Dispensa Antiriciclaggio (Aggiornata ai provvedimenti di maggio 2012) Di Filippo Gazzola Introduzione Benvenuti alla lettura sulla normativa in materia di antiriciclaggio ; questa dispensa si pone l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento completo della normativa vigente a seguito degli interventi correttivi ed integrativi che si sono succeduti nel tempo fino ad oggi (Maggio 2012) ; verranno approfonditi i passaggi chiave di tale mutamento e viene rappresentata l’attuale disciplina che regolamenta la normativa in materia di antiriciclaggio e gli adempimenti obbligatori da porre in essere nell’esercizio dell’attività dell’impresa di assicurazione. Questo testo è indirizzato a chi deve acquisire una conoscenza aggiornata della materia, ai fini dell’esercizio di una attività professionale, consapevole e informata. 1. Aspetti normativi della normativa antiriciclaggio In questo primo capitolo andremo a parlare degli aspetti normativi e della legislazione in materia di antiriciclaggio che si determinata nel tempo, fino ai giorni nostri. Inoltre comprenderemo: - Quali sono le ragioni economiche e giuridiche che hanno condotto gli organi internazionali a contrastare il riciclaggio Su Quali livelli si è intervenuti in ambito di antiriciclaggio. L’attività di riciclaggio è un fenomeno complesso che si perfeziona attraverso varie e diverse fasi che danno vita ad un complicato processo. Di fatto l’organizzazione criminale, con azioni illecite di diversa natura (usura, spaccio di stupefacenti, traffico d’armi, sfruttamento della prostituzione ecc) acquisisce ingenti quantità di denaro che, illecitamente conseguite, non possiedono alcun potere d’acquisto poiché non possono essere spese o reinvestite. Occorrerà quindi separare il capitale sporco dalla fonte che lo ha generato così che ad essa non si possa risalire; operazione questa che si avvarrà di soggetti specializzati in operazioni specifiche di schermatura atte a conferirle nuova veste giuridica e geografica. Solo in quel momento il denaro ripulito potrà essere speso o reinvestito in qualsiasi tipo di attività lecita o illecita. Accumulo, occultamento, utilizzo di proventi “sporchi” rappresentano fasi importanti del processo di riciclaggio che si presenta, come una attività produttiva di beni utili attraverso la trasformazione di beni economicamente utilizzabili Il denaro e i titoli al portatore derivanti da attività illecite, rimessi in circolazione con sofisticate tecniche di riciclaggio, assicura profitti enormi al crimine organizzato. Per riciclare il denaro e i titoli al portatore, la criminalità utilizza tecniche e strumenti diversi e , senza trovare barriere nei confini nazionali, si serve di intermediari e società di comodo per meglio occultare le origini criminali del denaro e dei titoli. Contro il riciclaggio di denaro e/o titoli al portatore di provenienza illecita, organismi internazionali e nazionali si sono impegnati in un’azione coordinata attraverso un affinamento di tecniche di prevenzione e di contrasto nonché l’adozione di mirate normative, di azioni di controllo e di sistemi sanzionatori in merito alla lotta al terrorismo . Più recentemente, dopo i tragici eventi del settembre 2001 è divenuta altresì evidente la necessità di proteggere il sistema finanziario per evitare che sia utilizzato per sostenere il terrorismo. Per tale ragione le azioni degli organismi internazionali e nazionali contro il riciclaggio di denaro e di titoli al portatore di provenienza illecita sono state ampliate alla lotta al finanziamento del terrorismo. L’obiettivo è di intercettare non solo i flussi finanziari di origine criminale ma anche i flussi, spesso di origine lecita e di piccola dimensione, che potrebbero essere destinati a finanziare il terrorismo. La distinzione non è irrilevante: se nel riciclaggio l’origine delle disponibilità monetarie e dei titoli è illecita e il passaggio avviene da circuiti illegali a quello legale, nel finanziamento del terrorismo può accadere che la provenienza dei flussi finanziari sia lecita, rendendo più complesso il lavoro per individuarne la destinazione illegale. E’ dunque chiaro che con il termine antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni (normative, azioni di controllo e sistemi sanzionatori) atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita o contrastare la destinazione illegale dei flussi finanziari di provenienza illecita. A livello internazionale, un contributo fondamentale all’adozione di normative e di misure per la prevenzione e il contrasto dei due suddetti fenomeni è fornito dalle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); organismo quest’ultimo costituito nel 1989, su iniziativa dei Ministri finanziari del Gruppo dei sette, con lo scopo di coordinare l’attività di contrasto del riciclaggio fra i paesi membri con estensione delle competenze, dall’ottobre del 2001 alla lotta del finanziamento del terrorismo. Gli standard del GAFI non hanno forza legale immediata a livello nazionale. Sono tuttavia vincolanti per gli stati membri, che ne riconoscono il valore e sono impegnati a recepirli nella normativa nazionale. A livello europeo le raccomandazioni del GAFI hanno trovato una iniziale applicazione con 3 importanti Direttive CEE. La prima direttiva 91/308/CEE (c.d. “prima direttiva antiriciclaggio”), ha fissato i primi obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette. La direttiva è uno strumento di I pilastro – mercato interno – destinato a proteggere il sistema finanziario ed evitare che sia utilizzato a fini di riciclaggio. La seconda direttiva 2001/97/CE (c.d. “seconda direttiva antiriciclaggio”), recante modifiche della direttiva 91/308/CEE, ha disposto l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ad alcune attività non finanziarie (esercizio di case d’asta, gestione di case da gioco, commercio di oro ecc.) e professionali (notai, avvocati, revisori, altri liberi professionisti ecc.). Si è ritenuto che tali attività, pur non essendo parte del sistema finanziario, possano tuttavia essere utilizzate dalla criminalità come mezzi di accesso al sistema finanziario. La terza direttiva 2005/60/CE (c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”), abroga e sostituisce le precedenti direttive (91/308/CEE e 2001/97/CE) riassumendone i contenuti, recepisce le raccomandazioni del GAFI, così come riviste nel 2003, per tener conto dei più recenti sviluppi nella lotta al riciclaggio ed estende l’azione alla lotta al finanziamento del terrorismo. Sempre in ambito europeo, occorre inoltre ricordare il regolamento (CE) 1889/2005, entrato in vigore il 15 giugno 2007, che ha introdotto l’obbligo di dichiarare il contante – oltre la soglia di 10.000 euro - in entrata o in uscita dalla frontiera esterna dell'Unione europea. Il regolamento assicura che in ogni paese dell’Unione vi sia un livello adeguato di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante A livello nazionale, le prime misure di antiriciclaggio adottate in Italia risalgono alla fine degli anni ’70. Infatti, nel 1978 venne introdotto nel Codice penale l’art. 648-bis e ss. Che dice “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro” . In seguito, le fattispecie di reato vennero ampliate e nel 1991 è stato emanato il Decreto legge n. 143 del 03/05/1991, convertito nella Legge n. 187 del 05/07/1991, che introdusse, accanto alle misure repressive, misure volte alla prevenzione del riciclaggio. A partire dal 5 luglio 1991 si sono susseguite in materia di antiriciclaggio, le seguenti normative - Legge 5 luglio 1991, n. 197 (articoli da 1 a 3 bis) (recepimento della I Direttiva CEE 1991/308) - Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374(estensione obblighi a operatori non finanziari) Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56(recepimento della II Direttiva CEE 2001/97) Decreti Ministeriali 3 febbraio 2006, nn. 141, 142 e 143(attuazione del decreto n. 56/2004) Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Decreto legislativo 25 settembre 2009, n 151 (in materia di scudo fiscale) Decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 D. Lgs. 10 marzo 2011, n. 231 Provvedimento della banca d’italia 14 maggio 2011 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta “legge Salva Italia” ) Circolare MEF 16 gennaio 2012 , n. 2 Con Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, , sono state apportate modifiche alla normativa antiriciclaggio, in parziale attuazione delle (Full) Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE relative alla “Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” (III direttiva antiriciclaggio) e alle conseguenti misure di esecuzione. Il legislatore recepisce le indicazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) con le relative raccomandazioni in materia di riciclaggio insieme a quelle relative al finanziamento del terrorismo e, in realtà, più che di modifiche si tratta di una riscritturazione completa della normativa tanto che il D.Lgs. 231/2007 diventa, di fatto, una sorta di Testo Unico Antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 è, quindi in questo momento, il nuovo riferimento legislativo per eccellenza in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. - 2. L’oggetto del reato e i soggetti coinvolti L’obiettivo didattico di questo capitolo è quello di conoscere l’oggetto del reato e i soggetti coinvolti, per questo motivo saranno trattati Gli elementi caratterizzanti il reato di riciclaggio il rapporto del reato di riciclaggio, rispetto alle altre ipotesi delittuose cosa si intende per dolo specifico e preterintenzionale nonché per condotta omissiva Gli effetti del riciclaggio ovvero reimpiego dei capitali sporchi nei normali circuiti economico-finanziari, sono stati a lungo sottovalutati dal legislatore italiano che ha maturato una certa sensibilità verso il fenomeno solo nel corso degli ultimi anni quando, in conseguenza dell'evoluzione organizzativa delle associazioni criminali e dell'entità dei capitali da queste accumulati e reinvestiti sui mercati, ha raggiunto livelli tali da rappresentare un elemento di turbativa dell'economia legale ed una minaccia per un libero sviluppo di quest’ultima. L'entità dei profitti così realizzabili è di gran lunga superiore a quella strettamente necessaria a soddisfare le esigenze di autofinanziamento della struttura criminale e richiede, per le eccedenze, che accanto ai tradizionali business illegali venga sviluppata una ulteriore serie di attività lecite, commerciali, finanziarie e logistiche capaci di determinare una perfetta integrazione dei network criminali nel sistema economico nazionale ed internazionale. I vantaggi economici conseguibili con una gestione in forma organizzata delle attività criminali hanno infatti stimolato una trasformazione delle associazioni malavitose che si sono dotate di strutture operative polivalenti di dimensione transnazionale, capaci di gestire una diversificata gamma di attività illecite spaziando in tutti i settori che presentano le migliori potenzialità di guadagno. contestualmente, le rapide trasformazioni interessanti i sistemi finanziari hanno finito con l'offrire agli operatori un contesto normativo che rende più agevoli, rapide e sicure le operazioni attraverso le quali è possibile dissimulare l'origine di beni, capitali o altre entità economicamente valutabili. La globalizzazione delle economie, definita da alcuni come la più significativa svolta economica dai tempi della rivoluzione industriale, sta infatti determinando la fusione dei sistemi economici e finanziari nazionali in un unico grande mercato integrato, caratterizzato da una rilevante espansione della liquidità dovuta ad una crescita di straordinarie proporzioni delle attività finanziarie: crescita alimentata, oltre che dall'aumento dei partecipanti al mercato, dall'emissione di nuovi titoli, principalmente di debito, dall'aumento di valore dei titoli già presenti sul mercato e, soprattutto, dalla conversione di attività tradizionalmente non liquide in titoli negoziabili. A questo si aggiunge un'ulteriore serie di fattori quali il progressivo abbattimento delle barriere commerciali, gli sviluppi della telematica e la liberalizzazione della circolazione dei capitali che, di fatto, consentono alla malavita di ottenere la massimizzazione delle opportunità con la minimizzazione del rischio di essere individuati, arrestati e di avere confiscate le ricchezze. La disponibilità di risorse finanziarie a costo zero consente inoltre all'imprenditore criminale di operare ignorando le più elementari regole di economicità determinando le proprie condotte con grande autonomia dal mercato, dai concorrenti e dai consumatori. Le aziende che possono accedere a tali forme di finanziamento, acquisiscono, o consolidano, una posizione dominante che prescinde in tutto o in parte dal possesso di situazioni di vantaggio competitivo di natura imprenditoriale o delle regole di mercato, determinando nella concorrenza condizioni di debolezza che favoriscono l'ulteriore espansione ed il consolidamento dei presidi criminali nel tessuto economico legale. Ma quale è la nozione di riciclaggio? La risposta la troviamo nell’art 4 della legge 328 del 1993 che ha modificato l’art 648 bis del codice penale adeguandone il testo alla convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reati fatta a Strasburgo l’8, 11, 1990. Per effetto di tale modifica risponde di riciclaggio chiunque , fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e comunque ad ostacolare con l’attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l’attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto. Presupposto dell’esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e quindi non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio Risulta tuttavia, alle volte problematica l’identificazione dei criteri che consentono di differenziare l’accordo partecipativo al reato principale da altri comportamenti rientranti nella fattispecie accessoria del riciclaggio. Il criterio più utilizzato è quello temporale: se l’accordo si è verificato prima della consumazione del reato principale, allora ci si trova in presenza di concorso nel reato, quantomeno nella forma del concorso morale per aver rafforzato l’originario proposito criminoso. Se invece l’accordo è intervenuto dopo la consumazione, la fattispecie di riciclaggio può essere applicata. Occorre comunque valutare caso per caso l’effettiva influenza dell’accordo per il riciclaggio esercitata sull’autore del reato principale, poiché il preventivo accordo può non determinare alcuna efficacia causale, neppure sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso. Va inoltre rilevato che mentre il vecchio testo dell’art 648 bis prevedeva ipotesi ben precise di reato presupposto (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope) per cui il riciclaggio era configurabile solo quando il denaro o i valori provenivano da tali delitti, il nuovo testo invece, colpisce qualsiasi attività di riciclaggio, qualunque sia il delitto da cui da cui il denaro i valori provengano, purchè doloso. Tale scelta legislativa si spiega con la necessità di potenziare gli strumenti di cui l’ordinamento dispone per combattere la criminalità organizzata la cui attività presenta, come uno dei momenti fondamentali Oggi ogni delitto non colposo può essere il presupposto del reato di riciclaggio; sono dunque escluse le contravvenzioni e i delitti colposi Per definizione, tra i delitti non colposi sono da includere tutti i delitti dolosi e quelli caratterizzati dalla preterintenzione, in quanto questi ultimi sono assimilabili ai primi data la necessità di atteggiarsi come dolosi nel momento iniziale. Tra i reati presupposti rientra anche l’associazione mafiosa La realtà ci insegna che non è quasi mai l’autore del reato a monte colui che poi ricicla i proventi illeciti, spesso infatti è addirittura un soggetto esterno all’organizzazione criminale. Per questo motivo il nostro legislatore ha nettamente distinto, nella individuazione del soggetto attivo del reato di riciclaggio, tra autore a monte, fonte di proventi illeciti ed autore del riciclaggio. Tuttavia se i due reati sono stati commessi dalla stessa persona, questa non risponderà per riciclaggio, ma per il reato presupposto In generale la condotta può esplicarsi in due modi,e cioè 1. Nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo 2. Nel compiere operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Entrambe le condotte devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni; pertanto una normale transazione commerciale che sia debitamente registrata non può ostacolare le indagini sulla provenienza del denaro e/o dei titoli e non può considerarsi dunque penalmente rilevante. Nel caso di prima condotta e cioè sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, (Full) rientrano in questa previsione normativa anche gli immobili, le aziende, i titoli, i metalli preziosi, i diritti di credito. La sostituzione può essere effettuata nei modi più disparati ad esempio con il cambio di denaro contante con altri prezzi o valute o con deposito in banca e il successivo ritiro, con la speculazione sui cambi con gli acquisti di travellers cheques, immobili, titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso. Anche il trasferimento può avvenire in vari modi; si pensi ad esempio ad un cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli o ad un trasferimento di valori internazionali utilizzando sistemi bancari alternativi che utilizzano persone fiduciarie e negozi tra loro collega In questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del denaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo appunto di far perdere le tracce dell’illiceità della provenienza delittuosa di essi. Tale operazione può realizzarsi anche nella forma omissiva La punibilità del riciclaggio può avvenire sia nel caso di consumazione del reato che nel caso di tentativo. Il delitto si consuma con la sostituzione o il trasferimento del denaro, dei beni e delle utilità indicate ovvero col compimento di una qualsiasi altra operazione tendente ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il tentativo come detto è configurabile, pertanto è punibile a prescindere dall’evento lesivo La punibilità del riciclaggio può avvenire sia nel caso di consumazione del reato che nel caso di tentativo. (Full) Il delitto si consuma con la sostituzione o il trasferimento del denaro, dei beni e delle utilità indicate ovvero col compimento di una qualsiasi altra operazione tendente ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il tentativo come detto è configurabile, pertanto è punibile a prescindere dall’evento lesivo Il dolo richiesto per la punibilità è quello diretto e consiste nella coscienza e volontà dell’agente di compiere l’attività di sostituzione o trasferimento o l’operazione di cd ripulitura con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del denaro, del bene o dell’altra utilità Al dolo diretto è equiparato il dolo eventuale per cui se l’agente, pur non sapendo direttamente, presume che il denaro, i beni o le utilità da riciclare provengano da delitto doloso e nonostante ciò, ha ugualmente compiuto il fatto materiale, così accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall’art 648 bis, risponderà senz’altro di tale delitto a titolo di dolo eventuale. L’aspetto del dolo eventuale merita però ulteriore approfondimento: infatti alcuni autori sostengono che sia sufficiente anche il semplice dubbio sulla provenienza del denaro, corredato dall’accettazione del rischio nel realizzare l’attività di sostituzione. A a tale proposito occorre tenere conto però delle difficoltà di tracciare un confine preciso tra le ipotesi di dolo eventuale e quelle di colpa cosciente; il rischio è quello di aprire la strada a facili presunzioni di dolo eventuale che portano alla punibilità di fatti che ben potrebbero essere colposi, seppur realizzati con previsione dell’illiceità. Si pensi al caso di un bancario che accetti il rischio di compiere un’operazione oggettivamente sospetta senza denunciarla, ma senza conoscerne (solo sospettando) la provenienza delittuosa dei beni. Si potrebbe allora ipotizzare, come parte della dottrina sostiene con riferimento al reato di ricettazione, che in caso di ricezione di beni di sospetta provenienza criminosa possa configurarsi solo la contravvenzione di incauto acquisto disciplinato dall’art 712 CP. chi può essere il soggetto attivo di questo reato? Dunque, non può essere colui che ha compiuto il reato presupposto, mettiamo una rapina, perché saremmo nell’ipotesi del concorso e quindi esclusa dallo stesso articolo (in tal caso il criminale andrebbe punito ai sensi dell’art 628 cp) Se invece il rapinatore incarica una terza persona di lavare i proventi del reato da lui commesso non sarà neppure il riciclatore e neppure il complice al quale è stata consegnata la somma da reimpiegare, perché anche questi non hanno agito con l’intenzione di far perdere le tracce dell’origine illecita, ci troveremmo infatti nella fattispecie di reato della ricettazione. Ecco dunque che per potersi verificare una ipotesi di impiego di profitti illeciti che non si configuri come ricettazione bisognerebbe presupporre un’attività, posta in essere da un terzo soggetto, senza il dolo specifico del profitto e senza alcun contratto con l’oggetto materiale del reato. È dunque chiaro che ad oggi questa norma ha dato origine a difficoltà di interpretazione giurisprudenziale circa l’esatta individuazione della fattispecie delittuosa in capo ad un soggetto. Con la nuova formulazione il reato di riciclaggio è difficilmente distinguibile dal reato di ricettazione. La differenza deve essere ricercata, oltre che nell’elemento soggettivo, anche nell’elemento materiale dei due reati ed in particolare nell’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza che è, come detto, elemento caratterizzante le condotte del reato di riciclaggio. Il reato di favoreggiamento reale si differenzia dal riciclaggio per la presenza nel primo dell’elemento del profitto e del dolo specifico mancanti nel secondo. L’art 379 cp peraltro contiene una clausola di riserva che esclude l’applicabilità della norma, in caso di fatti di riciclaggio. Vige dunque un rapporto di specialità e si applica il reato di favoreggiamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto ponga in essere un comportamento diretto a prestare aiuto all’autore del delitto già consumato per assicurargli il risultato delle sue attività criminose e ciò non si risolva in una forma di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa. La condotta del soggetto che favoreggia, nell’ipotesi di cui all’art. 648 bis, dunque dovrebbe essere supportata da una caratteristica ulteriore rispetto a quella del riciclaggio, ovvero quella di essere una condotta specificatamente al riciclaggio. Un accenno va fatto anche alla definizione che l’art 2 del decreto legislativo 231/2007 dà di “finanziamento al terrorismo” la cui prevenzione è una nuova ed aggiunta finalità della disciplina che si affianca a quella di repressione del riciclaggio. Il quarto comma dell’art 2 introduce misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza personale. Questo decreto emanato sempre in attuazione della legge delega n. 29/2006, dispone che per finanziamento al terrorismo si deve intendere: “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti 3. I destinatari della normativa antiriciclaggio L’obiettivo didattico di questo capitolo è quello di conoscere i destinatari della normativa antiriciclaggio, per questo motivo comprenderemo: - Quali sono i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio - Quali sono i rami del settore assicurativo oggetto della normativa antiriciclaggio I destinatari per eccellenza delle normative antiriciclaggio sono gli Istituti di credito di ogni dimensione, piccoli e grandi e gli intermediari finanziari. Questi sono infatti i soggetti istituzionalmente chiamati ad operare sul mercato dei capitali. Tuttavia, le attenzioni prestate dagli studiosi del fenomeno di antiriciclaggio nonché suggerite dalle esperienze investigative si concentrano in modo preponderante al settore del credito proprio per la molteplicità dei servizi che oggi offrono. La stessa globalizzazione del sistema del credito comporta che i controlli sulla clientela di una banca, sui rapporti instaurati e le motivazioni poste in essere dai clienti siano assai più complessi dei controlli delle operazioni poste in essere da altri soggetto, come ad esempio quelle di un soggetto qualunque con una compagnia assicurativa; in questo caso, infatti, le attenzioni si concentrano soltanto nella fase della stipulazione della polizza e del pagamento del premio. Tuttavia, è chiaro che un controllo severo ed attento concentrato unicamente sul settore bancario, avrebbe avuto l’effetto di spostare l’attenzione della criminalità anche su altri soggetti. Un primo elenco dei soggetti destinatari dell’antiriciclaggio lo troviamo all’articolo 4 della Legge 197. Precisamente, questa legge, individua quali soggetti siano gli unici abilitati a compiere i trasferimenti di valori. Questi soggetti vengono indicati come “intermediari” abilitati. Tra questi ultimi, la legge assegna un ruolo speciale agli intermediari finanziari, tra i quali ricomprende espressamente anche le imprese di assicurazione ma non invece gli “agenti” di assicurazione presi invece in considerazione dalla normativa solo come “personale incaricato” dell’impresa di assicurazione ai fini del monitoraggio della clientela. Più in particolare, la normativa faceva divieto a chiunque di trasferire denaro contante o mezzi di pagamento di altra natura per importi superiori a alla soglia limite. Queste operazioni possono infatti essere effettuate dagli interessati solo attraverso un intermediario abilitato, il quale, a fronte delle operazioni, deve porre in essere tutta una serie di misure e attività volte a contrastare, appunto, il fenomeno del riciclaggio. I soggetti destinatari degli obblighi di antiriciclaggio, secondo la vigente normativa, possono essere distinti in tre macrocategorie: 1) Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria Art.11 D.Lgs 231/2007 2) Professionisti Art.12 e 13 D.Lgs 231/2007 3) Altri soggetti Art.14 D.Lgs 231/2007 Quando si parla di intermediari finanziari dobbiamo intendere i seguenti soggetti: - Banche - Poste Italiane spa - Istituti di moneta elettronica - Società intermediazione immobiliare (SIM) - Società di gestione del risparmio (SGR) - Società di investimento a capitale variabile (SICAV) - Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita - Agenti di cambio - Società che svolgono il servizio di riscossione tributi - Società finanziarie al pubblico iscritte nell’elenco speciale di Banca d’Italia (ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 – TUB) - Società finanziarie al pubblico iscritte nell’elenco generale (ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 – TUB) - Succursali italiane dei precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché le società del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento - Cassa Depositi e Prestitio S.p.A. - Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita - Agenti di cambio - Società che svolgono il servizio di riscossione tributi - Società finanziarie al pubblico iscritte nell’elenco speciale di Banca d’Italia (ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 – TUB) - Società finanziarie al pubblico iscritte nell’elenco generale (ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 – TUB) - Succursali italiane dei precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché le società del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Società fiduciarie di cui alla Legge 32.11.1939 n.1966 - Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale ex art. 155, comma 4, del TUB - Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale ex art. 155, comma 5, del TUB - Le succursali italiane dei soggetti aventi sede all’estero Per altri soggetti esercenti attività finanziaria, si intende: a) Promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art.31 del TUB b) Intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami vita quindi: 1) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione 2)i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione c) Mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n.108; d) Agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 374/99 Per Professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio si intendono: a) I soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro b) Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi c) I notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2- la gestione di danaro, strumenti finanziari o altri beni; 3- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5-la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) I prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c) Per revisori contabili si intendono: a) Le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF; b) I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili Per Altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente stiamo parlando di: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS b) Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS; c) Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298; d) Gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, e) Offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in danaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n.266; f) Agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.39. 4. Gli obblighi di adeguata verifica In questo capitolo andremo a conoscere gli obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari assicurativi e finanziari e degli altri soggetti esercenti attività assicurativa e finanziaria. Apprenderemo - In che cosa consiste l’obbligo di adeguata verifica della clientela e quindi il concetto dell’approccio basato sul rischio - In che cosa consiste e come si esegue l’identificazione - Le modalità di esecuzione delle verifica della clientela - Che cosa significa obbligo di astensione e quando astenersi - In che cosa consistono gli obblighi di verifica semplificati e forzati il D. Lgs. 231/2007, con il fine ultimo di proteggere l’integrità del sistema economico finanziario dagli effetti del riciclaggio di denaro e prevenire l’utilizzo dello stesso a scopo di finanziamento del terrorismo, ridefinisce gli obblighi cui sono tenuti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra questi obblighi degni di particolare rilievo sono gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i quali il decreto introduce il concetto di approccio basato sul rischio Tale approccio determina l’obbligo per l’intermediario di graduare l’attività di verifica della clientela in funzione del rischio associato alla tipologia di clienti, al rapporto d’affari, al prodotto o alla transazione. Il decalogo della banca d’Italia utilizza il concetto di profilo di rischio, da intendersi come la probabilità di esposizione del cliente a fenomeni di riciclaggio Vediamo le modalità di adeguata verifica della clientela che si distinguono in relazione alla tipologia di rischio e ai requisiti - Ordinaria: in presenza di un rischio basso e medio di riciclaggio - Rafforzata: in presenza di un rischio elevato di riciclaggio - Semplificata : nel caso di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi L’art 18 del D. Lgs. 231/2007 prevede i seguenti obblighi : - Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente - Identificare l’eventuale titolare effettivo del rapporto e verificarne l’identità - Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo - Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo - Registrare e conservare le informazioni e la documentazione L’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’intermediario avviene sulla base delle principali modalità di seguito descritte: - identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo mediante documento di identità non scaduto - identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo mediante l’adozione di misure adeguate (ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) - Informazioni sullo scapo e la natura prevista del rapporto - controllo costante delle transazioni ai fini della loro compatibilità con le caratteristiche (oggettive e soggettivo) del cliente. Per controllo costante si intende l’analisi delle transazioni concluse nel corso del rapporto, in modo da verificarne la compatibilità con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Appare allora evidente che l’obbligo di ottenere informazioni sulla finalità e sulla natura del rapporto, intende fornire all’intermediario finanziario uno strumento per effettuare il suddetto controllo. L’intermediario al fine di identificare il cliente deve acquisire i seguenti dati Per le persone fisiche: - Nome e cognome - Luogo e data di nascita - Indirizzo di residenza/domicilio - Codice fiscale - Estremi del documento di identificazione Per le società - La denominazione - La sede legale e il numero di partita iva - La documentazione comprovante il potere di rappresentanza Nella precedente normativa, si faceva riferimento alla sola identificazione del cliente ora invece si fa anche riferimento alla verifica dell’identità Nei fatti identificare un cliente significa acquisire i dati identificativi del cliente stesso, mentre verificarne l’identità significa verificare la correttezza dei dati forniti attraverso un documento di identità valido L’identificazione dell’identità del titolare effettivo, deve essere eseguita contestualmente all’identificazione del cliente Il cliente deve fornire ove l’operazione fosse per conto altrui, le complete generalità del soggetto per conto del quale l’operazione è compiuta, il così detto titolare effettivo della prestazione In caso di società si definisce il titolare effettivo, la persona fisica che in ultima istanza possieda o controlli la società con una percentuale del capitale sociale di almeno il 25% - In caso di entità giuridiche e di istituti (fondazioni o trust), si definisce titolare effettivo dell’operazione se i futuri beneficiari sono già stati determinati il beneficiario del 25% più uno del patrimoni - Se non sono state determinati i beneficiari sarà considerato titolare effettivo la persona fisica o giuridica che esercita il 25% o più del patrimonio dell’entità giuridica - Se il cliente dichiara di non conoscere la generalità del titolare effettivo, l’intermediario dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del livello di rischio L’obbligo di adeguata verifica della clientela nasce - Prima dell’istaurazione del rapporto continuativo - Prima dell’esecuzione della prestazione nel momento in cui l’intermediario non è in grado di verificare se questa abbia un valore uguale o superiore ai limiti di soglia. Ai sensi dell’art 22, gli obblighi di adeguata verifica, si applicano alla nuova clientela e a quella già acquisita L’identificazione del cliente può avvenire con tre modalità : diretta, indiretta e a distanza. - Si ha l’indentificazione diretta quando viene effettuata alla presenza fisica del cliente - Indiretta quando il cliente non è presente, ma è già stato identificato in relazione ad altri rapporti, oppure i suoi dati risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale - A distanza avviene tramite un altro intermediario abilitato L’identificazione può avvenire anche tramite il flusso RID, a condizione che il cliente sia stato identificato e invii fotocopia del proprio documento all’intermediario L’intermediario che identifica per conto di altro, deve avere uno stabilimento fisico ed essere autorizzato e in grado di mantenere le evidenze dei dati assunti L’obbligo di adeguata verifica deve essere commisurato a tre elementi - 1. al rischio associato - 2. al tipo di cliente - 3 al tipo di operazione Per valutare la rischiosità del cliente si devono valutare: - La natura giuridica - La prevalente attività svolta - Comportamento tenuto al compimento dell’operazione - Area geografica o delle sede del cliente L’art 23 della legge 231/2007, prevede l’obbligo di astensione quando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela tramite la corretta identificazione delle parti e la conoscenza del rapporto sottostante o quando l’intermediario abbia il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo Obbligo di astensione significa che è vietata l’operazione ed è vietato anche aprire il rapporto se il cliente non fornisce le informazioni richieste Quando l’astensione non è possibile, l’intermediario deve informare l’uif quando l’intermediario, nel rifiutare l’operazione, si esponesse, temesse di esporsi ad un obbligo risarcitorio nei confronti del cliente per inadempimento contrattuale. Si parla di Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando i prodotti e i soggetti sono considerati ex legge a basso rischio (davanti alla vetrata) La normativa stabilisce infatti che essi debbano essere osservati in relazione a determinate categorie di clienti. In questa ipotesi, l’intermediario deve acquisire dal cliente informazioni sufficienti a stabilire se può beneficiare delle esenzioni previste; in altri termini, è escluso che l’intermediario possa ritenere applicabili gli obblighi semplificati nelle differenti ipotesi da quelle elencate Le informazioni che l’intermediario deve acquisire non possono che essere quelle necessarie e sufficienti agli obblighi normali di verifica. Per gli obblighi di rafforzata verifica della clientela (art 28), la discrezionalità dell’intermediario assume importanza sia in fase di individuazione delle ipotesi di applicazione di tali obblighi, sia in fase di determinazione degli adempimenti/misure concrete da attuare Quanto alle ipotesi di applicazione degli obblighi rafforzati, il D. Lgs 231/2007, prevede sia fattispecie tipiche, sia fattispecie atipiche caratterizzate da un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Quanto invece alle misure concrete dei suddetti obblighi, la normativa prevede L’obbligo di adottare misure aggiuntive e eventualmente anche alternative tra di loro per le quali l’intermediario è chiamato a scegliere In caso di cliente non fisicamente presente è possibile - verificare che i dati identificativi siano aggiornati - Verificare il potere di rappresentanza - Identificare il titolare effettivo - Ottenere informazioni sullo scopo e la natura della prestazione - Svolgere il controllo costante Questo vale sia in caso che il cliente sia già stato identificato sia nel caso di cliente con dati reperibili da atto formale In particolare, qualora il cliente non sia fisicamente presente, l’intermediario dovrà applicare una o più delle seguenti misure: - Accertare l’identità del cliente tramite documenti dati o informazioni supplementari - Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti - Assicurarsi che il primo pagamento sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio Se invece il cliente fornisce attestazione ex articolo 30 idonea a confermarne l’identità e l’esattezza delle informazioni comunicate e l’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati, qualora dalla verifica risulti esistente il titolare effettivo, è possibile - ottenere informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione professionale - Svolgere il controllo costante In questa lezione hai appreso: - In che cosa consiste l’obbligo di adeguata verifica della clientela e quindi il concetto dell’approccio basato sul rischio - In che cosa consiste e come si esegue l’identificazione Le modalità di esecuzione delle verifica della clientela Che cosa significa obbligo di astensione e quando astenersi In che cosa consistono gli obblighi di verifica semplificati e forzati 5. Gli obblighi di registrazione e conservazione L’obiettivo di questa parte è quello di conoscere gli obblighi di registrazione e conservazione, per questo motivo apprenderemo - Che cosa si intende per trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento - Che cosa si intende per obbligo di registrazione - I contenuti dell’obbligo di registrazione - Il concetto di legame al titolare effettivo di una operazione - Operazioni frazionate e collegate - I tempi di conservazione delle informazioni - Dove vanno registrate le informazioni acquisite La legge prevede l’obbligo di registrare ogni operazione che comporti “trasmissione o movimentazione” di mezzi di pagamento pari o superiore alla soglia minima di cui parleremo più avanti. Per trasmissione si intende un effettivo trasferimento tra due soggetti di denaro o di altri mezzi di pagamento Una movimentazione può aversi attraverso una annotazione di natura contabile, senza che sia accompagnata da un corrispondente trasferimento di denaro L’obbligo di registrazione consiste nel - registrare le informazioni acquisite per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - Conservare i documenti acquisiti per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela Una delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 231/2007, riguarda l’obbligo di registrazione nell’archivio unico informatico i dati del titolare effettivo acquisiti dai destinatari nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela (vetrata) Al fine di consentire l’inserimento dei dati senza alterare i principi generali di registrazione nell’Aui finora in vigore, è stata prevista una nuova tipologia di registrazione rappresentativa del legame tra l’intestatario del rapporto e gli eventuali titolari effettivi dello stesso Il D. Lgs. 231 /2007 stabilisce obblighi innovativi di registrazione per l’attività di vendita svolta da uno dei destinatari su altrui prodotti e servizi di natura bancaria, finanziaria o assicurativa Nel previgente regime, gli obblighi di registrazione interrompevano la tracciabilità dei flussi finanziari; le norme prevedevano un obbligo in capo alla società prodotto, di registrare esclusivamente il rapporto continuativo; mentre le società-rete registravano il relativo flusso finanziario Nel previgente regime si scindevano dati e informazioni attinenti a uno stesso cliente in due AUI separati , vanificando la gestione accentrata a fini antiriciclaggio e rappresentando una situazione finanziaria diversa da quella reale. Infatti il mezzo di pagamento ricevuto dalla società rete non costituisce un’effettiva attribuzione di disponibilità alla società medesima, la quale effettua l’incasso solo allo scopo di trasmettere i fondi alla società prodotto I nuovi obblighi garantiscono maggiore certezza e chiarezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti continuativi e permettono nel contempo una migliore tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento. Ne traggono beneficio, soprattutto gli intermediari non bancari in termini di arricchimento di propri AUI, comprovabili riflessi positivi sotto il profilo di dichiarazione di operazioni sospette. Il provvedimento stabilisce un obbligo di trasmissione dei dati da parte degli intermediari a quelli che devono effettuare la registrazione nell’archivio unico informatico. Le operazioni collegate sono quelle operazioni che non costituiscono l’esecuzione dello stesso contratto, ma sono tra loro connesse per il soggetto, l’oggetto e lo scopo. L’operazione frazionata è l’operazione unitaria sotto il profilo economico di valori pari o superiori ai predetti limiti della legge attuale posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti effettuate in momenti diversi in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni; fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata, quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Operazioni collegate, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono operazioni tra loro connesse per il soggetto che le esegue, per l’oggetto e per lo scopo. Con una fattura di importo pari a 2.400 euro e una data di fattura al 30 giugno 2012, con pagamento in contanti e scadenze pari a - 800 euro al 10 luglio 2012 - 800 euro al 20 luglio 2012 - 800 euro al 30 luglio 2012 L’operazione non si intende frazionata Invece con una fattura di importo pari a 2.400 euro e data di fattura al 5 luglio 2012, pagamento in contanti e scadenze pari a - 1.200 euro al 5 agosto 2012 - 1.200 euro al 7 agosto 2011 L’operazione si intende frazionata e quindi irregolare La registrazione dei dati deve essere effettuata non oltre il 30° giorno successivo al compimento dell’operazione, all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo. Per le imprese di assicurazione che operano in Italia con i rami vita il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui queste hanno ricevuto i dati: - Dagli intermediari assicurativi (sezioni a e b) - Da quei soggetti che operano per conto degli intermediari I dati relativi all’identificazione di soggetti, all’accensione di rapporti e alla registrazione di operazioni, dopo essere stati raccolti devono essere facilmente reperibili ed inseriti entro 30 giorni in un archivio di pertinenza del soggetto presso il quale l’operazione viene eseguita. L’archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. I dati registrati devono essere messi a disposizione di eventuali indagini esercitate dalle autorità competenti. L’art 40 del D. Lgs 231/2007, dispone che gli intermediari finanziari, comprese le imprese di assicurazione per i rami vita, le loro succursali e gli altri soggetti di cui all’art 11 lett a del D. lgs. 231/2007, devono trasmettere con cadenza mensile dati aggregati analizzati dall’UIF che ha il compito di individuare le tipologie e modalità dei dati da trasmettere, secondo il sistema dell’approccio basato sul rischio; pertanto vi è l’obbligo di comunicarli solo se è prevista la trasmissione di certi dati L’inosservanza dell’obbligo della comunicazione è sanzionata con sanzione amministrativa ai sensi dell’art 57 5° comma del D. Lgs. 231/07. La banca d’Italia ha disposto che viene meno l’obbligo di trasmettere all’UIF i dati aggregati per le imprese di assicurazione che operano in Italia in rami differenti da quello di cui all’art 2 comma 1 del D. Lgs. N. 209/2005 6. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette In questo capitolo comprenderemo quali siano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; per questo motivo apprenderemo - Che cosa è una operazione sospetta - In che cosa consiste l’obbligo di segnalazione di una operazione sospetta - Quali sono i soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette - Che cosa sono gli indici di anomalia - Quali sono le procedure investigative successive alle segnalazioni delle operazioni sospette - Quali provvedimenti possono essere intrapresi successivamente alle indagini intraprese a seguito delle segnalazioni di operazioni sospette L’entrata in vigore del decreto legislativo 231/ 2007 a di fatto anticipato la valutazione di eventuali operazioni sospette già al momento iniziale dell’adeguata verifica della clientela. La nuova previsione richiede ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio una immediata valutazione dell’operazione allorchè si identifichi il cliente. Qualora poi sorgano dubbi anche in base ad appositi indici di anomalia che verranno esaminati più avanti, si dovrà procedere alla segnalazione dell’operazione sospetta agli organi competenti. Così nel caso in cui emergano operazioni sospette di riciclaggio si deve procedere alla trasmissione delle stesse all’unità informativa finanziaria (UIF) ch4 ha di fatto sostituito l’ufficio cambi Le segnalazioni di operazioni sospette consentono agli organi competenti di rilevare la sussistenza di elementi di anomalia afferenti l’operatività di un determinato soggetto; pertanto le fasi di approfondimento che seguono la segnalazione stessa, rappresentano una parte assai significativa del dispositivo antiriciclaggio. In via preliminare l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette viene effettuato sulla base dei poteri di accertamento amministrativi almeno fino a quando viene rilevata la sussistenza di ipotesi delittuose, all’insorgere delle quali viene richiesta applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. La trasmissione delle informazioni è garantita dalla totale riservatezza. L’art 41 del decreto Lgs. 231/2007, dispone che i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette sono: - Intermediari finanziari (banche, poste italiane spa, sim, sicav, assicurazioni, agenti di cambio, fiduciarie, promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria) - Professionisti (commercialisti, ragionieri, notai e avvocati quando compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare e simili - Revisori contabili (anche in forma societaria) - Altri soggetti esercenti attività ritenute particolarmente a rischio, recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto denaro, gestione case da gioco, offerta online di giochi e scommesse) - Altri intermediari e operatori Ai fini di individuare le operazioni sospette i soggetti obbligati possono avvalersi dei cosiddetti indici di anomalie elaborati dalla banca di Italia, per gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria. Gli indici di anomalia sono sottoposti al comitato di sicurezza finanziaria; la segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ove possibile prima di eseguire l’operazione; i soggetti obbligati devono di norma astenersi dall’eseguire l’operazione a meno che essa non sia possibile o non sia di ostacolo alle indagini La valutazione dell’operazione avviene in modo diverso: - Per gli intermediari avviene a più livelli a seconda delle competenze degli incarichi e delle responsabilità indicate nel documento organizzativo; il responsabile antiriciclaggio in ogni punto operativo comunica la segnalazione al responsabile aziendale antiriciclaggio (RAA9 a cui compete l’inoltro all UIF. - Per i professionisti l’invio può avvenire o direttamente all’UIF o tramite gli ordini professionali - Per le società di revisione, l’invio avviene a due livelli: il singolo revisore e il rappresentante legale della società. - Per gli altri soggetti l’invio avviene direttamente all’UIF A partire da maggio 2011, le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica utilizzando il data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF, tramite upload di files predisposti rispettando gli standard prescritti negli allegati 3° e 3b del provvedimento. Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti dovranno registrarsi nell’ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF, mediante il modulo di adesione disponibile sul sito http://www.bancaditalia.it/UIF/Compubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette Il suddetto modulo dovrà essere compilato e inoltrato tramite le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione. A ciascun segnalante verrà assegnato un codice segnalante che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF. Le abilitazioni per l’accesso al portale, saranno rilasciate di regole entro 48 ore successive alla ricezione della richiesta. Le segnalazioni telematiche potranno essere inviate mediante: - Modulo data entry - Trasmissione di un file predisposte autonomamente dal segnalante secondo il formato XBRL. Sarà altresì possibile corredare la segnalazione dei documenti aggiuntivi in forma elettronica. Al termine del processo, al segnalante viene inviata la comunicazione di conferma dell’acquisizione senza errori, ovvero lo scarto della segnalazione, ovvero l’acquisizione con notifica di anomalie. In questi ultimi due casi è necessario trasmettere una segnalazione sostitutiva contenente tutti gli elementi originari corretti nonché quelli integrativi. Tutte le segnalazioni di operazioni sospette devono avvenire in via telematica, e devono rimanere riservate; la riservatezza deve essere adottata, sia nei confronti del soggetto in relazione al quale è stata fatta la segnalazione, sia nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere la segnalazione. Infatti non avrebbe senso segnalare l’operazione posta in essere da un soggetto per poi autodenunciarsi allo stesso. Pertanto i soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare tutte le misure ritenute più adeguate per tutelare la massima riservatezza sull’identità delle persone fisiche che effettuano la segnalazione; l’identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando lo richiede l’autorità giudiziaria Gli atti e i documenti con le generalità delle persone che effettuano le segnalazioni devono essere custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività In merito alla riservatezza del soggetto segnalante, dobbiamo ricordare che, seppur il legislatore preveda espressamente che in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia riconosciuta, non è menzionata; tuttavia l’identità può essere rivelata nel caso in cui l’autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede; ciò che abbiamo appena detto è motivo di gravissima preoccupazione poiché in grado di esporre gli stessi ad eventuali rischi. Si deve fare di tutto per assicurare l’anonimato dei segnalanti. Il divieto di comunicazione non comprende: - La comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo - Il tentativo di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale - Le comunicazioni fra soggetti che svolgono la propria prestazione in forma associata - Le comunicazioni con dipendenti e collaboratori - I casi relativi allo stesso cliente L’Unità Informazione Finanziaria (UIF) ha un ruolo centrale nella ricezione , sviluppo ed esame di tutte le segnalazioni di operazioni sospette prodotte dai soggetti oggetto del D. Lgs. 231/2007. Tale ruolo è stato ribadito nel giugno 2007 con apposito provvedimento del consiglio dei ministri con particolare riguardo al trattamento delle informazioni relative al contrasto al terrorismo internazionale ed al congelamento delle attività economiche allo stesso collegate In tale contesto l’UIF partecipa al comitato di sicurezza finanziaria L’UIF, al quale devono pervenire tutte le segnalazioni di operazioni sospette è l’organo che ne cura la preliminare fase istruttoria mediante la raccolta di informazioni; in sintesi l’unità di informazione finanziaria richiede ulteriori notizie ai segnalanti ed esegue riscontri presso banca d’Italia, Consob e Isvap. Se non archivia, inoltra la segnalazione agli organi investigativi, nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza e direzione investigativa antimafia. Laddove esistano fondati motivi, può bloccare l’esecuzione dell’operazione per un massimo di 5 giorni. L’uif scambia informazioni e notizie con autorità di controllo nazionali ed estere a condizioni di reciprocità. Al termine dell’analisi da parte dell’UIF, le informazioni possono essere oggetto: - Di una comunicazione all’autorità giudiziaria competente, che obbliga i pubblici ufficiali qualora vengano a conoscenza di fatti costituenti reato, di una relazione tecnica a compendio delle attività di analisi da inviarsi alla direzione investigativa antimafia e al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, i quali ne informano il procuratore nazionale antimafia nel caso in cui si profilino aspetti attinenti la criminalità organizzata Gli organi investigativi, una volta ricevuta la segnalazione dall’UIF, procedono alle indagini di rito mediante l’acquisizione di informazioni presso i segnalanti stessi e disponibili sul soggetto segnalato contenute nei diversi archivi pubblici e negli archivi riservati alle forze di polizia. Lo scopo è quello di ricostruire il profilo personale ed economico dei segnalati: cosiddetta valutazione della tipicità dell’operazione in rapporto all’attività svolta L’Uif anche su richiesta degli organismi investigativi competenti, può sospendere le operazioni segnalate per un massimo di 48 ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini da parte dei professionisti degli obblighi di legge. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante; Gli elementi di criticità per l’individuazione di operazioni sospette sono: - Ingiustificata movimentazione di assegni, effetti o denaro contante sul conto di persone fisiche non dedite ad alcuna attività (usura, esercizio abusivo del credito, reati finanziari) - Utilizzo frequente ed alternato dei conti personali ed aziendali, dissesto d’azienda o più semplicemente evasione fiscale - Ingenti apporti ingiustificati di denaro contante o altri strumenti finanziari nelle casse aziendali, sospetto riciclaggio - Prelievi di denaro contante o emissione di assegni circolari al portatore - Utilizzo ripetuto di propri assegni tratti su numerosi e diversi intermediari finanziari al fine di movimentare il denaro Al termine dell’attività di indagine sarà possibile riscontrare - La commissione di condotte aventi rilevanza penale anche quelle afferenti il riciclaggio; in questi casi l’organo di polizia giudiziaria, inoltra la notizia di reato all’autorità giudiziaria competente L’integrazione di sole violazioni di natura amministrativa, in questi casi viene redatto un verbale di constatazione che rappresenta la fonte di prova - Che il sospetto alla base della segnalazione era in realtà infondato, per cui la segnalazione viene archiviata Laddove non archivia l’UIF, trasmette le informazioni al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza e alla direzione investigativa antimafia (DIA) che sulla base di un protocollo di intesa si dividono le segnalazioni. La dia trattiene e sviluppa le segnalazioni relative a fenomeni connessi alle associazioni di stampo mafioso nazionale ed estere; in queste circostanze gli organi investigativi informano la procura nazionale antimafia che coordina e dirige le indagini del caso L’art 48 del D. Lgs. 231/2007 prevede l’obbligo di comunicare gli esiti dell’approfondimento al soggetto segnalante ove ciò non rechi pregiudizio per l’esito delle indagini Tale previsione normativa rappresenta un’importante opportunità di feedback per il soggetto segnalante al quale si dà la possibilità di affinare la sua sensibilità con riguardo a situazioni di analogo tenore che si dovessero presentare in futuro, nonché di valutare la posizione del soggetto cui era riferita la segnalazione anche nell’ottica di opportunità di proseguire i rapporti commerciali o professionali con lo stesso. Gli organi investigativi informano l’UIF : - Delle segnalazioni non aventi ulteriore corso investigativo - Sulle metodologie e sui fenomeni di riciclaggio individuati nell’anno solare precedente L’operazione sospetta è di natura finanziaria effettuata presso un intermediario che per connotazioni oggettive, caratteristiche, entità e natura e in relazione alla posizione soggettiva del cliente, capacità economica e svolta, induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita Il provvedimento ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006 indica i criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette Si deve fare attenzione: - Al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in paesi indicati dal gruppo di azione finanziaria internazionale come non cooperativi - Ad operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato - Ad operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate - All’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente Per individuare le operazioni sospette si deve anche fare attenzione al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento - All’ingiustificata interposizione di soggetti terzi - All’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune - Al comportamento tenuto dai clienti Le operazioni sospette da segnalare possono essere evidenziate da particolari indici di anomalia Gli indicatori di anomalia non costituiscono un riferimento esaustivo e di per se sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare, per cui è sempre necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela, non trascurando anche comportamenti che sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino profili di sospetto; pertanto si ritiene che solo la sussistenza di una condotta che integra più indicatori faccia scattare l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Inoltre le circostanze nelle quali l’identificazione non è effettuata, devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette - Gli indicatori di anomalia son o stati raggruppati per categorie in relazione a profili di carattere soggettivo od oggettivo che possono fare rilevare elementi di sospetto idonei a giustificare la segnalazione dell’operazione all’ufficio competente; gli indicatori si articolano nelle seguenti categorie: - Connessi al comportamento del cliente - Connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente - Relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni - Relativi a tutte le categorie di operazioni - Relativi ad operazioni immobiliari - Relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi - Relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio - Relativo all’utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi - Anche il settore assicurativo rami vita è caratterizzato da indici di anomalia relativi alle polizze assicurative e ai rapporti di capitalizzazione. - Gli indicatori di anomalia quindi rappresentano uno strumento operativo da utilizzare per le verifiche. - In caso di emersione di rilevanti elementi di sospetto, nella segnalazione dovranno essere evidenziate le anomalie, illustrando e motivando le ragioni del sospetto 7. I pagamenti: nuove regole In relazione alle nuove regole sui pagamenti si è modificato il trasferimento di contante, libretti e titoli al portatore fra due soggetti diversi: dal 06.12.2011 e’ scesa a 1.000,00 euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti, anche frazionati, in contanti o tramite titoli al portatore. Perciò e’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000= euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane spa. Il decreto semplificazioni fiscali n. 16/2012 definisce che Gli acquisti di beni effettuato da persone fisiche NON residenti in Italia NON saranno sottoposte al DIVIETO DEL CONTANTE sopra la soglia dei 1000 euro in virtù di particolari garanzie antiriciclaggio in caso di infrazione: la sanzione amministrativa può essere dall’1 al 40% dell’importo trasferito ; C’è da ricordare tuttavia che per le violazioni sull'antiriciclaggio le sanzioni, comunque, non possono essere inferiori alla sanzione minima antiriciclaggio di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata; dunque il minimo della sanzione applicabile sarà di euro 3.000,00. Gli assegni circolari: emissione Gli Assegni Circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; • Il rilascio di Assegni Circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità; • Per ciascun Assegno Circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. In caso di Infrazione: Sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’Importo Trasferito. Attenzione perché il cliente che intende ottenere un assegno circolare libero (ossia privo della clausola di Non Trasferibilità) deve fare espressa richiesta alla banca, sottoscrivendo apposita documentazione, tenendo presente che, comunque, l’assegno circolare potrà essere richiesto ed emesso in forma libera per importo massimo di euro 999,99= (ad esclusione del caso in cui l’assegno circolare sia intestato ad una banca o a poste). Assegni bancari e postali: rilascio e utilizzo carnet Che cosa deve fare un cliente per ottenere il rilascio di assegni circolari liberi? senza clausola di non trasferibilità? Riassumendo la Normativa possiamo dire che: • I moduli di Assegni Bancari e postali sono rilasciati dalle Banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità; • Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera che, ovviamente, potranno essere emessi entro il limite di importo previsto dalla normativa: 999,99= euro; • Per ciascun modulo di Assegno Bancario o postale richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente, l’imposta di bollo. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente Non è più possibile emettere assegni con la clausola “M.M.” o “me medesimo”. Capita spesso di rilevare assegni emessi a favore dello stesso traente (con la clausola “M.M. o “me medesimo”) e poi girati ad altri. Su questa modalità di girata, poco corretta ma tanto utilizzata, quali sono le conseguenze? Gli Assegni Bancari e Postali emessi all’Ordine del Traente: • non possono recare ulteriori girate rispetto a quella per l’incasso, del traente medesimo; • non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi per cui possono essere anche di importo superiore a 1.000,00 euro senza clausola di Non Trasferibilità; • in caso di irregolarità la Banca è tenuta a comunicare l’infrazione rilevata al MEF: se le girate sono correttamente apposte (regolare continuità delle girate) l’assegno sarà comunque pagato dalla Banca. In caso di Infrazione: Sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’Importo Trasferito Gli assegni bancari, postali e circolari emessi per importo pari o superiore a 1.000,00 euro È necessario ora fare una distinzione tra assegni bancari, postali e circolari emessi per importo pari o superiore a 1.000,00 euro o per importo inferiore ai 1.000 euro Per i primi e cioè assegni bancari, postali e circolari emessi per importo pari o superiore a 1.000,00: • Devono recare il Nome o la Ragione Sociale del Beneficiario e la clausola di Non Trasferibilità (ovviamente dovranno riportare la sola girata del beneficiario); • in caso di infrazione saranno comunque pagati dalla Banca con obbligo di comunicare l’irregolarità al MEF. In caso di infrazione: Sanzione amministrativa pari dall’I al 40% dell’importo trasferito. In particolare: - se mancante sia del beneficiario che della clausola di non trasferibilità l’assegno, sarà pagato dalla Banca e segnalato al MEF; - se recante la clausola di intrasferibilità ma mancante dell’indicazione del beneficiario (o con indicato “al portatore”), l’assegno sarà reso impagato dalla Banca “Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali” e segnalato al MEF, - se recante l’indicazione del beneficiario ma mancate della clausola di intrasferibilità l’assegno sarà pagato dalla Banca e segnalato al MEF, - se recante sia l’indicazione del beneficiario che la clausola di intrasferibilità, ma con firme di girata o con la girata “per conoscenza e garanzia”, l’assegno sarà reso impagato dalla Banca “Irregolare di Girata” e segnalato al MEF. Gli assegni bancari, postali e circolari emessi per importo inferiori a 1.000,00 euro Per Gli assegni Bancari, Postali e gli Assegni Circolari di Importo Inferiore a 1.000 euro la nuova normativa dice che: • Possono essere emessi in forma Libera, ossia senza clausola di Non Trasferibilità e l’indicazione del Beneficiario entro il limite di importo massimo di euro 999,99=. • Se vengono emessi con la clausola di “Non Trasferibilità”: a) devono recare anche il Nome o la Ragione Sociale del Beneficiario (non potranno essere emessi “al portatore” o senza l’espressa indicazione del prenditore): in mancanza l’assegno verrà reso impagato dalla Banca Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali; b) devono recare la sola girata, per l’incasso, del Beneficiario. In presenza di ulteriori girate l’assegno verrà reso impagato dalla Banca Assegno Irregolare di Girata. In caso di infrazione: Sanzione amministrativa pari dall’I al 40% dell’importo trasferito. Le sanzioni antiriciclaggio applicabili dal 01 febbraio 2012 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa antiriciclaggio in caso di trasferimento di denaro contante e l'emissione di assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti, per importi pari o superiori a 1.000,00 Euro e inferiori a 50.000 Euro, è compresa tra un minimo dell’1% a un massimo del 40% dell’importo trasferito. In base alla nuova normativa antiriciclaggio, non possono essere applicate sanzioni di importo inferiore ai 3.000 euro. In particolare, una volta calcolato l’importo della sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio nel caso di specie, ad esempio l’1% in caso di trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 Euro, occorre verificare che l’ammontare risultante dall’applicazione della sanzione sia superiore a 3.000 Euro, in caso contrario sarà necessario applicare la sanzione minima di 3.000 Euro. Cosa avviene in caso di trasferimento di denaro contante e assegni oltre il limite di 50.000 Euro? La normativa antiriciclaggio prevede che nel caso in cui gli importi dei trasferimenti di denaro contante e degli assegni bancari siano superiori al limite dei 50.000 Euro, la sanzione amministrativa pecuniaria minima normalmente prevista all’1% è aumentata di cinque volte, quindi diventa dal 5% al 40% dell’importo trasferito. Esempio: trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola non trasferibile. La sanzione minima da applicare è pari al 5%, quindi 2.750 euro. Poiché 2.750 euro è inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sarà in ogni caso pari a 3.000 Euro. il libretto di risparmio al portatore: apertura libretto In merito all’APERTURA di un libretto di risparmio al portatore • E’ vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; • E’ vietato l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri in caso di Infrazione: - Apertura di Libretto in forma anonima o con intestazione fittizia: Sanzione Amministrativa dal 20 al 40% del saldo del libretto; - Utilizzo di Libretto aperto in forma anonima o con intestazione fittizia aperto presso stato estero:Sanzione Amministrativa dal 10 al 40% del Il libretto di risparmio al portatore : limite nel saldo euro 999,99 • Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere pari o superiore a 1.000 euro: saldo max libretto al portatore euro 999,99=. • I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012 Sanzioni amministrative per importi oltre soglia: Eccedenza oltre 999,99: la sanzione sarà pari alla capienza del saldo del libretto se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 Euro altrimenti si avrà: a) la sanzione Amministrativa dal 10 al 20% del saldo del libretto se compreso tra 1.000 e 50.000 Euro; b) la sanzione Amministrativa dal 15 al 30% del saldo del libretto se superiore a 50.000 Euro Trasferimento del libretto fra due soggetti diversi In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Se trattasi di libretto Trasferito prima del 30 aprile 2008 è consentita, in sostituzione della comunicazione del cedente, un’Autocertificazione del Cessionario; L’obbligo di comunicazione del cedente si applica sempre, per ciascun libretto trasferito e indipendentemente dal saldo del libretto. In caso di mancata Comunicazione del Cedente alla Banca emittente è prevista la Sanzione Amministrativa dall’10 al 20% del Saldo del Libretto; Trasferimento del libretto fra due soggetti diversi: Limiti di importo E’ vietato il trasferimento di depositi a risparmio al portatore fra soggetti diversi per importo complessivamente pari o superiore a 1.000= euro (precedente limite 2.500 euro). Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL) e poste italiane S.P.A. L’obbligo di “canalizzazione” del trasferimento si applica, in aggiunta all’obbligo precedente, per i libretti trasferiti con saldo complessivamente eccedente la soglia. In caso di mancata “canalizzazione” a mezzo banca / poste / imel del trasferimento: è prevista la sanzione amministrativa dall’1 al 40% del saldo del libretto; 8. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio A seguito della comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 231/2007, da parte di una serie di soggetti obbligati, istituzionali e privati, quali l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane, Equitalia, gli istituti bancari, Poste Italiane spa, notai e altre categorie di professionisti, l’ufficio ricevente deve valutare se la segnalazione sia completa e procedibile. Nei casi in cui la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza clausola, libretto ricondotto alla soglia oltre i termini, etc.) e il soggetto segnalante abbia riportato tutti i dati anagrafici della persona fisica e/o giuridica in modo corretto e prodotto copia del titolo irregolare, il termine per notificare all’autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione completa. Pertanto, se i dati risultino incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini chiedendo elementi ulteriori al segnalante e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza Pertanto, se i dati risultino incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini chiedendo elementi ulteriori al segnalante e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza L’ Istruttoria Vediamo cosa avviene in istruttoria dopo la segnalazione. Dopo l’avvenuta contestazione dell’ipotesi di violazione da parte del MEF o della GdF alla parte/i, il soggetto persona fisica o giuridica ha la possibilità di inviare memorie difensive scritte entro i 30 giorni dalla notifica (ma su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una piena difesa) e/ o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente. La Decretazione Espletate le modalità che garantiscano la piena partecipazione della parte al procedimento, acquisiti gli elementi necessari anche tramite ulteriori contatti con il Nucleo che ha redatto il processo verbale, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o l’archiviazione per motivi procedurali (es. decadenza-prescrizione). La motivazione deve essere congrua ed esaustiva, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. La sanzione è irrogata, secondo i pareri di massima della Commissione consultiva, per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di oblare al momento della contestazione. La Notifica Si sottolinea l’importanza della notifica del provvedimento sanzionatorio alla/e parte/i, entro i termini stabiliti per la prescrizione, che va considerata in cinque anni, ai sensi della legge 689/81, dal momento dell’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni. Questi termini sono opponibili dalla parte e altresì rilevabili d’ufficio, e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso L’Esecuzione Una volta notificato il decreto, si attendono i termini di impugnabilità da parte dei sanzionati e, ove non fosse presentato ricorso e sospesa dal giudice l’esecuzione, codesti Uffici devono inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’eventuale iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia. Il procedimento della riscossione segue le vigenti disposizioni di legge applicabili ai crediti erariali e viene richiamato dall'articolo 27 della legge 689/1981. Non vi sono disposizioni specifiche per il fatto che il titolo di credito sottostante sia riferibile a una norma antiriciclaggio. 9. Il regolamento Isvap N. 41 del 2012 In questo capitolo parleremo del regolamento Isvap N. 41 del 2012 in materia di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo nel settore assicurativo; nello specifico capiremo: - Quali sono gli organi sociali e le relative competenze in materia - Cosa è la funzione antiriciclaggio - Chi è il responsabile della funzione antiriciclaggio - Chi è il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette Il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 dà attuazione, , all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto”). Il Regolamento contiene dettami sull’organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell’antiriciclaggio. Vengono previsti presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle imprese ed agli intermediari assicurativi, tenuti ai sensi del decreto, di dotarsi di risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. La regolamentazione è, inoltre, ispirata al principio di proporzionalità in modo che i destinatari possano dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura e le dimensioni dell’attività svolta e la relativa articolazione organizzativa. Le disposizioni del presente Regolamento, si applicano: a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea o terzo autorizzate all’esercizio dei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice; b) agli intermediari assicurativi di cui all’art.109, comma 2, lettere a) e b), del Codice che operano in Italia nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo Codice. Le imprese si dotano di un’adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell’impresa, volti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, definiscono politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative per evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e predispongono controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio e sull’adeguato presidio di tale rischio, anche avvalendosi delle specifiche funzioni e organi di controllo previsti nell’ambito del sistema dei controlli interni L’organo amministrativo rappresentato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione - individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo - Definisce i controlli interni - approva le procedure interne e i relativi aggiornamenti - Si occupa della tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazioni sospette; - esamina le relazioni sull’attività svolta dal responsabile antiriciclaggio L’alta direzione nella figura dell’amministratore delegato, del direttore generale, nonché dell’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale ha i seguenti compiti - Definisce i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; - predispone le procedure per l’assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo - Gestisce e acquisisce le informazioni - definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità ed alla UIF - approva i programmi di addestramento e formazione del personale e dei collaboratori in materia di obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo - Effettua la la costante verifica dell’attività svolta dal personale, dai collaboratori,dalla rete distributiva diretta e dagli intermediari L’organo di controllo è il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; i suoi compiti sono - vigila sull’osservanza della normativa e verifica l’adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - verifica l’idoneità delle procedure per l’adeguata verifica della clientela, per l’acquisizione, la registrazione e la conservazione delle informazioni nell’AUI o negli archivi informatici diversi dall’AUI - informa senza ritardo l’ISVAP di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell’attività svolta dall’impresa. La funzione antiriciclaggio verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l’istituzione di una specifica funzione antiriciclaggio non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell’ambito del gruppo assicurativo La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l’operatività aziendale. le imprese nominano un responsabile della funzione antiriciclaggio in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Le imprese assicurano che siano definiti nella normativa interna specifici presidi posti a tutela della stabilità e dell’indipendenza di tale responsabile. la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della compliance ovvero al risk manager. Il personale chiamato a collaborare con la funzione antiriciclaggio, anche se inserito in unità diverse riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti Il responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette è il legale rappresentante dell’impresa ovvero un suo delegato, il quale appunto esamina le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori, dagli intermediari costituenti la rete distributiva diretta, e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate. Il soggetto eventualmente delegato dal rappresentante legale dell’impresa deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. Il nominativo del soggetto responsabile per le operazioni sospette è tempestivamente comunicato alla UIF. Le imprese curano, con carattere di continuità, la formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale e ai collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela. Le imprese assicurano che gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.