La scheda prodotto nel settore dell’arredo
CONFINDUSTRIA VICENZA
Vicenza, 26/05/2010
Avv. Filippo Cafiero
Il contesto normativo
prima e dopo il settembre 2005
¾ Prima
ƒ responsabilità del produttore
(dpr. 24/5/88 n.224)
ƒ norme per l’informazione al
consumatore
¾ Dopo
ƒ codice del consumo
(D. Lgs. n. 206 del 06/09/05)
(lg.126/91 e Reg. Attuaz. D.M.
08/02/97 n.101)
ƒ riconoscimento e tutela dei
diritti del consumatore
(lg.281/98)
ƒ sicurezza generale dei prodotti
(D.Lgs. 172/2004)
In entrambi i casi essa ha comportato
la necessità e l’opportunità del coinvolgimento
e dell’attenzione degli operatori del settore ……
……. per non incorrere in responsabilità
pur in presenza di un prodotto “valido “
le richiamate norme impongono che
i prodotti destinati al consumatore e
commercializzati sul territorio debbano riportare
alcune particolari indicazioni
in un certo preciso modo
artt. 5 e 6
Codice Consumo
art. 7
Codice Consumo
¾ Art.5
•
•
•
………………
Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore
¾ Art. 6
a) denominazione legale o merceologica del prodotto; b) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell‘UE; c) paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) materiali impiegati e metodi di lavorazione ove determinanti per la qualità o le caratteristiche merceolog. del prodotto;
f) istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto
tutto
mira all’
informazione al consumatore
già prevista e trattata da: Legge 126/91 e succ. Reg. Attuaz.
D.M.101/97, da Circ. n.1 del 3/08/04 Min. Att. Prod., ed oggi da
Codice Consumo, in particolare artt. 5 a 12.
in realtà la legge non parla mai di scheda prodotto ma sempre e solo di
informazioni che devono figurare sulle confezioni, etichette o altra
documentazione illustrativa in accompagnamento dei prodotti.
Effetti pratici economici e contrattuali
¾ modalità di presentazione
delle indicazioni
(art.7) :
•
•
•
confezione ,etichetta o altra docc. accompagnamento prodotti;
almeno in lingua italiana;
con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
¾ Particolari aspetti della
responsabilità e diligenza del
produttore e del venditore:
•
correttezza, buona fede, trasparenza; rispetto interessi aspettativa altra parte; rispetto e tutela salute uomo e ambiente; sicurezza prodotti (artt. 102‐113 Cod.
Cons.)
¾ protezione e del consumatore
(sicurezza e salute) e del
prodotto (durata e utilizzabilità):
•
•
•
sintonia e collegamento tra tutela del consumatore e principi posti a base della responsabilità del produttore.
identificazione delle caratteristiche del prodotto anche con riferimento alla idoneità del prodotto “per l’uso previsto
identificazione del prodotto e dei suoi materiali e/o metodi di lavorazione allorché
determinanti per le qualità o le caratteristiche
Effetti sanzionatori
(ma anche)
¾ contrattuali e propri della stessa legge per la violazione delle disposizioni sulla scheda prodotto (artt. 11 e 12 Cod. Cons.):
•
è vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9
•
sanzione amministrativa
da euro 516 ad euro 25.823, determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
a vantaggio
¾ Garanzia beni consumo: artt. da 128 a 135 Cod. Cons
conformità del bene = conformità a
presentazione, rappresentazione o
descrizione del bene fatta dal venditore
¾ Made in Italy:
art. 16 co.6 D.L. 135/09 conv. L. 166/09,
mette al riparo da rischio fraintendimento
consumatore per uso del marchio
¾ Ecolabel:
Decisione della Commissione UE
del 30/11/09 in GUUE L 320/03 del 5/12/09
¾ Ecoincentivi
contributi per il sostegno della domanda
acquisto mobili per cucina (D.L. n. 40/2010)
La scheda prodotto
negli stessi termini nostri: direttive europee con riferimento principale il consumatore
Per ambito e territorio UE
nel rapporto con i mercati esteri
Per ambito extra UE il criterio di riferimento rimane
informazione e sicurezza
la CONVENZIONE di VIENNA
La Convenzione di Vienna costituisce la legge nazionale applicata alla vendita internazionale di beni mobili per gli stati che vi hanno aderito.
La convenzione di Vienna
si applica
alle vendite
internazionali:
quando le due parti
contraenti di beni
mobili risiedono in
paesi diversi
per parti contraenti
dello stesso paese:
norme nazionali.
(Cod. Civ. + Cons)
obblighi del venditore
consegnare la merce
conforme alle
caratteristiche
(quantità, qualità, tipo)
previste del contratto,
conforme al campione,
modello e/o prototipo
senza difetti e idonea
all'uso cui è destinata
imballata e/o confezionata
adeguatamente
consegnare i documenti
relativi alla merce
etichettatura
rimane ferma nei
termini previsti dai
vari regimi anche per
fini doganali
attenzione a
documentazione
necessaria per
esportazione
attenzione anche ai
vincoli per
fattura commerciale
In linea generale
I
N
S
I
N
T
E
S
I
non è più sufficiente la sola tecnica ma è necessaria un
anche un’informazione chiara ed adeguata su prodotto che si
è realizzato, sui materiali impiegati e sulle istruzioni e
precauzioni d’uso
nella presentazione del prodotto non possono ignorarsi
il rispetto delle finalità e dei bisogni che il consumatore intende
soddisfare con quel bene
il dovere di informazione deve costituire il massimo sforzo per
l’operatore non per il consumatore.
L’impegno - attenzione … che deve esser finalizzato ad essere compreso e “letto”
bene così da consentire al consumatore di poter fare le
dell’operatore
(produttore - venditore): scelte giuste e mirate secondo le proprie necessità
…. che, per altro verso, deve essere anche finalizzato a
uno sforzo …
non ingenerare confusione o, peggio ancora, inganno
nello stesso consumatore.
La scheda prodotto
come strumento di
tutela e di difesa da
pretese strumentali
identifica in modo certo e preciso natura e caratteristiche
del prodotto
consente gli opportuni riscontri per garanzie e attestazioni
su funzionalità, uso e durata
mette al riparo da non poche contestazioni e risolve tutte le
questioni derivanti da …”non sapevo, non avevo capito,
non volevo, ecc..”
• Grazie, per l’attenzione.
Avv. Filippo Cafiero
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