Obblighi Antiriciglaggio • ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite • Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio RICICLAGGIO nella NORMATIVA europea insieme di azioni commesse intenzionalmente e attinenti al” • Trasferimento • Detenzione • Occultamento • Utilizzazione Di beni,denaro provenienti da attività criminose RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana • è reato per la previsione di due specie criminose-c. p. artt.648 bis 648 ter • per cui nel termine riciclaggio entra impiego di denaro proveniente da qualsiasi delitto non colposo- si parla anche di riciclaggio per evasione fiscale ( dlg 74/2000) EVOLUZIONE normativa su ANTIRICICLAGGIO • Direttiva CEE 97/2001 • LEGGE 14 del 3.2.2003 • D.lgs. 56 del 20.2.2004* • Direttiva 2005/60/CEE • Legge 25 .1.2006 n.29 • DM 3.2.06 n.141 E Provv.UIC 24.2.06 • Ha recepito la direttiva 2001 • Ha attuato la direttiva 2001 Ha delegato il governo a recepire Dir 2005 CEE infine: • D.lgs 21.11.07 n.231 modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs 78/10 del 31.7.10 OBBLIGATI ai sensi del D.Lgs.231/07 Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in vigore dal 22.4.06 • Sono obbligati ai sensi dell’art 12 : Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti commerciali, consulenti del lavoro notai ed avvocati per certe attività,società di revisione,revisori contabili Quindi….:obblighi 1. Adeguata verifica della clientela 2. Registrazione e conservazione dei dati e informazioni 3. Segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni al Mef delle infrazioni sull’uso del contante Modalità • Le segnalazioni delle operazioni sospette si inviano all’Unità di Informazione Finanziaria ROMA • Le comunicazioni per l’uso del contante (per le MARCHE) si inviano a Bologna presso la direzione MEF provinciale • Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro si comunica al Mef Ministero economia finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio Roma art.16 • L’obbligo di adeguata verifica della clientela insorge quando: 1. prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro 2. Per le prestazioni professionali occasionali che comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o + operazioni frazionale e collegate Art.16 continua • Per le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile • Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo • Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della identificazione Non sussiste obbligo di verifica clientela • quando si fa mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi e adempimenti in materia di amministrazione del personale Come si estrinseca l’obbligo L’obbligo di verifica della clientela si ha innanzi tutto con la • 1/ identificazione del cliente e verifica della sua identità • 2/ ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione • 3/ svolgimento di un controllo costante ESCLUSIONE DALL’AOBBLIGO DI VERIFICA • Docenze a corsi, convegni e simili3 • Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali • Docenze a corsi, convegni e simili3 • Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali • Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo Contabile) • Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di • ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali • Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende • Incarico di recupero crediti • Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione,ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 8011 • Pareri giuridici pro-veritate • Perizie e consulenze tecniche • Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale • Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 ( consulenza del lavoro) nota • A parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi “operazione” ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale. Per tale motivo, nella proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 sottoposta ll’attenzione prima del Ministero dell’economia e delle finanze e, successivamente, delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze • il 7/7/2009, il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera tenuta della contabilità venisse esonerata dai suddetti adempimenti. La richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo; peraltro, nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già dichiarato di non condividere l’interpretazione del CNDCEC sull’argomento Identificazione e verifica dell’identità del cliente • Alla presenza del cliente anche attraverso propri dipendenti o collaboratori; - mediante un documento d’identità non scaduto • Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere. Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale • dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla norma). Obblighi di Registrazione e conservazione dei dati art.36 • In Archivio unico cartaceo o elettronico Termini per la registrazione • Entro 30 giorni da: 1. Accettazione dell’incarico 2. Eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni 3. Termine della prestazione professionale Secondo la Circolare della GdFinanza • Riguardo all’accertamento della tempestività delle registrazioni, va evidenziato che l’art. 38, comma 1-bis del DLgs. 231/2007 prevede un termine che decorre dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale GdF • Come osservato dalla GdF, tale disposizione sembra conferire al professionista – sul piano applicativo dell’adempimento – un’autonoma decisione basata su “parametri ampiamente discrezionali”. Attesa l’incerta interpretazione della norma, la stessa GdF prevede quindi il ricorso all’ausilio del professionista, le cui dichiarazioni si renderanno indispensabili per acquisire ulteriori dati sui criteri di registrazione utilizzati. • Così, ad esempio, si può ipotizzare che il professionista utilizzerà il criterio dell’accettazione allorquando ritenga di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l’adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un secondo momento. G.d.F • Di contro, ove la prestazione non abbia una durata definibile a priori, ovvero si tratti di un’esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è “incerto ed aperto”, la GdF ritiene ammissibile che il professionista attenda la conclusione della stessa per eseguire la registrazione secondo la GdF • Il professionista è quindi tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo e a verificarne l’identità, ma tali informazioni non vanno registrate nell’archivio informatico, bensì semplicemente conservate nel fascicolo del cliente. Tale ultima interpretazione sembra essere quella più coerente con lo stato dell’arte della normativa ed era stata accolta anche nelle Linee Guida del CNDCEC Indicatori di operazioni sospette aggiornamento con Dlgs 78/10 • Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli intermediari finanziari) però lo vediamo ugualmente • Uso contante • Paradisi fiscali Movimenti sopra 15.000 euro • Il ricorso frequente o ingiustificato e in particolare il prelievo o versamento contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro è indicatore di sospetto.(art.41 co.1° dlgs.231/07) Contante • E’ fatto divieto di trasferire denaro,libretti al portatore, emettere ass. trasferibili da 5.000 ora 1.000 euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati. • Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della operazione • Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo divieto dell’importo di 1000 euro che riguarda il TRASFERIMENTO, tra soggetti diversi,di denaro contante,libretti e titoli al portatore di tale importo. I prelievi e i versamenti di denaro sul proprio c/c non sono sanzionati ma solo i TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e Finanze (MEF) n.2 del 16.1.12 un bene o un servizio • E’ limitato pertanto così l’utilizzo di denaro contante. Analoghi limiti valgono anche per gli assegni bancari e postali che se di importo pari o superiore a Euro 1.000 devono avere anche la clausola di NON TRASFERIBILITA’ oltre nome e /o ragione sociale del beneficiario • La norma NON impedisce di pagare per esempio un bene o un servizio 1.000 euro in contanti NON è illecito MA c’è la sanzione amministrativa (non penale) da 1 al 40% dell’importo trasferito e la transazione rimane valida. • L’identificazione e registrazione della clientela è in effetti l’aspetto più problematico si ha anche la sanzione penale con multa da Euro 2600,00 a 13.000 euro