CONTRATTI TRA IMPRESE E CONSUMATORI: LE CLAUSOLE DA NON FIRMARE to Guida per riconoscere le clausole vessatorie presenti nei contratti a l e t Tu Marzo 2010 ca r e M l de Perché questa Guida L’articolo 2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 intitolata “riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura” attribuisce alle Camere di commercio il compito di “promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti”. La Camera di Commercio di Padova esercita questa vigilanza tramite la Commissione Controllo Clausole Vessatorie (denominata dal 2009 Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali) che, da anni, esamina le segnalazioni di contratti inviate sia da consumatori sia da associazioni di tutela dei consumatori, e rilascia pareri motivati di vessatorietà delle clausole ritenute non legittime, perché comportano uno forte squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore. L’obiettivo della Commissione è quello di ottenere che le imprese modifichino le clausole vessatorie. Nel corso degli anni la Commissione ha esaminato oltre 160 moduli contrattuali. Questa pubblicazione raccoglie una selezione di pareri di vessatorietà che la Camera di Commercio rende disponibili in forma anonima, per consentire a tutti gli interessati, sia consumatori sia imprenditori, di consultare le clausole che sono state ritenute vessatorie in concreto e per quale motivazione. Per facilitare la comprensione, ogni parere è accompagnato da un commento contenente la spiegazione pratica delle ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere vessatoria la clausola. Queste spiegazioni assumono un valore particolare in quanto il giudizio di vessatorietà delle clausole non si fonda su di una valutazione astratta “preventiva” (verifica della corrispondenza formale della clausola ad una tipologia compresa in un elenco tassativo di clausole come nel caso delle clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 codice civile), ma su di una valutazione concreta “successiva” in base al principio stabilito dall’articolo 33 comma 1 del D. Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo), secondo cui il giudizio di vessatorietà riguarda l’effetto pratico della clausola. Questo lavoro ha quindi un obiettivo pratico ma non è l’unico che la Camera di Padova fornisce per rendere più consapevoli i rapporti tra il consumatore e l’azienda. Lo sportello della consulenza, i seminari informativi, gli opuscoli sono altri mezzi per stimolare corrette relazioni commerciali. Roberto Furlan Presidente della Camera di Commercio di Padova Sommario pag. 6 Che cos’è il Codice del Consumo pag. 7 Come utilizzare la Guida pag. 7 Come si richiede alla Camera di Commercio la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali pag. 8 Riferimenti utili per presentare la richiesta di verifica delle clausole contrattuali pag. 9 Le Associazioni di tutela dei consumatori operanti a Padova pag. 10 Tabelle riepilogative delle clausole e delle norme (ordinate per tipo di contratto) pag. 14 Decisioni della Commissione (ordinate per numero progressivo di pratica) pag. 71 Appendice • Regolamento della Commissione Giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali • Le Commissioni della Camera di Commercio per il controllo delle clausole vessatorie (1999-2009) Ringraziamenti La selezione degli argomenti e l’elaborazione dei pareri sono state realizzate dagli avvocati Giovanni Giacomelli e Franco Portento, componenti della Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali. Il coordinamento del volume è stato realizzato dai funzionari camerali Elisa Gianella e Lucia Bonato. Che cos’è il Codice del Consumo La disciplina della tutela dei consumatori ha, dal 2005, il proprio Codice, ossia il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che è stato modificato con norme successive. Il Codice del Consumo riunisce e coordina le norme sulla tutela del consumatore nei confronti dell’impresa che erano precedentemente sparse in vari testi legislativi italiani e dell’Unione Europea. Il Codice del Consumo definisce le due più importanti figure del mercato: il consumatore e il professionista. Il consumatore è la persona fisica che agisce nel mercato, ma per scopi estranei all’attività economica (è consumatore anche l’imprenditore o il professionista ma solo per acquisti che non riguardano la sua attività). Il professionista è la persona fisica o la società o ente che agisce nell’esercizio della propria attività economica o professionale. Il termine professionista è preso dalla normativa europea, adottato dal Codice e fa riferimento sia all’imprenditore che produce beni o servizi sia al professionista che presta servizi. Il Codice del consumo è articolato in sei parti, tra cui le più importanti sono: • la Parte III relativa al rapporto di consumo; • la Parte IV relativa alla sicurezza e qualità, in particolare il Titolo III “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”. La Parte III è una normativa generale volta a regolare tutti i contratti conclusi dai consumatori, indipendentemente dall’oggetto, dalle modalità di stipulazione, dal luogo di conclusione ecc. Le norme definiscono alcuni limiti all’autonomia contrattuale delle parti. Infatti, nella maggior parte dei casi i contratti sottoscritti dai consumatori contengono clausole già predisposte dall’imprenditore e, pertanto, il consumatore non può ridiscutere il contenuto delle singole clausole. Quindi, si crea un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che il legislatore ha inteso risolvere stabilendo la nullità delle clausole che determinano la mancanza di equilibrio in un rapporto contrattuale. La Parte IV - Titolo III “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo” è volta a tutelare i consumatori nell’acquisto di beni di consumo, in quanto chi acquista ha diritto a ricevere un bene conforme alle previsioni contrattuali. In taluni contratti di compravendita di beni mobili sono state inserite clausole che limitano la responsabilità del venditore per la garanzia legale di conformità del bene. Tali clausole sono vessatorie, sia perché limitano i rimedi che il consumatore può usare per far valere la garanzia legale, sia perché in taluni casi impongono al consumatore di dimostrare di aver utilizzato in modo corretto il bene acquistato. È possibile consultare il Codice del Consumo nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico oppure nel portale del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (vedi Riferimenti utili pag. 6). Come utilizzare la Guida Per facilitare la consultazione della Guida, è stata redatta una tabella (a pag. 8), in cui sono elencate le pratiche per tipologia di contratto, ossia vendita beni di consumo e fornitura di servizi. Inoltre, per ciascuna pratica, identificata da un numero progressivo attribuito d’ufficio, viene indicato: • il tipo di contratto esaminato; • la tipologia di clausola sanzionata in ogni singolo parere; • gli articoli del Codice del Consumo di cui la Commissione ha rilevato la violazione. Come si richiede alla Camera di Commercio la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali La verifica può essere richiesta: • dai consumatori; • dalle associazioni di tutela dei consumatori; • dalle imprese che intendano utilizzare un modulo contrattuale prestampato da far sottoscrivere ai consumatori. La richiesta, con allegata la copia del contratto, va presentata allo Sportello per la Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Padova. La Commissione esamina la segnalazione ed il contratto e se ritiene vessatorie alcune clausole contrattuali invita l’impresa, tramite un parere tecnico, ad adeguare le clausole e quindi a riproporre un contratto ed un rapporto commerciale più equilibrato con il consumatore. Questa è la prima modalità di contrasto dell’utilizzo di clausole non legittime nei confronti dei consumatori, ed è basata sul dialogo reciproco fra la Commissione ed i professionisti. La seconda azione di contrasto è l’esercizio dell’azione inibitoria da parte della Camera di Commercio. Infatti, qualora l’impresa non si adegui alle indicazioni della Commissione, questa può proporre alla Giunta camerale la conseguente azione giudiziale per inibitoria prevista nell’art. 37 del Codice del Consumo. L’azione si svolge come segue: l’ente camerale chiama in giudizio l’impresa per richiedere al Giudice competente di inibire, ossia di far cessare, l’uso di condizioni contrattuali vessatorie. In questo modo vengono escluse dal mercato solo quelle clausole contrattuali che ledono i diritti dei consumatori, e non l’intero contratto, evitando che siano utilizzate anche da altri operatori commerciali. Finora la Camera di Commercio ha esercitato tre volte l’azione inibitoria, ottenendo un provvedimento tempestivo da parte del Tribunale di Padova nei confronti dell’imprenditore. In appendice è riprodotto il Regolamento relativo alle competenze della Commissione giuridica, in vigore dal 1.07.2009. Riferimenti utili per presentare la richiesta di verifica delle clausole contrattuali Camera di Commercio di Padova Sportello per la Tutela del Mercato Piazza Insurrezione, 1/A - 35137 Padova Tel. 049.8208140 – 152 – 214 Fax 049.8208132 www.pd.camcom.it [email protected] ALTRI INDIRIZZI UTILI PER IL CONSUMATORE E L’IMPRESA Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise, 2 - 00187 Roma Tel. 06.47051 www.sviluppoeconomico.gov.it link dal quale scaricare il Codice del Consumo: www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpH82IrK.pdf Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale) c/o Ministero dello Sviluppo Economico via Molise, 2 - 00187 Roma www.tuttoconsumatori.it/ Ufficio per il funzionamento del CNCU Tel. 06.47052219 - Fax 06.47052461 Segreteria del CNCU Tel. 06.47053036 - Fax 06.47052461 e-mail: [email protected] Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Per segnalare pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevoli Piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel: 06.85.82.11 Fax: 06.85.82.12.56 www.agcm.it Le Associazioni di tutela dei consumatori operanti a Padova ADICONSUM Referente: Roberto Nardo c/o CISL -Piazza Petrarca 4 – 35137 Padova Tel. 049.652046 - Fax 049.663156 www.adiconsum.it [email protected] ADOC Referente: D’Emanuele Scarparo Piazza De Gasperi, 32 – 35131 Padova Tel. 049.655266 - Fax 049.655298 www.adoc.org [email protected] ADUSBEF Referenti: avv. Fulvio Cavallari c/o Studio Legale Cavallari - Via Albona 30 - 35135 Padova Tel. 049.8894023 - Fax 049.8897747 [email protected] FEDERCONSUMATORI Referente: dott.ssa Mara Bedin c/o CGIL - Via Longhin 117/121 – 3529 Padova Tel. 049.8944271 - Fax 049.8944237 www.federconsveneto.it [email protected] LEGA CONSUMATORI Referente: Maurizio Marini Via Lisbona 20 – 35127 Padova Tel. 049.8703994 - Fax 049.8702217 www.legaconsumatoriveneto.it [email protected] Tabelle riepilogative delle clausole e delle norme (ordinate per tipo di contratto) BENI N. pratica e data del parere 10 Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento Pagina (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) Pratica n. 54/2003 parere del 17.05.2004 Vendita di beni a domicilio 1. Spese accessorie al diritto di recesso 2. decadenza pagamento rateale 3. conciliazione obbligatoria 8 d.lgs. 50/1992 33.2/F 33, 35 14 Pratica n. 147/2008 parere del 22.10.2008 Vendita di beni a domicilio 1. offerta “offerta valida solo per oggi” 2. recesso, spese accessorie 23.1/G, 67, 143.1 65 Pratica n. 122/2007 Parere del 9.07.2008 Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. avvertenza “offerta valida solo per oggi” 2. garanzia 3. promesse dei venditori 4. penale 5. conciliazione obbligatoria 6. mancata concessione finanziamento 7. decadenza pagamento rateale 23.1/G, 130, 33.2/Q, 33.2/F, 35 33.2/Q,T, 33.1 29 Pratica n. 128/2008 Parere del 26.03.2008 Vendita di beni a domicilio con tessera sconto 1. limitazione garanzia legale di conformità 2. mancata concessione del finanziamento 33.2/B, 128-135 33.2/Q,T 45 Pratica n. 133/2008 Parere del 12.05.2008 e del 24.09.2008 Vendita beni di consumo (televendita) n. 66/2004 1. natura non vincolante della descrizione dei beni 2. termini di consegna 3. limitazione della responsabilità 4. diritto di recesso 5. promesse dei venditori 6. mancata concessione del finanziamento 7. negoziazione individuale 33.2/B,M,R,T 33.1, 33.2/Q,R 33.2/B,T, 128-135 65, 33.2/P, 67.3 33.2/Q, 33.2/Q,T 33.1, 33.2/T, 143 51 Pratica n. 66/2004 Parere del 8.11.2004 Vendita di beni a 1. oggetto del contratto domicilio con 2. mancata concessione finanziamento tessera sconto 3. termini diritto di recesso 33.2/L,N,O,P,R, 34, 33.2/T, 65 15 Pratica n. 130/2008 Parere del 12.05.2008 Vendita di beni a 1. contratto non chiaro e comprensibile domicilio con 2. sconti indeterminati tessera sconto 3. termini di consegna 4. mancata concessione del finanziamento 5. termini di esercizio del diritto di recesso 35, 33.2/L 33.2/N,P,R,T 33.2/R 33.2/Q,T 65 47 Pratica n. 144/2008 Parere del 24.09.2008 Vendita di beni a 1. oggetto del contratto domicilio con 2. prezzo al netto dell’IVA tessera sconto 3. decadenza dal beneficio del pagamento rateale 4. decorrenza del termine per l’esercizio del recesso 5. clausola risolutiva espressa 6. promesse dei venditori 34.2, 33.1, 34, 13 33.1, 65, 33.1, 33.2/Q,T 60 BENI N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento Pagina Pratica n. 87/2004 Parere del 26.01.2005 Fornitura mobili 1. termini di consegna 2. penale 3. autonomia del contratto di finanziamento 4. pagamento anticipato alla consegna della merce 33.2/Q,R 33.2/F 33.2/Q,T 33.2/B,R,T 17 Pratica n. 91/2005 Parere del 21.07.2005 Fornitura mobili 1. validita dell’ordine 2. garanzia 3. natura vincolante dell’ordine 4. pagamento merce contestata 5. natura vincolante della descrizione della merce 6. termini di consegna 7. termini di garanzia 33.2/G,Q 33.1, 133 33.2/M 33.2/R,T 33.2/M 33.2 /B 33.1, 132 19 Pratica n. 93/2005 Parere del 21.07.2005 Fornitura mobili 1. recesso del venditore e del consumatore 2. termini di consegna 3. garanzia 4. decadenza pagamento rateale 33.2/E 33.1 33.1, 130, 132, 133, 33.1 22 Pratica n. 127/2008 Parere del 27.02.2008 Fornitura mobili 1. sostituzione di articoli 2. prezzo forfettario 3. recesso della venditrice “per errori” 4. recesso della venditrice 5. mancata concessione finanziamento 6. termini di pagamento indipendenti dalla consegna 7. interessi di mora 8. pagamento nonostante denuncia vizi 9. fornitura elettrodomestici di marca diversa 10. clausola penale 11. limitazione garanzia elettrodomestici 12. termini di consegna 33.2/B,M,T 33.2/P 33.2/G,P 33.2/B,E 33.2/Q,T 33.2/R,T 33.2/F 33.2/R,T 33.2B,M,T 33.2/F 33.2/B, 128-135 33.1 41 Pratica n. 135/2008 Parere del 12.05.2008 Fornitura mobili 1. promesse dei venditori 2. clausola penale per recesso 3. pagamento anticipato e consegne distanti 4. mancata o ridotta concessione del finanziamento 33.2/Q 33.2/F 33.2/B,R,T, 33.2/Q,T 54 Pratica n. 141/2008 Parere del 24.09.2008 Fornitura di serramenti 1. responsabilità del committente per le misurazioni 2. natura non vincolante della descrizione dei beni 3. collaudo presso la venditrice 4. infiltrazioni di aria ed acqua 5. termini di consegna 6. posa in opera 33.2/B,T 33.2/B,M,R,T 33.2/B,T 33.2/B,T 33.1 33.2/B,T 57 Pratica n. 153/2009 Parere del 11.03.2009 Vendita automobili 1. prezzo in vigore alla consegna 2. garanzia 3. collaudo 4. consegna eventuale delle istruzioni 33.2/N 33, 128-135 33, 128-135 6,33 68 (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) 11 SERVIZI 12 N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento Pagina Pratica n. 104/2006 Parere del 14.02.2006 (9.03.2006) Cessione del 5° dello stipendio 1. decadenza dal beneficio del termine per perdita/riduzione dello stipendio 2. responsabilità del coniuge 3. diffusione dati relativi al cliente - privacy 4. obblighi essenziali e risoluzione del contratto 33.1 Pratica n. 152/2009 Parere del 11.03.2009 Cessione del 5° dello stipendio 1. risoluzione e decadenza dal beneficio del termine 2. elezione di domicilio 33.1 33.1 67 Pratica n. 159/2009 Parere del 10.06.2009 Cessione del 5° dello stipendio 1. decadenza dal beneficio del termine 2. decorrenza degli interessi di mora 3. responsabilità dei coobbligati 4. rinuncia a chiedere anticipi sul TFR 33.1 33.1 33.1 33.1 69 Pratica n. 106/2006 Parere del 21.11.2006 Servizi di vigilanza 1. penali per inadempimento e recesso anticipato 2. revisione prezzi 3. limitazioni responsabilità 33.2/E, F 33.2/O 33.1, 33.2/B,Q,T 26 Pratica n. 132/2008 Parere del 12.05.2008 Servizi di vigilanza 1. rinnovo automatico e termine di disdetta 2. limitazione della responsabilità risarcitoria 3. limitazione responsabilità per fatti eccezionali 33.2/I 33.2/B 33.2/B,R 49 Pratica n. 136/2008 Parere del 12.05.2008 Corsi di informatica 1. oggetto del contratto 2. termine per l’esecuzione del contratto 3. mancata concessione del finanziamento 34.2 33.2/E 33.2/Q,T 56 Pratica n. 142/2008 Parere del 24.09.2008 Corsi di formazione 1. oggetto del contratto 2. attestato di fine corso 34.2 35, 39 60 Pratica n. 129/2008 Parere del 12.05.2008 Erogazione energia elettrica 1. limitazione responsabilità da interruzione servizio 33.2/B,T 46 Pratica n. 145/2008 Parere del 24.09.2008 Manutenzione elettrodomestici a domicilio 1. Limitazione responsabilità predisposizione intervento 2. decadenza da eccezioni per accettazione preventivo 3. decadenza da eccezioni per accettazione intervento 4. rinuncia garanzia per intervento su “perdita non riparabile” 33.2/B,R 33.2/T 33.2/T 33.2/B,R,T 63 (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) 24 33.2/T 33.2/B,T 33.1 SERVIZI N. pratica e data del parere Tipologia di contratto Tipologia di clausole vessatorie rilevate Norme di riferimento Pagina (salvo diversa indicazione, le norme si riferiscono al D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo) Pratica n. 123/2007 Parere del 29.10.2007 Abbonamento TV satellitare 1. limitazione responsabilità per mancanza segnale 2. rinnovo tacito automatico 3. limitazione garanzia guasti 4. limitazione responsabilità interruzione trasmissioni 5. clausola solve et repete 6. termini e decadenza garanzia conformità del bene 7. limitazione responsabilità cessazione trasmissioni 8. clausola foro competente 9. clausola di trattativa individuale 10. clausola di aleatorietà delle trasmissioni 33.2/B,R,T 33.2/I 130 33.2/B,R,T 33.2/B,R,T 33.1, 132 33.2/B,R,T 33.2/U 34 33.2/B,R,T 31 Pratica n. 146/2008 Parere del 24.09.2008 Abbonamento TV Satellitare 1. modifica pacchetto da parte del cliente 2. modifica o cessazione canali da parte dell’impresa 33.1 33.2 /B,P,R,T 64 Pratica n. 124/2007 Parere del 26.11.2007 e del 18.12.2007 Multiproprietà (Timesharing) 1. oggetto del contratto 2. mancata concessione finanziamento 3. documento informativo e regolamento di gestione 4. spese rimborsabili al venditore in caso di recesso del consumatore 70, 71, 33.2/L 33.2/T 70, 71, 33.2/L 73, 33.1, 33.2/F 36 Pratica n. 150/2008 Parere del 10.12.2008 Pacchetti viaggio 1. oggetto del contratto 33.1, 34.2 66 Pratica n. 118/2007 Parere del 23.07.2007 Servizi dimagranti 1. mancata concessione del finanziamento 2. oggetto del contratto 33.2/T 34 28 Pratica n. 126/2007 Parere del 11.12.2007 e del 12.05.2008 Casa di riposo 1. aumento della retta 2. trasferimento dell’ospite 3. modifica dei servizi prestati 4. variazioni del regolamento 5. deposito cauzionale infruttifero 6. garanzia fideiussoria dei familiari 33.2/M,O 33.2/M 33.2/M 33.2/L,M 33.1 33.2/B,R,T 39 13 DECISIONI DELLA COMMISSIONE (ordinate per numero progressivo di pratica) VENDITA DI BENI A DOMICILIO pratica n. 54/2003 pratica n. 54/2003 Parere: la clausola secondo cui in caso di esercizio del diritto di re- 54.1. Spese accessorie al diritcesso da parte del consumatore “sono a carico dell’acquirente le to di recesso spese di spedizione e tutte le spese accessorie di vendita quali: spese di trasporto (variabili a seconda della dislocazione del cliente), spese di istruzione della pratica, spese di controllo nominativo, spese di packaging, spese per storno pratica finanziamento, spese telefoniche” è vessatoria ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 50/1992 in quanto prevede il rimborso di spese non chiaramente indicate. Commento: la normativa antecedente all’adozione del Codice del Consumo non prevedeva la gratuità del recesso; l’art. 8 del d.lgs. 50/1992, infatti, stabiliva che il professionista dovesse rimborsare al consumatore le somme eventualmente incassate ma dal rimborso erano escluse le spese accessorie espressamente individuate ed escluse. Nel caso in questione la clausola è stata ritenuta vessatoria perché, non individuando espressamente quali fossero le spese accessorie, lasciava indeterminato l’ammontare del preteso credito del professionista. Parere: la clausola secondo cui “l’inadempienza dei pagamenti relati- 54.2. Decadenza pagamento vi a più rate, o anche ad una sola che superi l’ottava parte del prezzo, rateale farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla venditrice di chiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere risolto il contratto con restituzione immediata della merce ed acquisizione a titolo di indennizzo delle rate pagate, salvo comunque il risarcimento di eventuali danni” è vessatoria ai sensi del titolo 1469 bis n. 6 (ora art. 33, comma 2, lett. F) in quanto clausola avente l’effetto d’imporre al consumatore il pagamento di una penale manifestamente eccessiva. Commento: poiché l’art. 1526 del codice civile stabilisce che in caso di risoluzione della vendita rateale per mancato pagamento “il venditore è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo della cosa”, la clausola in questione, nella parte che prevede invece che tutte le rate già pagate vengano acquisite al venditore a titolo di equo compenso, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto imponendo, di fatto, una penale potenzialmente molto gravosa a carico del consumatore. Parere: la clausola secondo cui “le parti convengono di dirimere le 54.3. Conciliazione obbligatoeventuali controversie nascenti dal presente contratto... mediante ria l’obbligatoria azione, prima del ricorso al giudice, della procedura di conciliazione prevista dalla legge 281/1998...” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis e quater (ora artt. 33 e 35). Commento: la clausola, prima ancora che vessatoria, è priva di valore e di senso in quanto la legge cui fa riferimento disciplina la conciliazione delle controversie promosse dalle associazioni dei consumatori al fine di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed adottare i provvedimenti idonei a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e nulla ha a che 14 vedere con le controversie relative ai rapporti dei singoli consumatori, cosicché non sarebbe neppure attivabile una conciliazione come quella prevista dalla clausola. VENDITA DI BENI A DO- VENDITA DI BENI A DOMICILIO CON TESSERA SCONTO MICILIO pratica n. 54/2003 pratica n. 66/2004 66.1. Oggetto del contratto Parere: la clausola secondo cui “La card attribuisce il diritto di: a) effettuare la scelta della merce contestualmente alla consegna della card oppure, a preferenza espressa dall’acquirente, in qualsiasi momento successivo, nel solo rispetto del termine di validità della card medesima; … e) usufruire di sconti esclusivamente riservati ai possessori di card…” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere L, N, O, P ed R e dell’art. 34. Commento: quello in questione è un contratto con il quale al Consumatore, verso il pagamento di un determinato prezzo, viene consegnata una tessera e riconosciuto il diritto di scelta (ovvero la facoltà di scegliere in futuro quali beni prendere). L’oggetto del contratto è, quindi, duplice: per un verso una “tessera prepagata”; per altro verso dei beni di consumo che devono tuttavia ancora essere scelti ed individuati e che vengono descritti in forma assolutamente generica sul frontespizio del contratto laddove sono indicati “SALUTE E BENESSERE… COMPLEMENTI CUCINA… PULIZIA PROFESSIONALE… COMPLEMENTI D’ARREDO… FITNESS… ”. Tale ricostruzione è avvalorata dalle ulteriori clausole secondo cui “la card attribuisce il diritto ad effettuare la scelta della merce…”; “la merce verrà scelta dal cliente entro 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto…”; i termini di consegna decorrono dall’“esercizio del diritto di scelta” nonché dal fatto che il modulo contrattuale è stato compilato inserendo come oggetto del contratto, nello spazio rubricato “descrizione articolo”, la seguente dicitura: “01 tessera sconti valida per 5 anni – omaggio; Visita agente di zona per consegna e caricamento tessera - la spesa è di €. 1.980,00”. In primo luogo, prevedendo che il Consumatore si impegni a pagare da subito il corrispettivo di beni imprecisati, da individuarsi in futuro e di cui non viene indicato nemmeno il listino prezzi, la clausola è vessatoria in quanto ha l’effetto di “prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto” (art. 33, comma 2, lettera L), nonché l’effetto di “stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione” (art. 33, comma 2, lettera N) e comunque l’ulteriore effetto di “consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto” (art. 33, comma 2, lettera O). In secondo luogo, considerato che l’unica contropartita riconosciuta al Consumatore verso il pagamento anticipato di beni che non sono ancora stati neppure indicati, è la fruizione degli sconti prevista dalla clausola n. 2 lettera E, e che tuttavia tale clausola non indica alcun parametro di determinazione degli sconti (non viene indicata, infatti, la percentuale di sconto, la modalità di applicazione, il prezzo rispetto al quale lo sconto viene praticato, ecc…), ne consegue che la clausola risulta vessatoria, anche ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera P, in quanto clausola avente l’effetto di “riservare al professionista 15 il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto”, nonché dell’art. 33, comma 2, lettera R, in quanto clausola avente l’effetto di “limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del Consumatore”. In mancanza di qualsivoglia indicazione ed informazione contrattuale, infatti, l’impresa potrà decidere unilateralmente quali “sconti esclusivi” siano conformi al contratto ed il Consumatore non potrà opporre alcuna eccezione di inadempimento. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 34, comma 2, “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne consegue che nel caso di specie, in cui sia l’oggetto del contratto sia il relativo corrispettivo risultano del tutto indeterminati e comunque oscuri ed incomprensibili, la vessatorietà delle clausole andrà apprezzata anche in riferimento a tali specifici elementi. VENDITA DI BENI A DOMICILIO pratica n. 54/2003 Parere: la clausola secondo cui “In caso di pagamento concordato 66.2. Mancata concessione fia mezzo di finanziamento la mancata concessione del finanziamen- nanziamento to stesso non può considerarsi condizione risolutiva del contratto e l’acquirente si obbliga al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione o in rate mensili concordate per iscritto con la venditrice” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T, secondo cui sono vessatorie le clausole aventi l’effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni…”. Commento: poiché la concessione del finanziamento, in mancanza di altre indicazioni, potrebbe essere qualificata come condizione sospensiva del contratto, la clausola in oggetto impedisce al Consumatore di eccepire il mancato verificarsi della condizione del contratto. Peraltro, in ogni caso, il contratto di finanziamento e quello di acquisto costituiscono due “contratti collegati” ai sensi di una consolidata giurisprudenza, recentemente ribadita da Cassazione Civile, sezione 1°, 20.04.2007 n. 9447 secondo cui “Si ha collegamento negoziale quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale”. La dottrina e la giurisprudenza consolidate affermano che “Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell’autonomia contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro…”: in tal senso, da ultima, Cassazione Civile, sezione 1°, 5 giugno 2007, n. 13164. Dunque, stante quanto ora esposto, risulta che il consumatore potrebbe legittimamente eccepire il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento come vizio genetico del contratto di acquisto. 16 VENDITA DI BENI A DOM Tali eccezioni sono tuttavia rese inoperanti dalla clausola de qua che, pertanto, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T secondo cui sono vessatorie le clausole aventi l’effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni…”. 66.3. Termini diritto di recesso Parere: il primo periodo della clausola DIRITTO DI RECESSO” stabilisce che: “L’acquirente ha diritto di recedere dal presente contratto ex art. 64 D. Lgs. 206/2005, senza alcuna penalità entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso” è vessatorio ai sensi dell’art. 65 secondo cui il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di ricevimento della merce, qualora sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Commento: il contratto in oggetto, come illustrato in precedenza, prevede espressamente che il Consumatore possa esercitare il diritto di scelta entro 5 anni dalla sottoscrizione del contratto e che la merce venga consegnata entro 180 giorni dalla scelta. Nel modulo contrattuale in esame, inoltre, i beni di consumo in oggetto vengono descritti in forma assolutamente generica. Ne consegue che il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorrerà dalla consegna della merce e che la clausola sopra riportata, prevedendo la decorrenza del termine dalla sottoscrizione del contratto, è vessatoria. FORNITURA MOBILI pratica n. 87/2004 87.1 Termini di consegna Parere: la clausola secondo cui “la data di consegna indicata nel contratto ha valore puramente indicativo e viene stabilita con precisione dall’ufficio consegne del venditore appena possibile” è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 comma 1 in quanto clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q ed R, perché clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari, nonché di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore. Commento: nell’ambito di un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del venditore e l’indicazione del termine di consegna, in quanto incide sull’obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola in questione ha l’effetto di rendere non vincolante ed anzi liberamente modificabile da parte del venditore il termine di consegna ed è pertanto una clausola che incide pesantemente sull’equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, fermi restando gli obblighi assunti dal consumatore, consente all’impresa di “alleggerire” i propri doveri. In pratica, poi, tale clausola, consentendo all’impresa di modificare a proprio piacimento il termine di consegna della merce dopo la conclusione del contratto, produce il duplice effetto di limitare la responsabilità dell’impresa rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in un suo nome dal mandatario (infatti, nonostante l’addetto commerciale dell’azienda abbia assunto l’obbligo contrat- 17 tuale di consegnare entro un determinato termine, per effetto della clausola in esame l’azienda non subirà alcuna conseguenza per il mancato rispetto di quel termine potendolo modificare a proprio piacimento) e di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore (il mancato rispetto dei termini originari di consegna, infatti, verrebbe sanato dall’impresa semplicemente indicando nuovi termini così impedendo al consumatore di eccepire l’inadempimento). Parere: la clausola secondo cui “qualora l’acquirente rifiuti o ritardi 87.2. Penale per rifiuto o ritardo nella consegna del bene, egli deve comunque:... B. sopportare le nel ricevere la merce spese di immagazzinamento e di assicurazione della merce, qualora il ritardo superi i 30 giorni, pari al 10% del prezzo totale concordato” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, anche a fronte di un inadempimento non particolarmente grave da parte del consumatore, quale ad esempio un ritardo nel ricevere la consegna della merce, impone a carico dello stesso una penale estremamente gravosa, pari ad 1/10 dell’intero valore della fornitura, che in quanto tale è stata ritenuta “di importo manifestamente eccessivo”. Parere: la clausola secondo cui “nel caso in cui l’acquirente si serva, 87.3. Autonomia del contratto ai fini del pagamento, dei servizi di una società finanziaria, il rapporto di finanziamento tra l’acquirente e tale società non è oggetto di disciplina del presente contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: premesso che il rapporto tra il consumatore e la società finanziaria che concede il finanziamento è disciplinato da un autonomo contratto scritto obbligatorio per legge, la clausola secondo cui il rapporto di finanziamento non è oggetto di disciplina nel contratto tra l’impresa venditrice ed il consumatore è stata ritenuta vessatoria in quanto clausola avente lo scopo ed il risultato pratico di rompere il collegamento negoziale esistente tra i due contratti (vendita e finanziamento) con la conseguenza di impedire al consumatore di sciogliere il contratto di vendita nel caso in cui la domanda di finanziamento non venga accolta. Parere: la clausola secondo cui “il cliente si obbliga a pagare il saldo 87.4. Pagamento anticipato alla prima dello scarico agli incaricati della società che rilasceranno quie- consegna della merce tanza. Della merce da ritirare presso i nostri magazzini il saldo dovrà avvenire prima del carico” si risolve in una clausola solve et repete che, in quanto comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire l’inadempimento del professionista, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’ecce- 18 VENDITA DI BENI A DOM zione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: è principio consolidato nel nostro ordinamento quello secondo cui a fronte dell’inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l’altra parte non è tenuta ad adempiere. La clausola in questione, imponendo al consumatore di pagare integralmente il prezzo della fornitura prima dello scarico della merce e quindi prima della sua consegna e della stessa possibilità per il consumatore di verificare che la merce consegnata corrisponda effettivamente a quanto ordinato e non sia affetta da vizi, è stata ritenuta vessatoria in quanto clausola avente l’effetto di impedire al consumatore di avvalersi di tutti quei rimedi previsti dall’ordinamento a tutela di una parte in caso di inadempimento (o di adempimento inesatto) dell’altra parte. FORNITURA MOBILI Pratica n. 91/2005 91.1. Validità dell’ordine Parere: la clausola secondo cui “Il contratto di vendita è impegnativo per il cliente e per l’impresa, salvo errori commessi da parte del venditore nella stesura del contratto stesso. In tal caso l’impresa ne darà immediata comunicazione al cliente a mezzo raccomandata e lo inviterà a ridefinire le errate specifiche dell’ordine” appare vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, commi 7 e 15 c.c. (ora art. 33, comma 2, lettere G e Q del Codice del Consumo) nella parte in cui prevede per la sola società venditrice la facoltà di invalidare l’ordine a motivo di presunti “errori commessi dal venditore”. Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria in quanto si traduce, in buona sostanza, nella facoltà riconosciuta all’impresa di limitare la propria responsabilità rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in suo nome dal venditore adducendo pretesi e non specificati errori nella stesura del contratto che le consentono di recedere dal contratto medesimo sottraendosi agli obblighi assunti. 91.2. Garanzia Parere: la clausola secondo cui “Tutti i prodotti distribuiti dalla venditrice sono selezionati... e sono garantiti secondo termini e condizioni di volta in volta stabilite dagli stessi produttori, a seconda della tipologia del prodotto” relativa alla garanzia è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1) e dell’art. 1519 septies, comma 2, lettera a) c.c. (ora art. 133, comma 2, lettera A) nella parte in cui non specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli articoli 1519 bis-nonies c.c. (ora artt. 128-135). Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, limitando la garanzia sui beni venduti alla sola garanzia prestata dal produttore, è clausola avente l’effetto di escludere la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della quale il consumatore che abbia acquistato un bene può far valere i propri diritti direttamente nei confronti del venditore nei termini previsti dalla legge, a prescindere dall’esistenza e dalle condizioni dell’eventuale garanzia prestata dal produttore. 91.3. Natura vincolante dell’or- Parere: la clausola secondo cui “verificandosi l’impossibilità di efdine fettuare la fornitura per problemi correlati alla produzione e/o per l’impossibilità di reperire alcuni elementi facenti parte dell’ordine, 19 quest’ultimo si riterrà comunque valido ed efficace sempre che sia possibile, e ciò nell’interesse stesso del cliente, reperire e sostituire la merce ordinata dal cliente con altra equivalente per caratteristiche, materiali e specifiche tecniche. Verificandosi tale ipotesi, la venditrice provvederà a darne comunicazione al cliente a mezzo raccomandata, se del caso modificando pure proporzionalmente in eccesso e/o in difetto l’importo della fornitura e le condizioni di pagamento. Eventuali resi da parte del cliente dovranno essere autorizzati dalla direzione della venditrice e saranno accreditati al 60% del prezzo di acquisto. Qualora si verifichi l’ipotesi che uno o più articoli di cui al contratto non siano più reperibili sul mercato, il contratto resterà comunque valido ed efficace in ogni sua parte, sempre che sia possibile per la venditrice sostituire gli articoli mancanti con altri equivalenti per valore, natura e caratteristiche” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 11 c.c. (ora art. 33, comma 2, lettera M) in quanto consente al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all’impresa di modificare l’oggetto del contratto; al riguardo assume rilievo il fatto che il contratto in questione ha ad oggetto l’acquisto di mobili, ovvero elementi di arredamento dell’abitazione, in riferimento ai quali deve essere massimamente tutelato il diritto del consumatore di effettuare le proprie scelte in aderenza al proprio personalissimo gusto. In ragione di tale considerazione è stata ritenuta vessatoria la clausola che consente all’impresa di sostituire in tutto o in parte i beni specificamente individuati dal consumatore nel proprio ordine con altri di caratteristiche equivalenti mantenendo così in ogni caso valido il contratto senza riconoscere al consumatore il legittimo diritto di ripensare le proprie scelte. Parere: la clausola secondo cui “eventuali contestazioni sulla merce 91.4 Pagamento merce contenon danno diritto alla sospensione del pagamento” è vessatoria ai stata sensi dell’art. 1469 bis, commi 16 e 18 c.c. (ora art. 33, comma 3, lettere R e T) in quanto limita il diritto del consumatore di opporre eccezioni. Commento: la clausola in esame si risolve in una clausola solve et repete che, in quanto comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire l’inadempimento del professionista, è clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, contravvenendo al principio consolidato nel nostro ordinamento secondo cui a fronte dell’inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l’altra parte non è tenuta ad adempiere. Parere: la clausola secondo cui “Le marche degli accessori eventual- 91.5. Natura vincolante della mente indicate nel proposto d’ordine, comprese anche quelle degli descrizione della merce elettrodomestici e delle cucine a gas, sono da considerarsi indicative e non impegnano la venditrice che è tenuta esclusivamente a fornire accessori di caratteristiche equivalenti e corrispondenti a quelli ordinati dal cliente” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 11 (ora art. 33, comma 2, lettera M) in quanto consente al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all’impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto 20 del contratto senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri. 91.6. Termini di consegna Parere: la clausola secondo cui “il termine minimo di consegna si intende di almeno 40 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine ed è comunque puramente indicativo e non vincolante per la venditrice la quale non risponde di eventuali ritardi. Resta peraltro salva la facoltà del cliente di annullare l’ordine limitatamente a quelle merci la cui consegna non sia avvenuta nei 120 giorni lavorativi successivi al termine previsto dal contratto. Una fornitura dei pezzi fuori serie e/o su misura non impegna la venditrice alla rispetto dei termini di consegna” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 2 (ora art. 33, comma 2, lettera B) in quanto esclude la responsabilità del venditore per l’inadempimento da ritardo. Commento: nell’ambito di un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del venditore e l’indicazione del termine di consegna, in quanto incide sull’obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola in questione si concretizza invece in una serie di esclusioni del valore del termine di consegna che: in primo luogo viene definito sempre e comunque “puramente indicativo e non vincolante”; in secondo luogo viene svilito dal fatto che, dopo il decorso del termine, il consumatore non può annullare l’ordine se prima non sono trascorsi altri “120 giorni lavorativi”; in terzo luogo viene addirittura ridicolizzato dalla previsione secondo cui, in caso di pezzi fuori serie o su misura, la venditrice non è impegnata a rispettarlo (ma allora perché inserirlo nel contratto?). Una clausola siffatta ha l’effetto di rendere non vincolante ed anzi liberamente modificabile da parte del venditore il termine di consegna (anzi, per i pezzi fuori serie o su misura la stessa consegna diventa addirittura aleatoria mancando un qualsiasi termine…) ed è pertanto una clausola che incide pesantemente sull’equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 91.7. Termini di garanzia Parere: la clausola secondo cui “il cliente è tenuto a controllare attentamente la merce all’atto della consegna e, in caso di vizi o difetti palesi, dovrà darne comunicazione scritta alla venditrice a pena di decadenza entro il termine di otto giorni dalla consegna a mezzo di raccomandata...” è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1) e dell’art. 1519 sexies c.c. (ora art. 132) secondo cui il consumatore ha due mesi di tempo dalla data della scoperta per denunciare i vizi che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto imponendo al consumatore di denunciare a mezzo raccomandata ed entro 8 giorni dalla consegna del bene eventuali vizi, limita la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della quale il consumatore che abbia acquistato un bene può denunciare eventuali vizi entro 60 giorni ( e non 8) dalla data della scoperta dei vizi (e non dalla consegna del bene). 21 FORNITURA MOBILI Pratica n. 93/2005 Parere: il combinato disposto della clausola secondo cui “in caso di 93.1. Recesso del venditore e recesso dell’acquirente dal presente contratto il venditore avrà diritto del consumatore di trattenere l’importo già versatogli, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’acquirente non avesse versato alcuna somma prima del suo recesso, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% dell’importo pattuito per la compravendita” e dell’ulteriore clausola secondo cui “qualora il venditore dovesse recedere dal presente accordo sarà tenuto alla restituzione del doppio dell’importo introitato a titolo di acconto” è vessatorio ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 5 (ora art. 33, comma 2, lettera E) in quanto impone al consumatore che receda di corrispondere al venditore una penale del 30% del prezzo stabilito, mentre in caso di recesso del venditore riconosce al consumatore unicamente il diritto al doppio della caparra. Commento: le clausole in questione sono state ritenute complessivamente vessatorie in quanto, sebbene considerate singolarmente esse possano apparire astrattamente conformi alle norme di tutela del consumatore, nel loro complesso esse determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a sfavore del consumatore. Basti considerare il caso in cui al momento della stipula del contratto il consumatore non avesse versato alcuna caparra: se il consumatore volesse recedere dal contratto dovrebbe pagare una penale pari al 30% del valore complessivo del contratto, mentre se fosse il venditore a voler recedere potrebbe farlo senza pagare alcuna somma. Il risultato pratico della combinazione delle due clausole appare quindi manifestamente vessatorio. Parere: la clausola secondo cui “La consegna della merce ordina- 93.2. Termini di consegna ta avverrà indicativamente entro il termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto da parte dell’acquirente. L’acquirente potrà domandare la risoluzione del presente contratto per ritardo nella consegna dei beni una volta decorsi inutilmente tre mesi dal termine indicativo di consegna di cui sopra; in tal caso il venditore sarà tenuto alla restituzione degli importi già incassati. Nel caso in cui l’acquirente ritardasse a prendere in consegna i beni oggetto del presente contratto, sarà tenuto a corrispondere al venditore, oltre al prezzo pattuito per la compravendita che gli eventuali interessi... le spese di deposito che vengono convenute in euro 5 per ogni giorno di ritardo. Qualora l’acquirente ritardasse di oltre 30 giorni la presa in consegna dei beni senza provvedere al loro pagamento, sarà facoltà del venditore ritenere risolto di diritto il presente contratto dandone comunicazione scritta all’acquirente; in tal caso l’acquirente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari al 50% dell’importo pattuito per la compravendita, oltre all’eventuale maggior danno” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1). Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33 comma 1) in quanto clausola avente l’effetto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, mentre per un verso tutela il venditore affermando la natura meramente indicativa del termine di consegna rispetto al quale viene contrattualmente previsto un margine di tolleranza pari al 150% del 22 termine di consegna, è invece alquanto rigida nei confronti del consumatore cui impone una penale giornaliera in ogni caso di ritardo nel ritiro della merce ed inoltre la previsione della risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui il ritardo del consumatore si protragga per oltre 30 giorni. La natura vessatoria delle sanzioni poste a carico del consumatore risulta ancora più evidente se si considera che, in conseguenza dell’ampiezza e dell’elasticità dei termini di consegna a carico dell’impresa, per il consumatore risulta praticamente impossibile prevedere con adeguato margine di anticipo quando avverrà effettivamente la consegna, e ciò tanto più se si considera che oggetto del contratto in questione sono dei mobili e che pertanto il consumatore deve prepararsi a riceverli (liberare le stanze in cui dovranno essere installati...), cosa che richiede necessariamente del tempo. 93.3. Garanzia Parere: la clausola secondo cui “l’acquirente è tenuto a denunziare eventuali difetti visibili dei prodotti compravenduti mediante specifica indicazione degli stessi nel verbale di presa in consegna. Ulteriori eventuali difetti non rilevabili all’atto della consegna dovranno essere denunziati, nei termini di legge, esclusivamente in forma scritta. Qualora a seguito del tempestivo reclamo da parte dell’acquirente, venisse accertata l’esistenza dei difetti lamentati, il venditore sarà tenuto alla riparazione dei beni forniti a proprie spese ed entro un congruo termine da valutarsi in relazione alle circostanze del caso concreto” è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1) e dell’art. 1519 septies, comma 2, lettera a) c.c. (ora art. 133, comma 2, lettera A) nella parte in cui non specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli articoli 1519 bisnonies c.c. (ora artt. 128-135) e dell’art. 1519 quater e sexies c.c. (ora artt. 130 e 132) nella parte in cui impone la denuncia immediata dei vizi invece che entro i 60 giorni dalla scoperta e limita alla sola riparazione del bene il diritto del consumatore. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria sia in quanto non specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalle norme sulla garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, sia perché impone due limitazioni illegittime ai diritti del consumatore: impone la denuncia dei vizi nel verbale di presa in consegna laddove l’art. 132 stabilisce che il consumatore deve denunciare il difetto entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto; limita i diritti del consumatore alla sola riparazione dei beni forniti, laddove l’articolo 130 prevede invece quattro diversi rimedi (riparazione del bene, sostituzione del bene, riduzione adeguata del prezzo o risoluzione del contratto). 93.4. Decadenza dal pagamen- Parere: la clausola secondo cui “il venditore avrà il diritto di risolvere to rateale il contratto... in caso di mancato pagamento di una singola rata di importo superiore all’ottava parte del prezzo complessivo... in tal caso l’acquirente dovrà provvedere alla immediata restituzione dei beni; il venditore, a sua volta, avrà diritto di trattenere l’integralità degli importi già incassati, salvo il suo diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1 c.c. (ora art. 33, comma 1) nella parte in cui stabilisce che in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento di una o più rate del prezzo, il venditore, oltre al diritto al risarcimento dei danni “avrà diritto a trattenere l’integralità degli importi già incassati” contrariamente a quanto stabilito dall’art. 1526 c.c. secondo cui “il venditore deve restituire le 23 rate riscosse”. Commento: l’art. 33 comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina nel codice del consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile. CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO Pratica n. 104/2006 Parere: la clausola secondo cui “in caso di risoluzione per qualsiasi 104.1. Decadenza dal beneficio causa del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione del termine per perdita/riduzioper qualsiasi causa dello stipendio o di assoggettamento a procedura ne dello stipendio concorsuale della debitrice terza ceduta, la mutuante potrà chiedere la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine del mutuatario, indipendentemente e nonostante le garanzie assicurative o equivalenti prestate. Il mutuatario dovrà in tal caso rimborsare in un’unica soluzione, entro sette giorni dal ricevimento della raccomandata di notifica, l’ammontare delle rate scadute e relativi interessi, le eventuali spese sostenute dalla mutuante, nonché il capitale residuo aumentato di un compenso pari all’1%” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto clausola che determina un manifesto squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto sancisce la risoluzione del contratto in danno del consumatore a prescindere dalla sussistenza di un effettivo inadempimento cosicché, in caso di perdita o riduzione dello stipendio al consumatore non viene nemmeno consentito di provvedere direttamente al pagamento delle rate mensili di restituzione del finanziamento, ma viene invece imposta l’immediata restituzione dell’intero prestito anche nel caso in cui non si sia ancora verificato alcun inadempimento. Parere: la clausola secondo cui “in deroga all’articolo 190 del codice 104.2. Responsabilità del cocivile la mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché niuge sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali dei coniugi coobbligati” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T, in quanto clausola che determina una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina nel codice del consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto alla disciplina codicistica della responsabilità dei coniugi per le obbligazioni della comunione e ciò, in particolare, impedendo la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Ed infatti, posto che l’art. 190 c.c. stabilisce che “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali 24 di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”, la clausola in questione ha l’effetto di consentire all’impresa di agire direttamente nei confronti dei beni personali di ciascuno del coniuge, senza avere prima escusso la comunione, impedendo ai coniugi di opporre la relativa eccezione. 104.3. Diffusione di dati relativi Parere: la clausola secondo cui “il mutuatario autorizza la mutuante al cliente - privacy a trasmettere, oltre che all’autorità giudiziaria e ad ogni altra che ne sia legittimata, a società o enti esterni, specializzati nella rilevazione dei rischi creditizi, anche dotati di archivi informatici, tutti i dati relativi al rapporto creditizio ed al suo andamento. Il mutuatario consente, altresì, che accedano a tali dati e notizie anche banche, altre società finanziarie e, in genere, enti economici che ne facessero richiesta alle società ed enti di rilevazione di cui sopra. Nessuna conseguenza derivante dall’uso, proprio od improprio, di tali notizie da parte di terzi, compresi le aziende, società od enti esterni di rilevazione sopra indicati, potrà essere, pertanto, imputata alla mutuante” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto clausola che consente alla ditta la diffusione senza alcuna limitazione dei dati relativi al consumatore cliente e che determina una limitazione di responsabilità della ditta. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all’azienda la diffusione indiscriminata di tutti i dati relativi al rapporto con il consumatore, oltretutto prevedendo una inammissibile limitazione della responsabilità dell’azienda medesima che pretende di non rispondere delle conseguenze dell’uso dei dati da parte dei soggetti cui l’azienda li ha trasmessi. 104.4. Obblighi essenziali e ri- Parere: la clausola secondo cui “tutti gli obblighi posti a carico del soluzione del contratto mutuatario nel presente contratto hanno carattere essenziale e la loro violazione dà luogo alla risoluzione del contratto di mutuo, senza necessità di domanda giudiziale o di intimazione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto clausola che determina un manifesto squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto prevedendo che tutte le obbligazioni del consumatore, nessuna esclusa, debbano ritenersi essenziali e che qualsiasi inadempimento del consumatore, anche minimo, determini la risoluzione di diritto del contratto, senza neppure il bisogno di una preventiva intimazione ad adempiere, è clausola che determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto deroga in senso peggiorativo per il consumatore ai principi del codice civile in materia di risoluzione del contratto per l’inadempimento di cui agli articoli 1453 e seguenti. La vessatorietà della clausola in questione risulta poi aggravata ed anzi esasperata dalla sua unilateralità e cioè dal fatto che mentre tutte le obbligazioni del consumatore vengono qualificate come essenziali, nessuna delle obbligazioni dell’impresa riceve un trattamento analogo. 25 SERVIZI DI VIGILANZA Pratica n. 106/2006 Parere: la clausola secondo cui “in caso di ritardato pagamento del 106.1. Penali per inadempimencorrispettivo per oltre 30 giorni, in base all’articolo 1456 del codice to e recesso anticipato civile avrete facoltà di sospendere immediatamente il servizio mediante comunicazione in tal senso... al verificarsi della risoluzione saremo tenuti a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 50% dell’importo complessivo dei canoni intercorrenti tra la data di risoluzione e quella di naturale scadenza dell’incarico, fatto salvo il vostro diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni” e quella secondo cui “in caso di cambio di proprietà o ragione sociale, cessione a qualsiasi titolo, trasformazione, fusione riferiti alla proprietà vigilata la parte committente si obbliga a fare subentrare il terzo contraente nella commissione di servizio. In difetto, l’incarico potrà essere risolto anticipatamente previo pagamento dei 2/3 dei canoni mensili residui, fino ad un massimo di 12 mensilità, dovuti dalla data di anticipata risoluzione dell’incarico alla data della prevista scadenza lo stesso. Nel caso di cessazione a qualsiasi titolo o di trasferimento dei beni da vigilare al di fuori della zona di competenza dei servizi dell’istituto di vigilanza, l’incarico potrà essere anticipatamente risolto previo pagamento della metà dei residui canoni dovuti dalla data di anticipata risoluzione alla data della prevista scadenza del contratto fino ad un massimo di 12 mensilità” sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera E ed F, in quanto impongono al consumatore il pagamento di penali manifestamente eccessive. Commento: le clausole in esame sono state ritenute vessatorie in quanto prevedono entrambe penali molto gravose a carico del consumatore sia in caso di inadempimento, sia in caso di recesso anticipato dal contratto. La misura delle predette penali, variabile tra 2/3 ed 1/2 dei canoni mensili residui, appare manifestamente eccessiva e quindi vessatoria nonostante la limitazione entro la misura massima di 12 mensilità. Parere: la clausola secondo cui “nel corso dell’incarico il canone 106.2. Revisione dei prezzi mensile potrà essere variato dal vostro istituto nei casi di incremento dei costi del lavoro a seguito di aumenti intervenuti per legge o per contratti di lavoro nazionali, provinciali e aziendali” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera O, in quanto consente al professionista di aumentare il prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto. Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria in quanto non prevede alcuna limitazione né parametro circa la misura dell’aumento del canone mensile applicabile dall’istituto di vigilanza in seguito (ma non necessariamente in proporzione) ad un aumento del costo del lavoro, senza riconoscere in alcun caso il diritto del consumatore di recedere dal contratto in seguito all’aumento del canone. Parere: la clausola secondo cui “premesso che sarà onere della 106.3. Limitazioni di responsacommittente comprovare sia l’inadempimento dell’istituto di vigilanza bilità o del suo personale dipendente, che la riferibilità del danno all’inadempimento dell’istituto di vigilanza o del suo personale dipendente, nel caso di comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l’istituto 26 di vigilanza sarà tenuto unicamente a versare al committente, a titolo di penale fissa,una somma pari ad una mensilità del canone in corso riferita all’obiettivo per cui si richiedono i danni, esclusa ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dal committente. Nei rapporti tra le parti si conviene invece che gli oneri conseguenti a eventuali danni provocati a terzi nell’esecuzione del servizio, saranno interamente a carico del committente qualora sia accertato il nesso di causalità con il servizio a lui prestato dall’istituto di vigilanza. Coerentemente a quanto sopra, la parte committente rinunzia sin d’ora ad ogni ulteriore pretesa e nel contempo manleva l’istituto di vigilanza sia nei confronti dei terzi che dei propri assicuratori, assumendosi in proprio il rischio di eventuali esborsi avendo il committente ritenuta corretta la ripartizione dei rischi e adeguata la corrispondente penale a carico dell’istituto di vigilanza, in considerazione della natura e del costo del servizio così come commissionato. La committente dà quindi piena ed espressa accettazione al presente articolo e dà altresì atto che ciò è ritenuto essenziale e determinante ai fini dell’accettazione dell’incarico da parte dell’istituto di vigilanza. La parte committente si impegna, pertanto, ad adeguatamente coprirsi per i rischi connessi alla propria attività” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, Q e T, in quanto sancisce gravi limitazioni ai diritti del consumatore in caso di inadempimento della ditta nonché un aggravamento dell’onere della prova. Commento: la clausola in esame costituisce un’antologia dei profili di vessatorietà. Essa infatti: in primo luogo sancisce le inversioni e modificazioni dell’onere della prova laddove pone interamente ed esclusivamente a carico del consumatore l’onere probatorio circa l’inadempimento dell’istituto di vigilanza e la riferibilità allo stesso dei danni conseguenti; in secondo luogo determina una limitazione della responsabilità dell’impresa nei confronti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte dell’istituto di vigilanza laddove limita all’importo massimo di una mensilità di canone la responsabilità risarcitoria dell’istituto; in terzo luogo la clausola, ponendo a carico del consumatore tutte le responsabilità nei confronti dei terzi per i danni eventualmente cagionati dall’istituto di vigilanza, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto scaricando in capo al consumatore una parte significativa del rischio di impresa dell’istituto di vigilanza; in quarto luogo la clausola, prevedendo la rinunzia da parte del committente ad ogni ulteriore pretesa e addirittura la sua manleva nei confronti dell’istituto di vigilanza sia nei confronti dei terzi sia nei confronti di eventuali assicuratori, è clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni dei diritti e, in caso di inadempimento, decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezione; da ultimo, prevedendo l’obbligo del consumatore di “adeguatamente coprirsi per i rischi” (ovvero stipulare polizza assicurativa) è clausola che determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto scarica sul consumatore parte significativa dei rischi di impresa dell’istituto di vigilanza. Si evidenzia, da ultimo, l’ulteriore profilo di vessatorietà risultante dal combinato disposto della parte in cui la clausola impone al consumatore la stipula di un contratto di assicurazione e della parte in cui la medesima clausola prevede che, in caso di rivalsa della compagnia di assicurazione nei confronti dell’istituto di vigilanza il consumatore, dovrà comunque tenere indenne l’istituto assumendosi l’onere di eventuali esborsi. In buona sostanza, qualora la compagnia assicurativa dopo aver ri- 27 sarcito il consumatore per i danni patiti, risultando che gli stessi sono imputabili all’inadempimento dell’istituto di vigilanza, agisse in rivalsa nei confronti dell’istituto per ottenere la restituzione delle somme pagate al consumatore a titolo di risarcimento del danno, l’istituto di vigilanza avrebbe a sua volta diritto di chiedere al consumatore la restituzione di tutte le somme che lo stesso fosse tenuto a pagare all’assicurazione. Il risultato pratico sarebbe che, dopo aver pagato il premio dell’assicurazione ed il canone dell’istituto di vigilanza, il consumatore che fosse risarcito dall’assicurazione sarebbe poi tenuto a versare la medesima somma riscossa all’istituto di vigilanza nei cui confronti della compagnia assicurativa si fosse rivalsa. SERVIZI DIMAGRANTI Pratica n. 118/2007 Parere: la clausola secondo cui “nel caso di opzione di pagamento 118.1. Mancata concessione fiper il tramite di società finanziaria, qualora l’ente erogante non prov- nanziamento veda alla concessione del finanziamento richiesto dal committente, per carenza dei requisiti di quest’ultimo o per mancata consegna da parte dello stesso della documentazione prescritta entro cinque giorni dalla data di richiesta del finanziamento, il committente, senza possibilità di opporre alcuna eccezione in merito, sarà in ogni caso tenuto all’immediato pagamento, in unica soluzione, in favore dell’impresa dell’intero prezzo stabilito...” avendo l’effetto di impedire al consumatore di invocare la risoluzione del contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni. Parere: il contratto ha ad oggetto “una perdita minima di centimetri” 118.2. Oggetto del contratto non meglio descritta e sul frontespizio del contratto viene indicata numericamente la “perdita minima garantita n.__ cm”: l’oggetto del contratto risulta quindi assolutamente non chiaro e non comprensibile, in violazione dell’art. 34 comma 2 del Codice del Consumo. Commento: l’oggetto del contratto risulta assolutamente generico e indeterminato: l’indicazione di una “perdita minima di centimetri” non contiene alcuna indicazione circa la localizzazione dei centimetri (giro vita, coscia, petto...) e neppure precisa se tale perdita di centimetri debba essere concentrata in un’unica misurazione o sia invece il risultato della sommatoria delle perdite riscontrate in diverse parti del corpo; posto che ai sensi dell’art. 34 comma 2 “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”, nel caso di specie, in cui l’oggetto del contratto risulta del tutto indeterminato e generico, la clausola risulta vessatoria. 28 VENDITA DI BENI A DOMICILIO CON TESSERA SCONTO Pratica n. 122/2007 122.1. Avvertenza “offerta vali- Parere: l’avvertenza secondo cui “la seguente proposta viene effetda solo per oggi” tuata solo nella giornata odierna” costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera G secondo cui costituisce pratica commerciale ingannevole il dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole. Commento: la clausola in esame integra una delle pratiche commerciali ingannevoli previste dal codice del consumo, nel caso di specie un comportamento dell’impresa che, inducendo il consumatore a ritenere che quelle condizioni di offerta proposte dal venditore siano legate ad una promozione di brevissima durata, costringe il consumatore a prendere una decisione immediata, senza poter riflettere sull’offerta e senza poterla confrontare con altre offerte. 122.2. Garanzia Parere: la clausola secondo cui “i prodotti venduti sono coperti da garanzia fornita dalla casa costruttrice dei medesimi, per i tempi indicati nei relativi certificati acclusi alla confezione. In eventuale mancanza, detti prodotti sono garantiti contro eventuali malfunzionamenti imputabili a difetti di fabbricazione, direttamente dalla venditrice, per la durata di mesi 24 dall’acquisto” è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettera B e degli articoli 128-135 del Codice del Consumo in quanto clausola avente l’effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, facendo operare la garanzia del venditore solo in mancanza di garanzia da parte del costruttore, è clausola avente l’effetto di escludere la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della quale il consumatore che abbia acquistato un bene può far valere i propri diritti direttamente nei confronti del venditore nei termini previsti dalla legge, a prescindere dall’esistenza e dalle condizioni dell’eventuale garanzia prestata dal produttore. 122.3. Promesse dei venditori Parere: la clausola secondo cui “gli agenti ed i procacciatori occasionali della venditrice sono espressamente autorizzati ad incassare somme in acconto sul saldo del prezzo pattuito nella presente commissione, come a fronte riportato. Eventuali modalità di pagamento diverse da quelle a fronte indicate, siccome eventuali modificazioni del presente ordine, che non saranno in nessun caso riconosciute come innovative, potranno essere concordate esclusivamente con la direzione della ditta o alla presenza di un incaricato della medesima nella ipotesi in cui l’eventuale accordo in tal senso venga concluso presso il domicilio dell’acquirente, con separato atto scritto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera Q del Codice del Consumo in quanto è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari. Commento: la prassi commerciale è caratterizzata dalla presenza 29 dei venditori che nel corso delle trattative con il consumatore gli riconoscono sconti, promettono facilitazioni, assicurano la concessione di finanziamenti, eccetera. La clausola in questione è stata ritenuta vessatoria perché stabilendo che “Eventuali modalità di pagamento diverse ... eventuali modificazioni del presente ordine... potranno essere concordate esclusivamente con la direzione della ditta ...con separato atto scritto” è clausola avente l’effetto di subordinare l’adempimento da parte dell’impresa delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dai suoi venditori al rispetto di particolari formalità qual è la redazione di un separato atto scritto concordato con la direzione della ditta e quindi, in buona sostanza, tale clausola ha l’effetto di disconoscere e di invalidare le promesse fatte dai venditori e sulla cui validità, invece, il consumatore si era basato nel decidere di concludere il contratto. Parere: la clausola secondo cui “in ipotesi di ingiustificata mancata 122.4. Penale accettazione della consegna della merce o di eventuale inefficacia del diritto di recesso eventualmente esercitato dal cliente al di fuori dei modi normativamente imposti ed indicati in una separata informativa, la ditta si riserva il diritto e la facoltà di richiedere l’adempimento del contratto ovvero la risoluzione del medesimo per l’inadempimento dell’acquirente. In entrambi le ipotesi, il cliente sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo penale, pari al 25% del valore del contratto stesso, oltre alla rifusione delle spese accessorie effettivamente sostenute dalla ditta per la consegna del materiale, nonché il rimborso di eventuali spese legali” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F del Codice del Consumo in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto impone a carico dello stesso una penale estremamente gravosa, pari ad 1/4 dell’intero valore della fornitura, che in quanto tale è stata ritenuta“ di importo manifestamente eccessivo”. Parere: la clausola secondo cui “le parti convengono di dirimere le 122.5. Conciliazione obbligatoeventuali controversie nascenti dal presente contratto che non de- ria vono essere risolte stragiudizialmente, mediante l’obbligatoria attivazione prima del ricorso al giudice della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 3 della legge 30 luglio 1998 n. 281” è del tutto inconferente con il rapporto in oggetto e vessatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, in quanto clausola non chiara e non comprensibile. Commento: la clausola, prima ancora che vessatoria, è priva di valore e di senso in quanto la legge cui fa riferimento disciplina la conciliazione delle controversie promosse dalle associazioni dei consumatori al fine di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed adottare i provvedimenti idonei a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e nulla ha a che vedere con le controversie relative ai rapporti dei singoli consumatori, cosicché non sarebbe neppure attivabile una conciliazione come quella prevista dalla clausola. Parere: la clausola secondo cui “il pagamento tramite finanziamento 122.6. Mancata concessione a rimborso rateale è subordinato all’accettazione del medesimo da del finanziamento parte della banca o Istituto finanziatore cui sarà inoltrata la relativa istanza. Nell’ipotesi in cui tale società o istituto non ritenga di accetta- 30 re la richiesta di finanziamento, la ditta si riserva la facoltà di risolvere il contratto di vendita per fatto e colpa imputabile all’acquirente, chiedendo la restituzione del materiale a cura ed onere di quest’ultimo, ovvero insistere per la relativa esecuzione, emettendo cambiali tratte a carico dell’acquirente degli stessi importi, interessi e scadenze concordate. L’acquirente autorizza sin d’ora l’emissione di cambiali tratte a proprio carico come sopra indicato” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni. 122.7. Decadenza dal pagamen- Parere: la clausola secondo cui “l’eventuale mancato pagamento to rateale anche solo di una rata dell’eventuale dilazione concordata, pertanto, comporterà l’immediata decadenza dal beneficio del termine in danno di parte acquirente, che sarà tenuta a corrispondere l’integrale residuo saldo, anche non scaduto, comprensivo di interessi ed oneri, a semplice richiesta scritta della società venditrice e senza necessità di messa in mora” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo in quanto reca una disciplina pattizia della vendita rateale con riserva di proprietà complessivamente deteriore rispetto a quella stabilita dagli articoli 1523-1526 del codice civile. Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina del codice del consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale nel codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile. ABBONAMENTO TV SATELLITARE Pratica n. 123/2007 123.1. Limitazione responsabi- Parere: la clausola secondo cui “l’installazione deve avvenire a completa cura dell’abbonato. La ditta non assume alcuna responsabilità lità per mancanza segnale sulla ricezione di segnali presso il luogo di installazione. L’acquisto o il noleggio degli apparecchi necessari alla decodifica dei programmi criptati non garantiscono l’effettiva e corretta ricezione degli stessi segnali presso il luogo di installazione. La mancata o non corretta ricezione di segnali, la cui verifica è a carico dell’abbonato, non dà diritto al cliente né alla risoluzione del contratto, né al recesso dallo stesso né ad una riduzione dei canoni e/o indennità qualsiasi a suo favore” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, 31 nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: nell’ambito di un contratto di abbonamento televisivo che presuppone necessariamente l’effettiva trasmissione dei programmi, tale clausola, che esclude espressamente la responsabilità dell’impresa, anche in caso di assenza del segnale, ha l’effetto limitare i diritti del consumatore; questi, infatti, pur pagando un canone di abbonamento per fruire della visione di programmi televisivi, avrà diritto solo a ricevere l’attrezzatura, restando del tutto irrilevante l’effettiva disponibilità del servizio (secondo la clausola, infatti, il consumatore, pur pagando il canone, non avrebbe nessun diritto neppure in caso di totale mancanza del segnale!). Essa è pertanto vessatoria perché determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale. E’ evidente, infatti, che nell’ambito del contratto di abbonamento ai servizi televisivi, oggetto del contratto e prestazione essenziale dell’impresa è la trasmissione dei programmi televisivi. La fornitura di dispositivi tecnologici quali smart card, decoder, antenne paraboliche e quant’altro, costituiscono solo obbligazioni accessorie ed eventuali rispetto a quella principale dedotta in contratto, ovvero la messa a disposizione del consumatore, mediante trasmissione, dei programmi televisivi cui lo stesso si è abbonato. Parere: la clausola secondo cui “il presente contratto si rinnoverà 123.2. Rinnovo tacito automaautomaticamente e tacitamente per la medesima durata e con il me- tico desimo metodo di pagamento dell’abbonamento iniziale, salvo comunicazione di disdetta che dovrà inderogabilmente pervenire alla ditta mediante raccomandata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera I del Codice del Consumo perché clausola che stabilisce un termine eccessivamente anticipato per comunicare la disdetta ed evitare la tacita rinnovazione del contratto. Commento: nei contratti di durata annuale che non richiedono particolari attività da parte dell’impresa per organizzare la prosecuzione o l’interruzione del servizio alla scadenza del termine, si considera normale un termine mensile per comunicare la disdetta ed evitare il rinnovo automatico del contratto. I termini superiori ad un mese si considerano vessatori. Parere: la clausola secondo cui “qualora sia necessario per esigenze 123.3. di aggiornamento, modifiche, l’integrazione o assistenza tecnica di guasti inviare alla ditta la smart card o altre apparecchiature atte alla decodifica, le spese ed i rischi di trasporto da e per i laboratori sono intese ad esclusivo carico dell’acquirente, compresa l’eventuale movimentazione sull’estero se necessaria. È esclusa la sostituzione della smart card o dell’apparecchiatura oltre che il prolungamento della garanzia a seguito dell’intervenuto guasto” è vessatoria ai sensi degli articoli 128-135 del Codice del Consumo perché clausola peggiorativa della disciplina della garanzia legale di conformità per i beni di consumo. Commento: la clausola è vessatoria ai sensi degli articoli 128-135 del Codice del Consumo perché clausola peggiorativa della disciplina della garanzia legale di conformità per i beni di consumo. L’art. 130, in particolare, prevede che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione… ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può 32 Limitazione garanzia chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi…”. La clausola in questione, quindi, escludendo il diritto alla sostituzione del bene e ponendo comunque a carico del consumatore le spese ed i rischi relativi alla riparazione del bene, contrasta inequivocabilmente con le disposizioni di legge sopra riportate. 123.4. Limitazione responsabi- Parere: la clausola secondo cui “La ditta non è in alcun modo responsabile per i contenuti e le variazioni dei programmi, la presentazione lità interruzione trasmissioni delle programmazioni, l’eventuale cessazione o interruzione anche parziale dei servizi da parte delle emittenti. È escluso inoltre il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a cose o persone per l’uso o la sospensione d’uso dell’abbonamento stesso. L’abbonato dichiara pertanto di esonerare la ditta da ogni responsabilità dipendente da quanto descritto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: come ogni limitazione della responsabilità risarcitoria la clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. In particolare, la clausola in questione esclude la responsabilità della ditta sia in generale per i danni in qualsiasi modo subiti dal consumatore, sia più in particolare, per eventuali variazioni, interruzioni e cessazioni dei servizi. Ne consegue che la clausola determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale in quanto, per il consumatore che paga un canone di abbonamento per fruire della visione di programmi televisivi, ha l’effetto di escludere qualsiasi diritto conseguente alla modifica, interruzione o cessazione dei servizi medesimi (con il risultato pratico che il consumatore dovrebbe continuare a pagare il canone senza poter vantare alcun diritto né sollevare alcuna eccezione anche se, frattanto, le trasmissioni fossero state modificate, interrotte o totalmente cessate!) ed è quindi vessatoria. 123.5. Clausola solve et repete Parere: la clausola secondo cui “l’abbonato non potrà in alcun modo e per alcun motivo ritardare o sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: la clausola solve et repete (ovvero quella per cui il consumatore, anche in caso di grave inadempimento da parte dell’impresa, deve prima pagare il corrispettivo indicato in contratto e solo in seguito far valere i propri diritti) in quanto comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire l’inadempimento del professionista, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché 33 di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Parere: la clausola secondo cui “la ditta è responsabile esclusiva- 123.6. Termini e decadenza gamente per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna… ranzia conformità del bene l’abbonato dovrà denunciare… entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione” è vessatoria sia perché pretende di configurare il contratto di abbonamento per la fruizione di canali televisivi satellitari (contratto per la prestazione di servizi) come una pura e semplice compravendita (avente ad oggetto la smart card), sia perché, comunque, non rispetta nemmeno la normativa sulla garanzia legale di conformità dei beni di consumo che ad un contratto di vendita trova necessaria applicazione a pena di nullità. Commento: nell’ambito di un contratto di abbonamento che presuppone necessariamente, oltre alla fornitura delle apparecchiature necessarie alla visione dei programmi, anche l’effettiva trasmissione dei programmi, tale clausola, che limita espressamente la responsabilità dell’impresa ai soli vizi esistenti nelle apparecchiature consegnate al consumatore, ha l’effetto riconoscere al consumatore che paga un canone di abbonamento per vedere i programmi televisivi il solo diritto a ricevere l’attrezzatura mentre rende irrilevante l’effettiva disponibilità del servizio (secondo la clausola, infatti, il consumatore, pur pagando il canone, non avrebbe nessun diritto neppure in caso di totale mancanza del segnale!). Essa è pertanto vessatoria perché determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale. In secondo luogo, tale clausola è vessatoria anche perché limita i termini per la denuncia dei vizi: secondo l’art. 132, infatti, il consumatore può denunciare al venditore il difetto di conformità che si manifesta entro due anni dalla consegna del bene, entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La clausola in questione contrasta inequivocabilmente con le disposizioni di legge ed è quindi vessatoria. Parere: la clausola secondo cui “la ditta, in quanto semplice rivendito- 123.7. Limitazione responsabire, non è responsabile per le variazioni e/o cessazioni anche parziali lità cessazione trasmissioni delle programmazioni che dipendano esclusivamente dall’emittente” è vessatoria sia perché pretende di configurare il contratto di abbonamento per la fruizione di canali televisivi satellitari (contratto per la prestazione di servizi) come una pura e semplice compravendita, sia perché, comunque, contrasta con la normativa che sancisce la vessatorietà di qualsiasi limitazione di responsabilità del professionista nei rapporti con il consumatore. Commento: la clausola in questione è vessatoria in quanto vorrebbe escludere la responsabilità dell’impresa che ha venduto l’abbonamento e che incassa il relativo canone invocando il fatto che la stessa ha operato come mera rivenditrice di abbonamenti precedentemente acquistati direttamente dalle società emittenti. Si tratta, tuttavia, di un’impostazione radicalmente sbagliata: la normativa a tutela dei consumatori, infatti, sancisce il principio secondo cui la controparte contrattuale del consumatore non può in alcun modo limitare né escludere le proprie responsabilità derivanti dal contratto. Poiché i contratti conclusi dall’impresa vedono come parti contrattuali il consumatore, che si impegna a pagare il canone, e l’impresa stessa, che offre la visione di determinati canali, l’impresa non può limitare le proprie responsabilità. 34 123.8. Clausola foro competen- Parere: la clausola secondo cui “per tutte le controversie che pote tessero insorgere tra la ditta e l’abbonato sarà esclusivamente competente il foro di Padova” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera U del Codice del Consumo perché clausola che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza del consumatore. Commento: in un contratto così ricco di clausole vessatorie non poteva mancare la più “banale”, quella del foro competente. Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, in particolare, nei contratti del consumatore il foro del consumatore è l’unico competente: questo significa che tutte le cause relative ad un contratto di un consumatore possono essere decise solo dal Tribunale (o dal Giudice di Pace) del luogo di residenza del consumatore. 123.9. Clausola di trattativa in- Parere: con riferimento alla clausola secondo cui “dichiaro che, dopo dividuale attenta lettura delle condizioni generali, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole (contrassegnare con una X il numero della/ e clausola/e non accettata/e): (1) abbonamento, attivazione e fatturazione; (2) installazione… (3) ecc…”, la Commissione non ritiene che tale modalità negoziale sia idonea a configurare le clausole come “oggetto di trattativa individuale”, e ciò sulla base dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi in riferimento agli articoli 1341 e 1342 c.c. secondo cui è richiesta una cooperazione tra i contraenti, un incontro di volontà consapevoli, ovvero in grado di valutare la portata ed il significato delle obbligazioni che ciascuna parte va ad assumersi (Cassazione Civile, 19 aprile 1982, n. 2428). Tale soluzione viene ulteriormente avvalorata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 1469 ter c.c., oggi art. 34 del Codice del Consumo, secondo cui “la dichiarazione che il consumatore renda in calce alle clausole abusive circa la loro preventiva negoziazione con il professionista, se espresse nell’ambito di contratti di massa, non è sufficiente a dimostrare che sia realmente intercorsa tra le Parti una trattativa idonea a vincere la presunzione di vessatorietà di cui all’art. 1469 ter c.c.” (Tribunale di Bologna, 14 giugno 2000). Peraltro, nel caso di specie, si rileva che, se il consumatore scegliesse effettivamente di escludere l’applicabilità di una o più condizioni generali, attesa la formulazione della clausola, non è dato neppure sapere quali sarebbero le condizioni contrattuali applicabili. Commento: caratteristica essenziale del contratto in questione è che si tratta di un contratto destinato a concludersi a distanza. Ciò comporta che una trattativa individuale tra la ditta ed il singolo consumatore non è possibile. Poiché l’art. 34, comma 4, del Codice del Consumo stabilisce testualmente che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, è evidente che laddove una trattativa individuale non è possibile, una clausola siffatta è manifestamente volta ad aggirare surrettiziamente il disposto normativo. 123. 10. Clausola di aleatorietà Parere: l’avvertenza secondo cui “Caratteristica peculiare di tutti gli abbonamenti consiste nel fatto che le programmazioni (numero di delle trasmissioni canali, durata, orari e tipologia dei film trasmessi) possano subire variazioni per esclusiva volontà e decisione delle rispettive emittenti. Pertanto, nel caso in cui tale particolarità non fosse da lei accettata, la preghiamo di restituirci con assoluta tempestività tutto quanto da noi inviatole” deve essere considerata come una clausola contrattuale a pieno titolo ed è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere 35 B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: la clausola ha l’effetto di rendere aleatorio l’oggetto del contratto, ovvero la visione di programmi televisivi per i quali il consumatore paga il canone di abbonamento. Per effetto della predetta clausola, invero, il consumatore che vedesse ridotto il numero dei canali (o finanche azzerato) non potrebbe chiedere né la risoluzione del contratto né la riduzione del canone ovvero la restituzione della quota di canone già versata e non goduta. La clausola è quindi vessatoria perché determina una limitazione di responsabilità del professionista nei rapporti con il consumatore. MULTIPROPRIETà (TIMESHARING) Pratica n. 124/2007 Parere: la clausola secondo cui “la società venditrice cede all’acqui- 124.1. Oggetto del contratto rente un certificato di associazione che attribuisce al titolare il diritto alienabile e trasmissibile agli eredi di occupare, godere ed utilizzare in modo pieno ed esclusivo, per un periodo settimanale che potrà essere richiesto in qualsiasi epoca dell’anno, di un appartamento di quattro posti letto in uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del complesso turistico in località..., Sardegna, Italia” è vessatoria ai sensi dell’art. 71, comma 2, nonché dell’art. 33, comma 2, lettera L, in quanto non contiene tutti gli elementi indicati dall’art. 70, comma 1, lettere da A ad I, tra cui la descrizione dell’immobile e gli estremi del permesso di costruire dell’immobile in oggetto. Commento: il settore dei contratti relativi ai diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili è caratterizzato da una intrinseca complessità dei rapporti e dei relativi contratti, oltre che dalla proliferazione di molteplici tipologie negoziali. A fronte di tali elementi il legislatore ha voluto garantire al consumatore un’adeguata protezione riconoscendo un diritto all’informazione particolarmente esteso che viene rafforzato, dal punto di vista formale, dalla necessità che le informazioni vengano fornite per iscritto sia all’inizio del rapporto impresa-consumatore, sia al momento della conclusione del contratto. Nel caso di specie la clausola relativa all’oggetto del contratto non conteneva quelle indicazioni (descrizione dell’immobile, ubicazione, estremi del permesso di costruire) che secondo la legge devono essere obbligatoriamente contenute nel documento contrattuale. Parere: la clausola secondo cui “qualora per insindacabili ragioni la 124.2. Mancata concessione richiesta di finanziamento venisse rigettata dalla società finanziaria, il del finanziamento contraente si impegna e si obbliga a pagare in contanti il bene commissionato o in altre modalità concordate con la società venditrice” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T, in quanto clausola avente l’effetto di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni in relazione al mancato verificarsi della condizione sospensiva od al mancato perfezionamento del contratto collegato di finanziamento. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una 36 limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni. 124.3. Documento informativo Parere: la clausola secondo cui “i rapporti tra i titolari dei certificati di associazione e la disciplina relativa al godimento dell’appartamento e regolamento di gestione e individuato nel certificato di associazione sono regolati dal regolamento di gestione che la venditrice rende disponibile all’acquirente che ne facesse richiesta e dichiarato dalla società venditrice conforme all’originale depositato. Il regolamento di gestione e gli altri documenti eventualmente consegnati all’acquirente valgono a costituire, nel loro insieme, il documento informativo ai sensi è per gli effetti dell’articolo 70” è vessatoria ai sensi degli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo nonché dell’art. 33, comma 2, lettera L, in quanto le informazioni di cui agli articoli citati devono essere contenute tassativamente nel contratto e non possono essere oggetto di rinvio ad altro documento messo “a disposizione dell’acquirente che ne facesse richiesta”. Commento: l’art. 70, imponendo al venditore di consegnare il documento informativo “ad ogni persona che gli chiede informazioni sul bene immobile, sancisce il diritto del consumatore ad essere informato sin dal primo contatto con l’impresa di tutti gli elementi essenziali dell’immobile oggetto del diritto nonché del rapporto contrattuale; non a caso il successivo art. 71 stabilisce che le informazioni contenute nel documento informativo debbano essere poi riportate anche nel contratto, il che conferma che il documento informativo costituisce un elemento separato dal contratto rispondente ad obblighi informativi che si impongono in un momento diverso e distinto da quello della conclusione del contratto ed in particolare sin dal momento in cui il consumatore dimostra il proprio interesse per l’immobile, e cioè all’inizio della trattativa. Per tali motivi la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria in quanto le informazioni di cui agli articoli 70 e 71 devono essere fornite obbligatoriamente al consumatore ed inoltre inserite tassativamente nel contratto, non potendo essere oggetto di rinvio ad altro documento messo “a disposizione dell’acquirente che ne facesse richiesta” e quindi non necessariamente conosciuto e conoscibile da parte del consumatore, con l’ulteriore conseguenza che la clausola risulta avere l’effetto di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ed è quindi vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera L. 124.4. Spese rimborsabili al Parere: la clausola secondo cui “in ipotesi di recesso l’acquirente venditore in caso di recesso è tenuto a rimborsare alla venditrice l’importo di € 475 per spese di trasferta personale e stipula del contratto, nonché un importo pari al 20% del prezzo di acquisto del certificato di associazione e costituenti nel complesso le spese sostenute per la conclusione del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 73, comma 1 e dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore che eserciti il diritto di recesso il pagamento di spese non imputabili ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso, nonché ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore il pagamento di somme manifestamente eccessive quale penale o altro titolo equivalente. Commento: il particolare regime del diritto di recesso nell’ambito dei contratti aventi ad oggetto diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili, nell’ambito del quale il consumatore recedente è gravato 37 dell’onere di pagare all’impresa le spese dalla stessa sostenute che siano imputabili ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso, trova giustificazione solo nel caso che tali spese rispondano ad obblighi di legge. Tale interpretazione trova fondamento nell’art. 5 punto 3 della direttiva 94/47 CE che, prendendo atto dell’esistenza nell’ambito della Comunità Europea di regimi giuridici diversi in materia di diritti “immobiliari”, stabilisce che “se esercita il diritto di recesso… l’acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo…”. Gli elementi testuali presenti nella norma citata sono molteplici: le spese oggetto di restituzione devono infatti riferirsi ad “Atti” (quindi non qualsiasi attività ma, appunto, “atti giuridici”), il cui compimento è obbligatorio anche sotto il profilo temporale (“tassativamente prima…”) in adempimento di obblighi di legge (“conformemente alle legislazioni”). Nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili deve quindi ritenersi vessatoria ogni clausola che imponga al consumatore che eserciti il diritto di recesso il pagamento di qualsiasi somma che non corrisponda alla sola spesa materialmente sostenuta dall’impresa per il compimento di atti giuridici obbligatori per legge. E’ quindi stata ritenuta vessatoria, nel caso di specie, la clausola che impone al consumatore il pagamento di somme asseritamente relative a “spese trasferta personale e stipula contratto”. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nella circostanza che il legislatore, all’atto della redazione del codice del consumo, ha modificato la previgente disciplina del diritto di recesso nell’ambito dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali come risultante dal previgente D.Lgs. 50/1992, proprio nel senso di prevedere che il consumatore che receda non debba pagare alcuna somma: un’interpretazione dell’art. 73, comma 1 del Codice del Consumo che riconoscesse la validità di clausole che imponessero al consumatore il pagamento di somme relative a spese non rispondenti a precisi obblighi di legge, introdurrebbe tra le due fattispecie di recesso una disparità di trattamento manifestamente illegittima oltre che del tutto illogica. N.B.: Con identica motivazione, nell’ambito di altre procedure (il cui numero viene indicato tra parentesi) sono state dichiarate vessatorie anche le seguenti clausole: (pratica n. 138): la clausola secondo cui “in caso di recesso l’acquirente dovrà rimborsare al venditore le spese sostenute dal venditore pari ad € 1000 sostenute al titolo di: noleggio auto € 8,50, pedaggi € 20, pernottamento due persone € 190, pasti due persone € 100, spese telefoniche € 10, spese ufficio € 100, spese legali per redazione contratto € 150”; (pratica n. 139): la clausola secondo cui “in caso di recesso l’acquirente dovrà rimborsare al venditore le spese sostenute per la conclusione del contratto pari ad € 1000”. 38 CASA DI RIPOSO Pratica n. 126/2007 126.1. Aumento della retta Parere: la clausola che prevede testualmente che l’impresa possa variare il corrispettivo “a sua insindacabile discrezione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere M ed O del Codice del Consumo in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, nonché di aumentare il prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto. Commento: la norma (art. 33, comma 2, lettera O) tutela il consumatore nel caso in cui il contratto preveda la possibilità per l’imprenditore di aumentare il prezzo, stabilendo che in tal caso al consumatore deve essere consentito recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto. La lettera O, peraltro, deve essere letta anche in rapporto alla lettera M (il contratto può riconoscere all’imprenditore il diritto di modificare le clausole del contratto purché indichi i motivi che giustificano tali modifiche): poiché i principi stabiliti dalle due norme si sommano, se in un contratto è previsto che l’impresa possa aumentare il prezzo originariamente concordato, la relativa clausola dovrà contenere sia l’indicazione dei motivi che legittimeranno l’eventuale aumento del prezzo (per esempio aumento dei costi delle materie prime) sia la previsione del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel caso in cui il prezzo finale risulti eccessivamente elevato rispetto a quello iniziale. Nel caso di specie la clausola è stata ritenuta vessatoria sotto entrambi i profili in quanto consente all’impresa di modificare i corrispettivi a sua insindacabile discrezione (e quindi senza alcun motivo giustificativo) senza prevedere la possibilità per il consumatore di recedere nel caso in cui il corrispettivo finale risulti eccessivamente elevato. 126.2. Trasferimento dell’ospi- Parere: la clausola secondo cui l’impresa può disporre il trasferimento dell’Ospite “per esigenze organizzative/strutturali interne” è veste satoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera M, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Commento: la norma (art. 33, comma 2, lettera M) sanziona quelle clausole che riconoscono all’impresa la possibilità di modificare il contratto, senza che tale facoltà trovi giustificazione e limite in un motivo previsto nel contratto. Il diritto di modificare le clausole, dunque, non è vessatorio in quanto tale: esso risponde all’esigenza di adeguare il contenuto del contratto al contesto in cui si colloca, mentre diventa vessatorio se al consumatore non viene indicato nel contratto il motivo che legittima la variazione, poiché così il consumatore non può controllare la legittimità della variazione che è rimessa alla volontà dell’impresa. Nel caso di specie, la clausola che consente all’impresa di trasferire l’ospite “per esigenze organizzative/strutturali”, stante l’assoluta genericità ed indeterminatezza della previsione, è clausola avente l’effetto di consentire una modificazione delle caratteristiche del servizio prestato senza un motivo indicato nel contratto. 126.3. Modifica dei servizi pre- Parere: la clausola secondo cui l’impresa può “escludere o modificare insindacabilmente i servizi... per sopravvenute esigenze orstati 39 ganizzative” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera M, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Commento: analogamente alla clausola che precede, 126.2, anche nel caso di specie la clausola è stata ritenuta vessatoria perché riserva al giudizio insindacabile dell’impresa la modificazione dei servizi prestati agli ospiti condizionando tali modifiche ad un concetto assolutamente generico ed indefinito (e quindi non verificabile da parte del consumatore) quali le “esigenze organizzative dell’impresa”. Parere: la clausola secondo cui l’impresa può “variare il regolamento 126.4. Variazioni del regolaa sua discrezionalità previa comunicazione agli ospiti...” è vessato- mento ria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere L ed M, in quanto clausola avente l’effetto di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto e di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Commento: in un servizio di durata, quale quello prestato da una casa di riposo ai propri ospiti, il regolamento della casa di riposo, espressamente accettato dagli ospiti con la sottoscrizione del contratto, costituisce parte integrante della disciplina contrattuale del rapporto. Ne consegue che la clausola che consente all’impresa di variare il regolamento a sua discrezionalità risulta doppiamente vessatoria in quanto per un verso estende l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere e per altro verso consente all’impresa di modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio (nella misura in cui questo viene determinato dal regolamento) senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Parere: la previsione del versamento di un deposito cauzionale in- 126.5. Deposito cauzionale infruttifero per tutto il periodo di permanenza dell’ospite (e quindi po- fruttifero tenzialmente per numerosi anni) appare vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la previsione di un deposito infruttifero, senza alcun interesse legale in sede di totale o parziale restituzione, configura una condizione vessatoria ai sensi della clausola generale di cui al primo comma dell’art. 33. In particolare, nel giudizio di vessatorietà hanno pesato due rilievi: in primo luogo il fatto che il deposito cauzionale non risponde ad alcuna previsione di legge ed è clausola tesa a soddisfare unicamente l’interesse dell’ente di dotarsi di una garanzia; in secondo luogo il fatto che l’impresa non accettava garanzie sostitutive (ad es. polizze fideiussorie) ma pretendeva l’effettivo versamento dell’intera somma, così ricavando l’ulteriore vantaggio di procurarsi una fonte di liquidità aggiuntiva, i cui costi venivano di fatto scaricati sugli ospiti, che dovevano lasciare tale somma nella disponibilità dell’ente senza maturare neppure gli interessi legali. Rispetto al contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi agli ospiti della casa di riposo, dunque, tale clausola risultava “esorbitante” e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto tesa a dare un duplice vantaggio all’impresa (garanzia e liquidità) a tutto svantaggio del consumatore. Dal punto di vista normativo, inoltre, il giudizio di vessatorietà trova ulteriore conferma nel fatto che la clausola in questione introduce una dero- 40 ga peggiorativa per il consumatore al principio affermato dall’art. 11 L. 392/1978 relativo al deposito cauzionale nei contratti di locazione che “è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno”, norma certamente suscettibile di applicazione analogica al caso in questione. 126.6. Garanzia fideiussoria dei Parere: la clausola secondo cui “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente all’impresa, a semplice richiesta scritta, anche in caso familiari di opposizione del debitore, quanto dovuto... per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi caso contro il fidejussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della casa di riposo ed ogni altro documento emesso da quest’ultima a fronte del rapporto garantito” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nonché limitazioni all’adduzione di prove ed inversioni e modificazioni dell’onere della prova. Commento: la clausola in questione si traduce, in sostanza, nell’obbligo a carico dei parenti dell’ospite che hanno rilasciato la garanzia a favore dell’impresa, di pagare immediatamente a semplice richiesta qualsiasi somma richiesta dall’impresa, addirittura contro la volontà dell’ospite che abbia manifestato la sua opposizione. La clausola, sotto questo profilo, è vessatoria in quanto determina l’impossibilità per il consumatore garante di far valere eventuali eccezioni e tra queste, in particolare, l’eccezione di inadempimento. Per altro verso, stabilendo che le scritture contabili della casa di riposo e addirittura “ogni altro documento emesso da quest’ultima” faranno prova contro il consumatore garante, la clausola è vessatoria in quanto determina limitazioni all’adduzione di prove ed inversioni e modificazioni dell’onere della prova. FORNITURA MOBILI Pratica n. 127/2008 127.1. Sostituzione di articoli Parere: la clausola secondo cui “la sostituzione di articoli non più in produzione non dà facoltà all’acquirente di annullare l’ordine” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M e T del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista. Commento: la clausola in questione è palesemente vessatoria in quanto consente all’impresa di sostituire a propria scelta i beni ordinati dal consumatore. Al riguardo deve considerarsi che nell’acquisto del mobilio le scelte del consumatore sono profondamente influenzate dal proprio gusto estetico personale, e che, pertanto, la sostituzione dei prodotti ordinati con altri. ledendo il diritto del consumatore di scegliere anzitutto i beni che gli piacciono, risulta vessatoria anche nel caso in cui i beni sostitutivi presentino qualità e caratteristiche simili. 127.2. Prezzo forfettario Parere: la clausola secondo cui “il prezzo della fornitura indicato nel presente contratto di vendita... è determinato forfettariamente. La venditrice non è pertanto tenuta ad indicare il prezzo dei singoli mo- 41 bili, dei componenti, degli accessori e di quant’altro sia oggetto del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera P del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto. Commento: il diritto del consumatore ad una adeguata informazione, riconosciuto dall’art. 2 del Codice del Consumo come diritto fondamentale, non può prescindere dall’informazione circa il prezzo dei beni acquistati, tanto più che conoscere il prezzo dei singoli beni ordinati costituisce il presupposto indefettibile per poter far valere i propri diritti di garanzia in caso di forniture difettose o incomplete e comunque per poter chiedere la sostituzione di un pezzo piuttosto che la modifica di un altro. Parere: la clausola secondo cui “il presente contratto è vincolante dal 127.3. Recesso della venditrice momento della sottoscrizione... fatta salva la facoltà della venditrice per errori di recedere dal contratto in caso di errori nella redazione del contratto...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere G e P, in quanto clausola avente l’effetto di riconoscere al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto e di conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto. Commento: la clausola in questione è addirittura comica: essa infatti, prevedendo una inedita “facoltà della venditrice di recedere dal contratto in caso di errori nella redazione del contratto” lascia aperta per la venditrice la possibilità di recedere dal contratto a proprio piacimento invocando ipotetici errori, non meglio identificati né identificabili. In vero non è dato sapere cosa significhi errori nella redazione del contratto: l’applicazione da parte del venditore di uno sconto giudicato poi eccessivo da parte della direzione... l’indicazione da parte del venditore di un termine di consegna giudicato poi troppo ravvicinato dagli uffici di produzione.... In buona sostanza l’impresa potrebbe sottrarsi agli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto che sarebbe invece vincolante per il consumatore. Parere: la clausola secondo cui “il recesso può essere comunicato 127.4. Recesso della venditrice dalla venditrice con ogni mezzo nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In caso di esercizio del diritto di recesso la venditrice non è tenuta a risarcire alcun danno, ma solo a restituire senza interessi la somma ricevuta a titolo di caparra” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B ed E, in quanto clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista in caso di inadempimento, nonché di consentire al professionista di trattenere una somma versata dal consumatore se quest’ultimo recede dal contratto senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a recedere. Commento: la clausola in esame costituisce un caso paradigmatico di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma, 2 lettera E, in quanto è assolutamente esplicita nel riconoscere all’impresa il diritto di recedere dal contratto senza essere tenuta a restituire il doppio della caparra ricevuta. La clausola risulta inoltre vessatoria anche ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera L, nella parte in cui esclude qualsiasi risarcimento danni a carico dell’impresa. Parere: la clausola secondo cui “l’efficacia del contratto non è in al- 127.5. Mancata concessione cun modo vincolata all’accoglimento da parte di qualsiasi società fi- del finanziamento nanziaria della richiesta di finanziamento presentata dal cliente della 42 venditrice. Tra le parti resta inteso che la parola finanziamento o altra simile aggiunta a penna sul contratto è posta solo al fine di indicare la modalità concordata di pagamento del prezzo, o di una parte dello stesso, e non costituisce condizione sospensiva dell’efficacia del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni, nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento. 127.6. Termini di pagamento in- Parere: la clausola secondo cui “il pagamento del prezzo... il saldo dipendenti dalla consegna deve avvenire alla consegna della merce, o, in ogni caso, non oltre la data contrattualmente fissata per la consegna, indipendentemente dall’avvenuta effettiva consegna della stessa” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere R e T, in quanto clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni tra cui quella di inadempimento. Commento: la clausola in esame è di una vessatorietà addirittura paradossale: essa, infatti, dopo aver stabilito l’ovvio principio secondo cui il pagamento del prezzo deve essere contestuale alla consegna della merce, lo svuota di qualsiasi significato stabilendo che il consumatore deve pagare il prezzo della merce alla data stabilita per la consegna ... anche se la consegna non avviene! E così la clausola non ha altro effetto se non quello di ribadire che solo gli obblighi del consumatore sono tassativi mentre quelli dell’impresa non lo sono. La clausola risulta quindi vessatoria perché in caso di mancato rispetto dei termini di consegna da parte dell’impresa, impedisce al consumatore di sollevare eccezioni, tra cui in particolare quella di inadempimento. 127.7. Interessi di mora Parere: la clausola secondo cui “in caso di ritardo nel pagamento del prezzo o delle singole rate o degli acconti o delle penali o comunque di qualsiasi somma dovuta alla venditrice decorreranno di diritto gli interessi di mora al tasso convenzionale del 15%” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto gli interessi convenzionali di mora, pattuiti nella misura del 15%, risultano nettamente superiori anche agli interessi di mora stabiliti dal decreto legislativo 231/2002 per le transazioni commerciali. 127.8. Pagamento nonostante Parere: la clausola secondo cui “l’eventuale denuncia di vizi o difformità o mancanza di qualità non dà diritto all’acquirente di sospendere denuncia dei vizi o ritardare il pagamento del prezzo alle scadenze stabilite” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere R e T, in quanto clausola 43 avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni tra cui quella di inadempimento. Commento: la clausola in esame è pesantemente vessatoria in quanto, stabilendo che il consumatore deve pagare il prezzo della merce anche se ne ha contestato vizi, difformità o mancanze di qualità, è clausola avente l’effetto di ribadire che solo gli obblighi del consumatore sono tassativi mentre quelli dell’impresa non lo sono. La clausola risulta quindi vessatoria perché in caso di consegna di beni difettosi, non conformi al contratto o mancanti delle qualità promesse o comunque essenziali, impedisce al consumatore di sollevare eccezioni, tra cui in particolare quella di inadempimento. Parere: la clausola secondo cui “le marche degli elettrodomestici e 127.9. Fornitura di elettrodomedegli altri accessori, quali risultano nella proposta d’ordine, hanno stici di marca diversa valore meramente indicativo e obbligano la venditrice unicamente a fornire accessori con caratteristiche similari” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M e T, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista. Commento: posto che se in un contratto le parti hanno indicato le marche degli elettrodomestici, la fornitura di elettrodomestici di marche diverse costituisce un inadempimento contrattuale, la clausola in esame è pesantemente vessatoria in quanto legittimando tale pratica da parte dell’impresa venditrice è clausola che per un verso consente al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto venduto mentre, per altro verso, impedisce al consumatore di esercitare le azioni che gli competono a fronte di un inadempimento della controparte, ed in particolare gli impedisce di sollevare eccezioni. Parere: la clausola secondo cui “nel caso di risoluzione del contratto 127.10. Clausola penale per inadempimento dell’acquirente, nel caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il danno patito dalla venditrice per il mancato guadagno o per il ritardo viene quantificato nella misura del 30% dell’importo del contratto. Tale importo dovrà quindi essere versato dal compratore a titolo di penale, indipendentemente dall’eventuale vendita della merce stessa a terzi...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo. Commento: la clausola in esame è vessatoria in quanto impone al consumatore, in ogni caso di inadempimento, anche lieve, ed anche in caso di limitazione o di eliminazione dei danni (rivendita dei beni ad altro cliente) il pagamento di una penale di importo gravoso. Parere: la clausola secondo cui “gli elettrodomestici eventualmen- 127.11. Limitazione garanzia te compresi nella fornitura sono da ritenersi coperti esclusivamente sugli elettrodomestici dalla garanzia fornita dalle ditte produttrici” è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettera B e degli articoli 128-135 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo. Commento: posto che nei confronti del consumatore l’impresa ri- 44 sulta essere la venditrice sia dei mobili che la stessa produce sia degli elettrodomestici che invece acquista presso terzi, ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo l’impresa è tenuta a prestare la garanzia legale di conformità nei termini di legge anche sugli elettrodomestici. La clausola in esame risulta quindi vessatoria in quanto limita le responsabilità legali dell’impresa venditrice. 127.12. Termini di consegna Parere: le clausole secondo cui “il termine di consegna indicato nel presente contratto è meramente indicativo. La venditrice, senza alcun onere per il ritardo, potrà eseguire la fornitura entro 60 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, fatti salvi gli impedimenti ... l’acquirente dovrà contattare la venditrice per concordare i tempi e le modalità della consegna entro il termine previsto per la stessa e, laddove non sia espressamente prevista, entro due anni dalla conclusione del contratto... l’acquirente dovrà rendersi disponibile nel termine stabilito per la consegna a ricevere la merce oggetto del presente contratto di compravendita; in caso contrario la venditrice potrà pretendere il pagamento di una penale pari all’1% del prezzo di vendita per ogni giorno di ritardo nella consegna addebitabile all’acquirente” sono complessivamente vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo in quanto determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: nella clausola in esame lo squilibrio tra la posizione dell’impresa e quella del consumatore è di assoluta evidenza: per l’impresa di termine di consegna è meramente indicativo ed è esclusa qualsiasi responsabilità della stessa per il suo mancato rispetto; per il consumatore, invece, il termine per ricevere la merce è tassativo e viene sanzionato da una penale assolutamente gravosa pari all’1% del prezzo di vendita per ogni giorno di ritardo. VENDITA DI BENI A DOMICILIO CON TESSERA SCONTO Pratica n. 128/2008 128.1. Limitazione della garan- Parere: la clausola secondo cui “i prodotti venduti sono coperti da garanzia fornita dalla casa costruttrice dei medesimi, per i tempi indicati zia legale di conformità nei relativi certificati acclusi alla confezione. In eventuale mancanza, detti prodotti sono garantiti contro eventuali malfunzionamenti imputabili a difetti di fabbricazione, direttamente dalla (DITTA venditrice), per la durata di mesi 24 dall’acquisto. In tale ipotesi, il cliente dovrà contestare detti vizi e /o difetti prontamente e per iscritto alla (ditta venditrice), presso la sede operativa della stessa”, è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettera B, e degli articoli 128-135 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo. Commento: posto che ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo la responsabilità per la garanzia legale di conformità del bene ricade sul venditore, la clausola in esame risulta vessatoria sia perché prevede la responsabilità del venditore solo in mancanza di quella del produttore (mentre secondo la legge il venditore è sempre e comunque responsabile dei beni venduti), sia perché stabilisce delle limitazioni della responsabilità del venditore incompatibili con le disposizioni di legge. 45 Parere: la clausola secondo cui “l’acquirente ha facoltà di optare 128.2. Mancata concessione anche al momento della consegna della merce per un pagamento del finanziamento rateale a mezzo finanziamento per il tramite di società finanziarie segnalate dalla ditta venditrice ed alle condizioni che verranno concordate con il funzionario della stessa. Gli oneri del finanziamento sono a carico dell’acquirente. Il pagamento tramite finanziamento a rimborso rateale è subordinato all’accettazione del medesimo da parte della banca o Istituto finanziatore cui sarà inoltrata la relativa istanza. Nell’ipotesi in cui tale società o Istituto non ritenga di accettare la richiesta di finanziamento, la ditta venditrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto di vendita per fatto e colpa imputabile all’acquirente, chiedendo la restituzione del materiale a cura ed onere di quest’ultimo, ovvero insistere per la relativa esecuzione, emettendo cambiali tratte a carico dell’acquirente per gli stessi importi, interessi e scadenze concordate. L’acquirente autorizza espressamente sin d’ora l’emissione di cambiali tratte a proprio carico, come sopra indicato” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento. EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA Pratica n. 129/2008 Parere: la clausola secondo cui “la fornitura è erogata con continuità 129.1. Limitazione responsabie può essere interrotta temporaneamente… tali interruzioni, nonché lità da interruzione del servizio le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto. In particolare il fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto del gas…” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, e T del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista. Commento: la clausola in esame costituisce una limitazione di responsabilità con cui la compagnia fornitrice di gas ed energia elettrica esclude qualsiasi possibilità per il consumatore di far valere i diritti conseguenti ad interruzioni o limitazioni dell’erogazione o ancora a “problemi tecnici” concernenti l’erogazione. Posto che in forza del modello contrattuale in esame la compagnia è l’unica controparte del 46 consumatore con cui conclude il contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica ed in nome e per conto del quale si impegna a stipulare i necessari ulteriori contratti di accesso alle relative reti distributive, è evidente che la Compagnia dovrà assumersi le responsabilità collegate e che la clausola in esame è quindi vessatoria. VENDITA DI BENI A DOMICILIO CON TESSERA SCONTO Pratica n. 130/2008 130.1. Contratto non chiaro e Parere: l’intero contratto appare redatto in modo poco chiaro e poco comprensibile comprensibile, in violazione del disposto dell’art. 35, comma 1. In particolare, il frontespizio del contratto sembra fare riferimento all’acquisto di una tessera sconto con un credito utilizzabile nel corso dei successivi 5 anni, mentre le condizioni di vendita stampigliate sul retro del medesimo modulo fanno riferimento all’acquisto di beni determinati. La poca chiarezza dell’intero contratto assume rilievo nella valutazione della vessatorietà delle singole clausole sotto un duplice profilo: per un verso le singole clausole sono più gravemente vessatorie in quanto, oltre che recare un “significativo squilibrio” a favore del professionista, sono anche scritte in modo poco chiaro; per altro verso, la poca chiarezza assurge ad autonomo profilo di vessatorietà, ovvero il contratto e le sue singole clausole sono vessatorie perché poco chiare. Si rileva, inoltre, che il contratto è configurato come atto di adesione del socio ad un non meglio specificato Club … di cui, peraltro, non vengono chiarite la natura, le finalità, le regole di funzionamento né alcun altro aspetto. Il contratto è quindi vessatorio anche ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera L, in quanto avente l’effetto di estendere l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Commento: la massima in esame non fa riferimento a singole clausole ma all’intero documento contrattuale che risulta nel suo complesso non chiaro e poco comprensibile. L’utilizzo di artifizi grafici quali scritte a caratteri cubitali dal significato tanto accattivante quanto sostanzialmente indeterminato, costituisce un tipico stratagemma di venditori scorretti. L’art. 35 stabilisce l’obbligo che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile e da tale regola la giurisprudenza ha ricavato il principio secondo cui le clausole redatte in modo poco chiaro o non comprensibile sono vessatorie anche solo per tale motivo, in quanto nel sottosistema dei contratti del consumatore, la trasparenza è uno strumento per il raggiungimento dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia minimale al di sotto della quale la clausola deve essere ritenuta abusiva: Corte di Appello di Roma, sezione 2°, 24 settembre 2002, ha affermato che “Nei contratti tra consumatore e professionista, in sede di tutela inibitoria collettiva, ai fini dell’accertamento della abusività di una clausola deve essere preso in considerazione anche il difetto di chiarezza e comprensibilità della clausola medesima”. Analogamente, Tribunale di Roma 21.01.2000, ha affermato che “La equivocità e la non trasparenza della clausola è essa stessa fonte di squilibrio tra le parti e di iniquità sostanziale, nella misura in cui contribuisce ad aggravare l’asimmetria informativa già presente nei contratti per adesione: ne consegue che, qualora una clausola non risulti redatta «in modo 47 chiaro e comprensibile», il giudice può, per ciò solo, vietarne l’utilizzazione nell’ambito del giudizio inibitorio instaurato a norma dell’art. 1469 sexies c.c.” (ora art. 37 del Codice del Consumo). Parere: le clausole, in quanto fanno riferimento a generici sconti sen- 130.2. Sconti indeterminati za indicare alcun parametro di determinazione degli stessi (non viene indicata, infatti, la percentuale di sconto, la modalità di applicazione, il prezzo rispetto al quale lo sconto viene praticato, etc…), sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera N, in quanto clausola avente l’effetto di “stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione”, dell’art. 33, comma 2, lettera P, in quanto clausola avente l’effetto di “riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto”, nonché dell’art. 33, comma 2, lettere R e T, in quanto clausola avente l’effetto di “sancire a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni” e di “limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del Consumatore”. Commento: la massima in questione fa riferimento alle molteplici clausole del modulo che pubblicizzavano il fatto che l’adesione al club avrebbe dato diritto a fruire di generici sconti: evidentemente clausole siffatte producevano l’effetto pratico di lasciare l’azienda libera di determinare successivamente alla stipula del contratto sia il listino dei prezzi di vendita sia la misura degli sconti. Dal punto di vista normativo tale conseguenza di fatto delle predette clausole assume rilievo come elemento di vessatorietà delle stesse sotto molteplici profili: per un verso, infatti, consentiva all’impresa sia di determinare il prezzo dei beni solo alla consegna, per altro verso questo determinava che fosse l’azienda stessa a decidere se gli sconti praticati fossero conformi al contratto; per altro verso ancora, tutto ciò determinava l’ulteriore effetto di impedire al consumatore di opporre qualsiasi eccezione, tra cui, in particolare, quella di inadempimento Parere: la clausola secondo cui il mancato rispetto dei termini di con- 130.3. Termini di consegna segna della merce da parte della venditrice “non comporta il venir meno delle obbligazioni assunte dal socio” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera R, in quanto clausola avente l’effetto di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore. Commento: la clausola in esame costituisce un esempio classico di clausola che limita ed esclude la possibilità per il consumatore di eccepire l’inadempimento dell’impresa: viene previsto, infatti, che le obbligazioni assunte dal consumatore, ovvero il pagamento del prezzo, non vengono meno in caso di mancata consegna della merce. Dunque, al momento della stipula del contratto l’impresa si impegna a consegnare la merce in un determinato termine ed il consumatore si impegna a pagare il prezzo entro un determinato termine: in linea di principio le due obbligazioni stanno alla pari e, secondo i principi generali dell’ordinamento civile, se una parte non adempie alle proprie obbligazioni, l’altra parte può sospendere l’esecuzione delle sue. Questo significa che se l’impresa non consegna la merce il consumatore non è tenuto a pagare il prezzo. La clausola in questione, invece, rompe questo equilibrio a solo vantaggio dell’impresa, prevedendo che in caso di inadempimento dell’impresa il consumatore deve adempiere comunque. 48 130.4. Mancata concessione Parere: la clausola secondo cui “la mancata concessione del finandel finanziamento ziamento non farà venir meno le obbligazioni assunte dal socio con la presente commissione”, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento. 130.5. Termini di esercizio del Parere: la clausola sul diritto di recesso è vessatoria in quanto prediritto di recesso vede che il termine per l’esercizio del diritto decorra solo dalla data della sottoscrizione della nota d’ordine e non, come prevede l’art. 65, “dalla consegna della merce se successiva”. Commento: la clausola sul diritto di recesso risulta vessatoria, tanto più in ragione del fatto che il contratto in questione non aveva ad oggetto beni specificamente individuati ma piuttosto la possibilità di acquistare merce da un catalogo, fino ad un determinato valore che il consumatore si impegnava a pagare da subito. In tali circostanze, evidentemente, non essendo neppure identificato l’oggetto del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso deve necessariamente restare sospeso. SERVIZI DI VIGILANZA Pratica n. 132/2008 132.1. Rinnovo automatico e Parere: la clausola secondo cui “La presente convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di inizio erogazione del servitermine di disdetta zio e si intenderà rinnovata per un eguale periodo, salva disdetta, da darsi almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera I, in quanto clausola avente l’effetto stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione. Commento: la valutazione circa l’adeguatezza del termine per la comunicazione della disdetta al fine di evitare il rinnovo automatico del contratto non può prescindere dalla valutazione del peso delle obbligazioni gravanti sulle parti in conseguenza della cessazione del rapporto: è certamente comprensibile, per esempio, la previsione di termini di disdetta lunghi nell’ambito dei contratti di locazione di beni immobili laddove la cessazione del rapporto impone al locatore di cercare e trovare un nuovo conduttore, ed al conduttore di trovare un’altra sistemazione e di trasferirvi i propri beni. Termini prolungati non sono invece legittimi, e si risolvono in una clausola indubbiamente vessatoria, nell’ambito di contratti alla cui cessazione sulle parti non gravino obbligazioni rilevanti e tali da giustificare il prolungamento dei termini. Nell’ambito dei servizi di cui al contratto in questione, in cui l’Istituto di sorveglianza presta servizi di teleallarme, custodia di 49 chiavi in busta sigillata presso la propria sede e solo eventualmente attività di intervento di proprio personale presso l’utente, la previsione di termini di recesso prolungati risulta vessatoria. Parere: la clausola secondo cui “le parti contraenti, tenuto conto del 132.2. Limitazione della responparticolare stato dei luoghi, del tipo, della qualità e quantità delle pre- sabilità risarcitoria stazioni richieste all’istituto e del canone convenuto espressamente, convengono che qualsiasi danno all’utente provocato da accertata responsabilità dell’istituto venga dallo stesso risarcito con una somma di denaro di ammontare non superiore a tante annualità di canone quante sono le annualità di validità del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera B, in quanto sancisce gravi limitazioni ai diritti del consumatore in caso di inadempimento della ditta nonché un aggravamento dell’onere della prova. Commento: la clausola in esame costituisce un esempio paradigmatico di limitazione di responsabilità laddove viene appunto stabilito che qualsiasi sia l’importo dei danni subiti dall’utente il risarcimento dovuto dall’istituto di sorveglianza non potrà mai essere superiore al canone contrattuale; tale clausola è quindi vessatoria. Parere: la clausola secondo cui “l’istituto rimane esonerato da ogni 132.3. Limitazione di responsae qualsiasi responsabilità in caso di calamità naturali, guerre, rivolte, bilità per fatti eccezionali sollevazioni, atti di terrorismo, manifestazioni…”, escludendo in forma generica la responsabilità dell’Istituto in riferimento a certi eventi straordinari, senza che sia dato comprendere cosa significa esattamente, costituisce una limitazione di responsabilità, ed è quindi vessatorio ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B ed R. Commento: ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore non è responsabile del proprio inadempimento, e quindi non è tenuto ad alcun risarcimento, se l’inadempimento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (c.d. forza maggiore). Atteso il contenuto della norma ora citata, la clausola in esame appare superflua nei limiti in cui i fatti in relazione ai quali esclude la responsabilità dell’istituto sono suscettibili di integrare la fattispecie della forza maggiore: in tali casi, infatti, la responsabilità dell’istituto è già esclusa dal codice civile. Laddove invece la clausola in esame tenda ad escludere la responsabilità dell’istituto di sorveglianza in relazione a fatti che non siano suscettibili di integrare la fattispecie della forza maggiore, la clausola risulta vessatoria perché costituisce una limitazione della responsabilità dell’impresa ulteriore rispetto a quelle legittimate dal codice civile. La clausola in esame, infine, risulta comunque vessatoria in ragione della assoluta genericità e indeterminatezza delle fattispecie indicate: stabilisce infatti che sia esclusa qualsiasi responsabilità in caso di calamità naturali (senza indicare alcun criterio di tempo e di spazio in cui tali calamità naturali siano destinate a prodursi), in caso di guerre, rivolte, sollevazioni, atti di terrorismo (senza indicare, oltre ai criteri spazio-temporali, nemmeno alcuna definizione di tali concetti tutt’altro che univoci) ed addirittura in caso di manifestazioni (sportive ? teatrali ?); insomma è chiaro che una clausola siffatta vuole dire tutto e niente. 50 VENDITA DI BENI DI CONSUMO (TELEVENDITA) Pratica n. 133/2008 133.1. Natura non vincolante Parere: la clausola secondo cui “i dati informativi sui beni oggetto del presente contratto contenuti in opuscoli, in messaggi pubblicitadella descrizione dei beni ri, in promozioni ovunque realizzate, in spot di televendite e/o forniti verbalmente in sede di trattative dall’incaricato della ditta venditrice, hanno caratteristiche puramente indicative e non sono vincolanti. L’acquirente prende atto che... i beni consegnati potranno avere caratteristiche diverse rispetto a quelle presentate durante le trattative. L’acquirente rinuncia pertanto a sollevare qualsiasi eccezione in merito a tali possibili circostanze e modifiche, nei limiti in cui tali modifiche siano intese a migliorare la qualità del prodotto, derivino da miglioramenti tecnologici o siano rese necessarie da disposizioni di legge e comunque non rendano i beni non conformi alla proposta di acquisto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria ai sensi della lettera M dell’art. 33, in quanto consente all’impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto del contratto, fornendo beni diversi da quelli descritti, senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri: da tale previsione discendono poi gli ulteriori profili di vessatorietà di cui alle lettere B, R e T in quanto, essendo l’impresa libera di consegnare merci diverse rispetto alle pattuizioni, il consumatore non potrà far valere i propri diritti conseguenti a tale sostanziale inadempimento, come peraltro espressamente stabilito dalla clausola stessa che testualmente esclude l’opponibilità di “qualsiasi eccezione”. 133.2. Termini di consegna Parere: la clausola secondo cui “l’acquirente è a conoscenza che i tempi di consegna sono influenzati da fattori ed eventi al di fuori del controllo della ditta venditrice e che, pertanto, il termine di consegna eventualmente previsto nella proposta d’acquisto ha carattere meramente indicativo ed orientativo” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lettere Q ed R, perché clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari nonché di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore. Commento: in un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del venditore e l’indicazione del termine di consegna, in quanto incide sull’obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola in questione ha l’effetto di rendere non vincolante il termine di consegna ed è pertanto una clausola che incide pesantemente sull’equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, fermi restando gli obblighi assunti dal consumatore, consente all’impresa di “alleggerire” i propri doveri. In sostanza tale clausola produce il duplice 51 effetto di limitare la responsabilità dell’impresa rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in un suo nome dal mandatario (infatti, nonostante l’addetto commerciale dell’azienda abbia assunto l’obbligo contrattuale di consegnare entro un determinato termine, per effetto della clausola in esame l’azienda non subirà alcuna conseguenza per il mancato rispetto di quel termine potendolo modificare a proprio piacimento) e di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore (il mancato rispetto dei termini originari di consegna, infatti, verrebbe sanato dall’impresa semplicemente indicando nuovi termini così impedendo al consumatore di eccepire l’inadempimento). Parere: la clausola secondo cui “la ditta venditrice non sarà responsa- 133.3. Limitazione di responsabile dei danni ricadenti nell’ambito della responsabilità del costruttore bilità dei beni forniti, in ragione delle disposizioni di legge vigenti. La ditta venditrice... non sarà responsabile... per gli usi da parte di persone minorenni o incapaci. L’onere della prova di aver utilizzato in modo corretto il bene è posto a carico dell’acquirente” è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettere B e T e degli articoli 128-135 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità nella vendita dei beni di consumo, nonché perché determina una inversione o modifica dell’onere della prova. Commento: posto che ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo la responsabilità per la garanzia legale di conformità del bene ricade sul venditore, e che, in ogni caso, la disciplina della responsabilità del costruttore di cui agli articoli 114 e seguenti non è alternativa alla responsabilità del venditore, la clausola in esame risulta vessatoria in quanto limitativa della responsabilità di quest’ultimo. La clausola è inoltre vessatoria anche perché, imponendo in ogni caso al consumatore di dimostrare di aver utilizzato in modo corretto i beni, prevede una disciplina dell’onere della prova che si risolve in un aggravamento per il consumatore. Parere: nella clausola sul diritto di recesso: 133.4. Diritto di recesso - la previsione secondo cui l’acquirente ha facoltà di “recedere dalla proposta di acquisto entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione”, è vessatoria in quanto prevede che il termine per l’esercizio del diritto decorra solo dalla data della sottoscrizione della nota d’ordine e non, come prevede l’art. 65, “dalla consegna della merce se successiva”; - la previsione secondo cui “è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso la sostanziale integrità della merce da restituire. La valutazione della sussistenza di tale condizione è riservata all’insindacabile giudizio della ditta venditrice” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera P, in quanto clausola avente l’effetto di conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto; - la previsione secondo cui, in caso di esercizio del diritto di recesso “è salvo il diritto per la ditta venditrice di essere rimborsata delle spese accessorie sostenute in adempimento del contratto” è vessatoria in quanto ai sensi dell’art. 67, comma 3, “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso... sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”. La clausola è quindi nulla ai sensi 52 dell’art. 143, comma 1. Commento: la clausola in esame risulta particolarmente vessatoria in quanto incide pesantemente sul diritto di recesso che viene illegittimamente limitato sia in riferimento ai termini che alle condizioni di esercizio. Poiché il legislatore ha introdotto il diritto di recesso proprio per tutelare il consumatore nell’ambito di situazioni in cui la sua posizione di svantaggio è risultata inevitabile, è evidente la gravità di una clausola siffatta che, di fatto, limita le difese di un consumatore già posto in una situazione svantaggiosa. 133.5. Promesse dei venditori Parere: le clausole secondo cui “eventuali condizioni aggiunte o in deroga a quanto previsto nella proposta d’acquisto o dalle presenti condizioni generali, saranno vincolanti solo se pattuita per iscritto” e “i procacciatori, i consegnatari, gli agenti e gli intermediari in genere non hanno alcun potere di rappresentanza pur essendo autorizzati all’incasso di pagamenti” sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera Q, in quanto clausole aventi l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità. Commento: nella prassi commerciale è normale la presenza di venditori che nel corso delle trattative con il consumatore gli riconoscono sconti, promettono facilitazioni, assicurano la concessione di finanziamenti, etc... La clausola in questione è stata ritenuta vessatoria perché avente l’effetto di subordinare l’adempimento da parte dell’impresa delle promesse fatte dai suoi venditori al rispetto di particolari formalità qual è la pattuizione scritta e quindi, così disconoscendo le promesse fatte dai venditori, sulla cui validità, invece, il consumatore si era basato nel decidere di concludere il contratto. La clausola, poi, giunge all’assurdo di stabilire che i venditori non hanno la rappresentanza dell’azienda, sebbene siano legittimati, appunto, a vendere per conto dell’azienda, nonché a ricevere i pagamenti: anche sotto tale profilo la clausola risulta pesantemente vessatoria in quanto, in buona sostanza, afferma che i venditori hanno tutti i poteri tipici del rappresentante quando questo fa comodo all’azienda (che quindi può vendere ed incassare) mentre non hanno nessun potere di rappresentanza quando questo sarebbe utile per il consumatore (che potrebbe ottenere sconti o denunciare vizi e difetti della merce…). 133.6. Mancata concessione Parere: la clausola secondo cui “Se l’acquirente intende usufruire di del finanziamento credito al consumo, dichiara di essere stato informato delle condizioni del contratto di finanziamento come da separata richiesta; dichiara di aver fornito all’incaricato dell’azienda documentazione completa e rispondente a verità; dichiara di essere a conoscenza che il perfezionamento del contratto di compravendita e di conseguenza e i relativi obblighi rimangono validi ed efficaci anche qualora la richiesta di finanziamento per qualsiasi motivo non venisse accettata” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la 53 natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento. Parere: la clausola secondo cui “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133.7. Negoziazione individua1341, dell’articolo 1469 bis e degli articoli 33 e seguenti del codice le del consumo il sottoscritto acquirente dichiara di aver trattato individualmente, di aver preso visione ed attentamente valutate le clausole riportate a tergo della presente proposta di acquisto e di approvarle specificatamente” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2 lettera T, e dell’art. 143, comma 1, in quanto clausola volta ad aggirare surrettiziamente il disposto normativo dell’art. 34. Commento: poiché l’art. 34, comma 4 del Codice del Consumo stabilisce testualmente che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” è evidente che una clausola siffatta, manifestamente volta ad aggirare surrettiziamente il disposto normativo, è, oltre che vessatoria, del tutto illegittima. FORNITURA MOBILI Pratica n. 135/2008 Parere: la clausola secondo cui “non sono riconosciuti: accordi ver- 135.1. Promesse dei venditori bali, promesse di sconti, riduzione del prezzo, pagamenti diversi da quelli ammessi, rese e modifiche al presente accordo, omaggi verbali” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera Q, in quanto clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità. Commento: analogamente alla massima 133.5 di cui alla pratica precedente, anche la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria perché avente l’effetto di disconoscere le promesse fatte dai venditori, sulla cui validità, invece, il consumatore si era basato nel decidere di concludere il contratto. In particolare, mentre nel caso precedente la clausola affermava che le promesse dei venditori non erano valide se non risultavano per iscritto, nel caso di specie la clausola ha per effetto proprio quello di non riconoscere tali promesse, indipendentemente da che siano state fatte a voce o per iscritto. La clausola è quindi, a maggior ragione, vessatoria. Parere: la clausola secondo cui “qualora l’acquirente intende rece- 135.2. Clausola penale per redere dal contratto, egli potrà esercitare tale facoltà contro il versa- cesso mento di una penalità pari al 32% del prezzo della merce indicato nella commissione. Tale facoltà potrà essere esercitata nel termine massimo di giorni sette dalla data di sottoscrizione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto prevede una penale molto gravosa a carico del consumatore che intenda recedere dal contratto: la misura della penale, pari ad 1/3 del 54 corrispettivo, appare manifestamente eccessiva. 135.3. Pagamento anticipato e Parere: la clausola secondo cui “il pagamento della merce che viene consegne distanti consegnata nelle zone lontane dovrà essere fatto anticipatamente” e “le parti danno atto che il pagamento dovrà essere effettuato in denaro contante prima dello scarico della merce”, è vessatoria ai sensi dell’art. 35, in quanto clausola poco chiara, nonché ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T perché, risolvendosi in una clausola solve et repete comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire l’inadempimento del professionista, clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Commento: è principio consolidato nel nostro ordinamento quello secondo cui a fronte dell’inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l’altra parte non è tenuta ad adempiere. La clausola in questione imponendo al consumatore di pagare integralmente il prezzo della fornitura prima dello scarico della merce, e addirittura prima della partenza della merce dallo stabilimento della venditrice in caso di consegne “in zone lontane”, e quindi prima della sua consegna e della stessa possibilità per il consumatore di verificare che la merce consegnata corrisponda effettivamente a quanto ordinato e non sia affetta da vizi, è stata ritenuta vessatoria in quanto clausola avente l’effetto di impedire al consumatore di avvalersi di tutti quei rimedi previsti dall’ordinamento a tutela di una parte in caso di inadempimento (o di adempimento inesatto) dell’altra parte. è stata inoltre rilevata la scarsa chiarezza della clausola nel riferimento a “zone lontane” senza alcuna specificazione circa il limite di distanza cui fare riferimento. 135.4. Mancata o ridotta con- Parere: la clausola secondo cui “nel caso in cui l’acquirente ottenescessione del finanziamento se dall’istituto di credito un prestito ridotto rispetto alla domanda, il contratto dovrà essere ugualmente eseguito per la sola parte coperta dal finanziamento effettivamente erogato rinunziando espressamente l’acquirente a chiedere la risoluzione del contratto. Eguale disciplina verrà applicata in caso di richiesta di prestito avanzata nei confronti di più banche o società finanziarie, la risoluzione in tal caso potrà essere chiesta soltanto in caso di reiezione di tutte le domande, dovendosi invece eseguire il contratto per la parte coperta dal finanziamento. In ogni caso, se in parte il pagamento è stato convenuto per contante alla consegna, il contratto dovrà essere dai contraenti eseguito limitatamente al previsto pagamento per contanti” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato o parziale) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: anche questa clausola è stata ritenuta vessatoria, come altre analoghe già viste in precedenza. Atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte 55 dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento. Nel caso di specie, in particolare, la clausola è caratterizzata dalla previsione di un inedito principio di proporzionalità tra il finanziamento effettivamente erogato e la parte di contratto destinata a sopravvivere, in forza del quale a fronte di finanziamento parziale, l’impresa provvederà ad un’esecuzione parziale. E’ sin troppo facile rilevare l’assurdità di una clausola che, in pratica, consente all’impresa di consegnare solo la quota di merce coperta dal finanziamento senza consentire al consumatore di rifiutare un adempimento cui potrebbe non avere alcun interesse (es. metà delle sedie o delle poltrone ordinate… letto e comò senza armadio e comodini, etc…). CORSI DI INFORMATICA Pratica n. 136/2008 Parere: le clausole secondo cui: 136.1. Oggetto del contratto - “il contraente iscrive il partecipante al corso di Windows, Word, Excel, internet, posta elettronica come segue: sette lezioni per 2 h. - La scuola insegna la materia didattica con docenti qualificati e materiale didattico, in testi e programmi. - Al termine del corso il partecipante ha diritto, su richiesta, di ricevere l’attestato di qualifica. - Garanzia di profitto: la società venditrice garantisce il miglior risultato dando diritto al partecipante di rifrequentare gratuitamente il corso qualora l’obiettivo non venga raggiunto. La richiesta deve pervenire entro un mese dalla fine del corso”; forniscono una descrizione dell’oggetto del contratto talmente generica da risultare indeterminata: la stessa è quindi vessatoria ai sensi dell’art. 34, comma 2. Commento: l’art. 34, comma 2 stabilisce che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto... purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Nel caso di specie, al contrario, l’oggetto del contratto risulta del tutto indeterminato: non è dato comprendere, infatti, cosa significhi “corso di Windows, Word, Excel, Internet, posta elettronica... sette lezioni per 2 h”. L’assoluta indeterminatezza di tale oggetto svuota completamente di significato la garanzia di profitto: non essendo individuato in alcun modo quale sia l’obiettivo da raggiungere, infatti, non è dato neppure comprendere in quali casi il partecipante abbia diritto a frequentare nuovamente il corso. Parere: la clausola secondo cui “la società venditrice garantisce l’ini- 136.2. Termine per l’esecuziozio delle lezioni entro e non oltre quattro mesi dalla data del presente ne del contratto contratto. Qualora trascorsi quattro mesi il partecipante non abbia ricevuto comunicazione della data di inizio delle lezioni, il contratto può essere sciolto tramite lettera raccomandata al ricevimento della quale verrà rimborsata l’iscrizione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera E, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versato dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere. Commento: la vessatorietà della clausola in esame è di tutta evidenza: la caparra versata dal consumatore, infatti, viene trattenuta 56 dall’impresa nel caso in cui sia il consumatore a non adempiere al contratto, ma viene semplicemente restituita nel caso in cui sia l’impresa a non adempiere al contratto laddove, secondo gli ordinari criteri, in tali casi impresa debba versare consumatore una somma pari al doppio della caparra ricevuta. 136.3. Mancata concessione Parere: la clausola secondo cui “qualora il contraente risultasse non del finanziamento finanziabile, lo stesso si impegna a versare l’intera somma tramite effetti bancari, contanti o assegno” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni, nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento. FORNITURA DI SERRAMENTI Pratica n. 141/2008 141.1. Responsabilità del com- Parere: la clausola secondo cui “tutte le misurazioni dei manufatti costruiti su misura, fuori serie, si intendono dedotte dal committente, mittente per le misurazioni anche se nel rilevarle egli si sia giovato dell’opera di personale dipendente o solamente organizzato dalla venditrice. Eventuali errori di misurazione pertanto sono da attribuirsi in qualsiasi caso esclusivamente al committente” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: la clausola in esame pretende di imputare al consumatore committente la responsabilità delle misurazioni relative alla realizzazione di serramenti su misura liberando così l’impresa da ogni responsabilità per eventuali errori compiuti dal proprio personale in fase di rilevazione. In pratica, ove un consumatore richieda la realizzazione di serramenti su misura e l’impresa mandi un proprio dipendente a rilevare le misurazioni necessarie, nel caso in cui questi prenda delle misure sbagliate e di conseguenza l’impresa realizzi dei serramenti non adatti alle esigenze del consumatore, l’effetto pratico di tale clausola è di imporre al consumatore di pagare comunque l’intero prezzo della fornitura in quanto la colpa dell’errore viene a lui imputata. La vessatorietà della clausola siffatta non richiede particolari spiegazioni. 141.2. Natura non vincolante Parere: la clausola secondo cui “i campioni, i cataloghi, il manuale di informazioni e qualsiasi documentazione tecnica... hanno valore della descrizione dei beni puramente indicativo, dimostrativo e pubblicitario... La venditrice si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alla merce di sua produzione le modifiche di carattere tecnico costruttivo, da lei ritenute le più opportune... La denominazione dei manufatti e così 57 pure quella delle loro parti componenti, che risultano richiamate negli ordinativi in quanto liberamente assegnate dalla venditrice per comodità di identificazione, hanno un valore puramente indicativo di quanto più dettagliatamente risulta dai campioni, cataloghi, dal manuale di informazioni e da qualsiasi documentazione tecnica, posti in circolazione dalla venditrice” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria ai sensi della lettera M dell’art. 33 in quanto consente all’impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto del contratto, fornendo beni diversi da quelli descritti, senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri: da tale previsione discendono poi gli ulteriori profili di vessatorietà di cui alle lettere B, R e T in quanto, essendo l’impresa libera di consegnare merci diverse rispetto alle pattuizioni, il consumatore non potrà far valere i propri diritti conseguenti a tale sostanziale inadempimento, come peraltro espressamente stabilito dalla clausola stessa che testualmente esclude l’opponibilità di “qualsiasi eccezione”. Parere: la clausola secondo cui “eventuale ulteriore collaudo... deve 141.3. Collaudo presso la venavvenire esclusivamente presso gli stabilimenti della venditrice” è ditrice vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nonché di addurre prove. Commento: la clausola in esame deroga all’ovvio principio, di buon senso prima ancora che giuridico, secondo cui la verifica della bontà dell’adempimento si fa quando l’adempimento è concluso, il che significa che nell’ambito di un contratto per la fornitura di serramenti, che devono essere necessariamente realizzati in funzione dei fori su cui dovranno essere installati, tale verifica (cui il collaudo è funzionale) deve poter essere svolta dopo l’installazione; tanto più che il contratto in questione annoverava la posa in opera dei serramenti come elemento integrante delle prestazioni della venditrice. La clausola risulta quindi vessatoria in quanto, impedendo lo svolgimento del collaudo dopo l’installazione, ha il duplice effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento e di sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nonché di addurre prove. Parere: la clausola secondo cui “per i serramenti esterni... non sa- 141.4. Infiltrazioni di aria ed acranno considerati difetti le eventuali infiltrazioni di aria e/o di acqua, qua che potrebbero verificarsi in occasione di pioggia accompagnata da vento o comunque durante perturbazioni atmosferiche di una certa rilevanza. Il verificarsi di tali inconvenienti verrà bensì considerato come conseguenza di fenomeni atmosferici del tutto imprevedibili e anomali, oppure dovuto ad incuria da parte dell’acquirente per non aver adottato quella comune norma di prevenzione, che prevede nelle circostanze considerate, l’abbassamento completo degli avvolgibili” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T del Codice 58 del Consumo, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni;. Commento: tra le tante clausole vessatorie esaminate dalla Commissione questa è senza dubbio una delle più curiose: essa stabilisce che eventuali infiltrazioni di aria o acqua non costituiscono difetti dei serramenti ma determinano una presunzione di imprevedibilità ed anomalia dell’evento atmosferico o, addirittura, di responsabilità del consumatore che avrebbe dovuto abbassare le persiane. Insomma, qualunque cosa accada è colpa di tutti fuorché dell’impresa fornitrice dei serramenti che in tal modo è esentata da qualsiasi responsabilità. La vessatorietà di una clausola siffatta è di lapalissiana evidenza. 141.5. Termini di consegna Parere: il combinato disposto delle clausole secondo cui “i termini di approntamento, di spedizione e posa in opera comunque e dovunque indicati non hanno valenza tassativa o di essenzialità... eventuali ritardi, fino ad un massimo di giorni 60 lavorativi, non potranno quindi dar luogo al risarcimento del danno o alla risoluzione anche parziale del contratto” mentre, per converso, “il committente si impegna a ritirare la merce non appena gliene sia comunicato l’approntamento e comunque non oltre dieci giorni. In caso di ritardo, la venditrice... potendo richiedere le spese di immagazzinamento e sosta della merce” è vessatorio ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la vessatorietà della clausola risulta evidente dalla netta sproporzione esistente tra i termini cui sono soggette le due Parti. L’impresa gode di un margine di tolleranza di 60 giorni lavorativi, senza sottostare ad alcuna conseguenza, rispetto al termine di consegna indicato nel contratto e quindi perfettamente conosciuto dalle parti sin dall’inizio del rapporto, mentre il consumatore gode di un termine di soli dieci giorni (semplici, non “lavorativi”) che decorre dalla data di comunicazione dell’approntamento da parte della venditrice (quindi una data assolutamente incerta atteso l’ampio margine di cui gode quest’ultima). E così, mentre la venditrice può posticipare di due mesi e mezzo la consegna senza conseguenze, il consumatore che si senta comunicare alla vigilia delle ferie che la merce è pronta dovrebbe rinviare le ferie o pagare la penale… Lo squilibrio della clausola, e quindi la sua vessatorietà, è palese. 141.6. Posa in opera Parere: il combinato disposto delle clausole secondo cui “l’eventuale posa in opera della merce fornita viene convenzionalmente considerata un servizio, accessorio ed autonomo, prestato dalla venditrice nei confronti del compratore; in virtù di tale caratteristica, il committente non potrà sospendere il pagamento riguardante la fornitura della merce, anche se venissero a sussistere delle controversie sulla posa in opera ed anche se la posa in opera per qualsiasi ragione non venisse eseguita” e secondo cui “si precisa che i prodotti forniti dalla venditrice non sono concepiti per essere installati dal consumatore. La venditrice non assume, pertanto, alcuna garanzia per il funzionamento dei manufatti non posti in opera direttamente da personale suo dipendente o da persona da lei organizzata (anche nel caso in cui il committente abbia provveduto alla posa in opera solamente di alcune parti componenti il manufatto) qualora il cattivo funzionamento sia causato da imperfezioni della medesima posa in opera” è ves- 59 satorio ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: la clausola in esame stabilisce che per un verso la posa in opera non costituisce parte integrante delle obbligazioni della venditrice e che pertanto il consumatore non può sospendere il pagamento del prezzo solo perché i serramenti non vengono installati, ma che tuttavia, per altro verso, se il consumatore installa i serramenti da solo o li fa installare da altra ditta la venditrice non ne risponde più; ma allora deve desumersi che l’installazione costituisce parte essenziale della prestazione cosicché il consumatore avrebbe diritto a sospendere i pagamenti fino alla sua completa esecuzione. La clausola è quindi vessatoria. CORSI DI FORMAZIONE Pratica n. 142/2008 Parere:la clausola “caratteristiche del corso: l’azienda mette a di- 142.1. Oggetto del contratto sposizione dell’allieva i propri insegnanti e tutto il materiale didattico” non individua l’oggetto del contratto che rimane pertanto del tutto indeterminato; la clausola è quindi vessatoria ai sensi dell’art. 34, comma 2. Commento: la clausola in esame non fornisce alcuna descrizione dell’oggetto del contratto mentre ai sensi dell’art. 34, comma 2, “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto... purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Parere: la clausola “diritto all’attestato: al termine del corso l’allieva 142.2. Attestato di fine corso riceverà un attestato di natura privata con la relativa votazione, rilasciato in conformità alle leggi vigenti” è censurabile alla luce degli articoli 35 e 39, in quanto la valutazione del profitto da parte di soggetti privati non ha nulla a che vedere con disposizioni di legge o direttive ministeriali. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto il riferimento alla “conformità alle leggi vigenti”, viola sia il postulato di chiara e comprensibile redazione del contratto sia il principio di lealtà e correttezza nei rapporti commerciali, in quanto atta ad ingenerare l’ingannevole convinzione che l’attestato abbia un qualche valore ai sensi della vigente normativa statale. VENDITA DI BENI A DOMICILIO CON TESSERA SCONTO Pratica n. 144/2008 Parere: il combinato disposto della clausola 1 secondo cui “il cliente 144.1. Oggetto del contratto dichiara che la merce ordinata risponde integralmente alle proprie esigenze” e della clausola 4 secondo cui “la merce consegnata contestualmente alla sottoscrizione della presente commissione costituisce una promozione pubblicitaria e può essere sostituita con tutti i prodotti trattati dalla venditrice. Il cliente è obbligato all’acquisto di almeno un prodotto della venditrice. Il cliente dichiara di aver previamente preso visione di tutta la merce ordinata con la presente commissione” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli ar- 60 ticoli 33, comma 1, e 34, in quanto clausole che non individuano in modo chiaro e comprensibile l’oggetto del contratto e che determinano il sorgere di obbligazioni unicamente carico del consumatore, così determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola in esame è tale da generare una grande confusione circa l’oggetto del contratto che non viene identificato in modo chiaro ed univoco: per un verso, infatti, la clausola contiene la dichiarazione del consumatore di avere presa visione della merce indicata nel modulo d’ordine che risponde alle sue esigenze; per altro verso, invece, la clausola stabilisce che il consumatore con la sottoscrizione del contratto assume unicamente l’obbligo di acquistare almeno un prodotto dalla venditrice, ma che la merce indicata nel modulo d’ordine e consegnata al consumatore non costituirebbe l’effettivo oggetto del contratto bensì una mera promozione pubblicitaria che il consumatore potrà sostituire con qualsiasi altro prodotto della venditrice. La clausola risulta quindi vessatoria per contrasto con l’art. 34, comma 2. 144.2. Prezzo al netto dell’IVA Parere: la clausola secondo cui “il prezzo della merce pattuito si intende al netto dell’imposta sul valore aggiunto...” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 1, 34 e 13 del Codice del Consumo in quanto, contravvenendo all’obbligo di cui all’articolo 13 per cui il prezzo di vendita deve essere indicato “comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta”, non individua in modo chiaro e comprensibile l’oggetto del contratto e determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola in esame contraddice testualmente il disposto dell’articolo 13 secondo cui il prezzo di vendita deve essere indicato comprensivo di tutte le imposte: l’indicazione del prezzo in modo chiaro ed univoco costituisce un diritto del consumatore riconducibile al diritto fondamentale ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità stabilito dall’articolo 2. La violazione di tale precetto determina quindi l’illegittimità della clausola. 144.3. Decadenza dal beneficio Parere: la clausola secondo cui “in caso di pagamento rateale, il cliente decade dal beneficio del termine concesso in caso di mancata del pagamento rateale corresponsione anche di una sola rata e, in tal caso, la venditrice potrà richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 1525 del codice civile”, introducendo una disciplina pattizia della vendita rateale con riserva della proprietà complessivamente deteriore rispetto a quella stabilita dagli articoli 1523-1526 del codice civile, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo. Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile. Ai sensi dell’articolo 1525 del codice civile, infatti, “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi 61 l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, ed il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”. Parere: la clausola sul diritto di recesso è vessatoria in quanto pre- 144.4. Decorrenza del termine vede che il termine per l’esercizio del diritto decorra solo dalla data per l’esercizio del diritto di redella sottoscrizione della nota d’ordine e non, come prevede l’art. 65, cesso “dalla consegna della merce se successiva”. Commento: la vessatorietà della clausola in esame è conseguenza diretta della formulazione poco chiara dell’oggetto del contratto così come visto nella precedente massima 144.1. Se infatti il contratto avesse ad oggetto i beni indicati nel modulo d’ordine, che risultano essere stati illustrati al consumatore e consegnati, non v’è dubbio che il termine per l’esercizio del diritto di recesso dovrebbe decorrere dalla data della sottoscrizione del modulo. Poiché tuttavia il contratto qualifica i beni indicati nel modulo d’ordine come una mera “offerta pubblicitaria” specificando che tali beni possono essere sostituiti con tutti gli altri trattati dalla venditrice e specificando altresì, in particolare, che con la sottoscrizione del contratto il consumatore si obbliga ad acquistare almeno un bene dalla venditrice (concetto ben diverso dall’acquisto immediato di beni), il termine per l’esercizio del diritto di recesso non potrà decorrere prima della consegna dei beni. Parere: la clausola risolutiva espressa secondo cui “il mancato rispet- 144.5. Clausola to da parte del cliente anche di una sola delle clausole sopra riportate espressa consentirà alla venditrice di addivenire all’immediata risoluzione del presente ordine, con possibilità di richiesta di risarcimento dei danni” in quanto sanziona con la risoluzione del contratto qualsiasi inadempimento del consumatore, di qualsiasi entità, mentre nulla prevede in caso di inadempimento dell’azienda, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo, in quanto clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la vessatorietà della clausola in esame non abbisogna di particolari argomentazioni: ogni e qualsiasi inadempimento, anche minimo, da parte del consumatore costituisce causa di risoluzione del contratto; un contratto che, per converso, non prevede alcuna sanzione per l’eventuale inadempimento dell’impresa venditrice, che non viene neppure contemplato. risolutiva Parere: la clausola secondo cui “non è ammessa alcuna deroga alle 144.6. Promesse dei venditori presenti condizioni generali di vendita. Le promesse di ogni genere in ordine a facilitazioni di pagamento, sconti, abbuoni, omaggi o altri accordi verbali effettuati dai venditori non obbligano la venditrice se non risultano espressamente riportati per iscritto nella presente commissione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T, in quanto clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità dell’azienda rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità, nonché di imporre al consumatore una limitazione all’adduzione di prove. Commento: la clausola in questione contiene due statuizioni illegittime: per un verso essa afferma che le promesse dei venditori sono valide solo si risultano per iscritto; per altro verso essa stabilisce che le condizioni di vendita predisposta dall’azienda sono inderogabili. La lettura coordinata delle due previsioni comporta che le promesse 62 dei venditori volte a derogare le condizioni di vendita predisposte dall’azienda non sarebbero mai valide (indipendentemente dalla forma usata) mentre le altre promesse fatte dai venditori (e quindi destinate ad integrare le condizioni di vendita senza derogarle) sarebbero valide solo se risultanti per iscritto nel modulo d’ordine. Entrambe tali previsioni sono illegittime, la prima solo ai sensi della lettera Q, la seconda sia ai sensi della lettera Q che della lettera T. MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO Pratica n. 145/2008 145.1. Limitazione responsabi- Parere: la clausola secondo cui “per gli elettrodomestici da incasso il lità predisposizione intervento cliente provvederà sotto la propria responsabilità a predisporre preventivamente la agevole rimozione libera da impedimenti dell’elettrodomestico, esonerandone in caso contrario il tecnico, a cui sia stato richiesto, da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o all’elettrodomestico stesso” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B ed R, in quanto clausola avente l’effetto di escludere o limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’impresa nonché di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore. Commento: il fatto che l’inadempimento del tecnico incida su una prestazione accessoria e solo eventuale (la predisposizione dell’elettrodomestico per potervi operare) rispetto all’obbligazione principale (l’intervento di riparazione o manutenzione sull’elettrodomestico) non legittima alcuna limitazione o esclusione di responsabilità per il professionista, trattandosi di una prestazione che, seppure solo in via eventuale, entra a far parte delle prestazioni, e quindi delle responsabilità, contrattuali: pertanto, anche nel caso la rimozione dell’elettrodomestico non sia stata predisposta dal consumatore e vi provveda direttamente il tecnico intervenuto, sebbene tale attività non sia compresa nel contratto-tipo (cosicché egli avrà diritto al compenso per tale attività ulteriore), la relativa limitazione o esclusione della responsabilità costituisce clausola vessatoria. 145. 2. Decadenza da eccezioni Parere: la clausola secondo cui “con la sottoscrizione del presente contratto il cliente dichiara di accettare il preventivo di spesa fornito per accettazione preventivo dal tecnico e nessun rilievo in ordine al costo dell’intervento potrà essere sollevato successivamente” è vessatoria ai sensi dell’art. 33. comma 2, lettera T, in quanto clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: il preventivo, in quanto tale, costituisce una previsione delle attività che saranno svolte e dei relativi costi; laddove poi, nel corso dell’intervento, si verificasse che non tutte le attività preventivate sono necessarie, è evidente che al consumatore non può essere imposto il pagamento di prestazioni inutili. La clausola in questione, invece, avrebbe proprio l’effetto di vincolare il consumatore al preventivo anche laddove l’intervento venisse poi ridotto e per tale motivo è stata ritenuta vessatoria. 145. 3. Decadenza da eccezioni Parere: la clausola secondo cui “il cliente, visionato ed accertato il funzionamento dell’elettrodomestico unitamente al tecnico, e dopo per accettazione intervento 63 averne riscontrato il regolare funzionamento, non potrà far valere difformità o vizi riconoscibili” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T, in quanto clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: l’articolo 2226 c.c. stabilisce che “l’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati”. Nel caso in esame, in seguito all’accettazione dell’intervento prestato la clausola determina la decadenza del consumatore dalla garanzia non solo per i “vizi facilmente riconoscibili”, come previsto dal codice civile, ma, più genericamente per tutti i “vizi riconoscibili” (quindi anche quelli non facilmente riconoscibili). Per tale motivo la clausola è stata giudicata vessatoria. Parere: la clausola aggiunta mediante timbro secondo cui “causa 145.4. Rinuncia garanzia per perdita interna non riparabile, dichiaro di accettare la prova di ricarica intervento su “perdita non rigas del frigo nonostante sia al corrente che potrebbe non funzionare. parabile” Rinuncio sin da ora a qualsiasi forma di garanzia” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di escludere o limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’impresa nonché di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore, ed in quanto clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: la clausola in questione appare addirittura comica: il consumatore, infatti, sottoscrivendola, dichiara in anticipo di sapere che il proprio frigo non è riparabile perché il circuito del gas refrigerante presenta una perdita e di volere, ciò nonostante, che il circuito venga ricaricato. Dunque, sottoscrivendo tale clausola il consumatore chiede una prestazione di cui egli stesso attesta anticipatamente l’assoluta inutilità, impegnandosi a pagare il relativo corrispettivo (alcune centinaia di euro letteralmente buttate via). ABBONAMENTO TV SATELLITARE Pratica n. 146/2008 Parere: il combinato delle clausole secondo cui il consumatore che 146.1. Modifica pacchetto da voglia arricchire il proprio pacchetto (e quindi vada a pagare di più) parte del cliente può comunicarlo con qualsiasi mezzo (anche telefonico) e l’attivazione dei servizi ulteriori, è immediata mentre il consumatore che voglia invece ridurre il pacchetto (e vada quindi a spendere di meno), deve farlo per forza con lettera raccomandata, nei termini previsti per la disdetta del contratto, e con efficacia solo dalla scadenza annuale, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola in questione determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto in quanto tratta in modo ingiustificatamente molto diverso due fattispecie assolutamente analoghe, ovvero la variazione, in aumento o in diminuzione, dei pacchetti di canali fruiti dal consumatore. Il meccanismo predisposto 64 dall’azienda, secondo cui pur in presenza di un medesimo pacchetto già attivo, l’eventuale richiesta di fruire di ulteriori canali può essere fatta in qualsiasi momento e con qualsiasi forma, mentre la richiesta di ridurre il pacchetto deve essere fatto solo a determinate scadenze e con lettera raccomandata, introduce una disparità di trattamento delle variazioni che non ha giustificazione e che risulta vessatoria. 146.2. Modifica o cessazione Parere: la clausola secondo cui la società “potrà interrompere la distribuzione di alcuni programmi... in caso di interruzione di un canale, canali da parte dell’impresa l’abbonato che usufruisce di un servizio in cui è compreso tale canale sarà informato di tale interruzione... La società avrà facoltà di sostituire tale canale” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, P, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di: - escludere o limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’impresa; - limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore; - riservare al professionista il potere di accertare la conformità del servizio prestato a quello previsto nel contratto; - sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Commento: la cessazione di canali compresi nel pacchetto sottoscritto dal consumatore determina un inadempimento dell’impresa cui può conseguire, secondo i criteri ordinari sanciti dal codice civile, il diritto del consumatore a ridurre il proprio canone oppure a risolvere il contratto, nonché al risarcimento del danno. La clausola in questione consente invece all’impresa di sostituire i canali cessati con altri canali a propria scelta ed è pertanto vessatoria. VENDITA DI BENI A DOMICILIO Pratica n. 147/2008 147.1. “Offerta valida solo per Parere: l’avvertenza secondo cui “la seguente proposta viene effetoggi” tuata solo nella giornata odierna” costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera G, secondo cui costituisce pratica commerciale ingannevole il dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole. Commento: la clausola in questione contravviene espressamente ad una norma del Codice del Consumo (art. 23, comma 1, lettera G) volta a tutelare il consumatore consentendogli di effettuare scelte ponderate, senza essere artatamente costretto a decidere subito se concludere un determinato contratto. 147.2. Recesso, spese acces- Parere: la clausola secondo cui “In caso di esercizio del diritto di sorie recesso, l’acquirente sarà tenuto a rimborsare alla venditrice le sole spese accessorie da quest’ultima sostenute per l’eventuale consegna della merce acquistata che si quantificano in € 145 e quelle telefoniche, postali e di cancelleria sostenute dalla società per l’apertura della pratica che si quantificano in € 50 oltre ad ogni eventuale ulteriore spesa, in quanto comprovata da adeguata documentazione giustificativa, sostenuta dalla venditrice per dare esecuzione al presente contratto...” contrasta con l’art. 67 del Codice del Consumo, secondo cui le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di 65 recesso sono le spese dirette di restituzione del bene, ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 143, comma 1 del Codice del Consumo. Commento: anche questa clausola contravviene espressamente ad una norma del codice del consumo (art. 67) che vieta alle imprese di imporre al consumatore che si avvalga del diritto di recesso, il pagamento di qualsiasi somma. Unico onere del consumatore è provvedere a proprie spese alla restituzione dei beni eventualmente ricevuti, restando libero peraltro di scegliere le modalità di consegna (personalmente, a mezzo posta o altro vettore…). PACCHETTI VIAGGIO Pratica n. 150/2008 Parere: l’intero contratto appare poco chiaro e quindi vessatorio ai 150.1. Oggetto del contratto sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 1, e 34 comma 2: dalla lettura del contratto stesso, infatti, non è dato comprendere cosa il cliente abbia già pagato e cosa dovrà pagare al momento in cui chiederà di usufruire delle settimane di soggiorno. Sebbene l’art. 1 delle condizioni di contratto dichiari applicabile al contratto la normativa sui pacchetti turistici (oggi artt. 82-100 del Codice del Consumo), il contratto risulta violare tali disposizioni ed in particolare gli obblighi informativi di cui all’art. 86 del Codice del Consumo, secondo cui il contratto deve contenere “prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore”. La documentazione fornita dal consumatore autore della segnalazione evidenzia che lo stesso ha avuto conoscenza dei costi necessari per usufruire di una settimana di soggiorno solo a seguito della ricezione del relativo preventivo da parte dell’agenzia di viaggio. Commento: il contratto in questione aveva ad oggetto la “proposta commerciale formula weeks” definita come “un pacchetto vacanze per due o più persone che include un programma di alloggio per 15 settimane di soggiorno ad un costo di € 390 per settimana per un totale complessivo di € 5.850... oltre una settimana omaggio”. All’atto pratico, dopo aver concluso il contratto e pagato e il relativo prezzo, nel momento in cui chiedeva di usufruire delle settimane di soggiorno riceveva dall’agenzia di viaggi il preventivo dei costi extra contratto che avrebbe dovuto sostenere e che risultava addirittura superiore al costo della settimana medesima. In particolare tale elenco comprendeva: “quota d’iscrizione € 50 a persona, assistenza in loco € 25 a persona, trasferimento da e per aeroporto € 35 a persona, diritti amministrativi € 15 a persona, trattamento mezza pensione € 28,50 a persona al giorno, assicurazione medico-bagaglio € 25 a persona, adeguamento carburante € 30 a persona, tassa bagaglio € 10 a persona, tasse aeroportuali € 65 a persona, totale a persona € 454,50”. Per colmo d’ironia, quando il consumatore chiedeva di usufruire della settimana omaggio il preventivo risultava ancora maggiore: € 512. A prescindere dai profili di scorrettezza dell’operato dell’agenzia, per quanto rileva in questa sede è importante evidenziare che dal contratto non era possibile neppure prevedere quanti e quali sarebbero stati i costi extra che il consumatore avrebbe dovuto necessariamente pagare per poter usufruire delle settimane acquistate. 66 CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO Pratica n. 152/2009 152.1. Risoluzione e decadenza Parere: la clausola secondo cui “sono causa di risoluzione di diritto del contratto e di decadenza del beneficio del termine... la sospendal beneficio del termine sione o riduzione di stipendio; il ritardo o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita...” è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del codice del consumo di quanto clausola che determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile. Ai sensi dell’articolo 1525 del codice civile, infatti, “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, ed il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”. La commissione ha ritenuto che tale principio debba essere utilizzato come riferimento anche nell’ambito della diversa tipologia di contratti qui in esame, tanto più che dopo la conclusione del contratto è direttamente il datore di lavoro che paga le singole rate alla società finanziaria cosicché il consumatore non è neppure al corrente di eventuali ritardi od omissioni se queste non gli vengono comunicate dal creditore. 152.2. Elezione di domicilio Parere: la clausola secondo cui “il cliente ai fini della notifica degli atti giudiziari e per le comunicazioni analitiche e annuali dovute, elegge il proprio domicilio presso l’amministrazione da cui attualmente dipende, ciò anche nell’eventualità in cui in futuro cessi con essa ogni rapporto di lavoro, o presso la casa comunale del domicilio indicato nel presente contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo in quanto clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria nella parte in cui prevede la domiciliazione del consumatore presso la casa comunale invece che presso la sua residenza. Poiché l’art. 140 c.p.c. stabilisce che la notifica presso la casa comunale possa farsi solo se non è possibile eseguire la consegna nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario, tale clausola introducendo una deroga peggiorativa a tale regola risulta vessatoria. Nella pratica, infatti, questa clausola derogando al diritto del cittadino a che gli atti gli siano notificati nei luoghi in cui egli vive normalmente, imporrebbe al consumatore che pure risulti regolarmente iscritto presso l’anagrafe dei residenti, di recarsi quotidianamente presso la casa comunale per verificare che non vi siano atti in giacenza a lui destinati. 67 VENDITA AUTOMOBILI Pratica n. 153/2009 Parere: la clausola secondo cui “il prezzo è quello in vigore al mo- 153.1. Prezzo in vigore alla mento della consegna” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, consegna lettera N, in quanto clausola avente l’effetto di stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione. Commento: la vessatorietà nel caso in questione è di assoluta evidenza: il consumatore ordina un determinato bene sulla base del listino in vigore al momento dell’ordine e quindi a lui noto; stabilire che il prezzo che egli dovrà pagare sarà invece quello risultante dal listino vigente al momento della consegna significa rendere incerto ed oggettivamente indeterminato uno degli elementi costitutivi dell’oggetto del contratto. Parere: è vessatoria ai sensi ai sensi degli articoli 33 e 129 e seguen- 153.2. Garanzia ti del Codice del Consumo, in quanto costituita da una serie di limitazioni dei diritti del consumatore, l’intera clausola secondo cui “sono esclusi dalla garanzia i pneumatici e gli accessori non essenziali se costruiti da terzi. La garanzia è limitata alla fornitura e sostituzione gratuita delle parti inservibili per accertato difetto di materiale ed alla riparazione di quelle difettose; essa si attua previi accertamenti esclusivamente a cura di un organizzato della rete distributiva ufficiale del costruttore. Eventuali ritardi nella prestazione d’assistenza non danno diritto al compratore al risarcimento dei danni eventuali né alla proroga della garanzia. La garanzia viene a cessare di diritto:... se il veicolo fosse modificato, riparato o smontato-anche in parte-fuori dall’officina di un organizzato della rete distributiva ufficiale del costruttore, o carrozzato da terzi senza preventiva autorizzazione dell’importatore... le azioni legali assegnate dalla legge al compratore, nel caso si verificasse qualche difetto di costruzione, si intendono rinunciate ed a tutti gli effetti sostituite dal diritto alla prestazione della garanzia di cui al certificato, senza che il costruttore e/o l’importatore e/o il venditore debba assumere nessun altro obbligo né impegno per l’indennizzo, qualunque sia la causa. Restano altresì escluse le spese di traino del veicolo o di trasporto delle persone derivate da avaria nonché espressamente gli eventuali danni diretti e/o indiretti”. Commento: la clausola in esame è costituita da una somma di limitazioni di responsabilità, che, sia singolarmente sia complessivamente considerate, sono illegittime. Il principio informatore del codice del consumo è quello secondo cui l’impresa che entra in rapporto contrattuale con il consumatore non può in alcun modo limitare le proprie responsabilità che sono quelle desumibili dalle norme ordinarie del codice civile. La clausola in esame risulta quindi aberrante. Parere: la clausola secondo cui “il compratore ha il diritto di chiedere 153.3. Collaudo per iscritto un collaudo del veicolo comprato da effettuarsi da parte del collaudatore delegato del venditore ed in presenza del compratore o di un suo incaricato prima del ritiro del veicolo. Qualora il compratore ritiri il veicolo senza chiedere il collaudo, questo si considera accettato incondizionatamente” è clausola che determina una decadenza della garanzia legale di conformità ed è quindi vessatoria ai sensi degli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo. Commento: la clausola in questione introduce l’assurdo principio secondo cui il compratore dovrebbe richiedere il collaudo dell’autovet- 68 tura al momento dell’acquisto e, nel caso in cui non lo faccia, decadrebbe dai diritti di garanzia. Anche questa, come quella che precede di cui alla massima 153.2, è una clausola assolutamente illegittima in quanto avente l’effetto di escludere i diritti di garanzia che la legge riconosce al consumatore. Parere: la clausola secondo cui “il venditore fornirà a richiesta le istruzioni per il funzionamento e la manutenzione del veicolo venduto” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 6 del Codice del Consumo che sanciscono l’obbligo per l’impresa di consegnare al consumatore le istruzioni e le eventuali precauzioni per l’uso del bene. Commento: l’art. 6 del Codice del Consumo stabilisce che “i prodotti... destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative... alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso o utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”. La consegna al consumatore delle istruzioni costituisce quindi un obbligo per il venditore riconducibile ai diritti fondamentali del consumatore alla sicurezza dei prodotti e ad una adeguata informazione stabiliti dall’art. 2 del Codice del Consumo. La clausola in esame è quindi palesemente illegittima. 153.4 Consegna eventuale del- Parere: la clausola secondo cui “il venditore fornirà a richiesta le istruzioni per il funzionamento e la manutenzione del veicolo venle istruzioni. duto” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 6 del Codice del Consumo che sanciscono l’obbligo per l’impresa di consegnare al consumatore le istruzioni e le eventuali precauzioni per l’uso del bene. Commento: l’art. 6 del Codice del Consumo stabilisce che “i prodotti... destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative... alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso o utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”. La consegna al consumatore delle istruzioni costituisce quindi un obbligo per il venditore riconducibile ai diritti fondamentali del consumatore alla sicurezza dei prodotti e ad una adeguata informazione stabiliti dall’art. 2 del Codice del Consumo. La clausola in esame è quindi palesemente illegittima. CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO Pratica n. 159/2009 159.1. Decadenza dal beneficio Parere: la clausola secondo cui “oltre alle ipotesi previste dall’articolo 1186 il cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del del termine termine per tutte le rate non ancora scadute nelle seguenti ipotesi: cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, eventuale sospensione-riduzione per qualsiasi causa dello stipendio, mancato (totale o parziale) o ritardato versamento anche di una sola delle rate... tutto ciò nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 2. Per l’effetto il cedente dovrà rimborsare immediatamente alla cessionaria, a sua semplice richiesta, l’intero residuo debito per cessione dovuto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo 69 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile. Tanto più che prevedendo il contratto la stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei rischi cui la clausola in esame ricollega la decadenza del termine, il sacrificio imposto al consumatore appare del tutto sproporzionato al rischio (nullo) a carico dell’impresa. Parere: la clausola secondo cui “in caso di inadempimento del ce- 159.2. Decorrenza degli intedente e senza bisogno di intimazione alcuna, sulle somme dovute e ressi di mora non corrisposte decorrono gli interessi di mora...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal contratto. Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto prevede la decorrenza dei termini anche in assenza di una comunicazione dell’inadempimento che, peraltro, potrebbe essere imputabile a soggetto terzo (il datore di lavoro) e quindi il consumatore esserne addirittura all’oscuro. Parere: la clausola secondo cui “in deroga all’articolo 190 del codi- 159.3. Responsabilità dei coce civile la cessionaria è autorizzata ad agire in via principale, an- niugi coobbligati ziché sussidiaria, per il recupero del suo credito sui beni personali dei coniugi coobbligati” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 in quanto, introducendo una disciplina peggiorativa per il consumatore rispetto a quella stabilita dal codice civile, determina significativo squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal contratto. Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto: Ai sensi dell’art. 190 del codice civile, infatti, “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”. Parere: la clausola che stabilisce che “il cedente si impegna a non 159.4. Rinuncia a chiedere antiavvalersi, sino all’integrale rimborso del debito derivante dalla pre- cipi del TFR sente cessione, del diritto di chiedere all’amministrazione da cui dipende anticipazioni sul trattamento di fine rapporto...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Commento: la clausola è stata ritenuta vessatoria in quanto a fronte di una cessione di quota dello stipendio (1/5) vincola per intero le somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, determinando un significativo squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal contratto. 70 APPENDICE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI approvato con delibera di Consiglio n. 2/09 del 16.3.2009 - in vigore dal 1° luglio 2009 Articolo 1 - Commissione È istituita la Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali. Per “regolazione del mercato” si intende l’attività prevista dall’art. 2 della legge n. 580/1993 sul riordino delle Camere di Commercio, relativamente alla realizzazione di iniziative ed offerta di servizi volti a favorire migliori condizioni di equilibrio e trasparenza nel mercato, in particolare nei rapporti tra consumatori e imprese ed anche nei rapporti tra le imprese stesse. La Commissione è costituita da almeno tre persone nominate dalla Giunta della Camera, dotate di comprovata esperienza nel settore giuridico-economico, tra cui il Responsabile dell’ufficio Legale o, in mancanza, altro funzionario del Servizio della Regolazione del Mercato individuato dal Segretario Generale. La Commissione può avvalersi dell’opera di esperti esterni ed ha durata biennale. La Giunta camerale può adottare il provvedimento di sospensione temporanea o revoca dall’incarico qualora il componente della Commissione abbia compiuto atti o fatti, anche estranei all’incarico camerale, che potrebbero incidere negativamente sul corretto funzionamento e sull’affidabilità dei lavori della Commissione stessa. Con lo stesso provvedimento, la Giunta può provvedere alla nomina del sostituto; questi rimane in carica fino alla scadenza della Commissione. Articolo 2 - Funzioni della Commissione La Commissione svolge le seguenti funzioni: 1. valuta l’esistenza di profili di vessatorietà nei contratti che regolano rapporti fra professionisti/imprese e consumatori ai sensi dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e degli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), stipulati nella provincia di Padova oppure sottoscritti da consumatori aventi residenza o domicilio nella provincia di Padova o redatti da professionisti/imprese aventi sede legale od operativa nella provincia di Padova; 2. propone alla Giunta camerale la conseguente azione giudiziale per inibitoria prevista nell’art. 37 del Codice del consumo; 3. esprime un parere nei procedimenti disciplinari a carico degli agenti di affari in mediazione ai sensi del D.M. 21/12/1990 n. 452 “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”; 4. predispone contratti tipo, su richiesta della Giunta camerale. In questo caso la composizione della Commissione sarà integrata con rappresentanti delle associazioni di categoria di riferimento; 5. esprime pareri alla Giunta della Camera di Commercio in merito alla costituzione di parte civile dell’ente nei processi per i delitti contro l’economia pubblica, nonché in merito all’attivazione dei procedimenti ex art. 2601 cod. civ. per la repressione della concorrenza sleale; 6. esprime un parere sulle segnalazioni da inoltrare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altri organismi di garanzia e controllo; 7. esprime, su richiesta del Dirigente competente o del Responsabile dell’ufficio Legale, pareri in merito ad iniziative di regolazione del mercato oppure a quesiti di carattere legale. Articolo 3 - Presidente Il Presidente è nominato dalla Commissione nel suo ambito, con i seguenti compiti: a) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione delle deliberazioni adottate dalla Commissione, delle norme del presente Regolamento e delle altre fonti normative attinenti alle funzioni della Commissione medesima; b) convoca e presiede la Commissione; c) mantiene i contatti con gli Organi della Camera di Commercio di Padova. 71 Articolo 4 - Riunioni e deliberazioni della Commissione La Commissione è convocata dal Presidente per il tramite della segreteria con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data della riunione. La Commissione si riunisce normalmente con cadenza mensile. La Commissione delibera con il parere favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni della Commissione può partecipare il Dirigente della Regolazione del Mercato. Articolo 5 - Segreteria La Segreteria della Commissione è affidata al Servizio della Regolazione del Mercato: a) cura lo svolgimento dell’attività amministrativa relativa alla Commissione; b) redige i verbali delle riunioni della Commissione; c) cura l’esecuzione delle decisioni adottate dalla Commissione e dei provvedimenti del Presidente; d) esegue le comunicazioni nei casi previsti dal regolamento o quando siano disposte dalla Commissione. Articolo 6 - Iniziativa Le funzioni specificate nell’art. 2 del presente Regolamento sono esercitate dalla Commissione su iniziativa propria o di un suo componente, su segnalazione della Giunta o di un Dirigente della Camera di Commercio di Padova o su richiesta di altro soggetto. L’iniziativa consiste in un esposto scritto corredato da documenti giustificativi. L’esposto anonimo e/o privo di documentazione giustificativa potrà essere utilizzato dalla Commissione se, a suo insindacabile giudizio, contenga elementi idonei ad agevolare la relativa attività istruttoria. Articolo 7 - Obiettivo dell’attività Nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali la Commissione deve contemperare l’interesse collettivo ad un corretto assetto e sviluppo del sistema economico-finanziario con gli interessi legittimi propri dei soggetti coinvolti nell’esercizio delle funzioni stesse. Articolo 8 - Poteri della Commissione La Commissione per l’esercizio delle funzioni specificate nell’art. 2 del presente Regolamento ha libero accesso a documenti ed informazioni in possesso della Camera di Commercio di Padova senza che possa essere opposto il segreto o la riservatezza. I componenti della Commissione hanno l’obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione comporta la revoca dall’incarico ai sensi e secondo le forme specificati nell’art. 1 del presente Regolamento. La Commissione, tramite la Camera di Commercio, può chiedere documenti, informazioni ed altri elementi utili presso enti pubblici o privati o persone fisiche, nonché chiedere pareri. Articolo 9 - Procedimento relativo al controllo sulle clausole inique La Segreteria, sentito il Presidente della Commissione, considerata la materia oggetto della segnalazione, assegna l’istruttoria della pratica ad un componente della Commissione. Questi verifica la sussistenza o meno di clausole vessatorie e redige un parere per la discussione nella prima riunione utile della Commissione. La Commissione, considerato il grado di vessatorietà ed iniquità delle condizioni in oggetto: a) dispone la comunicazione all’impresa interessata, nonché all’autore della segnalazione, del parere tecnico motivato invitando l’impresa ad adeguarsi modificando le clausole ovvero a presentare proprie osservazioni, entro un termine massimo di 30 giorni; tale comunicazione viene inviata anche alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa, se diversa da Padova; b) procede all’audizione dell’impresa, se opportuno o se richiesto dalla stessa; c) formula la proposta alla Giunta della Camera di Commercio di esercitare l’azione inibitoria prevista dall’art. 37 del Codice del Consumo; d) comunica l’avvio dell’azione inibitoria alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e alle associazioni imprenditoriali, per un eventuale loro intervento; e) dispone l’archiviazione della pratica. 72 In ogni caso, all’autore della segnalazione viene data una risposta entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Articolo 10 - Pubblicità dei pareri La Camera di Commercio raccoglierà i pareri resi dalla Commissione rendendoli disponibili al pubblico in modo anonimo, assicurando così le esigenze di riservatezza delle parti coinvolte nel procedimento di controllo. Le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie intentate dalla Camera o da altri soggetti legittimati ed altri provvedimenti emanati da Autorità ed Istituzioni od Organismi di controllo di interesse ai fini della tutela della fede pubblica, potranno essere integralmente pubblicizzati. Articolo 11 - Procedimento relativo ai procedimenti disciplinari degli agenti di affari in mediazione La Commissione può pronunciare un parere tecnico-giuridico, non vincolante, in merito a procedimenti disciplinari a carico degli agenti di affari in mediazione ai sensi del D.M. 21/12/1990 n. 452. Articolo 12 - Modificazioni del presente Regolamento La competenza relativa alle modificazioni del presente Regolamento spetta al Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Padova. 73 LE COMMISSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA PER IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE “COMMISSIONE GIURIDICA CONSULTIVA” 1999-2002 avv. Aurelio Verger - Presidente avv. Giovanni Giacomelli - Componente dr. Federico Meo - Componente dr. Carlo Voltolina - Componente “COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE VESSATORIE” 2002-2006 avv. Giovanni Giacomelli - Presidente avv. Paolo Chiarelli - Vice Presidente prof. Giovanni De Cristofaro - Componente dr. Federico Meo - Componente dr. Alessandro Selmin - Componente “COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE VESSATORIE” 2007-2009 avv. Giovanni Giacomelli - Presidente avv. Giuseppe Agostini - Componente dr. avv. Fabrizio Pinato - Componente avv. Franco Portento - Componente dr. Alessandro Selmin - Componente “COMMISSIONE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI” avv. Giovanni Giacomelli - Presidente avv. Maurizio Guiducci - Componente dr. avv. Fabrizio Pinato - Componente avv. Franco Portento - Componente avv. Nicoletta Salvagnini - Componente 74 2009-2011 75