FORMAZIONE TELEMATICA Antiriciclaggio. Prima sessione 25 ottobre 2012 Il notaio e la disciplina antiriciclaggio Limitazioni all’uso del danaro contante CATERINA VALIA Notaio in Firenze - Commissione Antiriciclaggio, CNN Limitazioni all’uso del danaro contante. Disposizione vigente L’art. 49 decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Limitazioni all’uso del danaro contante Iter normativo L’art. 1 della legge 5 luglio 1991 n. 197: limite venti milioni Il D.M. 17 ottobre 2002 = euro 12.500 Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: limite da euro 12.500 a euro 5.000 Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 185): limite da euro 5000 a euro 12.500 Limitazioni all’uso del danaro contante Iter normativo Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78: limite da 12.500 a euro 5.000. Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 = limite da euro 5.000 a euro 2.500 Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201= limite da euro 2.500 a euro 1.000 Limitazioni all’uso del danaro contante Pagamenti dilazionati: --- Consiglio di Stato: il parere 12 dicembre 1995 n. 1504 Art. 49 d.lgs. 231/07: i pagamenti “artificiosamente frazionati” Cumulabilità assegni: --- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010 Limitazioni all’uso del danaro contante Forma e modalità della Comunicazione Ai sensi dell’art. 51, i destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'art. 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate... Limitazioni all’uso del danaro contante Comunicazione MEF e segnalazione operazione sospetta “Il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante” I pagamenti “artificiosamente frazionati” Le sanzioni Art. 58 d. lgs. n. 231/07 violazione limite uso contanti, mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, emissione di assegni a favore del traente stesso fuori dei casi consentiti = sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito violazione obbligo comunicazione = sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.