della Repubblica numeri 29, 38, 41, 43, 46, prima serie speciale, dell'anno 2006. Considerato che i Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Comiso, dubitano – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2comandante di polizia locale quinquies (censurato dal solo rimettente di docente in diritto della circolazione stradale Comiso) e 2-sexies (commi entrambi giornalista pubblicista introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, collaboratore di riviste di settore numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, direttore di infocds.it n. 115, recante «Disposizioni urgenti per e-mail: mailto:[email protected] assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», ne l testo CODICE DELLA STRADA risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto CONFISCA CICLOMOTORE PER legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo MANCATO USO DEL CASCO: LA codice della strada); CORTE COSTITUZIONALE NON SI che, analogamente, anche il Giudice di pace PRONUNCIA PER INTERVENUTA di Torre Annunziata, con due ordinanze, MODIFICA LEGISLATIVA. solleva questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 Corte Costituzionale ordinanza n. della Costituzione – degli artt. 171, commi 1 73/2007 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della ORDINANZA strada; nei giudizi di legittimità costituzionale che, data la connessione esistente tra i vari dell'articolo 213, commi 2-quinquies e 2giudizi, se ne impone la riunione ai sexies (introdotti dall'art. 5-bis, fini di una unica pronuncia; La Corte comma 1, lettera c, numero 2, del Costituzionale viene che, nelle more del presente decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, investita sulla giudizio, i commi 168 e 169 dell'art. recante «Disposizioni urgenti per questione di legittimità 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. costituzionale delle assicurare la funzionalità di settori norme che avevano 262 (Disposizioni urgenti in materia della pubblica amministrazione», nel previsto la confisca del tributaria e finanziaria), inseriti dalla testo risultante dalla relativa legge di ciclomotore per una relativa legge di conversione 24 conversione 17 agosto 2005, n. 168), serie di violazioni novembre 2006, n. 286, hanno, amministrative (casco, e dell'articolo 171, commi 1 e 2, del trasporto passeggero). rispettivamente, modificato, l'uno, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. La Corte, rilevate le testo dell'art. 171, comma 3, del 285 (Nuovo codice della strada), intervenute modifiche codice della strada, l'altro, il testo del con le quali la confisca promossi con ordinanze del 1° marzo successivo art. 213, comma 2-sexies è stata sostituita dalla 2006 dal Giudice di pace di Chioggia, dal fermo (norma, quest'ultima, denunciata da del 12 gennaio 2006 dal Giudice di amministrativo, tutti giudici rimettenti); pace di Trapani, del 2 marzo 2006 dal restituisce gli atti ai che, difatti, in virtù del citato ius vari giudici pace, non Giudice di pace di Scicli, del 31 marzo pronunciandosi quindi superveniens, mentre alla «sanzione 2006 dal Giudice di pace di sulla legittimità delle pecuniaria amministrativa prevista Caltanissetta, del 22 dicembre 2005 confische fin qui dal comma 2» del medesimo art. 171 dal Giudice di pace di Torre operate dagli organi di del codice della strada, in luogo della polizia stradale. Annunziata, del 27 febbraio 2006 dal Sull’argomento è da confisca originariamente prevista, Giudice di pace di Palermo, del 24 segnalare il disegno di «consegue il fermo del veicolo per novembre 2005 (pervenuta alla Corte legge Bianchi (v. sotto) sessanta giorni ai sensi del capo I, che prevede la costituzionale il 22 agosto 2006) dal restituzione dei veicoli sezione II del titolo VI» dello stesso Giudice di pace di Torre Annunziata, sequestrati ma non codice (ovvero per la durata di del 3 marzo 2006 dal Giudice di pace ancora confiscati. novanta giorni allorché, «nel corso di di Siracusa e del 16 giugno 2006 dal un biennio», sia «stata commessa, Giudice di pace di Comiso, rispettivamente almeno per due volte, una delle violazioni iscritte ai numeri 226, 229, 315, 331, 377, previste dal comma 1» del predetto art. 171), 379, 381, 433 e 502 del registro ordinanze ai sensi del novellato art. 213, comma 22006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale sexies, dello stesso codice della strada risulta A cura di Alessandro Casale 1 «sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»; che, pertanto, alla luce di tale duplice sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa, Comiso e Torre Annunziata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007 soppresse e le parole "da euro 74 a euro 296" sono sostituite con le parole "da euro 148,00 a euro 594,00". Articolo 2 (Modifiche all’articolo 142 in materia di velocità dei veicoli) 1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. nel comma 6, dopo le parole "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" sono aggiunte le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati"; b. il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI"; c. dopo il comma 9 è aggiunto il SICUREZZA STRADALE: SCHEMA seguente: DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "9.bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i “MISURE PER LA limiti massimi di velocità è soggetto SICUREZZA DELLA Di grande attualità il alla sanzione amministrativa del disegno di legge per il CIRCOLAZIONE pagamento di una somma da euro contrasto delle cosiddette 1.754,00 a euro 7.018,00. Dalla stragi del sabato sera. STRADALE”. Pubblicizzato su giornali e violazione consegue la sanzione Articolo 1 tv, è stato però oggetto di un amministrativa accessoria della (Modifiche all’articolo 117 Codice messaggio distorto poiché sospensione della patente di guida della Strada) sembrava che le norme stessero per entrare in da sei a dodici mesi, ai sensi delle 1. All’articolo 117 del decreto vigore. norme di cui al capo I, sezione II, legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e Invece non è così, si tratta di del titolo VI."; successive modificazioni e un disegno di legge che d. Il comma 11 è sostituito da l dovrà quindi andare in integrazioni, sono apportate le Parlamento per seguente: seguenti modifiche: l’approvazione, ma si "11. Se le violazioni di cui ai commi a. il comma 1 è soppresso; prevedono rilevanti 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla b. dopo il comma 2, aggiungere modifiche e tempi non guida di uno dei veicoli indicati al il seguente: proprio brevi. comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e "2-bis: Ai titolari di patente di guida l) le sanzioni amministrative pecuniarie e di categoria B, rilasciata a far data dal 1° quelle accessorie ivi previste sono giugno 2007, per i primi tre anni dal rilascio raddoppiate"; non è consentita la guida di autoveicoli e. Il comma 12 è sostituito dal seguente: aventi una potenza specifica, riferita alla "12. Quando il titolare di una patente di tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione guida sia incorso, in un periodo di due anni, non si applica ai veicoli, autorizzati ai sensi in una ulteriore violazione del comma 9, la dell’articolo 188, adibiti al servizio di persona sanzione amministrativa accessoria è della invalida, purché la stessa sia presente sul sospensione della patente da otto a di ciotto veicolo."; mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, c) nel comma 3 le parole "ai commi 1 e 2" sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di sono sostituite dalle seguenti "al comma 2 e una patente di guida sia incorso, in un 2-bis" ; periodo di due anni, in una ulteriore d. nel comma 5 le parole ",e comunque prima violazione del comma 9 bis, la sanzione di aver raggiunto l’età di venti anni," sono 2 amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". Articolo 3 (Modifiche all’articolo 173 in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida) 1. All’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Dalla violazione prevista dal comma 2 consegue sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi de l capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi". Articolo 4 (Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di altre norme di comportamento del Codice della Strada) 1. All’art. 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "E’ soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l’estratto del registro di servizio, o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato."; b. nel comma 5 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485"; c. nel comma 6 le parole "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti "da euro 143 a euro 570"; d. il comma 7 è sostituito da l seguente: "7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l’estratto di servizio o copia dell’orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.". 1. All’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nel comma 22, primo periodo, le parole "sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "revoca della patente di guida". 2. All’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo del comma 3 le parole "da euro 143,00 a euro 570,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 370,00 a euro 1.485,00". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l’estratto del registro di servizio, o copia dell’orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato,"; b) nel comma 4 le parole "o altera" e le parole "salvo che il fatto costituisca reato" sono soppresse. 3. Alla tabella dei punteggi annessa all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche: a) i riferimenti all’articolo 142 sono sostituiti dai seguenti: - comma 8 punti 5 - commi 9 e 9 bis punti 10 b) i riferimenti all’articolo 174 sono sostituiti dai seguenti: - comma 4 punti 10 - comma 5 punti 10 - comma 7 punti 5 c) il riferimento al comma 19 de ll’articolo 176 è soppresso; d) i riferimenti all’articolo 178 sono sostituiti dai seguenti: - comma 3 punti 10 - comma 4 punti 5 e) i riferimenti all’articolo 191 sono sostituiti dai seguenti: - comma 1 punti 8 - comma 2 punti 4 - comma 3 punti 8 Articolo 5 (Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti) 1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 2 è sostituito dal seguente: 3 " 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 223."; b. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Qualora viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l’organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condi zionalmente sospesa, il giudice, dispone la confisca del veicolo con il quale, è stato commesso il reato ai sensi dell’art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni, secondo le disposizioni del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all’organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo."; "2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica."; "2-quater Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti."; c. nel comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187."; d. nel comma 6, le parole: "ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 -bis." Di seguito sono aggiunte le seguenti parole: " Agli stessi fini è considerato in stato di ebbrezza chiunque, avendo conseguito patente di guida da non più di tre anni, all’esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 risulti avere un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). Ai fini del computo dei tre anni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218 – bis, comma 3."; e. il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 24.000,00. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.". 1. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il 4 conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pe na è l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 223."; b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale, è stato commesso il reato ai sensi dell’art 240, comma 2, de l codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 186."; "1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186 comma 2 quater."; c. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore."; d. il comma 7 è soppresso; e. il comma 8 è sostituito dal seguente: " 8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2 bis.". Articolo 6 (Misure per i neopatentati e per la revisione della patente di guida) 1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: " 218 bis (Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati) 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive. 2. Qualora nei primi tre anni dal conseguimento della patente B il titolare abbia commesso una violazione che comporta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi 5 anni dal conseguimento della patente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.". 2. All’articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "previsti dall'art. 187" sono sostituite con le seguenti: "previsti dagli articoli 186 e 187"; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa 5 accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi."; "1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida."; c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri o del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 218.". penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni secondo la procedura di cui all’ articolo 214 in quanto compatibile. 4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’ articolo 214 in quanto compatibili. 5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 ed il fermo amministrativo di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205. 6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214 nelle parti compatibili. L'esti nzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.". Articolo 8 (Misure alternative alla pena detentiva) 1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dagli articolo 186 e 187 del Codice della Strada, come modificati dalle norme dell’articolo 3 del presente disegno di legge a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, individuati con Articolo 7 (Misure urgenti per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati) 1. Dopo l’articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "224-ter (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza a ipotesi di reato) 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213 in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura 6 decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e delle politiche giovanili, e POLIZIA GIUDIZIARIA preferibilmente esercenti la loro attività nel STUPEFACENTI: SOSPESI I LIMITI campo dell’assistenza alle vittime di sinistri STABILITI DAL DECRETO TURCO stradali ed alle loro famiglie . Articolo 9 Tar Lazio - roma, sez. Iii quater (Obblighi degli enti proprietari e ordinanza 15 marzo 2007 n. 1155 concessionari delle strade) ha pronunciato la seguente 1. Nelle more de lla realizzazione dei necessari ORDINANZA ed opportuni interventi Va sospesa l’efficacia del D.M. 4.8.2006 (che ha modificato il D.M. infrastrutturali, sulle strade sulle 11.4.2006) indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso quali si registrano i più alti tassi di esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti, atteso la incidentalità, individuate dal scelta effettuata con tale decreto non risulta supportata da alcuna Ministro dei trasporti di concerto istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore con il decreto stesso disposto. con i Ministri dell’interno e delle L’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, introdotto infrastrutture, è fatto obbligo agli dall'art. 4-bis della L. 21 febbraio 2006 n. 49, interpretato in enti proprietari e concessionari di maniera conforme alla Costituzione, infatti non conferisce al decreto provvedere, con le risorse umane, interministeriale ivi previsto un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o strumentali e finanziarie disponibili psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle a legislazione vigente, ad immediati sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di interventi di natura manutentiva, discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle modificativa e comunque utili a competenze del Ministero della Salute. Dispone l'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle migliorare la condizione delle strade leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze medesime e necessari a ridurre il psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di rischio connesso alla loro tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4-bis della L. 21 percorrenza. Su tali strade, le febbraio 2006 n. 49, che: Amministrazioni competenti "1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, provvedono altresì prioritariamente cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, ad interventi di intensificazione dei passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo controlli, di miglioramento della sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista segnaletica, ed ad ogni altra forma dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. di intervento che si renda utile o 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito necessaria per le medesime finalità. chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, Articolo 10 esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque (Disposizioni in materia di confisca illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in dei ciclomotori e motocicli particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto con cui sono state commesse del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro violazioni amministrative) della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Salvo il caso di confisca Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo definitiva, i ciclomotori ed i complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre motoveicoli utilizzati per commettere circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non una delle violazioni amministrative esclusivamente personale; di cui agli articoli 97, comma 6, b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono decreto legislativo 30 aprile 1992, n. diminuite da un terzo alla metà". 285 prima dell’entrata in vigore Visto il ricorso 12091/2006 proposto da: della legge 24 novembre 2006, n. 286, di CODACONS ED ALTRI conversione con modificazioni del decreto contro legge 3 ottobre 2006, a 262, sono restituiti ai MINISTERO DELLA SALUTE proprietari previo pagamento delle spese di per l'annullamento, previa sospensione recupero, trasporto e custodia. dell'esecuzione, Articolo 11 - del D.M. 4.8.2006 – modificazione del D.M. (Entrata in vigore) 11.4.2006 indicante i limiti quantitativi 1. La presente legge entra in vigore il giorno massimi riferibili ad uso esclusivamente successivo a quello della sua pubblicazione personale delle sostanze stupefacenti; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7 Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare; Considerato che, interpretando in maniera conforme a Costituzione l’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/90, si ritiene che la norma non conferisca al Decreto Interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute; Ritenuto che nella fattispecie la scelta effettuata con il Decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma, 14 marzo 2007 Il Presidente: Mario Di Giuseppe L’Estensore: Carlo Taglienti Depositata in Segretaria il 15marzo 2007. Barbara Accattatis Chalons d'Oranges e Bruno Crimaldi, dell'Avvocatura Municipale, presso la cui sede in P.zzo S.Giacomo,è elettivamente domiciliato; PER L'ANNULLAMENTO, - della disposizione n.1823 del 30/6/2003 – contenzioso amministrativo 2569/99 notificato il 22.9.2003 contenente la sanzione pecuniaria di euro 1000,00 per la realizzazione di opere abusive consistenti in un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt.2,70 dal calpestio ed a mt.1,60 dalla copertura. FATTO E DIRITTO Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di cui in epigrafe (n.1823 del 30/6/2003), relativa alla sanzione pecuniaria di euro 1000,00 (mille) comminata per la realizzazione di un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt.2,70 dal calpestio ed a mt.1,60 dalla copertura. In particolare esponeva, come unico motivo di impugnazione, che detto manufatto era di vecchissima fattura e comunque preesistente al 30.12.1974, data in cui i sig.ri De Lieto Giuseppina, Arturo e Francesco nonché Maria alienavano al Altieri Alfonso il quartierino a piano 2°- piano nobile del fabbricato sito in Vico Storto S.Agostino degli Scalzi 12 ed inoltre che alla data del sopralluogo del 10.10.1999 il ricorrente personalmente stava effettuando lavori di ordinaria manutenzione come comunicato al EDILIZIA Sindaco di Napoli con atto del 19.10.1998 VIOLAZIONI EDILIZIE: LE n.9102. L'Amministrazione comunale si è SANZIONI SI APPLICANO costituita in giudizio sostenendo ALL’ATTUALE PROPRIETARIO. l’infondatezza del ricorso ed all'udienza pubblica del 17 giugno 2007 il ricorso è stato Tar Campania - napoli, sez. Iv ritenuto per la decisione. sentenza 8 marzo 2007 n. 1608. Il ricorso è infondato. REPUBBLICA ITALIANA Come unico motivo di censura, parte IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ricorrente deduce che alla data del SENTENZA sopralluogo del 10.10.1999 il ricorrente sul ricorso n.11459/2003 proposto da personalmente stava effettuando lavori di ALTIERI Umberto, rappresentato e difeso, ordinaria manutenzione (come comunicato al giusta procura a margine del ricorso, Sindaco di Napoli con atto del 19.10.1998 dall'avv.Enrico n.9102), mentre il Stassano, presso il Il caso riguarda la sanzione applicata a carico del proprietario di soppalco in ordine al un immobile per un abuso edilizio commesso in data antecedente il cui studio in Napoli, quale gli è stata suo acquisto. via Nicolardi 59, Il Tar ha confermato la legittimità della sanzione poichè il comminata la sanzione elettivamente proprietario ha una responsabilità oggettiva per tutto quanto era di ve cchissima domicilia; riguarda l’immobile. fattura e comunque CONTRO antecedente al 1974, data di acquisto il COMUNE DI NAPOLI, in persona del dell’immobile cui l’abuso si riferisce da parte Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, di Altieri Alfredo. in virtù di mandato in calce al ricorso notificato, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, 8 Giova premettere che, sebbene non sia Sussistono giustificati motivi per la integrale specificato in ricorso quale siano i rapporti compensazione delle spese di giudizio. tra Altieri Alfredo, nato nel 1915, ed Altieri P.Q.M Umberto -odierno ricorrente - può presumersi Il Tribunale amministrativo regionale per la che il primo sia dante causa del secondo che, Campania, Sezione IV di Napoli, in ogni caso, non contesta la sua qualità di definitivamente pronunciandosi sul ricorso proprietario dell’immobile sito in Vico Storto n.11459/03 proposto da ALTIERI UMBERTO S.Agostino degli Scalzi 12 nel quale è stato lo rigetta. realizzato l’abuso. Spese compensate. Né si contesta, con i motivi di ricorso, che il Ordina che la presente sentenza sia eseguita soppalco in contestazione costituisca un dall'Autorità Amministrativa. abuso edilizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di La contestazione, invero, attiene Consiglio del 17 Gennaio 2007. esclusivamente alla circostanza che l’abuso Il Presidente L’estensore dia anteriore all’anno di acquisto DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DAT 8 dell’immobile (1974) e quindi realizzato dai marzo 2007. precedenti proprietari. Orbene, premesso e non concesso che sia PERSONALE possibile evincere dagli atti di causa che la PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: DA data di realizzazione dell’abuso sia ANNULLARE IL PROCEDIMENTO certamente anteriore al 1974, ciò non vale ad SE VIOLATO TERMINE MINIMO DI escludere la legittimità della sanzione amministrativa irrogata all’attuale CONVOCAZIONE. proprietario. Consiglio di Stato, sez. Vi Le sanzioni amministrative in campo edilizio sentenza 13 marzo 2007 n. 1232 infatti, sulla scorta della finalità preminente Ritenuto e considerato in fatto e in diritto di ripristino della legalità, vengono applicate quanto segue: sulla base dei principi di obbligatorietà, FATTO e DIRITTO tipicità e vincolatezza; 1). Con decreto in data conseguente mente, la relativa E’ illegittima la sanzione 02.11.2001 il Capo della Polizia disciplinare (nella specie si imputazione avviene irrogava nei confronti dell’ trattava della sanzione della contrariamente a quanto Ispettore della Polizia di Stato destituzione) inflitta ad un sostenuto in memoria da parte agente di p.s., nel caso in VENTURINO Giuliano la sanzione ricorrente in termini di cui risulti che, nel corso del disciplinare della destituzione dal procedimento disciplinare, responsabilità oggettiva (tanto che servizio per la fattispecie prevista sia stato violato l’art. 20, 2° la sanzione segue l'immobile, dall’art. 7, n. 1, del d.P.R. comma, del d.P.R. 25 applicandosi anche al proprietario ottobre 1981, n. 737, il 25.10.1981, n. 737, in relazione a attuale ed essendo trasmissibile quale prevede un termine comportamento in servizio minimo dilatorio di 10 agli eredi), nè occorre espressa, ritenuto atto ad evidenziare giorni che deve intercorrere specifica o diversa valutazione di mancanza del senso dell’onore e fra l’acquisita conoscenza ulteriori interessi pubblici contrari della convocazione e la data del senso morale, da considerarsi (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 03 fissata per la trattazione doti basilari ed imprescindibili orale avanti al Consiglio di giugno 2005 , n. 851). per gli appartenenti al corpo della disciplina. La violazione di In particolare, con riferimento alle Polizia di Stato. tale termine, posto a sanzioni pecuniarie, è indifferente garanzia dei di ritti di difesa Avverso detto provvedimento il ai fini della legittimità della dell’inquisito, determina VENTURINO insorgeva avanti al infatti l’illegittimità sanzione per un abuso edilizio T.A.R. Liguria deducendo motivi dell’intero procedimento, l'individuazione dell'effettivo di violazione di legge e di eccesso dato che il dipendente responsabile dell'abuso, perché le inquisito deve di potere in diversi profili. sanzioni pecuniarie di cui all'art. necessariamente disporre di Il T.A.R. adito con la sentenza di un lasso temporale congruo 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e estremi indicati in epigrafe e non comprimibile per all'art. 34 per il loro carattere accoglieva il ricorso riscontrando, potere approntare la difesa ripristinatorio (e non punitivo) finale sulla base di tutte le in particolare, plurime violazione (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, risultanze dell’inchiesta delle regole che presiedono la che, con l’avviso di 10 ottobre 2002 , n. 2425). svolgimento dell’azione convocazione, sono Tanto premesso, il ricorso deve disciplinare che possono così contestualmente rese essere respinto. disponibili per la cognizione riassumersi: dell’interessato (1). 9 - sono stati violati i diritti di difesa dell’inquisito avanti alla Commissione di Disciplina essendo pervenuta la convocazione solo sei giorni prima della data fissata per l’audizione; Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha contraddetto alla conclusioni del giudice di primo cure concludendo per l’annullamento della decisione impugnata. 2). L’appello è infondato. La disposizione da ultimo citata, con riguardo ai procedimenti di fronte al Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina, stabilisce che, terminata la prima riunione, il segretario del collegio dà "notifica per iscritto all’ inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e nell’ora fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore". La disposizione su riportata prevede un termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’ acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina. Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 793 del 28.05.1997) si tratta di termine posto a garanzia dei diritti di difesa dell’ inquisito. Quest’ ultimo deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell’inchiesta che, con l’avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell’ interessato. Dagli atti esibiti risulta che il VENTURINO ha conosciuto con carattere di effettività il 10.08.2001 la convocazione avanti al consiglio di disciplina fissata per la data del 17.08.2001 (doc. n. 19 del deposito del Ministero istante). Non ha potuto quindi fruire dello spazio temporale di dieci giorni per le difese finali, circostanza fatta rilevare avanti al Consiglio di Disciplina che però non si è pronunziato sul punto, né ha ritenuto di disporre la rimessione in termini dell’ incolpato. L’ Amministrazione oppone di aver dato avviso al VENTURINO della convocazione a mezzo di telegramma (che peraltro non è lo strumento di comunicazione a mezzo notifica previsto dall’ art. 20 del d.P.R. n. 731/1981) e con notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; tuttavia nessun elemento documentale è stato esibito a sostegno di detti adempimenti, né ad essi è fatto riferimento nel verbale del Consiglio di Disciplina del 17.08.2001 onde disattendere l’eccezione sollevata dall’appellato sulla mancata osservanza del termine di cui al richiamato art. 20, secondo comma. La violazione della regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell’ incolpato in contraddittorio con l’ Amministrazione, determina quindi l’illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare Resta assorbito ogni ulteriore motivo di appello. Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI. 10