COMITATO REGIONALE E PROVINCIALE DI MILANO
MINIGUIDA AL NUOVO
CODICE DELLA STRADA
RegioneLombardia
Commercio, Fiere e Mercati
Tutela del consumatore
Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive
La sicurezza stradale è un obiettivo di primaria importanza per il nostro
ordinamento in quanto tende a preservare la salute delle persone.Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo che viene garantito dalla nostra Carta Fondamentale.
L’art. 32 della Costituzione recita, infatti, testualmente: “La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività....”. D’altra parte l’art. 3 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo statuisce che ogni individuo ha diritto alla sicurezza
della propria persona.
Le recenti riforme al Codice della Strada, in modo significativamente
innovativo, finalmente affermano l’esigenza di tutela di sicurezza della
persona.
Ed infatti proprio l’art. 1 del nuovo Codice della Strada statuisce che la
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Nello
stesso primo articolo viene richiamato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali: l’obiettivo posto recepisce le indicazioni dell’Unione Europea
di ridurre del 40% il numero dei morti e dei feriti entro il 2010. Secondo
i dati ISTAT nel 2003, anno di entrata in vigore della “patente a punti”,
in Lombardia c’è stato un calo del numero di incidenti rispetto agli anni
precedenti.
I dati lombardi sono i seguenti:
anno
incidenti
morti
feriti
1999
2000
2001
2002
2003
49.798
49.946
51.952
51.989
48.719
1.087
1.047
1.057
1.024
936
69.562
70.233
72.948
73.148
66.971
incidenti
mortali
970
950
962
946
870
La presente “Miniguida al Codice della Strada”, senza pretesa di completezza, si propone di far conoscere le principali novità introdotte dalle
recenti modifiche legislative, soprattutto con riferimento proprio all’obiettivo di tutela della sicurezza stradale.
UTENTI DELLA STRADA E
NORME DI COMPORTAMENTO
Il Codice della Strada stabilisce che “gli utenti della strada devono comportarsi in
modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia
in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Esaminiamo alcuni dei comportamenti da tenere.
I pedoni
I pedoni devono utilizzare le parti della strada loro riservate come ad
esempio marciapiedi, banchine, viali. In mancanza di questi o in caso di loro
interruzione, ingombro o insufficienza, i pedoni devono circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo
intralcio possibile alla circolazione. Fuori dai centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare sul margine destro della carreggiata se questa è a senso unico di circolazione, sul lato opposto a quello di marcia dei veicoli se la carreggiata è a doppio senso di circolazione.
Di sera e di notte i pedoni che camminano sulla carreggiata di strade fuori dai centri abitati, senza illuminazione pubblica, devono camminare in fila.
I pedoni, per attraversare la strada devono servirsi delle strisce pedonali, dei sottopassaggi e sovrappassaggi. Se questi non esistono e distano più di cento metri
dal punto di attraversamento possono attraversare la strada solo in senso perpendicolare e facendo molta attenzione.
E’ vietato attraversare gli incroci diagonalmente ed è anche vietato attraversare piazze e
larghi fuori dalle strisce pedonali, anche se queste distano più di cento metri.
I pedoni che attraversano la carreggiata fuori dagli attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. Inoltre non si può attraversare la strada passando anteriormente ad autobus e tram in sosta alle fermate.
I ciclisti
I ciclisti nei centri abitati devono procedere preferibilmente su unica fila
e, in ogni caso, non possono mai procedere affiancati in numero superiore a due.
Fuori dai centri abitati si deve circolare su un’unica fila, solo i bambini fino a dieci
anni possono procedere sulla destra dell’altro.
I ciclisti devono avere sempre libero l’uso delle braccia e delle mani ed essere in
grado di vedere liberamente davanti ed ai due lati.
Il manubrio deve essere retto almeno con una mano.
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Nel caso di intralcio o pericolo ai pedoni si deve scendere dalla bicicletta e trasportarla a mano.
E’ vietato trasportare altre persone. Solo il ciclista maggiorenne può trasportare un
bambino fino a otto anni di età se il mezzo è equipaggiato con le idonee attrezzature.
I ciclisti devono, quando esistono, utilizzare le piste loro riservate.
I ciclomotori
Dal 1° luglio del 2004 per poter guidare il motorino i minorenni
devono conseguire il cosiddetto “patentino”. Dal 1° luglio del 2005 l’obbligo si
estende ai maggiorenni che non hanno la patente di guida.
I ragazzi di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, per ottenere il “patentino”, devono frequentare dei corsi e sostenere un esame finale.
Si possono frequentare i corsi organizzati dalle autoscuole oppure i corsi organizzati gratuitamente all’interno delle scuole.
Sui motorini è vietato trasportare altre persone, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente
abbia un’età superiore a 18 anni.
Il casco
I conducenti e gli eventuali passeggeri di moto e motorini durante la
marcia hanno l’OBBLIGO DI INDOSSARE e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo omologato.
Per chi non utilizza il casco è prevista la multa, il fermo del veicolo per trenta
giorni e la sottrazione di cinque punti dalla patente.
La velocità
Una delle cause principali degli incidenti stradali è l’eccessiva velocità.
I limiti di velocità vanno sempre rispettati, ma non basta.
Quando, ad esempio, si impegna un incrocio od una intersezione è sempre
possibile che un pedone distratto indugi nell’attraversare la strada o che un’automobilista non rispetti la precedenza. Bisogna, pertanto, SEMPRE RALLENTARE agli incroci, vicino a scuole ed asili, quando piove, di notte, in curva,
ecc. in modo da poter, all’occorrenza, fermare il veicolo.
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I limiti da rispettare (salvo determinate categorie di veicoli) sono i seguenti:
50 KM/H sulle strade urbane
70 KM/H sulle strade urbane di scorrimento (previa apposizione di segnale)
110 KM/H sulle strade extraurbane principali (90 in caso di pioggia)
90 KM/H sulle strade extraurbane secondarie e locali
130 KM/H sulle autostrade (110 in caso di pioggia)
45 KM/H per i ciclomotori
Il mancato rispetto delle norme sulle velocità comporta il pagamento della
multa che in alcuni casi raddoppia, la decurtazione di punti che varia a
seconda dell’infrazione, ed anche in alcuni casi la sospensione della patente.
La segnaletica
Tutti gli utenti della strada hanno l’obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni degli agenti del traffico.
Il semaforo
Rispettare la luce del semaforo vuol dire non solo fermarsi con il rosso ma
anche non passare con il giallo.
Quando appare la LUCE GIALLA il conducente deve FERMARSI, a meno
che non si trovi tanto vicino al punto di arresto da non potersi più fermare in
condizioni di sicurezza, in tal caso deve sgombrare il più velocemente possibile
l’incrocio.
Lo stop e la precedenza
Il segnale di STOP significa che è OBBLIGATORIO FERMARSI, indipendentemente dalle condizioni del traffico ed anche in assenza di veicoli ai quali si
debba dare la precedenza.
Chi ha il diritto di precedenza ha anche il dovere di osservare le regole di prudenza e deve sempre moderare la velocità in prossimità di incroci e intersezioni
adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti.
Al conducente che non rispetta il semaforo o lo STOP vengono sottratti 6 punti
dalla patente. Gli vengono sottratti 5 punti se non rispetta le regole della precedenza. Se lo stesso soggetto nell’arco di due anni commette due volte la violazione, ne consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi.
La distanza di sicurezza
E’ importante rispettare l’obbligo di tenere la distanza di sicurezza.
Numerosi sono gli incidenti provocati dai conducenti che non rispettano tale
obbligo. Il conducente deve tenere, rispetto al veicolo che lo precede, una
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distanza tale da permettergli, in caso di necessità, di arrestare prontamente il
veicolo e di evitare tamponamenti.
Il mancato rispetto dell’obbligo comporta il pagamento della multa e la perdita
di tre punti dalla patente. Chi commette la violazione per due volte in due anni
perde cinque punti con la sospensione della patente da uno a tre mesi. Si perdono 8 punti se dall’urto derivano lesioni gravi alle persone.
I fari anabbaglianti
Vediamo in quali casi è obbligatorio tenere accesi gli anabbaglianti:
motocicli e ciclomotori
SEMPRE ACCESI di giorno e di notte su tutti i tipi di strada
Altri veicoli a motore
SEMPRE ACCESI di sera e di notte
ACCESI ANCHE DI GIORNO nelle gallerie, in caso di nebbia, neve, forte
pioggia e scarsa visibilità in genere, fuori dai centri abitati, su autostrade,
superstrade e tangenziali
Gli anabbaglianti possono essere tenuti accesi di giorno anche nei centri abitati.
In caso di violazione è prevista la multa e la perdita di un punto dalla patente.
Il giubbotto e le bretelle riflettenti
Dal 1° aprile 2004 è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle riflettenti (a scelta dell’automobilista) quando la macchina è ferma sulla
carreggiata per guasto o altro motivo e il conducente deve scendere per mettere
il “triangolo” di notte o anche di giorno nei casi di scarsa visibilità.
Il loro utilizzo permette di essere visti dai conducenti degli altri veicoli e di
evitare gli incidenti.
Il giubbotto e le bretelle possono essere di colore giallo, arancione o rosso e
devono essere muniti di marchio CE. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta, oltre alla multa, la perdita di due punti dalla patente. Anche il passeggero, se
scende dalla macchina, deve indossare il giubbotto.
Le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini
Tutti sono obbligati ad indossare le cinture di sicurezza, sia il conducente, sia i trasportati, anche sui sedili posteriori.
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Spesso le conseguenze dei danni alla persona derivanti dagli incidenti stradali sono aggravate dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Alcuni soggetti sono esentati da tale obbligo, come ad esempio le forze di Polizia,
Vigili del Fuoco, ecc. nei casi d’emergenza, le persone con malattie particolari e le
donne in stato di gravidanza, munite delle relative certificazioni mediche.
I sistemi di sicurezza obbligatori per i bambini sono i seguenti:
ANNI
SEDILI ANTERIORI
SEDILI POSTERIORI
0/3
Seggiolini omologati
Seggiolini omologati oppure,
se non disponibili per il tipo
di veicolo, accompagnati da
persona di almeno 16 anni
3/12 più
bassi di 1,5
metri
Seggiolini omologati o
cinture con adattatori
Seggiolini omologati o cinture con adattatori
Fino a 12
più alti di
1,5 metri e
oltre i 12
Cinture di sicurezza come
gli adulti
Cinture di sicurezza come gli
adulti
Il conducente che non indossa la cintura di sicurezza, oltre a dover pagare la
multa, perde cinque punti dalla patente.
Quando è il minore a non indossare la cintura, ne risponde il conducente se sul
veicolo al momento del fatto non è presente chi è tenuto a sorvegliarlo.
Se si commette la violazione per due volte nell’arco di due anni viene sospesa la patente da quindici giorni a due mesi.
Paga la multa e perde cinque punti dalla patente anche chi, pur facendo uso
della cintura, ne altera od ostacola il corretto funzionamento.
Occhiali e telefonini
Chi viola l’obbligo di uso di occhiali durante la guida, oltre alla
multa, perde cinque punti.
Il conducente durante la marcia non può utilizzare il telefonino o le cuffie.
E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.
In caso di infrazione si deve pagare la multa e vengono sottratti 5 punti dalla
patente.
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LA PATENTE A PUNTI
Ai titolari della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
In caso di violazioni di alcune delle norme del Codice della Strada tale punteggio
subisce delle decurtazioni.
Vediamo, di seguito, alcuni dei casi previsti.
VIENE SOTTRATTO 1 PUNTO QUANDO:
- non si fa uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva
quando è prescritto
- non si ha ampia libertà di movimento nelle manovre
VENGONO SOTTRATTI 2 PUNTI QUANDO:
- si supera il limite di velocità di oltre 10 km/h ma entro 40 km/h
- non si rispetta la segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di
sosta e fermata
- non viene data la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l’attraversamento di una strada senza strisce pedonali
- si sorpassa a sinistra un tram in fermata in sede stradale non riservata
- si effettuano cambiamenti di direzione o corsia per inversione di marcia o svolte
senza osservare le prescrizioni imposte
- si sosta negli spazi riservati agli invalidi, nelle corsie riservate agli autobus o ai
tram
- si omette di liberare la carreggiata o segnalare ingombri provocati dal proprio
veicolo
- non si utilizza il triangolo per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata fuori
dai centri abitati
VENGONO SOTTRATTI 3 PUNTI QUANDO:
- non si osserva la distanza di sicurezza nei confronti di determinate
categorie di veicoli, non si osserva la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose
VENGONO SOTTRATTI 4 PUNTI QUANDO:
- si circola contromano (non in curva)
- non si occupa la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o
più corsie
VENGONO SOTTRATTI 5 PUNTI QUANDO:
- si circola a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui
si svolge la circolazione
- non si rispettano gli obblighi relativi alla precedenza
- non si rispettano le regole di sorpasso
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- non si rispetta la distanza di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni
ai veicoli
- non viene data la precedenza ai pedoni
- non viene data la precedenza ai pedoni invalidi, bambini anziani che attraversano una strada senza strisce pedonali
VENGONO SOTTRATTI 6 PUNTI QUANDO:
- non si osserva il segnale di stop
- si passa nonostante il divieto imposto dal semaforo o dall’agente del
traffico
- si violano gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello
VENGONO SOTTRATTI 8 PUNTI QUANDO:
- non si rispetta la distanza di sicurezza e ne consegue un incidente con
lesioni gravi alle persone
- si inverte la marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve
o dossi
VENGONO SOTTRATTI 10 PUNTI QUANDO:
- si supera il limite di velocità di oltre 40 Km/h
- si circola contromano nelle curve, sui dossi o in caso di visibilità ridotta o su strade divise in più carreggiate
- si effettua sorpasso in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci, ecc)
- si inverte il senso di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali, o
vi si procede in contromano
- si circola sulla corsia di emergenza in autostrada o sulle strade extraurbane principali
- si guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti
- si effettua retromarcia in autostrada
- non ci si ferma in caso di incidente con danni a persone o con grave danno ai
veicoli causato dal proprio comportamento
I neopatentati per i primi tre anni dal rilascio della patente perdono il
doppio dei punti.
Quando si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano la perdita di punti, possono essere decurtati al massimo quindici
punti, tranne i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
Chi subisce la perdita dei punti?
Sempre e soltanto il CONDUCENTE responsabile della violazione quando è identificato inequivocabilmente.
Il Codice della Strada prevedeva la decurtazione dei punti a carico del proprietario del
veicolo in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente non identificato.
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La Corte Costituzionale ha stabilito che è illegittimo sottrarre i punti al proprietario
che non comunica nel termine di trenta giorni dalla richiesta i dati del conducente.
Il proprietario che non comunica i dati non perde i punti ma deve pagare una multa
che va da 357,00 a 1.433,00 euro.
Quanti punti si hanno sulla patente?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato un servizio che
consente di sapere quanti punti si hanno ancora a disposizione sulla
patente: bisogna telefonare al numero 848 782 782 (il costo è quello di
una telefonata urbana).
Come si possono recuperare i punti persi ?
QUANDO IL PUNTEGGIO NON E’ ESAURITO ci sono due possibilità
non commettere per due anni infrazioni che comportano la perdita di punti
permette di recuperare l’intero punteggio iniziale
frequentare corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole oppure dai
soggetti pubblici e privati autorizzati permette di recuperare 6 punti (9 per i
camionisti e i titolari di patenti particolari).
I corsi che consentono di recuperare sei punti hanno durata di dodici ore.
Sono consentite al massimo quattro ore di assenza che devono essere
recuperate per poter ottenere l’attestazione di frequenza. Con un numero
superiore di ore di assenza si dovrà ripetere l’intero corso.
Ci si può iscrivere al corso solamente dopo aver ricevuto la comunicazione di
decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei Trasporti e non si può
frequentare due corsi contemporaneamente.
Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di frequenza. Dalla data del rilascio
decorre il reintegro dei punti.
QUANDO IL PUNTEGGIO E’ ESAURITO c’è una sola possibilità
bisogna sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità entro trenta giorni dalla comunicazione di revisione della patente di guida. In mancanza la patente viene
sospesa a tempo indeterminato.
Si possono anche “guadagnare” punti
Chi, infatti, possiede venti punti e per due anni non subisce alcuna perdita di
punteggio viene “premiato” con un credito di due punti, fino ad un massimo di
dieci punti.
I titolari di patente più “bravi” potranno quindi arrivare ad avere sulla patente fino
a 30 punti.
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ILLECITI AMMINISTRATIVI,
SANZIONI E MEZZI DI IMPUGNAZIONE
La violazione della norma comporta, come è noto, l’applicazione della
sanzione.
Il Codice della Strada prescrive che la violazione, quando è possibile,
deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, ad esempio il proprietario
del veicolo se diverso dal conducente.
Il verbale dell’avvenuta contestazione deve contenere anche le dichiarazioni che gli
interessati chiedono che vi siano inserite.
Nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale
deve essere notificato al trasgressore entro centocinquanta giorni dall’accertamento.
Il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Il Codice della strada prevede dei casi in cui la contestazione immediata non è
necessaria:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa
- sorpasso vietato
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del
veicolo
- accertamento della violazione tramite apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia Stradale
- accertamento effettuato con dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento inerenti alla velocità ed al sorpasso
- rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione
sulle corsie riservate attraverso dispositivi.
I casi in cui non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apparecchiature omologate sono i seguenti:
- attraversamento di incrocio con semaforo rosso
- accertamento con dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati
al rilevamento delle violazioni di norme inerenti alla velocità e al sorpasso
- rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione
sulle corsie riservate attraverso dispositivi
Che cosa si deve fare per impugnare il verbale?
Per impugnare il verbale e chiederne l’annullamento ci sono due possibilità alternative:
- IL RICORSO AL PREFETTO
- IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
del luogo dove l’infrazione è stata commessa.
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In entrambi i casi il ricorso può essere proposto qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta. Se, infatti, si riceve il verbale e si paga per non far
passare i 60 giorni oltre i quali la multa raddoppia, il ricorso diventa improponibile.
Inoltre il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di contestazione o dalla notifica.
IL RICORSO AL PREFETTO può essere presentato all’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore (Vigili, Polizia stradale ecc.) o
altrimenti trasmesso agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei ed opportuni e si
può chiedere di essere sentiti personalmente.
Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Prefetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Ricorso presentato direttamente al
Prefetto
il Prefetto entro
30 giorni lo invia
all’organo che ha
elevato la multa
entro 60 giorni
viene ritrasmesso
al Prefetto con
una memoria
Ricorso al Prefetto presentato
all’organo che ha
elevato la multa
(Vigili, Polizia
stradale, ecc)
l’organo che ha
elevato la multa
entro 60 gg lo
invia al Prefetto
con una memoria
entro 120 giorni
il Prefetto deve
decidere
entro 120 giorni
il Prefetto deve
decidere
In caso di accoglimento del ricorso il Prefetto emetterà ordinanza di archiviazione,
altrimenti in caso di rigetto emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento in misura
non inferiore al doppio del minimo previsto, oltre alle spese del procedimento. Se
decorrono i termini senza che sia stata adottata l’ordinanza (210 giorni in caso di
ricorso diretto al Prefetto e 180 giorni in caso di ricorso presentato all’organo
accertatore), il ricorso si intende accolto.
L’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione. I termini possono essere interrotti e sospesi in caso di richiesta di audizione personale.
IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE va depositato presso la Cancelleria
dello stesso o trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
con allegato il verbale e i documenti ritenuti utili. E’ meglio informarsi
prima presso la Cancelleria che spesso richiede il deposito di più copie
degli atti oltre agli originali.
Il Codice della Strada prevedeva il versamento di una cauzione a pena di inammissibilità del ricorso: la Corte Costituzionale ha stabilito la illegittimità di tale previ12
sione. A seguito di detta pronuncia per proporre il ricorso al Giudice di Pace non si
deve versare più alcuna cauzione.
Per poter ricevere le comunicazioni e gli atti successivi al deposito del ricorso (ad
esempio per conoscere la data dell’udienza), è necessario avere la residenza o un
domicilio (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro, ecc.) nel Comune di
competenza del Giudice. In caso contrario la Cancelleria non sarà tenuta ad effettuare le comunicazioni e, pertanto, sarà onere di chi ha proposto il ricorso assumere
le necessarie informazioni presso la Cancelleria.
Il procedimento davanti al Giudice di Pace, diversamente dal ricorso al Prefetto,
introduce un vero e proprio giudizio civile in cui il cittadino può difendersi senza
l’assistenza di un avvocato.
Il Giudice di Pace può accogliere o respingere il ricorso od anche accoglierlo parzialmente. In ogni caso il Giudice di Pace non può applicare una sanzione inferiore
al minimo stabilito dalla legge. Il Giudice decide anche sulle spese del giudizio
nonché sugli onorari degli eventuali avvocati nominati dalle parti.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche contro il provvedimento del Prefetto
entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di ingiunzione.
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ILLECITI PENALI
Alcuni comportamenti degli utenti della strada sono talmente gravi e pericolosi da
configurare un reato.
Gli incidenti a più alto rischio di morte, infatti, sono quelli legati ad un anormale
stato psico-fisico del conducente, spesso dovuto all’uso di alcool o di stupefacenti.
Esaminiamo alcuni dei comportamenti sanzionati.
La guida in stato d’ebbrezza
Il Codice della Strada vieta espressamente la guida in stato d’ebbrezza
in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
La guida in stato d’ebbrezza è un comportamento grave in quanto mette in pericolo
la sicurezza stradale e conseguentemente la vita delle persone.
Gli organi della Polizia stradale possono sottoporre il conducente ad accertamenti
attraverso apparecchi portatili ed anche accompagnandolo presso il più vicino Ufficio o Comando.
Qualora la concentrazione alcolemica superi 0,5 grammi per litro, il soggetto
viene ritenuto in stato d’ebbrezza.
Sia in caso di guida in stato d’ebbrezza sia in caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento il conducente è punito con l’arresto fino ad un mese e con il pagamento
di un’ammenda. All’accertamento del reato consegue la sospensione della patente
da quindici giorni a tre mesi, oppure da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.
Inoltre il punteggio della patente viene decurtato di 10 punti.
Si segnala, infine, che è vietato somministrare bevande superalcoliche negli
esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle autostrade.
La guida in stato d’alterazione per uso di stupefacenti
Il Codice della strada stabilisce che “è vietato guidare in condizione
di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Nel caso in cui gli organi di Polizia stradale ritengano che il conducente si trovi
sotto l’influenza di tali sostanze, lo “accompagnano” presso strutture sanitarie per
il prelievo di campioni di liquidi biologici (ad esempio urina e saliva). Se l’esame
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risulta positivo il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica e
dispone la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione.
La guida in stato d’alterazione per l’utilizzo di stupefacenti ed il rifiuto a sottoporsi
all’accertamento comportano le stesse sanzioni previste per la guida in stato d’ebbrezza.
Il punteggio della patente viene decurtato di 10 punti.
L’omissione di soccorso
E’ dovere di tutti prestare soccorso ai feriti.
In particolare in caso di incidente stradale il responsabile ha l’obbligo di fermarsi
e di soccorrere i feriti.
Per chi viola tale obbligo è prevista la reclusione, la sospensione della patente e
si perdono 10 punti. Possono essere anche applicate misure cautelari quali il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l’obbligo di dimora, gli arresti domiciliari ed è previsto l’arresto in flagranza di reato.
Chi non si ferma in caso di incidente stradale che abbia causato danni solamente
alle cose paga la multa e perde quattro punti dalla patente. In caso di gravi danni ai
veicoli si perdono 10 punti e c’è la sospensione della patente.
Gare di velocità
E’ vietato fare gare di velocità con veicoli a motore e organizzare
competizioni di velocità non autorizzate. Nel primo caso è prevista la reclusione
da sei mesi a un anno oltre alla multa. Nel secondo la reclusione da un anno a tre
anni e la multa. Le pene sono aumentate in caso di morti o di feriti.
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Testi di: Simona Pigini - Disegni di: Mario Dalbon (Febbraio 2005)
COMITATO REGIONALE E PROVINCIALE DI MILANO
Via Ugo Foscolo, 3 - 20121 MILANO
Tel. 02 86463134 - Fax 02 72003439
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Codice della strada - Unione nazionale consumatori Milano