La scheda prodotto nel settore dell’arredo CONFINDUSTRIA VICENZA Vicenza, 26/05/2010 Avv. Filippo Cafiero Il contesto normativo prima e dopo il settembre 2005 ¾ Prima responsabilità del produttore (dpr. 24/5/88 n.224) norme per l’informazione al consumatore ¾ Dopo codice del consumo (D. Lgs. n. 206 del 06/09/05) (lg.126/91 e Reg. Attuaz. D.M. 08/02/97 n.101) riconoscimento e tutela dei diritti del consumatore (lg.281/98) sicurezza generale dei prodotti (D.Lgs. 172/2004) In entrambi i casi essa ha comportato la necessità e l’opportunità del coinvolgimento e dell’attenzione degli operatori del settore …… ……. per non incorrere in responsabilità pur in presenza di un prodotto “valido “ le richiamate norme impongono che i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio debbano riportare alcune particolari indicazioni in un certo preciso modo artt. 5 e 6 Codice Consumo art. 7 Codice Consumo ¾ Art.5 • • • ……………… Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore ¾ Art. 6 a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell‘UE; c) paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove determinanti per la qualità o le caratteristiche merceolog. del prodotto; f) istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto tutto mira all’ informazione al consumatore già prevista e trattata da: Legge 126/91 e succ. Reg. Attuaz. D.M.101/97, da Circ. n.1 del 3/08/04 Min. Att. Prod., ed oggi da Codice Consumo, in particolare artt. 5 a 12. in realtà la legge non parla mai di scheda prodotto ma sempre e solo di informazioni che devono figurare sulle confezioni, etichette o altra documentazione illustrativa in accompagnamento dei prodotti. Effetti pratici economici e contrattuali ¾ modalità di presentazione delle indicazioni (art.7) : • • • confezione ,etichetta o altra docc. accompagnamento prodotti; almeno in lingua italiana; con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. ¾ Particolari aspetti della responsabilità e diligenza del produttore e del venditore: • correttezza, buona fede, trasparenza; rispetto interessi aspettativa altra parte; rispetto e tutela salute uomo e ambiente; sicurezza prodotti (artt. 102‐113 Cod. Cons.) ¾ protezione e del consumatore (sicurezza e salute) e del prodotto (durata e utilizzabilità): • • • sintonia e collegamento tra tutela del consumatore e principi posti a base della responsabilità del produttore. identificazione delle caratteristiche del prodotto anche con riferimento alla idoneità del prodotto “per l’uso previsto identificazione del prodotto e dei suoi materiali e/o metodi di lavorazione allorché determinanti per le qualità o le caratteristiche Effetti sanzionatori (ma anche) ¾ contrattuali e propri della stessa legge per la violazione delle disposizioni sulla scheda prodotto (artt. 11 e 12 Cod. Cons.): • è vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9 • sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 25.823, determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. a vantaggio ¾ Garanzia beni consumo: artt. da 128 a 135 Cod. Cons conformità del bene = conformità a presentazione, rappresentazione o descrizione del bene fatta dal venditore ¾ Made in Italy: art. 16 co.6 D.L. 135/09 conv. L. 166/09, mette al riparo da rischio fraintendimento consumatore per uso del marchio ¾ Ecolabel: Decisione della Commissione UE del 30/11/09 in GUUE L 320/03 del 5/12/09 ¾ Ecoincentivi contributi per il sostegno della domanda acquisto mobili per cucina (D.L. n. 40/2010) La scheda prodotto negli stessi termini nostri: direttive europee con riferimento principale il consumatore Per ambito e territorio UE nel rapporto con i mercati esteri Per ambito extra UE il criterio di riferimento rimane informazione e sicurezza la CONVENZIONE di VIENNA La Convenzione di Vienna costituisce la legge nazionale applicata alla vendita internazionale di beni mobili per gli stati che vi hanno aderito. La convenzione di Vienna si applica alle vendite internazionali: quando le due parti contraenti di beni mobili risiedono in paesi diversi per parti contraenti dello stesso paese: norme nazionali. (Cod. Civ. + Cons) obblighi del venditore consegnare la merce conforme alle caratteristiche (quantità, qualità, tipo) previste del contratto, conforme al campione, modello e/o prototipo senza difetti e idonea all'uso cui è destinata imballata e/o confezionata adeguatamente consegnare i documenti relativi alla merce etichettatura rimane ferma nei termini previsti dai vari regimi anche per fini doganali attenzione a documentazione necessaria per esportazione attenzione anche ai vincoli per fattura commerciale In linea generale I N S I N T E S I non è più sufficiente la sola tecnica ma è necessaria un anche un’informazione chiara ed adeguata su prodotto che si è realizzato, sui materiali impiegati e sulle istruzioni e precauzioni d’uso nella presentazione del prodotto non possono ignorarsi il rispetto delle finalità e dei bisogni che il consumatore intende soddisfare con quel bene il dovere di informazione deve costituire il massimo sforzo per l’operatore non per il consumatore. L’impegno - attenzione … che deve esser finalizzato ad essere compreso e “letto” bene così da consentire al consumatore di poter fare le dell’operatore (produttore - venditore): scelte giuste e mirate secondo le proprie necessità …. che, per altro verso, deve essere anche finalizzato a uno sforzo … non ingenerare confusione o, peggio ancora, inganno nello stesso consumatore. La scheda prodotto come strumento di tutela e di difesa da pretese strumentali identifica in modo certo e preciso natura e caratteristiche del prodotto consente gli opportuni riscontri per garanzie e attestazioni su funzionalità, uso e durata mette al riparo da non poche contestazioni e risolve tutte le questioni derivanti da …”non sapevo, non avevo capito, non volevo, ecc..” • Grazie, per l’attenzione. Avv. Filippo Cafiero