Circolare n. 18
del 8 maggio 2012
“DL sulle semplificazioni fiscali” (DL
2.3.2012 n. 16 convertito nella L.
26.4.2012 n. 44) - Novità in materia di
utilizzo del denaro contante
INDICE
1 Premessa................................................................................................................................................................................. 2
2 Acquisti da parte di turisti stranieri.................................................................................................................................. 2
2.1 Condizioni per la deroga..................................................................................................................................................... 2
2.2 Applicazione della nuova disciplina ................................................................................................................................... 3
3 Stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ............................................................................. 3
3.1 Operatività della disciplina ................................................................................................................................................ 3
3.2 Apertura di un conto corrente base tramite delegati .......................................................................................................... 4
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PREMESSA
Il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. “DL sulle semplificazioni fiscali”, ha introdotto alcune novità anche in materia di utilizzo del denaro contante. Esse concernono:
 gli acquisti per importi pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati da turisti stranieri;
 la comunicazione delle violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore;
 i trasferimenti transfrontalieri con denaro contante al seguito, di importo pari o superiore a
10.000,00 euro;
 i termini entro i quali le Pubbliche Amministrazione dovranno corrispondere stipendi e pensioni, di importo superiore a 1.000,00 euro, esclusivamente con strumenti tracciabili.
In sede di conversione nella L. 26.4.2012 n. 44, entrata in vigore il 29.4.2012, sono state apportate rilevanti modifiche in relazione:
 agli acquisti per importi pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati da turisti stranieri;
 ai termini entro i quali le Pubbliche Amministrazione dovranno corrispondere stipendi e pensioni, di importo superiore a 1.000,00 euro, esclusivamente con strumenti tracciabili.
Di seguito si analizzano le novità apportate in sede di conversione del DL 16/2012.
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ACQUISTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI
I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.
In particolare, la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.000,00 euro, ma inferiori a 15.000,00 euro, opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:
 da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
 presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.
2.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA
Tale deroga è applicabile solo se il cedente del bene o il prestatore di servizio:
 invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare;
 identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
 acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui
attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea
(ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio
dello Stato italiano;
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 versi immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il contante
sul conto corrente indicato (consegnando all’intermediario copia della ricevuta della comunicazione preventiva).
Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro
I soggetti in questione, inoltre, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti:
 di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro;
 effettuate dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore della L. 44/2012);
 secondo modalità e termini che saranno stabiliti con un apposito provvedimento della stessa
Agenzia.
2.2 APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
In relazione alle disposizioni originariamente previste dal DL 16/2012, l’Agenzia delle Entrate, con
il provvedimento del 23.3.2012, aveva approvato il modello (con le relative istruzioni) per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni all’utilizzo di denaro contante.
Tale modello dovrà essere aggiornato, dal momento che non consente l’indicazione del conto sul
quale depositare i contanti, come invece richiesto dalle modifiche inserite in sede di conversione del
DL 16/2012.
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STIPENDI E PENSIONI CORRISPOSTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ridurre l’utilizzo del denaro contante è stato anche stabilito che devono essere erogati con
strumenti diversi da esso:
 i pagamenti delle spese delle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro;
 stipendi e pensioni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a
1.000,00 euro; da tale limite di importo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di
tredicesima mensilità.
3.1 OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA
La previsione relativa al pagamento delle spese dovrebbe essere operativa dal 7.3.2012. Tale termine, infatti, avrebbe potuto essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale provvedimento non risulta però emanato.
Il DL 16/2012 convertito ha, invece, stabilito che l’erogazione di stipendi e pensioni con strumenti
diversi dal contante dovrà essere operativa dall’1.7.2012 (e non più entro l’1.5.2012).
Entro il 30.6.2012, i beneficiari di pagamenti pensionistici erogati dall’INPS devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a 1.000,00 euro. In mancanza, il
pagamento è sospeso ed i relativi fondi sono depositati su un conto transitorio infruttifero, senza
spese ed oneri per il beneficiario del pagamento. Se l’indicazione è effettuata entro il 30.9.2012, le
somme vengono trasferite senza spese ed oneri per il beneficiario medesimo (il beneficiario ottiene il
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pagamento mediante assegno di traenza). Diversamente, si provvede alla restituzione delle somme
all’ente erogatore.
3.2 APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BASE TRAMITE DELEGATI
Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento corrisposto dalle
Pubbliche Amministrazioni che siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero
per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso banche o uffici postali, è consentita l’apertura di un conto corrente base o di un libretto postale tramite
delegati alla riscossione.
Il delegato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve presentare:
 copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogante attestante la delega alla riscossione;
 copia del documento di identità del beneficiario;
 una dichiarazione dello stesso delegato comprovante gli impedimenti in questione.
Ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia
presente il delegato alla riscossione.
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