Normativa antiriciclaggio:
aspetti applicativi e sanzionatori
Intervento a cura del Col. t. SFP Fabio Canziani
Comandante del Nucleo Polizia Tributaria Catanzaro
Guardia di Finanza
Matera, 19 aprile 2012
La dimensione internazionale
La presa di coscienza della presenza d’ingenti flussi finanziari illeciti
e dei connessi effetti distorsivi arrecati al sistema economico nel suo
complesso ha accresciuto la consapevolezza dell’importanza
strategica dell’azione di contrasto al riciclaggio.
La globalizzazione delle attività finanziarie e lo sviluppo della new
economy
costituiscono
occasione
di
crescita
ma
contemporaneamente presentano il rischio di agevolare il riciclaggio
dei capitali illeciti.
La crescente internazionalizzazione delle economie reali e
finanziarie impone l’esigenza di esaminare il fenomeno da una
prospettiva internazionale.
La Criminalità Organizzata e le infiltrazioni nel sistema
dell’economia legale
L’IMPATTO DEL CRIMINE SUL SISTEMA ECONOMICO
L’INQUINAMENTO FINANZIARIO
• il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno
consapevoli
• il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawalla)
L’INQUINAMENTO ECONOMICO
• effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul
mercato del lavoro
• effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego),
impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai
bilanci pubblici)
L’INQUINAMENTO SOCIALE
• attentati ai patrimoni privati
• basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi
• svalutazione del territorio
• leva moltiplicativa criminale
• meccanismi di condizionamento del mondo politico
• sfiducia dei cittadini
3
USD / g
Costo medio della pasta di coca in
Colombia *
0,807
Costo medio della cocaina
all’ingrosso in Italia *
52,530
Costo medio della cocaina al
dettaglio in Italia *
106
* Dati relativi all’anno 2005-2006
Fonte:
www.unodoc.org/unodoc/world_drug_report.htlm
La Criminalità Organizzata e le infiltrazioni nel sistema
dell’economia legale
BILANCIO
(dati in mld euro)
ATTIVITA’
PASSIVITA’
Traffico droga , Tasse mafiose,
Attività imprenditoriale,
Ecomafie, Racket, Usura,
Prostituzione, etc…
…………………….
Riciclaggio € 19,50
€ 130,95
€ 58,71
UTILE NETTO
€ 72,24
Undicesimo Rapporto “S.o.S. Impresa” di CONFESERCENTI (11 nov.2008)
5
Riciclaggio: processo trifase *
• collocamento (placement)
• stratificazione (layering)
• integrazione (integration)
* Fonte: UN ODCCP Glossary
Le tappe del riciclaggio
• riciclaggio monetario (anni settanta), massiccio
utilizzo di denaro contante e prestanome;
• riciclaggio bancario (anni ottanta), agevolato dalla
varietà di strumenti e servizi finanziari disponibili;
• riciclaggio finanziario (anni novanta), canalizzato
attraverso l’intermediazione di società finanziarie (SIM,
SGR, fiduciarie, etc.);
• riciclaggio extra – finanziario (anni 2000), connotato
dal ricorso a professionisti legali e contabili che si
sovrappongono ed utilizzano il sistema finanziario
Normativa internazionale
Convenzione di Vienna del 20.12.1988 sul traffico di sostanze
stupefacenti, ratificata in Italia con Legge n. 328 del 5.11.1990
Dichiarazione dei Principi del Comitato di Basilea
Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a
Strasburgo nel 1990 e ratificata in Italia con la legge n.
328/1993
Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato
transnazionale del 31.5.2001, ratificata in Italia con Legge 16
marzo 2006, n. 146
Direttive n. 91/308/CEE del 10.6.1991, n. 97/2001/CE del
4.12.2001, n. 2005/60/CE del 26.10.2005 e 2006/70/CE del
1.8.2006
40 + 9 Raccomandazioni del G.A.F.I, costituito nel vertice G7
tenutosi a Parigi nel 1989
8
EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DISPOSITIVO
PREVENTIVO
1991
Legge n. 197/1991:
Canalizzazione delle transazioni finanziarie al di sopra di una
determinata soglia attraverso gli intermediari abilitati
Identificazione clientela e registrazione operazioni nell’A.U.I.
Segnalazione delle operazioni sospette
1997
DLgs. n. 153/1997
Invio ss.oo.ss. all’U.I.C. per analisi finanziaria, e successivo
interessamento del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della
D.I.A.
Riservatezza dell’identità del segnalante
1999
D.Lgs. n. 374/1999
Estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune categorie
non finanziarie considerate più a rischio, nonché ad altre
attività attinenti il settore finanziario
9
EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DISPOSITIVO
PREVENTIVO
2004
2007
2008
D.Lgs. n. 56/2004, in attuazione della Direttiva n. 2001/97/CE:
Estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune categorie
professionali
D.Lgs. n. 109/2007 e 231/2007, in attuazione della Dir. n.
2005/60/CE:
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Introduzione del concetto di “adeguata verifica della
clientela”
Riduzione delle soglie da 12.500 a 5.000 Euro (dal 30 aprile
2008)
D.L. n. 112/2008 (“manovra d’estate 2008”) convertito nella
legge 6 agosto 2008 n. 133:
Reintroduzione delle soglia di 12.500 Euro
(dal 25 giugno 2008)
10
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Il D.Lgs. 231/2007 ha completato il recepimento della direttiva
2005/60/CE, innovando sensibilmente i principi generali della
disciplina di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio, con particolare riguardo a:
gli obblighi di collaborazione attiva dei destinatari, estendendone
i presidi anche al contrasto del finanziamento del terrorismo
la proporzione delle misure al rischio di riciclaggio in base a
cliente, rapporto, prestazione o prodotto, nonché alle professioni
e alle dimensioni (c.d. approccio basato sul rischio)
la rimodulazione della limitazione dell’uso del contante ed il
superamento del concetto di “abilitazione”
la ridefinizione
amministrativo
dell’apparato
sanzionatorio
penale
ed
Il ruolo della Guardia di Finanza
L’elemento che caratterizza l’azione della Guardia di Finanza a
contrasto del riciclaggio è costituito dalla capacità di esaminare,
in modo globale, i contesti sottoposti ad approfondimento
tenendo in considerazione tutti gli aspetti che possono emergere
nel corso delle indagini, attraverso una duplice linea d’intervento,
che si esprime sia nell’esecuzione di controlli di tipo
amministrativo che di indagini di polizia giudiziaria.
Nell’ambito dei controlli amministrativi assumono precipuo rilievo
gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni finanziarie
sospette pervenute dall’U.I.F. e le ispezioni agli intermediari
finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni
antiriciclaggio.
Modalità di contrasto al riciclaggio
approccio di carattere
REPRESSIVO
mediante elaborazione di
strumenti di carattere
penale e di cooperazione
di polizia
approccio di carattere
PREVENTIVO
volto ad introdurre
nell’ordinamento obblighi di
collaborazione attiva al
sistema degli intermediari
finanziari e ad altre tipologie
di operatori ben definiti
previsione di illeciti di
pericolo
MODALITA’ DI CONTRASTO
Individuazione disponibilità patrimoniali
e/o finanziarie facenti capo a soggetti
riconducibili alla C.O.
Prevenzione e repressione dell’immissione
di denaro sporco nei circuiti legali
dell’economia
Nuclei PT (GG.I.C.O.)
N.S.P.V. Nuclei PT e
altri Reparti delegati
accertamenti patrimoniali finalizzati al
sequestro e confisca dei beni di illecita
provenienza
Campo Amm.vo
(ex art. 2 bis L. 575/65)
Campo Penale
(ex art. 12 sexies L. 356/92)
tutti i Reparti
Approfondimento di
ss.oo.ss. ed
ispezioni antiriciclaggio
Attività di polizia giudiziaria ordinaria,
controlli in materia di circolazione
transfrontaliera di capitali
D.Lgs. 231/2007: principali novità per la G. di F.
possibilità di delegare l’approfondimento di ss.oo.ss. e le ispezioni
antiriciclaggio a tutti i reparti del Corpo (art. 8 )
possibilità di avvalersi per l’attività di approfondimento delle ss.oo.ss.
e per l’esecuzione di ispezioni antiriciclaggio anche dei dati contenuti
nella Anagrafe dei rapporti bancari di cui alla Legge 248/2006 (art. 8)
modalità di trasmissione per via telematica delle segnalazioni di
operazioni sospette, delle eventuali richieste di approfondimenti
nonché degli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette
segnalate (art. 45 – 4° comma)
ampliamento della platea dei soggetti sottoposti all’esclusivo
controllo del Corpo (art. 53 – 2° comma)
possibilità di procedere ad attività di controllo anche nei confronti di
soggetti sottoposti alla vigilanza di altre autorità, previe intese con
quest’ultime (art. 53 – 1° comma)
COMPETENZA PER SOGGETTI IN BASE ALL’ART. 53
D.LGS.231/07
Attività commercio in oro
Attività di fabbricazione
mediazione e commercio di
preziosi
Fiduciarie “statiche” (*)
Confidi (Sogg. Iscritti elenco art.
155 – 4° co. T.U.B.)
Art. 11
Art. 10
Cambiavalute (*) (Sogg. Iscritti
elenco art. 155 – 5° co. T.U.B.)
Attività commercio cose antiche
Case d’asta
Mediatori creditizi
Gallerie d’arte
Agenti in attività finanziaria
Uffici della P.A.
Art. 11
Professionisti (**)
Revisori contabili
Altri soggetti (recupero crediti,
custodia e trasporto contante titoli
e valori, case da gioco, offerta
attraverso internet di giochi e
scommesse, mediazione
immobiliare)
previe intese con
l’autorità di
vigilanza di
riferimento
Intermediari finanziari iscritti
nell’elenco di cui all’art. 106 TUB
(*) Comprese le succursali italiane di soggetti aventi sede legale all’estero
(**) In concorso con gli ordini professionali di appartenenza del soggetto
16
(per le categorie di cui all’art. 12, 1° co. let. a) e c))
Segnalazione di operazioni sospette
SOGGETTI OBBLIGATI
ORDINI PROFESSIONALI
Analisi Finanziaria
UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
Analisi Criminale
DIREZIONE
INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA
NUCLEO SPECIALE
POLIZIA VALUTARIA
Reparti Guardia di Finanza
P.N.A. PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA
Trend delle segnalazioni di operazioni sospette
30.000
30.000
25.000
26.961
20.000
18.822
15.000
10.000
5.000
0
11.451 11.724
6.947
5.561
7.125
13.367
7.741
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dati aggiornati al dicembre 2011
PERCORSO OPERATIVO
Analisi preinvestigativa
Investigazioni
contestuali
Approfondimento
operativo
A cura N.S.P.V
Reparto
Fasi
alimentaz. S.I.V.A.
Attività “intelligence”
esame form./sost.
Ricerca informativa
consult. “Anagrafe”
Osservazione
Esame operazioni sign.ve
class.segnalazione
Controllo
Escussione atti
Conclusione
procedimento
Esito:
Richiesta interm./segnal. Positivo fini pen.
Esame c/c-dati A.U.I Positivo fini amm.
Accessi/ispezioni/verifiche
Negativo
19
Al termine degli approfondimenti
Violazioni
amministrative
antiriciclaggio
Contestazioni ex
Legge 689/1981 e
trasmissione del
verbale al
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze ed
all’U.I.F.
Violazioni
penali
Interessamento
della competente
Autorità
Giudiziaria
Violazioni
tributarie
Nessun rilievo
Interessamento
del Reparto del
Corpo
territorialmente
competente
mediante appunto
informativo
Archiviazione della
posizione
segnalata
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA
MACROAREA
2008
1991-2007
NORD
52,47%
55,39%
CENTRO
25,35%
24,36%
SUD
17,34%
15,71%
ISOLE
4,84%
4,54%
100,00%
100,00%
Totale complessivo
21
RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CATEGORIA DI
SOGGETTO OBBLIGATO ( AGGIORNATI AD ANNO 2008)
TIPO SEGNALANTE
VECCHIE
CATEGORIE
NUM. SS.OO.SS.
(%)
TIPO SEGNALANTE
NUOVE CATEGORIE
NUM. SS.OO.SS.
(%)
ENTI CREDITIZI
73.144
84,80%
NOTAI
286
0,33%
INTERMEDIARI FIN.
6.031
6,99%
COMMERCIALISTI
48
0,06%
POSTE ITALIANE
4.049
4,69%
RAGIONIERI
17
0,02%
IMPRESE ED ENTI
ASSIC.
1.822
2,11%
PERITI COMMERCIALI
15
0,02%
15
0,02%
AZIENDE CRED.
ESTERE
223
0,26%
AG. AFF. MED.
IMMOBILIARE
SOC. GEST. FONDI COM.
214
0,25%
AVVOCATI
10
0,01%
SOCIETA’ FIDUCIARIE
120
0,14%
SOC. DI REVISIONE
9
0,01%
SOC. INTERMED. MOB.
110
0,13%
REVISORI CONTABILI
8
0,01%
PUBBLICA
AMMINISTRAZ.
103
0,12%
ORAFI
5
0,01%
SOC. AUT. COLL. DOM.
VAL. MOBILIARI
16
0,02%
CONSULENTI LAVORO
4
0,01%
1
0%22
CONSORZI O CENTRI
SERVIZI
L’obbligo di segnalazione
Aspetto Oggettivo
Art. 3 L. 197/91
operazione che per caratteristiche
entità natura o qualsivoglia altra
circostanza conosciuta a ragione
delle funzioni esercitate tenuto
conto anche della capacità
economica del soggetto induca a
ritenere che il denaro i beni o le
utilità oggetto dell’operazione
possano provenire dai delitti
previsti dagli articoli 648bis e
648ter del codice penale
Art. 41 D.Lgs. 231/07
obbligo di inoltro quando i soggetti obbligati
sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
caratteristiche, entità, natura
dell'operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell'attività
svolta dal soggetto cui è riferita, in base
agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta
Art. 3 L. 197/91 (Parere 97 in data
15 marzo 2005 del Comitato Antiriciclaggio)
Ai fini della corretta individuazione del soggetto
responsabile della violazione, occorre fare riferimento ai
principi generali della L. 689/81 ed in particolare:
-all’art. 3 comma 1°, secondo cui ciascuno è responsabile
della propria azione od omissione cosciente o volontaria,
sia essa dolosa o colposa;
-agli art. 5 e 6, secondo cui la violazione deve essere
contestata all’autore della stessa ed alle altre persone che
vi hanno concorso, nonché ai soggetti tenuti in solido al
suo pagamento.
Art. 3 L. 197/91 (Parere 97 in data
15 marzo 2005 del Comitato Antiriciclaggio)
Il giudizio sull’operazione è ovviamente un giudizio
prognostico, e perciò gli operatori, sulla base degli
elementi in loro possesso e della regola dell’id quod
plerumque accidit, sono chiamati a pronunciarsi sulla
mera possibilità astratta che le somme i beni o le altre
utilità siano di provenienza illecita.
La normativa antiriciclaggio, pur richiedendo molto ai
soggetti obbligati, esclude però che gli stessi siano tenuti
ad “indagare”. Essi devono infatti pronunciarsi sulla base
degli elementi conosciuti in ragione del loro ufficio.
Art. 3 L. 197/91 (Parere 97 in data
15 marzo 2005 del Comitato Antiriciclaggio)
Il Comitato ha chiarito che la contestazione della
violazione dell’art. 3 deve essere esclusa quando:
-sia possibile ricostruire, su base documentale, il percorso
valutativo che ha portato il soggetto a ritenere, sulla base
degli elementi conoscitivi in possesso, che l’operazione
non doveva essere oggetto di segnalazione;
- il percorso valutativo risulti convincente.
Le sanzioni penali ai fini antiriciclaggio
A seguito della trasformazione del reato di omessa istituzione
dell’A.U.I. in illecito amministrativo, le fattispecie penali che
assumono rilievo sono quelle previste dall’art. 55:
1° comma, in tema di inosservanza dell’obbligo di adeguata
verifica della clientela
2° comma, concernente l’omessa o falsa indicazione del
soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione
3° comma, che sanziona l’omessa o falsa informazione sullo
scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla
prestazione professionale
4° comma, relativa alla omessa, tardiva o incompleta
registrazione delle informazioni
8° comma, che punisce la violazione del divieto di
comunicazione
Ulteriori previsioni sanzionatorie
E’ stata introdotta la responsabilità amministrativa dell’ente ex
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per le fattispecie di cui agli articoli
648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
In precedenza tale responsabilità era prevista solo per le fattispecie
di riciclaggio e reimpiego qualora potessero qualificarsi come reato
transnazionale ai sensi della Legge 146/2006.
E’ stato introdotto l’art. 648-quater del codice penale che prevede la
confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il
profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego, nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, con la possibilità di
confisca “per equivalente”.
Le sanzioni amministrative antiriciclaggio
Le sanzioni amministrative di maggiore rilievo sono previste:
dall’art. 57 – 3° comma – in materia di omessa istituzione del
registro della clientela di cui all'art. 38 ovvero di mancata
adozione delle modalità di registrazione di cui all'art. 39
dall’art. 57 – 4° comma – che sanzione l’omessa segnalazione
di operazioni sospette, anche ai fini antiterrorismo
dall’art. 58 – 1° comma – concernente la violazione dell’obbligo
di comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze delle
violazioni relative alle limitazioni dell’uso del denaro contante
Sono confermati i poteri e le procedure di contestazione previsti
dalla previgente disciplina, ivi compresa la facoltà di oblazione.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Nei confronti della persona o dell’ente
oggetto della segnalazione
Nei confronti del soggetto
segnalante
Art. 46 D.Lgs.231/07
Art. 45 D.Lgs.231/07
Finalità: impedire che fughe di
notizie pregiudichino le indagini
Finalità: tutela dell’identità del segnalante –
garanzia di sicurezza
Rilevanza penale della violazione di tale
obbligo (art. 55 - 8˚ co.): arresto da 6 mesi
ad 1 anno o ammenda
Può essere vinto solo in casi in cui è
“indispensabile” attraverso l’emissione di
un decreto motivato dell’A.G.
da 5.000 a 50.000 euro
art. 45 - 7˚ c.
30
Denaro Sporco
Casa d’aste
italiana/Privati
BANCA
Denaro Riciclato
Casa d’aste straniera
TELEPHONE CARD
0000 0000 0000
Denaro da riciclare
Carte pre pagate
Società site in
Paradisi Fiscali
BANCA
Denaro Riciclato
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI
DENARO SPORCO
Pagamento Ufficiale € 10
Vendita a € 100
Pagamento “in nero” € 90
Proventi riciclati
Grazie per la
vostra attenzione
Scarica

riciclaggio extra – finanziario