Obblighi
Antiriciglaggio
• ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure
finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di
denaro provienente da attività illecite
• Dobbiamo capire COSA si intende per
riclicaggio
RICICLAGGIO nella NORMATIVA
europea
insieme di azioni commesse intenzionalmente e
attinenti al”
• Trasferimento
• Detenzione
• Occultamento
• Utilizzazione
Di beni,denaro provenienti da attività criminose
RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana
• è reato per la previsione di due specie
criminose-c. p. artt.648 bis 648 ter
• per cui nel termine riciclaggio entra
impiego di denaro proveniente da qualsiasi
delitto non colposo- si parla anche di
riciclaggio per evasione fiscale ( dlg
74/2000)
EVOLUZIONE normativa su
ANTIRICICLAGGIO
• Direttiva CEE 97/2001
• LEGGE 14 del 3.2.2003
• D.lgs. 56 del 20.2.2004*
• Direttiva 2005/60/CEE
• Legge 25 .1.2006 n.29
• DM 3.2.06 n.141 E
Provv.UIC 24.2.06
• Ha recepito la direttiva
2001
• Ha attuato la direttiva
2001 Ha delegato il
governo a recepire Dir
2005 CEE infine:
• D.lgs 21.11.07 n.231
modificato con Dlgs
151/09 e con d.lgs 78/10
del 31.7.10
OBBLIGATI ai sensi del
D.Lgs.231/07
Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in
vigore dal 22.4.06
• Sono obbligati ai sensi dell’art 12 :
Commercialisti esp.contabili, ragionieri
periti commerciali, consulenti del lavoro
notai ed avvocati per certe attività,società di
revisione,revisori contabili
Quindi….:obblighi
1. Adeguata verifica della clientela
2. Registrazione e conservazione dei dati e
informazioni
3. Segnalazione di operazioni sospette e
comunicazioni al Mef delle infrazioni
sull’uso del contante
Modalità
• Le segnalazioni delle operazioni sospette si
inviano all’Unità di Informazione Finanziaria ROMA
• Le comunicazioni per l’uso del contante (per le
MARCHE) si inviano a Bologna presso la
direzione MEF provinciale
• Per le violazioni di contante superiori ai 250
mila Euro si comunica al Mef Ministero economia
finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio Roma
art.16
• L’obbligo di adeguata verifica della
clientela insorge quando:
1. prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a
15.000 euro
2. Per le prestazioni professionali occasionali che
comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni
o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro a
prescindere dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o + operazioni frazionale e collegate
Art.16 continua
• Per le operazioni di valore indeterminato
o indeterminabile
• Quando vi è il sospetto di riciclaggio o
finanziamento al terrorismo
• Quando vi è dubbio sulla veridicità o
adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della
identificazione
Non sussiste obbligo di verifica
clientela
• quando si fa mera attività di redazione e/o
trasmissione della dichiarazione dei
redditi e adempimenti in materia di
amministrazione del personale
Come si estrinseca l’obbligo
L’obbligo di verifica della clientela si
ha innanzi tutto con la
• 1/ identificazione del cliente e verifica
della sua identità
• 2/ ottenimento di informazioni sulla
natura e scopo della prestazione
• 3/ svolgimento di un controllo
costante
ESCLUSIONE DALL’AOBBLIGO
DI VERIFICA
• Docenze a corsi, convegni e simili3
• Attività di redazione e/o trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
• Docenze a corsi, convegni e simili3
• Attività di redazione e/o trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
• Funzione di sindaco in società o enti (qualora il
collegio sindacale non sia incaricato del controllo
Contabile)
• Incarico di curatore, commissario giudiziale e
commissario liquidatore nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle
procedure di amministrazione straordinaria nonché
incarico di
• ausiliario del giudice, di amministratore e di
liquidatore nelle procedure giudiziali
• Incarico di custode giudiziale di beni ed
aziende
• Incarico di recupero crediti
• Operazioni di vendita di beni mobili
registrati e immobili nonché formazione del
progetto di distribuzione,ex art. 2, comma 3,
lett. e), l. 14.05.2005 n. 8011
• Pareri giuridici pro-veritate
• Perizie e consulenze tecniche
• Redazione di stime giurate su incarico
dell’autorità giudiziale
• Adempimenti in materia di amministrazione
del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979,
n.12 ( consulenza del lavoro)
nota
• A parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa
dal novero delle prestazioni professionali soggette all’obbligo di
adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto conto che
tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può
ritenersi “operazione” ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non
finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale. Per tale
motivo, nella proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 sottoposta
ll’attenzione prima del Ministero dell’economia e delle finanze e,
successivamente, delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze
• il 7/7/2009, il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione
professionale avente ad oggetto la mera tenuta della
contabilità venisse esonerata dai suddetti adempimenti. La
richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo; peraltro,
nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot.
n. 65633 del 12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già
dichiarato di non condividere l’interpretazione del
CNDCEC sull’argomento
Identificazione e verifica
dell’identità del cliente
• Alla presenza del cliente anche attraverso propri
dipendenti o collaboratori;
- mediante un documento d’identità non scaduto
• Quando il cliente è una società o un ente occorre
verificare l’effettiva esistenza del potere di
rappresentanza e acquisire le informazioni
necessarie per individuare e verificare l’identità
dei relativi rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere.
Informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista della
prestazione professionale
• dichiarazione del cliente (meglio se in
forma scritta, sebbene ciò non sia
espressamente richiesto dalla norma).
Obblighi di Registrazione e
conservazione dei dati art.36
• In Archivio unico cartaceo o elettronico
Termini per la registrazione
• Entro 30 giorni da:
1. Accettazione dell’incarico
2. Eventuale conoscenza successiva di
eventuali informazioni
3. Termine della prestazione professionale
Secondo la Circolare della
GdFinanza
• Riguardo all’accertamento della
tempestività delle registrazioni, va
evidenziato che l’art. 38, comma 1-bis del
DLgs. 231/2007 prevede un termine che
decorre dall’accettazione dell’incarico
professionale, dall’eventuale conoscenza
successiva di ulteriori informazioni o dal
termine della prestazione professionale
GdF
• Come osservato dalla GdF, tale disposizione
sembra conferire al professionista – sul piano
applicativo dell’adempimento – un’autonoma
decisione basata su “parametri ampiamente
discrezionali”. Attesa l’incerta interpretazione
della norma, la stessa GdF prevede quindi il
ricorso all’ausilio del professionista, le cui
dichiarazioni si renderanno indispensabili per
acquisire ulteriori dati sui criteri di registrazione
utilizzati.
• Così, ad esempio, si può ipotizzare che il
professionista utilizzerà il criterio
dell’accettazione allorquando ritenga di
essere in possesso di tutte le informazioni,
mentre sposterà in avanti l’adempimento
della registrazione qualora preveda di venire
a conoscenza di ulteriori dettagli in un
secondo momento.
G.d.F
• Di contro, ove la prestazione non abbia una
durata definibile a priori, ovvero si tratti di
un’esecuzione continuativa nel tempo il cui
termine è “incerto ed aperto”, la GdF ritiene
ammissibile che il professionista attenda la
conclusione della stessa per eseguire la
registrazione
secondo la GdF
• Il professionista è quindi tenuto ad identificare
l’eventuale titolare effettivo e a verificarne
l’identità, ma tali informazioni non vanno
registrate nell’archivio informatico, bensì
semplicemente conservate nel fascicolo del
cliente. Tale ultima interpretazione sembra essere
quella più coerente con lo stato dell’arte della
normativa ed era stata accolta anche nelle Linee
Guida del CNDCEC
Indicatori di operazioni sospette
aggiornamento con Dlgs 78/10
• Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli
intermediari finanziari) però lo vediamo ugualmente
• Uso contante
• Paradisi fiscali
Movimenti sopra 15.000 euro
• Il ricorso frequente o ingiustificato e in
particolare il prelievo o versamento
contante con intermediari finanziari di
importo pari o superiore a 15.000 euro è
indicatore di sospetto.(art.41 co.1°
dlgs.231/07)
Contante
• E’ fatto divieto di trasferire denaro,libretti al
portatore, emettere ass. trasferibili da 5.000 ora
1.000 euro anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiano
ARTIFICIOSAMENTE frazionati.
• Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura
lecita o illecita della operazione
• Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo
divieto dell’importo di 1000 euro che
riguarda il TRASFERIMENTO, tra
soggetti diversi,di denaro contante,libretti e
titoli al portatore di tale importo. I prelievi
e i versamenti di denaro sul proprio c/c non
sono sanzionati ma solo i
TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e Finanze
(MEF) n.2 del 16.1.12
un bene o un servizio
• E’ limitato pertanto così l’utilizzo di denaro
contante. Analoghi limiti valgono anche per
gli assegni bancari e postali che se di
importo pari o superiore a Euro 1.000
devono avere anche la clausola di NON
TRASFERIBILITA’ oltre nome e /o
ragione sociale del beneficiario
• La norma NON impedisce di pagare per
esempio un bene o un servizio 1.000 euro in
contanti NON è illecito MA c’è la sanzione
amministrativa (non penale) da 1 al 40%
dell’importo trasferito e la transazione
rimane valida.
• L’identificazione e registrazione della
clientela è in effetti l’aspetto più
problematico si ha anche la sanzione
penale con multa da Euro 2600,00 a 13.000
euro
Scarica

Obblighi di Antiriciglaggio