora all’articolo 28,
comma 1 del D.Lgs. n. 812/2008, ma non dall’obbligo di predisporre e tenere il più complesso
documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 ed ora
all’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Occupazione irregolare di stranieri
Cass. Sez. I Pen., 27 giugno 2011, n. 25615
L’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998, nel prevedere come reato l’indebita occupazione di
cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, punisce non soltanto chi assume il lavoratore
straniero, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga,
tenendo alle proprie dipendenze, e, pertanto, occupando più o meno stabilmente l’assunto.
___________________________________________
Sanzioni e licenziamento disciplinare
Immutabilità della contestazione disciplinare
Cass. Sez. Lav., 22 marzo 2011, n. 6499
L’immutabilità della contestazione disciplinare preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno
della legittimità del licenziamento disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da
implicare una diversa valutazione dell’infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice
disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto del lavoratore
incolpato.
Licenziamento illegittimo
Cass. Sez. Lav., 26 marzo 2011, n. 7021
E’ illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore che, durante l’aspettativa parentale di cui
all’articolo 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, svolge attività lavorativa alle dipendenze di un’altra
società. L’espresso divieto di svolgere qualsivoglia attività lavorativa da parte del dipendente fruitore di
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congedo familiare rende inapplicabile, in via analogica, i principi riguardanti l’astratta possibilità di
svolgere altra attività lavorativa, ma non consente, tuttavia, di ritenere di per sé illegittimo, e tale da
giustificare la sanzione espulsiva, il comportamento del lavoratore per aver contravvenuto a tale divieto.
Esercizio del potere disciplinare
Cass. Sez. Lav., 17 ottobre 2011, n. 21437
Il principio secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei
confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può
esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato - essendogli
consentito soltanto, a norma della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, u.c. di tenere conto della
sanzione eventualmente applicata, entro il biennio, ai fini della recidiva - non si applica all’ipotesi in cui il
nuovo esercizio del potere disciplinare riguardi quei fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che
hanno formato oggetto del pregresso procedimento, siano, tuttavia, diversi per particolari circostanze di
tempo e di luogo che contraddistinguono, e come tali siano stati contestati nella loro specifica
individualità, fermo restando la brevità dell’intervallo temporale fra le due infrazioni disciplinari della
medesima natura commesse con azioni distinte, aventi autonoma individualità, non è sufficiente per
attribuire carattere unitario alle due condotte.
Licenziamento disciplinare e contestazione degli addebiti
Cass. Sez. Lav., 19 agosto 2011, n. 17407
La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti quantificabili come
disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire
il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali
per individuare, nella sua materialità il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni
disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c..
L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di una
indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni
esposte dal giudice di merito.
Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione
Cass. Sez. Lav., 14 settembre 2011, n. 18772
In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore, il requisito della immediatezza della contestazione
deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo,
più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richiede uno spazio temporale
maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il
provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle
circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
Sanzione disciplinare e procedimento per l’irrogazione
Cass. Sez. Lav., 18 ottobre 2011, n. 21485
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L’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di
irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al
lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non comportando
per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma
solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler
essere sentito di persona (sicché nel giudizio il lavoratore ha l’onere di provare la sua tempestiva
richiesta, costituendo elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale),
presuppone, tuttavia, che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di
correttezza e di buona fede e, quindi, con modalità tali da non generare equivoci nel dipendente cui si
riferisce la contestazione.
Pubblico impiego e licenziamento disciplinare
Tribunale di Roma, Sez. I Lav., 11 luglio 2011, n. 12901
E’ infondata l’eccezione di tardività dell’azione di impugnazione di una sanzione disciplinare
conservativa, proposta da un dipendente pubblico, per essere decorsi i venti giorni dalla sua
applicazione, previsti dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, giacché, ai sensi dell’articolo 7
comma 6, tale termine si applica alla procedura di conciliazione ivi prevista, mentre è fatta salva la
facoltà di adire l’autorità giudiziaria nei limiti della prescrizione ordinaria.
______________________________________________
Licenziamento individuale
Rifiuto della prestazione lavorativa
Cass. Sez. Lav., 16 marzo 2011, n. 6148
Non può essere considerata insubordinazione la scelta del dipendente di non mettere a disposizione il
proprio mezzo privato a fini lavorativi, ma allo stesso modo il Sindacato datore di lavoro non è obbligato
a reintegrarlo, bensì soltanto ad indennizzarlo, in ragione dell’inapplicabilità delle garanzie di cui allo
Statuto dei Lavoratori.
Licenziamento per giusta causa e impugnazione
Cass. Sez. Lav., 20 giugno 2011, n. 13496
Ai sensi dell’articolo 20697 c.c., è onere del datore di lavoro provare la legittimità del licenziamento per
giusta causa anche se il dipendente non lo ha impugnato nel termine previsto e si sia limitato a
richiedere un risarcimento del danno, comunque conseguente a tale risoluzione del rapporto.
Pseudodirigente e licenziamento
Cass. Sez. Lav., 5 luglio 2011, n. 14713
Al dirigente meramente convenzionale (o pseudo dirigente) illegittimamente licenziato, spetta la tutela
della reintegrazione nel posto di lavoro ai termini dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento e risarcimento del danno
Cass. Sez. Lav., 22 settembre 2011, n. 19286
L’importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, previsto dal comma 4 dell’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori, nel testo risultante dall’articolo 1, della Legge 11 maggio 1990 n. 108, quale
minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte irriducibile della obbligazione
risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento, la quale è costituita da una indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento e non richiede una
specifica domanda, essendo questa ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del
comma 4 del citato articolo 18 della Legge n. 300/1970.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Cass. Sez. Lav., 8 agosto 2011, n. 17093
In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il giudice del merito, nell’interpretare la parte
“mobile” della norma di riferimento, la adegua ad un determinato contesto storico-sociale e formula un
giudizio di valore che deve dar conto del procedimento logico su cui si basa, nel rispetto delle nozioni di
comune esperienza e con l’osservanza dei principi generali dell’ordinamento.
Nel consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso
dal giudice violando i principi costituzionali, da cui si desume che l’assetto organizzativo dell’impresa è,
di regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre
all’imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative.
Licenziamento illegittimo
Cass. Sez. Lav., 26 gennaio 2012, n. 1107
In caso di licenziamento illegittimo, qualora il lavoratore non possa essere reintegrato nella sede di
iniziale preposizione, è legittima l’assegnazione del medesimo ad altra unità produttiva della stessa
impresa più vicina alla sua residenza.
Tra sedi più prossime alla residenza del lavoratore non vanno ricomprese quelle non appartenenti alla
datrice di lavoro, bensì ad altre società facenti parte del medesimo gruppo, salva peraltro la possibilità di
ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogniqualvolta vi sia una preordinazione in
frode alla legge del frazionamento di una unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo
adeguato attraverso l’esame delle singole imprese da parte del giudice di merito.
Licenziamento illegittimo
Cass. Sez. Lav., 13 gennaio 2012, n. 402
La sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ad effetti retroattivi,
statuendo la debenza (ora per allora) di somme dovute al lavoratore, alle quali va riconosciuta natura
non soltanto risarcitoria, ma anche retributiva, con la conseguenza che l’attribuzione patrimoniale,
sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è assoggettabile alla contribuzione
previdenziale.
I contributi sono da ritenersi dovuti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 217, Legge n.
662/1996, fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento
del licenziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le spettanze
economiche in relazione alle quali insorge l’obbligazione contributiva, ricorrendo, pertanto, anche le
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omissioni contemplate ai fini dell’applicabilità della sanzione una tantum di cui alla lettera b) della norma
suddetta.
Licenziamento e sostituzione del dipendente
Cass. Sez. Lav., 19 gennaio 2011, n. 755
La modesta contrazione dell’attività produttiva, non implicante una sensibile riduzione delle persone e
dei mezzi impiegati, rende illegittimo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore dipendente
ove la datrice di lavoro abbia proceduto, in vista della sua sostituzione, alla stipula del contratto di
collaborazione a progetto, con altro soggetto pochi giorni prima di comunicare il recesso.
______________________________________________
Trattamento retributivo
Retribuzione ed onere della prova
Cass. Sez. Civ., 9 giugno 2011, n. 12563
Accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, incombe all’azienda la prova di avere correttamente ed
effettivamente retribuito l’attività svolta alla stregua delle previsioni del contrato collettivo di settore, non
essendo sufficienti a tale fine le scritture contabili.
Indennità onnicomprensiva nella somministrazione
Tribunale di Brescia, Sez. Lav. 12 gennaio 2012
A seguito della novella legislativa di cui all’articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, è stato
introdotto un meccanismo di determinazione forfetario ed indennitario, sostituivo del risarcimento del
danno anche nei casi di conversione del rapporto lavorativo a tempo determinato.
A tale proposito va richiamata la pronuncia recente della Corte Costituzionale n. 303/2011 per la quale
va precisato che le conseguenze meramente indennitarie in parola riguardano anche il caso della
somministrazione irregolare: è pur vero, infatti, che il comma 5 dell’articolo 32 citato prevede il
meccanismo in questione “nei casi di conversione del contratto determinato”, ma di tale espressione va
data estesa accezione.
Dirigente e determinazione della retribuzione
Cass. Sez. Lav., 23 dicembre 2011, n. 28728
Il fatto che le mansioni di un dirigente comportino una maggiore dedizione, anche temporale, non
esclude che, nell’ipotesi di un particolare ulteriore impegno, il quale (pur riconducibile nell’ambito del
rapporto di lavoro) richieda - continuativamente o per un determinato periodo di tempo - un’abnegazione
di particolare intensità e l’assunzione di particolari responsabilità, tale ulteriore impegno del dirigente
debba essere compensato mediante un adeguamento della prefissata retribuzione ai sensi dell’articolo
36 della Costituzione, comma 1, che è norma applicabile ad ogni categoria di lavoratori, ferma
comunque la possibilità del giudice del merito di ricorrere, in mancanza di più idonei elementi, ad una
valutazione equitativa ex articolo 432 c.p.c...
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Trattamento di fine rapporto
Cass. Sez. Lav., 22 settembre 2011, n. 19291
In caso di cessione di ramo di azienda assoggettata al regime di cui all’articolo 2112 c.c., il datore di
lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua
con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto con lui svolto e calcolato
fino alla data del trasferimento d’azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa
stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall’articolo 2112 c.c.,
comma 2; quest’ultimo, invece, quale datore di lavoro cessionario, è l’unico obbligato al trattamento di
fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al
trasferimento di azienda.
Buoni pasto e base imponibile
Cass. Sez. Lav., 23 gennaio 2012, n. 865
I buoni pasto offerti dall’azienda per la generalità dei dipendenti per esigenze correlate all’attività
lavorativa sono esclusi dalla base imponibile a fini previdenziali ed assistenziali.
______________________________________________
Malattie professionali e Sicurezza sul lavoro
Malattia elettiva insorta durante le ferie
Cass. Sez. Lav., 25 gennaio 2011, n. 1699
Se è pur vero che il lavoratore è pienamente libero di decidere come e dove utilizzare il periodo delle
ferie, è altrettanto vero che siffatta libertà deve essere coniugata, alla stregua dei principi di correttezza
e di buona fede posti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., con l’esigenza che le scelte dallo stesso operate in
materia non siano lesive dell’interesse del datore di lavoro a ricevere regolarmente la prestazione
lavorativa dedotta in contratto.
Dunque, la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente,
intanto trova tutela nella disposizioni contrattuali e codicistiche, in quanto non sia imputabile alla
condotta volontaria del lavoratore.
Malattia professionale e concausalità
Cass. Sez. Lav., 19 gennaio 2011, n. 1135
Nella materia degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola
contenuta nell’articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio
dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento,
mentre solamente se possa essere sufficiente con certezza, ravvisando l’intervento di un fattore
estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare
altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla
legge.
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Responsabilità del datore di lavoro per rischi da attività di terzi
Cass. Sez. Lav., 11 luglio 2011, n. 15156
Ove i lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi
lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato di altri soggetti, tali rischi concorrono a configurare
l’ambiente di lavoro, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., ad
informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a
dare conseguenti informazioni e istruzioni a propri dipendenti.
Malattia professionale e inidoneità al lavoro
Cass. Sez. Lav., 31 gennaio 2012, n. 1404
E’ necessario distinguere la malattia del lavoratore dalla sua inidoneità al lavoro, in quanto, pure
essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina
giuridica diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della
prestazione, che determina, ai sensi dell’articolo 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha
causato l’astensione del lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; laddove, la seconda ha
carattere permanente, o quanto meno, durata in determinata o indeterminabile, non implica
necessariamente l’impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 1256 e 1463 c.c., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita
dall’articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, indipendentemente del superamento del periodo di
comporto.
______________________________________________
Qualificazione del rapporto
Contratti a termine e ragioni sostitutive
Cass. Sez. Lav., 24 maggio 2011, n. 11358
Nelle aziende che presentano, da un punto di vista organizzativo, una certa complessità tale da non
poter riferire una sostituzione ad una singola persona, ma alla funzione produttiva specifica,
l’apposizione del termine a un contratto a tempo determinato è legittima se il riferimento all’esigenza di
sostituire i lavoratori assenti è integrata da altri elementi come l’ambito territoriale di riferimento: ciò
consente sia di determinare il numero dei prestatori da sostituire, che di verificare la sussistenza dei
presupposti normativi.
Contratto a termine
Tribunale di Trani, 19 settembre 2011, n. 4554
La novità dell’articolo 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è data dal fatto che ciò che assume
rilevanza ai fini della conversione del rapporto non è l’illegittimità del termine (che, al massimo, come si
è visto, considerata la limitazione di cui all’articolo 36 del D.Lgs n. 165/2001, consentirebbe al pubblico
dipendente di ottenere un risarcimento del danno), ma il fatto che, pure in presenza di contratti legittimi
(e cioè rispettosi delle norme che disciplinano il lavoro a termine), il rapporto di lavoro possa essere
considerato a tempo indeterminato, qualora per effetto di successione di contratti a termine e per lo
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svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.
Questa conclusione, non solo è coerente con (e non viola) la normativa comunitaria, ma ha anche il
pregio di rispettare il contenuto precettivo dell’articolo 97, comma 3 della Costituzione, posto che, nel
caso di specie, la deroga al principio costituzionale (secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso”) trova legittimità in una norma di legge e, quindi, può farsi
tranquillamente rientrare nei “casi stabiliti dalla legge”, che l’articolo 97, citata, fa espressamente salvi.
Contratto a termine
Tribunale di Milano, 4 luglio 2011, n. 3402
Pur in assenza di una espressa previsione, non può che ritenersi che con l’intervento di cui al D.L. n.
225/2010 il Legislatore abbia voluto posticipare l’efficacia del termine decadenziale introdotto con la
Legge n. 183/2010, facendo così salvi i diritti di quanti, alla data del 24 gennaio 2011, non avessero
ancora provveduto alle impugnazioni ivi disciplinate. Nessun dubbio, poi, che il decreto ministeriale
debba trovare applicazione anche in materia di impugnazione del contratti a termine posto che l’articolo
32, comma 4, espressamente richiama “le disposizioni di cui all’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966,
come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
Subordinazione e lavoro autonomo
Tribunale di Treviso, 12 aprile 2011
Nel nostro ordinamento non esiste alcuna presunzione di subordinazione.
Ogni attività umana economicamente rilevante può formare oggetto sia di un rapporto di lavoro
autonomo sia di lavoro subordinato, a seconda delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
L’elemento che caratterizza la subordinazione è data dalla etero direzione della prestazione lavorativa
che consiste nella emanazione da parte del datore di lavoro di ordini specifici, oltre che in una vigilanza
e in controllo assiduo delle prestazioni lavorative. Ove l’elemento della etero direzione non sia
agevolmente apprezzabile perché non chiaramente emesso, si può far luogo ad altri criteri definiti
complementari e sussidiari, quali la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di
lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro appartenenti al
datore; lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del medesimo.
Il ricorso ai suddetti indici rivelatori può considerarsi valido solo ove essi siano sussistenti o in buona
parte, non potendo rilevare autonomamente ad uno solo di essi.
Pubblico impiego e rapporto a termine
Tribunale di Treviso, 18 aprile 2011
Il ricorso sistematico da parte del Ministero dell’Istruzione a contratti a termine, in assenza di una reale,
obiettiva e comprovata esigenza di carattere temporaneo, deve ritenersi illegittimo con conseguente
nullità del termine. Dalla nullità del termine non può però derivare la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato stante i principi stabiliti dall’articolo 97 della Costituzione ed il disposto
dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ma solo il diritto al risarcimento del danno.
Tale danno deve essere quantificato nella maggiore retribuzione che sarebbe spettata all’insegnante se
fosse stato assunto a tempo indeterminato, sin dalla conclusione del primo contratto a termine.
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TeamSystem Labour Review 172/2012
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Crisi aziendali
Licenziamento collettivo inefficace
Cass. Sez. Lav., 21 settembre 2011, n. 19233
In tema di licenziamenti collettivi per riduzione del personale e di collocamento in mobilità, la procedura
disciplinata dall’articolo 4 della Legge n. 223/1991 è volta a consentire una proficua partecipazione dei
sindacati alla gestione della crisi ed a rendere trasparente il processo decisionale del datore di lavoro, in
funzione della tutela non soltanto degli interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell’interesse
pubblico, correlato all’occpuazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell’interesse dei lavoratori
alla conservazione del posto di lavoro.
Gli adempimenti formali prescritti dalla suddetta legge devono, dunque, considerarsi inderogabili: il
mancato o irregolare assolvimento degli stessi determina insanabilmente l’inefficacia di tutti gli atti
successivi, ed, in particolare, del licenziamento, a nulla rilevando che tra il datore di lavoro e le
organizzazioni sindacali sia stato comunque raggiunto un accordo.
Insolvenza del datore di lavoro e Fondo di Garanzia
Tribunale di Rovigo, 27 maggio 2011
Un’interpretazione della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva n. 80/987 Ce consente
l’azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l’imprenditore, pur rientrando astrattamente
nell’area della fallibilità, non possa in concreto essere dichiarato fallito a causa dell’esiguità del debito e
l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
Indennità di mobilità e decorrenza
Cass. Sez. Lav., 20 dicembre 2011, n. 29327
L’articolo 7 della Legge n. 223/1991, concernente la disciplina della indennità di mobilità, dispone al
comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria: l’articolo 73, della normativa fondamentale sulla indennità di
disoccupazione di cui al Rdl n. 1827/1935, convertito nella Legge n. 1155/1936, fissa la decorrenza
della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa
indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore di lavoro.
L’Inps viene esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità,
per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore
di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda.
Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore
ne avesse o meno il diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento
della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale
differimento è previsto solo nel caso in cui l’assicurato sia pagata una indennità di mancato preavviso.
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A cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E MODIFICHE
Decreto Legislativo n. 24 del 2.03.2012
Il Decreto Legislativo n. 24 del 2.03.2012 reso in attuazione della Direttiva 2008/104/Ce del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2012,
n. 69, ha disposto una riforma della disciplina del lavoro tramite agenzie interinali.
Il decreto si applica ai lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle Agenzia di
somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 276 del
10.09.2003 ed ha modificato gli articoli 2, 18, 20, 21, 22, 23 prefiggendosi l’obiettivo di garantire la parità
di trattamento, un più facile accesso all’occupazione e l’equiparazione tra i lavoratori interinali e lavoratori
dipendenti dall’impresa in cui si presta servizio.
Il provvedimento in esame introduce la possibilità di assumere anche a tempo parziale sia in caso di
somministrazione a tempo indeterminato, che a tempo determinato.
I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli per i
lavoratori di quelle previste dal decreto in esame.
Modifiche all’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 2 D.Lgs. n. 24/2012)
L’articolo 2 del D.Lgs. n. 24/2012, modificando l’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003, definisce il contratto di
somministrazione di lavoro il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a
tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20, e “missioni” il periodo durante il quale il
lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1 è messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1 ed opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso. Il decreto prevede che le condizioni base di lavoro e di occupazione debbono essere quelle
previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, da contratti collettivi o da altre
disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore, ivi comprese quelle relative:
 all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le
ferie ed i giorni festivi;
 alla retribuzione;
 alla protezione delle donne in stato di gravidanza, ed in periodo di allattamento, nonché la
protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre
disposizioni in materia di non discriminazione.
Modifiche all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 3 D.Lgs. n. 24/2012)
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2012 introduce all’articolo 18 del Decreto n. 276/2003, il comma 3-bis, il quale
dispone che la violazione delle disposizioni di cui al’articolo 23, comma 1 e, per il solo utilizzatore, di cui
all’articolo 23, comma 4 secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a)
e b) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 (da Euro 250,00 ad Euro
1.250,00). L’articolo 3, inoltre, con l’introduzione del comma 4-bis, all’articolo 18, prevede la sanzione
penale di cui al comma 4 (alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da Euro
2.500,00 ad Euro 6.000,00) in caso di violazione del divieto di percepire compensi dal lavoratore in
cambio dell’assunzione presso un utilizzatore ovvero nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro o
avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.
Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, in aggiunta alla sanzione penale, è disposta la cancellazione dall’albo
dell’agenzia di somministrazione.
Modifiche all’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 4 D.Lgs. n. 24/2012)
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2012 introduce all’articolo 20, comma 2 del Decreto n. 276/2003 una
modifica in base alla quale “per tutta la durata della missione” i lavoratori svolgono la loro attività
nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
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Nelle ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi
rimangono a disposizione del somministratore “per periodi in cui non sono in missione presso un
utilizzatore”, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di
lavoro. Inoltre, l’articolo 4 inserisce all’articolo 20 i commi 5-ter e 5-quater; il comma 5-ter prevede che le
disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003, relative alla ammissione della
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di:
 soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
resta comunque fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 8 del Decreto Legge n.
86/1988;
 soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali o ridotti, da almeno sei mesi;
 lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’articolo 2 del
regolamento Ce n. 800/2008 del 6.08.2008 della Commissione. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministero del Lavoro da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto in esame, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del
n. 18) dell’articolo 2 del Regolamento Ce n. 800/2008.
Il comma 5-quater prevede che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano, altresì,
nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle
Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Modifiche all’articolo 21, 22 del D.Lgs. n. 276/2003 (articoli 5 e 6 D.Lgs. n. 24/2012)
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 24/2012 modifica l’articolo 21, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che
le informazioni di cui al comma 1, nonché “la data di inizio e la durata prevedibile della missione” devono
essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del
contratto di lavoro ovvero all’atto di avvio presso l’utilizzatore.
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2012 modifica l’articolo 22 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che le
assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato possono essere effettuate anche con rapporto di
lavoro a tempo parziale. In tale ipotesi trova applicazione il D.Lgs. n. 61/2000, in quanto compatibile.
Modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 7 D.Lgs. n. 24/2012)
L’articolo 7 del D.Lgs. n. 24/2012 modifica l’articolo 23, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che
per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Inoltre, l’articolo 7 inserisce all’articolo 23 del Decreto n. 276/2003 il comma 7-bis, che prevede che i
lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso
quest’ultimo, affinché gli stessi possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un
avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore, presso il quale e sotto il cui
controllo detti lavoratori prestano la loro opera. Infine, l’articolo 7, introducendo il comma 9-bis all’articolo
23, prevede che resta salva la facoltà per i somministratori e gli utilizzatori di pattuire un compenso
ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego ed alla formazione del
lavoratore per l’ipotesi in cui al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.
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A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo
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ULTIME SCADENZE GIUGNO 2012
Lunedì 18 Giugno
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Versamento 4° rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione
annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi da parte dei Contribuenti IVA
che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2011
-
Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef e delI'rap, risultanti dalle
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012 senza
alcuna maggiorazione da parte Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone
-
Versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa al 2011 risultante
dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo
16/03/2012 - 16/06/2012 da parte dei Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone
-
Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per
l'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna
maggiorazione da parte dei Soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti
passivi Irpef)
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Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta
in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2012 senza alcuna maggiorazione da parte dei Persone
fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2012 - e che si avvalgono del regime
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)
-
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2011
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il
periodo 16/03/2012 - 16/06/2012 da parte delle Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei
redditi - Unico 2012 - e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo (c.d. forfettino)
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Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle
addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per il 2012, senza alcuna maggiorazione
da parte delle Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si
avvalgono del regime agevolato "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"
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Mercoledì 20 Giugno
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Presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730/2012 e della busta
contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Modello 730-1) da
parte dei Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
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