UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT PROVA FINALE Antiriciclaggio: la normativa per i professionisti RELATORE: CH.MO PROF. De Mozzi Barbara LAUREANDO/A: ZULIANI ALBERTO MATRICOLA N. 1000433 ANNO ACCADEMICO 2012 – 2013 1 INDICE 1.Introduzione ........................................................................4 2. Il concetto di “antiriciclaggio” ..........................................6 2.1 Le fasi del riciclaggio ......................................................8 3. Evoluzione della normativa in Italia ................................9 3.1 Gli organismi di controllo .............................................10 4. I soggetti interessati .........................................................12 4.1 Casi particolari ..............................................................13 5. Gli obblighi operativi .......................................................14 5.1 L’obbligo di adeguata verifica.......................................14 5.2 L’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico .......................18 5.3 L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette .....23 5.3.1 Gli indicatori di anomalia ......................................24 5.3.2 L’iter della segnalazione.........................................26 5.3.3 Le misure di contrasto all’utilizzo di contanti ........28 6. Le sanzioni ........................................................................32 2 6.1 Sanzioni penali ..............................................................32 6.2 Sanzioni amministrative ................................................33 7. La formazione del personale ...........................................34 8. La protezione dei dati ......................................................35 9. Il contesto attuale .............................................................37 Riferimenti bibliografici ......................................................44 3 1. Introduzione L’attualità del tema dell’antiriciclaggio in Italia si rende evidente dando una rapida occhiata alla continua evoluzione e revisione cui la corposa normativa di riferimento è stata sottoposta e , nel corso degli ultimi anni , con sempre maggior forza ed intensità (si vedano le recenti modifiche attuate al limite massimo all’utilizzo del denaro contante). Nella stesura di tale elaborato si è cercato, pertanto, di utilizzare le fonti più recenti, ben conscio che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenersi costantemente aggiornati sulle ultime novità normative, per non cadere in banali errori sul piano operativo e, di conseguenza, in sanzioni. Negli ultimi mesi, infatti, i controlli da parte della Guardia di Finanza circa la regolarità dell’operato di tali soggetti si sono fatti più intensi al fine di prevenire con maggior efficacia il verificarsi di operazioni legate a stretto filo al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo. Naturalmente, non vi è la pretesa, con tale scritto, di esaurire l’argomento che prevede, al contrario, una numerosa varietà di casi, quanto, invece, di fornire un supporto, a livello teorico in primis ma specialmente pratico, a coloro che sono interessati a codesta disciplina e , nello specifico, alla categoria dei professionisti avendo svolto il mio periodo di stage all’interno di uno studio commercialista. Quello dei professionisti, infatti, è considerato dal legislatore come uno dei possibili canali del riciclaggio in quanto gli Studi Professionali costituiscono il trait d’union tra clienti e intermediari finanziari. Spesso gli obblighi antiriciclaggio vengono sottovalutati o persino ignorati ma, dato l’innalzamento delle sanzioni, divenute sempre più aspre, è buona cosa cercare di conformarsi il più possibile alle norme vigenti. La relazione parte, dunque, da un’infarinatura sul concetto di riciclaggio e sulla normativa di riferimento per poi illustrare i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio ed arrivare alla parte centrale che tratta, nel dettaglio, i tre obblighi operativi da rispettare: l’adeguata verifica della clientela, la tenuta dell’archivio unico e la segnalazione di eventuali operazioni sospette. Successivamente, si forniscono informazioni generali circa le sanzioni previste in caso di mancato adempimento, gli obblighi formativi nei confronti del personale e la sicurezza dei dati custoditi. 4 L’ultimo paragrafo è dedicato, infine, ad un’interessante panoramica sulla situazione attuale delle politiche antiriciclaggio viste secondo l’ottica dell’Unità di Informazione Finanziaria che annualmente stila un rapporto dettagliato in merito alle segnalazioni che riceve. 5 2. Il concetto di “antiriciclaggio” Per poter parlare di antiriciclaggio occorre innanzitutto aver chiaro che cosa si intenda per “riciclaggio”. Il riciclaggio è “un fenomeno complesso che non si presenta mai con la stessa faccia, non viene posto in essere sempre con le medesime modalità, ma si accompagna all’evoluzione dei metodi operativi della criminalità organizzata; questo fa sì che anche il legislatore debba “correre dietro” all’evoluzione del fenomeno” (Scialoja, Lembo, 2012, pag. 31)1. Riciclare denaro significa mettere in piedi un insieme di operazioni volte a far apparire leciti capitali che hanno, in realtà, un’origine illecita, andando ad ostacolare, di conseguenza, il meccanismo di identificazione degli stessi e l’eventuale recupero ex- post. Nel nostro sistema normativo esistono due distinte definizioni di tale concetto, una contenuta all’interno del codice penale e l’altra inserita nel contesto della normativa antiriciclaggio ( art.2 D.Lgs. 231/2007). Sinteticamente, nel sistema penale (art.648 bis e 648 ter) ad essere punito è: - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo; - Chiunque compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa; - Il loro impiego in attività economiche o finanziarie. Pertanto, il codice penale non punisce la condotta di riciclaggio attuata da colui che compie materialmente il delitto oggetto della questione. Per reato di riciclaggio si intende quindi quello compiuto da un soggetto diverso ed estraneo rispetto a colui che ha effettivamente commesso il reato che sta alla base dei proventi illeciti. Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 231/2007, ai soli fini del decreto stesso, i confini della definizione fornitaci dal codice penale vengono estesi; in particolare per “riciclaggio” si intende l’eseguire intenzionalmente le seguenti operazioni: a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare 1 Per approfondire si veda Antonio Scialoja, Massimo Lembo “Antiriciclaggio”, Maggioli Editore, 2012. 6 chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) La partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. Importante è poi un altro concetto introdotto dal presente decreto, ovvero l’auto riciclaggio. Come abbiamo visto in precedenza, infatti, la definizione di riciclaggio propria del codice penale non punisce codesto comportamento. Il D.Lgs 231/2007 ,invece, prevede che anche la partecipazione stessa all’attività criminosa (appunto l’auto riciclaggio) sia da considerarsi come riciclaggio e faccia pertanto sorgere, a capo del professionista, l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio (sebbene sotto il profilo penale non sia ipotizzabile alcun reato). Considerando che, ai fini della normativa antiriciclaggio, il legislatore ha chiaramente stabilito che la definizione di riciclaggio da considerare non è quella contenuta nel Codice Penale , bensì quella esplicitata all’art.2 del D.Lgs. 231/2007, gli obblighi per i soggetti interessati ( dottori commercialisti in primis) ricadono anche su condotte che, a livello penale non costituiscono presupposto di reato di riciclaggio, ma, ai sensi del sopracitato decreto, devono essere assimilate al riciclaggio: auto riciclaggio, favoreggiamento, ricettazione, concorso, associazione per delinquere. Per chiudere, occorre precisare che cosa intenda il legislatore per “attività criminosa”. Detta attività consiste, sulla base dell’art.3 della III Direttiva Comunitaria(Direttiva 2005/60/CE)2 , in un “qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave”, dove alcuni esempi di “reato grave” ci vengono forniti dalla direttiva stessa ( reati terroristici, attività delle organizzazioni criminali, frode, corruzione). Con il termine “antiriciclaggio” si suole dunque far riferimento all’insieme di misure volte a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite. 2 Si veda, in seguito, il paragrafo 3. Evoluzione della normativa. 7 Per quali motivi è importante adottare una normativa antiriciclaggio? Due sono i principali problemi3 che si vengono a creare: - Una grave distorsione del quadro economico, in quanto il riciclaggio altera le normali condizioni di concorrenza, il buon funzionamento dei mercati, i meccanismi di allocazione delle risorse con riflessi importanti a livello macroeconomico; - Il mancato sviluppo economico, specie in Italia dove la criminalità organizzata è particolarmente diffusa e sviluppata. 2.1 Le fasi del riciclaggio Nonostante i meccanismi utilizzati per il riciclaggio di denaro e beni siano in continua evoluzione dato che la criminalità cerca sempre di allinearsi al percorso evolutivo tecnologico e finanziario per sfruttarne al meglio i vantaggi, è comunque possibile ricostruire tale fenomeno utilizzando il modello più diffuso e noto, ovvero quello “a fasi” : - Collocamento (o placement stage), consiste nel “collocare” proventi illeciti all’interno del mercato dei capitali leciti depositandoli o trasformandoli in altri strumenti monetari presso banche e/o intermediari; - Lavaggio (o layering stage), consiste nel mettere in atto una serie complessa di operazioni(cosiddette “di stratificazione”) in modo tale da impedire di tracciare la provenienza illecita del capitale permettendone l’accumulo; - Reimpiego (o integration stage), fase in cui il denaro, a questo punto “pulito”, viene re immesso nel circolo dell’economia legale investendolo in attività economicofinanziarie lecite così da farlo lentamente tornare nel “portafoglio” del criminale. 3 I problemi presentati sono stati evidenziati dal presidente dell’AIRA(Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) Ranieri Razzante in un’intervista del 19 agosto 2011 rilasciata a Wiki@Home. Dello stesso autore è importante, in materia, il testo "La regolamentazione antiriciclaggio in Italia”, Linea professionale, 2011. 8 3. Evoluzione della normativa in Italia Sul tema dell’antiriciclaggio e della lotta al finanziamento al terrorismo la normativa di riferimento non finisce mai di evolversi e modificarsi , cosa che rende indispensabile un continuo e costante aggiornamento da parte dei soggetti interessati. Il fatto che il riciclaggio costituisca “un fenomeno di tale portata da doversi fronteggiare con politiche di contrasto concertate a livello internazionale risale agli inizi degli anni ottanta”.4 Il primo documento ufficiale in cui si è andati a toccare il tema in questione è la “Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa” nel giugno del 1980, documento nato come conseguenza del forte incremento avvenuto sul finire degli anni settanta del trasferimento in paesi diversi di proventi di alcuni reati e che suggeriva agli Stati membri di non tralasciare tale fenomeno per via dei rischi che portava con sé in merito all’economia e all’ordine pubblico. Il testo che, però, ha permesso di elaborare tutta la successiva normativa in tema di antiriciclaggio risale al 12 dicembre del 1988 e prende il nome di “Dichiarazione di principi di Basilea” , in particolare “Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell’uso criminale del sistema bancario ai fini di riciclaggio di denaro”. Articolato in cinque punti, tale documento, pur non avendo una forza vincolante a livello giuridico, ha fatto in modo che le banche centrali dei Paesi aderenti operassero per prevenire, tramite alcuni principi e procedure, il problema. In Italia, nello specifico, le principali norme antiriciclaggio derivano dal recepimento di specifiche direttive comunitarie: - La Direttiva 91/ 308/CE (prima direttiva antiriciclaggio), di cui la Legge n. 197 del 5 luglio 1991 (conversione del D. L. 143/91) rappresenta l’attuazione, ha introdotto l’obbligo delle registrazioni antiriciclaggio; - La Direttiva 2001/97/ CE (seconda direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia dal D.Lgs. n.56 del 20 febbraio 2004 (abrogato dal 29.12.2007), tratta la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite ed estende l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti; - La Direttiva 2005/60/ CE (terza direttiva antiriciclaggio), la cui attuazione in Italia è costituita dal D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (in vigore dal 29.12.2007), estende 4 A.Scialoja, M.Lembo, op.cit. , pag.53 9 l’ambito di applicazione anche alla lotta al finanziamento del terrorismo e introduce un nuovo approccio nei confronti del contrasto al riciclaggio basato,anche, su una collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti. Il D.lgs. 231/2007 rappresenta il perno attorno a cui ruota l’intera normativa antiriciclaggio, ma, come detto, esistono diversi altri testi normativi cui far riferimento: - Decreto MEF n.141 del 3 febbraio 2006( artt. 3, co. 2 e 8, co. 4) è un regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali; - Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 che fornisce le istruzioni applicative in relazione ai diversi obblighi antiriciclaggio previsti in capo ai soggetti interessati ( da segnalare anche le precisazioni UIC del 21 giugno 2006 in merito a tale provvedimento); - D.lgs. 151 del 4 novembre 2009 (decreto di riordino antiriciclaggio), recepimento della direttiva 2006/70/CE; - Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010; - Circ. MEF n. 281178 del 5 agosto 2010; - Circ. MEF n. 216614 del 10 settembre 2010; - Circ. MEF n. 297944 dell’ 11 ottobre 2010; - D. L. n.78 del 31 maggio 2010, D.L. n.138 del 13 agosto 2011 e D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 che hanno, di volta in volta, modificato i limiti all’uso del denaro contante e le sanzioni; - Provvedimento UIF del 4 maggio 2011 in merito alle segnalazioni in via telematica; - La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2 del 16 gennaio 2012, importante in tema di operazioni frazionate 3.1 Gli organismi di controllo Il ruolo principale nella lotta al riciclaggio è stato attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze e , nello specifico, alla Direzione V, la quale svolge una duplice attività: normativa- interpretativa e sanzionatoria. La prima si traduce “nell’emanazione della normativa secondaria e nella predisposizione degli schemi dei provvedimenti in materia, nonché sulla soluzione di problemi operativi che 10 dovessero sorgere nell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge” 5, compito quest’ultimo delegato al Comitato Antiriciclaggio; la seconda nell’attuare le sanzioni previste dalla legge in relazione a violazioni degli obblighi previsti. Il Comitato Antiriciclaggio è stato istituito nel 1993 con uno specifico decreto dell’allora Ministro del Tesoro, opera all’interno della Direzione V ed è composto da rappresentanti del Ministero, della Banca d’Italia, dell’ Ufficio Italiano dei cambi e della Guardia di Finanza. Svolge il compito di proporre variazioni rispetto alla disciplina vigente ed emanare, su richiesta, pareri volti a risolvere problemi che nascono in applicazione della normativa sul piano operativo. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia sono, invece, le forze preposte a prevenire e contrastare concretamente il riciclaggio. Codesti organismi possono: - Accedere liberamente a documenti necessari per la verifica; - Avvalersi delle segnalazioni e delle ispezioni antiriciclaggio; - Delegare l’approfondimento a tutti i reparti della G.D.F. ; - Procedere ad attività di controllo anche nei confronti di soggetti sottoposti alla vigilanza di altre autorità. I controlli e le verifiche da parte della G. D. F. avvengono: - A seguito di indagini del N.S P.V.; - A seguito di segnalazione effettuata dal professionista all’UIF; - A seguito di ipotesi di omessa segnalazione del professionista; - A seguito di violazioni delle limitazioni all’uso del contante; - Tramite ispezioni a campione. Riguardo quest’ultime, “la pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica”. 6 In particolare, è possibile richiedere: 5 6 - L’elenco anagrafico dei clienti + la data di conferimento dell’incarico; - L’elenco di operazioni e performance distinte in base agli importi; - Le fatture del professionista. A.Scialoja, M.Lembo, op.cit., pag.108 Si veda l’allegato operativo n.6, circ. GDF n. 83607. 11 4. I soggetti interessati I soggetti interessati alla normativa in esame sono le categorie professionali così come elencate negli art.12 e seguenti del D.Lgs. 231/2007. Perciò, oltre ai vari intermediari finanziari (banche, poste, agenti di cambio,ecc.), sono soggetti agli obblighi previsti: - I soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; - Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati 7; - I notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare; - I prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati nei punti precedenti. Osservano le stesse disposizioni previste per i professionisti appena elencati anche i revisori contabili, così definiti dall’art.13: - Le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF; - I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Altri soggetti interessati sono (art.14) : - Operatori che svolgono attività di recupero crediti per conto di terzi; - Operatori che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; - Operatori che svolgono attività di trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate; - Operatori che svolgono attività di gestione di case da gioco; - Operatori che svolgono attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare. 7 “Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati” sono stati integrati tramite il D.Lgs.151/2009. 12 4.1 Casi particolari In alcune circostanze il legislatore ha stabilito l’esonero da alcuni adempimenti. Tale esonero può essere parziale o totale: il primo si verifica nel caso di informazioni che i soggetti interessati ricevono direttamente da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso mentre viene analizzata la sua posizione giuridica o durante l’assolvimento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza circa l’eventualità di promuovere o evitare un procedimento; il secondo si ha in relazione alla mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni che originano da obblighi fiscali o relativamente agli adempimenti in tema di amministrazione del personale (di cui alla legge 11.1.1979, n°12). Infine, il D.Lgs. 151/2009 ha aggiunto all’art.12 il comma 3-bis che prevede l’esonero da ogni obbligo per gli organi di controllo( collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo), se non il vigilare sull’osservanza delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari del decreto. 13 5. Gli obblighi operativi Gli obblighi operativi che sorgono in capo ai soggetti interessati (e, nello specifico caso, in capo ai dottori commercialisti) in relazione al D.Lgs. 231/2007 sono : 1. Adeguata verifica della clientela: occorre cioè attuare un’ identificazione del cliente ed acquisire informazioni circa la prestazione dallo stesso richiesta; 2.Registrazione e tenuta dell’archivio unico: occorre cioè catalogare i dati raccolti nella prima fase in un apposito archivio; 3.Segnalazione delle operazioni sospette: obbligo che nasce qualora si ritenga che le operazioni messe in atto dal proprio cliente possano rappresentare operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Nei successivi paragrafi analizzeremo nel dettaglio ognuno di questi adempimenti. 5.1 L’obbligo di adeguata verifica Che cosa si intende per “adeguata verifica” della clientela? Questo obbligo si traduce in tre passaggi chiave: - Identificazione del cliente( o dell’eventuale titolare effettivo) ; - Acquisizione di dati circa lo scopo e la natura previste dal rapporto continuativo o dalla prestazione; - Controllo costante del cliente. Partiamo dalla prima fase. Innanzitutto bisogna chiedersi quando l’identificazione si renda obbligatoria e la risposta viene fornita dall’art.16 del D.Lgs. 231/2007 il quale stabilisce quattro condizioni, valide singolarmente: 1. La prestazione ha come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di entità pari o superiore a € 15000; 2.Attuazione di prestazioni occasionali, solo nel caso in cui determinino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di valore pari o superiore a € 15000; 3.L’operazione è di valore indeterminato o indeterminabile; 4.Esiste il sospetto di riciclaggio( in tal caso a prescindere dal valore). 14 Precisiamo alcuni concetti. Per quanto riguarda il tetto di € 15000 non bisogna tener conto nel computo né della cosiddetta parcella del soggetto che effettua la prestazione né della compensazione tra quanto imputabile allo stesso cliente. Si parla poi di operazioni di importo non determinabile nei casi di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti o trust come pure per gli incarichi di revisione contabile e tenuta della contabilità, prestazioni per le quali, al momento dell’incarico, l’ammontare economico non è valutabile in termini economici. Per procedere all’identificazione, abbiamo detto, è necessario che si verifichi una delle condizioni citate. L’identificazione si attua, ai sensi dell’art.19, svolgendo due operazioni: la prima consiste nella verifica dell’identità del cliente( ed eventualmente del titolare effettivo) . la seconda nell’acquisizione dei relativi estremi identificativi, il tutto alla presenza del cliente interessato, anche se non sempre è così facile. Il titolare effettivo è colui, persona fisica, che in ultima istanza, possiede o controlla il cliente o per conto del quale realizza un’operazione o un’attività( nel caso di società si tratta di verificare, cioè, il possesso di una percentuale sufficiente, solitamente corrispondente al 25% + 1, delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto e controllare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza). L’identificazione va effettuata nel momento in cui l’incarico viene conferito e comunque prima che la prestazione venga eseguita. Ai fini identificativi, il cliente dovrà esibire un documento di identità valido( non scaduto) come: - Carta d’identità; - Patente di guida; - Passaporto; - … Non è consentito utilizzare un’autocertificazione in sostituzione del documento. I soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio possono, in ogni caso, delegare tale procedura a propri dipendenti o collaboratori( fatto salvo l’obbligo di una delega scritta). Anche riguardo l’identificazione dobbiamo prestare attenzione ad alcuni “casi particolari” . Abbiamo la situazione in cui l’incarico viene conferito da più clienti e l’identificazione si rende necessaria per ciascuno di essi al caso in cui, viceversa, il cliente assegni l’incarico a più professionisti, ognuno dei quali dovrà procedere all’identificazione. 15 Il caso più rilevante e ,al tempo stesso, delicato da affrontare è ,tuttavia, quello delle cosiddette “operazioni frazionate” 8, le quali possono costituire un abile strumento per tentare di eludere i limiti previsti dal decreto e ,di conseguenza, l’identificazione dell’operazione. Si dice operazione frazionata un’operazione: - Unitaria sotto il profilo economico; - Di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto; - Posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti; - Effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; - Ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.9 Il Ministero ha più volte precisato che non si deve considerare come elusione della normativa, ma come prassi commerciale, l’effettuazione di una pluralità di pagamenti nel caso in cui la rateizzazione sia connaturata alla tipologia del contratto sottostante oppure se risulta da un accordo scritto tra le parti, ovviamente stipulato prima dell’effettuazione dei pagamenti. Le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale si possono ottenere seguendo diverse modalità: attraverso un colloquio diretto con il cliente, facendo ricorso a pubblici registri o informazioni acquisite nell’ambito dell’attività professionale. Ai sensi dell’art.20 – D.Lgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela vengono assolti secondo il cosiddetto “approccio basato sul rischio”, ovvero valutando il rischio correlato al tipo di cliente e alla prestazione professionale/operazione richiesta. I professionisti devono riuscire a dimostrare che la portata delle misure adottate è in linea con l’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, altrimenti il soggetto interessato deve astenersi dal fornire la prestazione professionale o porvi fine qualora sia già iniziata (art.23). Sia per il cliente che per la prestazione professionale si considerano alcuni criteri generali per la valutazione del rischio. 8 Si legga, in merito, la circolare MEF n.2 del 16/01/2012. Un esempio può essere dato da una fattura di € 20000 (quindi superiore al tetto di € 15000) pagata però in due momenti distinti ( supponiamo a tre giorni di distanza l’uno dall’altro) per importi di € 10000 ciascuno( quindi inferiori al tetto di € 15000). In questa situazione vale, ai fini identificativi, l’importo totale della fattura, a prescindere dal fatto che sia stata pagata unitariamente o , come nell’esempio riportato, in due momenti separati; pertanto , essendo un’operazione di valore superiore al limite stabilito dalla norma, il cliente andrà identificato. 9 16 Nel primo caso si verificano elementi come la natura giuridica, l’attività prevalente svolta, la condotta dimostrata, l’area territoriale di residenza o sede, mentre con riferimento all’operazione si guarda alla tipologia della prestazione posta in essere, l’ammontare, la frequenza, la ragionevolezza, le modalità di svolgimento, l’area geografica di destinazione. Sommando il rischio connesso al cliente con il rischio connesso alla prestazione è possibile ottenere un certo indice di rischio, in base al quale determinare le modalità di verifica della clientela. Se il rischio è medio- basso la modalità adottata è quella ordinaria(o semplificata), qualora invece venga riscontrato un livello di rischio elevato si procede con una verifica rafforzata. La semplificazione consiste nel fatto che si è esenti dagli obblighi di adeguata verifica quando la prestazione è rivolta a soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio come intermediari finanziari, uffici pubblici, enti creditizi e finanziari. Gli adempimenti rafforzati si concretizzano in presenza di elevati rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quando il cliente non è presente fisicamente, in caso di rapporti con persone politicamente esposte non residenti in Italia, tutte situazioni in cui si rendono necessarie misure supplementari e più frequenti di controllo. Chiudiamo il paragrafo parlando dell’ultima fase del processo di verifica del cliente, ovvero il “costante controllo”. Esso si traduce: - anzitutto, nell’analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto; - nel verificare, poi, che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che la persona tenuta all’identificazione ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali, del suo profilo di rischio, tenendo in considerazione, se necessario, l’origine dei fondi; - infine, nel continuo aggiornamento di dati, documenti e informazioni detenute. Importante sottolineare come sorgano, anche in capo ai clienti, alcuni obblighi(art.21- D.Lgs. 231/2007) : essi sono tenuti infatti a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui siano a conoscenza. 17 5.2 L’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Scopo fondamentale per cui il legislatore ha posto l’obbligo di tenere un archivio unico è quello di conservare i dati in maniera accentrata, standardizzata ed uniforme. Archivio unico Archivio informatico Registro clientela cartaceo Quali dati vanno riportati nell’archivio unico? 1. Dati identificativi del cliente; 2. Dati identificativi della persona per conto della quale il cliente eventualmente opera; 3.Attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera; 4.Data di identificazione; 5.Tipologia dell’operazione; 6.Importo e mezzi di pagamento; Appare doveroso precisare che le informazioni dovrebbero essere registrate in modo tempestivo e in ogni caso non oltre 30 giorni: a) dal momento in cui si accetta l’incarico professionale; b) dal momento in cui si viene eventualmente e successivamente a conoscenza di nuove informazioni; c)dal termine della prestazione professionale. Importante è poi mantenere costantemente aggiornato il sistema provvedendo ad inserire di volta in volta i dati relativi a nuove prestazioni richieste dal cliente (già registrato) o eventualmente rettificare dati inseriti in precedenza. Qualsiasi strumento si decida di adottare (informatico o cartaceo) l’archivio unico va conservato in modo ordinato e trasparente, questo, da un lato, per favorirne una facile e rapida consultazione, dall’altro, per garantire la storicità delle informazioni. A tal fine le registrazioni devono essere rigorosamente mantenute nell’ordine cronologico d’inserimento. 18 Nel caso del registro cartaceo (che non può essere composto da fogli mobili o quaderni ad anelli) sono state stilate alcune precise direttive circa la sua tenuta. Esso deve essere: - Numerato progressivamente; - Siglato pagina per pagina dal professionista; - Nell’ultimo foglio va indicato il numero di pagine complessive; - Non devono esserci spazi bianchi; - Non devono esserci abrasioni. Di seguito riporto un esempio di scheda di identificazione cliente, dove si potrà toccare con mano quanto detto finora. 19 ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO Numero progressivo archivio: Data identificazione: Il professionista responsabile: Data conferimento incarico: DATI DEL CLIENTE Persona fisica: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Codice fiscale: Partita Iva: Numero REA: Indirizzo: Società ed enti: Denominazione: Natura giuridica: Codice fiscale: Numero REA: Partita Iva: Legale rappresentante: Sesso: CCIAA di: Data di costituzione: CCIAA di: Sede legale: Codice fiscale: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Poteri di rappresentanza: Estremi documento: Sesso: Attività lavorativa svolta dal cliente: ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Tipo: Autorità del rilascio: Numero: Luogo e data del rilascio: Data di scadenza: PERSONA PER CONTO DELLA QUALE IL CLIENTE OPERA: Società ed enti: Persona fisica: Denominazione: Cognome e nome: Natura Giuridica: Luogo e data di nascita: Codice fiscale: Codice fiscale: Partita Iva: Partita Iva: Sede legale: Indirizzo: Legale rappresentante: Legame: Cognome e nome: Codice fiscale: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Estremi documento: Professionista incaricato del rapporto con il cliente: PRESTAZIONE FORNITA Gestione contabile fatturazione, prima nota, redazione bilancio e situazioni infrannuali, 20 redazione dichiarazione dei redditi modello Unico e allegati, stampe registri fiscali e ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa fiscale vigente. Nell'espletamento dell'incarico il professionista può avvalersi, sotto la propria responsabilità e direzione,di collaboratori e/o personale dipendente. Dati altri eventuali rappresentanti legali ed estremi documento di identità: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Sesso: Indirizzo: Poteri di rappresentanza: Estremi documento: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Sesso: Indirizzo: Poteri di rappresentanza: Estremi documento: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Sesso: Indirizzo: Poteri di rappresentanza: Estremi documento: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Poteri di rappresentanza: Estremi documento: Cognome e nome: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Poteri di rappresentanza: Estremi documento: Sesso: Sesso: OPERAZIONE Tipologia/causale Data/Valore ANNOTAZIONI 21 Mezzo/i di pagamento Negli studi associati e società fra professionisti è ammissibile tenere un unico archivio per tutto lo studio. In questi casi deve essere individuato il professionista responsabile per ciascun cliente. Inoltre è doveroso precisare che dovrà essere registrata anche la data relativa alla conclusione della prestazione dal momento che i dati inclusi nel registro, richiesti per soddisfare l’obbligo di adeguata verifica, dovranno essere conservati per 10 anni a partire dalla fine della prestazione professionale, come pure i documenti (o loro copia) di operazioni e prestazioni professionali vanno tenuti per 10 anni dall’esecuzione dell’operazione o cessazione della prestazione professionale. In caso di cessazione dell’attività professionale, permane il termine di 10 anni circa la conservazione dei dati, obbligo che si estingue solo in caso di decesso del professionista. Ai sensi dell’art.36, co.6, D.Lgs. 231/2007 è esplicitamente stabilito che i dati e le informazioni registrate per soddisfare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio “sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti”. Per facilitare la conservazione dei documenti, il legislatore, infine, suggerisce di istituire degli apposti fascicoli clientela( uno per cliente) che dovrebbero contenere 10: - Fotocopia documento di riconoscimento valido alla data di identificazione; - Fotocopia codice fiscale; - Fotocopia partita IVA; - Visura camerale; - Schede valutazione rischio; - Documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo; - Copia del mandato professionale; - Dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività per la quale è richiesta la prestazione professionale; - Documenti delle prestazioni professionali svolte; - Eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali dello stesso; - Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione. 10 Sulla base delle linee guida CNDCEC aggiornate al luglio 2011. 22 5.3 L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette L’art.41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti un ulteriore obbligo, ovvero la segnalazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) di qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza ad essi nota in virtù delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, sulla base degli elementi a disposizione, che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sulla base dei chiarimenti integrativi dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi) datati 21 giugno 2006, rilevano, quali reati presupposto di reato di riciclaggio(al superamento delle soglie di punibilità, abbassate progressivamente negli ultimi anni), anche gli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter del D.Lgs 74/2000: - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; - Dichiarazione infedele; - Omessa dichiarazione; - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - Omesso versamento di ritenute certificate; - Omesso versamento IVA. In base poi all’ art.36 del successivo D.L. 78/2010, rappresenta un elemento di sospetto “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante (…) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a € 15000”. Un esempio può essere rappresentato dall’imprenditore che effettui frequenti prelievi bancari di importo superiore a € 15000 per pagare fatture o dipendente dato che si tratta di pagamenti che potrebbe compiere sfruttando altri mezzi ( assegni, bonifici, carte di credito). La circolare MEF 11.10.2010 n.297944 precisa che “la modifica introdotta dal citato art.36 non altera l’attuale assetto normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l’operazione(…). Atteso quanto sopra, i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 devono: 1. valutare con attenzione: 23 L’operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia di € 5000 (€1000 dal 6.9.2011), quando questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante: Le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con intermediari finanziari per un importo pari o superiore a € 15000. 2. raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente.” Sempre l’art.36 del D.L. 78/2010 introduce un’ulteriore novità in tema di operazioni sospette per cui i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire prestazioni professionali ed eventualmente terminare, qualora siano già in essere, tali prestazioni di cui facciano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore che hanno sede in Paesi ritenuti a rischio riciclaggio dal legislatore stesso. 5.3.1 Gli indicatori di anomalia Ai sensi dell’art.3 del D.M. Giustizia del 16.4.2010, il legislatore identifica alcuni cosiddetti “indicatori di anomalia” i quali: - Agevolano gli operatori nell’individuare operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; - Riducono i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o comportamenti discrezionali; - Contribuiscono al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione. Gli indicatori di anomalia si suddividono in due grandi categorie: quelli generali, applicabili a tutti i destinatari, e quelli specifici, distinti cioè per attività. All’interno della prima categoria possiamo ulteriormente distinguere diverse sotto-classi: - Indicatori connessi al cliente; - Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali; - Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione; - Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi; - Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o mobili registrati ; - Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie. Esempi di indicatori connessi al cliente sono: 24 a. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete o false; richiede prestazioni tese a dissimulare l’origine illecita dei capitali ed è notoriamente vicino a soggetti sottoposti a procedimenti penali; b. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura e dello scopo dell’operazione richiesta, suscitando il dubbio che agisca per finalità illecite per conto di un soggetto terzo; c. Il cliente richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Per quanto riguarda gli indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni abbiamo: a. Operazioni che comportano impiego di disponibilità che appaiono sproporzionate rispetto al profilo economico- patrimoniale del cliente; b. Operazioni richieste da organismi no profit per finalità non compatibili con la documentazione prodotta; c. Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata; d. Estinzione anticipata e inaspettata dell’obbligazione da parte del cliente. Occorre prestare molta attenzione al fatto che l’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, per cui l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti dal citato decreto può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. I professionisti dovranno pertanto valutare attentamente ulteriori condotte che rilevino in concreto profili di sospetto. D’altro canto, anche la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per individuare e segnalare operazioni sospette, per le quali bisogna scendere ad analizzare il caso specifico. I professionisti pertanto utilizzano tali indicatori come strumento operativo per valutare la sussistenza di un’operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata. Gli indicatori di anomalia, per concludere, sono certamente elementi utili ma non determinanti. 25 5.3.2 L’iter della segnalazione Per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di segnalazione si rinvia a quanto scritto al paragrafo 2.1 del presente testo e ci si sofferma, invece, ad analizzare quella che è la procedura di segnalazione. Il punto di partenza è rappresentato sempre dall’art.41 del D.Lgs. 231/2007 il quale prevede che il professionista provveda personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta. Segnalazione che va eseguita “senza ritardo”, ove possibile prima che venga compiuta l’operazione oggetto dell’incarico. Si richiede cioè che il soggetto operi la propria segnalazione in modo tempestivo, appena viene a conoscenza, coi metodi precedentemente visti, degli “elementi di “sospetto”. A partire dal 1 novembre 2011 la segnalazione viene fatta esclusivamente per via telematica previa iscrizione presso il sito della Banca d’Italia ed attribuzione da parte della stessa di apposita password. Precedentemente a questa data la segnalazione era invece in forma cartacea ed andava inviata alla sede dell’UIF indicando i dati del segnalante, i dati del segnalato o della persona per conto della quale opera, le informazioni circa l’operazione oggetto di segnalazione e i motivi del sospetto 11. La relazione tra professionisti e UIF è incentrata sulla massima collaborazione e riservatezza. L’UIF può richiedere ai professionisti ogni informazione necessaria nel corso della propria attività di approfondimento e analisi e i professionisti son tenuti a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste. Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’UIF può procedere ad iniziare l’indagine, facendo riferimento anche a dati provenienti da altre autorità di controllo. 11 In alternativa alla diretta trasmissione all’UIF, per i professionisti è prevista la possibilità di di trasmettere attraverso gli Ordini professionali individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze congiuntamente col Ministero della Giustizia. Gli Ordini si impegnano a trasmettere senza ritardo e integralmente la segnalazione all’UIF senza indicare il soggetto segnalante: questo meccanismo “a due stadi” è funzionale a garantire una maggior riservatezza del nome del segnalante. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente( o di un soggetto delegato) e l’identità del segnalante potrà essere rivelata solo su richiesta motivata dell’autorità giudiziaria. 26 In particolare, l’UIF dovrà trasmettere le segnalazioni che ha ricevuto agli organi investigativi competenti, unitamente ad una relazione tecnica. Due sono le possibili vie, distinte in base alla tipologia di reato: - per i reati ordinari, l’UIF si rivolge al N.S.P.V. (nucleo speciale di polizia valutaria); - per i reati particolari invece, l’organo di riferimento è la D.I.A. (direzione investigativa antimafia). L’UIF è tenuto ad informare i professionisti dell’esito delle loro segnalazioni o in caso di archiviazione o nel caso in cui non si dia corso all’indagine a seguito degli accertamenti da parte degli organismi sopracitati. DECORRENZE PER CATEGORIA Dottori commercialisti, Obblighi ragionieri, Tributaristi e Previsti consulenti lavoro, CED Caf revisori contabili, avvocati e notai Identificazione clientela Archivio Unico 22.04.2006 25.05.2007 04.11.2009 22.04.2006 25.05.2007 04.11.2009 22.04.2006 25.05.2007 04.11.2009 Segnalazione operazioni sospette all’UIF 27 5.3.3 Le misure di contrasto all’utilizzo di contanti Nell’ottica antiriciclaggio un ruolo fondamentale è ricoperto dai cosiddetti “limiti all’uso del contante” che, come è possibile vedere dalla tabella sotto riportata, sono stati progressivamente abbassati proprio negli ultimi anni, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno del riciclaggio. SOGLIA DECORRENZA € 12.500 Fino al 29.04.2008 € 5.000 Dal 30.04.2008 al 24.06.2008 € 12.500 Dal 25.06.2008 al 30.05.2010 € 5.000 Dal 31.05.2010 al 12.08.2011 € 2.500 Dal 13.08.2011 al 05.12.2011 € 1.000 Dal 06.12.2011 Il limite è quindi attualmente fissato ad € 1000 e ne consegue che possiamo effettuare e ricevere pagamenti in contanti fino a € 999.99 senza violare alcuna norma. Sopra questa soglia, invece, si entra in un’area di allerta, determinata dalla volontà del legislatore di comprimere i rischi di evasione fiscale. Lo scopo di porre un limite relativamente basso( anche se , in realtà, c’è chi vorrebbe ridurre ulteriormente questo tetto) consiste nel tentare di spingere i cittadini ad utilizzare strumenti di più facile monitoraggio per l’acquisto di prodotti o di servizi (come ad esempio bancomat, bonifici, carte di credito), i cui movimenti possono essere “osservati” e tracciati senza troppe difficoltà. Non bisogna tuttavia confondersi: il limite di circolazione del denaro contante non si applica al prelievo dai conti bancari. L’istituto di credito, pertanto, non può rifiutarsi di far prelevare denaro contante per un importo superiore alla soglia dei 1000 euro. A partire dal 6 dicembre 2011 sono cambiate alcune disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs 231/2007. In particolare: 28 - viene introdotto il divieto di pagare tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 1000; - gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 1000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad € 1000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge (comma inserito dal D.Lgs. 151/2009). Devono dunque ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti (qualora ovviamente superino la soglia dei 1000 euro): - Incasso o pagamento delle fatture in contanti; - “Girata” di assegni senza clausola di non trasferibilità; - Movimentazione di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata; - Incasso o pagamento di caparre; - Donazioni. Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione delle infrazioni l’art.51 del D.lgs. 231/2007 stabilisce che i professionisti che hanno notizia, nei limiti delle loro attività e dei loro compiti, di violazioni alle disposizioni che limitano l’uso del contante e dei titoli al portatore devono riferire entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per procedere con le attività sanzionatorie. Per le infrazioni che riguardano assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione sarà effettuata dalla banca (o posta) che li accetta in versamento o che ne effettua l’estinzione. Il legislatore ha previsto delle sanzioni sia per il soggetto che infrange la norma sia per il professionista che omette la segnalazione. Nel primo caso si è assoggettati ad una sanzione pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad € 3000, mentre il professionista che non riferisce è soggetto a una sanzione che va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, anche in questo caso con un minimo di € 3000. 29 Per le parti che intervengono nell’operazione è prevista comunque la possibilità di oblazione pagando il 2% dell’importo trasferito entro 60 giorni dalla notifica della contestazione. Ai sensi dell’art.1 del Decreto del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del 17.11.2011 le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni di cui all’art.58 del D.Lgs. 231/2007 sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato. Bisogna tuttavia distinguere, ai fini della segnalazione, le movimentazioni irregolari di contante fino a € 250.000 e oltre tale somma, in quanto le comunicazioni riguardanti le prime andranno inviate alle Ragionerie territoriali dello Stato, competenti per territorio, mentre le irregolarità oltre € 250.000 dovranno essere segnalate alle Ragionerie Territoriali indicate nella sottostante tabella 12. Regioni Ragioneria territoriale dello Stato Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta Via Urbano Rela, 8 – 16151 Genova Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche P.zza dell’8 Agosto, 26 – 40126 Bologna Lazio, Sardegna, Abruzzo Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 Roma Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige Puglia e Molise Via Lauria, 80- Centro Direzionale IS. F80 – 80143 Napoli Via Tarchetti, 6 – 20121 Milano Via Demetrio Marin, 3- 70125 Bari 12 La tabella è liberamente tratta dalle slides del dott. Davide Giampietri presentate durante un convegno a Rovigo del 7 maggio 2013. 30 Di seguito riporto un fac- simile di segnalazione 13: Mittente Dr.………………. Spett. le Ragioneria Territoriale dello Stato di …… Via…. Cap……, città ……(…) Oggetto: Comunicazione di irregolarità per transazioni per contanti ex art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Il sottoscritto ………………… in relazione alla propria attività di consulente fiscale/dottore commercialista/ ecc., incaricato dalla società Alfa srl, con sede in ……………….., partita IVA/C.F. …………….., della tenuta delle relative scritture contabili SEGNALA Che in relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. … del ………. per un totale di € ………., IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig. ………….… residente a ………………………, C.F ……………………… è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007. In fede. ….., lì ……. Firma ………….. ……………………… 13 L’esempio di comunicazione di operazione sospetta alla Ragioneria Territoriale dello Stato è liberamente tratto dalle slides del dott. Davide Giampietri presentate durante un convegno a Rovigo del 7 maggio 2013. 31 6. Le sanzioni Il Decreto 231/2007 ha introdotto una serie di sanzioni a carico dei dottori commercialisti, sanzioni che vanno a colpire il professionista sia in ambito penale che in ambito amministrativo e rischiano, data la severità, di portare alla chiusura gli studi professionali che non sono in grado di adeguarsi. 6.1 Sanzioni penali Il mancato rispetto delle norme antiriciclaggio prevede il sorgere in capo ai professionisti delle seguenti sanzioni penali, ai sensi dell’art.55: - Nel caso in cui vengano violati gli obblighi di identificazione, il legislatore ha previsto una multa da € 2.600 a € 13.000; - Qualora l’esecutore dell’operazione ometta d’indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione o le indica false è prevista la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da € 500 ad € 5.000; - Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 5.000 a € 50.000 se l’esecutore dell’operazione non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero le fornisca false; - In caso di omesse registrazioni di cui all’art.36, ovvero quando esse siano effettuate in modo incompleto o tardivo, multa da € 2.600 ad € 13.000; - Reclusione fino ad un anno e multa da € 100 a € 1000 per omesse comunicazioni da parte degli organismi di controllo( collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza); - In caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette( solamente fuori dai casi previsti dagli art.46, c.1 e art.48, c.4, del D.Lgs. 231/2007) è previsto l’arresto da sei mesi ad un anno e un’ammenda da € 5.000 ad € 50.000. 32 6.2 Sanzioni amministrative Le sanzioni penali previste dal legislatore si affiancano alle sanzioni amministrative pecuniarie dettate dall’art.57 del D.Lgs. 231/2007 per punire le infrazioni in tema di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti interessati a tale normativa. In particolare: - Per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta si prevede una sanzione che va da euro 5.000 a euro 200.000; - In caso di violazione dell’obbligo d’instaurare l’archivio unico informatico ai sensi dell’art.37 del Decreto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato; - L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’art. 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’art.39 è punita con una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000; - Dall’1 % al 40 % del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art.41 del Decreto; - In caso di violazione degli obblighi informativi nei confronti del UIF, sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000; - In caso, infine, di violazione del divieto di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali cui siano parte, in via diretta o indiretta, società fiduciarie o trust aventi sede nei paesi della cosiddetta Black List il legislatore ha previsto una sanzione fino ad euro 5.000. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro la sanzione applicabile va dal 10 % al 40 % dell’importo dell’operazione , mentre nel caso in cui l’importo della medesima non sia determinato o determinabile, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 ad euro 250.000. Come dettato dall’art. 60 del D.Lgs 231/2007, la UIF, le autorità di vigilanza, la Guardia di Finanza e la D.I.A. accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le 33 violazioni indicate negli art.57 e 58 e provvedono alla contestazione; successivamente sono le Ragionerie territoriali dello Stato ad occuparsi di irrogare le relative sanzioni. Il diritto dello Stato a riscuotere la sanzione pecuniaria si prescrive nell’arco di 5 anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa. 7. La formazione del personale Fondamentale, nell’ottica del rispetto della normativa antiriciclaggio, è il ruolo svolto dalla formazione del personale che ruota attorno ai soggetti direttamente interessati a tale disciplina. Il legislatore, infatti, ha elencato, tramite l’art.54 del D.Lgs 231/2007, una serie di obblighi in capo a questi ultimi in modo tale da permettere lo sviluppo di misure di contrasto al riciclaggio più efficienti che coinvolgano attivamente anche le persone che ne sono toccate in maniera indiretta. In generale possiamo affermare che il soggetto interessato è tenuto ad istruire i propri dipendenti e collaboratori e ad indicare per iscritto i soggetti incaricati di adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Scendendo nel particolare: - I professionisti devono adottare misure di formazione per i propri collaboratori e dipendenti in modo tale che possano usare le informazioni di cui entrano in possesso nello svolgimento della loro attività per avere un’adeguata conoscenza della clientela e poter evidenziare al professionista le situazioni di sospetto; - La formazione deve essere continua e sistematica ed essere in linea con lo sviluppo della normativa antiriciclaggio; - I programmi di formazione vanno progettati al fine di saper riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo; - I mezzi di attuazione vengono scelti dagli ordini professionali. 34 8. La protezione dei dati In relazione alla tenuta dell’Archivio Unico sono stabilite14 alcune misure minime da adottare allo scopo di assicurare la sicurezza e la protezione dei dati sensibili in esso contenuti. Il primo passaggio da compiere consiste nel fissare una chiave o una password a tutela degli archivi tenuti con strumenti informatici. Le chiavi possono essere contenute in appositi dispositivi magnetici o, in alternativa, digitate nel momento in cui si va ad aprire l’archivio e devono essere conosciute dall’operatore e dal responsabile del trattamento. Importante sottolineare come le chiavi necessitino di essere modificate periodicamente per assicurare maggiormente la sicurezza e la riservatezza. La chiave o password: - È associata ad una persona e ad essa nota; - È costituita da una sequenza di caratteri(alfabetici, numerici, simbolici) o altri dati in forma elettronica; - Può contenere tutti i segni riportati sulla tastiera e usati con libertà di scelta e combinazione. È consigliato scegliere una password piuttosto lunga( dove il sistema lo permetta, mai inferiore ad 8 caratteri) , specie in relazione all’importanza e alla natura dei dati presenti nell’archivio. Inoltre nella scelta della parola chiave bisognerebbe: - Evitare di utilizzare parole facilmente individuabili quali il proprio nome o quello di un familiare; - Non associarla a nulla che sia interpretabile o riconoscibile da qualsiasi persona in quanto riferita a caratteristiche conosciute del suo titolare; - Alternare, ove possibile, maiuscole e minuscole, numeri e lettere; - Far sì che sia facilmente ricordabile in modo da non doverla scrivere o annotare in luoghi visibili ad altri; - Evitare che appaia sul video quando viene digitata; - Non digitarla davanti a soggetti terzi; 14 I testi di riferimento sono il D.lgs 196/2003 noto anche come “Codice sulla protezione dei dati personali” e il Disciplinare Tecnico ad esso allegato. 35 Tornando alla durata della password, essa non può superare i 6 mesi, trascorsi i quali dovrà obbligatoriamente essere modificata. 15 Si suggerisce, inoltre, di non lasciare incustodito il terminale e, in ogni caso, di impostarlo in modo che , mentre non viene utilizzato, si attivi lo screen saver e venga richiesta la password alla sua riattivazione. Relativamente al terminale, occorre poi munirsi di adeguati programmi antivirus che vanno frequentemente aggiornati, come pure bisogna periodicamente aggiornare il sistema operativo stesso e le varie applicazioni. Qualora vengano utilizzati supporti informatici come floppy disk, cd o nastri e questi contengano dati sensibili o giudiziari inutilizzati, essi vanno distrutti o resi inutilizzabili, ciò per evitare che tali dati entrino a conoscenza, anche in modo accidentale, di soggetti non autorizzati a farlo. Al fine di tutelare al meglio i dati spesso si realizzano delle “copie di sicurezza” degli archivi. Le modalità per effettuare le copie, il contenuto, la frequenza e la custodia in luoghi sicuri, accessibili solo agli interessati, delle copie stesse ,per garantire il ripristino dei dati in tempi brevi, sono stabilite dal titolare. Questa funzione di ripristino dati permette di riprendere l’attività e quindi anche il trattamento dei dati stessi, così da assicurare i servizi offerti. Un’importante misura di sicurezza prevista era l’obbligo di adozione annuale da parte dei titolari di un DPS (documento programmatico sulla sicurezza), la cui stesura è stata però abrogata dall’art.45, comma 1 , lett. c del D. L. 5/2012. Oggigiorno, pertanto, il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato con strumenti elettronici è consentito senza dover tenere un DPS. Quest’ultimo è sostituito da un’autocertificazione per le imprese che trattano solo dati personali non sensibili o come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori. L’autocertificazione viene fatta dal titolare del trattamento e attesta di trattare tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza. 15 I mesi diventano 3 in caso di dati sensibili e giudiziari perché richiedono una maggior protezione. 36 9. Il contesto attuale Interessante è , a questo punto, osservare quali siano le linee di tendenza in tema di segnalazione di operazioni sospette e , a tal fine, andiamo ad analizzare alcuni dati ricavati dal rapporto annuale 2011 dell’UIF, documento che illustra l’attività svolta da tale organismo nel corso del 2011 allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio. L’UIF svolge le proprie attività sia sul fronte internazionale che su quello interno. Su quest’ultimo versante, in particolare, si legge che “ l’UIF si è impegnata a far fronte alla perdurante tendenza alla crescita delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel corso del 2011 ne sono pervenute 49.075, con un aumento del 31.5% rispetto all’anno precedente. Al rilevante aumento delle segnalazioni in entrata è corrisposto un incremento delle segnalazioni esaminate: complessivamente, sono state analizzate e trasmesse al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) 30.569 segnalazioni, con una crescita, rispetto all’anno precedente, del 13.4 %”.16 Tale ingente incremento di segnalazioni in entrata , tuttavia, comporta , d’altro canto, un aumento di SOS in stand-by, in attesa cioè di essere esaminati( passati da 6.912 a fine 2009, a 17.270 a fine 2010 e a 35.749 a fine 2011), e per questo l’UIF si è impegnata a modificare i propri mezzi operativi per essere in grado di esaminare il maggior numero possibile delle segnalazioni che arrivano e ridurre tale stock. Di seguito riporto, così come rappresentato nel rapporto UIF, un grafico chiarificatore su quanto appena detto. 16 Rapporto UIF 2011, pag.7 37 Numero di segnalazioni pervenute(1997-2011) 50000 45000 40000 35000 30000 25000 Terrorismo 20000 Riciclaggio 15000 10000 5000 0 Grafico 8.1 Anni Riciclaggio Finanziamento al Terrorismo 1997 840 1998 3798 1999 3720 2000 3815 2001 3390 545 2002 6560 912 2003 4939 321 2004 6519 294 2005 8579 478 2006 9842 480 2007 12202 342 2008 14237 365 2009 20658 408 2010 37047 274 2011 48836 239 38 Questo istogramma (con annessi dati in tabella) dimostra la tendenza, registrata dall’UIF, ad un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette , specie a partire dall’anno 2009, ed è proprio a partire da quest’anno che andremo ad analizzare, nella tabella sottostante, i flussi di segnalazioni pervenute, impegnandosi a specificare quante di queste siano state trasmesse agli appositi organi. I flussi di SOS Valori assoluti Anno segnalazioni pervenute (trasmesse) Variazione rispetto all’anno precedente(%) delle segnalaz. pervenute ( trasmesse) 2009 21.066(18.838) 44,3% (40,7%) 2010 37.321(26.963) 77,2% (43,1%) 2011 49.075(30.596) 31,5% (13,4%) Mentre in valori assoluti si registra un vistoso aumento di anno in anno, lo stesso non si può dire in termini di variazioni percentuali per quanto concerne, in particolare, il passaggio dal 2010 al 2011. Infatti, nell’anno 2011 si può notare un aumento del 31, 5% di segnalazioni pervenute all’UIF rispetto al 2010, valore sicuramente molto elevato ma che non rappresenta neppure la metà dell’aumento registratosi tra il 2009 e il 2010 (77,2%). Si tratta, tuttavia, di un dato che ha un’importanza relativa e non deve assolutamente portare, si badi bene, a sminuire il consistente incremento di segnalazioni verificatosi nel 2011 pari a circa 12.000 unità. Da registrare, inoltre, che “l’andamento registrato nel primo trimestre del 2012(circa 16.300 segnalazioni pervenute, oltre il 30% in più rispetto al primo trimestre del 2010) depone per una continuazione del trend in aumento delle segnalazioni su livelli molto sostenuti”.17 17 Rapporto UIF 2011, pag.30 39 Il numero di segnalazioni, anno per anno, che abbiamo visto nel grafico 8.1 si riferisce agli SOS ricevuti dal totale di soggetti interessati agli obblighi antiriciciclaggio, ma è possibile osservare, tramite un altro grafico, i soli dati relativi ad operatori non finanziari e professionisti, su cui ci siamo prevalentemente soffermati nell’elaborato. Numero segnalazioni professionisti e imprese non finanziarie 492 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 237 Numero segnalazioni professionisti e imprese non finanziarie 223 215 173 136 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Grafico 8.2 Come si può facilmente notare dai dati, il peso specifico delle segnalazioni effettuate da queste categorie rispetto al totale di segnalazioni è piuttosto basso, nonostante si sia comunque verificata una crescita (prendendo i dati del 2011, per esempio, si registrano 492 segnalazioni da parte di professionisti e imprese non finanziarie su un totale di 49.075 segnalazioni di operazioni sospette e, pertanto, un’incidenza pari a un solo punto percentuale, anche se in aumento rispetto allo 0,59% dell’anno precedente). Per quanto riguarda l’anno 2011, delle 492 segnalazioni pervenute soltanto 152 sono poi state trasmesse agli organi competenti. Un altro aspetto curioso da osservare è rappresentato dalle tipologie di segnalanti, illustrate nella tabella sotto riportata. 40 La ripartizione per categoria di segnalanti Tipo di segnalante 2006 2007 2008 2009 2010 2011 170 127 103 69 66 195 0 0 4 6 34 130 Dottore commercialista 24 37 17 28 43 52 Esperti contabili 15 21 19 10 23 30 0 0 0 6 12 24 Revisore contabile 2 4 3 7 12 15 Avvocato 3 8 6 3 12 12 Società di revisione 9 2 2 2 6 10 6 10 13 3 3 7 0 1 2 0 0 0 Altri 8 5 4 2 12 17 Totale 237 215 173 136 223 492 Notaio e consiglio nazionale del Notariato Gestori di giochi e scommesse Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate Agenzia di affari in mediazione immobiliare Agenzia in attività finanziaria Tabella tratta dal Rapporto UIF 2011, pag.44 41 Dai dati riportati si comprende agilmente: - Che la categoria professionale che produce il numero maggiore di segnalazioni all’UIF è , senza dubbio, quella notarile; - Che , relativamente all’anno 2011, si è registrata una maggior collaborazione (rispetto agli anni precedenti) di quasi tutti i professionisti elencati, ma, in modo particolare, dei gestori di giochi e scommesse che son passati da 34 a ben 130 segnalazioni, scavalcando decisamente i dottori commercialisti. Il fatto che, complessivamente, l’incidenza degli SOS di professionisti e operatori non finanziari resti bassa è dovuta probabilmente a un rapporto più personalizzato con i propri clienti e al cosiddetto “segreto professionale”. In ogni caso “i notevoli benefici – in termini di qualità e spessore dell’analisi finanziaria – derivanti dall’inclusione dei professionisti tra i destinatari delle norme antiriciclaggio sono confermati dalla circostanza che in alcuni casi i soggetti da essi segnalati figurano anche in segnalazioni effettuate da intermediari finanziari. Emerge, quindi, un’evidente e proficua complementarità tra la componente finanziaria – propria di queste ultime segnalazioni – e quella più propriamente “reale”, che connota le segnalazioni provenienti dai professionisti.” 18 Per quanto riguarda, infine, la tipologia delle operazioni segnalate, le operazioni in denaro contante e i bonifici sono di gran lunga quelle più segnalate, mentre son cresciuti notevolmente gli SOS circa l’emissione o la ricezione di assegni circolari (dal 4,3% al 9,5% del totale) e l’addebito per estinzione di assegno( dal 4,5% all’8,7%). 18 Rapporto UIF 2011, pag. 45. 42 Tipologia di operazioni segnalate 2009 2010 2011 22,7 21,6 21,1 16 16,9 16,1 Nazionale 18,4 16,2 14,2 Estero 4,5 5,3 9,1 9,3 9,5 9,4 5 4,5 8,7 Emissione/negoziazione assegni circolari 4,5 4,3 9,5 Operazioni con money transfer 11,4 14,6 5,6 Operazioni in strumenti finanziari 1,7 2,2 2,2 Deposito/prelevamento su libretto a risparmio 0,6 0,5 0,7 Altro 5,9 4,4 3,3 Totale 100 100 100 Operazioni in contanti: Prelevamento versamento Disposizione/ricezione di bonifico: Versamento titoli di credito Addebito per estinzione assegno Tabella tratta dal Rapporto UIF 2011, pag.46 43 Riferimenti bibliografici 1- Fonte: AA.VV., 2011, Linee guida CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Descrizione: Le linee guida dettate dal CNDCEC si son rivelate molto utili in quanto traducono concretamente gli obblighi di identificazione ed adeguata verifica della clientela che sorgono in capo ai professionisti in relazione agli artt.16 e ss. del D.Lgs. 231/ 2007 facilitando dunque la comprensione di come procedere nei diversi casi pratici all’adempimento di tali obblighi, disciplinati dal legislatore in maniera abbastanza generica. In particolare, mi sono soffermato sulla sezione che fornisce alcune indicazioni circa che cosa deve essere inserito nel cosiddetto “fascicolo clientela”. 2- Fonte: BANCA D’ITALIA. Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo [online]. Disponibile su: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/normativa/nazionale Descrizione: Attraverso il sito della Banca d’Italia, nella sezione della Vigilanza dedicata al Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ho potuto accedere rapidamente a diverse fonti come decreti, circolari , provvedimenti, chiarimenti , comunicazioni utili per meglio approfondire alcuni aspetti della disciplina anche in virtù del loro costante aggiornamento. 3- Fonte: BURATTI, B. e CAMPANA, G., 2012, Contrasto al riciclaggio e misure anti evasione. Le nuove limitazioni alla circolazione di capitali. 1°ed. Santarcangelo di Romagna(RN): Maggioli Editore, pp. 75-76, 80-81. Descrizione: Questo libro si compone di tre sezioni: la prima e la terza son redatte da Campana e trattano rispettivamente “le strategie comuni per la lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale” e “la circolazioni transfrontaliera dei capitali”, la seconda, scritta da Buratti, è quella che mi ha permesso di esaminare il tema delle progressive variazioni al limite massimo all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore e la relativa disciplina prevista dal legislatore. 44 4- Fonte: D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231. Descrizione: Tale decreto, come si è reso evidente durante la lettura della relazione, rappresenta le fondamenta dell’intera dottrina sull’antiriciclaggio e presenta il testo integrale dei vari articoli citati nel testo, la cui lettura e studio è fondamentale per chi voglia pienamente comprendere i punti cruciali di codesta disciplina e quindi per la stesura di tale approfondimento. 5- Fonte: DRAGO, M., 2012, Codice Penale. 11°ed. Milano: Alpha Test, Libro II, Titolo XIII, Capo II, Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, artt. 648 bis e ter. Descrizione: Grazie a questo codice penale ho potuto consultare gli artt. 648 bis e 648 ter previsti dal legislatore in materia di reato di riciclaggio e impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita( con relative pene) e mi è stato possibile dunque confrontare codesti articoli con la definizione di riciclaggio fornitaci dall’art.2 del D.Lgs. 231/2007 cogliendone così le sostanziali differenze. 6- Fonte: GIAMPIETRI, D., a cura di., 2013, Antiriciclaggio negli studi professionali[online]. Convegno a Rovigo, 7 maggio 2013. Disponibile su: http://www.odcecpadova.it/upload/antiriciclaggio%20Padova%202013%20slides_.pdf Descrizione: La partecipazione a questo convegno grazie al mio tutor professionale mi ha fornito parecchio materiale su cui muovermi per la scrittura di codesta relazione dal momento che nelle slides presentate dal relatore sono illustrati a grandi linee quasi tutti i tratti rilevanti in materia di obblighi antiriciclaggio che sono poi andato ad approfondire tramite le altre fonti qui descritte, nonché son presenti alcuni interessanti grafici e tabelle che ho provveduto a ricostruire. 7- Fonte: GRILLO, A., 2011, Cos’è l’antiriciclaggio? [online]. Disponibile su: http://www.compliancenet.it/content/cos-e-l-antiriciclaggio Descrizione: L’autore di questo articolo è l’ideatore del sito www.compliancenet.it dove per “compliance normativa” si intende l’allineamento a norme e standard dettate dal legislatore. Questo sito, in particolare, presenta un’importante sezione dedicata all’antiriciclaggio. Il documento in questione mi è stato utile per avere una visione sintetica sull’argomento fornendo, in maniera chiara, utili informazioni di partenza circa il quadro normativo cui far riferimento, gli adempimenti previsti, le istituzioni coinvolte, nonché collegamenti diretti a letture interessanti sul tema dell’antiriciclaggio. 45 Un esempio è fornito da un’intervista realizzata dall’autore stesso a Ranieri Razzante (vedi fonte n.6) il 23 luglio 2011 e disponibile su: http://it.wikinews.org/wiki/Riciclaggio,_corruzione_ed_economia_legale._Wiki@Home_inter vista_Ranieri_Razzante. 8- Fonte: RAZZANTE, R., 2011, La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. 2°ed. Torino: G.Giappichelli Editore, pp. 100-101, 108-110. Descrizione: Questo libro scritto da Ranieri Razzante, presidente dell’AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), nonché collaboratore de “Il Sole 24 ore”, rappresenta un punto di riferimento importante per un approfondimento sul tema e, in particolare, l’ho utilizzato, tramite le pagine sopra indicate, per una migliore comprensione dell’obbligo di tenuta dell’archivio unico e per la classificazione che l’autore fornisce degli “indicatori di anomalia” utili per determinare eventuali operazioni sospette e segnalarle. 9- Fonte: SCIALOJA, A. e LEMBO, M., 2012, Antiriciclaggio. 4°ed. Santarcangelo di Romagna(RN): Maggioli Editore, pp. 15-19, 29-33, 53-54, 67-68, 89, 108-110. Descrizione: Il libro scritto a due mani da Antonio Scialoja e Massimo Lembo offre un’ampia panoramica sulle norme antiriciclaggio e deve la sua importanza al fatto di rappresentare uno degli scritti più aggiornati in relazione alle ultime novità legislative e regolamentari. L’opera parte mettendo in luce i tratti caratteristici con cui la “criminalità organizzata” agisce analizzando, nello specifico, il fenomeno del riciclaggio che trae origine da queste attività. Si passa, poi, ad esaminare la normativa di riferimento( in particolare partendo dalla Legge n.197/1991) per arrivare agli obblighi concreti che nascono, non più solo in capo agli intermediari finanziari, ma anche per i professionisti. 10- Fonte: UNITÁ D’INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF), maggio 2012, Rapporto annuale 2011, pp. 29-47, 60-65. Descrizione: Il Rapporto annuale 2011 fornito dall’UIF mi ha permesso di comprendere l’azione svolta da tale organo all’interno delle misure di contrasto al riciclaggio in Italia ed avere una visione complessiva della situazione attuale e del coinvolgimento del nostro Paese nella prevenzione di tale logorante fenomeno. Questo documento, dopo una descrizione dell’attività svolta a livello internazionale e della normativa italiana, fornisce , ed è qui che mi sono concentrato, le linee di tendenza in materia di segnalazione di operazioni sospette, entrando poi nello specifico della categoria dei 46 professionisti e analizzando anche la tipologia di operazioni segnalate tramite alcuni grafici che ho utilizzato nella stesura della relazione. 47