Obblighi
Antiriciglaggio
• ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure
finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di
denaro provienente da attività illecite
• Dobbiamo capire COSA si intende per
riclicaggio
RICICLAGGIO nella NORMATIVA
europea
insieme di azioni commesse intenzionalmente e
attinenti al”
• Trasferimento
• Detenzione
• Occultamento
• Utilizzazione
Di beni,denaro provenienti da attività criminose
RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana
• è reato per la previsione :
Codice penale artt.648 bis 648 ter:per cui nel
termine riciclaggio entra impiego di
denaro proveniente da qualsiasi delitto non
colposo- si parla anche di riciclaggio per
evasione fiscale ( dlg 74/2000)
EVOLUZIONE normativa su
ANTIRICICLAGGIO
•
•
•
•
•
•
Direttiva CEE 97/2001
LEGGE 14 del 3.2.2003
D.lgs. 56 del 20.2.2004
Direttiva 2005/60/CEE
Legge 25 .1.2006 n.29
DM 3.2.06 n.141 E
Provv.UIC 24.2.06
• Ha recepito la direttiva
2001
Ha attuato la direttiva
2001 Ha delegato il
governo a recepire Dir
2005 CEE infine:
• D.lgs 21.11.07 n.231
modificato con Dlgs
151/09 e con d.lgs 78/10
del 31.7.10
Obblighi
IMPORTANTE PER I PROFESSIONISTI E’ IL
D.M. 3 FEBBRAIO 2006 N.141 CHE ATTUA
IL DLGS 56/2004 IN MATERIA DI OBBLIGHI
DI
• IDENTIFICAZIONE
• CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO
• E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE
OBBLIGATI ai sensi del
D.Lgs.231/07
Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in
vigore dal 22.4.06
• Sono obbligati ai sensi dell’art 12 :
Commercialisti esp.contabili, ragionieri
periti commerciali, consulenti del lavoro
notai ed avvocati per certe attività,società di
revisione,revisori contabili
Quindi….:obblighi
1.
2.
3.
4.
Adeguata verifica della clientela
Registrazione e conservazione dei dati
Segnalazione di operazioni sospette
e comunicazioni al Mef delle infrazioni
sull’uso del contante
Modalità
• Le segnalazioni delle operazioni sospette si
inviano all’Unità di Informazione Finanziaria ROMA
• Le comunicazioni per l’uso del contante (per le
MARCHE) si inviano a Bologna presso la
direzione MEF provinciale
• Per le violazioni di contante superiori ai 250
mila Euro si comunica al Mef Ministero economia
finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio Roma
art.16
• L’obbligo di adeguata verifica della
clientela insorge quando:
1. prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a
15.000 euro
2. Per le prestazioni professionali occasionali che
comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni
o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro a
prescindere dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o + operazioni frazionale e collegate
Art.16 continua
• Per le operazioni di valore indeterminato o
indeterminabile
• Quando vi è il sospetto di riciclaggio o
finanziamento al terrorismo
• Quando vi è dubbio sulla veridicità o
adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della
identificazione
Non sussiste obbligo di verifica
clientela
• quando si fa mera attività di redazione e/o
trasmissione della dichiarazione dei redditi
e adempimenti in materia di
amministrazione del personale
Come si estrinseca l’obbligo
innanzi tutto con la
1/ identificazione del cliente e verifica
della sua identità
2/ ottenimento di informazioni sulla
natura e scopo della prestazione
3/ svolgimento di un controllo costante
Obblighi di Registrazione e
conservazione dei dati art.36
• In Archivio unico cartaceo o elettronico
Termini per la registrazione
• Entro 30 giorni da:
1. Accettazione dell’incarico
2. Eventuale conoscenza successiva di
eventuali informazioni
3. Termine della prestazione professionale
Indicatori di operazioni sospette
aggiornamento con Dlgs 78/10
• Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli
intermediari finanziari)
• Uso contante
• Paradisi fiscali
Movimenti sopra 15.000 euro
• Il ricorso frequente o ingiustificato e in
particolare il prelievo o versamento
contante con intermediari finanziari di
importo pari o superiore a 15.000 euro è
indicatore di sospetto.(art.41 co.1°
dlgs.231/07)
Contante
• E’ fatto divieto di trasferire denaro, libretti al
portatore, da 5.000 ora 1.000 euro anche quando
è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia
che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati.
Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura
lecita o illecita della operazione
In particolare
• Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo
divieto dell’importo di 1000 euro che
riguarda il TRASFERIMENTO, tra
soggetti diversi, di denaro contante, libretti
e titoli al portatore di tale importo. I
prelievi e i versamenti di denaro sul proprio
c/c non sono sanzionati ma solo i
TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e Finanze
(MEF) n.2 del 16.1.12
un bene o un servizio
• E’ limitato pertanto così l’utilizzo di denaro
contante. Analoghi limiti valgono anche per
gli assegni bancari e postali che se di
importo pari o superiore a Euro 1.000
devono avere anche la clausola di NON
TRASFERIBILITA’ oltre nome e /o
ragione sociale del beneficiario
• La norma NON impedisce di pagare per
esempio un bene o un servizio 1.000 euro in
contanti NON è illecito MA c’è la sanzione
amministrativa (non penale) da 1 al 40%
dell’importo trasferito e la transazione
rimane valida.
• L’identificazione e registrazione della
clientela è in effetti l’aspetto più
problematico si ha anche la sanzione
penale con multa da Euro 2600,00 a 13.000
euro
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Obblighi di Antiriciglaggio