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Antiriciclaggio: I versamenti/prelevamenti bancari in contanti non costituiscono violazioni
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Lunedì 21 Novembre 2011
A seguito della riduzione del limite dell’utilizzo del denaro
contante disposta dalla c.d. “Manovra di Ferragosto”, il MEF ha
recentemente ribadito che i versamenti / prelevamenti bancari in
contante superiori a € 2.500 non configurano “automaticamente”
una violazione da comunicare da parte dell’azienda di credito.
Nel suddetto intervento il Ministero ha fornito altresì alcuni
chiarimenti in merito ai libretti di deposito al portatore, di seguito
evidenziati.
Come noto a decorrere dal 13.8.2011, l’art. 2, comma 4, DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di
Ferragosto”, ha ridotto ad € 2.500 il limite per l’utilizzo:
• del denaro contante;
• degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari;
• dei libretti di deposito bancari o postali al portatore (Informativa SEAC 27.9.2011, n. 214).
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L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 e della conseguente riduzione della soglia
per i trasferimenti di denaro contante non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in
un’unica soluzione in contanti di importo pari o superiore a € 2.500.
N.B.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche,
Poste, ecc.).
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile
anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono
artificiosamente frazionati.
N.B.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia
previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (pagamento a rate).
Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio
(banche, Poste, dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi, ecc.) devono
comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi
hanno avuto cognizione.
N.B.
Per le violazioni di importo inferiore a € 250.000, la comunicazione in esame va inoltrata
alla competente Direzione Provinciale dei servizi vari.
La nuova disposizione sopra citata è stata oggetto di un recente intervento da parte del MEF,
Dipartimento del Tesoro, condiviso con la Banca d’Italia, l’Unità di informazione finanziaria (UIF) e
la Guardia di finanza.
A seguito del riscontro di un aumento delle segnalazioni di irregolarità provenienti da aziende di
credito il Dipartimento del Tesoro del MEF, nella Circolare 4.11.2011 ha ribadito che “le operazioni
di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano
automaticamente una violazione dell’articolo 49”.
Di conseguenza un’azienda di credito che riscontra l’effettuazione di un prelevamento o
versamento in contanti pari o superiore a € 2.500 non deve inviare la prescritta comunicazione al
MEF.
Esempio
L’amministratore unico di una srl effettua periodicamente dei prelevamenti per contanti
dal c/c aziendale di circa € 4.000 da versare in cassa per rimborsare le spese fatte dai
dipendenti, documentate da nota spese, singolarmente di importo inferiore al limite di
€ 2.500.
La situazione sopra descritta non rappresenta una violazione alla limitazione dell’uso
del denaro contante. Di conseguenza la banca non dovrà effettuare la prescritta
comunicazione al MEF.
La citata comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 “è obbligatoria solo qualora concreti
elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”.
In tal caso gli elementi “devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da
consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione
della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”.
La banca potrebbe ravvisare la violazione nel caso in cui, ad esempio, il contribuente all’atto del
prelevamento dichiarasse (tale dichiarazione comunque oltre a non essere prevista dalla vigente
normativa, non può essere nemmeno richiesta dalla banca) l’intento di utilizzare la somma
prelevata (pari o superiore a € 2.500) per acquistare un bene in contanti.
FATTISPECIE DI “SOSPETTO”
Si rammenta che come previsto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 231/2007,
rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell’operazione
28/11/2011 13.54
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all’UIF:
“il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei
limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con
intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.
Nella Circolare 11.10.2010, n. 297944 dopo aver evidenziato che la citata disposizione ha
introdotto un “particolare indice di anomalia” da considerare ai fini della valutazione
complessiva dell’operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l’esame degli
elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell’operazione, il MEF ha precisato che la stessa:
“offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare
meglio il sospetto circa il cliente o l’operazione e ad agevolare l’individuazione e la corretta
ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
La disposizione in esame non impone un’automatica segnalazione all’UIF da parte dei soggetti
destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Questi ultimi dovranno infatti valutare le operazioni poste in essere dal cliente “caso per caso”,
ancorché inferiori al limite di € 2.500, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso
(Informativa SEAC 15.10.2010, n. 229).
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REGIME SANZIONATORIO
Va evidenziato che alle violazioni del divieto in esame, l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone
l’applicazione della sanzione:
• dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
oppure
• dal 5% al il 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000;
fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui
che ha ricevuto le somme in contante.
N.B.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra
specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque
non inferiore a € 3.000.
Come sopra accennato, per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, a decorrere dal
13.8.2011, il saldo non può essere pari o superiore a € 2.500.
I libretti di deposito esistenti al 13.8.2011 con un saldo pari o superiore a € 2.500, entro il 30.9.2011 dovevano essere:
estinti;
ovvero
ridotti ad un somma inferiore al predetto limite.
Il citato art. 58 prevede che, per i libretti di deposito al portatore esistenti al 13.8.2011 con saldo
pari o superiore a € 2.500 che entro il 30.9.2011 non sono stati “ridotti” ovvero estinti, si
applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo con un minimo di € 3.000 (dal 15% al 30% in caso di
importi superiori a € 50.000).
Come sopra accennato, al verificarsi delle predette fattispecie, l’intermediario deve comunicare al
MEF l’irregolarità non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione.
Nella citata Circolare 4.11.2011 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha precisato che tale momento
“è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del libretto al
portatore”. Di conseguenza gli intermediari non sono obbligati ad accertare l’esistenza di libretti al
portatore “irregolari” tramite, ad esempio, verifiche informatiche.
Lo stesso MEF ha precisato che va effettuata la segnalazione per un libretto con saldo pari o
superiore a € 5.000, che entro il 30.6.2011 non è stato regolarizzato (termine entro il quale
dovevano essere regolarizzati i libretti di importo pari o superiore a € 5.000 per effetto della
precedente riduzione introdotta dall’art. 20, DL n. 78/2010) e che entro il 30.9.2011 è stato
presentato dal portatore per la regolarizzazione. La nuova disposizione “… non può, infatti,
interpretarsi come una remissione in termini per l’adempimento dell’obbligo in parola sotto la
vigenza della precedente normativa”.
N.B.
Se il libretto al portatore è oggetto di procedura di ammortamento la segnalazione al MEF
non è obbligatoria.
Si rammenta infine che per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000 è
possibile utilizzare l’oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81 che comporta il pagamento di una
somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della
violazione.
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28/11/2011 13.54
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