Manuale degli obblighi antiriciclaggio
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Indice
- PREFAZIONE…..………..……………………………………………………………………………………..………..…pag. 3
CAPITOLO I
- Cos’ è il Riciclaggio?..........................................................................................................pag. 4
CAPITOLO II
- I destinatari degli obblighi antiriciclaggio…………………………………………………………………….pag. 6
- 2.1) intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria…………......pag. 6
- 2.2) professionisti giuridico-contabili e revisori………………………………………………………pag. 8
- 2.3) operatori non finanziari……………………………………………………………………………….….pag. 9
CAPITOLO III
- Gli obblighi antiriciclaggio……………………………………………………………………..………..…………...pag. 11
- 3.1) gli obblighi di adeguata verifica…………………………………………………………………......pag. 11
- 3.2) gli obblighi di conservazione e di registrazione dei dati…………………………..………pag. 18
- 3.3) gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette………………………………….….pag. 20
- 3.4) gli obblighi degli organi di controllo…………………………………………………………………pag. 26
- 3.5) gli obblighi di formazione…………………………………………………………………………………pag.27
CAPITOLO IV
- Il regime sanzionatorio…..……………..……………………………………………………………………………...pag. 28
- 4.1) le sanzioni amministrative………….………………………………………………………………......pag. 28
- 4.2) le sanzioni penali……………………….………………………………………………………………..……pag. 30
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PREFAZIONE
Criminalità organizzata, evasione fiscale e corruzione costituiscono da anni una seria minaccia allo
sviluppo del tessuto economico-produttivo del nostro Paese.
Tali fenomeni incidono pesantemente non solo sulla qualità della nostra economia, ma altresì sulla
sicurezza, sulla giustizia e sulla nostra vita in generale.
E’ stato stimato che ogni anno il volume di ricchezza generato dalle organizzazioni criminali, dall’ evasione
e dalla corruzione sia pari circa al 10% del PIL.
Per contrastare l’economia illecita, sotto il profilo penale il rimedio adottato dal nostro legislatore è stato
quello di introdurre nel 1978 il reato di riciclaggio ex. art. 648 bis c.p.. Con tale previsione il legislatore ha
inteso sanzionare una serie indeterminata di condotte volte a produrre gravi effetti distorsivi in campo
economico e sociale.
Occorre però ammettere che, negli anni, l’ ambito di applicazione dell’ art. 648 bis. ha avuto
una portata davvero limitata: basti pensare che il 98% dei processi per riciclaggio hanno ad oggetto
casi di taroccamento delle autovetture e dei ciclomotori.
Tuttavia, mentre sul piano penale deve registrarsi un fallimento, è in ambito amministrativo che la
strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco potrebbe rendere i suoi frutti migliori.
In particolare il D.lgs. 231/2007, che ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha posto a
carico di determinate figure professionali (intermediari finanziari, notai, avvocati, commercialisti, revisori
ecc…) e banche una serie di obblighi di collaborazione, tra cui quello fondamentale di segnalare all’ U.I.F.
(ossia, l’unità d’ informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia) tutte quelle operazioni, poste in
essere dai propri clienti, che potrebbero indicare la sussistenza di attività di riciclaggio.
E sebbene l’ultimo rapporto annuale (2014) dell’Unità di Informazione Finanziaria evidenzia l’esiguità del
numero delle segnalazioni di operazioni sospette inviate dai professionisti (fatta eccezione per i notai),
l’auspicio che mi sento di rivolgervi è quello di una collaborazione sempre più intensa ed omogenea tra le
Istituzioni e le varie figure professionali. Tale fiducia nel sistema ha ispirato la redazione del presente
Manuale che si propone di costituire un valido strumento pratico per tutti i soggetti chiamati a fornire il
proprio contributo per la prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro sporco.
Maggio 2015
Centro Studi “ Monaylaundering.it”,
Il Direttore:
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CAPITOLO I
Cos’è il riciclaggio?
Il riciclaggio di denaro è un processo dinamico strutturato in distinte operazioni.
Riciclare denaro sostanzialmente vuol dire:
-
prendere o impiegare del denaro sporco, frutto di un’attività criminosa;
compiere sullo stesso una serie di operazioni di ripulitura in modo da far sembrare che l’origine del denaro
sia lecita;
immettere lo stesso nell’economia lecita.
-
(Naturalmente, oltre al denaro, può costituire oggetto di riciclaggio qualsiasi provento derivante da
attività criminosa).
In particolare, le fasi del riciclaggio sono 3:
 fase di introduzione nel mercato (placement): i proventi di reato, mediante una serie di operazioni
(deposito, cambio, trasferimento, acquisto, ecc.) vengono raccolti e collocati presso istituzioni e
intermediari finanziari oppure direttamente sul mercato con l'acquisto di beni, grazie alla complicità di
prestanome.

b) fase della stratificazione (layering): è la fase di "lavaggio" del denaro sporco tramite l'effettuazione
di operazioni finanziarie al fine di ostacolare la ricostruzione investigativa dei flussi finanziari;

c) fase dell'integrazione (integration): consiste nel reimpiego dei capitali nell'economia legale grazie
alle prestazioni fornite da professionisti altamente specializzati. Il ricorso a specialisti (notai, avvocati
d'affari, commercialisti, ecc.), a istituti bancari e/o ad altri tipi di intermediari finanziari situati anche in
paesi aventi una legislazione particolarmente attenta alla salvaguardia del segreto bancario (c.d.
paradisi fiscali) nonché ai cosiddetti prestanome è finalizzato ad ostacolare la possibilità per gli
investigatori di svolgere indagini incisive che permettano di accertare la reale titolarità della ricchezza.
Ciò che è importante sottolineare è che non può esservi riciclaggio se non esiste un reato a monte, nel
senso che il riciclaggio presuppone sempre il compimento di un’attività criminosa da parte di uno o più
soggetti, anche diversi da coloro che pongono in essere le operazioni di ripulitura e di integrazione.
E’ inoltre importante chiarire che nel presente Manuale non verrà effettuata un’analisi della fattispecie
penale del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., in quanto non è rilevante ai nostri fini.
Infatti gli obblighi antiriciclaggio trattati nel presente testo vanno applicati ed osservati, ai sensi del
d.lgs. 2317/2007, facendo riferimento esclusivo alla definizione di “riciclaggio” fornita all’art.2 dello
citato decreto 231, di cui si riporta il testo:
“1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
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b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto,
il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l’esecuzione.
2. Il riciclaggio e’ considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte
nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.”
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CAPITOLO II
2 - I destinatari degli obblighi antiriciclaggio: intermediari finanziari –
professionisti – operatori non finanziari
Il decreto legislativo 231/2007, al Capo III del Titolo I, contiene l’elenco dei soggetti destinatari degli
obblighi di collaborazione in materia di antiriciclaggio. Si tratta di una serie di enti e persone fisiche su cui
grava l’onere di collaborare con le Autorità per l’individuazione di operazioni connesse al riciclaggio o al
finanziamento del terrorismo.
In base alla tipologia di attività esercitata tali operatori sono stati raggruppati in tre categorie, operando
una distinzione tra:
A) intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (artt. 10, comma 2, e 11 del
decreto 231/2007);
B) professionisti giuridico – contabili e revisori (artt. 12 e 13 del decreto 231/2007);
C) operatori non finanziari (art. 10, comma 2, e 14 del decreto 231/2007).
2.1 - Intermediari finanziari ed esercenti attività finanziaria
In questa prima categoria gli operatori sono stati suddivisi in ulteriori quattro sottocategorie, ossia le
società di gestione, gli intermediari finanziari “di primo livello”, “di secondo livello” e gli esercenti attività
finanziaria.

Le società di gestione
Si tratta delle società di gestione sottoposte alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia ed obbligate
unicamente all’adempimento delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell’art. 10, comma 2,
lettere da a) a d) del decreto 231/2007, ossia:

le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono
strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

Gli intermediari finanziari “di primo livello”
Sono considerati intermediari “di primo livello”:

le banche, iscritte nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del TUB;

Poste italiane S.p.A.;

gli istituti di moneta elettronica, iscritti nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114 bis TUB, che
svolgono attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata di fondi
ricevuti;
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
gli istituti di pagamento, iscritti nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114 septies TUB, che
svolgono la prestazione di servizi di pagamento, tra cui servizi che permettono di depositare o prelevare
denaro su un conto di pagamento, di effettuare ordini di pagamento, emissione e/o acquisizione di
strumenti di pagamento, rimesse di denaro;

le società d’intermediazione mobiliare (SIM), iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi
dell’art. 20 TUF, che svolgono i servizi e le attività di investimento, autorizzate dalla medesima Autorità di
vigilanza a norma dell’art. 19 TUF;

le società di gestione del risparmio (SGR), ossia le società per azioni autorizzate dalla Banca d’Italia ad
esercitare il servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio
di consulenza in materia di investimenti, ai sensi dell’art. 34 TUF;

le società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero le società per azioni aventi per oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni,
a ciò autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 43 TUF;

le imprese di assicurazione, che operano in Italia nei rami di cui all’art. 2, comma 1, del Codice delle
Assicurazioni Private, approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;

gli agenti di cambio;

la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ente pubblico che si occupa, da un lato, del finanziamento degli
investimenti statali, dall’altro, del finanziamento di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche;

le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

gli intermediari finanziari iscritti nell’albo della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 106 del TUB. Si tratta di
operatori che, a seguito della riforma operata con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010,
svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico, consistente nella concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma (leasing, factoring, concessione di crediti al consumo o di prestiti sul pegno, rilasci di
impegni di firma, ecc.); è prevista, altresì, la possibilità di prestare servizi di pagamento e/o di
investimento, purché si disponga delle relative autorizzazioni, ai sensi rispettivamente dell’art. 114novies, comma 4, del TUB (che richiede l’iscrizione altresì in apposito albo), e dell’art. 18, comma 3, del
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF);

le società fiduciarie “statiche”, di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF, in cui vi rientrano quei soggetti,
controllati da una banca o da un intermediario finanziario o costituiti in forma di S.p.A. (con capitale
superiore al doppio di quello prescritto per la costituzione di una società per azioni), da iscrivere in una
sezione speciale dell’albo di cui all’art. 106 del TUB ed assoggettati alla vigilanza della Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 108 del TUB.

Gli intermediari finanziari “di secondo livello”
Sono considerati tali:

le società fiduciarie “statiche” di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ad eccezione di quelle di cui
all’articolo 199, comma 2, del TUF; si tratta delle società fiduciarie che sono autorizzate all’esercizio
dell’attività dal Ministero dello Sviluppo Economico;

i soggetti del microcredito, nuova figura di operatori finanziari introdotta anch’essa dal decreto legislativo
n. 141/2010, con il compito di svolgere attività di concessione di finanziamenti a persone fisiche ed a
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società di persone, finalizzati allo start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, purché siano
di importo non superiore a 25.000 euro, non siano garantiti da garanzie reali e siano accompagnati da
servizi di assistenza e monitoraggio all’iniziativa professionale o microimprenditoriale. Sono iscritti in un
elenco, gestito da un apposito Organismo di autoregolamentazione, ai sensi dell’art. 113 del TUB;

i confidi, che esercitano attività di garanzia collettiva fidi, da iscrivere in un elenco tenuto da un
Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell’art. 112 bis del TUB;

le casse peota e le agenzie di prestito su pegno, ex art. 112, comma 7 e 8, del TUB;

i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a
pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Gli esercenti attività finanziaria
Si tratta di quattro categorie di operatori finanziari, ovvero:

i promotori finanziari, intendendo per tali – ai sensi dell’art. 31 del TUF – le persone fisiche che esercitano
professionalmente come dipendente, agente o mandatario; l’offerta fuori sede per conto di imprese di
investimento, società di gestione del risparmio, società di gestione armonizzate, SICAV o intermediari
finanziari; si tratta di operatori iscritti nell’albo unico, tenuto dal 1 gennaio 2009, dall’Organismo per la
tenuta dell’albo dei promotori finanziari;

gli intermediari assicurativi del ramo vita, di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice di
Assicurazioni Private, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

i mediatori creditizi, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128 sexies, comma 2, del TUB, che
professionalmente mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

gli agenti in attività finanziaria, iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128 quater, commi 2 e 6, del TUB e
gli agenti indicati nell’art. 128 quater, comma 7, del medesimo TUB (ossia, gli agenti che operano per
conto di istituti di pagamento comunitari); si tratta, in sintesi, di soggetti che promuovono e concludono
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di
pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta
elettronica.
2.2 - Professionisti e revisori

I professionisti giuridico-contabili
Tale categoria include in sé:

i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del
lavoro;

ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri operatori che svolgono in maniera
professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella
realizzazione di ben individuate operazioni, riguardanti cioè il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali
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su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l’apertura o
la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministrazione
di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

i prestatori di servizi relativi a società e trust, intendendo per tali ogni persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lettera p), del decreto
231/2007.

I revisori contabili (ora revisori legali)
Si tratta delle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n.
58 del 24 febbraio 1998 (TUF), e dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2.3 - Operatori non finanziari

Operatori non finanziari ex art. 10 del decreto 231/2007
In questa categoria, obbligata unicamente all’adempimento di segnalazione di operazioni sospette,
similmente alle società di gestione, vi rientrano:

gli uffici della Pubblica Amministrazione;

i soggetti che effettuano il commercio di beni d’ingente valore, il cui esercizio resta subordinato al
possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione d’inizio
attività. Trattasi, cioè, dei soggetti che esercitano le attività di:

commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per
il quale è prevista la dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi, in
presenza della licenza di cui all’art. 127 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, di seguito indicato come “Tulps”;

fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, tenute all’iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi d’identificazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;

commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all’art. 126 Tulps;

esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, in presenza della licenza di cui all’art. 115 Tulps;

mediazione, ai sensi dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ove per mediazione s’intende l’attività
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Operatori non finanziari ex art. 14 del decreto 231/2007
E’ una categoria residuale che, differentemente dalla precedente, comprende diversi soggetti economici i
quali, valutato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono tenuti all’osservanza di tutti i
presidi antiriciclaggio; essa comprende:

gli ulteriori operatori che esercitano le attività di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 347/1999 – non
inseriti nell’art. 10, comma 2, del provvedimento.
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Si fa riferimento alle attività di:

recupero dei crediti per conto terzi (licenza di cui all’art. 115 del Tulps);

custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (licenza di
cui all’art. 134 del Tulps);

trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie giurate (iscrizione nell’albo delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi, di cui alla legge n. 298
del 6 giugno 1974);

agenzia di affari in mediazione immobiliare;

le case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché del requisito di cui
all’articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;

case da gioco on line, ossia gli operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o
di comunicazione, giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad
estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle
autorizzazioni concesse dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma
539, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

agenzie dei punti fissi che offrono giochi, scommesse con vincite di denaro, con esclusione del lotto, delle
lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in possesso delle
concessioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
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CAPITOLO III
3 - Gli obblighi antiriciclaggio
Come già specificato nel precedente capitolo, il decreto 231/2007 pone una serie di obblighi di
“collaborazione” a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell’attività svolta, possono essere
utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.
Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto consistono sostanzialmente in un complesso di
adempimenti, la cui violazione può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative ovvero penali.
A differenza della previgente normativa, prevista dalla legge n. 197/1991 e dal decreto legislativo n.
56/2004, il decreto 231/2007 ha introdotto nuovi oneri, da calibrare in funzione del rischio di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo.
In sintesi, sono previsti i seguenti obblighi antiriciclaggio:
- adeguata verifica dei clienti, ivi compresa l’individuazione del titolare effettivo delle transazioni;
- registrazione e conservazione in un apposito archivio dei dati e delle informazioni relative ai clienti, ai
rapporti continuativi, alle prestazioni professionali ed alle operazioni eccedenti la soglia di 15.000 euro,
con l’obbligo di conservarli per dieci anni;
- segnalazione di operazioni sospette per qualunque ammontare per fatti di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, ivi comprese le ipotesi di “autoriciclaggio”;
- comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni delle norme che limitano l’uso
del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento;
- adozione di procedure finalizzate a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso l’istituzione di misure di controllo interne e
l’assicurazione di un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori. Si tratta di misure previste
dall’art. 3, comma 1, del decreto 231/2007, indirizzate principalmente agli intermediari ed ai
professionisti dotati di strutture organizzative complesse e di articolate procedure interne.
3.1 - Gli obblighi di adeguata verifica
(1) Presupposti e modalità ordinarie di adeguata verifica
L’adeguata verifica dei clienti è un adempimento fondamentale nel sistema di collaborazione
antiriciclaggio.
Tale adempimento consente di acquisire una vasta mole di dati ed informazioni sui clienti, sui titolari
effettivi delle transazioni nonché sulle motivazioni sottostanti alle operazioni richieste o eseguite,
funzionale ad individuare anomalie per effettuare le opprtune segnalazioni di operazioni sospette.
L’adeguata verifica è un processo dinamico che si sviluppa mediante l’esecuzione di quattro differenti
attività ai sensi dell’art. 18 del decreto 231/2007:
- identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
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- individuazione e verifica dell’identità del titolare effettivo delle transazioni;
- raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
- monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale.
Gli adempimenti di adeguata verifica della clientela assumono diversa intensità in relazione alla
tipologia di destinatario della normativa antiriciclaggio.
In particolare, sotto un profilo temporale, per gli intermediari e gli altri esercenti attività finanziaria tali
adempimenti trovano applicazione nei seguenti casi (art. 15 del decreto 231/2007):
- instaurazione di un rapporto continuativo;
- esecuzione di operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento per importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare
un’operazione frazionata;
- presenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi
deroga, esenzione o soglia applicabile;
- sussistenza di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti.
Viceversa, per i professionisti ed i revisori contabili si applicano in caso di (art. 16 del decreto 231/2007):
- prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o
superiore a 15.000 euro;
- prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente se si tratta di un’operazione
unica o frazionata;
- operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei
dati ottenuti in sede di identificazione.
Infine, per gli altri operatori non finanziari trovano applicazione nelle seguenti circostanze (art. 17 del
decreto 231/2007):
- instaurazione di un rapporto continuativo o conferimento di un incarico a svolgere una prestazione
professionale;
- esecuzione di operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro (sia in caso di operazione unica che frazionata);
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- sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei
dati acquisiti in sede di identificazione.
Circa le modalità di esecuzione dei compiti, l’art. 19 del decreto 231/2007 stabilisce per tutti i
destinatari che:
- l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del
cliente mediante un documento d’identità non scaduto, prima dell’instaurazione del rapporto
continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o
dell’esecuzione dell’operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente occorre verificare l’effettiva
esistenza del potere di rappresentanza acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare
l’identità dei rappresentanti delegati alla firma;
- l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente
all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi,
l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di
proprietà e di controllo del cliente.
Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, è possibile fare ricorso a pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure chiedere ai propri clienti i dati pertinenti,
ovvero ottenere informazioni in altro modo;
- il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si attua
analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali
transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno
del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se
necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
L’adeguata verifica va effettuata nei confronti di tutti i nuovi clienti, mentre per la clientela già
acquisita si applica al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo che va operata in ogni momento, comportando in caso di rischio elevato
l’immediata attualizzazione della verifica ordinaria del cliente.
Importante, quindi, è la valutazione che gli intermediari e gli altri operatori sono chiamati ad effettuare
sul grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, consistente nella valutazione del
pericolo che una specifica circostanza possa segnalare condotte di riciclaggio o di terrorismo,
indipendentemente dalla effettiva verificazione delle condotte.
Dal rischio va distinto il sospetto su cui è basato il sistema delle segnalazioni, il quale è riferito al concreto
verificarsi di una determinata circostanza.
Più in concreto, per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo l’art. 20 del
decreto 231/2007 riporta una serie di criteri generali cui i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono
fare riferimento, con particolare riguardo al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta e
comportamento tenuto al momento dell’operazione), oppure al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale o all’operazione che si intende svolgere (tipologia, ammontare, frequenza e modalità di
svolgimento, area geografica di destinazione e ragionevolezza).
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Per agevolare tale attività valutativa, il legislatore ha introdotto un obbligo di collaborazione esteso a
tutti i cittadini che, nell’aprire un conto o nell’effettuare un’operazione rilevante o ancora nel dare
incarico di svolgere una prestazione, sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
In particolare, se il cliente in contatto con l’intermediario opera per conto o nell’interesse di un’altra
persona da cui è controllato direttamente o indirettamente, allora egli è obbligato a rilasciare per iscritto,
sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate in suo possesso.
In questo senso, tali notizie costituiranno la base informativa che l’intermediario, il professionista o
l’operatore non finanziario potrà utilizzare per valutare, nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale, eventuali anomalie sul conto del cliente suscettibili di tradursi in segnalazioni
sospette.
(2) Procedure rafforzate
Procedure rafforzate di adeguata verifica sono previste in relazione a casi ben determinati.
In particolare, l’adozione di misure aggiuntive a quelle ordinarie d’identificazione sono richieste per tutti
gli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo e comunque, ai sensi dell’art. 28, commi 2, 4 e 5, del decreto 231/2007,
quando il cliente non è fisicamente presente, in caso di conti di corrispondenza con enti di Paesi
extracomunitari e nei rapporti con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario
o in uno Stato extracomunitario.
Più precisamente:
- in presenza di un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, la norma non
delinea specifici adempimenti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui si sostanzia l’adeguata verifica
ordinaria. Ciò significa che l’operatore dovrà adottare i soliti adempimenti, ma in modo più rigoroso e
vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione ma
acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di enti pubblici;
- in assenza del cliente, si dovranno adottare misure specifiche tese ad accertare l’identità dello stesso
tramite documenti, dati o informazioni supplementari, a verificare la genuinità dei documenti forniti
richiedendo eventualmente una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario, nonché
assicurandosi che il primo pagamento dell’operazione sia stato effettuato tramite un conto intestato al
cliente presso un istituto creditizio;
- in caso di “persone politicamente esposte”, sarà necessario porre in essere la seguente procedura:
- stabilire procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
- ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge
una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
-adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nonché
assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
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Uno specifico percorso rafforzato è previsto per gli enti creditizi in caso di conti correnti di corrispondenza,
ossia di conti tenuti dalle banche per il regolamento di servizi interbancari (ordini di pagamento, assegni
circolari e bancari); in questi casi, gli stessi devono:
- raccogliere sull’ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere la natura delle
sue attività e determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui
l’ente corrispondente è assoggettato e definire, in forma scritta, i termini dell’accordo con l’ente
corrispondente ed i rispettivi obblighi;
- assicurarsi che l’ente di credito corrispondente abbia verificato l’identità dei clienti che hanno un
accesso diretto ai conti di passaggio, che abbiano assolto agli obblighi di adeguata verifica e che, su
richiesta, possa fornire all’intermediario finanziario controparte i dati del cliente titolare effettivo ottenuti
a seguito dell’assolvimento di tali obblighi.
(3) Procedure semplificate
Regole semplificate sono state inserite per tutti i destinatari degli adempimenti antiriciclaggio nei casi in
cui il cliente sia rappresentato da:
- un intermediario finanziario nazionale e comunitario;
- un intermediario situato in uno Stato extracomunitario che imponga un regime equivalente a fini
antiriciclaggio con quello delineato dalla terza direttiva 2005/60/CE. Tale norma è stata attuata con
l’emanazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze del D.M. 12 agosto 2008, poi sostituito
con successivo D.M. del 28 settembre 2011, nel quale viene individuata la white list, ovvero l’elenco degli
Stati extracomunitari (Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea,
Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera )e dei
territori stranieri (Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna,
Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba) che applicano obblighi e misure equivalenti
a quelli previsti dalla terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE). In sostanza, nei confronti degli enti
creditizi e finanziari situati in uno di tali Paesi, gli obblighi di identificazione trovano applicazione in forma
semplificata;
- una società o un altro organismo quotato in un mercato regolamentato;
- un ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero un’Istituzione o un Organismo che svolge funzioni
pubbliche conformemente al Trattato sull’Unione Europea. In tale contesto rientrano, tra l’altro, tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le regioni, le
province, i comuni, le istituzioni universitarie e gli enti del servizio sanitario nazionale.
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Tali semplificazioni non si applicano quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
nonché quando si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non
consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.
Un’altra area di esenzione è prevista con riguardo all’oggetto dell’operazione, legato essenzialmente
all’esistenza di transazioni che presentano profili di rischio minimi, tra cui contratti di assicurazione vita il
cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500
euro, regimi di pensione obbligatoria e complementare, casi di utilizzo di moneta elettronica (per
determinati importi) e, comunque, per ogni prodotto o transazione con scarso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Specifiche esenzioni sono previste, poi, ai sensi dell’art. 12, commi 3, del decreto 231/2007 per i
professionisti, che non devono applicare gli obblighi di adeguata verifica per la mera attività di redazione
e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di
amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. In quest’ultimo caso, l’esenzione
riguarda tutti coloro che, pur con qualifica diversa da consulenti del lavoro, svolgono professionalmente
adempimenti in materia di amministrazione del personale.
(4) L’esecuzione da parte di “terzi”
Un particolare regime è previsto per l’attività di adeguata verifica svolta da “terzi”, volta ad evitare il
ripetersi delle procedure di verifica della clientela di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto
231/2007.
In questo caso, infatti, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono esonerati dal porre in essere gli
adempimenti di identificazione del cliente e del titolare effettivo nonché quello relativo all’acquisizione
delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione professionale, qualora venga
fornita un’idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali il cliente abbia già
instaurato un rapporto continuativo ovvero abbia già conferito l’incarico di svolgere una prestazione
professionale:
- intermediari finanziari cosiddetti di “primo livello”, di cui all’art. 11, comma 1, del decreto 231/2007;
- enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri, nonché banche con sede legale ed amministrativa in Stati
extracomunitari con misure equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE;
- professionisti giuridico - contabili e revisori, limitatamente però ai rapporti nei confronti di altri
professionisti.
L’attestazione:
- deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto
titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché
l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza;
- può consistere nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte
dell’intermediario che ha provveduto all’identificazione mediante contatto diretto;
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- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di
persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere
all’identificazione;
- non può essere rilasciata, in nessun caso, da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.
Nel caso in cui sorgono - in qualunque momento - dubbi sull’identità del cliente, è richiesto ai soggetti
obbligati di procedere ad una nuova identificazione.
Ulteriori modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi sono disciplinate
dall’art. 30, commi 7 e 8, del decreto 231/2007, laddove è previsto che:
- per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l’intervento di un soggetto esercente attività finanziaria
di cui all’art. 11, comma 3 (ossia, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari assicurativi
e promotori finanziari), l’intermediario può procedere all’identificazione acquisendo da tali soggetti le
informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente;
- nel caso di rapporti continuativi relativi all’erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di
moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d’Italia, l’identificazione può essere
effettuata da collaboratori esterni legati all’intermediario da apposita convenzione, nella quale siano
specificati gli obblighi previsti dal decreto n. 231/2007.
(5) Le ipotesi di astensione
Secondo l’art. 23 del decreto 231/2007 i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, qualora non siano in
grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, hanno l’obbligo di astenersi dall’instaurare un
rapporto continuativo o dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero di porre fine al
medesimo rapporto o alla prestazione già in essere, valutando nel contempo di inviare una segnalazione
di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
Ai commi 3 e 4 del l’art. 23, sono previste due deroghe a tale obbligo.
L’astensione non si applica:
- quando è da ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto oppure
l’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata; in tal caso, viene comunque
informata l’U.I.F., immediatamente dopo aver eseguito l’operazione;
- limitatamente ai professionisti ed ai revisori contabili, quando sono impegnati nell’esame della
posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso
cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento.
Altra ipotesi di astensione è prevista dall’art. 36 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito
in legge n. 122 del 30 luglio 2010), che ha introdotto i commi 7 bis, ter e quater all’art. 28 del decreto
231/2007.
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In particolare, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio (ad esclusione degli uffici della
pubblica amministrazione e di tutte le tipologia di soggetti che esercitano attività da gioco) di astenersi
dall’instaurare un rapporto continuativo, di eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre
fine alle stesse, quando - sia direttamente o indirettamente - intervengono società fiduciarie, trust,
società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati nella nuova
black list, individuataa cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3.2 - Gli obblighi di conservazione e di registrazione dei dati
Per monitorare i flussi finanziari ed agevolare lo sviluppo di qualsiasi indagine su eventuali operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per l’effettuazione di analisi da parte dell’UIF o di qualsiasi
altra Autorità competente, la disciplina antiriciclaggio prevede per gli intermediari finanziari, i
professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti destinatari degli adempimenti di legge ex artt. 11, 12,
13 e 14, del decreto 231/2007 l’onere di conservare i documenti e di registrare, con determinate
modalità, alcuni dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica.
Le disposizioni in tema di conservazione e registrazione dei dati non si applicano solo in caso di obblighi
semplificati di adeguata verifica della clientela.
(1) L’obbligo di conservazione dei documenti
L’art. 36, comma 1, del decreto 231/2007 prevede l’onere di conservare:
- per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, la copia o i
riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
- relativamente alle operazioni, ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali, le scritture e le
registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei
procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
(2) L’obbligo di registrazione dei dati
Vanno registrate e conservate per dieci anni le seguenti informazioni:
- con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati
identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto
del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- in relazione a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente se si
tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione
frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati
identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente
opera.
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Tutte le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di
ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.
Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine decorre dalla data dell’operazione che ha
comportato il superamento della soglia.
Una disciplina specifica è prevista per gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi, i promotori
finanziari e gli intermediari assicurativi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 7, e 36,
comma 4, del decreto 231/2007, quando agiscono per conto dell’intermediario di riferimento, adempiono
agli obblighi di registrazione inviando, entro trenta giorni, agli intermediari medesimi una comunicazione
contenente le informazioni ed i dati acquisiti.
Per gli agenti in attività finanziaria, la comunicazione va trasmessa (e le informazioni registrate dagli
intermediari) anche per le operazioni di importo inferiore ai 15.000 euro in relazione alle quali sia stata
effettuata l’adeguata verifica della clientela.
(3) Modalità di registrazione
Il legislatore, tenendo conto della differente tipologia di soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione, ha
previsto solo per gli intermediari finanziari “di primo livello” di cui all’art. 11, comma 1, le società
fiduciarie “statiche” [(art. 11, comma 2, lettera a)], le società di revisione [(art. 13, comma 1, lettera a)] e
le case da gioco on line [(art. 14, comma 1, lettera e)], l’onere d’istituire un apposito archivio unico
informatico.
Viceversa:
- per i professionisti e gli altri revisori contabili ex art. 12 e 13, comma 1, lettera b), del decreto 231/2007,
l’art. 38 del medesimo provvedimento legislativo prevede - alternativamente – l’istituzione di un archivio
formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, ovvero di un registro della clientela, numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle
pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma. Per i notai, viene altresì considerata
un’idonea modalità di registrazione la custodia di documenti, delle attestazioni e degli atti presso di essi
nonché la tenuta di repertori notarili e la descrizione dei mezzi di pagamento, conformemente a quanto
previsto dall’art. 35, comma 22, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 4
agosto 2006;
- con riferimento agli “altri soggetti” indicati nell’art. 14 del decreto 231/2007, ad eccezione delle case da
gioco on line, l’art. 39 sancisce la possibilità - in via alternativa - di avvalersi di sistemi informatici di cui
sono dotati in forza di altre disposizioni di legge o regolamenti, purché ne vengano elaborate
mensilmente le informazioni in esso contenute, oppure di istituire l’archivio unico informatico o di
adottare le modalità di registrazione previste per i professionisti, tra cui l’utilizzo del registro della
clientela.
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3.3 - L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
La segnalazione di operazioni sospette rappresenta la misura più incisiva nell’ambito della strategia di
contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, in quanto è diretta a far emergere, nel
momento della loro effettuazione, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di
dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale ovvero fondi, anche di origine lecita,
destinati a sostenere organizzazioni terroristiche, o agevolare l’effettuazione di atti terroristici.
Ai sensi dell’art. 41 del decreto 231/2007, la segnalazione va inviata all’Unità di Informazione Finanziaria,
senza ritardo, quando, almeno uno dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sa, sospetta o ha motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’operazione da segnalare all’UIF, si tiene conto di tre possibili
situazioni, tra loro alternative, in cui l’intermediario, il professionista o altro operatore:
- ha maturato il semplice sospetto;
- ha ragionevoli motivi per sospettare;
- è a conoscenza, anche se solo presunta poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico.
Rispetto al passato, la comunicazione non è più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o
di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai
fini amministrativi, dall’art. 2 del decreto 231/2007; in questo senso:
- il legislatore ha inteso offrire un punto di riferimento preciso ai destinatari del provvedimento su cui
fondare la segnalazione sospetta all’UIF, a prescindere dall’individuazione di una fattispecie criminosa;
- è venuta meno una delle principali difficoltà applicative che avevano determinato in passato incertezze
ed a volte eccessi di prudenza da parte degli intermediari, laddove dall’esame delle notizie acquisite per
ragioni del loro ufficio nella fase del “know your customer” non emergeva chiaramente, accanto al
sospetto dell’origine delittuosa dei capitali oggetto di trasferimento/movimentazione, anche la estraneità
del cliente interessato dalla commissione e/o partecipazione al delitto presupposto a monte.
Ciò significa che gli intermediari finanziari e non finanziari devono sempre segnalare le operazioni
sospette di “money laundering”, anche se in ipotesi il cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver
commesso il reato presupposto, qualunque esso sia, ivi compreso un reato tributario in grado di generare
profitti, così come previsto dal decreto legislativo n. 74/2000.
(1) Profili generali
A carattere generale, si evidenzia che l’obbligo di segnalazione:
- è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e scatta anche quando l’operazione sia
correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo e non solo di riciclaggio (art. 41, comma 1);
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- non è condizionato a limiti quantitativi, sicché sussiste anche con riferimento ad operazioni al di sotto
della soglia di 15 mila euro prevista per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
(art. 41, comma 1);
- va adempiuto con tempestività, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto
alla comunicazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto (art. 41, comma 4);
- effettuato per le finalità previste dalla legislazione antiriciclaggio ed in buona fede, non comporta
responsabilità di alcun tipo, non costituisce violazione agli obblighi di segretezza, del segreto
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o
da disposizioni legislative (art. 41, comma 6);
- comporta il divieto di darne comunicazione all’autore dell’operazione. E’ questo un vincolo giuridico
che opera a trecentosessanta gradi, visto che riguarda non solo i soggetti interessati alla segnalazione, ma
anche qualsiasi altro soggetto terzo che ne sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio;
- non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o
ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o
in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante e dopo il procedimento
stesso (art. 12, comma 2);
- non va confuso con l’adempimento relativo alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze nei casi di individuazione di infrazioni sul contante e sugli altri mezzi di pagamento di cui all’art.
49 del decreto 231, di cui i destinatari hanno notizia per ragioni d’ufficio (art. 51);
- va adempiuto seguendo lo schema segnaletico previsto dal Direttore dell’Unità di Informazione
Finanziaria, adottato con provvedimento del 4 maggio 201137;
- innesca l’avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali
attività di carattere tipicamente investigativo. In particolare, le segnalazioni vengono inviate all’Unità di
Informazione Finanziaria che le analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il Nucleo Speciale Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia per il successivo approfondimento
ed il riscontro investigativo dei singoli casi (art. 47).
(2) Il procedimento di valutazione: i motivi di sospetto
Trattandosi di un adempimento a carattere valutativo e non di un obbligo generalizzato per ogni
operazione economica, la segnalazione non è automatica al ricorrere di determinati presupposti, ma è il
frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione sul cliente nel cui interesse l’operazione
viene eseguita, nonché sulla rilevanza della medesima operazione, al fine di segnalare unicamente quelle
situazioni che fanno sorgere dubbi di provenienza illecita nel caso di riciclaggio, ovvero sospetti sulla
destinazione finale del denaro in caso di finanziamento del terrorismo.
Ciò significa che l’assolvimento dell’obbligo non presuppone che le informazioni in possesso del
segnalante siano idonee a provare la provenienza delittuosa dei beni oggetto dell’operazione ovvero il
finanziamento di attività terroristiche, né tantomeno impone un dovere per il professionista o
l’intermediario di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio, di
reimpiego dei capitali illeciti o di finanziamento del terrorismo.
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Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione
oggettiva dell’operazione è di per sé neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le
finalità sottostanti: operazioni che - per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore
sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Allo stesso
modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l’operatività svolta possono risultare anomali
alla luce di altre notizie di cui l’intermediario o il professionista dispone in virtù della propria attività.
Ai sensi dell’art. 41 del decreto 231/2007, i sospetti o i motivi ragionevoli che inducono a sospettare la
provenienza criminosa dei mezzi di pagamento sono desunti da tre ordini di considerazioni, in
relazione:
- ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura;
- ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica ed attività svolta;
- a qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari finanziari o non finanziari in ragione delle
funzioni esercitate.
A tal fine, d’ausilio sono gli indicatori di anomalia periodicamente aggiornati dalle Autorità di vigilanza.
Pertanto, gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a valutare, avvalendosi del proprio
patrimonio informativo, l’operatività dei clienti con cui intrattengono relazioni confrontando le
caratteristiche oggettive delle operazioni con quelle soggettive del cliente. La normativa non impone,
infatti, la segnalazione di ogni operazione che fuoriesca dall’ordinario svolgimento dei rapporti bancari o
professionali, ma solo quelle che oggettivamente e/o soggettivamente rivestono carattere “sospetto”.
(3) Gli indicatori di anomalia
I criteri di orientamento per l’individuazione delle operazioni sospette sono fissati:
- per tutte le banche, gli intermediari finanziari e quelli assicurativi, nel Provvedimento emanato dal
Governatore della Banca d’Italia il 24 agosto 2010;
- per i professionisti obbligati (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai ed
avvocati, revisori contabili ed altri soggetti, ex art. 12 del decreto 231/2007), nel decreto del Ministro
della Giustizia del 16 aprile 2010;
- per gli operatori non finanziari, nel decreto del Ministro dell’Interno in data 17 febbraio 2011.
Per tutti i destinatari si evidenzia che gli indicatori di anomalia:
- sono frutto di studi ed analisi delle tecniche di riciclaggio adottate a livello interno ed internazionale e
sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti
discrezionali degli operatori;
- non rappresentano un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni
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finanziarie; pertanto, la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia
non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione sospetta così come l’assenza di indicatori può non
essere sufficiente ad escludere a priori l’inoltro della comunicazione all’UIF. Gli operatori sono chiamati,
quindi, a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che, sebbene non
descritti nel decalogo, configurano in concreto profili di sospetto;
- vanno utilizzati sia per la segnalazione a fini di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo; per
quest’ultima fattispecie, vengono individuate anche casistiche specifiche, come nel caso del
Provvedimento della Banca d’Italia.
(4) Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali
L’Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto 231/2007, ha il
compito di elaborare schemi operativi rappresentativi di comportamenti anomali, sulla base di prassi
riscontrate nell’analisi dei fenomeni di criminalità finanziaria.
Tali schemi descrivono possibili anomalie sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed hanno la finalità di
attirare l’attenzione di intermediari ed altri operatori su specifici fenomeni criminali più ricorrenti ed
insidiosi, da tenere conto nell’ambito dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Finora, sono stati emanati sette schemi rappresentativi di comportamenti anomali:
- in data 24 settembre 2009, in materia di imprese in crisi e usura (lo schema in tema di usura è stato
aggiornato e sostituito con successiva comunicazione del 9 agosto 2011);
- in data 13 ottobre 2009, in tema di conti dedicati;
- in data 5 febbraio 2010, in materia di truffe informatiche;
- in data 15 febbraio 2010, in tema di frodi intracomunitarie;
- in data 8 luglio 2010, in materia di abuso di finanziamenti pubblici;
- in data 17 gennaio 2011, in materia di frodi nell’attività di leasing.
- In data 16 marzo 2012, in materia di frodi nell’attività di factoring.
Tra gli schemi già emanati, particolare interesse sotto un profilo operativo meritano i provvedimenti sulle
truffe informatiche e le frodi all’IVA intracomunitaria.
In particolare, con la comunicazione sulle truffe informatiche, l’UIF richiama l’attenzione degli
intermediari che offrono alla propria clientela servizi on line sull’opportunità di attivare efficaci sistemi di
monitoraggio e di prevenzione, utili per evitare il perfezionamento di operazioni di phishing.
Ciò in ragione “delle capacità da parte delle organizzazioni criminali di entrare in possesso delle credenziali
di accesso ai servizi on line di clienti inconsapevoli ovvero di acquisire informazioni utili, attraverso
modalità diverse (invio massivo di messaggi di posta elettronica, costruzione di falsi siti internet che
riproducono quelli degli intermediari bancari, installazione via internet di software “spia” sui computer dei
titolari dei rapporti on line, etc.)”.
23
Tra le possibili anomalie riportate nello schema, si evidenzia:
- l’apertura di conti on line, che dopo un periodo iniziale di inattività, risultano alimentati con bonifici di
consistente importo ovvero tramite molteplici bonifici per importi inferiori alla soglia di registrazione,
disposti nel medesimo giorno o comunque in un breve lasso di tempo;
- l’attivazione in un arco temporale molto ristretto di una o più carte prepagate da parte di soggetti
esteri;
- il trasferimento all’estero tramite money transfer di somme di importo rilevante, effettuato con più
operazioni disposte da una pluralità di soggetti in ristretti archi temporali, a favore di uno stesso
nominativo;
- l’operatività complessiva, di consistente importo, concentrata per lo più nei periodi feriali e/o a ridosso
dei fine settimana.
Viceversa, con gli schemi in tema di frodi all’IVA intracomunitaria, viene sollevata l’attenzione degli
intermediari bancari e finanziari e dei professionisti sulla necessità di effettuare un costante e attento
monitoraggio delle transazioni relative ai soggetti operanti, in particolare, nel commercio di beni a
contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo
(ad esempio, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici).
L’esigenza muove dalla considerazione che il fenomeno dell’IVA intracomunitaria consente, attraverso
condotte penalmente rilevanti, di sottrarre ingenti risorse finanziarie 39
All’erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali.
Tra le anomalie soggettive ed oggettive riconducibili al fenomeno criminoso, viene evidenziata
l’operatività connessa a:
- imprese con capitale non superiore ai limiti previsti, prive di unità operative ovvero aventi sede in Paesi
a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- imprese che, di norma, non richiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso
l’intermediario;
- imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione;
- vorticose movimentazioni di conto con flussi d’importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo
oppure giri di fondi per importi ingenti fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- flussi in entrata con contestuali trasferimenti di denaro privi di apparente giustificazione commerciale, in
favore di società che non appaiono collegabili all’attività del cliente.
(5) Tutela della riservatezza
La delicatezza dei compiti affidati agli intermediari ed altre categorie di soggetti a fini antiriciclaggio ha
imposto l’adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza dei segnalanti.
24
Ne consegue che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al
contenuto che alla stessa effettuazione, sono soggetti ad un rigoroso regime di segretezza, ai sensi degli
artt. 45 e 46 del decreto 231/2007.
In particolare, la norma prevede:
- innanzitutto:
onere per i soggetti obbligati e gli ordini professionali di garantire la riservatezza delle persone che
effettuano la segnalazione, avendo cura di custodire gli atti ed i documenti in cui sono indicati le
generalità dei segnalanti, sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, del legale rappresentante
o del loro delegato ovvero, per gli ordini professionali, del presidente o di un suo delegato;
il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia a conoscenza di dare notizia
dell’avvenuta comunicazione all’UIF. Il divieto trova eccezione nei casi previsti dall’art. 46 del decreto
231/2007, tra cui si cita la comunicazione effettuata per l’accertamento investigativo ovvero rilasciata alle
Autorità di vigilanza durante i controlli; la comunicazione tra intermediari finanziari che appartengono allo
stesso gruppo, anche se localizzati in Paesi terzi, a condizione che quest’ultimi applichino misure
equivalenti a quelle previste dal decreto 231/2007; la comunicazione tra professionisti che svolgono la
prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se localizzati in Paesi terzi,
ferma restando comunque l’adozione di misure equivalenti in materia di antiriciclaggio;
oggetto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione
di operazioni sospette, ovvero che è in corso o può essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
- in secondo luogo, misure di tutela dei segnalanti per l’UIF, la Guardia di Finanza, la Direzione
Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e gli ordini professionali, secondo cui la
trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimento e gli
scambi di informazioni tra queste Autorità devono avvenire per via telematica, con modalità idonee a
garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle
informazioni trasmesse;
- in terzo luogo, oneri supplementari per la UIF e gli Organi investigativi, cui spetta il compito di adottare,
sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, misure idonee ad assicurare, nell’esercizio della propria
attività istituzionale, la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano la segnalazione;
- infine, precise garanzie per l’identità dei segnalanti anche in caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali
o incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o di rapporto da parte della polizia giudiziaria ai sensi
dell’art. 347 c.p.p.; in questi casi, l’identità sia delle persone fisiche che dei soggetti destinatari degli
obblighi non va menzionata, anche qualora la stessa sia conosciuta.
Questo divieto può essere superato solo dall’Autorità Giudiziaria con decreto motivato, qualora si ritenga
che la conoscenza dell’identità dei segnalanti possa essere indispensabile ai fini dell’accertamento dei
reati per i quali si procede. In caso di sequestri di atti o di documenti dovranno poi essere adottate le
necessarie cautele per assicurare la riservatezza delle persone fisiche e dei soggetti destinatari degli
obblighi antiriciclaggio.
25
3.4 - Gli obblighi degli Organi di controllo
(1) Definizione di Organi di controllo
Per Organi di controllo interni si intendono il collegio sindacale, ivi compreso il “sindaco unico” (figura
introdotta dalla legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011), il consiglio di sorveglianza, il comitato di
controllo di gestione, l’Organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
231/200139 e qualsiasi altro soggetto incaricato di tale tipologia di controllo.
39 Si tratta di un Organismo istituito dall’ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui il
decreto legislativo n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendenti da reato,
attribuisce il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire la commissione dei cosiddetti reati-presupposto della responsabilità. 40 Il
sistema dualistico o monistico devono essere espressamente adottati in sede di costituzione della società
o con successiva modifica statutaria.
In merito alle funzioni dell’Organo di controllo interno, si rammenta che nell’ambito dei tre sistemi di
amministrazione previsti dal codice civile in attuazione della riforma societaria avvenuta con il decreto
legislativo n. 181 del 28 giugno 2003 (sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico):
- il collegio sindacale costituisce l’Organo di controllo interno nel cosiddetto sistema tradizionale, basato
sulla presenza di due Organismi, entrambi di nomina assembleare: l’Organo amministrativo
(amministratore unico o consiglio di amministrazione) ed il collegio sindacale, con funzioni circoscritte al
controllo sull’amministrazione societaria. Il controllo contabile, in passato svolto dallo stesso collegio
sindacale, è affidato di norma ad un Organo di controllo esterno alla società, ossia i revisori contabili o le
società di revisione (ora revisori legali, per effetto della riforma di cui al decreto legislativo n. 39 del 27
gennaio 2010)42. Solo per le società per azioni non quotate e non tenute alla redazione del bilancio
consolidato, il collegio sindacale può - in via derogatoria - rivestire entrambe le funzioni di organo di
controllo contabile e di controllo interno sull’amministrazione;
- il consiglio di sorveglianza, di nomina assemblare, svolge, nel sistema dualistico43 di amministrazione e
controllo, oltre a funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono dell’assemblea dei
soci (ad esempio, approvazione del bilancio), anche le funzioni di Organo di controllo interno proprie del
collegio sindacale;
- il comitato per il controllo sulla gestione, costituisce invece l’Organo di controllo interno nel sistema
monistico, in cui l’attività di amministrazione societaria è svolta dal consiglio di amministrazione.
(2) Obblighi
Pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, del decreto 231/2007, i componenti degli Organi di controllo
interni dei destinatari della normativa antiriciclaggio - in quanto incaricati di norma della sola vigilanza
sulla amministrazione della società - sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e
segnalazione di operazioni sospette.
Gli stessi sono tenuti unicamente agli adempimenti di vigilanza specificatamente indicati nell’art. 52 del
decreto 231/2007, per verificare – nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni – l’osservanza
della disciplina antiriciclaggio da parte degli operatori ex artt. 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto 231/2007,
per i quali svolgono funzioni di controllo.
26
Più precisamente, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, gli Organi di controllo sono chiamati a:
- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possono costituire una violazione delle disposizioni
emanate dalle medesime Autorità di vigilanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 231/2007;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le
infrazioni alle disposizioni in materia di segnalazione di operazione sospetta di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle
disposizioni sulla limitazioni al denaro contante ed agli altri strumenti di pagamento, di cui agli artt. 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e 50 del decreto 231/2007;
3.5 - Gli obblighi di formazione
Il d. lgs. 231/2007 all’art.54 stabilisce l’obbligo di adottare procedure finalizzate a prevenire e impedire la
realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare attraverso
l’assicurazione di un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
Si riporta il testo dell’art. 54:
Art. 54 Formazione del personale
“1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del
personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le
modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.”
27
CAPITOLO IV
4 - Il regime sanzionatorio
Ai fini di una rapida consultazione, nel presente capitolo viene riportato schematicamente un elenco delle
tipologie di sanzioni irrogabili ai soggetti che violano gli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.
Le sanzioni sono state suddivise in amministrative e penali:
4.1. Le sanzioni amministrative
VIOLAZIONE
NORMA VIOLATA
NORMA
SANZIONATORIA
SANZIONE
Inosservanza degli obblighi di adeguata
verifica del cliente, organizzazione,
registrazione, procedure e controlli
interni, ovvero la tenuta dell'archivio
unico informatico
Art. 7,
comma 2,
art. 37,
commi 7 e 8
D.Lgs n. 231/2007
Art. 56,
comma 1,
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 10.000 a € 200.000
Inadeguata o mancata formazione del
personale da parte dei destinatari degli
obblighi e degli ordini professionali del
D.Lgs 231/2007
Art. 54,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 56,
comma 1,
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 10.000 a € 200.000
Mancato rispetto degli obblighi di
verifica della completezza dei dati
informativi relativi all'ordinante, alla
loro registrazione e conservazione per i
trasferimenti di fondi
Art. 61
D.Lgs n. 231/2007
Art. 56,
comma 1,
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 10.000 a € 200.000
Mancato rispetto del provvedimento di
sospensione dell'operazione sospetta
Art. 6,
comma 7,
lettera c)
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 1
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 5.000 a € 200.000
Instaurazione o mantenimento di conti
di corrispondenza tra intermediari
finanziari e banche di comodo
Art 28,
comma 6,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 1-bis
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 10.000 a € 200.000
28
Mancata astensione dall'instaurazione
o
cessazione
di
un
rapporto
continuativo, esecuzione di operazioni
o prestazioni professionali, di cui siano
direttamente o indirettamente parte
società fiduciarie, trust, società
anonime o controllate attraverso azioni
al portatore aventi sedi in Paesi inseriti
nella lista individuata dal Ministro
dell'Economia e Finanze, in ragione del
rischio di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo degli stessi
Art. 28,
comma 7-ter
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 1-ter
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria di € 5.000, per
un'operazione di importo
non superiore a € 50.000;
dal 10 al 40 per cento
dell'importo, per
un'operazione superiore
ad € 50.000; da € 25.000
a € 250.000, se l'importo
dell'operazione non è
determinato e
determinabile
Omessa istituzione dell'archivio unico
informatico
Art. 37
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 2
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 50.000 a € 500.000
Omessa istituzione del registro della
clientela e/o mancata adozione delle
altre modalità di registrazione
Artt. 38 e 39
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 3
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 5.000 a € 50.000
Omessa segnalazione delle operazioni
sospette
Art. 41
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 4
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria dall'1 al 40 per
cento
dell'importo
dell'operazione
non segnalata
Violazione degli obblighi informativi nei
confronti dell'U.I.F.
Artt. 6,
comma 6, lett. c),
e 40,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 57,
comma 5
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
da € 5.000 a € 50.000
Violazione del divieto al trasferimento
di denaro contante ovvero alla
circolazione degli altri mezzi di
pagamento
Art. 49,
commi 1, 5, 6 e 7
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 1
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria dall'1 al 40 per
cento
dell'importo trasferito
Violazione dell'obbligo di mantenere il
saldo dei libretti di deposito bancari o
postali con importo inferiore a 1.000
euro
Art. 49,
comma 12
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 2
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
dal 20 al 40 per cento
del saldo
29
Mancata estinzione dei libretti di
deposito bancari o postali esistenti alla
data di entrata in vigore del d.lgs n.
231/2007 con saldo pari o superiore a
1.000 euro, ovvero mancata riduzione
ad una somma non eccedente la
predetta soglia
Art. 49,
comma 13
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 3
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
dal 10 al 20 per cento
del saldo del libretto al
portatore
Assenza della comunicazione da parte
del cedente, entro trenta giorni, alla
banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati
identificativi del cessionario nonché
della data del trasferimento di libretti di
deposito bancari o al portatore
Art. 49,
comma 14
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 3
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
dal 10 al 20 per cento
del saldo del libretto al
portatore
Violazione del divieto di aprire conti o
libretti di risparnio in forma anonima o
con intestazione fittizia
Art. 50,
comma 1
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 5
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
dal 20 al 40 per cento
del saldo
Utilizzazione di conti o libretti di
risparmio aventi intestazione fittizia o
anonima
Art. 50,
comma 2
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 6
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
dal 10 al 40 per cento
del saldo
Art. 51,
comma 1
D.Lgs n. 231/2007
Art. 58,
comma 7
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria
dal 3 al 30 per cento
dell'importo
dell'operazione, del saldo
del libretto ovvero del
conto
NORMA VIOLATA
NORMA
SANZIONATORIA
SANZIONE
Violazione dell'obbligo di identificazione
Disposizioni del Titolo
II, Capo I,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 1,
D.Lgs n. 231/2007
Multa
da € 2.600 a € 13.000
Omessa o falsa indicazione da parte del
cliente esecutore materiale
dell'operazione delle generalità del
soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l’operazione
Art. 21
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 2,
D.Lgs n. 231/2007
Reclusione
da sei mesi ad un anno e
multa
da € 500 a € 5.000
Art. 55, comma 3,
D.Lgs n. 231/2007
Arresto
da sei mesi a tre anni e
ammenda
da € 5.000 € 50.000
Omessa comunicazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze da parte
dei
destinatari
degli
obblighi
antiriciclaggio
delle
infrazioni
riscontrate
4.2 Le sanzioni penali
VIOLAZIONE
Mancata o falsa informazione da parte
Artt.18, comma 1, e 21,
dell’esecutore dell'operazione sullo scopo
D.Lgs n. 231/2007
e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale
30
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione
Art. 55, comma 4,
D.Lgs n. 231/2007
Multa
da € 2.600 a € 13.000
Assolvimento degli obblighi di
Disposizioni del Titolo
identificazione e di registrazione
II, Capo I e II,
avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad
D.Lgs n. 231/2007
ostacolare l'individuazione del soggetto
che ha effettuato l'operazione
Art. 55, comma 6,
D.Lgs n. 231/2007
Circostanza aggravante
che raddoppia le sanzioni
di cui ai commi 1, 2
e 4 dell'art. 55
d.lgs. n. 231/2007
Omesse comunicazioni da parte del
collegio sindacale, del consiglio di
sorveglianza, del comitato del controllo di
gestione, dell’organismo di cui all’art.6,
comma 1, del D.Lgs. 231/2001 e di tutti i
soggetti ncaricati del controllo di gestione
Omessa o incompleta comunicazione, da
parte dell’agente di cambio, del mediatore
creditizio o dell'agente in attività
finanziaria, all'intermediario finanziario
per conto del quale opera dei dati e delle
informazioni da registrare
Violazione del divieto di comunicazione
dell’avvenuta segnalazione di operazione
sospetta fuori dei casi previsti dal D.Lgs n.
231/2007.
Art. 52, comma 2,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 5,
D.Lgs n. 231/2007
Reclusione fino ad un anno
e multa
da € 100 a € 1.000
Art. 36, comma 4,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 7,
D.Lgs n. 231/2007
Multa
da € 2.600 a € 13.000
Artt. 46, comma 1, e
48, comma 4
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 8,
D.Lgs n. 231/2007
Arresto
da sei mesi ad un anno e
ammenda
da € 5.000 a € 50.000
Art. 55, comma 9,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55,
D.Lgs n.
231/2007
Reclusione
da uno a 5 anni
e multa
da € 310 a € 1.550
Falsificazione, alterazione ed indebito
utilizzo delle carte di credito o di
pagamento, ovvero di qualsiasi altro
documento che abiliti al prelievo del
denaro contante o all’acquisto di beni o
alla prestazione di servizi
Art. 36
D.Lgs n. 231/2007
31
www.MoneyLaundering.it
32
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