COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA La Legge 29 luglio 2010 n. 120 ha apportato diverse modifiche al Codice della Strada: alcune sono entrate in vigore il 30 luglio, altre il 13 agosto 2010. Di seguito riportiamo le principali novità che l’Amministrazione Comunale, consapevole che l’informazione riveste un ruolo importante per la diffusione della cultura della sicurezza stradale, ha ritenuto opportuno diffondere in maniera più chiara e capillare. Sernaglia della Battaglia, 30 settembre 2010 Il Sindaco Dott.ssa Sonia Fregolent Ecco le principali novità al Codice della Strada con le modifiche introdotte dalla Legge 120/2010, in vigore dal 30 luglio 2010 CICLOMOTORI E MINI CAR Le principali novità riguardano: 1) inasprimento delle sanzioni per chi fabbrica, produce, vende, pone in commercio ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a 45 KMH. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 4.000,00 e confisca del veicolo; 2) sanzione da € 779,00 a € 3.119,00 e confisca del veicolo per chi effettua modifiche idonee ad aumentare la velocità del ciclomotore; 3) sanzione amministrativa da € 389,00 a € 1.559,00 e fermo amministrativo per 60 giorni per coloro che circolano con ciclomotore alterato o che sviluppi una velocità superiore a 45 KMH; 4) sanzione amministrativa da € 78,00 a € 311,00 per chi circola con la targa non chiaramente visibile. Non sarà più possibile circolare con la vecchia targhetta a forma triangolare. E’ stata introdotta una importante novità per la regolarizzazione di tutti i ciclomotori circolanti che non hanno il certificato di circolazione e la nuova targa (cioè quelli immessi in circolazione prima del 14.07.2006): sarà emanato un calendario per la regolarizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. CINTURE DI SICUREZZA A) E’ obbligatorio l’uso della cintura di sicurezza per il quadriciclo leggero a carrozzeria chiusa (classificato come ciclomotore ai sensi dell’art. 52 del C.d.S) sia per il conducente che per l’eventuale passeggero, se il mezzo ne è dotato; B) I conducenti dei veicoli allestiti per la raccolta dei rifiuti sono esonerati dall’obbligo della cintura, quando operano nella raccolta nei centri abitati, nelle zone artigianali ed industriali. Pag. 1 di 13 USO DI LENTI O ALTRI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA Il titolare del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, qualora prescritto, ha l’obbligo di utilizzare durante la guida i prescritti apparecchi correttivi che saranno indicati altresì sul predetto certificato di idoneità alla guida. GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL Importanti novità sono state introdotte dalle modifiche al Codice della Strada in materia di guida sotto l’influenza di alcool. Tasso alcolemico zero e maggiore severità nelle sanzioni per i neo patentati o minori di anni 21 e per i conducenti professionali, in particolare in caso di coinvolgimenti in incidente stradale. Nella tabella sotto riportata sono indicate tutte le diverse ipotesi. Conducente in generale situazione ordinaria incidente stradale Neo patentato o di età inferiore a anni 21, conducente professionale. situazione incidente ordinaria stradale Sanzione amministrativa Decurtaz. punti patente -------------------------- --------------------------- 155,00= 5 310,00= 5 Tasso da 0,5 g/l a 0,8 g/l (NON E’ REATO) Sanzione amministrativa Decurtaz. punti patente Sospensione patente - mesi Fermo amminist. veicolo 500,00 10 3a6 --------------- 1.000,00 10 6 a 12 180 gg 666,67 10 4a8 ----------------- 1.333,34 10 8 a 16 180 gg Tasso da 0,8 g/l a 1,5 g/l (REATO INFORMATIVA A.G.) Ammenda, minimo Ammenda notturno(*), minimo Arresto, fino a mesi Decurtaz. punti patente Sospensione patente - mesi Fermo amminist. veicolo Sequestro motov. e ciclomot. Sequestro altri veicoli Fermo amminist.altri veicoli 800,00 c.s .+ ½ 6 10 6 a 12 --------------Si ---------------------------- 1.600,00 c.s. + ½ 12 10 12 a 24 180 gg Si ---------------180 gg 1.066,67 c.s. + ½ 9 10 8 a 18 ------------------Si ----------------------------------- 2.133,34 c.s. + ½ 18 10 16 a 36 180 gg Si -----------------180 gg Tasso superiore a 1,5 g/l (REATO INFORMATIVA A.G.) Ammenda, minimo Ammenda notturno(*), minimo Arresto, mesi Decurtaz. punti patente Sospensione patente - mesi Revoca patente 1.500,00 c.s .+ ½ 6 a 12 10 12 a 24 se recidivo nel biennio Si 3.000,00 c.s. + ½ 12 a 24 10 ----------------Si 2..000,00 c.s. + ½ 8 a 18 10 16 a 36 Si 4.000,00 c.s. + ½ 16 a 36 10 ------------------Si Si Si Si 1.500,00 6 a 12 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si 1.500,00 6 a 12 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si 2.000,00 8 a 18 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si 2.000,00 8 a 18 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si Tasso inferiore pari a 0,5 g/l (NON E’ REATO) o Sequestro qualunque veicolo Rifiuto di sottoporsi all’accertamento (REATO INFORMATIVA A.G.) Ammenda, minimo Arresto, mesi Decurtaz. punti patente Sospensione patente - mesi Revoca patente Sequestro qualunque veicolo -(*) “notturno” dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; - Il sequestro ed il fermo non si applicano se il veicolo appartiene a persona estranea ai fatti, salvo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida; - In alcune ipotesi è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali o con quella del lavoro di pubblica utilità; - Il conducente minore degli anni 18 per il quale è stato accertato un tasso alcolemico diverso da zero ma non superiore a 0,5 g/l non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 19 anni, né prima di 21 anni se il tasso è superiore a 0,5 g/l; - Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente di guida, non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni dall’accertamento del reato; Per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente di guida costituisce giusta causa di licenziamento secondo l’art. 2119 del Codice Civile Pag. 2 di 13 GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Altre novità sono state introdotte dalle modifiche al Codice della Strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Maggiore severità nelle sanzioni per i neo patentati o minori di anni 21 e per i conducenti professionali, in particolare in caso di coinvolgimenti in incidente stradale. Nella tabella sotto riportata sono indicate tutte la diverse ipotesi. Conducente in generale Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (REATO INFORMATIVA A.G.) Ammenda, minimo Ammenda notturno(*), minimo Arresto, mesi Decurtaz. punti patente Sospensione patente - mesi Revoca patente Sequestro qualunque veicolo Rifiuto di sottoporsi all’accertamento (REATO INFORMATIVA A.G.) Ammenda, minimo Arresto, mesi Decurtaz. punti patente Sospensione patente - mesi Revoca patente Sequestro qualunque veicolo situazione ordinaria incidente stradale Neo patentato o di età inferiore a anni 21, conducente professionale situazione Incidente ordinaria stradale 1.500,00 c.s .+ ½ 6 a 12 10 12 a 24 se recidivo nel biennio Si 3.000,00 c.s. + ½ 12 a 24 10 12 a 24 Si 2..000,00 c.s. + ½ 8 a 18 10 16 a 36 Si 4.000,00 c.s. + ½ 16 a 36 10 16 a 36 Si Si Si Si 1.500,00 6 a 12 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si 1.500,00 6 a 12 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si 1.500,00 6 a 12 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si 1.500,00 6 a 12 10 6 a 24 se recidivo nel biennio Si - (*) “notturno” dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; - Il sequestro non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea ai fatti, salvo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida; - In alcune ipotesi è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella dell’affidamento in prova ai servizi sociali o con quella del lavoro di pubblica utilità; - Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente di guida, non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni dall’accertamento del reato; Per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente di guida costituisce giusta causa di licenziamento secondo l’art. 2119 del Codice Civile REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA I soggetti ai quali viene revocata la patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, non possono conseguire una nuova patente se non sono trascorsi almeno 2 anni, né possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori. Se la patente è revocata per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ovvero per abuso di alcool, non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente di guida costituisce giusta causa di licenziamento secondo l’art. 2119 del Codice Civile. RITIRO, SOSPENSIONE O REVOCA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA In caso di violazione commessa da conducente di ciclomotore, per la quale ricorre la sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente. E’ stata eliminata l’estensione al titolare di patente di guida delle sopra citate misure sanzionatorie accessorie quando l’infrazione stradale che le prevede sia stata commessa alla guida di un veicolo diverso da quelli per i quali la patente sia prescritta. Pag. 3 di 13 DIVIETO DI VENDITA DI SUPER ALCOLICI Negli autogrill e vietata la somministrazione di super alcolici dalle ore 2.00 alle ore 6.00 e la vendita per asporto dalle 22.00 alle 6.00. Negli altri locali pubblici (eccetto le notti di capodanno e ferragosto), la somministrazione di super alcolici sarà vietata dalle ore 3.00 alle ore 6.00, mentre la vendita per asporto sarà vietata dalle ore 24.00 alle ore 6.00. I pubblici locali aperti dopo le ore 24.00 devono mettere a disposizione dei clienti un apparecchio, seppur non omologato, per la verifica volontaria del tasso alcolemico. Queste, invece, le principali novità in vigore dal 13 agosto 2010 CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI Sono state introdotte misure di contrasto all’inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In particolare, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, in seguito dell’emissione di un’ordinanza sindacale, circolando con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle indicate nell’ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00. Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio si applica, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg. COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA E’ stata introdotta una deroga al divieto di circolazione su strada per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche e sui quali sono state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali. Rimane l’obbligo dell’assicurazione R.C. AUTO e della circolazione limitata al percorso autorizzato e, soprattutto, al tempo strettamente necessario. ATTI VIETATI SULLE STRADE E PERTINENZE E’ stata introdotta una nuova ipotesi di illecito amministrativo con una sanzione da € 100,00a € 400,00, che prevede il divieto di “insozzare le strada e pertinenze gettando rifiuti o oggetti dal veicolo in sosta o in movimento”; il trasgressore dovrà provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. PUBBLICITA’ SULLE STRADE E SUI VEICOLI E’ stata consentita, purchè autorizzato dall’Ente proprietario della strada e dopo l’emanazione di un decreto ministeriale, l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio o di individuazione di servizi di pubblico interesse. Gli organi di Polizia Stradale sono stati autorizzati ad accedere sul fondo privato al fine di consentire all’Ente proprietario/concessionario della strada di rimuovere un cartello pubblicitario non autorizzato che, decorsi 60 gg. senza che gli interessati ne chiedano la restituzione, entra nella disponibilità dell’Ente stesso. REVISIONI Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto alla revisione periodica non viene più ritirata la carta di circolazione. L’organo di Polizia sospende dalla circolazione il veicolo con apposita annotazione sulla carta di circolazione: il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi ad effettuare la revisione (l’interessato dovrà munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati attestante la prenotazione, al fine di giustificare la circolazione del veicolo). Rimane comunque la sanzione amministrativa di € 155,00 per colui che circola con un veicolo non sottoposto alla revisione periodica. Le novità sopra esposte non si applicano nell’abito della circolazione autostradale: rimane operativo il fermo del veicolo ed il ritiro del documento di circolazione da parte degli organi di Polizia Stradale. Pag. 4 di 13 TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI Il legislatore ha introdotto il principio della personalità della targa di immatricolazione dei veicoli; tale innovazione determinerà il perdurare della stessa targa al succedersi dei singoli veicoli di cui un soggetto risulti intestatario nel tempo. Come ben specificato nella norma, che sarà operativa con l’approvazione di un apposito Decreto attuativo, la personalità della targa ne esclude un uso contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime giuridico, la targa non dovrà più essere restituita all’organo competente all’atto di cessazione dalla circolazione del veicolo a cui risultava abbinata. Inasprite le sanzioni prevedendo il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi in caso di mancanza, installazione non conforme alle norme regolamentari, veicolo munito di targa non propria o contraffatta. Con l’emanazione di apposito decreto Ministeriale sul rimorchio facente parte di un complesso veicolare, diverso dal carrello appendice, cesserà l’obbligo di apporre posteriormente la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. REQUISITI PER LA GUIDA DEI VEICOLI I minori che hanno compiuto 17 anni e che sono già titolari di patente di guida di cat. “A” potranno guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa a pieno carico non superiore a 3.5 t., con esclusione del traino di qualsiasi tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti massimi di 55 kW/t di potenza specifica e/o 70 kW di potenza massima, purchè: a) siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di cat. B o superiore da almeno 10 anni; b) siano muniti di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i Trasporti; c) abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola con apposito istruttore. Sul veicolo potrà prendere posto il conducente e l’accompagnatore, il veicolo dovrà essere munito del contrassegno “GA”, non potrà superare la velocità di 100 KMH sulle autostrade e 90 KMH per le strade extraurbane principali (salvo diverso limite). E’ stato innalzato a 68 anni il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati con massa a pieno carico superiore a 20 t. nonché autobus, autotreni ecc. adibiti al trasporto di persone. Chi supera gli anni 80 potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,B,C ed E qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione Medica Locale a seguito di visita medica specialistica biennale. CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER GUIDARE CICLOMOTORI (PATENTINO) E’ stata introdotta, nell’ambito dei corsi finalizzati al conseguimento del “patentino” per la guida dei ciclomotori una lezione teorica volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza (tale disposizione sarà effettiva a seguito di decreto Ministeriale). A decorrere dal 19.01.11 una volta superato l’esame previsto dal corso organizzato dalle autoscuole ovvero in ambito scolastico, sarà necessario sostenere una prova pratica di guida del ciclomotore. LIMITAZIONI NELLA GUIDA Dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge (cioè dal 09.02.11) i titolari di patente di cat. B, per il primo anno dal rilascio, non potranno guidare gli autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e 70 kW per i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al conducente. REQUISITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE E’ stato introdotto l’obbligo, a carico di colui che richiede il primo rilascio della patente di qualunque categoria ovvero del certificato di abilitazione professionale, di produrre certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione dovrà essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione del rilascio, della conferma di validità o della revisione delle patenti possedute. Tali norme saranno operative a seguito di apposito decreto Ministeriale. Pag. 5 di 13 ESAME DI IDONEITA’ PER IL RILASCIO DELLA PATENTE La prova pratica, necessaria per il rilascio della patente di guida, non potrà essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida. La prova pratica di guida potrà essere ripetuta per una volta soltanto, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. ESERCITAZIONI DI GUIDA Il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, per chi comunque è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è subordinato al superamento della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente (sono consentite al massimo 2 prove). L’aspirante al conseguimento della patente di cat. B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato (disposizioni in vigore dopo l’emanazione di apposito decreto Ministeriale). CONFERMA DELLA VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA All’atto del rinnovo di validità della patente, sarà spedito alla residenza del titolare un duplicato della patente di guida recante la nuova data di scadenza. La trasmissione dei dati e di ogni altro documento richiesto ai fini dell’emissione del duplicato della patente di guida, sarà effettuato dai sanitari che hanno effettuano la visita medica, entro 5 giorni. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta. PATENTE A PUNTI La riacquisizione di punti sulla patente di guida, dopo aver frequentato i previsti corsi di aggiornamento, avverrà sempre a seguito di una prova di esame. Chi commette un’infrazione con la perdita di almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti sarà chiamato a sostenere l’esame di idoneità tecnica (revisione della patente di guida): le modalità tecniche saranno stabilito con successivo Decreto Ministeriale. REVISIONE DELLA PATENTE La revisione della patente di guida potrà essere disposta dal Prefetto nei confronti di coloro che sono sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. Le strutture ospedaliere hanno l’obbligo di segnalare i casi di coma di durata superiore a 48 ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida. La revisione è altresì prevista per coloro che provocano un incidente stradale con lesioni gravi e che, contestualmente, abbiano violato una norma del C.d.S. per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. A coloro che non si sottopongono agli accertamenti richiesti nei tempi previsti, è sempre sospesa la patente di guida. CONVERSIONE DI PATENTI ESTERE Chi, residente in Italia da oltre 1 anno, guida con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità, incorre nelle sanzioni penali ed amministrative previste per il reato di guida senza patente. Viene altresì sanzionata la guida con CAP, CQC o altre abilitazioni rilasciate da uno stato estero, scadute di validità, quando il titolare sia comunque in possesso della prescritta patente di guida. Pag. 6 di 13 LIMITI DI VELOCITA’ Su alcune autostrade, aventi 3 corsie di marcia più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia e dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza, il limite massimo di velocità potrà essere elevato sino a 150 KMH. Ridotti da 5 a 3 i punti sottratti dalla patente che supera il limite di velocità tra i 10 ed i 40 KMH; Per chi corre oltre 40 KMH ma fino a 60 KMH rispetto al limite, la sanzione è aumentata a € 500,00, sospensione della patente da 1 a 3 mesi, decurtazione di 6 punti dalla patente (erano 10); Per chi supera il limite di oltre 60 KMH, la sanzione è aumentata a € 779,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti. USO DELLE LUCI NELLE ORE DIURNE La norma stabilisce l’obbligo dell’accensione delle luci di posizione e anabbaglianti nonché, se prescritte, delle luci targa e d’ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati per motocicli, ciclomotori e c.d. minicar. E’ rimasto l’obbligo per tutti gli altri veicoli a motore dell’accensione delle luci anabbaglianti fuori dai centri abitati. Al di fuori di situazioni di scarsa visibilità è possibile utilizzare le luci di marcia diurna: si tratta di dispositivi di illuminazione del veicolo che si accendono autonomamente con l’avvio del veicolo e che, a differenza dei tradizionali fari, non aiutano il conducente a vedere la strada, ma favoriscono gli altri utenti della strada a vedere il veicolo in avvicinamento. ARRESTO, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI La norma stabilisce l’obbligo di spegnere il motore in caso di sosta (interruzione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente); negli altri casi è possibile tenere il motore acceso e di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso. DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI E’ stata operata una revisione delle sanzioni, alleggerendole per motocicli e ciclomotori. DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE La norma rivede la disciplina in materia di autotrasporto concernente la durata di guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i registri di servizio, recependo quanto dettato dal regolamento CE n. 561/2006 in ordine alla previsione di regole più stringenti ed all’inasprimento del regime sanzionatorio; rivede la disciplina in materia di autotrasporto anche per i mezzi non dotati di cronotachigrafo, concernente la durata della guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i registri di servizio, adeguandola a quanto prescritto dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Si prevede che in caso di incidente stradale mortale o con lesioni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo o tachigrafo digitale, l’autorità competente possa disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell’anno presso il vettore, nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario della merce. La nuova normativa evita che le sanzioni per le violazioni ai limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi su base giornaliera; interviene in modo graduale sull’impianto sanzionatorio, punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata minima del riposo o di guida. Si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente del veicolo commerciale, dall’altra per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale. Pag. 7 di 13 CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI La novità riguarda la revoca della patente di guida, oltre alla sanzione amministrativa di € 1.842,00, per colui che effettua inversione di marcia ovvero circola contro mano sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o extraurbane principali. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DI POLIZIA, ANTICENDIO, PROTEZIONE CIVILE, AMBULANZE Anche nell’attività di recupero degli animali feriti o in pericolo di vita nonché durante i servizi di vigilanza zoofila, i veicoli attrezzati ambulanza per animali e di soccorso, potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi, come sarà stabilito con apposito decreto Ministeriale. A tali mezzi dovrà essere lasciata strada libera e, se necessario, ci si dovrà fermare. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA E’ stato introdotto l’obbligo di portare al seguito la carta di qualificazione del conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in servizi che ne richiedano la titolarità. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (BICICLETTE) E’ stato introdotto a carico dei conducenti dei velocipedi l’obbligo di indossare, fuori dal centro abitato, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere; tale obbligo è previsto anche in caso di circolazione nelle gallerie. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI CON ANIMALI L’utente della strada coinvolto in un incidente stradale con uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi ed assicurare il soccorso agli animali feriti, pena la sanzione amministrativa di € 389,00= se l’evento è riconducibile alla sua condotta di guida o con la sanzione da € 78,00= se, comunque coinvolto nell’evento, non pone in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI E’ diventato tassativo a carico dei conducenti dei veicoli l’obbligo di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, facendo venir meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità. E’ stato introdotto l’obbligo di dare la precedenza, rallentare e all’occorrenza fermarsi, allorchè i pedoni si accingano ad attraversare la strada. Ribadito il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata in modo da creare intralcio agli altri utenti ovvero in prossimità degli attraversamenti pedonali. NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, questa deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento all’effettivo trasgressore o, quando questo non sia stato identificato, ad uno degli obbligati in solido. Qualora la violazione sia stata contestata all’effettivo trasgressore, la notifica all’obbligato in solido dovrà avvenire entro 100 giorni dalla data di accertamento. Pag. 8 di 13 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Nel caso di violazione di alcune specifiche norme, da parte dei conducenti titolari di patente cat. C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente dovrà provvedere al pagamento della sanzione immediatamente nelle mani dell’agente accertatore. Qualora il trasgressore non vi provveda è tenuto a versare all’agente accertatore una somma a titolo di cauzione pari alla metà del massimo editale. In mancanza di pagamento in misura ridotta o di versamento cauzionale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo. RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE Per una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, il trasgressore o l’obbligato in solido che versino in condizioni economiche disagiate e documentate, possono chiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. La richiesta va inoltrata al Prefetto qualora trattasi di violazioni accertate da organi di Polizia dello Stato, mentre è presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da dipendenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione: la presentazione dell’istanza non consente più all’interessato di avvalersi della facoltà di proporre ricorso all’Autorità Amministrativa né all’Autorità Giudiziaria. Entro 90 giorni dalla richiesta, l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto; decorso tale termine l’istanza si intende respinta. Qualora l’istanza sia accolta, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata; in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di 2 rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, per cui la rimanente somma dovuta verrà iscritta a ruolo. Se l’istanza viene respinta, il richiedente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dovrà effettuare il pagamento. SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER I NEOPATENTATI I neopatentati (patente di cat. B da meno di 3 anni) che commettono violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente di guida, sono sottoposti ad un periodo più lungo di sospensione (1/3 in più per la prima violazione e la metà per le successive); la condizione di neopatentato (con gli effetti sopra indicati) è prolungata di diritto a 5 anni qualora il neopatentato abbia commesso violazioni gravi nei primi 3 anni. PERMESSO DI GUIDA A ORE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE Colui al quale è stata ritirata la patente per violazioni che prevedono la sospensione della stessa, per una sola volta, può presentare al Prefetto, entro 5 giorni, istanza intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre 3 ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per motivi di lavoro o sociali. In tale caso, però, il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è consentita la guida. Pag. 9 di 13 TABELLA DEI PUNTEGGI (art. 126 bis) Aggiornata con le modifiche introdotte Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 - Velocità non Art. 142 5 Comma 9, 3° periodo - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore 10 Comma 8 – Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h 3 Comma 9 - Superamento limiti di velocità di oltre 40 ma meno di 60 km/h 6 commisurata alle situazioni ambientali Comma 9 bis - Superamento limiti di velocità di oltre 60 km/h 10 4 Comma 11 - Circolare contromano Art. 143 Comma 12 - Circolare contromano in curve, dossi o con limitata visibilità Comma 13, con rif. al comma 5 Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia Art. 145 Comma 5 – Mancato rispetto della precedenza in presenza dell’apposto segnale Comma 10 – con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 - 4 6 5 Inosservanza delle norme sulla precedenza Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata Art. 146 10 Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico 2 Comma 3 - Passaggi con semaforo rosso 6 Art. 147 Comma 5 - Inosservanza delle norme di comportamento ai passaggi a livello Comma 15 con rif. al comma 2 - Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso Art. 148 Comma 15 con rif. al comma 3 – Mancato rispetto delle regole di sorpasso Comma 15 con rif. al comma 8 – Inosservanza modalità sorpasso di tram in fermata 6 3 5 2 Comma 16, terzo periodo Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati o di veicolo in fase di sorpasso; sorpasso alle intersezioni, in curva, dosso o con 10 scarsa visibilità; sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali; inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti Art. 149 Comma 4 - Non rispettare la distanza di sicurezza Comma 5 -secondo periodo - Collisione con danno grave ai veicoli per inosservanza della distanza di sicurezza Comma 6 - Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della distanza di sicurezza 3 5 8 Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5. Art. 150 Inosservanza delle norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna con collisione con danno grave ai veicoli Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6 Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone Comma 3 - Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione Art. 152 dei veicoli Pag. 10 di 13 5 8 1 Art. 153 Comma 10 - Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate 3 Comma 11 – Uso improprio dei fari 1 Comma 7 - Inversione del senso di marcia agli incroci, curve o dossi 8 Comma 8 - Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione 2 Art. 154 Art. 158 Comma 2, lettere d), g), e h) – Sosta negli spazi riservati agli autobus o tram, ai 2 veicoli per persone invalide, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici Commi 1 e 3 – Inosservanza delle norme in caso di ingombro della carreggiata per avaria al veicolo, caduta del carico, ecc. Art. 161 Comma 2 - Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili o pericolose Art. 162 Comma 5 - Inosservanza delle norme sulla segnalazione di 2 4 2 veicolo fermo. Art. 164 Comma 8 - Inosservanza delle norme sulla sistemazione del carico sui veicoli 3 Art. 165 Comma 3 - Inosservanza delle norme sul traino dei veicoli in avaria 2 Commi 2, 5 e 6, con rif. a: sovraccarico per veicoli di massa compless. superiore a 10 t a) eccedenza non superiore a 1 t b) eccedenza non superiore a 2 t Art. 167 c) eccedenza non superiore a 3 t d) eccedenza superiore a 3 t Commi 3, 5 e 6, con rif. a: sovraccarico per veicoli di massa compless. non sup. a 10 t a) eccedenza non superiore al 10% b) eccedenza non superiore al 20% c) eccedenza non superiore al 30% d) eccedenza superiore al 30% Comma, 7- Abusiva circolazione delle c.d bisarche nelle strade in cui non sono ammessi tali tipi di veicoli Comma 7 - Eccedenza di massa per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose Comma 8 - Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione Art. 168 della stessa Comma 9 - Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose Comma 9 bis – Inosservanza condizioni di trasporto merci pericolose. Comma 8 – Trasportare persone in soprannumero su veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio Art. 169 Comma 9 - Soprannumero Art. 170 o sovraccarico in autovetture 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 10 10 2 4 2 Comma 10 – Trasporto irregolare di persone, animali e oggetti. 1 Comma 6 - Inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali o oggetti sui veicoli a motore a due ruote 1 uso del casco o casco non allacciato 5 Comma 8 e 9 - Omesso uso delle cinture di sicurezza, alterazione del 5 funzionamento delle cinture, mancato uso seggiolini per bambini Art. 171 Comma 2 - Omesso Art. 172 Art. 173 Comma 3 - Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti; uso del telefonino durante la guida Pag. 11 di 13 5 Comma 5 – superamento del periodo di guida giornaliero tra il 10% ed il 20% Comma 5 – riduzione del periodo di riposo giornaliero tra il 10% ed il 20% Comma 6 – superamento del periodo di guida giornaliero del 20% ovvero riduzione del periodo di riposo giornaliero superiore al 20% Art. 174 Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale tra il 10% ed il 20% Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale tra il 10% ed il 20% Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale del 20% Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale superiore al 20% Comma 8 – mancato rispetto delle pause giornaliere di guida Comma 13 – Marcia con carico pericolante o sporgente o con carico scoperto di materie suscettibili di dispersione Art. 175 Comma 14. con rif. al comma 7, lettera a) Traino di veicoli, che non siano rimorchi, in autostrada Comma 16 - Inosservanza delle altre norme sulle condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali Comma 20, con rif. al comma 1. lettera b) Retromarcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali 2 5 10 1 3 2 5 2 4 2 2 10 Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e, d) Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori dei casi prescritti Art. 176 Comma 21 - Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali 10 2 L’INVERSIONE DI MARCIA, L’ATTRAVERSAMENTO DELLO SPARTITRAFFICO, PERCORRERE LA CARREGGGIATA IN SENSO CONTRARIO, SULLE AUTOSTRADE O STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE, COMPORTA UNA FORTE SANZIONE AMMINISTRATIVA, IL FERMO DEL VEICOLO PER 3 MESI E LA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA Art. 177 Comma 5 - Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso Comma 5 – superamento del periodo di guida giornaliero tra il 10% ed il 20% Comma 5 – riduzione del periodo di riposo giornaliero tra il 10% ed il 20% Comma 6 – superamento del periodo di guida giornaliero del 20% ovvero riduzione del periodo di riposo giornaliero superiore al 20% Art. 178 Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale tra il 10% ed il 20% Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale tra il 10% ed il 20% Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale del 20% Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale superiore al 20% Comma 8 – mancato rispetto delle pause giornaliere di guida Comma 2 e 2bis – cronotachigrafo o limitatore di velocità alterati, non 2 2 5 10 1 3 2 5 2 funzionanti, sigilli manomessi, foglio di registrazione o carta del conducente non inseriti Commi 1 e 3 – Inosservanza delle norme in caso di ingombro della carreggiata per avaria al veicolo, caduta del carico, ecc. Art. 161 Comma 2 - Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili o pericolose 10 Art. 186 Commi 2 e 7- Guida 10 Art. 179 Art. 186 Comma 2 bis in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l Pag. 12 di 13 2 4 5 sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 10 improprio autorizzazione circolazione/sosta invalidi 2 Art. 187 Commi 7 e 8 - Guida Art. 188 Comma 4 Uso Comma 5 primo periodo - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con soli danni a cose. Art. 189 Comma 5 secondo periodo - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui derivi un danno grave ai veicoli Comma 6 - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danno alle persone Comma 9 - Inosservanza degli altri comportamenti dovuti in caso di incidente Comma 1 – Non fermarsi quando i pedoni attraversano sulle strisce ovvero non Art. 191 dare precedenza quando si accingono ad attraversare sulle strisce Comma 2 – Non dare la precedenza ai pedoni che stanno attraversando una strada senza strisce pedonali Comma 3 – Non dare la precedenza a pedoni in stato di invalidità, a bambini e anziani negli attraversamenti di una strada senza strisce pedonali. Comma 6 - Inosservanza degli obblighi verso funzionari, ufficiali o agenti Art. 192 durante la circolazione Comma 7 - Inosservanza dell'ordine di fermarsi ai posti di blocco 4 10 10 2 8 4 8 3 10 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi 3 anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di 1 punto all’anno fino ad un massimo di 3 punti. Sito Ufficiale del Comune di Sernaglia della Battaglia: www.comune.sernaglia.tv.it Pag. 13 di 13