NORME SUI CONDUCENTI Nei servizi di trasporto pubblico di linea e da noleggio l. La patente di guida e il C.A .P . La pat ent e di guida di categoria B, con seguibile a 18 anni, abilit a a condurre autov etture (cioè veic oli per trasport o di person e con un ma ssim o di 9 posti compreso quello del conducent e) ed autocarri di m assa compl essiv a a pien o carico inferi ore a 3,5 t. La patente di cat egoria C, ottenibile successivame nte a quella di categori a B, consente di guidare anche autocarri di massa superiore a 3,5 t. Compiuti i 21 anni si può conseguire la patente di guida di categoria D, che abilita a condurre autobus. Le patenti delle categorie BE , CE e DE infine, abilitano alla guida, rispettivamente di autovetture, autocarri ed autobus che trainano un rimorchio non leggero. Anche per la guida di un autosnodato è necessaria la patente di categoria DE. Con la sola patente della categoria B o D , si possono guidare rispettivamente autovetture o autobus destinati esclusivamente ad uso proprio; con la sola patente DE è consentito guidare autosnodati adibiti ad uso proprio. Per la guida di autobus o autosnodati ad uso di terzi , cioè in servi zio di linea o in servizio di noleggio con conducente, il titolare della patente di categoria D o DE deve essere in possesso anche di un Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KD o della carta di qualificazione del conducente entrambi di validità quinquennale. 1.1. Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti L'attività dei conducenti per il trasporto di passeggeri con patenti D e D+E è subordinata all' obbligo di qualificazione iniziale ed all' obbligo di formazione periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente di validità quinquennale rinnovabile previo corso di formazione. Sulla base del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 che ha recepito un'apposita diretti va comunitaria in materia (2003 /59/CE) la carta di qualificazione del conducente, che so- 293 NORME SUI CON DUCENT I stituisce ad ogni effetto il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) è rilasciata a seguito della frequenza di specifico cor so di 280 ore e previo superarnento di un esame di idoneità. Per quanto attiene alla formazione periodica il decreto legi slativo prev ede che tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della med esima ogni cinque anni , dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione della durata di 35 ore. La formazione periodica consiste nell'aggiornamento professionale che con senta ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni con particolare riguardo alla sicurezz a stradale ed alla razionalizzazione del consumo di carburante. Allo scopo di evitare in capo al conducente personalizzazioni improprie per le infrazioni commesse alla guida di un veicolo per fini diversi dall 'attività professionale è attribuita alla carta di qualificazione un punteggio pari a quello riferito alla patente. Conseguentemente è prevista la decurtazione dei punti a seguito di infrazioni al C,d.S. connesse all'esercizio dell' attività di autotrasportatore professionale a carico della stessa carta di qualificazione, felmo restando che l'eventuale perdita totale del punteggio attribuita alla carta di qualificazione esplica i suoi effetti anche sulla patente posseduta dal trasgressore. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, lo stesso documento è , infatti , revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsti dall 'articolo 126bis del C.d.S. In caso di revoca della patente di guida determinato dall'esito negativo dell' esame di revisione è revocata anche la carta di qualificazione del conducente. Tra gli argomenti del corso di formazione prevalgono quelli relativi alla conoscenza della struttura del veicolo, del motore e del suo funzionamento. Si attribui sce particolare importanza alla verifica della capacità di diagnosi , da parte del conducente, delle anomalie di funzionamento e dei guasti del veicolo, nonché alla capacità di eseguire i giusti interventi per riparare piccole avarie, Sono richieste altre sì conoscenze in ordine alla cura e manutenzione del veicolo. Tra gli argomenti di tipo comportamentale, particolare attenzione viene attribuita alla capacità del conducente a gestire situazioni d'emergenza , come ad esempio quelle conseguenti ad incidenti e la sua conoscenza relati va agli adempimenti ai fini assicurativi, le norme di primo soccorso nonché la responsabilità civile e penale nei confronti dei viaggiatori. Nel programma rientrano, inoltre , argomenti relati vi alle norme nazionali per il trasporto di persone, alla modalità per il passaggio delle frontiere e all'utilizzo delle carte stradali , nonché all'uso corretto del veicolo, dal punto di vista ecologico ed economico. 32.1.2. Guida dei filoveicoli Un discorso a parte meritano i filoveicoli , per la guida dei quali sono previsti titoli ed esami specifici. Oltre al possesso della patente di guida , di categoria 294 PARTE QUI NT A - SEZIONE SECON DA D o DE in funzione della tip ologia del veic olo e di c.A. P. di tipo KD o della Calia di qualifica zion e del conducente, per condurre filoveicoli è necessario conseguire anche un certificato d'idoneità, attraverso un esame da sostenere presso un Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Dipartimento Trasporti Terres tri del Mini stero delle In frastru tture e dei Tras porti. La validità temporal e del ce rtificato d'idon eit à è la stessa della patent e e, in mani era analoga a quanto pre visto per i I c.A.P. , deve essere confermato contestualmente alla patente di guida. Per accedere ali 'esame , è necessario aver effettuat o un periodo di esercitazione teorica e pratica, comprovato dall'aziend a che ha interesse ad adibire il candidato a guidatore di vetture filoviarie. L'esame si compone di una prova teorica e una pratica, quest'ultima da svolgersi sulle linee della rete dell'azienda presso la quale il conducente dovrà prestare la sua opera. 32.1. 3. Validità e confe rma della pat ente di guida Per la validità delle patenti di guida vale il principio del contenimento, ovvero la patente di categoria superiore abilita a condurre anche tutti i veicoli per la guida dei quali è previ sta una categoria inferiore (ad esclusione della categoria A). Pertanto, il KD abilita a condurre taxi ed autove tture in servizio di noleggio con conducente. Per conseguire una patente o un C.A.P. o la Carta di qualificazione del conducente , così come per ottenere la loro conferma di validità , bisogna dimostrare , per mezzo di apposito certificato medico, la sussistenza dei requisiti fisici minimi nonché di non essere «affetto da malattia fisica o psichic a, deficienza organica o minorazione psichica , anatomica o funzionale » tali da compromettere la sicurezza della guida (art. 119, paragrafo l, C.d.S.). I suddetti requisiti sono diversi a seconda che si riferiscano a patenti di guida di categoria A e B o di categorie cosiddette «superiori» (C-D). Per queste ultime, i parametri sono più severi giacché sono previsti controlli anche sui tempi di reazione dei candid ati a stimoli esterni. l requi siti minimi per il conseguimento e la conferma di validità sono gli stessi delle patenti «superiori». La patente della categoria D deve essere confermata in validità ogni 5 anni, sempre tramit e accertamento sanitario, fino al compiment o , da parte del titola re, dei 60 anni. Superata quest' età, l'acc ertam ent o dei requisiti fisici e psichi ci per la con ferm a deve essere effe ttuato di anno in anno da una co mmissione medi ca locale, fino al limite massimo del 65° anno. Oltre tale età si deve «riclassificare» la patente di guida, attenendone per via ammini strativa un' altra di categoria inferiore, sempre comp atibilm ent e con le accer tate condi zioni sanitarie. Pertanto, l'età massima per la guida di un autobus è fissata in mani era impr orogabil e, al co ntrario di quanto avviene per un taxi o autovettura da noleggio con conducente. Per la conferma della validità della patente di guida è sufficiente che il titolare della patente , prima che la stessa sia scaduta, si rechi pres so un gabinetto medic o ovvero, nei casi previsti, presso la sede di una commissione medica locale, per sottoporsi a visita tesa ad accert are la sussistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti, 295 NORME SUI CONDUCENTI Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 5, del C.d. S., è inoltrata , a cura dell a struttura cui il medico appartiene, una comunicazione all'Ufficio Centrale Operativo del D. TT. , che provvede ad inviare al recapito dell'intere ssato un tagliando di convalida, da apporre sulla patente, recante la nuova data di scadenza dell a patente con le eventuali pre scri zioni (per esemp io relative all' obbligo di lenti) oltre i dati identificativi ed i codici antifalsificazione. Nelle more l'intestatario può continuare a guidare, accompagnando la sua patente , ancorché formalmente scaduta, con il certificato medico di conferma di validità. L'autorità sanitaria deve altresì comunicare al competente Ufficio Provinciale del D. TT l'eventuale esito negativo dell'accertamento medico , affinché quest'ultimo emetta i provvedimenti di sospensione a tempo indeterminato o di revoca della patente di guida , rispettivamente nel caso d'inidoneità temporanea o definitiva alla guida. 32.1.4. La patente apunti 11 D.Lgs , 15 gennaio 2002, ha introdotto la patente a punti. Alle patenti in corso di validità è attribuito un punteggio di venti punti. La dotazione iniziale subisce un decremento ogni volta che si viola una delle norme previste dal Codice della strada; circostanza questa memorizzata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dal Ministero dei Trasporti. Il titolare della patente può riacquistare sei punti (nove punti per i titolari di patente C o D e di CAP o di Carta qualificazione del conducente) con la frequenza a corsi di aggiornamento. Qualora non incorra per un periodo di tre anni in v iolazioni di norme di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, riottiene l'attribuzione completa dello stesso , tino ai venti punti iniziali. 32.1.5. Patente rilasciata da Stati esteri La circolazione con patente di guida rilasciata da uno Stato estero è regolata dall' articolo 135 del Codice della strada ed è consentita per un anno dalla data in cui il titolare ha stabilito la sua residenza in Italia. Inoltre, qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti dalle con ven zioni internazionali, gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale o da un documento equipollente. Le patenti in uso in Italia fino al In gennaio 1996, erano conformi a quanto stabilito nella Convenzione scaturita dalla Conferenza internazionale di Vienna e, quindi , sicuramente riconosciute nell'ambito dei circa settanta Paesi partecipanti ; quelle adottate dopo quella data si differenziano sos tanzialmente dalle prime, armonizzandosi con quelle in vigore in ambito UE ai sensi della Direttiva 91/439/CEE, recepita con il Decreto del Ministero dei Tra sporti dell' 8 agosto 1994. Con il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 luglio 1998, è stata recepita la Direttiva 96/47/CE, che ha introdotto il modello pla stificato della patente di guida comunitaria formato «card», attualmente in v igore, 296 PARTEQUINTA· SEZ ION E S ECONDA Pertanto , al di fuori dell' ambito europeo , il modello comunitario di patente può non essere riconosciuto. Per ovviare a questa limitazione è stato previsto il permesso internazionale di guida ai sensi dell'articolo 137 del C.d. S., che è un documento rilasciato dagli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri con una semplice e rapida procedura amministrativa , a fronte dell'esibizione della patente di guida nazionale in corso di validità. Detto permesso ha una validità triennale ed è redatto nelle lingue più diffuse del mondo, porta noti zie sia dei dati anagrafici del conducente, essendo corredato anche della sua fotografia, sia dei dati tecnici della sua patente di guida. L'a rtico lo 136 del Cd .S. , modificato ed integrato più volte in occasione dell 'evolversi della normativa internazionale, detta le norme per la conversione di patenti di guida estere. Quando tali documenti sono stati rilasciati da Stati appartenenti alla UE, il titolare che tra sferisce la sua residen za in un altro Stato membro ha tre possibilità : - ottenerne la conversione, procedura che si sos ta nz ia nel rinunciare al documento originale per ottenerne uno del tutto equivalente emesso, per l'Italia, dal D.T.T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - ottenerne il riconoscimento , ovviamente per sola via amministrativa , che si traduce nel conservare il proprio documento di abilitazione alla guida e nel chiedere l'iscrizione all'anagrafe na zionale dei conducenti, ge stita in Italia dal CE.D. dello stesso D.TT.; - mantenere, infine, la propria patente, con l'obbligo però di gestirla, in ordine alle scadenze periodiche, nel rispetto delle norme vigenti nel pae se in cui è stabilita la residenza , che equivale in pratica a procrastinare il riconoscimento fino alla data della prima conferma di validità. Diverso il discorso per i titolari di patenti di guida che trasferiscono la residenza in uno Stato non comunitario. La conversione della loro patente di guida originaria in altra della stessa categoria rila sciata dal Paese di destinazione, è possibile solo nei confronti di coloro che provengono da Stati con i quali esistono condizioni di reciprocità. Le stesse disposi zioni si applicano per i certificati d'abilitazione professionale. 32.1.6. Sottrazione, distruzione o smarrimento della patente di guida Nel caso di perdita di possesso della patente di guida a seguito di sottrazione, distruzione o smarrimento della stessa, il titolare, ai sensi dell'articolo 127 del Cd. S., deve sporgere denuncia entro quarantotto ore agli organi di poli zia . Questi , a loro volta, rilasciano all'interessato un pe rmesso provvisorlo di guida, che gli consente a tutti gli effetti di continuare a guidare per un mese. Gli organi di polizia provvedono ad inoltrare all'Ufficio Centrale Operativo del D. TT apposita comunicazione, allegando le fotografie del titolare che riceverà al proprio domicilio la nuova patente eme ssa come duplicato della precedente. In occa sione del tra sferimento di residen za da un comune ad un altro o di 297 NORM E SU I CONDUCENT I cambio di abitazione nell'ambito dello ste sso comune , l'articolo 116 del C.d.S. prevede ch e sia lo stess o comune a darne comunica zione all'U ffi cio Centrale Op er ativo del D.T.T. , ch e a sua volta «tra sme tt e per post a, a lla nu ov a residen za del titolare della patente di guida , un tagliando di convalida da apporre sulla mede sima patente di guida». Infine, si conferma che la patente di guida non ha mai ce ssato di esser un valido documento d'identità, compresa quella del formato attuale, co siddetta «card» . 32.2. Sanzioni a carico del conducente Il conducente che guid a con la pat ent e scaduta è punito con una sanzione ammini strativa del pag am ent o di una so mma di denaro e con le sanz ioni amministra tive accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. Inoltre, se la violazione è reiterata, consegue la san zione accessoria della confisca amministra tiva del veicolo. Il Prefe tto può emettere il provvediment o di sos pensione della patent e , per una dur at a vari abil e in funzione dell a gravità dci caso, quale sanzione ammini strativa acce ssoria nei confronti di conducenti che abbiano violato alcune norme di comportamento. Tale è il caso, ad esempio, del superamento dei limiti di velocità di oltre 40 kmJh, che comport a un a sanzione amminis tra tiva pecuni ari a ed in aggiunta quell a acce sso ria della sospensione dell a patente da uno a tre mesi. Nel ca so di recidi v a in un periodo di due anni, è previsto il raddoppio del periodo. Nei casi in cui si commettono due volte nei due anni infrazioni alle nonne riguardanti il sorpass o, la patent e è sospesa da uno a tre mesi o per un periodo doppi o se sono riferite al diviet o di sorpasso rivolto ai conducenti di veic oli di massa a pieno ca rico supe riore a 3,5 tonnellate. Il conducente che guida in stato d'ebbrezza è punito con la sospensione della patente, da un minimo di quindi ci giorni a tre mesi, periodo che è raddoppiato se le violazioni sono ripetut e nel corso dell 'anno, oltre all'a rres to e ad un'amm end a. L'artico lo 13 del Decre to Legislativo 15 genn aio 2002, n. 9, modifica il paragra fo 2 dell'articolo 186 del Codice nella sua stes ura originaria prevedendo, per la guida sotto l'influen za dell'alcool , la decurtazione di ben 10 punti dalla patente; quando la stessa vio lazio ne è commessa dal conducente di un aut obus o veicolo di massa complessiva a pien o carico superiore a 3,5 tonnell ate, con la «se ntenza di condanna è di sposta la revoca dell a patent e di guid a». È considerato sotto l'influenza dell'alcool il soggetto al quale sia stata riscontrata una concentrazione alcoolemica minima di 0,5 grammi per litro di aria espirata. La patente può essere sospesa fino al giudizio della commi ssione medica locale se chi gui da è sotto l'influen za di sos tanze stupefacenti. Il co nduce nte che in occa sione d'incidenti stradali non si ferma a prestare assistenza ai feriti è soggetto, oltre che alle pene previste dal codice penale, alla sospensione della patente da tre mesi ad un anno. La circ olazi one abu siva nel peri od o di sos pensione è punita con la revoc a della 298 PART E QUINTA - S EZIO NE SECON DA patente e con il fermo amministrativo del veico lo per tre mesi, oltre che con la commin azione di una pesante ammenda. 32.3 . Accertamenti sanitari Ai sensi dell 'articol o 128 del C.d.S. il titolare di patent e di guida può esse re sottoposto a revi sion e della stessa, per deci sion e del D.T.T. , nel caso sorgano dubbi sulla persi stenza, in capo al titolare, dei requisiti psichici e fisici ovvero sulla sua idoneità tecnica, vale a dire sulla con servazione delle conoscenze delle nonne di co mportame nto e della capacità di guida in condi zioni di sicurezza. Nel prim o caso il conducent e deve so ttoporsi a visita medica presso una commi ssion e medi ca locale. Dall'accertamento sanitario può derivare: - un'idon eit à alla guida; - un'idoneit à subordinata a particol ari condizion i, quali ad esempio speciali adattamenti del veico lo; - un'inidoneità temporanea; - un'inidoneit à definitiva. In caso di perdita temporanea dei requi siti psico-fisici, il D.T.T. , in forz a dell'articolo 129 del Codice della strada, dispone la sospensione della patente a tempo indeterminato; lo stesso Dipartimento, ai sensi del successivo articolo 130, emette il provvedim ento di revoca, se i requi siti prescritti sono definitivam ente compromessi. Il Prefetto può disporre un acce rtamento nei confronti di co loro che siano stati trovati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel caso di dubbi sulla persistenza dell 'idoneità tecnica del conducente, egli è sottoposto ad esame di revisione, sia teorico sia pratico, presso un ufficio provinciale del D.T .T.. Se l'esito dell 'esame è negativo, la patente, sempre ai sensi dell' arti colo 130 del C.d.S., è revocata ; in questo caso, tuttavia, l'interessato può riottenere una nuova patente, della stessa categoria precedentemente posseduta, sottoponendosi di nuovo ad esame con le stesse modalità del primo rilascio. I mutilati e i minorati fisici possono consegu ire sia la patente di categoria B che di categoria superi ore , sempre che siano giud icati idonei a segu ito di accertamento sanitario presso una commissione medic a locale , che prescrive anche eventuali adattamenti da apportare sull'autoveico lo. La validità temp orale di tali patenti , dette speciali, è norm almente di 5 anni ma può essere ridotta in relazione ai requisiti psichici e fisici del titolare. Quest'ultimo, nel caso consegua una categoria D speciale, va incontro a un'ulteriore limitazione consistente nel fatto che questa patente abilita alla guida di autobus equipaggiati con un numero di posti , escluso i I conducente, non superiore a 16. Infine , i titolari di patenti speciali - ai quali è interdetto il conseguimento del CAP. di qualsiasi tipo - possono condurre solo autoveicoli adibiti ad uso proprio. 299 NORME SUl CONDUCENll 32.4. Tempi di guida e di riposo - il Regolamento CE 561/06 In data 11 aprile 2006 sono stati pubblicati sulla Gazzetta uffici ale dell'Uni one Euro pea il reg olam en to (CE) 561/06 relati vo all'armo nizza z ione di alcune disposizioni in mat eri a soc iale nel settore dei trasporti su stra da e la diretti va (CE) 22/06 inerente le norme minime di controllo. In particolare, il regolamento (CE) 561/06 ha abrogato, sostituendola, la precedente disciplina in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti (rego lame nto (CEE) 3820/8 5) ed ha fissato il termine legale con la modi fica dei regolam enti (CEE) 3821/85 e 2135/98, per l'obblig o del Tac higrafo digitale. Dal canto suo la direttiva 22/06 ha abrogato dal 1 maggio 2006 la precedente direttiva 88/599, relativa ai controlli sull'applicazione dei regolamenti 3820/85 e 3821/85, dis ciplinando un progressivo aumento dei controlli medesimi cui gli Stati membri dovrann o provv edere. La nuova di sciplina intr od ott a dal reg olam ento 561/06 , in vig or e dall'11aprile 2007, si pone quale ri ferimen to norm ativo assoluto di carattere generale sos tituendo, per abrogazione es plicita, tutta la preesistente normativa con essa incompatibile, ad eccezione delle sole nonne espress a mente fatte salve e delle norme di carattere sanzionato rio . Il reg olamento di sciplina i periodi di guid a, in terruzioni e peri odi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armoni zzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di tra sporto terrestre , con particol are riguardo al tra sporto su strada, nonché di miglior are le condizioni di lavoro e la sicure zza stradale. Mira, inoltre , ad ottimizza re il co ntro llo e l'applicazi one da parte degli Stati membri del setto re dei trasp orti su strada. Più in particolare il regolamento si applica al trasporto su strada: 00 a) di merci , effettuato da veico li di ma ssa ma ssima ammi ssibile , compresi eventuali rim orchi o sc mirirnorchi, superiore a 3,5 tonn ell ate; oppure b) di passeggeri effe ttuato da veicoli che, in base al loro tipo di costru zion e e alla loro attrezzatura , sono atti a tra sportare più di nove per sone compreso il conducente e destinati a tal fine. Il reg olam ento 561/ 06 si applica, a prescindere dal pae se in cui il veicolo è immatri colat o, al trasp or to su strada effettuat o es clus iva me nte all 'in te rno dell a Co munità; o fra la Co munità , la Svi zzera e i paesi che sono parte dell'accord o sullo Spa zio economico europeo. AI contrario, il regolamento in questione non si applica ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri in serv izio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 chil ometri. Il rego lame nto CE fornisce , fra le altre, la definizione di "co nd uce nte" individuando non solo colui che è addetto alla guida di un ve icolo, anch e per un breve periodo, ma anche chi è a bordo dello stesso con la man sione , all'occorrenza , di guidarlo; inoltre , è definito riposo "ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo temp o" e "riposo giornaliero " il periodo giorna liero durante il quale il co nduce nte può disporre liberament e del suo temp o e co mpre nde sia il riposo gio rnaliero regolare (di almeno 11 ore) sia il periodo di riposo ridotto (di almeno 9 ore) . 300 PARTE QUINTA - SEZIONESECOND.4 32.4.1. Periodo di guida giornaliero e settimanale Il periodo complessivo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Tale periodo , tuttavia, può essere esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell'arco della settimana. L'arco temporale per stabilire la durata massima settimanale è portato da due settimane a una. Il limite massimo è di 56 ore. Il limite massimo delle 90 ore resta invariato (nell' arco delle due settimane), fermo restando tuttavia il limite massimo settimanale di 56 ore. Il regolamento comunitario è pertanto intervenuto a tal proposito limitando i tempi di guida massimi realizzabili nell'arco di una settimana. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la direttiva 2002115 sull'orario di lavoro dei conducenti (ancora non recepita in Italia ed in altri nove Stati membri che non hanno rispettato il termine del 23 marzo 2005 per la trasposizione nei rispettivi ordinamenti nazionali) prevede il limite dell' orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (art. 6, comma 2). 32.4.2. Pause Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti , a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da una interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza dei 45 minuti di cui sopra. Non è più possibile, pertanto , frazionare la pausa in 3 periodi di almeno 15 minuti ciascuno, così come previsto dall'abrogando reg. CEE 3820/85 e, di conseguenza, se la prima interruzione è ridotta al minimo consentito (15 minuti), la seconda non potrà che essere di 30 minuti. E si noti, quindi, che qualora la prima pausa fosse pari a 25 minuti - vale a dire superiore ai 15 minuti che costituiscono il minimo consentito - la seconda pausa dovrà essere, comunque , almeno di 30 minuti. 32.4.3. Riposo giornaliero e sua ripartizione I conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero di 11 ore nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Nel caso di "multipresenza" , invece, i conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell' arco di 30 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Il riposo giornaliero può essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive, nell'intervallo di due riposi settimanali, per un massimo di 3 volte. Quindi , i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. Fermo restando il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore, il nuovo regolamento prevede la possibilità di frazionarlo al massimo di due periodi (il reg. CEE n. 3820/85 prevedeva, invece, la possibilità di ripartire il riposo giornaliero in due o 301 NORME SUI CONDUCENTI tre periodi separati). La suddivisione deve , quindi , prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore , la seco nda deve comunque essere di 9 arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (cfr. art. 4, letto g). Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto come illustrato nel paragrafo seguente (art . 8, comm a 3). 32.4.4. Riposo settimanale 11 periodo di riposo settimanale regolare èdi 45 ore e comincia, al più tardi , dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente pe r iodo di ripo so se ttimanale, il che comporta la so ppress ione della deroga previ sta dal prec edente Regolam ento comunitario che , per i servizi internazionali di viaggiatori, diversi dai servizi regolari, permetteva di rinviare il ripo so se ttimanale alla fine del 2° giorno nel ca so in cui la durata massima di guida , nel corso dei dodici giorni , non a vesse superato il massimo corri spondente a dodici periodi di guida giornalieri. Nel corso di due settimane consecuti ve , i conducenti devono effettuare almeno due riposi settimanali regolari (45 + 45) oppure un ripo so se tt iman ale regolare ed un riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore . In quest'ultimo ca so , la riduzione ècompen sata da un periodo di ripo so equivalente, preso entro la fine della ter za sett imana successiva alla settimana in qu e stione (45 + 24 + successiv a compen sa zione di 21). Tale periodo di riposo preso a compensazione (21 ore) de ve essere collegato ad un periodo di ripo so di almeno 9 ore. 11 riposo se tti man ale ridotto (24 ore) deve necessa ria me n te seguire , o pr ecedere, ad un ripo so se ttimanale normal e (45 ore) . Un periodo di ripo so se tt imanale ch e cad e in due se llimane pu ò essere conteggiato in una delle due settimane, ma chiaramente non in entrambe. La nuova di scipina del ripo so settimanale non pone più il vincolo, previsto dal regol amento 3820/85 , in ba se al qual e i I ripo so se tt ima na le regolare pot eva ess ere ridotto a 36 ore consecutive se pr e so nel luogo di stanzionam ento abituale del veicolo o nella sede del conducente, o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. In caso di tra sferta, infine, i periodi di riposo giornaliero e quelli se tt imanali ridolli po ssono esse re u sufruiti a bordo del vei colo , nec essariamente in sos ta e so lo se lo s tesso sia dotato dell e opportun e attrezzature che co ns e nta no il ripo so di tutti i conducenti. 32.4.5. Deroghe Lo s tesso regolam ento prev ed e che gli Stati membri po ssano concedere deroghe alle disposizioni nello stesso contenute, limitatamente ad alcune categorie di trasporti e di veicoli , tra cui il trasporto di viaggiatori con veicoli adatti a trasportare non più di 17 persone , co nd uce nte compreso. 302 PARTE QUINTA -SEZIONE SECONDA 32.5. Strumenti di controllo Per il controllo delle disposi zioni contenute nel regolamento ci si avvale del eronotachigrafo. In sua vece , limitatamente ai trasporti regolari di viaggiatori nazionali, ovvero internazionali i cui capilinea sono situati ad una distanza massima di 50 chilometri in linea d'aria da una frontiera tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera 100 chilometri , ci si avvale dell'orario di servizio stabilito dall 'impresa e del relativo registro di servizio, tenuto dalla stessa. Il registro, firmato dal titolare dell'impresa , deve contenere la pianificazione degli orari per ciascun conducente per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva. Un estratto del registro di servi zio ed una copia dell 'orario devono essere fomiti al conducente; da parte sua l'impresa custodisce il registro per un aMO. . È attribuito all'impresa l'onere di controllare periodicamente che le nonne del regolamento siano osservate ed , eventualmente , anche l'onere di adottare provvedimenti che evitino il ripetersi d'infrazioni. 32.5.1. Il cronotachigrafo (regolamento CEE n. 3821/85) Il regolamento 3821/85 del 20 dicembre 1985, detta le norme relative «all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada», stabilendo disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e verifica dell' apparecchio di controllo , così detto cronotachigrafo, per rendere agevole ed efficace il controllo dei gruppi di tempi stabiliti dal regolamento CE 561/06 che ha abrogato il regolamento CEE 3820/85 (vedi par 32.4). A tal fine il dispositivo deve essere meccanicamente affidabile, utilizzabile senza difficoltà da qualsiasi utente, ma anche difficilmente manometti bile. Per ciascun conducente deve essere possibile l'identificazione e la registrazione automatica dei dati collegati alla sicurezza della circolazione , dati che , conseguentemente, non si limitano solo ai gruppi dei tempi ma sono estesi anche alla velocità del veicolo e al percorso. Il montaggio e la riparazione del cronotachigrafo sono affidatiesc1usivamente ad officine autorizzate, le quali devono apporre un proprio marchio sui sigilli che applicano. Per rendere più efficace il controllo nell' ambito comunitario , gli Stati membri condividono l'archivio con l'elenco delle officine e con le copie dei marchi. Il datore di lavoro è chiamato, assieme al conducente, a vigilare sul buono stato del dispositivo, verificandone l'efficienza e provvedendo alla sua taratura con cadenza annuale. Il foglio di registrazione è un disco , di modello omologato, sul quale s'imprimono in modo indelebile i diagrammi delle registrazioni. Sul disco , inserito nel cronotachigrafo, i dispositivi scriventi dell' apparecchio tracciano, in modo automatico o semiautomatico, i dati sulla marcia del veicolo e sui tempi di lavoro del conducente. I fogli di registrazione sono individuali e devono rimanere nell' archivio del datore di lavoro per un anno a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta, ma anche dei conducenti interessati , al fine di prevenire eventuali abusi. 303 NORME SUI CONDUCENTI Il conducente deve avere a di spo sizione un numero sufficiente di fogli di registrazione, in con siderazione della durata del se rv izio e dell'eventualità di doverli sostituire se deteriorati o ritirati da agenti del traffico. Nel caso che si deteriori un foglio contenente regi stra zioni , qu esto deve esser e accluso al foglio di riserva utili zzato per sostituirlo. I fogli di registrazione vanno utili zzati ognuno per ciascun giorno, con riferimento al momento in cui s' in iz ia il servizio . Il foglio va riposto alla fine del turno di servizio giornaliero. Attraverso la sele zione di diverse posizioni del commutatore, il cronotachigrafo regi stra i seguenti tempi: - il tempo di guida, s imbolegg iato da un volante; tutti gli altri tempi di lavoro , simboleggiati da due martelli incrociati ; - il tempo di disponibilità, vale a dire la permanen za sul po sto di lavoro in attesa di ini ziare la guida o di eseguire altri lavori , ovvero il tempo pa ssato sul veicolo mentre alla guida è il secondo autista , ancorché trascorso in cuccetta , simboleggiato da un quadrato barrato con un a diagonale ; - le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero, simboleggiato da un letto. tracciati devono aver caratteristiche tali da consentire di riconoscere chiaramen te la natura dei differen ti tempi. L'a ppare cc hio montato sui veic oli , all a cui guida si alternano due conducenti , deve consentire la registrazione simultanea su due fogli distinti , Imo per ciascun conduc ente. Prima di ini ziare la guida il conducente deve riportare sul foglio di registr azione il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di partenza, la targa del veicolo, la lettura del cont achilom etri . Se dur ante la giornata di se rvizio egli è assegnato ad un altro veicolo , deve annotarne s ullo stess o foglio di regi stra zione la targa e la lettura del contachilometri nonché l'ora del cambio di veicolo. Alla fine della giornata di servizio il conducent e deve regi strare la data, il luogo e la lettura del contachilometri, riferiti al termine dell 'ultimo viaggio regi strato sul foglio I fogli di registrazione devono essere conservati a cura del conducente, per es sere esibiti agli agenti di controll o che ne facci ano richi esta , limitatam ent e ai giorni della settimana in corso e quelli utilizzati nei quindici giorni precedenti , tuttavia dal l'' gennaio 2008 i periodi di tempo comprendono la giornata in cor so ed i ventotto giorni pre cedenti. Nel caso di avaria al cronotachigrafo , il proprietario del veicolo deve farlo riparare al più presto. Qualora il veicolo rimanga lontano dalla propria sede per più di una settimana, deve essere condotto per la riparazione presso un' officina autorizza ta che si trovi lungo il tragitto. Nel frattempo il conducente deve annotare manualmente le in dicazioni relative ai gruppi di tempi , se rve ndos i del o dei fogli stess i di registrazione, ovvero di altro foglio da allegare a que sti ultimi , su cui riportare anche gli elem enti che con sentono di identificarlo (nome, num ero della patent e di gu ida, firma). Le funzioni automatiche previ ste per il cronotachigrafo sono ; 304 PARTE QUINTA - SEZIONE SECONDA - indicare con un contatore totalizzatore (contachilometri) e registrare la distanza percorsa; - indicare (tachimetro) e regi strare la vel ocità; - indicare (orologio) e regi str ar e i tempi (di guida , altri tempi di lav or o e di disponibilità , int erruzi oni di lav or o e tempi di rip oso giorn ali er o) ; - registrare tutte le aperture della custodia che contiene il foglio di registrazione. Il cronotachigrafo registra i dati relativi alla ve loc ità e alla di stanza prele vando un se gna le all'uscita del cambi o ovve ro su l1a m ota. In occa sio ne del control1o an nu al e so no quindi verificati anche il rapp ort o al pon te e la circonfer en za dei pneumatici , spe cifica ta me nte delle ruote motrici. L'importanza che in Europa si annette alle di sposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, contenute nei due regolamenti CEE 561/06 e 3821/85 , ha portat o all' ad ozi on e del1a dir etti va CE/22/06 che ha abbrogato la dir ettiva 88/599 /CEE e che fissa i criteri e le mod alità minime di control1o s ull ' app lica zio ne dei regol am enti stessi, nel1a consider azi on e che una corrett a app licaz io ne degli stessi richiede l'organizzazione di control1i uniformi ed efficaci da parte degli Stati membri al fine di ridurre e prevenire le infrazioni e promuovere la sicurezza stradale. L'applic azi on e uniform e dei reg ol am enti soc ia li nel se ttore dei tra sporti su strada è, inoltre, necessari a per evita re che si cr ein o di st or sioni nel1a co neo rrenza tra le imprese di trasporto. In occa sio ne di co n tro l1i, le in frazi oni acce rta te e le conseguenti san zioni , comminate nei confronti di residenti in altri Stati m embri ovvero nei rigu ard i di pr opri resid enti che abbiano commesso infrazioni in altri Stati membri , sono oggetto di sca mb io di reciproch e in formazi oni , in oma ggio al pr incipi o di recipr oca ass istenz a es p ressame n te pr e visto dal Reg ol am en to. La e itat a Diretti va prevede ehe gli Sta ti membri organizz ino Wl re golare sistema di contro lli, da effettuarsi sia su stra da sia presso il datore di lavoro. Pres so ciascuno Stato membro i control1i de vono coprire un ca mp ione di almeno 13% dopo il I? ge nna io 20 l Odei gio rn i lav orati dai eonduc enti intere ssati , se nza di scriminar e tra resid ent i o non resid enti nell o Stat o; di qu e sti co ntro lli, alme no il 15% deve essere effettuato su strada ed alm eno il 30% nei loc ali dell e imprese. I controlli effettuati su strada mirano a ver ificare il rispetto dei gru pp i di tempi (di g u ida sia giorn a lieri sia settimanali , interruzioni del lavoro, ripo so g iorna liero ), il corrett o funz iona me nto del cr on ot achi gr a fo, la pre sen za , q uando pr evi sto, del1'estratto del regi stro di se rvizio e di una copia dell ' orario di se rv izio . I eo n tro l1i effettuati presso i locali dell'impre sa investono ult eri ori dati , ri spetto a quelli che p ossono essere risc ontrabili da un a verifica su strada , e precisam ente: - i rip osi sett imana li ed i p eri odi di gu ida se tt ima na li corri spondenti ; - il num er o di ore di gu ida per due se tt imane co nsecutive e dallo ge nna io 200 8 dei 28 gio rn i pre ced enti ; - le ore di rip oso compensati ve a se guito di aumenti di periodi di lav oro giornali eri e settima nali; - il co rretto uso dei fogli di regist ra zi on e elo la co rretta pi ani ficazi on e degli orari dei co nd uce nti . 305 NORM E SUI CON DUCENT I Gli Stati membri conc ert an o, almeno due volte l'anno , o perazioni coordinate di ispezi oni su strada , da svolg er si co ntestua lme nte sul territ ori o di due o più Stati , anche se gestite dai propri rispettivi servi zi di controllo, dedicate sia alla verifica dei veicoli che dei conducenti. 32.5.2. ll tachigrafo digitale In materia di regolamentazione comunitaria relativa all'armonizzazione di alcune disposi zioni in materia soc ia le nel settore dei trasporti su strada , l'Unione europea ha deci so ch e per quanto riguarda l'autotra sp orto sia di merci che di per sone, i tachigrafi digitali dovranno sos tituire gli attuali c ro no tachigrafi an al ogici dotati di fo gli di regi str azi on e ca rtacei. La peculiarità del tachigrafo digital e è che con la sch eda di lettura (smart-card) del conducente viene sos tituito il di sco diagrammale. I! tachigrafo digitale è uno stru mento elettronico che perm ett e di regi st rare, in ana logia a quell o analogico , i tempi di guida e di rip oso dei conducenti allo sco po di verificare l'ottemperanza alle di sposizioni comunitarie in materia di normativa sociale, cioè tutte quelle pre scrizioni cui sono tenuti ad ottemperare i conducenti professionali. Oltre a ciò, lo stru mento regi stra anche la velocità e la di stanza chil ometri ca percor sa in qu ant o i dati vengon o mem ori zzati in un 'apposita mem or ia situata al suo intern o. L' unità di regi str azi one è dotata anche di un pai o di lett ori di schede di utilizzazione, di tasti di funzionamento riconoscibili da appositi pittogrammi , da uno schermo per la visualizza zione dei dati , di una stampante. Dal l maggio 2006 i veicoli commerciali di peso superiore a 3, 5 t. imm atricolati co me nuovi dev ono esser e equipaggiat i solo di tachigrafi digitali. Gli attuali veicoli che montano un cronotachigrafo analogico non hanno l'obbligo di sostituirlo in quanto non è previsto alcun obbligo di modificare i veicoli già immatricolati , per cui per alcuni anni opererà un regime misto. La reg ol ament azi one co m unita ria ha previsto, però, che in ca so di so stituzione del crono tach igra fo, lo ste sso dovrà essere di tipo digitale. Questo strumento nasce dall'esigenza di sostituire il precedente apparato analogico , risultato nel tempo di possibile contraffazione da parte degli utili zzatori. e per que sto in grado di cr eare di stor sioni dell a concorrenza. I probl emi nell'utili zzo e nell'affid abilità dei di sch i utili zzati dagli apparati analogici hanno reso, inoltre, co mpless i anche i co ntro lli da part e della poli zi a dell a stra da. Su un milione circa di veicoli controllati nel corso del 2002, sono stati riscontrate circa 70.000 manomissioni o tentativi di frode. Le caratteri stiche princ ipali del tachi grafo digit ale sono: - le ultime 28 giorn at e lavor ativ e ve ngo no regi st rat e ed imm agazzin at e nell a scheda del conducente ; - la memoria totale registra l'attività degli ultimi 365 giorni ; - il pr ogramma del tachigrafo digitale avverte attraver so un dispositivo visivo 15 minuti prim a che il peri od o di 4,30 ore sia oltrepassato; 306 PARTE QUINTA - SEZIONE SECONDA - tutti i dati conservati e registrati possono essere stampati. Con il tachigrafo digitale vengono utilizzate quattro schede di diverso colore che hanno finalità differenti. La prima (di colore bianco) di durata quinquennale rinnovabile , è la scheda del conducente che può essere utilizzata su più veicoli. La seconda (di colore giallo) è la scheda dell'azienda che dà accesso ai dati immagazzinati nella memoria del tachigrafo digitale. La terza (di colore rosso) è la scheda dell'officina autorizzata alla calibrazione ed alla manutenzione biennale dell'apparecchio. L'ultima (di colore azzurro) è la scheda di controllo, in possesso delle autorità deputate ad effettuare i controlli su strada al fine di leggere le informazioni sui tempi di guida e sulle velocità. Circa la carta del conducente , si osserva che essa è lilla specie di carta di credito personalizzata che contiene tutti i dati inerenti lo stesso conducente per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo e deve essere inserita quando inizia il periodo di guida. In caso di perdita o danneggiamento, il conducente deve stampare le informazioni relative ai periodi di guida relativi al tachigrafo digitale al termine del viaggio, nonché aggiungere il numero della propria scheda e la propria firma sulla stampa. La normativa prevede che non si può guidare senza scheda per più di quindici gIOrnI. L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «tachigrafo digitale» è stata disposta dali 'art. 2, par. l, lettera a), del regolamento (CE) 2135/98 del Consiglio , attraverso la modifica del regolamento (CEE) 3821/85 nella parte in cui si prevede che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La lettera b) del medesimo paragrafo specifica inoltre che: «a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, é superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) 3821/85, allorché si procede alla sostituzione di tale apparecchio ». Il regolamento (CEE) 3821/85 è stato , infatti , completato da un allegato (1B) di natura tecnica, più volte modificato , che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell' apparecchio , oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e operatività. Il regolamento prevede che l'omologazione CE possa essere rilasciata al nuovo apparecchio di controllo (cronotachigrafo) solo a condizione che «l' insieme del siste307 NORME SUI CONDUCENTI ma (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) abbia dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipol azion e». Sono stati introdotti i nuovi concetti di carta con memoria del conducente, carta (con memoria) di montatore autorizzato o dci centro di prova , carta (con memoria) di controllo e carta (con memoria) dell'azienda. È previsto che gli Stati membri devono adottare tutte le precauzioni per evitare qu al sia si rischio di fal sificazione delle cart e di stribuite. In caso d'avaria , di smarr imento o di rinnovo delle stess e, sono tempe stivamente fomite carte sostitutive ma l'autorità che le rilascia deve annotare la circostanza in un apposito registro . La carta (con memoria) del conducente contiene impresse le seguenti informazioni : nome e cognome, data e luogo di nascita del titolare ; - luogo di re sidenza normal e; - data di rilascio e data di scadenza della carta ; - indicazione dell'autorità che ha rila sciato la carta ; nwn ero della patente di guida , nwn ero della carta del conducente, fotografia e firma del titolare. Tutti questi dati (ad esclusione evidentemente della foto e della finn a) sono memori zzati anch e nella mem oria della carta. Quando è inserita nel lettore dell'apparecchio di controllo, essa con sente di trasferire e memorizzare i dati. Una volta inserita nel lettore , rimane bloccata e si può estrarre solo a veicol o fermo e una volt a completate le oper azioni di memorizzazione dei dati . La memoria della carta deve es sere tale da contenere i dati relati vi al conducente per non meno di 28 giorni. I dati meno recenti vengono man mano sostituiti da quelli nuovi. Qual sia si tentativo di fal sific azion e o di manipol azione dei dati deve essere rilevabile per l'intera durata di funzionamento della carta , che deve poter funzionare correttament e per 5 anni. La carta (con memoria) del centro di prov a o di montatore aut ori zzat o è se mpre «un dispositivo amovibile di trasferimento e memorizzazione dei dati da utilizzare nel dispositivo di lettura dell'apparecchio di controllo», attribuita dalle autorità degli Stati membri agli organismi che sono autori zzati alla prova , calibratura e programmazione dell'apparecchio di controllo. La carta (con mem oria) di controllo è attribuita alle au torità comp et enti per avere accesso ai dati memorizzati nella memoria o nelle carte del conducente per effettuare verifiche. La carta (con memoria) dell' azienda è ril asciata dalle autorità degli Stati membri al proprietario di v e ico li nei quali sono installati gli apparecchi di controll o; essa consent e la vi suali zzazi on e , il tra sferim ento e la stampa dei dati memori zzati negli apparecchi di controllo installati nei ve ico li appartenenti all' azienda. 308 PARTEQUINTA - SEZIONE SECONDA I dati necessari al controllo del rispetto dei gruppi di tempi di cui al regolamento CE 561185 e dell'impiego dei limitatori di velocità (ove previsti), registrati e conservati in memoria dai nuovi apparecchi di controllo devono rimanere memorizzati per almeno l anno Il nuovo tachigrafo consta di uno o due lettori dove introdurre altrettante carte con memoria del o dei conducenti, un dispositivo elettronico che memorizza i dati dei conducenti, una stampante, vari strumenti indicatori, un apparato per trasferire la memoria di dati (memoria in grado di contenere almeno 365 giorni), un congegno per visualizzare e stampare su richiesta degli organi di controllo tutte le informazioni ed un dispositivo per inserire il luogo di inizio e fine della giornata di lavoro. Esso deve poter registrare e memorizzare, con prestazioni e precisioni che lo distinguono nettamente dall'apparecchio di controllo analogico, gli elementi di seguito elencati, per la definizione di alcuni dei quali si rimanda a quanto già detto a proposito del «vecchio» cronotachigrafo: - la distanza percorsa e le velocità istantanee del veicolo registrate durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo stesso (con scansione ogni secondo); - eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, che sono definiti come «ogni periodo di durata superiore ad un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera i 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3». Si ricorda che la categoria N3 comprende i «veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t»; la categoria M3 comprende invece i «veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t»; lo strumento registra altresì ora, data, velocità massima e velocità media durante tale periodo; - i gruppi dei tempi previsti dal regolamento con una precisione di l minuto, relativi ai 27 giorni precedenti; - l'identificazione dei veicoli guidati; - qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 rnillisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio e dei sensori di distanza e velocità; tutti i guasti di sistema dell' apparecchio di controllo e della carta del conducente con la data, l'ora, la durata e il numero della carta del conducente; - data, ore e durata della guida senza l'inserimento o il funzionamento della carta del conducente; - data dell'installazione e dell'ultima ispezione periodica dell'apparecchio di controllo con il numero di carta con memoria del montatore o dell'officina autorizzata; - data dell'inserimento, tipo di controllo (visualizzazione, stampa, trasferimento) e numero della carta di controllo dell' autorità che ha proceduto alla eventuale verifica; - data e ora della regolazione dell'ora e numero di carta con memoria. Nella memoria l'ora può essere regolata solo quando è inserita la carta di un'officina autorizzata; 309 NORME SUI CO NDUC ENT I - il simbol o del o degli Stati in cui ha inizi o e fine il period o di lavoro giornaliero, che il conducente deve introdurre nel di spo sitivo di controllo se effettua viaggi internazionali. L'inserimento di questi dati può essere automatico quando l'apparecchio è coll eg ato ad un siste ma di posi zionamento satellitare. In oltre , all 'alt o del mont aggi o, su ll'appa recc hio di cont roll o dev on o essere programmati i seguenti dati: - la data del montaggio; il «tempo universale coord inato» ; l'identi ficazione del veicolo a mezzo del numero di telaio e del numer o di targa; il num ero della carta del mont atore autorizz a to o dell 'officina autorizzata. Sulla carta del conducente devono rimanere memorizzati i seg uenti dati: - i gru ppi dei tempi appe na richiamati, per un peri od o di a lme no 28 giorni , con i dati identi ficativi di tutti i ve icoli guidati ; - tutti i dati su riportati relativi ad an omali e, int erruzioni e guasti; - data e ora in cui la carta del conducente è stata inserita ed estratta e distanza percorsa. Sfrutt and o le poten zi alità o ffert e dall a moderna tecn ol ogi a , la reg ol am entaz io ne contributi va ha prev is to altri requi siti per il funzio na me nto dell'apparecchio di controllo , a beneficio del suo utilizzatore. Il dispositi vo de ve emettere segnali di avviso ogni qualvolta rilevi un comportamento ciel conducente difforme dalle norm e o un' anomali a di funz iona me nto . Un seg nale ac us tico o vi siv o ov ve ro una co mbinazio ne dei due avverte che nel cr on otachigrafo non è stata in serita la carta del conducent e , o che essa è difettosa ovvero che è stata in serita nel lettore sbagliato o che so no in atto anomalie di fun zionamento dello stru mento . Il conducente è messo in allarme quando il veicolo supera i limiti di velocità cons enti ti o quando si supe rano i peri odi massimi di guida ; in que sto caso , o ppo rtu na me nte, è e messo anche un prim o segna le di pr eavvi so 15 minuti prim a del supe ra me nto del limite. Con decreto ministeriaie del 31 ottobre 2003 , n. 361 , pubblicato nella Ga zzetta Uffi ciale - Serie generale - n. I del 2 gennaio 2004 , sono state emanate le disposizioni attuative del cita to reg ol amento CE 21 35/98 ed assegn ato alle Cam er e di commerci o, indu stri a, artigianato ed ag rico ltura , tra gli altri, il co mpito di svo lge re l'istruttoria per il rilascio delle autorizz azioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo (art. 3, comma 2). Le stes se Camere di commercio sono state individuate quali aut orità per il rilascio delle carte tachigrafi che (art. 3, comm a 3). 32.5.3. Le sanzioni Le sanz ioni alle in frazioni dell e norm e previ ste dai sudde tti reg olamenti sono stabilite dal codi ce dell a strada agli artico li 174 e 178. In parti col are, sono stabilite 3 10 PARTE QUINTA· SEZIONE SECONDA le sanzioni cui è soggetto il conducente che non osserva i limiti temporali stabiliti dal regolamento CE 561/06 ovvero che è sprovvisto, altera o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio. È prevista una sanzione anche per gli eventuali altri membri dell'equipaggio che non osservano le suddette prescrizioni. Poiché il regolamento CE 561/06 attribuisce all'impresa l'onere del controllo sul rispetto delle norme ivi contenute, il codice della strada obbliga l'impresa, in solido con il dipendente, al pagamento della somma dovuta. La norma nazionale giunge a comminare all'impresa ripetutamente inadempiente anche la sospensione , la decadenza o la revoca del titolo abilitativo. È prevista, inoltre, la detrazione di un punto dalla patente di guida di chi «non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell' orario di servizio» (art. 174) o il libretto individuale di controllo (art. 178). L'articolo 179 prevede, per chi circola con un autoveicolo avente un cronotachigrafo con caratteristiche diverse da quelle stabilite o non in funzione , ovvero senza che sia stato inserito il foglio di registrazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 742 a € 2.970 (raddoppiata se si riscontra una manomissione dei sigilli o l'alterazione dello strumento) , la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi e la decurtazione della stessa di IO punti. A questo proposito la Cassazione civile , riferendosi alla legge 689/81 in tema di illeciti amministrativi, ha affermato il principio secondo il quale non è sufficiente ignorare che sussistono i presupposti dell'illecito per escludere ogni responsabilità, ma è necessario che tale ignoranza sia «incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza» (sez. 1,23 dicembre 97, n. 1301 l). Applicando tale principio all'ipotesi d'infrazione di cui all'articolo 179, il conducente che si dichiari incolpevole perché ignorante i I fatto illecito , deve dimostrare di aver rispettato le regole dell'ordinaria diligenza , che si sostanziano nel controllo costante dello strumento e, «in ogni caso , nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione». 32.7. Norme di comportamento L'attuale Codice della strada, peraltro già più volte parzialmente modificato ed integrato a causa di intervenute nuove esigenze , ha emanato le regole relative alla circolazione sulle strade «nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie» ispirandosi «al principio della sicurezza stradale , perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell' ambiente e del risparmio energetico», così come previsto nell'originaria stesura di cui all'articolo 1. Il principio dell'incolumità personale è sottolineato maggiormente nella riscrittura dello stesso articolo, ai sensi del D. Lgs. 15 gennaio 2002 , n. 9. E' previsto , infatti, che «la sicurezza delle persone , nella circolazione stradale», «rientra tra le finalità primarie d'ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato ». Lo stesso 311 NORME SU1 CONDUCENTI articolo, al secondo comma, aggiunge che le nonne ed i provvedim enti attuativi perseguono i seguenti obi ettivi: «ridurre i co sti econom ici, sociali ed ambi entali derivanti dal traffic o veicol are; migli orare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraver so una razional e utili zza zion e del territorio; migli orare la fluidità della circol azi on e» . In partico lare, le nonne di comport am ent o sono racchi use nel Titolo V del codice, il cui primo artico lo, il n. 140, dett a al comma I il principio inform atore dell a circola zion e: «gli utenti della strada dev ono comportarsi in mod o da non costi tuire peric olo o intralci o alla circol azione ed in mod o ch e sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza strada le» . Si segna la che a coloro che sono in tran sito sul territ ori o di altti Stati, appartenenti o meno all a UE, sono applicabili le nonne di circol azi on e stradale ivi vig enti. Ne con segue che le sanz ioni, derivanti da infrazioni alle regole loc ali , sono comminabili anche ai tras gressori alla guida di veic oli imm atricol ati all'estero e muniti di patent e di gu ida stran iera. D 'a ltro canto tali norm e e cioè sia quelle relativ e ai conducenti (pat enti di guida , attes tati d'idon eità, requi siti fisici e ps ichici, ecc.), sia quelle relativ e al li spe tto da pa rte degli stessi dell e regole applicabili alla circolazione strada le, anch e se disciplina te da strumenti leg islativi nazion ali , rispond on o a princi pi di m atrice com unit aria , tesi a creare un ordina to sistema di regole comuni ch e con sent a il reciproc o ric on oscim ento tra i vari Stati e, dunque, la libera circol azion e di persone e cose. Il nostro ordiname nto è, dunque, pienament e allinea to con le n onne intern azionali , promul gate sia a livell o d' Uni on e Euro pea sia in amb ito più ampi o (la cit ata Conven zion e ema nata dall a Confer en za int ern azi on ale di Vienn a sulla circol azion e stradale è l'e sempio più imp ortante). Le nonne della circolazione sono rivolte indistintamente a tutti i veicoli, compre si gli autobus. Peraltro, in alcuni ca si specifici , tali norme si differenziano secon do la tipologia di veicolo. 32,7.1, Limiti di velocità Norma fondamentale è indubbiamente quella relativa ai limiti di velocità, soprattutto per chi , come i conducenti di autobus, svolge l'attività di guida professionalmente. Il rispetto dei limiti di velocità imposti dal codice della strada ha un'evidente ricaduta sugli aspetti relativi alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente ed al risparmio energetico. Per applicare correttamente le prescrizioni relative ai limiti di vel ocità, bisogna avere la piena consapevolezza del tipo di strada che si sta percorrendo. Le strade sono classificate: - in funzione delle loro caratteristiche co struttive: in autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane sec ondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di qu arti ere , strade locali ; - in funzione del loro uso e dei tipi di collegamenti svolti , nonché per le esi312 PAR TE QU INTA - SE ZIONE SECON DA genze ammin ist rat ive e per gli E n ti prop rie tari: in st rade sta tali, regi on ali , pro vinc iali e co mu na li . Le ve lo cità ma ssim e , per gli autob us la cui ma ssa compl essi va a pie no cari co è in feri or e od ugua le alle 8 tonne llate , sono le stesse pre viste per le auto vetture e cioè: - 50 km/h - 70 km/h - 90 km/h - I lO km/h - 130 km/h sulle strade dei centri abita ti; sulle stra de urb an e di scorrime nto ; sulle strade ex traurba ne locali e seco nda rie; sulle st rade extra ur ba ne pr inc ipa li; in autostrada . Il Decreto Leg is lat ivo 15 ge nna io 2002 , n. 9, stabilis ce che la vel oci tà mass ima su autostrade a tre corsie, più corsia di emerge nza , pe r ogni se nso di marci a, può esse re ele vata a 150 km/h. In caso di «p rec ipita zio ni atmosfe ric he di qualsiasi natura» , la vel oci tà ma ssim a sce nde a110 km/ h su autostrade e a 90 km/h su lle st rade extra urbane pr incipali . Gli autob us di massa superiore hann o dei limiti di ve loc ità più bassi: - 50 km /h sulle strade dei ce ntri ab ita ti; 70 km/h sulle st rade ur ban e di sco rr ime nto ; 80 km/h sulle st rade ext rau rbane ; 100 km/h su lle autostrade . A ncora più bassi i limi ti deg li autosnodati: - 50 km lh sulle st rade dei ce nt ri ab ita ti; - 70 km /h sulle strade urba ne di scorrime nto e su lle s trade extraurba ne ; - 80 km/h sulle autostrade . Gli enti proprietari de lla strada possono fissare, all 'in terno dei limiti suddetti, dei limi ti di ve loc ità più bassi, seg na lando li opportu na me nte . Il Cod ice dell a strada, per re ndere più correspo nsab ili i co nduce nt i di alcune categorie di ve ico li con rigu ard o ai limi ti di ve loc ità , all'artico lo 142 impon e che, ove il ve ico lo abb ia limi ti ma ssimi di ve loc ità di versi da que lli gene ra li, debban o essere appost i, in mod o ben vis ib ile sulla pa rte posteriore dell o stesso , i co ntrasseg n i in mate ria le ret ror itlettente , ri portan ti in cifre i lim iti prescritti . L'obb ligo di questi contrasseg ni ricorre per gli autob us la cui mas sa co mp lessiva a pie no carico è superiore a 8 t e per gli autosno dat i. P rocedere ad una ve loc ità che arrechi pe r ico lo ov ve ro supe rare la vel oci tà massima prescr itta di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h comporta una decurtaz io ne di 2 pu nt i da lla patente ; se il limite prescr itto è superato di oltre 40 km/h la pena lizza zione passa a ben10 pu nt i. 32.7.2. La segnaletica stradale I seg nali strada li di pe r ico lo sono, in ge ne re , rife riti a tutti i vei coli , alcu n i sono 313 NORME SUI CO N DUC ENT I dedicati a particolari categorie. Così ad esempio, mentre il segnale di divieto di sorpasso raffigurato con due autovetture, una di colore rosso e l'altra nera , inscritte all'interno di un cerchio rosso su fondo bianco , è esteso a tutti i veicoli , il divieto di sorpasso individuato con le sagome di un autocarro di colore rosso , affiancato ad un' autovettura nera , vieta il sorpasso agli autocarri la cui massa supera le 3,5 t ma questa manovra è consentita agli autobus , qualunque sia il loro peso. Gli autobus non sono tenuti al rispetto del divieto di transito quando il relativo segnale raffigura, sempre all'interno del cerchio rosso , un autocarro, anche se la massa dell' autobus è superiore a quella massima riportata sul segnale. E' riferito , invece , a tutti i veicoli e, dunque , anche agli autobus , il divieto rappresentato da una cifra e da un simbolo che ne riferisca il limite ad una massa o ad una lunghezza, altezza o larghezza. Il segnale che vieta il transito ai veicoli trainanti un rimorchio, riconoscibile dalla sagoma della parte posteriore di un autocarro agganciato ad un rimorchio, vale per gli autotreni e autoarticolati ma non per gli autosnodati. 32.7.3. Nonne sulla precedenza Per quanto riguarda le precedenze , gli autobus non godono d'alcun privilegio, a qualunque uso essi siano destinati , dovendo rispettare le stesse regole che valgono per gli altri veicoli. Medesima considerazione per gli autosnodati ed i filobus. Quando i «veicoli», come definiti dagli articoli 46 e 47 del Codice , provengono da destra, la precedenza compete anche ai veicoli a braccia, quali ad esempio un carretto spinto a mano o addirittura, come confermato dalla giurisprudenza, un carrello del supermercato. La precedenza non compete invece ad una bicicletta o motociclo spinto a mano e neanche ad una carriola che è considerata come «att rezzo» . Solo i veicoli che transitano su rotaie , e quindi anche i tram, hanno la precedenza sugli altri veicoli , indipendentemente dal fatto che provengano da destra o da sinistra. Qualora invece un autobus incontri un altro veicolo percorrendo una strada stretta o ingombrata, tale da rendere necessaria la retromarcia, ha la precedenza sugli altri veicoli , anche se si tratta di autocarri di grandi dimensioni , fatta eccezione degli autotreni e degli autoarticolati. Se due autobus si incrociano, ad esempio su una strada di montagna, è tenuto a retrocedere quello che procede in discesa. È tenuto , invece , ad effettuare la retromarcia l'autobus che procede in salita nel caso che quest'ultimo si trovi vicino ad una piazzola o in condizioni da poter manovrare più facilmente. Quest'ultima norma vale per ogni veicolo che incontri un altro della stessa categoria , quando non sia possibile l'incrocio per la ristrettezza della carreggiata, ai sensi dell'articolo 150 del C.d.S. Per il conducente che contravviene a questa norma è prevista la decurtazione di 1 punto dalla patente ma se dall'inosservanza di queste disposizioni deriva un grave incidente , ed i I conducente è incorso, in un periodo di due anni, per due volte nella violazione, la decurtazione sale a 5 punti. 314 PARTE QUINTA - SEZIONE SECONDA L'articolo 38 del codice della strada dispone la gerarchia delle prescrizioni impartite ai fini della circolazione, valida per tutti gli utenti della strada, nel seguente modo: - le segnalazioni degli agenti del traffico prevalgono su tutte le altre; - quelle dei segnali serna forici, esci usa la luce gialla lampeggiante , prevalgono su quelle dei segnali verticali ed orizzont ali ; tra questi due ultimi prevalgono quelli verticali . 32.7.4. Norme su fermate e soste Per la fermata e la sosta degli autobus non in servi zio di linea valgono le stesse norme previste per le autovetture dall'articolo 158 del Cd. S. , anche se sempre più spesso le autorità com unali di grandi città, soprattutto a forte voca zione turistica, tendono a regolare sia lo sta zionamento , sia l'acces so nei centri storici , specie per gli autobus in servi zio di noleggio. Lo stesso articolo del codice , coordinato con l'articolo 353 del Regolamento, prescrive che «durante la sosta e la fermata, i I conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed imp edire l'uso del veicolo senza il suo consenso» e che «il veicolo in sosta deve avere il motore spento ». Tale norma è dettata non solo per motivi di sicurezza , ma anche nel rispetto del principio «della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico». Lo stesso articolo 353 del Regolamento integra le disposizioni relative alla fermata e sosta dei veicoli prescrivendo che si deve azionare il freno di stazionamento «e, di regola , ( ... ) inserire il rapporto più basso del cambio di velocit à». Negli autobus , per ovvie ragioni tecniche , il cambio di velocità deve essere lasciato nella posizione di folle. Lo stesso articolo prescrive, sulle strade a forte pendenza , di lasciare le ruote sterzate, nonchè per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e, dunque, per la maggioranza degli autobus, l'uso dei cunei bloccaruote. Per i servizi di linea extraurbani , le fermate sono individuate da un apposito segnale di forma rettangolare nella cui metà superiore, a fondo bianco , è raffigurato un autobus ed in quella inferiore, a fondo blu, possono essere riportate le indicazioni utili per gli utenti , quali le destinazioni e gli orari. L'iscrizione «BUS» tracciata sulla pavimentazione stradale in corrispondenza dell'area di fermata degli autobus è di colore giallo , così come le iscrizioni «TRAM» e «TAXI»; tutte le altre iscrizioni sulla sede stradale sono invece di colore bianco. La zona di fermata , sempre per gli autobus in servizio di linea , è composta di tre parti: - la centrale, individuata con la scritta «BUS», destinata all'arresto vero e proprio, di lunghezza maggiore di due metri rispetto all'autobus più lungo per il quale è prevista la fermata; - prima e dopo, due zone destinate alle manovre di decelerazione e accelerazione , lunghe dodici metri l'una. La larghezza dell'intera area è di 2,70 m. All'interno di quest' area è vietata la sosta. 315 NORME SUI CONDUCENTI 32.7.5. Altre norm e di comportamento Il codice della strada, all'articolo 190, vieta ai pedoni di attraversare la strada passando davanti agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate, norma invero poco rispettata. Il condu cente dell'autobu s, pertanto, deve vigil are per cercar e di ridurre il fallore rischi o, tenend o sotto controll o attraverso i retrovisori eventua li veico li in fase di sorpas so ed eventualmente segnalando loro il pericolo con seg nalaz ioni visive e/o acu stiche. Altra importante norma del C.d.S. è quella contenuta agli articoli 41, paragrafo 9, e 145, paragrafo 7, frequentemente disattesa che prevede di non impegnare un incrocio , se non si ha la possibilit à di proseguire e liber are velocement e l' ar ea dell 'intersezione, per non os tacolare il flusso dei veicoli prov eni enti dalle altre direzioni. Tale norma assume rilevanza soprattutto per i conducenti degli autobus, in con siderazione del fatto che la loro lunghezza può facilmente diventare un ingombro invalicabile post o al centro dell'intersezi one. Si annotan o, inoltr e, alcun e regole relative alla circo lazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali , quand o esse sono con carreggiata a tre o più corsie per ogni senso di marcia. In questi casi l'articolo 143 del C.d.S. prescrive che si debba percorrere la cor sia più libera a destra , essendo la corsia centrale e la corsia di sinistra de stinate esclu sivamente al sorpass o. Per dare maggi or eviden za a questa norma, con le modi fiche apporta te al codice con il citato Decreto Legislativo 15 gennaio 2002 , n. 9, è stato soppresso il paragrafo 6 del citato articolo 143 che riserv ava alla cor sia di destra ai veico li «lenti» (e non «pesanti») sulle auto strade e strade ex traurbane a tre o più corsie. La defini zione di veicoli «lenti» deri va da convenzioni internazionali ma non ha un contenuto ben definito, non essendo chiaro se va riferita a veicoli intrin secam ente lenti o che procedono lent ament e. Per chi trasgredi sce questa norm a è pre vista una decurtazione di 4 punti dalla patent e. Altra norma da ann otare è quella prevista all 'articolo 176 del codice della strada , seco ndo la quale i veicoli di lunghezza ma ggiore di 7 m, ed in questa tipologia rientrano, quindi , anche molti autobus, che tran sitano su autostrade con carreggiata a tre o più corsie, posson o impegn are esclus ivame nte le prim e due di esse più vicine al bord o destro della ca rreg giata. Per il manc ato rispetto di questa norma è prevista una decw1azione di 2 punti dalla patente. Quanto al sorpass o, si rammenta che la norma prevede (art. 148 del C.d. S.) che il conducente del veicolo che è so rp ass ato de ve agev olare l'altro conducente, non accele ra ndo e ten endosi accosta to al mar gine destro dell a ca rre ggia ta , nelle strade ad una cor si a per senso di marci a. Il codice della strada , accan to a qu esta regola, valida per tutti i veicoli, impone una norma specifica per i veicoli che per la loro particol are tipologia (dimensioni, masse, limitazioni particolari della velocità) posson o crear e intralcio alla circol azi on e e tra essi, quindi , anche gli autobus . Per questi ve icoli, infatti , è prescritto che , ove per corrano una strada le cui caratteristiche co strut tive o di traffico rend ano difficil e e peri coloso il loro sorpasso, debbano rallentare e nel caso fermar si al margine della carre ggiata per lasciar passare i veico li che seguono. Sono esplicitamente esentati da que sta disposizione gli autobus in servizio di linea nei loro percor si urbani . 316 PARTE QU IN TA - SEZ IO NE SECONDA Altra norma di comportamento specificatamente dedicata al trasporto di persone con autobus è quella contenuta all'articolo 169, che dispone che non possano prendere posto sui veicoli più persone di quelle indicate nella carta di circolazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una rilevante somma e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Quando la violazione è commessa da chi ha adibito abusivamente il veicolo ad uso di terzi , la somma è pari a due volte e mezzo la precedente ed i punti decurtati salgono a 4. rev.1.0 del 21 nov 2007 317