FORMAZIONE TELEMATICA
Antiriciclaggio. Prima sessione
25 ottobre 2012
Il notaio e la disciplina antiriciclaggio
Limitazioni all’uso del danaro contante
CATERINA VALIA
Notaio in Firenze - Commissione Antiriciclaggio, CNN
Limitazioni all’uso del danaro contante.
Disposizione vigente
L’art. 49 decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a
1.000 euro.
Limitazioni all’uso del danaro contante
Iter normativo
L’art. 1 della legge 5 luglio 1991 n. 197: limite venti milioni
Il D.M. 17 ottobre 2002 = euro 12.500
Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: limite da euro 12.500 a
euro 5.000
Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge 6 agosto
2008 n. 185): limite da euro 5000 a euro 12.500
Limitazioni all’uso del danaro contante
Iter normativo
Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78: limite da 12.500 a euro 5.000.
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 = limite da euro 5.000 a euro 2.500
Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201= limite da euro 2.500 a euro 1.000
Limitazioni all’uso del danaro contante
Pagamenti dilazionati:
--- Consiglio di Stato: il parere 12 dicembre 1995 n. 1504
Art. 49 d.lgs. 231/07:
i pagamenti “artificiosamente frazionati”
Cumulabilità assegni:
--- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5
agosto 2010
Limitazioni all’uso del danaro contante
Forma e modalità della Comunicazione
Ai sensi dell’art. 51, i destinatari della normativa antiriciclaggio
che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle
loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle
disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e
all'art. 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero
dell'economia e delle finanze per la contestazione e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di
elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate...
Limitazioni all’uso del danaro contante
Comunicazione MEF e segnalazione
operazione sospetta
“Il ricorso frequente o ingiustificato a
operazioni in contante”
I pagamenti “artificiosamente frazionati”
Le sanzioni
Art. 58 d. lgs. n. 231/07
violazione limite uso contanti, mancata apposizione della clausola di
non trasferibilità, emissione di assegni a favore del traente stesso
fuori dei casi consentiti
= sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito
violazione obbligo comunicazione
= sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere
inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni che
riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione
minima è aumentata di cinque volte.
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