COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
La Legge 29 luglio 2010 n. 120 ha apportato diverse modifiche al Codice
della Strada: alcune sono entrate in vigore il 30 luglio, altre il 13 agosto 2010.
Di seguito riportiamo le principali novità che l’Amministrazione Comunale,
consapevole che l’informazione riveste un ruolo importante per la diffusione della cultura
della sicurezza stradale, ha ritenuto opportuno diffondere in maniera più chiara e
capillare.
Sernaglia della Battaglia, 30 settembre 2010
Il Sindaco
Dott.ssa Sonia Fregolent
Ecco le principali novità al Codice della Strada
con le modifiche introdotte dalla Legge 120/2010,
in vigore dal 30 luglio 2010
CICLOMOTORI E MINI CAR
Le principali novità riguardano:
1) inasprimento delle sanzioni per chi fabbrica, produce, vende, pone in commercio
ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a 45 KMH. E’ soggetto alla sanzione
amministrativa da € 1.000,00 a € 4.000,00 e confisca del veicolo;
2) sanzione da € 779,00 a € 3.119,00 e confisca del veicolo per chi effettua modifiche
idonee ad aumentare la velocità del ciclomotore;
3) sanzione amministrativa da € 389,00 a € 1.559,00 e fermo amministrativo per 60
giorni per coloro che circolano con ciclomotore alterato o che sviluppi una velocità
superiore a 45 KMH;
4) sanzione amministrativa da € 78,00 a € 311,00 per chi circola con la targa non
chiaramente visibile.
Non sarà più possibile circolare con la vecchia targhetta a forma triangolare. E’
stata introdotta una importante novità per la regolarizzazione di tutti i ciclomotori circolanti
che non hanno il certificato di circolazione e la nuova targa (cioè quelli immessi in circolazione
prima del 14.07.2006): sarà emanato un calendario per la regolarizzazione da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
CINTURE DI SICUREZZA
A) E’ obbligatorio l’uso della cintura di sicurezza per il quadriciclo leggero a carrozzeria chiusa
(classificato come ciclomotore ai sensi dell’art. 52 del C.d.S) sia per il conducente che per
l’eventuale passeggero, se il mezzo ne è dotato;
B) I conducenti dei veicoli allestiti per la raccolta dei rifiuti sono esonerati dall’obbligo della
cintura, quando operano nella raccolta nei centri abitati, nelle zone artigianali ed industriali.
Pag. 1 di 13
USO DI LENTI O ALTRI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA
Il titolare del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, qualora prescritto, ha l’obbligo
di utilizzare durante la guida i prescritti apparecchi correttivi che saranno indicati altresì sul
predetto certificato di idoneità alla guida.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL
Importanti novità sono state introdotte dalle modifiche al Codice della Strada in materia di
guida sotto l’influenza di alcool. Tasso alcolemico zero e maggiore severità nelle sanzioni per i
neo patentati o minori di anni 21 e per i conducenti professionali, in particolare in caso di
coinvolgimenti in incidente stradale. Nella tabella sotto riportata sono indicate tutte le
diverse ipotesi.
Conducente in
generale
situazione
ordinaria
incidente
stradale
Neo patentato o di età
inferiore
a
anni
21,
conducente professionale.
situazione
incidente
ordinaria
stradale
Sanzione amministrativa
Decurtaz. punti patente
--------------------------
---------------------------
155,00=
5
310,00=
5
Tasso da 0,5 g/l a
0,8 g/l
(NON E’ REATO)
Sanzione amministrativa
Decurtaz. punti patente
Sospensione patente - mesi
Fermo amminist. veicolo
500,00
10
3a6
---------------
1.000,00
10
6 a 12
180 gg
666,67
10
4a8
-----------------
1.333,34
10
8 a 16
180 gg
Tasso da 0,8 g/l a
1,5 g/l
(REATO INFORMATIVA A.G.)
Ammenda, minimo
Ammenda notturno(*), minimo
Arresto, fino a mesi
Decurtaz. punti patente
Sospensione patente - mesi
Fermo amminist. veicolo
Sequestro motov. e ciclomot.
Sequestro altri veicoli
Fermo amminist.altri veicoli
800,00
c.s .+ ½
6
10
6 a 12
--------------Si
----------------------------
1.600,00
c.s. + ½
12
10
12 a 24
180 gg
Si
---------------180 gg
1.066,67
c.s. + ½
9
10
8 a 18
------------------Si
-----------------------------------
2.133,34
c.s. + ½
18
10
16 a 36
180 gg
Si
-----------------180 gg
Tasso superiore a
1,5 g/l
(REATO INFORMATIVA A.G.)
Ammenda, minimo
Ammenda notturno(*), minimo
Arresto, mesi
Decurtaz. punti patente
Sospensione patente - mesi
Revoca patente
1.500,00
c.s .+ ½
6 a 12
10
12 a 24
se recidivo
nel biennio
Si
3.000,00
c.s. + ½
12 a 24
10
----------------Si
2..000,00
c.s. + ½
8 a 18
10
16 a 36
Si
4.000,00
c.s. + ½
16 a 36
10
------------------Si
Si
Si
Si
1.500,00
6 a 12
10
6 a 24
se recidivo
nel biennio
Si
1.500,00
6 a 12
10
6 a 24
se recidivo
nel biennio
Si
2.000,00
8 a 18
10
6 a 24
se
recidivo
nel biennio
Si
2.000,00
8 a 18
10
6 a 24
se
recidivo
nel biennio
Si
Tasso inferiore
pari a 0,5 g/l
(NON E’ REATO)
o
Sequestro qualunque veicolo
Rifiuto di sottoporsi
all’accertamento
(REATO INFORMATIVA A.G.)
Ammenda, minimo
Arresto, mesi
Decurtaz. punti patente
Sospensione patente - mesi
Revoca patente
Sequestro qualunque veicolo
-(*) “notturno” dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;
- Il sequestro ed il fermo non si applicano se il veicolo appartiene a persona estranea ai fatti,
salvo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida;
- In alcune ipotesi è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella
dell’affidamento in prova ai servizi sociali o con quella del lavoro di pubblica utilità;
- Il conducente minore degli anni 18 per il quale è stato accertato un tasso alcolemico
diverso da zero ma non superiore a 0,5 g/l non può conseguire la patente B prima di aver
compiuto 19 anni, né prima di 21 anni se il tasso è superiore a 0,5 g/l;
- Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente di guida, non è possibile
conseguire una nuova patente prima di 3 anni dall’accertamento del reato;
Per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto
di persone e di cose, per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli
complessi, la revoca della patente di guida costituisce giusta causa di
licenziamento secondo l’art. 2119 del Codice Civile
Pag. 2 di 13
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
Altre novità sono state introdotte dalle modifiche al Codice della Strada in materia di guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Maggiore severità nelle
sanzioni per i neo patentati o minori di anni 21 e per i conducenti professionali, in particolare
in caso di coinvolgimenti in incidente stradale. Nella tabella sotto riportata sono indicate tutte
la diverse ipotesi.
Conducente in
generale
Guida sotto
l’influenza di
sostanze
stupefacenti
(REATO INFORMATIVA A.G.)
Ammenda, minimo
Ammenda notturno(*), minimo
Arresto, mesi
Decurtaz. punti patente
Sospensione patente - mesi
Revoca patente
Sequestro qualunque veicolo
Rifiuto di sottoporsi
all’accertamento
(REATO INFORMATIVA A.G.)
Ammenda, minimo
Arresto, mesi
Decurtaz. punti patente
Sospensione patente - mesi
Revoca patente
Sequestro qualunque veicolo
situazione
ordinaria
incidente
stradale
Neo patentato o di età
inferiore
a
anni
21,
conducente professionale
situazione
Incidente
ordinaria
stradale
1.500,00
c.s .+ ½
6 a 12
10
12 a 24
se recidivo
nel biennio
Si
3.000,00
c.s. + ½
12 a 24
10
12 a 24
Si
2..000,00
c.s. + ½
8 a 18
10
16 a 36
Si
4.000,00
c.s. + ½
16 a 36
10
16 a 36
Si
Si
Si
Si
1.500,00
6 a 12
10
6 a 24
se recidivo
nel biennio
Si
1.500,00
6 a 12
10
6 a 24
se recidivo
nel biennio
Si
1.500,00
6 a 12
10
6 a 24
se
recidivo
nel biennio
Si
1.500,00
6 a 12
10
6 a 24
se
recidivo
nel biennio
Si
- (*) “notturno” dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;
- Il sequestro non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea ai fatti, salvo il
raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida;
- In alcune ipotesi è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella
dell’affidamento in prova ai servizi sociali o con quella del lavoro di pubblica utilità;
- Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente di guida, non è possibile
conseguire una nuova patente prima di 3 anni dall’accertamento del reato;
Per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto
di persone e di cose, per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli
complessi, la revoca della patente di guida costituisce giusta causa di
licenziamento secondo l’art. 2119 del Codice Civile
REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA
I soggetti ai quali viene revocata la patente di guida, quale sanzione amministrativa
accessoria, non possono conseguire una nuova patente se non sono trascorsi almeno 2 anni,
né possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori. Se la patente è
revocata per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ovvero
per abuso di alcool, non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni a
decorrere dalla data di accertamento del reato.
Per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose,
per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente di guida
costituisce giusta causa di licenziamento secondo l’art. 2119 del Codice Civile.
RITIRO, SOSPENSIONE O REVOCA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA
GUIDA
In caso di violazione commessa da conducente di ciclomotore, per la quale ricorre la
sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le
sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla
patente. E’ stata eliminata l’estensione al titolare di patente di guida delle sopra citate misure
sanzionatorie accessorie quando l’infrazione stradale che le prevede sia stata commessa alla
guida di un veicolo diverso da quelli per i quali la patente sia prescritta.
Pag. 3 di 13
DIVIETO DI VENDITA DI SUPER ALCOLICI
Negli autogrill e vietata la somministrazione di super alcolici dalle ore 2.00 alle ore 6.00 e la
vendita per asporto dalle 22.00 alle 6.00. Negli altri locali pubblici (eccetto le notti di
capodanno e ferragosto), la somministrazione di super alcolici sarà vietata dalle ore 3.00 alle
ore 6.00, mentre la vendita per asporto sarà vietata dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
I pubblici locali aperti dopo le ore 24.00 devono mettere a disposizione dei clienti un
apparecchio, seppur non omologato, per la verifica volontaria del tasso alcolemico.
Queste, invece, le principali novità in vigore dal 13
agosto 2010
CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI
Sono state introdotte misure di contrasto all’inquinamento prodotto dalla circolazione dei
veicoli. In particolare, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei
centri abitati, in seguito dell’emissione di un’ordinanza sindacale, circolando con mezzi
appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle indicate
nell’ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00.
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio si applica, oltre alla sanzione pecuniaria,
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg.
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA
E’ stata introdotta una deroga al divieto di circolazione su strada per i veicoli che partecipano
alle competizioni motoristiche e sui quali sono state apportate modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali. Rimane l’obbligo dell’assicurazione R.C. AUTO e della circolazione
limitata al percorso autorizzato e, soprattutto, al tempo strettamente necessario.
ATTI VIETATI SULLE STRADE E PERTINENZE
E’ stata introdotta una nuova ipotesi di illecito amministrativo con una sanzione da € 100,00a
€ 400,00, che prevede il divieto di “insozzare le strada e pertinenze gettando rifiuti o oggetti
dal veicolo in sosta o in movimento”; il trasgressore dovrà provvedere al ripristino dei luoghi
a proprie spese.
PUBBLICITA’ SULLE STRADE E SUI VEICOLI
E’ stata consentita, purchè autorizzato dall’Ente proprietario della strada e dopo l’emanazione
di un decreto ministeriale, l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio
o di individuazione di servizi di pubblico interesse. Gli organi di Polizia Stradale sono stati
autorizzati ad accedere sul fondo privato al fine di consentire all’Ente
proprietario/concessionario della strada di rimuovere un cartello pubblicitario non autorizzato
che, decorsi 60 gg. senza che gli interessati ne chiedano la restituzione, entra nella
disponibilità dell’Ente stesso.
REVISIONI
Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto alla revisione periodica non
viene più ritirata la carta di circolazione. L’organo di Polizia sospende dalla circolazione il
veicolo con apposita annotazione sulla carta di circolazione: il veicolo potrà essere utilizzato
soltanto il giorno previsto per recarsi ad effettuare la revisione (l’interessato dovrà munirsi di
idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati attestante la prenotazione, al fine di
giustificare la circolazione del veicolo). Rimane comunque la sanzione amministrativa di €
155,00 per colui che circola con un veicolo non sottoposto alla revisione periodica.
Le novità sopra esposte non si applicano nell’abito della circolazione autostradale: rimane
operativo il fermo del veicolo ed il ritiro del documento di circolazione da parte degli organi di
Polizia Stradale.
Pag. 4 di 13
TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI
Il legislatore ha introdotto il principio della personalità della targa di immatricolazione dei
veicoli; tale innovazione determinerà il perdurare della stessa targa al succedersi dei singoli
veicoli di cui un soggetto risulti intestatario nel tempo. Come ben specificato nella norma, che
sarà operativa con l’approvazione di un apposito Decreto attuativo, la personalità della targa
ne esclude un uso contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime
giuridico, la targa non dovrà più essere restituita all’organo competente all’atto di cessazione
dalla circolazione del veicolo a cui risultava abbinata.
Inasprite le sanzioni prevedendo il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi in caso di
mancanza, installazione non conforme alle norme regolamentari, veicolo munito di targa non
propria o contraffatta.
Con l’emanazione di apposito decreto Ministeriale sul rimorchio facente parte di un complesso
veicolare, diverso dal carrello appendice, cesserà l’obbligo di apporre posteriormente la
targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante.
REQUISITI PER LA GUIDA DEI VEICOLI
I minori che hanno compiuto 17 anni e che sono già titolari di patente di guida di cat. “A”
potranno guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa a pieno carico non superiore a
3.5 t., con esclusione del traino di qualsiasi tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei
limiti massimi di 55 kW/t di potenza specifica e/o 70 kW di potenza massima, purchè:
a) siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di cat. B o superiore da
almeno 10 anni;
b) siano muniti di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i Trasporti;
c) abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola con
apposito istruttore.
Sul veicolo potrà prendere posto il conducente e l’accompagnatore, il veicolo dovrà essere
munito del contrassegno “GA”, non potrà superare la velocità di 100 KMH sulle autostrade e
90 KMH per le strade extraurbane principali (salvo diverso limite).
E’ stato innalzato a 68 anni il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati con
massa a pieno carico superiore a 20 t. nonché autobus, autotreni ecc. adibiti al trasporto di
persone.
Chi supera gli anni 80 potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta
la patente di categoria A,B,C ed E qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla
Commissione Medica Locale a seguito di visita medica specialistica biennale.
CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER GUIDARE CICLOMOTORI (PATENTINO)
E’ stata introdotta, nell’ambito dei corsi finalizzati al conseguimento del “patentino” per la
guida dei ciclomotori una lezione teorica volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul
funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza (tale disposizione sarà effettiva a seguito
di decreto Ministeriale).
A decorrere dal 19.01.11 una volta superato l’esame previsto dal corso organizzato dalle
autoscuole ovvero in ambito scolastico, sarà necessario sostenere una prova pratica di guida
del ciclomotore.
LIMITAZIONI NELLA GUIDA
Dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge (cioè dal 09.02.11) i titolari di
patente di cat. B, per il primo anno dal rilascio, non potranno guidare gli autoveicoli aventi
una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e 70 kW per i veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al conducente.
REQUISITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
E’ stato introdotto l’obbligo, a carico di colui che richiede il primo rilascio della patente di
qualunque categoria ovvero del certificato di abilitazione professionale, di produrre
certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope. Tale certificazione dovrà essere esibita anche dai conducenti professionali in
occasione del rilascio, della conferma di validità o della revisione delle patenti possedute. Tali
norme saranno operative a seguito di apposito decreto Ministeriale.
Pag. 5 di 13
ESAME DI IDONEITA’ PER IL RILASCIO DELLA PATENTE
La prova pratica, necessaria per il rilascio della patente di guida, non potrà essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla
guida. La prova pratica di guida potrà essere ripetuta per una volta soltanto, entro il termine
di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida.
ESERCITAZIONI DI GUIDA
Il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di sostenere l’esame per il
conseguimento della patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre
categorie di veicoli, per chi comunque è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è
subordinato al superamento della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro
6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente (sono
consentite al massimo 2 prove).
L’aspirante al conseguimento della patente di cat. B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola
con istruttore abilitato (disposizioni in vigore dopo l’emanazione di apposito decreto
Ministeriale).
CONFERMA DELLA VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA
All’atto del rinnovo di validità della patente, sarà spedito alla residenza del titolare un
duplicato della patente di guida recante la nuova data di scadenza. La trasmissione dei dati e
di ogni altro documento richiesto ai fini dell’emissione del duplicato della patente di guida,
sarà effettuato dai sanitari che hanno effettuano la visita medica, entro 5 giorni. Il titolare
della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente
scaduta.
PATENTE A PUNTI
La riacquisizione di punti sulla patente di guida, dopo aver frequentato i previsti corsi di
aggiornamento, avverrà sempre a seguito di una prova di esame.
Chi commette un’infrazione con la perdita di almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi,
altre due violazioni non contestuali che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5
punti sarà chiamato a sostenere l’esame di idoneità tecnica (revisione della patente di guida):
le modalità tecniche saranno stabilito con successivo Decreto Ministeriale.
REVISIONE DELLA PATENTE
La revisione della patente di guida potrà essere disposta dal Prefetto nei confronti di coloro
che sono sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.
Le strutture ospedaliere hanno l’obbligo di segnalare i casi di coma di durata superiore a 48
ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida.
La revisione è altresì prevista per coloro che provocano un incidente stradale con lesioni gravi
e che, contestualmente, abbiano violato una norma del C.d.S. per la quale è prevista la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
A coloro che non si sottopongono agli accertamenti richiesti nei tempi previsti, è sempre
sospesa la patente di guida.
CONVERSIONE DI PATENTI ESTERE
Chi, residente in Italia da oltre 1 anno, guida con patente rilasciata da uno stato estero non
più in corso di validità, incorre nelle sanzioni penali ed amministrative previste per il reato di
guida senza patente. Viene altresì sanzionata la guida con CAP, CQC o altre abilitazioni
rilasciate da uno stato estero, scadute di validità, quando il titolare sia comunque in possesso
della prescritta patente di guida.
Pag. 6 di 13
LIMITI DI VELOCITA’
Su alcune autostrade, aventi 3 corsie di marcia più la corsia di emergenza per ogni senso di
marcia e dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di
percorrenza, il limite massimo di velocità potrà essere elevato sino a 150 KMH.
Ridotti da 5 a 3 i punti sottratti dalla patente che supera il limite di velocità tra i
10 ed i 40 KMH;
Per chi corre oltre 40 KMH ma fino a 60 KMH rispetto al limite, la sanzione è
aumentata a € 500,00, sospensione della patente da 1 a 3 mesi, decurtazione di 6
punti dalla patente (erano 10);
Per chi supera il limite di oltre 60 KMH, la sanzione è aumentata a € 779,00,
sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti.
USO DELLE LUCI NELLE ORE DIURNE
La norma stabilisce l’obbligo dell’accensione delle luci di posizione e anabbaglianti nonché, se
prescritte, delle luci targa e d’ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati per motocicli,
ciclomotori e c.d. minicar. E’ rimasto l’obbligo per tutti gli altri veicoli a motore dell’accensione
delle luci anabbaglianti fuori dai centri abitati. Al di fuori di situazioni di scarsa visibilità è
possibile utilizzare le luci di marcia diurna: si tratta di dispositivi di illuminazione del veicolo
che si accendono autonomamente con l’avvio del veicolo e che, a differenza dei tradizionali
fari, non aiutano il conducente a vedere la strada, ma favoriscono gli altri utenti della strada a
vedere il veicolo in avvicinamento.
ARRESTO, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI
La norma stabilisce l’obbligo di spegnere il motore in caso di sosta (interruzione della marcia
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente); negli altri
casi è possibile tenere il motore acceso e di mantenere in funzione l’impianto di
condizionamento d’aria nel veicolo stesso.
DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI
E’ stata operata una revisione delle sanzioni, alleggerendole per motocicli e ciclomotori.
DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI
PERSONE O COSE
La norma rivede la disciplina in materia di autotrasporto concernente la durata di guida degli
autoveicoli, i periodi di riposo, i registri di servizio, recependo quanto dettato dal regolamento
CE n. 561/2006 in ordine alla previsione di regole più stringenti ed all’inasprimento del regime
sanzionatorio; rivede la disciplina in materia di autotrasporto anche per i mezzi non dotati di
cronotachigrafo, concernente la durata della guida degli autoveicoli, i periodi di riposo, i
registri di servizio, adeguandola a quanto prescritto dall’accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
(AETR). Si prevede che in caso di incidente stradale mortale o con lesioni gravi che coinvolga
un veicolo munito di cronotachigrafo o tachigrafo digitale, l’autorità competente possa
disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell’anno presso il vettore,
nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario della
merce. La nuova normativa evita che le sanzioni per le violazioni ai limiti massimi stabiliti su
base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi su base
giornaliera; interviene in modo graduale sull’impianto sanzionatorio, punendo in modo
progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata minima del riposo o
di guida. Si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle
imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente del
veicolo commerciale, dall’altra per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza
stradale.
Pag. 7 di 13
CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE
PRINCIPALI
La novità riguarda la revoca della patente di guida, oltre alla sanzione amministrativa di €
1.842,00, per colui che effettua inversione di marcia ovvero circola contro mano
sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o extraurbane
principali.
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DI POLIZIA, ANTICENDIO,
PROTEZIONE CIVILE, AMBULANZE
Anche nell’attività di recupero degli animali feriti o in pericolo di vita nonché durante i servizi
di vigilanza zoofila, i veicoli attrezzati ambulanza per animali e di soccorso, potranno far uso
dei dispositivi supplementari acustici e visivi, come sarà stabilito con apposito decreto
Ministeriale. A tali mezzi dovrà essere lasciata strada libera e, se necessario, ci si dovrà
fermare.
POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA
E’ stato introdotto l’obbligo di portare al seguito la carta di qualificazione del conducente
(CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in servizi che ne richiedano la titolarità.
CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (BICICLETTE)
E’ stato introdotto a carico dei conducenti dei velocipedi l’obbligo di indossare, fuori dal
centro abitato, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz’ora dopo il
tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere; tale obbligo è previsto anche in caso di
circolazione nelle gallerie.
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI CON ANIMALI
L’utente della strada coinvolto in un incidente stradale con uno o più animali d’affezione, da
reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi ed assicurare il soccorso agli animali feriti, pena la
sanzione amministrativa di € 389,00= se l’evento è riconducibile alla sua condotta di guida o
con la sanzione da € 78,00= se, comunque coinvolto nell’evento, non pone in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI
E’ diventato tassativo a carico dei conducenti dei veicoli l’obbligo di fermarsi quando i
pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, facendo venir meno qualsiasi tipo di
valutazione e discrezionalità.
E’ stato introdotto l’obbligo di dare la precedenza, rallentare e all’occorrenza fermarsi,
allorchè i pedoni si accingano ad attraversare la strada.
Ribadito il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata in modo da creare intralcio agli altri
utenti ovvero in prossimità degli attraversamenti pedonali.
NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, questa deve essere notificata
entro 90 giorni dall’accertamento all’effettivo trasgressore o, quando questo non sia stato
identificato, ad uno degli obbligati in solido.
Qualora la violazione sia stata contestata all’effettivo trasgressore, la notifica all’obbligato in
solido dovrà avvenire entro 100 giorni dalla data di accertamento.
Pag. 8 di 13
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Nel caso di violazione di alcune specifiche norme, da parte dei conducenti titolari di patente
cat. C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il
conducente dovrà provvedere al pagamento della sanzione immediatamente nelle mani
dell’agente accertatore. Qualora il trasgressore non vi provveda è tenuto a versare
all’agente accertatore una somma a titolo di cauzione pari alla metà del massimo editale. In
mancanza di pagamento in misura ridotta o di versamento cauzionale, è disposto il fermo
amministrativo del veicolo.
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE
Per una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale, di importo superiore
a € 200,00, il trasgressore o l’obbligato in solido che versino in condizioni economiche
disagiate e documentate, possono chiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
La richiesta va inoltrata al Prefetto qualora trattasi di violazioni accertate da organi di Polizia
dello Stato, mentre è presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della
Giunta Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da dipendenti
delle Regioni, delle Province o dei Comuni.
L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione: la
presentazione dell’istanza non consente più all’interessato di avvalersi della facoltà di
proporre ricorso all’Autorità Amministrativa né all’Autorità Giudiziaria.
Entro 90 giorni dalla richiesta, l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento
o di rigetto; decorso tale termine l’istanza si intende respinta.
Qualora l’istanza sia accolta, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica
del pagamento di ciascuna rata; in caso di mancato pagamento della prima rata o
successivamente di 2 rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateizzazione, per cui la rimanente somma dovuta verrà iscritta a ruolo.
Se l’istanza viene respinta, il richiedente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
dovrà effettuare il pagamento.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER I NEOPATENTATI
I neopatentati (patente di cat. B da meno di 3 anni) che commettono violazioni per le quali è
prevista la sospensione della patente di guida, sono sottoposti ad un periodo più lungo di
sospensione (1/3 in più per la prima violazione e la metà per le successive); la condizione di
neopatentato (con gli effetti sopra indicati) è prolungata di diritto a 5 anni qualora il
neopatentato abbia commesso violazioni gravi nei primi 3 anni.
PERMESSO DI GUIDA A ORE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Colui al quale è stata ritirata la patente per violazioni che prevedono la sospensione della
stessa, per una sola volta, può presentare al Prefetto, entro 5 giorni, istanza intesa ad
ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre 3 ore
al giorno, adeguatamente motivato e documentato per motivi di lavoro o sociali. In tale caso,
però, il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di giorni pari al
doppio delle complessive ore per le quali è consentita la guida.
Pag. 9 di 13
TABELLA DEI PUNTEGGI (art. 126 bis)
Aggiornata con le modifiche introdotte
Norma
violata
Punti
Art. 141 Comma 8 - Velocità non
Art. 142
5
Comma 9, 3° periodo - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore 10
Comma 8 – Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h
3
Comma 9 - Superamento limiti di velocità di oltre 40 ma meno di 60 km/h
6
commisurata alle situazioni ambientali
Comma 9 bis - Superamento
limiti di velocità di oltre 60 km/h
10
4
Comma 11 - Circolare contromano
Art. 143
Comma 12 - Circolare contromano in curve, dossi o con limitata visibilità
Comma 13, con rif. al comma 5
Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia
Art. 145
Comma 5 –
Mancato rispetto della precedenza in presenza dell’apposto segnale
Comma 10 – con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 -
4
6
5
Inosservanza delle norme sulla precedenza
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata
Art. 146
10
Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico
2
Comma 3 - Passaggi con semaforo rosso
6
Art. 147 Comma 5 - Inosservanza
delle norme di comportamento ai passaggi a livello
Comma 15 con rif. al comma 2 - Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il
sorpasso
Art. 148 Comma 15 con rif. al comma 3 –
Mancato rispetto delle regole di sorpasso
Comma 15 con rif. al comma 8 – Inosservanza modalità
sorpasso di tram in fermata
6
3
5
2
Comma 16, terzo periodo
Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati o di
veicolo in fase di sorpasso; sorpasso alle intersezioni, in curva, dosso o con 10
scarsa visibilità; sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali;
inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti
Art. 149
Comma 4 - Non rispettare la distanza di sicurezza
Comma 5 -secondo periodo - Collisione con danno grave ai veicoli per
inosservanza della distanza di sicurezza
Comma 6 - Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della
distanza di sicurezza
3
5
8
Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5.
Art. 150
Inosservanza delle norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su
strade di montagna con collisione con danno grave ai veicoli
Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6
Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone
Comma 3 - Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione
Art. 152
dei veicoli
Pag. 10 di 13
5
8
1
Art. 153
Comma 10 - Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate
3
Comma 11 – Uso improprio dei fari
1
Comma 7 - Inversione del senso di marcia agli incroci, curve o dossi
8
Comma 8 - Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione
2
Art. 154
Art. 158
Comma 2, lettere d), g), e h) – Sosta negli spazi riservati agli autobus o tram, ai
2
veicoli per persone invalide, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici
Commi 1 e 3 – Inosservanza delle norme in caso di ingombro della carreggiata
per avaria al veicolo, caduta del carico, ecc.
Art. 161
Comma 2 - Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze
viscide, infiammabili o pericolose
Art. 162 Comma 5 - Inosservanza delle norme sulla segnalazione di
2
4
2
veicolo fermo.
Art. 164 Comma 8 - Inosservanza
delle norme sulla sistemazione del carico sui veicoli
3
Art. 165 Comma 3 - Inosservanza
delle norme sul traino dei veicoli in avaria
2
Commi 2, 5 e 6, con rif. a: sovraccarico per veicoli di massa compless. superiore a 10 t
a) eccedenza non superiore a 1 t
b) eccedenza non superiore a 2 t
Art. 167
c) eccedenza non superiore a 3 t
d) eccedenza superiore a 3 t
Commi 3, 5 e 6, con rif. a: sovraccarico per veicoli di massa compless. non sup. a 10 t
a) eccedenza non superiore al 10%
b) eccedenza non superiore al 20%
c) eccedenza non superiore al 30%
d) eccedenza superiore al 30%
Comma, 7- Abusiva circolazione delle c.d bisarche nelle strade in cui non sono
ammessi tali tipi di veicoli
Comma 7 - Eccedenza di massa per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
Comma 8 - Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione
Art. 168
della stessa
Comma 9 - Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci
pericolose
Comma 9 bis – Inosservanza condizioni di trasporto merci pericolose.
Comma 8 – Trasportare persone in soprannumero su veicoli adibiti
abusivamente a taxi o a noleggio
Art. 169 Comma 9 - Soprannumero
Art. 170
o sovraccarico in autovetture
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
10
10
2
4
2
Comma 10 – Trasporto irregolare di persone, animali e oggetti.
1
Comma 6 - Inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali o
oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1
uso del casco o casco non allacciato
5
Comma 8 e 9 - Omesso uso delle cinture di sicurezza, alterazione del
5
funzionamento delle cinture, mancato uso seggiolini per bambini
Art. 171 Comma 2 - Omesso
Art. 172
Art. 173
Comma 3 - Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti;
uso del telefonino durante la guida
Pag. 11 di 13
5
Comma 5 – superamento del periodo di guida giornaliero tra il 10% ed il 20%
Comma 5 – riduzione del periodo di riposo giornaliero tra il 10% ed il 20%
Comma 6 – superamento del periodo di guida giornaliero del 20% ovvero
riduzione del periodo di riposo giornaliero superiore al 20%
Art. 174 Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale tra il 10% ed il 20%
Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale tra il 10% ed il 20%
Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale del 20%
Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale superiore al 20%
Comma 8 – mancato rispetto delle pause giornaliere di guida
Comma 13 – Marcia con carico pericolante o sporgente o con carico scoperto
di materie suscettibili di dispersione
Art. 175
Comma 14. con rif. al comma 7, lettera a)
Traino di veicoli, che non siano rimorchi, in autostrada
Comma 16 - Inosservanza delle altre norme sulle condizioni e limitazioni della
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
Comma 20, con rif. al comma 1. lettera b)
Retromarcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali
2
5
10
1
3
2
5
2
4
2
2
10
Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e, d)
Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori
dei casi prescritti
Art. 176 Comma 21 - Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o
sulle strade extraurbane principali
10
2
L’INVERSIONE DI MARCIA, L’ATTRAVERSAMENTO DELLO SPARTITRAFFICO,
PERCORRERE LA CARREGGGIATA IN SENSO CONTRARIO, SULLE AUTOSTRADE
O STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE, COMPORTA UNA FORTE SANZIONE
AMMINISTRATIVA, IL FERMO DEL VEICOLO PER 3 MESI E LA REVOCA DELLA
PATENTE DI GUIDA
Art. 177 Comma 5 - Non
lasciare il passo ai mezzi di soccorso
Comma 5 – superamento del periodo di guida giornaliero tra il 10% ed il 20%
Comma 5 – riduzione del periodo di riposo giornaliero tra il 10% ed il 20%
Comma 6 – superamento del periodo di guida giornaliero del 20% ovvero
riduzione del periodo di riposo giornaliero superiore al 20%
Art. 178 Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale tra il 10% ed il 20%
Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale tra il 10% ed il 20%
Comma 7 – superamento del periodo di guida settimanale del 20%
Comma 7 – riduzione del periodo di riposo settimanale superiore al 20%
Comma 8 – mancato rispetto delle pause giornaliere di guida
Comma 2 e 2bis – cronotachigrafo o limitatore di velocità alterati, non
2
2
5
10
1
3
2
5
2
funzionanti, sigilli manomessi, foglio di registrazione o carta del conducente
non inseriti
Commi 1 e 3 – Inosservanza delle norme in caso di ingombro della carreggiata
per avaria al veicolo, caduta del carico, ecc.
Art. 161
Comma 2 - Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze
viscide, infiammabili o pericolose
10
Art. 186 Commi 2 e 7- Guida
10
Art. 179
Art. 186
Comma 2
bis
in stato di ebbrezza alcolica
tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l
Pag. 12 di 13
2
4
5
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
10
improprio autorizzazione circolazione/sosta invalidi
2
Art. 187 Commi 7 e 8 - Guida
Art. 188 Comma 4 Uso
Comma 5 primo periodo - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver
causato un incidente con soli danni a cose.
Art. 189
Comma 5 secondo periodo - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver
causato un incidente da cui derivi un danno grave ai veicoli
Comma 6 - Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un
incidente con danno alle persone
Comma 9 - Inosservanza degli altri comportamenti dovuti in caso di incidente
Comma 1 – Non fermarsi quando i pedoni attraversano sulle strisce ovvero non
Art. 191
dare precedenza quando si accingono ad attraversare sulle strisce
Comma 2 – Non dare la precedenza ai pedoni che stanno attraversando una
strada senza strisce pedonali
Comma 3 – Non dare la precedenza a pedoni in stato di invalidità, a bambini e
anziani negli attraversamenti di una strada senza strisce pedonali.
Comma 6 - Inosservanza degli obblighi verso funzionari, ufficiali o agenti
Art. 192
durante la circolazione
Comma 7 - Inosservanza dell'ordine di fermarsi ai posti di blocco
4
10
10
2
8
4
8
3
10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano
già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente
tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Per gli stessi 3 anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da
cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di 1 punto all’anno
fino ad un massimo di 3 punti.
Sito Ufficiale del Comune di Sernaglia della Battaglia:
www.comune.sernaglia.tv.it
Pag. 13 di 13
Scarica

Sicurezza stradale - opuscolo 2010