CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE
A.A.2013/14
Dott. Prof.ssa Cecchini Silvia
Obblighi
Antiriciglaggio

ANTIRICICLAGGIO=
insieme di misure finalizzate alla lotta contro il
riciclaggio di denaro provienente da attività
illecite

Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio
RICICLAGGIO NELLA
NORMATIVA EUROPEA
insieme di azioni commesse
intenzionalmente e attinenti al
 Trasferimento
 Detenzione
 Occultamento
 Utilizzazione
di beni,denaro provenienti da attività
criminose
RICICLAGGIO NELLA NORMATIVA ITALIANA

è reato per la previsione di due specie
criminose-c . p. artt.648 bis- 648 ter
per cui nel termine riciclaggio entra
impiego di denaro proveniente da qualsiasi
delitto non colposo
si parla anche di riciclaggio per evasione
fiscale ( dlg 74/2000)
EVOLUZIONE NORMATIVA SU
ANTIRICICLAGGIO
Direttiva CEE
97/2001
 LEGGE 14 del
3.2.2003
 D.lgs. 56 del
20.2.2004*

Direttiva
2005/60/CEE
 Legge 25 .1.2006
n.29
 DM 3.2.06 n.141 E
Provv.UIC 24.2.06




Ha recepito la
direttiva 2001
Ha attuato la direttiva
2001 Ha delegato il
governo a recepire
Dir 2005 CEE
infine:
D.lgs 21.11.07 n.231
modificato con Dlgs
151/09 e con d.lgs
78/10 del 31.7.10
OBBLIGATI
D.LGS.231/07
AI SENSI DEL
Sono obbligati ai sensi dell’art 12 :
Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti
commerciali, consulenti del lavoro notai ed
avvocati per certe attività,società di
revisione,revisori contabili
QUINDI
1.
2.
3.
:OBBLIGHI
Adeguata verifica della clientela
Registrazione e conservazione dei dati e informazioni
Segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni al
Mef delle infrazioni sull’uso del contante
MODALITÀ


Le segnalazioni delle operazioni
sospette si inviano all’Unità di
Informazione Finanziaria - ROMA
Le comunicazioni per l’uso del contante (per
le MARCHE) si inviano a Bologna presso la
direzione MEF provinciale
Per le violazioni di contante superiori
ai 250 mila Euro si comunica al Mef
Ministero economia finanze dipartimento Tesoro
Direzione antiriciclaggio - Roma
ART.16
L’obbligo di adeguata verifica della
clientela insorge quando:
1.
2.
prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi
di pagamento, beni o utilità di importo uguale o
superiore a 15.000 euro
Per le prestazioni professionali occasionali che
comportino movimentazioni di mezzi di
pagamento,beni o utilità di importo uguale o
superiore a 15.000 euro a prescindere dal fatto
che siano effettuate con una operazione unica o +
operazioni frazionale e collegate
ART.16 CONTINUA
1.
2.
3.
Per le operazioni di valore indeterminato o
indeterminabile
Quando vi è il sospetto di riciclaggio o
finanziamento al terrorismo
Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza
dei dati dal cliente ai fini della identificazione
COME SI ESTRINSECA L’OBBLIGO
L’obbligo di verifica della clientela si ha
innanzi tutto con la
 1/ identificazione del cliente e verifica
della sua identità
 2/ ottenimento di informazioni sulla
natura e scopo della prestazione
 3/ svolgimento di un controllo costante
ESCLUSIONE DALL’AOBBLIGO DI VERIFICA
Docenze a corsi, convegni e simili3
 Attività di redazione e/o trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
 Docenze a corsi, convegni e simili3
 Attività di redazione e/o trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

Funzione di sindaco in società o enti (qualora il
collegio sindacale non sia incaricato del controllo
Contabile)
 Incarico di curatore, commissario giudiziale e
commissario liquidatore nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle
procedure di amministrazione straordinaria nonché
incarico di
 ausiliario del giudice, di amministratore e di
liquidatore nelle procedure giudiziali

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
 Incarico di recupero crediti
 Operazioni di vendita di beni mobili registrati e
immobili nonché formazione del progetto di
distribuzione,ex art. 2, comma 3, lett. e), l.
14.05.2005 n. 8011

Pareri giuridici pro-veritate
 Perizie e consulenze tecniche
 Redazione di stime giurate su incarico
dell’autorità giudiziale
 Adempimenti in materia di amministrazione del
personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 (
consulenza del lavoro)

NOTA

A parere del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili la tenuta
della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal
novero delle prestazioni professionali soggette
all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di
registrazione, tenuto conto che tale prestazione non
ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta
trasmissione o movimentazione di mezzi di
pagamento e non può ritenersi “operazione” ai sensi
del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a
obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale


. All’attenzione prima del Ministero
dell’economia e delle finanze e, successivamente,
delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze. il
7/7/2009, il CNDCEC aveva chiesto che la
prestazione professionale avente ad oggetto la
mera tenuta della contabilità venisse esonerata
dai suddetti adempimenti.
La richiesta non é stata accolta nel decreto
correttivo; peraltro, nelle risposte fornite al
Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del
12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già dichiarato di
non condividere l’interpretazione del CNDCEC
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ
DEL CLIENTE
 Alla
presenza del cliente anche attraverso
propri dipendenti o collaboratori;
- mediante un documento d’identità non
scaduto
 Quando il cliente è una società o un ente
occorre verificare l’effettiva esistenza del
potere di rappresentanza e acquisire le
informazioni necessarie per individuare e
verificare l’identità dei relativi
rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere.
INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA
PREVISTA DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE

dichiarazione del cliente (meglio se in forma
scritta, sebbene ciò non sia espressamente
richiesto dalla norma).
OBBLIGHI
ART.36
In
DI
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
Archivio unico cartaceo o elettronico
TERMINI PER LA REGISTRAZIONE

1.
2.
3.
Entro 30 giorni da:
Accettazione dell’incarico
Eventuale conoscenza successiva di eventuali
informazioni
Termine della prestazione professionale
SECONDO LA CIRCOLARE DELLA
GDFINANZA


Riguardo all’accertamento della tempestività
delle registrazioni, va evidenziato che l’art. 38,
comma 1-bis del DLgs. 231/2007 prevede
un termine che decorre dall’accettazione
dell’incarico professionale, dall’eventuale
conoscenza successiva di ulteriori
informazioni o dal termine della prestazione
professionale
GDF
 CIO’
sembra conferire al
professionista – sul piano applicativo
dell’adempimento – un’autonoma
decisione basata su “parametri
ampiamente discrezionali”.
 Attesa l’incerta interpretazione della
norma, la stessa GdF prevede quindi il
ricorso all’ausilio del professionista, le cui
dichiarazioni si renderanno indispensabili
per acquisire ulteriori dati sui criteri di
registrazione utilizzati.

Così, ad esempio, si può ipotizzare che il
professionista utilizzerà il criterio
dell’accettazione allorquando ritenga di essere
in possesso di tutte le informazioni, mentre
sposterà in avanti l’adempimento della
registrazione qualora preveda di venire a
conoscenza di ulteriori dettagli in un secondo
momento.
G.D.F
Di contro, ove la prestazione non abbia una durata
definibile a priori, ovvero si tratti di
un’esecuzione continuativa nel tempo il cui
termine è “incerto ed aperto”, la GdF ritiene
ammissibile che il professionista attenda la
conclusione della stessa per eseguire la
registrazione
SECONDO LA
 Il
GDF
professionista è quindi tenuto ad
identificare l’eventuale titolare
effettivo e a verificarne l’identità, ma
tali informazioni non vanno
registrate nell’archivio informatico,
bensì semplicemente conservate nel
fascicolo del cliente.
 Tale ultima interpretazione sembra essere
quella più coerente con lo stato dell’arte
della normativa ed era stata accolta anche
nelle Linee Guida del CNDCEC
INDICATORI DI OPERAZIONI SOSPETTE
AGGIORNAMENTO CON DLGS 78/10

Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli
intermediari finanziari) però lo vediamo ugualmente
Uso contante
 Paradisi fiscali

MOVIMENTI SOPRA 15.000 EURO

Il ricorso frequente o ingiustificato e in
particolare il prelievo o versamento contante con
intermediari finanziari di importo pari o
superiore a 15.000 euro è indicatore di
sospetto.(art.41 co.1° dlgs.231/07)
CONTANTE
 E’
fatto divieto di trasferire
denaro,libretti al portatore, emettere ass.
trasferibili da 5.000 ora 1.000 euro
anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che
appaiano ARTIFICIOSAMENTE
frazionati.
 Il divieto sussiste indipendentemente
dalla natura lecita o illecita della
operazione

Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo divieto
dell’importo di 1000 euro che riguarda il
TRASFERIMENTO, tra soggetti diversi,di
denaro contante,libretti e titoli al portatore di
tale importo. I prelievi e i versamenti di denaro
sul proprio c/c non sono sanzionati ma solo i
TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e
Finanze (MEF) n.2 del 16.1.12
UN BENE O UN SERVIZIO

E’ limitato pertanto così l’utilizzo di denaro
contante. Analoghi limiti valgono anche per gli
assegni bancari e postali che se di importo pari o
superiore a Euro 1.000 devono avere anche la
clausola di NON TRASFERIBILITA’ oltre nome
e /o ragione sociale del beneficiario

La norma NON impedisce di pagare per esempio
un bene o un servizio 1.000 euro in contanti NON
è illecito MA c’è la sanzione amministrativa (non
penale) da 1 al 40% dell’importo trasferito e la
transazione rimane valida.


L’identificazione e registrazione della clientela è
in effetti l’aspetto più problematico
si ha anche la sanzione penale con multa da
Euro 2600,00 a 13.000 euro
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Obblighi di Antiriciglaggio