Studio Greco
Consulenze aziendali integrate
Circolare n. 08/08 del 30 ottobre 2008
Spett/le
CLIENTE
Proprio indirizzo
Senza modulo sul camion c'è la multa
Con la circolare n. 169 dell’ 8 ottobre 2008 la Confederazione italiana dei trasporti Confetra si dichiara che, partendo
dal 2 ottobre scorso, l’autista professionista che guida veicoli muniti di cronotachigrafo deve giustificare le proprie
assenze dal servizio alla polizia.
Secondo norma vigente tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate devono avere in dotazione il cronotachigrafo
che registra i tempi di guida e di riposo; se l’autista dovesse essere sottoposto ad un controllo stradale ha il dovere di
esibire sia la registrazione della giornata ma anche quella risalente a 28 giorni prima.
Sempre dal 2 ottobre scorso, inoltre, è obbligatorio uno specifico libretto di giustificazioni che va tenuto a bordo del
veicolo e va, inoltre, presentato alla polizia nel caso di fermo stradale per giustificare la mancata registrazione se
l’autista, in un determinato periodo, non ha utilizzato il mezzo; tale libretto sarà, conseguentemente depositato in
azienda.
In caso di mancata conservazione del modulo s’incorre in una multa equivalente a 143 euro.
Una scheda per il trasporto merci
Per una maggiore sicurezza della strada e facilitare i controlli, lo schema di decreto legislativo che porta modifiche
alla disciplina dell'autotrasporto prevede l'introduzione della scheda di trasporto.
Si tratta di un documento di identità della merce e del mezzo al fine di identificare tutti i soggetti coinvolti nella
filiera del trasporto. La scheda dovrà sempre essere presente all'interno del mezzo ed esibito a richiesta dei
controllori.
Inoltre potrà sostituire il contratto di trasporto scritto al fine dell'accertamento della responsabilità. Nella scheda
dovranno essere indicati il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce.
Il mancato possesso della scheda o la sua alterazione comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da 600 a
1.800 euro; se si omette di esibire la scheda la sanzione sarà solo di 40 euro ma si provvederà al fermo del veicolo.
Il decreto prevede anche novità per chi intende conseguire l'attestato di conducente professionale: saranno
semplificati gli esami per ottenere la qualifica di autotrasportatore.
Si comunica che i Vostri dati, raccolti con la presente lettera,
verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme
imposte dal D.Lgs. N. 196/2003 sulla Privacy.
Via E. Gagliardi, 49 – 89900 VIBO VALENTIA (VV)
Tel 0963/547.547 Fax 178/225.1.258
E-mail: [email protected]
Studio Greco
Consulenze aziendali integrate
)
Carta di qualificazione del conducente
Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Comunità Europea ha previsto che per la
guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C+E, D e
D+E occorre che il conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua formazione
professionale. Tali indicazioni sono state recepite all’interno del nostro Paese con disposizioni operative dal
5.04.2008 per le quali sono stati forniti recenti chiarimenti attuativi.
DEFINIZIONE
La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), detta anche patente
professionale, è un certificato che qualifica i conducenti per la guida professionale
di veicoli adibiti al trasporto di merci e/o di persone su strada per la cui guida è
richiesta la patente delle categorie C, CE, D, DE.
• Oltre alla patente di guida è obbligatorio il possesso della CQC per coloro che
effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli.
OBBLIGO
DEL POSSESSO
• È obbligatoria:
- dal 10.09.2008 per gli autisti professionali che effettuano autotrasporto di
-
persone con veicoli per i quali è richiesta la patende D, DE e KD (autobus);
dal 10.09.2009 per gli autisti professionali per il trasporto di cose che
conducono autoveicoli per i quali è richiesta la patente C o CE.
• Per conseguire la CQC occorre:
- frequentare un corso di formazione di 280 ore organizzato da un’autoscuola
REQUISITI
autorizzata;
superare appositi esami.
• In alcuni casi, come per i soggetti in possesso alla data del 20.04.2007 della
patente di guida C o CE, la CQC è rilasciata senza obbligo di corso ed esame.
-
• La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
• La validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di
VALIDITÀ
guida. I due documenti possono avere scadenze diverse.
• La revoca o la sospensione della patente di guida comporta anche l’inefficacia
della CQC.
• La CQC apre agli autisti professionali un doppio contenitore di punti sulla patente:
- le infrazioni commesse alla guida del veicolo di lavoro comportano la
INFRAZIONI
-
detrazione di punti sulla CQC;
le infrazioni commesse alla guida del proprio veicolo comportano la detrazione
di punti sulla patente.
Anche la CQC ha una dotazione di 20 punti che si possono recuperare
frequentando appositi corsi di recupero presso le autoscuole autorizzate.
L’occasione è a noi gradita per porgere i migliori saluti.
Si comunica che i Vostri dati, raccolti con la presente lettera,
verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme
imposte dal D.Lgs. N. 196/2003 sulla Privacy.
Via E. Gagliardi, 49 – 89900 VIBO VALENTIA (VV)
Tel 0963/547.547 Fax 178/225.1.258
E-mail: [email protected]
Scarica

Carta di qualificazione del conducente