Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro n. 172 IN QUESTO NUMERO Pag 2 Conversione in legge decreto semplificazioni 4 Pignoramento dello stipendio 8 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali marzo - aprile 2012 14Giurisprudenza 27 Opinioni e commenti: somministrazione di lavoro e modifiche 29 Scadenziario: ultime scadenze giugno 2012 Novità normative ____________________________________________________________________________________ - Conversione in legge decreto semplificazioni - Pignoramento dello stipendio - 2 4 Contrattazione collettiva ____________________________________________________________________________________ - Rinnovi contrattuali marzo - aprile 2012 - 8 Giurisprudenza ____________________________________________________________________________________ - Aspetti penali - nota - Aspetti penali - Sanzioni e licenziamento disciplinare - Licenziamento individuale - Trattamento retributivo - Malattie professionali e sicurezza sul lavoro – - Qualificazione del rapporto - Crisi aziendali - 14 15 18 20 22 23 24 26 Opinioni e commenti ____________________________________________________________________________________ - Somministrazione di lavoro e modifiche - 27 Scadenziario ____________________________________________________________________________________ - Ultime scadenze giugno 2012 - TeamSystem Labour Review 172/2012 29 1 CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SEMPLIFICAZIONI Legge n. 35 del 4.04.2012 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6.04.2012, è stata pubblicata la Legge 4.04.2012, n. 35 di conversione con modificazioni del D.L. 9.02.2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo. Di seguito, le principali novità in materia di lavoro, come modificate dalla legge di conversione. Astensione anticipata dal lavoro L’articolo 15 della Legge n. 35/2012 prevede che la competenza per l’emanazione del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro, in ipotesi di complicazioni dovute allo stato di salute, passa dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro all’Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano. Rimane ferma la competenza della Direzione Territoriale del Lavoro quando l’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice in gravidanza sia dovuta alle condizioni di lavoro o ambientali, ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, nonché quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. In base alle modifiche introdotte dall’articolo 15 della Legge n. 35/2012, l’articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2011 dispone ora che la Direzione Territoriale del Lavoro e la Asl dispongono l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dalla Direzione Territoriale del lavoro o della Asl per le seguenti, specifiche motivazioni: a) casi di gravi complicazioni della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. L’astensione dal lavoro viene disposta, per le motivazioni di cui alla lettera a), dall’Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente nei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso, il provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice. L’astensione dal lavoro per le motivazioni di cui alle lettere b) e c) viene disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora, nel corso della propria attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione predetta. Lavoratori extracomunitari L’articolo 17 della Legge n. 35/2012 conferma le disposizioni in materia di semplificazioni per l’impiego di lavoratori extracomunitari stagionali, con la previsione che la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata ed il permesso di soggiorno rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere rilasciata anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è riferita a ciascuno di essi, anche se il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trova legittimamente presente sul territorio nazionale in forza dell’instaurazione del primo rapporto di lavoro. La Legge prevede che un decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 35/2012, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, individuerà le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario Giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e TeamSystem Labour Review 172/2012 2 di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché le misure idonee a garantire la celerità nel’acquisizione della documentazione. Comunicazioni di assunzione L’articolo 18 della Legge n. 35/2012 modifica le comunicazioni di assunzioni degli operai agricoli a tempo determinato e dei lavoratori “extra” dei pubblici esercizi e del turismo. L’articolo 9-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28.11.1996, n. 608 e successive modifiche, dopo il comma 2-bis ha inserito il comma 2-ter, che permette la comunicazione multipla in ipotesi di assunzione di due o più lavoratori agricoli a tempo determinato. Il datore di lavoro assolve all’obbligo di cui all’articolo 9-bis mediante una unica comunicazione che deve contenere le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori assunti, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro svolte e l’inquadramento contrattuale. Con la sostituzione del secondo periodo del comma 3, dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 368 del 6.09.2001, viene stabilito l’obbligo di comunicazione dell’impiego di lavoratori a termine “extra” nel settore turistico e dei pubblici esercizi, entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di settori particolari, è consentita la comunicazione d’urgenza con i soli dati essenziali, che deve essere completata entro tre giorni dall’assunzione. A tale proposito l’articolo 9-bis, comma 2 dispone che nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello della instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. Quanto ai lavoratori interessati, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 368/2001 consente nel settore turismo e dei pubblici esercizi, l’assunzione di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 35/2012 la comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Sospensione degli obblighi di assunzione di disabili L’articolo 18 della Legge n. 35/2012 modifica, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 333/2000, semplificando la comunicazione di sospensione del collocamento obbligatorio da parte delle aziende in crisi. L’articolo 3, comma 5 della Legge n. 68/1999 prevede che, ai fini della fruizione da parte dei datori di lavoro della sospensione dagli obblighi delle assunzioni obbligatorie delle medesima Legge, il datore di lavoro deve presentare la comunicazione al Servizio Provinciale per il collocamento mirato, competente territorialmente, ovvero ove si trova collocata la sede dell’impresa, o, in alternativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in caso di unità produttive ubicate in più Province; la comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di una o più delle condizioni di cui al comma 5 della Legge n. 68/1999 (articolo3), allegando il provvedimento amministrativo che documenta tali condizioni. In ipotesi di unità produttive ubicate in diverse province, l’Ufficio del collocamento mirato competente territorialmente, ove cioè si trova la sede principale dell’impresa, provvede ad istruire la pratica e a trasmetterla d’ufficio ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa interessata. La sospensione opera per un periodo pari alla sospensione dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5 della Legge n. 68/1999 e termina contestualmente alla fine del trattamento che giustifica la sospensione medesima. Nelle more dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa ad uno o più TeamSystem Labour Review 172/2012 3 trattamenti di sospensione, il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda al Servizio Provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, ovvero al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il Servizio o il Ministero, valutata la situazione dell’impresa e dopo apposita istruttoria, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. Responsabilità solidale negli appalti L’articolo 21 della Legge n. 35/2012 modifica, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003; viene previsto, infatti, che in caso di appalti di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto - a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Dalla responsabilità solidale è, però, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. In sede di conversione del decreto legge in legge è stato inserita la previsione che, in caso di evocazione in giudizio per il pagamento delle retribuzioni unitamente all’appaltatore, il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non sia stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore possa agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore che ha eseguito il pagamento può agire in via di regresso nei confronti del coobbligato in solido, secondo le regole generali delle obbligazioni in solido Posta elettronica certificata L’articolo 37 della Legge n. 35/2012 prevede che l’Ufficio del Registro delle Imprese che riceva una domanda di iscrizione da pare di una impresa costituita in forma societaria, che non ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di pec.. ___________________________________________ PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO Decreto Legge n. 16 del 2.03.2012 L’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 in vigore dal medesimo giorno ha introdotto una modifica del D.P.R. n. 603/1973 in materia di pignoramenti presso terzi, disposto dall’Agente alla riscossione, introducendo l’articolo 72-ter recante il titolo “Limiti di pignorabilità”. Limiti di pignorabilità dei debiti tributari Con tale nuova disposizione il Legislatore ha introdotto dei limiti alla pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro - comprese quelle previste alla risoluzione del rapporto di lavoro - differenziati in funzione dell’ammontare degli emolumenti. TeamSystem Labour Review 172/2012 4 L’articolo 545, comma 4 c.p.c. stabilisce una pignorabilità relativa degli stipendi, salari e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di un licenziamento, nella misura massima di un quinto, al netto delle ritenute, per le imposte dovute per lo Stato, le Province ed i Comuni ed in eguale misura per ogni altro credito di imposta. Con le nuove disposizioni normative, (articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 16/2012), in deroga alle disposizioni del codice civile è stato disposto un elevamento delle soglie di pignorabilità per i debiti tributari a seconda dell’ammontare degli stipendi e dei salari, più in particolare con decorrenza dal 2.03.2012 è previsto che le somme dovute a titolo di stipendi, salari, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente alla riscossione nelle seguenti misure: 1) nella misura fino ad 1/10 per importi di stipendi e salari fino ad Euro 2.000,00; 2) nella misura fino ad 1/7 per importi di stipendi e salari da Euro 2.000,00 fino ad Euro 5.000,00; 3) nella misura di 1/5 per importi di stipendi e salari oltre Euro 5.000,00. In tutti i casi l’ammontare va calcolato al netto delle ritenute; inoltre, se da un lato vi è una riduzione delle quote ignorabili, dall’altro vi è un prolungamento dei tempi per la riscossione coattiva, o corresponsione di maggiori interessi. Con le nuove disposizioni il Legislatore ha semplificato la procedura del pignoramento presso terzi attribuendo agli Agenti alla riscossione il potere di rivolgersi direttamente a soggetti terzi, debitori del contribuente per la soddisfazione del credito fiscale (articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato ex articolo 3 comma 5 del D.L. n. 16/2012). In particolare, la procedura di pignoramento non richiede più necessariamente l’intervento del Giudice dell’esecuzione ex art. 543, comma 2 n. 4 c.p.c., può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’Agente della riscossione sino a concorrenza del credito per cui si procede: - entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, il credito maturato anteriormente alla data della notifica; entro le rispettive scadenze, per le restanti somme. Anche per tale procedura sono fatti salvi i nuovi limiti di pignorabilità sopra indicati; qualora il terzo non adempia all’ordine di pagamento allora si applica la procedura giudiziale con citazione avanti al Giudice per l’accertamento dell’obbligo del terzo. Ritenuta alla fonte sui pignoramenti presso terzi e adempimenti del terzo L’articolo 21, comma 15 della Legge 27.12.1997, n. 449, prevede che “le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 9 della Legge 30.12.1991, n. 413, debbono intendersi applicabili anche in caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte”. L’articolo 15, comma 2 del D.L. 1.07.2009, n. 78 ha integrato la suddetta disposizione aggiungendo il seguente periodo: “in quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta, ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 600, deve operare l’atto del pagamento delle somme la ritenuta di acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. In concreto, nel caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, quest’ultimo, all’atto del pagamento deve effettuare una ritenute di acconto del 20% a titolo di acconto Irpef se sussistono tutte le seguenti condizioni: TeamSystem Labour Review 172/2012 5 - il debitore pignorato deve essere un soggetto Irfep; il terzo erogatore deve rivestire la qualifica la qualifica di sostituto di imposta ex articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973; il credito deve essere riferito a somme per le quali è obbligatorio operare la ritenuta alla fonte. Tale verifica va effettuata con riguardo alla natura del credito del creditore pignoratizio. Conseguentemente, il terzo erogatore non deve operare alcuna ritenuta se è a conoscenza o se il creditore pignoratizio attesta che il suo credito è riferibile alle somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte (Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010 n. 34755). A seguito del pagamenti effettuati, il terzo è tenuto ai seguenti adempimenti: - deve versare la ritenuta operata utilizzando l’apposito codice tributo; deve comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate; deve certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti per legge; deve indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati relativi al debitore ed al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. Nel caso in cui il creditore pignoratizio sia l’Agente della riscossione (che procede al recupero dei crediti fiscali), la ritenuta alla fonte non deve essere effettuata in quanto i crediti per i quali si procede non sono compresi tra quei crediti soggetti a ritenuta. Espropriazione immobiliare ed iscrizione ipotecaria A partire dal 2.03.2012 la soglia prevista per l’espropriazione immobiliare è stata unificata in Euro 20.000,00 e l’Agente alla riscossione può procedere soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: - l’importo del credito per cui si procede deve essere superiore ad Euro 20.000,00, a prescindere dal fatto che la pretesa sia contestata in giudizio dal debitore o sia contestabile, ovvero che l’immobile principale sia adibito ad abitazione principale del debitore ai sensi dell’articolo 76, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, modificato ex articolo 3, comma 5 lettera c), del D.L. n. 16/2012; secondo le disposizioni normative previste in precedenza, invece, la soglia minima per poter procedere ad espropriazione immobiliare era di Euro 8.000,00 e di Euro 20.000,00 soltanto se la pretesa fosse contestata in giudizio o contestabile e l’immobile era adibito ad abitazione principale del debitore; - il valore dell’immobile espropriato, determinato a norma dell’articolo 79 del D.P.R. n. 602/1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, non sia inferiore all’importo di Euro 20.000,00. Iscrizione ipotecaria Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, o dell’affidamento dell’atto di accertamento all’Agente della Riscossione ai sensi dell’articolo 29, lettera b), del D.L. n. 78/2010, il ruolo costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore e dei soggetti coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo per cui si procede esecutivamente. A decorrere dal 2.03.2012, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca esclusivamente se l’importo del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore ad Euro 20.000,00, indipendentemente dalla considerazione che la pretesa sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile ovvero che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del debitore esecutato. TeamSystem Labour Review 172/2012 6 Secondo la disciplina previgente, invece, in vigore dal 13.07.2011 al 2.03.2012, l’Agente per la Riscossione poteva iscrivere ipoteca se il credito superava l’importo di Euro 8.000,00 e la soglia era di Euro 20.000,00 solo se la pretesa fosse contestata in giudizio o ancora contestabile, ovvero che l’immobile fosse adibito ad abitazione principale del debitore esecutato (articolo 77, comma 1-bis del D.P.R. n. 602/1973, modificato ex articolo 3, comma 5 lettera d), del D.L. n. 16/2012). In ogni caso la norma dispone che “se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, l’Agente alla riscossione, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto, il concessionario procede ad espropriazione”. Da quanto detto può dedursi che l’Agente della riscossione ha la facoltà e non l’obbligo di iscrivere ipoteca se procede per crediti non inferiori ad Euro 20.000,00, mentre l’iscrizione ipotecaria è obbligatoria se l’importo del credito non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione. In tale ultima ipotesi l’Agente della riscossione prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. L’iscrizione dell’ipoteca per importi non inferiori ad Euro 20.000,00 è pertanto rimessa ad una valutazione discrezionale di opportunità. L’interesse alla iscrizione ipotecaria, nel caso in cui si abbia possibilità di procedere direttamente al pignoramento dell’immobile, è rappresentato dalla precostituzione, nelle more dell’esecuzione, di un titolo di garanzia idoneo a prevalere sui crediti nella ripartizione del ricavato dalla vendita del bene. A tale riguardo l’articolo 76 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce, infatti, che “l’Agente alla riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente Euro 20.000,00”. Obbligo di comunicazione-notificazione La norma di cui all’articolo 77, comma 2-bis del D.P.R. n. 602/1973, prevede l’obbligo di notifica della comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, verrà iscritta ipoteca sull’immobile. L’obbligo di notifica si poteva evincere anche da una interpretazione delle norme di cui agli articoli 17 e 6 della Legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del Contribuente). Le norme predette stabiliscono che tali disposizioni sono applicabili anche per gli Agenti alla riscossione e che debba essere garantita una effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti allo stesso destinati. L’obbligo di comunicazione della iscrizione ipotecaria deve soddisfare il principio di effettiva conoscenza. L’impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria sugli immobili, ai sensi dell’articolo 77 D.P.R. n. 602/1973, deve essere proposta avanti alla Commissione Tributaria in base a quanto prevede l’articolo 19, comma 1 lettera e-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Rimane fermo il fatto che l’iscrizione ipotecaria può essere impugnata soltanto per vizi propri e l’omessa notifica di atti precedenti ed autonomamente impugnabili può essere impugnata unitamente alla impugnazione dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’articolo 19, Comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992. ___________________________________________ Commenti a cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 172/2012 7 RINNOVI CONTRATTUALI MARZO - APRILE 2012 Edili (Confindustria) - Anzianità professionale edile - Accordo 29.03.2012 In data 29.03.2012, le Parti Sociali Associazione Nazionale Costruttori edili, con le rappresentanze delle OO.Ss. nazionali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, hanno convenuto quanto segue in materia di anzianità professionale edile ordinaria. Gli importi orari delle prestazioni per l’anzianità professionale edile ordinaria di cui al comma 1 del paragrafo 3 dell’Allegato C al Ccnl 19 aprile 2010 da valere per le prestazioni di maggio 2012, sono determinati nei seguenti coefficienti: Numero delle erogazioni percepite dall’operaio 1° e 2° erogazione 3° e 4° 5° 6° 7° e 8° 9° e successive erogazioni Operaio 4° Livello 0,1604 0,3369 0,5054 0,5294 0,7062 0,8827 Operaio Specializzato 0,1490 0,3131 0,4693 0,4919 0,6557 0,8196 Operaio qualificato 0,1341 0,2817 0,4225 0,4425 0,5900 0,7379 Operaio comune 0,1146 0,2408 0,3611 0,3783 0,5045 0,6304 Le Casse Edili calcolano successivamente le prestazioni applicando i coefficienti sopra indicati ed erogano le stesse arrotondando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5. Igiene ambientale - Accordo 21.03.2012 In data 21.03.2012 tra le Parti Sociali Assoambiente, Fise da una parte, con le rappresentanze delle Oo.Ss. nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Fiadel, è stata sottoscritto l’accordo per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali. L’accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 sia per la parte economica sia per la normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti: - Minimi tabellari (aprile 2012, ottobre 2012, ottobre 2013); Una tantum (maggio 2012, marzo 2013); Indennità integrativa (aprile 2012, luglio 2013); Elemento di garanzia retributiva (marzo 2013); Elemento di copertura economica (gennaio 2014). Le Parti stipulanti completeranno l’accordo disciplinando, entro l’ottobre 2012, le seguenti materie: assetti contrattuali, e contrattazione di 2° livello, mercato del lavoro, diritti sindacali, classificazione del personale, salute e sicurezza, diritto allo studio, responsabilità e carta di qualificazione del conducente, patente di guida, handicap. Per effetto degli aumenti retributivi disposti con decorrenza da aprile 2012, ottobre 2012 e ottobre 2013 gli importi dei minimi tabellari sono così determinati: Livello Q 8 Dal 1.04.2012 3.112,51 2.769,72 Dal 1.10.2012 3.172,63 2.823,22 TeamSystem Labour Review 172/2012 Dal 1.10.2013 3.234,52 2.878,29 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 2.495,53 2.373,09 2.257,77 2.153,74 2.047,35 1.960,34 1.875,22 1.818,23 1.760,19 1.678,05 1.671,41 1.503,63 1.353,26 2.543,73 2.418,93 2.301,38 2.195,34 2.086,90 1.998,21 1.911,44 1.853,35 1.794,19 1.710,46 1.703,70 1.532,67 1.379,40 2.593,35 2.466,12 2.346,27 2.238,17 2.127,61 2.037,19 1.948,73 1.889,50 1.829,19 1.743,83 1.736,93 1.562,57 1.406,31 A copertura del periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2012, al personale in servizio non in prova, assunto a tempo indeterminato alla data del 1° aprile 2012 viene corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2012 e di marzo 2013 un importo forfetario una tantum nei seguenti importi: Livelli Q 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 Maggio 2012 229,87 204,56 184,31 175,27 166,75 159,06 151,21 144,78 138,50 134,29 130,00 123,93 123,44 111,05 99,95 Marzo 2013 229,87 204,56 184,31 175,27 166,75 159,06 151,21 144,78 138,50 134,29 130,00 123,93 123,44 111,05 99,95 L’importo che viene corrisposto a marzo 2013 è erogato unitamente al premio di produttività. L’importo forfetario spetta, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, anche ai dipendenti assunti a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 1° aprile 2012. Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2011 l’importo spetta in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati dalla data di assunzione; in tale ipotesi, le frazioni pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate. L’importo una tantum non è utile ai fini del alcun istituto contrattuale e legale ed è proporzionalmente ridotto per il personale a tempo parziale; nel caso d passaggio dal contratto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno o viceversa, la misura del compenso spettante sarà data dalla somma dei ratei mensili rispettivamente maturati nelle distinte condizioni contrattuali. TeamSystem Labour Review 172/2012 9 Ai lavoratori che nel corso del periodo considerato passano al parametro retributivo o al livello superiore, l’importo una tantum sarà riferito alla posizione in atto alla data del 1° aprile 2012. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto, nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo considerato, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o ad integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfetario. Ai lavoratori che cessano dal servizio prima delle scadenze di corresponsione, l’una tantum verrà corrisposta con il TFR; in ipotesi di avvicendamento di imprese l’una tantum è erogata da parte del datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore si trova alla data di erogazione di ognuna tranche. Qualora il rinnovo del Ccnl sia definito successivamente alla scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2013) è prevista la corresponsione di un elemento di copertura economica (E.c.e.), pari ad Euro 15,00 mensili al livello 3A, da riparametrare. Il detto elemento spetta ai lavoratori in forza in azienda a tempo determinato ed indeterminato, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza. L’importo è comprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e costituisce copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, nel caso in cui entro tale periodo il Ccnl non si stato rinnovato. Qualora entro tale periodo il Ccnl non sia stato rinnovato, la copertura economica del periodo successivo è stabilita dal rinnovo. A partire dal 2013, ai lavoratori in forza in azienda a tempo determinato ed indeterminato, dipendenti da aziende prive di contrattazione di 2° livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali e collettivi, oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale, viene corrisposto con la retribuzione di marzo di ogni anno, un elemento di garanzia retributiva (E.g.e.) pari ad Euro 150,00, commisurato all’intero anno precedente, nel quale siano stati in forza con corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda. A partire dal 2012, ai lavoratori che cessino dal servizio nel corso dell’anno solare, l’E.g.r. è corrisposto in proporzione ai mesi in forza all’azienda il medesimo giorno, unitamente al TFR; le frazioni di mesi di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate. L’elemento di garanzia retributiva non è computabile ai fini del vari istituti legali e contrattuali ed è proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale in relazione alla durata della prestazione. Tale elemento sostituisce ed abroga, con decorrenza dal 1° marzo 2012, il premio per la qualità della prestazione ed il compenso di produttività. Per quanto riguarda gli importi della indennità integrativa mensile sono così elevati: - Euro 24,00 a partire dal 1° aprile 2012; Euro 30,00 a partire dal 1° luglio 2013. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l’orario di lavoro, la malattia, l’assistenza e la previdenza integrativa. Pesca Marittima - Imprese private - Verbale di accordo 3.04.2012 In data 3.04.2012 tra le Parti Sociali Federpesca con Fai-Cisl, Flai-Cgil, Fna, Uila Pesca è stato stilato il verbale di accordo per il complessivo trattamento economico del personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Le tabelle retributive avranno decorrenza dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2013 nei valori forniti dall’accordo 2 dicembre 2011. Gli importi del fisso, del minimo monetario, dell’importo ai fini Inps, del TeamSystem Labour Review 172/2012 10 rateo del TFR risultano i seguenti, con decorrenza dal 1° ottobre 2011, dal 1° luglio 2012, e dal 1° gennaio 2013: QUALIFICHE Pesca costiera locale Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca costiera ravvicinata Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca mediterranea Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca oceanica Comandante Direttore di macchina 1° Ufficiale 2° ufficiale Nostromo Marinaio/Retiere Giovanotto Mozzo QUALIFICHE Pesca costiera locale Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo IMPORTI DAL 1° OTTOBRE 2011 Importo fisso Minimo monetario Importo ai fini garantito Inps TFR da accantonare 854,33 1.256,95 1.452,62 99,32 760,21 738,49 731,25 724,01 1.129,85 1.100,53 1.090,75 1.080,98 1.333,66 1.306,22 1.297,07 1.287,91 91,19 89,31 88,69 88,06 955,69 1.393,82 1.580,73 108,08 868,81 832,61 745,74 724,01 1.276,50 1.227,62 1.110,32 1.080,98 1.470,93 1.425,17 1.315,38 1.287,92 100,58 97,45 89,94 88,06 1.057,05 1.530,69 1.708,84 116,84 970,17 933,97 774,69 752,96 1.413,37 1.364,50 1.149,41 1.120,08 1.599,04 1.553,29 1.351,97 1.324,51 109,34 106,21 92,44 90,56 2.245,47 1.724,17 1.412,86 1.289,77 1.123,25 1.050,85 877,09 826,41 3.672,82 2.858,64 2.372,41 2.180,17 1.920,09 1.807,01 1.535,62 1.456,47 3.748,28 2.979,14 2.519,82 2.338,21 2.092,53 1.985,70 1.729,33 1.654,55 219,55 174,50 147,59 136,96 122,56 116,31 101,29 96,91 IMPORTI DAL 1° LUGLIO 2012 Importo fisso Minimo monetario Importo ai fini garantito Inps TFR da accantonare 854,33 1.262,20 1.471,58 100,62 760,21 738,49 731,25 724,01 1.135,11 1.105,79 1.096,01 1.086,23 1.352,63 1.325,17 1.316,02 1.306,87 92,49 90,61 89,98 89,36 TeamSystem Labour Review 172/2012 11 Pesca costiera ravvicinata Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca mediterranea Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca oceanica Comandante Direttore di macchina 1° Ufficiale 2° ufficiale Nostromo Marinaio/Retiere Giovanotto Mozzo QUALIFICHE Pesca costiera locale Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca costiera ravvicinata Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto Mozzo Pesca mediterranea Comandante Capopesca Motorista Marinaio polivalente Marinaio Giovanotto 955,69 1.399,07 1.599,69 109,38 868,81 832,61 745,74 724,01 1.281,76 1.232,88 1.115,57 1.086,23 1.489,88 1.444,13 1.334,34 1.306,87 101,87 98,74 91,24 89,36 1.057,05 1.535,94 1.727,80 118,14 970,17 933,97 774,69 752,96 1.418,62 1.369,74 1.154,67 1.125,32 1.617,99 1.572,24 1.370,93 1.343,46 110,63 107,50 93,74 91,86 2.245,47 1.724,17 1.412,86 1.289,77 1.123,25 1.050,85 877,09 826,41 3.681,25 2.867,06 2.380,84 2.188,60 1.928,52 1.815,44 1.544,05 1.464,90 3.770,41 3.001,27 2.541,95 2.360,34 2.114,66 2007,84 1.751,47 1.676,69 220,84 175,79 148,89 138,25 123,86 117,60 102,59 98,21 IMPORTI DAL 1° GENNAIO 2013 Importo fisso Minimo monetario Importo ai fini garantito Inps TFR da accantonare 884,02 1.307,55 1.528,06 104,48 786,63 764,15 756,66 749,17 1.176,04 1.145,69 1.135,58 1.125,46 1.404,97 1.376,57 1.367,10 1.357,63 96,07 94,12 93,48 92,83 988,90 1.449,17 1.660,62 113,55 899,00 861,54 771,65 749,17 1.327,78 1.277,20 1.155,82 1.125,46 1.547,00 1.499,65 1.386,04 1.357,63 105,78 102,54 94,77 92,83 1.093,78 1.590,79 1.793,10 122,61 1.003,88 966,42 801,61 1.469,40 1.418,82 1.196,27 1.679,56 1.632,21 1.423,91 114,84 111,60 97,36 TeamSystem Labour Review 172/2012 12 Mozzo Pesca oceanica Comandante Direttore di macchina 1° Ufficiale 2° ufficiale Nostromo Marinaio/Retiere Giovanotto Mozzo 779,12 1.165,90 1.395,49 95,42 2.323,50 1.784,08 1.461,96 1.334,59 1.162,28 1.087,37 907,57 855,13 3.811,55 2.969,07 2.465,95 2.267,02 1.997,91 1.880,90 1.600,08 1.518,18 3.907,67 3.111,80 2.636,52 2.448,60 2.194,38 2.083,84 1.818,56 1.741,19 228,88 182,27 154,43 143,42 128,53 122,06 106,52 101,99 Gli importi delle retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo del Premio INAIL, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 31 dicembre 2013, saranno confermati nei valori dell’accordo di rinnovo 2 dicembre 2011. Settore Industriale - Accordo interconfederale sull’apprendistato 18.04.2012 In data 18.04.2012 tra le Parti Sociali Confindustria con Cisl, Cgil e Uil è stato sottoscritto l’accordo interconfederale per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore industriale, in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011. L’accordo, che ha decorrenza dal 26 aprile 2012, regolamenta due tipologie di apprendistato: a) il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; b) il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’accordo prevede che il contratto di apprendistato possa essere subordinato al superamento del periodo di prova della durata prevista dai singoli Ccnl, in relazione all’inquadramento professionale attribuito. Il piano formativo deve essere redatto sulla scorta di uno specifico format allegato all’accordo. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, deve comunicarlo con un preavviso scritto pari a 15 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di apprendistato. La durata è disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore; qualora la stessa sia stata fissata in periodo superiori a 36 mesi, il periodo viene comunque ricondotto alla durata massima di 36 mesi. Tuttavia, in particolari ipotesi previste dalla singole contrattazioni per figure professionali particolari, la durata massima può raggiungere i 5 anni. La formazione nel periodo di apprendistato professionalizzante può essere svolta dal datore di lavoro anche on-job ed in affiancamento. Di norma, il periodo di formazione deve essere di 80 ore medie annue, ricomprendendo in tale limite anche la formazione teorica iniziale, prevista dall’Accordo Stato-Regioni. L’erogazione della formazione può essere integrata, se necessario e laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica. La registrazione della formazione effettuata deve essere annotata nel libretto formativo dell’apprendista. Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori, rispetto al livello finale. Nel piano formativo viene individualizzato il soggetto referente/tutor che deve essere inserito nell’organico aziendale e che deve rappresentare la figura di riferimento dell’apprendista e deve essere in possesso di adeguata professionalità. ___________________________________________ A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 172/2012 13 Aspetti penali Danneggiamento informatico Cass. Sez. I Pen., 5 marzo 2012, n. 8555 Commette il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dal’articolo 635-bis c.p., il dipendente che cancella un numero rilevante di dati dal computer affidatogli dal datore di lavoro per motivi lavorativi, anche se i files sono stati poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte afferma che integra reato di danneggiamento di dati informatici il dipendente che cancella un numero di dati rilevanti dal computer del datore di lavoro detenuto per motivi lavorativi, anche se i dati vengono poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato. Nel caso di specie, un dipendente di una ditta viene condannato, anche in grado di appello, ai sensi dell’articolo 635-bis c.c., per aver cancellato una grande quantità di dati dall’hard disck del personal computer della sua posizione di lavoro ed anche del reato di cui all’articolo 624 c.p. per essersi impossessato di alcuni cd rom contenenti dati aziendali, sottraendoli al titolare della ditta. Il dipendente ricorre in cassazione sostenendo che il reato di danneggiamento ex art. 635-bis non sussisterebbe poiché i files cancellati sarebbero stati recuperati grazie all’intervento di un tecnico. La Cassazione respinge il ricorso definendo la censura priva di fondamento; se era vero, infatti, che la Ditta danneggiata era riuscita ad effettuare il recupero dei dati, come era emerso dalla istruttoria dibattimentale, attraverso l’escussione del teste che aveva eseguito le operazioni di recupero, e che risultava l’effettivo salvataggio dei files danneggiati, il tecnico, tuttavia, aveva precisato che era riuscito soltanto a recuperare i files, ma che non era riuscito ad aprirli, e che soltanto dopo la loro apertura sarebbe stato possibile verificare il buon stato degli stessi; inoltre, dall’escussione testimoniale di altri testi era risultato che i files recuperati erano inservibili poiché se ne era tentata l’apertura senza esito. La Corte, pertanto, anche dal punto di vista astratto, ritiene la sussistenza del reato di danneggiamento informatico, ritenendo che la parola “cancella” prevista nella norma, non può essere intesa nel suo precipuo significato semantico, nel senso cioè di una irrecuperabile cancellazione, ma anche nel senso della mera rimozione di dati, o del loro spostamento, anche in via provvisoria, attraverso il collocamento nello spazio cestino; a maggior ragione, in ipotesi di eliminazione in via definitiva dal cestino, poiché anche se è vero che i files possono essere ugualmente recuperati attraverso una complessa procedura informatica, la stessa, però, richiede competenze qualificate e sistemi applicativi complessi, dispendiosi nel campo dell’informatica che non sempre sono alla portata del datore di lavoro. La Corte dunque è dell’avviso che anche la semplice eliminazione di dati informatici, che ne consenta comunque la recuperabilità, integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa, posto che l’attività è ex sé già produttiva di danno, a prescindere dalla recuperabilità, che è sempre incerta, e comunque dispendiosa in termini economici e di tempo. Nel caso sottoposto al vaglio della Corte i files recuperati erano, oltretutto, inutilizzabili, stante che gli stessi non potevano essere più aperti, e pertanto, definitivamente perduti, con cancellazione ed utilizzo di un sistema di sovrascrittura. La sentenza ha evidenziato, da ultimo, che nel caso in cui tale condotta sia dolosa, oltre ad integrare un illecito penale, può comportare di l’irrogazione una sanzione disciplinare al dipendente ed è fonte di responsabilità civile, tale da determinare la condanna al risarcimento dei danni. ______________________________________________ TeamSystem Labour Review 172/2012 14 Aspetti penali Omessa trasmissione del DURC Cass. Sez. I Pen., 31 maggio 2011, n. 21780 Il D.Lgs. n. 81/2008 - nel prevedere all’articolo 90, comma 9, lettera c), che il “committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività”, in particolare, “il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi”, contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per l’omissione riferita alla trasmissione del DURC, né una sanzione penale può essere introdotta facendo ricorso all’articolo 44, comma 1, lettera a) del T.U. n. 380/2001. Emersione di stranieri dal lavoro irregolare Cass. Sez. I Pen., 1° luglio 2011, n. 25891 La sospensione dei procedimenti penali nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore aventi ad oggetto violazioni relative all’immigrazione, prevista dall’articolo 1-ter comma 8, della Legge n. 102/2009 (sanatoria per badanti e lavoratrici domestiche), fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare per determinate categorie di lavoratori stranieri, è da considerarsi obbligatoria ex lege, tale quindi da superare la diversa volontà delle parti anche espressa ai fini della applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.. Esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro Cass. Sez. III Pen., 28 luglio 2011, n. 30031 L’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - nel punire l’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro contempla un reato permanente. Omessa concessione del riposo settimanale Cass. Sez. I Pen., 29 luglio 2011, n. 30238 In caso di omessa concessione ad un dipendente adolescente di un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni consecutivi, comprendenti la domenica in violazione degli articolo 22, comma 2 e 26 comma 2, della Legge n. 977/1967, il datore di lavoro commette un reato permanente, destinato a perdurare sino a quando si protrae il comportamento antigiuridico, consistente nel non consentire all’adolescente di fruire del riposo settimanale con le modalità prescritte dalla legge. Omissioni contributive Cass. Sez. III Pen., 2 agosto 2011, n. 30566 Nel prevedere che, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali, il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, l’articolo 2, commi 1bis e 1ter, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, ammette che la prova dell’avvenuta comunicazione possa essere costituita anche dallo stesso verbale di accertamento, che attesti l’immediata contestazione dell’addebito al responsabile dell’omissione che TeamSystem Labour Review 172/2012 15 sia presente, ovvero dalla successiva comunicazione che non deve assumere i requisiti formali della notificazione, e, tuttavia, esige che siffatta prova abbia il carattere documentale e non sia fondata esclusivamente su una deposizione testimoniale. Ai fini del calcolo della prescrizione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, comma 1-bis, della Legge n. 638/1983, al termine di prescrizione di cui agli articoli 157 e 160 c.p., occorre aggiungere il periodo di sospensione di tre mesi, stabilito dall’articolo 2, comma 1 quater, della Legge n. 638/1983. Posizione di garanzia del coordinatore dei lavori Cass. Sez. IV Pen., 17 agosto 2011, n. 32142 In caso di infortunio sul lavoro occorso in un cantiere edile, risponde del delitto di lesione personale colposa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale si limiti a svolgere compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese esecutrici, e non vigili sulla corretta osservanza da parte di ciascuna impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza, e il quale, in particolare, in occasione delle visite periodiche al cantiere, non si tenga attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso e non controlli in ogni fase la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza. Omissione colposa di cautele antinfortunistiche Cass. Sez. IV Pen., 7 settembre 2011, n. 33294 Nel prevedere il delitto di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, l’articolo 451 c.p. richiede una condotta consistente nella omessa collocazione o rimozione o resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio, nonché al salvataggio o al soccorso di persone, senza che occorra il verificarsi in concreto di un incendio o disastro o infortunio sul lavoro, e senza che possa essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore la scelta di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda qualora, per l’esercizio di una certa attività, la legge prescriva l’adozione, per la pericolosità in sé di tale attività, di determinate misure antincendio, in tutti i luoghi dell’azienda ove viene svolta l’attività. Utilizzabilità della testimonianza dell’Ispettore del lavoro Cass. Sez. III Pen., 26 settembre 2011, n. 34670 Nell’ambito di un procedimento penale per violazioni antinfortunistiche a carico dell’amministratore di fatto di una società, è utilizzabile la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria dell’ASL in ordine a comportamenti posti in essere dalla persona sottoposta alle indagini od a dichiarazioni rivolte dalla stessa a terze persone, ove tali condotte siano cadute sotto la diretta percezione dell’ufficiale di polizia giudiziaria. Nesso causale tra amianto e mesotelioma Cass. Sez. IV Pen., 27 ottobre 2011, n. 38879 In caso di omicidio colposo in un mesotelioma pleurico occorso a lavoratore esposto ad amianto, anche in periodo antecedente alla data di assunzione dell’incarico da parte dei responsabili aziendali imputati, la prolungata esposizione alle fibre di amianto possiede una incontestabile influenza sullo sviluppo della patologia tumorale, sulla proliferazione cellulare, nonché sullo stato di latenza della malattia ancora non TeamSystem Labour Review 172/2012 16 esistente, e l’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione all’amianto, dopo l’iniziazione del processo cancerogenetico, deve essere sottoposto a necessaria verifica alla stregua di una legge scientifica universale, ovvero solo probabilistica ed essersi determinato nel caso concreto alla luce di definitive e significative acquisizioni finali. Omissioni contributive Cass. Sez. IV Pen., 28 novembre 2011, n. 44066 Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di cui al’articolo 2, comma 1-bis, legge 11 novembre 1983, n. 638, sono idonei a provare l’effettivo pagamento delle retribuzioni elementi quali l’esame del Modello 10/2 inviati all’Inps e la deposizione dell’ispettore il quale affermi di avere visionato le buste paga e che i dipendenti ricevano lo stipendio. Obblighi del coordinatore per esecuzione dei lavori Cass. Sez. Pen. Fer., 2 dicembre 2011, n. 45009 In caso di infortunio mortale sul lavoro occorso in un cantiere edile, risponde del delitto di omicidio colposo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale non adempia all’obbligo di preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni, sia dell’inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche e, di conseguenza, non adotti i provvedimenti cautelari eventualmente necessari. Sicurezza del lavoro e responsabilità dell’amministratore di fatto Cass. Sez. IV Pen., 6 giugno 2011, n. 22334 Nel caso di incendio di un albergo, dell’omesso rispetto del piano di emergenza rispondono l’amministratore e legale rappresentante della società che lo gestisce ed il direttore. L’amministratore di fatto (azionista principale) risponde penalmente per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro soltanto nell’ipotesi in cui sia provata la sua ingerenza nella gestione della società. Atti vessatori Cass. Sez. VI Pen., 22 aprile 2011, n. 16164 Il reato di maltrattamenti può integrarsi solo quando sussista un affidamento della parte lesa al potere disciplinare dell’autore dei fatti, circostanza che può verificarsi anche in ambienti di lavoro, che siano però caratterizzati da una consuetudine di vita costante di natura parafamiliare, che crei nella parte offesa un rapporto di dipendenza o di affidamento simile a quello che si realizza nell’ambito indicato con riconoscimento da parte di questa della soggezione al potere del dirigente, e realizzazione, per l’effetto, di una situazione di debolezza che impone una più pregante tutela. Nella specie, si è ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti nel rapporto gerarchici intercorrente tra dirigenti medici. Obbligo di verifica del coordinatore nei cantieri Cass. Sez. IV Pen., 5 maggio 2011, n. 17468 TeamSystem Labour Review 172/2012 17 In caso di infortunio sul lavoro occorso in un cantiere, risponde del delitto di lesione personale colposa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale, pur non essendo tenuto ad un presenza costante nel cantiere, non adempie all’obbligo di verificare costantemente, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, con la conseguenza che non rileva e non contrasta una prassi operativa irregolare. Documento di valutazione dei rischi Cass. Sez. III Pen., 15 giugno 2011, n. 23968 L’articolo 4, comma 11, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 626/1994, e ora l’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere modalità semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, esonera tali datori di lavoro dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 e ora all’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. n. 812/2008, ma non dall’obbligo di predisporre e tenere il più complesso documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 ed ora all’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Occupazione irregolare di stranieri Cass. Sez. I Pen., 27 giugno 2011, n. 25615 L’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998, nel prevedere come reato l’indebita occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, punisce non soltanto chi assume il lavoratore straniero, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga, tenendo alle proprie dipendenze, e, pertanto, occupando più o meno stabilmente l’assunto. ___________________________________________ Sanzioni e licenziamento disciplinare Immutabilità della contestazione disciplinare Cass. Sez. Lav., 22 marzo 2011, n. 6499 L’immutabilità della contestazione disciplinare preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto del lavoratore incolpato. Licenziamento illegittimo Cass. Sez. Lav., 26 marzo 2011, n. 7021 E’ illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore che, durante l’aspettativa parentale di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, svolge attività lavorativa alle dipendenze di un’altra società. L’espresso divieto di svolgere qualsivoglia attività lavorativa da parte del dipendente fruitore di TeamSystem Labour Review 172/2012 18 congedo familiare rende inapplicabile, in via analogica, i principi riguardanti l’astratta possibilità di svolgere altra attività lavorativa, ma non consente, tuttavia, di ritenere di per sé illegittimo, e tale da giustificare la sanzione espulsiva, il comportamento del lavoratore per aver contravvenuto a tale divieto. Esercizio del potere disciplinare Cass. Sez. Lav., 17 ottobre 2011, n. 21437 Il principio secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato - essendogli consentito soltanto, a norma della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, u.c. di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio, ai fini della recidiva - non si applica all’ipotesi in cui il nuovo esercizio del potere disciplinare riguardi quei fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che hanno formato oggetto del pregresso procedimento, siano, tuttavia, diversi per particolari circostanze di tempo e di luogo che contraddistinguono, e come tali siano stati contestati nella loro specifica individualità, fermo restando la brevità dell’intervallo temporale fra le due infrazioni disciplinari della medesima natura commesse con azioni distinte, aventi autonoma individualità, non è sufficiente per attribuire carattere unitario alle due condotte. Licenziamento disciplinare e contestazione degli addebiti Cass. Sez. Lav., 19 agosto 2011, n. 17407 La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti quantificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.. L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di una indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione Cass. Sez. Lav., 14 settembre 2011, n. 18772 In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore, il requisito della immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richiede uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. Sanzione disciplinare e procedimento per l’irrogazione Cass. Sez. Lav., 18 ottobre 2011, n. 21485 TeamSystem Labour Review 172/2012 19 L’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non comportando per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona (sicché nel giudizio il lavoratore ha l’onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituendo elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale), presuppone, tuttavia, che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e di buona fede e, quindi, con modalità tali da non generare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione. Pubblico impiego e licenziamento disciplinare Tribunale di Roma, Sez. I Lav., 11 luglio 2011, n. 12901 E’ infondata l’eccezione di tardività dell’azione di impugnazione di una sanzione disciplinare conservativa, proposta da un dipendente pubblico, per essere decorsi i venti giorni dalla sua applicazione, previsti dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, giacché, ai sensi dell’articolo 7 comma 6, tale termine si applica alla procedura di conciliazione ivi prevista, mentre è fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria nei limiti della prescrizione ordinaria. ______________________________________________ Licenziamento individuale Rifiuto della prestazione lavorativa Cass. Sez. Lav., 16 marzo 2011, n. 6148 Non può essere considerata insubordinazione la scelta del dipendente di non mettere a disposizione il proprio mezzo privato a fini lavorativi, ma allo stesso modo il Sindacato datore di lavoro non è obbligato a reintegrarlo, bensì soltanto ad indennizzarlo, in ragione dell’inapplicabilità delle garanzie di cui allo Statuto dei Lavoratori. Licenziamento per giusta causa e impugnazione Cass. Sez. Lav., 20 giugno 2011, n. 13496 Ai sensi dell’articolo 20697 c.c., è onere del datore di lavoro provare la legittimità del licenziamento per giusta causa anche se il dipendente non lo ha impugnato nel termine previsto e si sia limitato a richiedere un risarcimento del danno, comunque conseguente a tale risoluzione del rapporto. Pseudodirigente e licenziamento Cass. Sez. Lav., 5 luglio 2011, n. 14713 Al dirigente meramente convenzionale (o pseudo dirigente) illegittimamente licenziato, spetta la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro ai termini dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. TeamSystem Labour Review 172/2012 20 Licenziamento e risarcimento del danno Cass. Sez. Lav., 22 settembre 2011, n. 19286 L’importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, previsto dal comma 4 dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo risultante dall’articolo 1, della Legge 11 maggio 1990 n. 108, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento, la quale è costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento e non richiede una specifica domanda, essendo questa ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del comma 4 del citato articolo 18 della Legge n. 300/1970. Licenziamento per giustificato motivo soggettivo Cass. Sez. Lav., 8 agosto 2011, n. 17093 In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il giudice del merito, nell’interpretare la parte “mobile” della norma di riferimento, la adegua ad un determinato contesto storico-sociale e formula un giudizio di valore che deve dar conto del procedimento logico su cui si basa, nel rispetto delle nozioni di comune esperienza e con l’osservanza dei principi generali dell’ordinamento. Nel consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali, da cui si desume che l’assetto organizzativo dell’impresa è, di regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all’imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative. Licenziamento illegittimo Cass. Sez. Lav., 26 gennaio 2012, n. 1107 In caso di licenziamento illegittimo, qualora il lavoratore non possa essere reintegrato nella sede di iniziale preposizione, è legittima l’assegnazione del medesimo ad altra unità produttiva della stessa impresa più vicina alla sua residenza. Tra sedi più prossime alla residenza del lavoratore non vanno ricomprese quelle non appartenenti alla datrice di lavoro, bensì ad altre società facenti parte del medesimo gruppo, salva peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogniqualvolta vi sia una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di una unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle singole imprese da parte del giudice di merito. Licenziamento illegittimo Cass. Sez. Lav., 13 gennaio 2012, n. 402 La sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva ad effetti retroattivi, statuendo la debenza (ora per allora) di somme dovute al lavoratore, alle quali va riconosciuta natura non soltanto risarcitoria, ma anche retributiva, con la conseguenza che l’attribuzione patrimoniale, sopravvivendo il rapporto di lavoro e quello assicurativo, è assoggettabile alla contribuzione previdenziale. I contributi sono da ritenersi dovuti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 217, Legge n. 662/1996, fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento del licenziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le spettanze economiche in relazione alle quali insorge l’obbligazione contributiva, ricorrendo, pertanto, anche le TeamSystem Labour Review 172/2012 21 omissioni contemplate ai fini dell’applicabilità della sanzione una tantum di cui alla lettera b) della norma suddetta. Licenziamento e sostituzione del dipendente Cass. Sez. Lav., 19 gennaio 2011, n. 755 La modesta contrazione dell’attività produttiva, non implicante una sensibile riduzione delle persone e dei mezzi impiegati, rende illegittimo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore dipendente ove la datrice di lavoro abbia proceduto, in vista della sua sostituzione, alla stipula del contratto di collaborazione a progetto, con altro soggetto pochi giorni prima di comunicare il recesso. ______________________________________________ Trattamento retributivo Retribuzione ed onere della prova Cass. Sez. Civ., 9 giugno 2011, n. 12563 Accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, incombe all’azienda la prova di avere correttamente ed effettivamente retribuito l’attività svolta alla stregua delle previsioni del contrato collettivo di settore, non essendo sufficienti a tale fine le scritture contabili. Indennità onnicomprensiva nella somministrazione Tribunale di Brescia, Sez. Lav. 12 gennaio 2012 A seguito della novella legislativa di cui all’articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, è stato introdotto un meccanismo di determinazione forfetario ed indennitario, sostituivo del risarcimento del danno anche nei casi di conversione del rapporto lavorativo a tempo determinato. A tale proposito va richiamata la pronuncia recente della Corte Costituzionale n. 303/2011 per la quale va precisato che le conseguenze meramente indennitarie in parola riguardano anche il caso della somministrazione irregolare: è pur vero, infatti, che il comma 5 dell’articolo 32 citato prevede il meccanismo in questione “nei casi di conversione del contratto determinato”, ma di tale espressione va data estesa accezione. Dirigente e determinazione della retribuzione Cass. Sez. Lav., 23 dicembre 2011, n. 28728 Il fatto che le mansioni di un dirigente comportino una maggiore dedizione, anche temporale, non esclude che, nell’ipotesi di un particolare ulteriore impegno, il quale (pur riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro) richieda - continuativamente o per un determinato periodo di tempo - un’abnegazione di particolare intensità e l’assunzione di particolari responsabilità, tale ulteriore impegno del dirigente debba essere compensato mediante un adeguamento della prefissata retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, comma 1, che è norma applicabile ad ogni categoria di lavoratori, ferma comunque la possibilità del giudice del merito di ricorrere, in mancanza di più idonei elementi, ad una valutazione equitativa ex articolo 432 c.p.c... TeamSystem Labour Review 172/2012 22 Trattamento di fine rapporto Cass. Sez. Lav., 22 settembre 2011, n. 19291 In caso di cessione di ramo di azienda assoggettata al regime di cui all’articolo 2112 c.c., il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d’azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall’articolo 2112 c.c., comma 2; quest’ultimo, invece, quale datore di lavoro cessionario, è l’unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento di azienda. Buoni pasto e base imponibile Cass. Sez. Lav., 23 gennaio 2012, n. 865 I buoni pasto offerti dall’azienda per la generalità dei dipendenti per esigenze correlate all’attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile a fini previdenziali ed assistenziali. ______________________________________________ Malattie professionali e Sicurezza sul lavoro Malattia elettiva insorta durante le ferie Cass. Sez. Lav., 25 gennaio 2011, n. 1699 Se è pur vero che il lavoratore è pienamente libero di decidere come e dove utilizzare il periodo delle ferie, è altrettanto vero che siffatta libertà deve essere coniugata, alla stregua dei principi di correttezza e di buona fede posti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., con l’esigenza che le scelte dallo stesso operate in materia non siano lesive dell’interesse del datore di lavoro a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa dedotta in contratto. Dunque, la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente, intanto trova tutela nella disposizioni contrattuali e codicistiche, in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore. Malattia professionale e concausalità Cass. Sez. Lav., 19 gennaio 2011, n. 1135 Nella materia degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere sufficiente con certezza, ravvisando l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. TeamSystem Labour Review 172/2012 23 Responsabilità del datore di lavoro per rischi da attività di terzi Cass. Sez. Lav., 11 luglio 2011, n. 15156 Ove i lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato di altri soggetti, tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare conseguenti informazioni e istruzioni a propri dipendenti. Malattia professionale e inidoneità al lavoro Cass. Sez. Lav., 31 gennaio 2012, n. 1404 E’ necessario distinguere la malattia del lavoratore dalla sua inidoneità al lavoro, in quanto, pure essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina giuridica diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell’articolo 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione del lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; laddove, la seconda ha carattere permanente, o quanto meno, durata in determinata o indeterminabile, non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1256 e 1463 c.c., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall’articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, indipendentemente del superamento del periodo di comporto. ______________________________________________ Qualificazione del rapporto Contratti a termine e ragioni sostitutive Cass. Sez. Lav., 24 maggio 2011, n. 11358 Nelle aziende che presentano, da un punto di vista organizzativo, una certa complessità tale da non poter riferire una sostituzione ad una singola persona, ma alla funzione produttiva specifica, l’apposizione del termine a un contratto a tempo determinato è legittima se il riferimento all’esigenza di sostituire i lavoratori assenti è integrata da altri elementi come l’ambito territoriale di riferimento: ciò consente sia di determinare il numero dei prestatori da sostituire, che di verificare la sussistenza dei presupposti normativi. Contratto a termine Tribunale di Trani, 19 settembre 2011, n. 4554 La novità dell’articolo 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è data dal fatto che ciò che assume rilevanza ai fini della conversione del rapporto non è l’illegittimità del termine (che, al massimo, come si è visto, considerata la limitazione di cui all’articolo 36 del D.Lgs n. 165/2001, consentirebbe al pubblico dipendente di ottenere un risarcimento del danno), ma il fatto che, pure in presenza di contratti legittimi (e cioè rispettosi delle norme che disciplinano il lavoro a termine), il rapporto di lavoro possa essere considerato a tempo indeterminato, qualora per effetto di successione di contratti a termine e per lo TeamSystem Labour Review 172/2012 24 svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Questa conclusione, non solo è coerente con (e non viola) la normativa comunitaria, ma ha anche il pregio di rispettare il contenuto precettivo dell’articolo 97, comma 3 della Costituzione, posto che, nel caso di specie, la deroga al principio costituzionale (secondo cui “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”) trova legittimità in una norma di legge e, quindi, può farsi tranquillamente rientrare nei “casi stabiliti dalla legge”, che l’articolo 97, citata, fa espressamente salvi. Contratto a termine Tribunale di Milano, 4 luglio 2011, n. 3402 Pur in assenza di una espressa previsione, non può che ritenersi che con l’intervento di cui al D.L. n. 225/2010 il Legislatore abbia voluto posticipare l’efficacia del termine decadenziale introdotto con la Legge n. 183/2010, facendo così salvi i diritti di quanti, alla data del 24 gennaio 2011, non avessero ancora provveduto alle impugnazioni ivi disciplinate. Nessun dubbio, poi, che il decreto ministeriale debba trovare applicazione anche in materia di impugnazione del contratti a termine posto che l’articolo 32, comma 4, espressamente richiama “le disposizioni di cui all’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo”. Subordinazione e lavoro autonomo Tribunale di Treviso, 12 aprile 2011 Nel nostro ordinamento non esiste alcuna presunzione di subordinazione. Ogni attività umana economicamente rilevante può formare oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato, a seconda delle concrete modalità di svolgimento del rapporto. L’elemento che caratterizza la subordinazione è data dalla etero direzione della prestazione lavorativa che consiste nella emanazione da parte del datore di lavoro di ordini specifici, oltre che in una vigilanza e in controllo assiduo delle prestazioni lavorative. Ove l’elemento della etero direzione non sia agevolmente apprezzabile perché non chiaramente emesso, si può far luogo ad altri criteri definiti complementari e sussidiari, quali la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro appartenenti al datore; lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del medesimo. Il ricorso ai suddetti indici rivelatori può considerarsi valido solo ove essi siano sussistenti o in buona parte, non potendo rilevare autonomamente ad uno solo di essi. Pubblico impiego e rapporto a termine Tribunale di Treviso, 18 aprile 2011 Il ricorso sistematico da parte del Ministero dell’Istruzione a contratti a termine, in assenza di una reale, obiettiva e comprovata esigenza di carattere temporaneo, deve ritenersi illegittimo con conseguente nullità del termine. Dalla nullità del termine non può però derivare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante i principi stabiliti dall’articolo 97 della Costituzione ed il disposto dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ma solo il diritto al risarcimento del danno. Tale danno deve essere quantificato nella maggiore retribuzione che sarebbe spettata all’insegnante se fosse stato assunto a tempo indeterminato, sin dalla conclusione del primo contratto a termine. _____________________________________________ TeamSystem Labour Review 172/2012 25 Crisi aziendali Licenziamento collettivo inefficace Cass. Sez. Lav., 21 settembre 2011, n. 19233 In tema di licenziamenti collettivi per riduzione del personale e di collocamento in mobilità, la procedura disciplinata dall’articolo 4 della Legge n. 223/1991 è volta a consentire una proficua partecipazione dei sindacati alla gestione della crisi ed a rendere trasparente il processo decisionale del datore di lavoro, in funzione della tutela non soltanto degli interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell’interesse pubblico, correlato all’occpuazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell’interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro. Gli adempimenti formali prescritti dalla suddetta legge devono, dunque, considerarsi inderogabili: il mancato o irregolare assolvimento degli stessi determina insanabilmente l’inefficacia di tutti gli atti successivi, ed, in particolare, del licenziamento, a nulla rilevando che tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali sia stato comunque raggiunto un accordo. Insolvenza del datore di lavoro e Fondo di Garanzia Tribunale di Rovigo, 27 maggio 2011 Un’interpretazione della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva n. 80/987 Ce consente l’azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l’imprenditore, pur rientrando astrattamente nell’area della fallibilità, non possa in concreto essere dichiarato fallito a causa dell’esiguità del debito e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. Indennità di mobilità e decorrenza Cass. Sez. Lav., 20 dicembre 2011, n. 29327 L’articolo 7 della Legge n. 223/1991, concernente la disciplina della indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria: l’articolo 73, della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione di cui al Rdl n. 1827/1935, convertito nella Legge n. 1155/1936, fissa la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore di lavoro. L’Inps viene esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse o meno il diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto solo nel caso in cui l’assicurato sia pagata una indennità di mancato preavviso. ______________________________________________ A cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 172/2012 26 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E MODIFICHE Decreto Legislativo n. 24 del 2.03.2012 Il Decreto Legislativo n. 24 del 2.03.2012 reso in attuazione della Direttiva 2008/104/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2012, n. 69, ha disposto una riforma della disciplina del lavoro tramite agenzie interinali. Il decreto si applica ai lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle Agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 ed ha modificato gli articoli 2, 18, 20, 21, 22, 23 prefiggendosi l’obiettivo di garantire la parità di trattamento, un più facile accesso all’occupazione e l’equiparazione tra i lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta servizio. Il provvedimento in esame introduce la possibilità di assumere anche a tempo parziale sia in caso di somministrazione a tempo indeterminato, che a tempo determinato. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal decreto in esame. Modifiche all’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 2 D.Lgs. n. 24/2012) L’articolo 2 del D.Lgs. n. 24/2012, modificando l’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003, definisce il contratto di somministrazione di lavoro il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20, e “missioni” il periodo durante il quale il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1 è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1 ed opera sotto il controllo e la direzione dello stesso. Il decreto prevede che le condizioni base di lavoro e di occupazione debbono essere quelle previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore, ivi comprese quelle relative: all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie ed i giorni festivi; alla retribuzione; alla protezione delle donne in stato di gravidanza, ed in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Modifiche all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 3 D.Lgs. n. 24/2012) L’articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2012 introduce all’articolo 18 del Decreto n. 276/2003, il comma 3-bis, il quale dispone che la violazione delle disposizioni di cui al’articolo 23, comma 1 e, per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma 4 secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a) e b) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 (da Euro 250,00 ad Euro 1.250,00). L’articolo 3, inoltre, con l’introduzione del comma 4-bis, all’articolo 18, prevede la sanzione penale di cui al comma 4 (alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da Euro 2.500,00 ad Euro 6.000,00) in caso di violazione del divieto di percepire compensi dal lavoratore in cambio dell’assunzione presso un utilizzatore ovvero nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, in aggiunta alla sanzione penale, è disposta la cancellazione dall’albo dell’agenzia di somministrazione. Modifiche all’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 4 D.Lgs. n. 24/2012) L’articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2012 introduce all’articolo 20, comma 2 del Decreto n. 276/2003 una modifica in base alla quale “per tutta la durata della missione” i lavoratori svolgono la loro attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. TeamSystem Labour Review 172/2012 27 Nelle ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore “per periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore”, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Inoltre, l’articolo 4 inserisce all’articolo 20 i commi 5-ter e 5-quater; il comma 5-ter prevede che le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003, relative alla ammissione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di: soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi; resta comunque fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 86/1988; soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’articolo 2 del regolamento Ce n. 800/2008 del 6.08.2008 della Commissione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell’articolo 2 del Regolamento Ce n. 800/2008. Il comma 5-quater prevede che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano, altresì, nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Modifiche all’articolo 21, 22 del D.Lgs. n. 276/2003 (articoli 5 e 6 D.Lgs. n. 24/2012) L’articolo 5 del D.Lgs. n. 24/2012 modifica l’articolo 21, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che le informazioni di cui al comma 1, nonché “la data di inizio e la durata prevedibile della missione” devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto di avvio presso l’utilizzatore. L’articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2012 modifica l’articolo 22 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale ipotesi trova applicazione il D.Lgs. n. 61/2000, in quanto compatibile. Modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. n. 276/2003 (articolo 7 D.Lgs. n. 24/2012) L’articolo 7 del D.Lgs. n. 24/2012 modifica l’articolo 23, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Inoltre, l’articolo 7 inserisce all’articolo 23 del Decreto n. 276/2003 il comma 7-bis, che prevede che i lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinché gli stessi possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore, presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera. Infine, l’articolo 7, introducendo il comma 9-bis all’articolo 23, prevede che resta salva la facoltà per i somministratori e gli utilizzatori di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego ed alla formazione del lavoratore per l’ipotesi in cui al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore. ____________________________________________ A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 172/2012 28 ULTIME SCADENZE GIUGNO 2012 Lunedì 18 Giugno - Versamento 4° rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi da parte dei Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2011 - Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef e delI'rap, risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012 senza alcuna maggiorazione da parte Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone - Versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2012 - 16/06/2012 da parte dei Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone - Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione da parte dei Soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti passivi Irpef) - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2012 senza alcuna maggiorazione da parte dei Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2012 - e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino) - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2012 - 16/06/2012 da parte delle Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2012 - e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino) - Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per il 2012, senza alcuna maggiorazione da parte delle Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012 e che si avvalgono del regime agevolato "per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" ________________________ Mercoledì 20 Giugno - Presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730/2012 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Modello 730-1) da parte dei Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale ________________________ Team System Labour Review 172/2012 29