della Repubblica numeri 29, 38, 41, 43, 46,
prima serie speciale, dell'anno 2006.
Considerato che i Giudici di pace di
Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta,
Palermo, Siracusa e Comiso, dubitano – in
riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e
42 della Costituzione – della legittimità
costituzionale dell'art. 213, commi 2comandante di polizia locale
quinquies (censurato dal solo rimettente di
docente in diritto della circolazione stradale
Comiso) e 2-sexies (commi entrambi
giornalista pubblicista
introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c,
collaboratore di riviste di settore
numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005,
direttore di infocds.it
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
e-mail: mailto:[email protected]
assicurare la funzionalità di settori della
pubblica
amministrazione»,
ne l
testo
CODICE DELLA STRADA
risultante dalla relativa legge di conversione
17 agosto 2005, n. 168), del decreto
CONFISCA CICLOMOTORE PER
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
MANCATO USO DEL CASCO: LA
codice della strada);
CORTE COSTITUZIONALE NON SI
che, analogamente, anche il Giudice di pace
PRONUNCIA PER INTERVENUTA
di Torre Annunziata, con due ordinanze,
MODIFICA LEGISLATIVA.
solleva questioni di legittimità costituzionale
– in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111
Corte Costituzionale ordinanza n.
della Costituzione – degli artt. 171, commi 1
73/2007
e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della
ORDINANZA
strada;
nei giudizi di legittimità costituzionale
che, data la connessione esistente tra i vari
dell'articolo 213, commi 2-quinquies e 2giudizi, se ne impone la riunione ai
sexies
(introdotti
dall'art.
5-bis,
fini di una unica pronuncia;
La
Corte
comma 1, lettera c, numero 2, del
Costituzionale viene
che, nelle more del presente
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
investita
sulla
giudizio,
i commi 168 e 169 dell'art.
recante «Disposizioni urgenti per
questione di legittimità
2
del
decreto-legge
3 ottobre 2006, n.
costituzionale
delle
assicurare la funzionalità di settori
norme che avevano
262
(Disposizioni
urgenti
in materia
della pubblica amministrazione», nel
previsto la confisca del
tributaria
e
finanziaria),
inseriti
dalla
testo risultante dalla relativa legge di
ciclomotore per una
relativa
legge
di
conversione
24
conversione 17 agosto 2005, n. 168),
serie di violazioni
novembre
2006,
n.
286,
hanno,
amministrative
(casco,
e dell'articolo 171, commi 1 e 2, del
trasporto passeggero).
rispettivamente, modificato, l'uno, il
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
La Corte, rilevate le
testo dell'art. 171, comma 3, del
285 (Nuovo codice della strada),
intervenute modifiche
codice della strada, l'altro, il testo del
con le quali la confisca
promossi con ordinanze del 1° marzo
successivo art. 213, comma 2-sexies
è
stata
sostituita
dalla
2006 dal Giudice di pace di Chioggia,
dal
fermo
(norma, quest'ultima, denunciata da
del 12 gennaio 2006 dal Giudice di
amministrativo,
tutti giudici rimettenti);
pace di Trapani, del 2 marzo 2006 dal
restituisce gli atti ai
che, difatti, in virtù del citato ius
vari giudici pace, non
Giudice di pace di Scicli, del 31 marzo
pronunciandosi quindi
superveniens,
mentre alla «sanzione
2006 dal Giudice di pace di
sulla legittimità delle
pecuniaria
amministrativa
prevista
Caltanissetta, del 22 dicembre 2005
confische
fin
qui
dal
comma
2»
del
medesimo
art.
171
dal Giudice di pace di Torre
operate dagli organi di
del
codice
della
strada,
in
luogo
della
polizia
stradale.
Annunziata, del 27 febbraio 2006 dal
Sull’argomento è da
confisca originariamente prevista,
Giudice di pace di Palermo, del 24
segnalare il disegno di
«consegue il fermo del veicolo per
novembre 2005 (pervenuta alla Corte
legge Bianchi (v. sotto)
sessanta giorni ai sensi del capo I,
che
prevede
la
costituzionale il 22 agosto 2006) dal
restituzione dei veicoli
sezione II del titolo VI» dello stesso
Giudice di pace di Torre Annunziata,
sequestrati ma non
codice (ovvero per la durata di
del 3 marzo 2006 dal Giudice di pace
ancora confiscati.
novanta giorni allorché, «nel corso di
di Siracusa e del 16 giugno 2006 dal
un biennio», sia «stata commessa,
Giudice di pace di Comiso, rispettivamente
almeno
per due volte, una delle violazioni
iscritte ai numeri 226, 229, 315, 331, 377,
previste
dal
comma 1» del predetto art. 171),
379, 381, 433 e 502 del registro ordinanze
ai
sensi
del
novellato art. 213, comma 22006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
sexies, dello stesso codice della strada risulta
A cura di
Alessandro Casale
1
«sempre disposta la confisca del veicolo in
tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo
sia
stato
adoperato
per
commettere un reato, sia che il reato sia
stato
commesso
da
un
conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne»;
che, pertanto, alla luce di tale duplice
sopravvenienza normativa si impone la
restituzione degli atti ai giudici rimettenti,
per una rinnovata valutazione della rilevanza
e della non manifesta infondatezza delle
questioni dagli stessi sollevate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di
pace
di
Chioggia,
Trapani,
Scicli,
Caltanissetta, Palermo, Siracusa, Comiso e
Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
febbraio 2007.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007
soppresse e le parole "da euro 74 a euro 296"
sono sostituite con le parole "da euro 148,00
a euro 594,00".
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 142 in materia di
velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a. nel comma 6, dopo le parole "le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate"
sono aggiunte le seguenti: "anche per il
calcolo della velocità media di percorrenza su
tratti determinati";
b.
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di
non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a
euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a
sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI";
c.
dopo il comma 9 è aggiunto il
SICUREZZA STRADALE: SCHEMA
seguente:
DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
"9.bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i
“MISURE
PER
LA
limiti massimi di velocità è soggetto
SICUREZZA
DELLA Di grande attualità il alla sanzione amministrativa del
disegno di legge per il
CIRCOLAZIONE
pagamento di una somma da euro
contrasto delle cosiddette
1.754,00 a euro 7.018,00. Dalla
stragi del sabato sera.
STRADALE”.
Pubblicizzato su giornali e
violazione consegue la sanzione
Articolo 1
tv, è stato però oggetto di un
amministrativa accessoria della
(Modifiche all’articolo 117 Codice
messaggio distorto poiché
sospensione della patente di guida
della Strada)
sembrava che le norme
stessero per entrare in
da sei a dodici mesi, ai sensi delle
1. All’articolo 117 del decreto
vigore.
norme di cui al capo I, sezione II,
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
Invece non è così, si tratta di
del titolo VI.";
successive
modificazioni
e
un disegno di legge che
d.
Il comma 11 è sostituito da l
dovrà quindi andare in
integrazioni, sono apportate le
Parlamento
per
seguente:
seguenti modifiche:
l’approvazione,
ma
si
"11. Se le violazioni di cui ai commi
a. il comma 1 è soppresso;
prevedono
rilevanti
7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla
b.
dopo il comma 2, aggiungere
modifiche e tempi non
guida di uno dei veicoli indicati al
il seguente:
proprio brevi.
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e
"2-bis: Ai titolari di patente di guida
l) le sanzioni amministrative pecuniarie e
di categoria B, rilasciata a far data dal 1°
quelle
accessorie
ivi
previste
sono
giugno 2007, per i primi tre anni dal rilascio
raddoppiate";
non è consentita la guida di autoveicoli
e.
Il comma 12 è sostituito dal seguente:
aventi una potenza specifica, riferita alla
"12. Quando il titolare di una patente di
tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione
guida sia incorso, in un periodo di due anni,
non si applica ai veicoli, autorizzati ai sensi
in una ulteriore violazione del comma 9, la
dell’articolo 188, adibiti al servizio di persona
sanzione amministrativa accessoria è della
invalida, purché la stessa sia presente sul
sospensione della patente da otto a di ciotto
veicolo.";
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
c) nel comma 3 le parole "ai commi 1 e 2"
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di
sono sostituite dalle seguenti "al comma 2 e
una patente di guida sia incorso, in un
2-bis" ;
periodo di due anni, in una ulteriore
d. nel comma 5 le parole ",e comunque prima
violazione del comma 9 bis, la sanzione
di aver raggiunto l’età di venti anni," sono
2
amministrativa accessoria è la revoca della
patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 173 in materia di uso
dei dispositivi radiotrasmittenti durante la
guida)
1. All’articolo 173 del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa da pagamento di una somma
da euro 70,00 a euro 285,00. Chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa da pagamento
di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
Dalla violazione prevista dal comma 2
consegue sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi de l capo I, sezione II, del titolo
VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo
di due anni, la sospensione è da due a sei
mesi".
Articolo 4
(Modifiche
in
materia
di
sanzioni
amministrative per la violazione
di altre norme di comportamento del Codice
della Strada)
1. All’art. 174 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a. nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro
570" sono sostituite dalle seguenti "da euro
370 a euro 1.485". Di seguito è aggiunto il
seguente periodo: "E’ soggetto alla medesima
sanzione chiunque altera l’estratto del
registro di servizio, o copia dell’orario di
servizio, salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.";
b.
nel comma 5 le parole "da
euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle
seguenti "da euro 370 a euro 1.485";
c.
nel comma 6 le parole "da
euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle
seguenti "da euro 143 a euro 570";
d.
il comma 7 è sostituito da l
seguente:
"7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo
incompleto l’estratto di servizio o copia
dell’orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro 143 a euro 570.".
1. All’articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, nel comma 22, primo periodo,
le parole "sospensione della patente di guida
da sei a ventiquattro mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "revoca della patente di
guida".
2.
All’articolo 178 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo periodo del comma 3 le parole
"da euro 143,00 a euro 570,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 370,00 a
euro 1.485,00". Di seguito è aggiunto il
seguente periodo: "È soggetto alla medesima
sanzione
chiunque
altera
il
libretto
individuale di controllo o l’estratto del
registro di servizio, o copia dell’orario di
servizio salvo che il fatto costituisca reato,";
b) nel comma 4 le parole "o altera" e le parole
"salvo che il fatto costituisca reato" sono
soppresse.
3.
Alla tabella dei punteggi annessa
all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, sono apportare le seguenti
modifiche:
a) i riferimenti all’articolo 142 sono sostituiti
dai seguenti:
- comma 8 punti 5
- commi 9 e 9 bis punti 10
b) i riferimenti all’articolo 174 sono sostituiti
dai seguenti:
- comma 4 punti 10
- comma 5 punti 10
- comma 7 punti 5
c) il riferimento al comma 19 de ll’articolo 176
è soppresso;
d) i riferimenti all’articolo 178 sono sostituiti
dai seguenti:
- comma 3 punti 10
- comma 4 punti 5
e) i riferimenti all’articolo 191 sono sostituiti
dai seguenti:
- comma 1 punti 8
- comma 2 punti 4
- comma 3 punti 8
Articolo 5
(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia
di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di
stupefacenti)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a. il comma 2 è sostituito dal seguente:
3
" 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è
punito con l’arresto fino a tre mesi e con
l’ammenda da euro 1.000,00 a euro
4.000,00. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, la
pena è l’arresto da due a sei mesi e
l’ammenda da euro 3.000,00 a euro
12.000,00. E’ fatta salva, in ogni caso,
l’applicazione delle sanzioni accessorie
previste
dagli
articoli
222
e
223.
All’accertamento del reato conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei
mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente di guida è
revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, quando il reato è commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando
lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio. Ai fini del ritiro della
patente di guida, si applicano le disposizioni
dell’articolo 223.";
b.
dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Qualora viene accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
l’organo di polizia che accerta la violazione
deve disporre il sequestro del veicolo, nonché
la sua rimozione e il trasporto in idoneo
luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non
può
essere
affidato
in
custodia
al
trasgressore. Con la sentenza di condanna,
anche a pena condi zionalmente sospesa, il
giudice, dispone la confisca del veicolo con il
quale, è stato commesso il reato ai sensi
dell’art 240, comma 2, del codice penale,
salvo che il veicolo stesso appartenga, anche
solo in parte, a persona estranea al reato. In
tale ultimo caso, è disposto il fermo
amministrativo per un periodo di 180 giorni,
secondo le disposizioni del capo II, sezione II,
del titolo VI. In caso di dissequestro prima
della sentenza, il cancelliere del giudice che
lo ha disposto, nel termine di quindici giorni,
trasmette copia autentica del provvedimento
di
dissequestro
all’organo
di
polizia
competente per territorio rispetto al luogo in
cui il veicolo è custodito affinché provveda al
fermo amministrativo.";
"2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui
al presente articolo è il tribunale in
composizione monocratica.";
"2-quater Le disposizioni relative alle
sanzioni accessorie e misure di sicurezza di
cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione di pena a richiesta delle
parti.";
c.
nel comma 5, dopo l’ultimo periodo è
aggiunto il seguente: "Si applicano le
disposizioni del comma 5-bis dell’articolo
187.";
d.
nel comma 6, le parole: "ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "ai
fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2 -bis." Di seguito sono aggiunte le
seguenti parole: " Agli stessi fini è
considerato in stato di ebbrezza chiunque,
avendo conseguito patente di guida da non
più di tre anni, all’esito degli accertamenti di
cui ai commi 4 e 5 risulti avere un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). Ai fini
del computo dei tre anni si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 218 – bis,
comma 3.";
e.
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso
di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3,
4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Se la
violazione è commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente è
rimasto coinvolto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00
ad
euro
24.000,00.
Dalla
violazione
conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni
e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di 180 giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Con l’ordinanza con
la quale viene disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie più violazioni nel corso di un
biennio, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.".
1. All’articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito, con
l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da
euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il
4
conducente in stato di alterazione provoca un
incidente stradale, la pe na è l’arresto da due
a sei mesi e l’ammenda da euro 3.000,00 a
euro 12.000,00. E’ fatta salva, in ogni caso,
l’applicazione delle sanzioni accessorie
previste
dagli
articoli
222
e
223.
All’accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei
mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, quando il reato è commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando
lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio. Ai fini del ritiro della
patente di guida, si applicano le disposizioni
dell’articolo 223.";
b.
dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a
pena condizionalmente sospesa, il giudice
dispone la confisca del veicolo con il quale, è
stato commesso il reato ai sensi dell’art 240,
comma 2, de l codice penale, salvo che il
veicolo stesso appartenga, anche solo in
parte, a persona estranea al reato. Si
applicano le disposizioni del comma 2-bis
dell’articolo 186.";
"1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui
al presente articolo è il tribunale in
composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 186 comma 2 quater.";
c.
dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
"5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente
disponibile
e
gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
di polizia stradale possono disporre il ritiro
della patente di guida fino all’esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo
non superiore a 10 giorni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata è depositata
presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende
l’organo accertatore.";
d.
il comma 7 è soppresso;
e.
il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui
ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con le
sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7.
Con l’ordinanza con la quale viene disposta
la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 128,
comma 2 bis.".
Articolo 6
(Misure per i neopatentati e per la revisione
della patente di guida)
1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
" 218 bis (Applicazione della sospensione
della patente per i neopatentati)
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle
norme del titolo V, nei primi tre anni
successivi al conseguimento della patente di
categoria B, quando è commessa una
violazione
per
la
quale
è
prevista
l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di
guida di cui all’articolo 218, la durata della
sospensione è aumentata di un terzo alla
prima violazione e raddoppiata per le
violazioni successive.
2. Qualora nei primi tre anni dal
conseguimento della patente B il titolare
abbia
commesso
una
violazione
che
comporta
l’applicazione
della
sanzione
accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad un
mese, le disposizioni del comma 1 si
applicano
per
i
primi 5 anni dal
conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche al conducente titolare di
patente di categoria A qualora non abbia già
conseguito anche la patente di categoria B.
Se la patente di categoria B è conseguita
successivamente al rilascio della patente di
categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 si applicano dalla data di conseguimento
della patente di categoria B.".
2. All’articolo 128 del decreto legislativo 30
aprile
1992,
n.
285
e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole "previsti dall'art.
187" sono sostituite con le seguenti: "previsti
dagli articoli 186 e 187";
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. È sempre disposta la revisione della
patente di cui al comma 1 quando il
conducente sia stato coinvolto in un
incidente stradale e a suo carico sia stata
applicata
la
sanzione
amministrativa
5
accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore a due
mesi.";
"1-ter. È sempre disposta la revisione della
patente di cui al comma 1 quando il
conducente minore degli anni 18 sia autore
materiale di una violazione delle norme del
presente codice da cui è previsto che
consegua
l’applicazione
della
sanzione
accessoria della sospensione della patente di
guida.";
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei confronti del titolare di patente di
guida che non si sottoponga, nei termini
prescritti, agli accertamenti di cui ai commi
1, 1-bis ed 1-ter, è sempre disposta la
sospensione
della
patente
a
tempo
indeterminato fino al superamento, con esito
favorevole, degli accertamenti stessi. La
sospensione decorre dal giorno successivo
allo scadere del termine indicato nell’invito a
sottoporsi a revisione senza necessità di
emissione di un ulteriore provvedimento da
parte degli uffici competenti del Dipartimento
dei trasporti terrestri o del prefetto. A
chiunque circola durante il periodo di
sospensione della patente di guida a tempo
indeterminato si applicano le sanzioni
amministrative di cui all’articolo 218.".
penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica al prefetto affinché
disponga la confisca amministrativa secondo
le disposizioni dell’articolo 213 in quanto
compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista
la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo, l'agente od organo
accertatore della violazione dispone il fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per 30
giorni secondo la procedura di cui all’ articolo
214 in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono
irrevocabili, anche a pena condizionalmente
sospesa, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica all’organo di polizia competente
affinché disponga il fermo amministrativo del
veicolo secondo le disposizioni dell’ articolo
214 in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 ed
il fermo amministrativo di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo
205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per
morte dell'imputato importa l'estinzione della
sanzione amministrativa accessoria. Nel caso
di estinzione del reato per altra causa, il
prefetto
procede
all'accertamento
della
sussistenza o meno delle condizioni di legge
per
l'applicazione
della
sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi
degli articoli 213 e 214 nelle parti
compatibili.
L'esti nzione
della
pena
successiva alla sentenza irrevocabile di
condanna non ha effetto sulla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel
caso
di
sentenza
irrevocabile
di
proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi
di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da
cui dipende l'agente accertatore della
violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo
all'intestatario.".
Articolo 8
(Misure alternative alla pena detentiva)
1. In luogo della misura detentiva dell’arresto
prevista dagli articolo 186 e 187 del Codice
della Strada, come modificati dalle norme
dell’articolo 3 del presente disegno di legge a
richiesta di parte può essere disposta la
misura alternativa dell’affidamento in prova
ai Servizi sociali di cui all’articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuati con
Articolo 7
(Misure urgenti per consentire l’applicazione
del sequestro
e del fermo amministrativo dei veicoli in
conseguenza di reati)
1. Dopo l’articolo 224-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"224-ter (Procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della
confisca
amministrativa
e
del
fermo
amministrativo in conseguenza a ipotesi di
reato)
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista
la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, l'agente od organo
accertatore della violazione procede al
sequestro secondo le disposizioni dell’articolo
213 in quanto compatibili. Copia del verbale
di sequestro è trasmessa, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura del luogo
della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
6
decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia, della solidarietà
sociale e delle politiche giovanili, e
POLIZIA GIUDIZIARIA
preferibilmente esercenti la loro attività nel
STUPEFACENTI: SOSPESI I LIMITI
campo dell’assistenza alle vittime di sinistri
STABILITI DAL DECRETO TURCO
stradali ed alle loro famiglie .
Articolo 9
Tar Lazio - roma, sez. Iii quater (Obblighi
degli
enti
proprietari
e
ordinanza 15 marzo 2007 n. 1155
concessionari delle strade)
ha pronunciato la seguente
1. Nelle more de lla realizzazione dei necessari
ORDINANZA
ed
opportuni
interventi
Va sospesa l’efficacia del D.M. 4.8.2006 (che ha modificato il D.M.
infrastrutturali, sulle strade sulle
11.4.2006) indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso
quali si registrano i più alti tassi di
esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti, atteso la
incidentalità,
individuate
dal
scelta effettuata con tale decreto non risulta supportata da alcuna
Ministro dei trasporti di concerto
istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro
moltiplicatore con il decreto stesso disposto.
con i Ministri dell’interno e delle
L’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, introdotto
infrastrutture, è fatto obbligo agli
dall'art. 4-bis della L. 21 febbraio 2006 n. 49, interpretato in
enti proprietari e concessionari di
maniera conforme alla Costituzione, infatti non conferisce al decreto
provvedere, con le risorse umane,
interministeriale ivi previsto un potere politico di scelta in ordine alla
individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o
strumentali e finanziarie disponibili
psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle
a legislazione vigente, ad immediati
sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di
interventi di natura manutentiva,
discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle
modificativa e comunque utili a
competenze del Ministero della Salute.
Dispone l'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle
migliorare la condizione delle strade
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
medesime e necessari a ridurre il
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
rischio
connesso
alla
loro
tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4-bis della L. 21
percorrenza. Su tali strade, le
febbraio 2006 n. 49, che:
Amministrazioni
competenti
"1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
provvedono altresì prioritariamente
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia,
ad interventi di intensificazione dei
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo
controlli, di miglioramento della
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista
segnaletica, ed ad ogni altra forma
dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e
con
la
multa
da
euro
26.000
a
euro
260.000.
di intervento che si renda utile o
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito
necessaria per le medesime finalità.
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa,
Articolo 10
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
(Disposizioni in materia di confisca
illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in
dei ciclomotori e motocicli
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto
con cui sono state commesse
del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro
violazioni amministrative)
della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Salvo il caso di confisca
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per
modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
definitiva,
i
ciclomotori
ed
i
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
motoveicoli utilizzati per commettere
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
una delle violazioni amministrative
esclusivamente personale;
di cui agli articoli 97, comma 6,
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
169, commi 2 e 7, 170 e 171 del
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
diminuite da un terzo alla metà".
285 prima dell’entrata in vigore
Visto il ricorso 12091/2006 proposto da:
della legge 24 novembre 2006, n. 286, di
CODACONS ED ALTRI
conversione con modificazioni del decreto
contro
legge 3 ottobre 2006, a 262, sono restituiti ai
MINISTERO DELLA SALUTE
proprietari previo pagamento delle spese di
per l'annullamento, previa sospensione
recupero, trasporto e custodia.
dell'esecuzione,
Articolo 11
- del D.M. 4.8.2006 – modificazione del D.M.
(Entrata in vigore)
11.4.2006 indicante i limiti quantitativi
1. La presente legge entra in vigore il giorno
massimi riferibili ad uso esclusivamente
successivo a quello della sua pubblicazione
personale delle sostanze stupefacenti;
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste
dalla legge per l’accoglimento della domanda
cautelare;
Considerato che, interpretando in maniera
conforme a Costituzione l’art. 73 comma 1bis
del D.P.R. 309/90, si ritiene che la norma
non conferisca al Decreto Interministeriale
un potere politico di scelta in ordine alla
individuazione dei limiti massimi delle
sostanze stupefacenti o psicotrope che
possono essere detenute senza incorrere
nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì
un potere di scelta di discrezionalità tecnica,
soprattutto
per
quanto
attiene
alle
competenze del Ministero della Salute;
Ritenuto che nella fattispecie la scelta
effettuata con il Decreto impugnato non
risulta supportata da alcuna istruttoria
tecnica che giustifichi il raddoppio del
parametro moltiplicatore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione Terza Quater,
accoglie la suindicata domanda cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2007
Il Presidente: Mario Di Giuseppe
L’Estensore: Carlo Taglienti
Depositata in Segretaria il 15marzo 2007.
Barbara
Accattatis
Chalons
d'Oranges e Bruno Crimaldi, dell'Avvocatura
Municipale, presso la cui sede in P.zzo
S.Giacomo,è elettivamente domiciliato;
PER L'ANNULLAMENTO,
- della disposizione n.1823 del 30/6/2003 –
contenzioso
amministrativo
2569/99
notificato il 22.9.2003 contenente la sanzione
pecuniaria
di
euro
1000,00
per
la
realizzazione di opere abusive consistenti in
un soppalco di circa 9 mq impostato a circa
mt.2,70 dal calpestio ed a mt.1,60 dalla
copertura.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre
2003
il
ricorrente
ha
impugnato,
chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di
cui in epigrafe (n.1823 del 30/6/2003),
relativa alla sanzione pecuniaria di euro
1000,00
(mille)
comminata
per
la
realizzazione di un soppalco di circa 9 mq
impostato a circa mt.2,70 dal calpestio ed a
mt.1,60 dalla copertura.
In particolare esponeva, come unico motivo
di impugnazione, che detto manufatto era di
vecchissima fattura e comunque preesistente
al 30.12.1974, data in cui i sig.ri De Lieto
Giuseppina, Arturo e Francesco nonché
Maria alienavano al Altieri Alfonso il
quartierino a piano 2°- piano nobile del
fabbricato sito in Vico Storto S.Agostino degli
Scalzi 12 ed inoltre che alla data del
sopralluogo del 10.10.1999 il ricorrente
personalmente stava effettuando lavori di
ordinaria manutenzione come comunicato al
EDILIZIA
Sindaco di Napoli con atto del 19.10.1998
VIOLAZIONI EDILIZIE: LE
n.9102. L'Amministrazione comunale si è
SANZIONI
SI
APPLICANO
costituita
in
giudizio
sostenendo
ALL’ATTUALE PROPRIETARIO.
l’infondatezza del ricorso ed all'udienza
pubblica del 17 giugno 2007 il ricorso è stato
Tar Campania - napoli, sez. Iv ritenuto per la decisione.
sentenza 8 marzo 2007 n. 1608.
Il ricorso è infondato.
REPUBBLICA ITALIANA
Come unico motivo di censura, parte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ricorrente deduce che alla data del
SENTENZA
sopralluogo del 10.10.1999 il ricorrente
sul ricorso n.11459/2003 proposto da
personalmente stava effettuando lavori di
ALTIERI Umberto, rappresentato e difeso,
ordinaria manutenzione (come comunicato al
giusta procura a margine del ricorso,
Sindaco di Napoli con atto del 19.10.1998
dall'avv.Enrico
n.9102),
mentre
il
Stassano, presso il
Il caso riguarda la sanzione applicata a carico del proprietario di
soppalco
in
ordine
al
un immobile per un abuso edilizio commesso in data antecedente il
cui studio in Napoli,
quale
gli
è
stata
suo acquisto.
via
Nicolardi
59,
Il Tar ha confermato la legittimità della sanzione poichè il
comminata
la
sanzione
elettivamente
proprietario ha una responsabilità oggettiva per tutto quanto
era
di
ve cchissima
domicilia;
riguarda l’immobile.
fattura
e
comunque
CONTRO
antecedente
al
1974,
data
di
acquisto
il COMUNE DI NAPOLI, in persona del
dell’immobile cui l’abuso si riferisce da parte
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
di Altieri Alfredo.
in virtù di mandato in calce al ricorso
notificato,
dagli
avv.ti
Giuseppe
Tarallo,
8
Giova premettere che, sebbene non sia
Sussistono giustificati motivi per la integrale
specificato in ricorso quale siano i rapporti
compensazione delle spese di giudizio.
tra Altieri Alfredo, nato nel 1915, ed Altieri
P.Q.M
Umberto -odierno ricorrente - può presumersi
Il Tribunale amministrativo regionale per la
che il primo sia dante causa del secondo che,
Campania,
Sezione
IV
di
Napoli,
in ogni caso, non contesta la sua qualità di
definitivamente pronunciandosi sul ricorso
proprietario dell’immobile sito in Vico Storto
n.11459/03 proposto da ALTIERI UMBERTO
S.Agostino degli Scalzi 12 nel quale è stato
lo rigetta.
realizzato l’abuso.
Spese compensate.
Né si contesta, con i motivi di ricorso, che il
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
soppalco in contestazione costituisca un
dall'Autorità
Amministrativa.
abuso edilizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di
La
contestazione,
invero,
attiene
Consiglio del 17 Gennaio 2007.
esclusivamente alla circostanza che l’abuso
Il Presidente L’estensore
dia
anteriore
all’anno
di
acquisto
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DAT 8
dell’immobile (1974) e quindi realizzato dai
marzo 2007.
precedenti proprietari.
Orbene, premesso e non concesso che sia
PERSONALE
possibile evincere dagli atti di causa che la
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: DA
data
di
realizzazione
dell’abuso
sia
ANNULLARE IL PROCEDIMENTO
certamente anteriore al 1974, ciò non vale ad
SE VIOLATO TERMINE MINIMO DI
escludere la legittimità della sanzione
amministrativa
irrogata
all’attuale
CONVOCAZIONE.
proprietario.
Consiglio di Stato, sez. Vi Le sanzioni amministrative in campo edilizio
sentenza 13 marzo 2007 n. 1232
infatti, sulla scorta della finalità preminente
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
di ripristino della legalità, vengono applicate
quanto segue:
sulla base dei principi di obbligatorietà,
FATTO e DIRITTO
tipicità
e
vincolatezza;
1).
Con
decreto
in
data
conseguente mente,
la
relativa
E’ illegittima la sanzione
02.11.2001 il Capo della Polizia
disciplinare (nella specie si
imputazione
avviene irrogava
nei
confronti
dell’
trattava della sanzione della
contrariamente
a
quanto
Ispettore della Polizia di Stato
destituzione) inflitta ad un
sostenuto in memoria da parte
agente di p.s., nel caso in
VENTURINO Giuliano la sanzione
ricorrente in
termini
di
cui risulti che, nel corso del
disciplinare della destituzione dal
procedimento disciplinare,
responsabilità oggettiva (tanto che
servizio per la fattispecie prevista
sia stato violato l’art. 20, 2°
la sanzione segue l'immobile,
dall’art. 7, n. 1, del d.P.R.
comma, del d.P.R. 25
applicandosi anche al proprietario
ottobre 1981, n. 737, il
25.10.1981, n. 737, in relazione a
attuale ed essendo trasmissibile
quale prevede un termine
comportamento
in
servizio
minimo dilatorio di 10
agli eredi), nè occorre espressa,
ritenuto atto ad evidenziare
giorni
che
deve
intercorrere
specifica o diversa valutazione di
mancanza del senso dell’onore e
fra l’acquisita conoscenza
ulteriori interessi pubblici contrari
della convocazione e la data
del senso morale, da considerarsi
(T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 03
fissata per la trattazione
doti basilari ed imprescindibili
orale avanti al Consiglio di
giugno 2005 , n. 851).
per gli appartenenti al corpo della
disciplina. La violazione di
In particolare, con riferimento alle
Polizia di Stato.
tale
termine,
posto
a
sanzioni pecuniarie, è indifferente
garanzia dei di ritti di difesa
Avverso detto provvedimento il
ai fini della legittimità della
dell’inquisito,
determina
VENTURINO insorgeva avanti al
infatti
l’illegittimità
sanzione per un abuso edilizio
T.A.R. Liguria deducendo motivi
dell’intero
procedimento,
l'individuazione
dell'effettivo
di violazione di legge e di eccesso
dato che il dipendente
responsabile dell'abuso, perché le
inquisito
deve
di potere in diversi profili.
sanzioni pecuniarie di cui all'art.
necessariamente disporre di
Il T.A.R. adito con la sentenza di
un lasso temporale congruo
10, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e
estremi indicati in epigrafe
e non comprimibile per
all'art. 34 per il loro carattere
accoglieva il ricorso riscontrando,
potere approntare la difesa
ripristinatorio (e non punitivo)
finale sulla base di tutte le
in particolare, plurime violazione
(T.A.R. Toscana Firenze, sez. III,
risultanze
dell’inchiesta
delle regole che presiedono la
che,
con
l’avviso
di
10 ottobre 2002 , n. 2425).
svolgimento
dell’azione
convocazione,
sono
Tanto premesso, il ricorso deve
disciplinare
che
possono
così
contestualmente
rese
essere respinto.
disponibili per la cognizione
riassumersi:
dell’interessato (1).
9
- sono stati violati i diritti di difesa
dell’inquisito avanti alla Commissione di
Disciplina
essendo
pervenuta
la
convocazione solo sei giorni prima della data
fissata per l’audizione;
Avverso detta decisione ha proposto appello il
Ministero dell’ Interno ed ha contraddetto
alla conclusioni del giudice di primo cure
concludendo
per
l’annullamento
della
decisione impugnata.
2). L’appello è infondato.
La disposizione da ultimo citata, con
riguardo ai procedimenti di fronte al
Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina,
stabilisce che, terminata la prima riunione, il
segretario del collegio dà "notifica per iscritto
all’ inquisito che dovrà presentarsi al
Consiglio di Disciplina nel giorno e nell’ora
fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere
visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne
copia entro dieci giorni e di farsi assistere da
un difensore".
La disposizione su riportata prevede un
termine dilatorio di 10 giorni che deve
intercorrere fra l’ acquisita conoscenza della
convocazione e la data fissata per la
trattazione orale avanti al Consiglio di
Disciplina.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in
fattispecie analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI^,
n. 793 del 28.05.1997) si tratta di termine
posto a garanzia dei diritti di difesa dell’
inquisito. Quest’ ultimo deve disporre di un
lasso temporale congruo e non comprimibile
per potere approntare la difesa finale sulla
base di tutte le risultanze dell’inchiesta che,
con
l’avviso
di
convocazione,
sono
contestualmente rese disponibili per la
cognizione dell’ interessato.
Dagli atti esibiti risulta che il VENTURINO ha
conosciuto con carattere di effettività il
10.08.2001 la convocazione avanti al
consiglio di disciplina fissata per la data del
17.08.2001 (doc. n. 19 del deposito del
Ministero istante). Non ha potuto quindi
fruire dello spazio temporale di dieci giorni
per le difese finali, circostanza fatta rilevare
avanti al Consiglio di Disciplina che però non
si è pronunziato sul punto, né ha ritenuto di
disporre la rimessione in termini dell’
incolpato.
L’ Amministrazione oppone di aver dato
avviso al VENTURINO della convocazione a
mezzo di telegramma (che peraltro non è lo
strumento di comunicazione a mezzo notifica
previsto dall’ art. 20 del d.P.R. n. 731/1981)
e con notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
tuttavia nessun elemento documentale è
stato esibito a sostegno di detti adempimenti,
né ad essi è fatto riferimento nel verbale del
Consiglio di Disciplina del 17.08.2001 onde
disattendere
l’eccezione
sollevata
dall’appellato sulla mancata osservanza del
termine di cui al richiamato art. 20, secondo
comma.
La violazione della regola procedimentale,
posta a garanzia dei diritti di difesa dell’
incolpato
in
contraddittorio
con
l’
Amministrazione,
determina
quindi
l’illegittimità del provvedimento finale di
irrogazione della sanzione disciplinare
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di
appello.
Le spese del giudizio possono essere
compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale - Sez. VI.
10
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1 A cura di Alessandro Casale e-mail: mailto