CCT_CAL|REG_CCT|17/08/2015|0004758|P Trento, 17 agosto 2015 LG/PA/CT/lb CIRCOLARE Ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni trentini e delle Comunità - LL.SS. e p.c. Ai Signori Sindaci dei Comuni trentini Ai Signori Presidenti delle Comunità - LL.SS. - OGGETTO: Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2014; modifiche al Codice della Strada.” PREMESSA In data 3 agosto 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 la Legge n. 115 del 29 luglio 2015 “Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea” denominata più comunemente “Legge Europea 2014”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 18 agosto 2015, risponde alle numerose procedure di infrazione contestate all'Italia, fra le quali ve ne sono alcune in materia di circolazione stradale; in particolare sono state apportate modifiche al Codice della Strada e alla normativa sulle patenti di guida (Dlgs n. 59 del 18.04.2011). Le principali novità sono le seguenti: • la possibilità per un conducente minore degli anni 18 e maggiore degli anni 16 di trasportare un passeggero su qualsiasi veicolo per cui è abilitato alla guida, ossia conducenti titolari di patente di categoria AM (e di conseguenza titolari del CIGC), A1 e B1, ove possano prendere posto altre persone oltre al conducente. Rimane in vigore la limitazione per gli infrasedicenni. Di conseguenza sono modificati gli articoli 115 e 170 del Codice della Strada, aggiornando i requisiti dell'età e abrogando il comma 4 dell'art. 115 del CdS, che conteneva la sanzione amministrativa per chi, minore degli anni 18, trasportava altre persone sul veicolo; • possibilità, per i titolari di patente speciale di categoria “B” o superiori, di trainare rimorchi di qualsiasi peso, in relazione alla massa massima rimorchiabile del singolo veicolo, eliminando di fatto la possibilità del solo traino di “rimorchi leggeri” con massa massima autorizzata non superiore a 750 Kg; • lieve modifica all'art. 118-bis (requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali) in quanto è stata rilevata un'errata formulazione della norma di recepimento del concetto di residenza normale, che pareva escludere l'Italia dall'applicazione di questo requisito ai fini del rilascio o della conferma della patente di guida. In pratica è stato sostituito il comma 1, prevedendo che il criterio di “residenza normale” valga anche per i cittadini italiani; Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886 [email protected] – [email protected] – www.comunitrentini.it P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476 • per gli istruttori di guida viene richiesta, per poter effettuare le esercitazioni di guida finalizzate al conseguimento delle patenti di categorie AM, A1, A2, A, B1 e B, la titolarità della patente “B” da almeno 3 anni, mentre per le altre patenti (AM. A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE) gli esaminatori in attività al 30 giugno 2015 saranno autorizzati ad effettuare esami dopo aver concluso un percorso di formazione previsto dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, anche in assenza del possesso della categoria rispondente. CHIARIMENTI OPERATIVI La modifica che interessa maggiormente, a livello operativo, gli agenti della Polizia Locale impegnati nell'attività di controllo su strada, è quella relativa alla modifica degli articoli 115 e 170 del Codice della Strada. Cosa cambia? All'art. 115 comma 1 del CdS, per i conducenti in età compresa tra i 16 e 18 anni titolari di patente di guida di categoria AM (oltre al CIGC), A1 e B1, è stata prevista la possibilità di trasportare passeggeri sui veicoli, qualora sia previsto sul relativo documento di circolazione (certificato di circolazione per i ciclomotori e carta di circolazione per gli altri veicoli a motore). In pratica è stata tolta la limitazione al trasporto di persone per la predetta fascia d'età consentendo il trasporto di passeggeri sui seguenti veicoli omologati per il loro trasporto: • ciclomotori a due ruote (categoria L1e), tricicli (veicoli a tre ruote della categoria L2e) e quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e); • motocicli di cilindrata massima 125 cc e di potenza massima 11 Kw con rapporto potenza peso non superiore a 0,1 Kw/Kg (quest'ultima limitazione dal 19 gennaio 2013); • quadricicli la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Contestualmente è stato abrogato il comma 4, sempre dell'art. 115 del CdS, che stabiliva la sanzione amministrativa pecuniaria per chi non rispettava la prescrizione. Di fatto rimangono in vigore le sanzioni previste per i soli conducenti minori di anni 16 in possesso di patente di guida di categoria AM che trasportino passeggeri sui ciclomotori, in quanto il comma 1 lett. a) punto 2) stabilisce quanto segue: a) anni quattordici per guidare; 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente. Inoltre è sempre applicabile quella prevista dall'art. 170 comma 2, per tutti i conducenti, indipendentemente dall'età anagrafica, nel caso di trasporto di passeggeri su ciclomotori non omologati per tale scopo, con l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per i soli conducenti minorenni. Nel caso di trasporto di passeggeri su motocicli non omologati al trasporto di altre persone oltre il conducente, verrà contestata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 169 comma 2 del CdS, che prevede che: il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, …..., anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. Con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del CdS, nel caso di trasporto di passeggero su ciclomotore, sia o meno omologato per tale possibilità, da parte di conducente minore di anni 16 in possesso della patente di categoria AM, è applicabile la sanzione amministrativa stabilita dal comma 3, in quanto detto comma prescrive quanto segue: chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa da € 85,00 a € 338,00 (p.m.r. € 85,00, pagamento entro 5 giorni ridotto del 30%, € 59,50) oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. Anche l'art. 170 del CdS ha subito delle lievi modifiche nella parte in cui è consentito il trasporto di altre persone sui ciclomotori, per i quali il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione ed il conducente abbia età superiore a 16 anni. Come detto, qualora venisse accertato il trasporto di persone su un veicolo non omologato, indipendentemente dall'età, verrà contestata la violazione prevista dall'art. 170 del CdS. Ricordiamo che lo Sportello Polizia Locale è a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario. Cordiali saluti. Il Direttore dott. Alessandro Ceschi Il Presidente dott. Paride Gianmoena Allegati: • prontuario delle sanzioni; • tabella categoria patente AM, A1 e B1 e limiti di età; • estratto articoli modificati dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115.