CONTRATTI
TRA IMPRESE
E CONSUMATORI:
LE CLAUSOLE DA NON FIRMARE
to
Guida per riconoscere le clausole
vessatorie presenti nei contratti
a
l
e
t
Tu
Marzo 2010
ca
r
e
M
l
de
Perché questa Guida
L’articolo 2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 intitolata
“riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura” attribuisce alle Camere di commercio il compito di “promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei
contratti”.
La Camera di Commercio di Padova esercita questa vigilanza tramite
la Commissione Controllo Clausole Vessatorie (denominata dal 2009
Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali) che, da anni, esamina le segnalazioni di contratti
inviate sia da consumatori sia da associazioni di tutela dei consumatori,
e rilascia pareri motivati di vessatorietà delle clausole ritenute non legittime, perché comportano uno forte squilibrio di diritti e di obblighi a
danno del consumatore.
L’obiettivo della Commissione è quello di ottenere che le imprese modifichino le clausole vessatorie.
Nel corso degli anni la Commissione ha esaminato oltre 160 moduli
contrattuali.
Questa pubblicazione raccoglie una selezione di pareri di vessatorietà
che la Camera di Commercio rende disponibili in forma anonima, per
consentire a tutti gli interessati, sia consumatori sia imprenditori, di consultare le clausole che sono state ritenute vessatorie in concreto e per
quale motivazione.
Per facilitare la comprensione, ogni parere è accompagnato da un commento contenente la spiegazione pratica delle ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere vessatoria la clausola.
Queste spiegazioni assumono un valore particolare in quanto il giudizio di vessatorietà delle clausole non si fonda su di una valutazione
astratta “preventiva” (verifica della corrispondenza formale della clausola ad una tipologia compresa in un elenco tassativo di clausole come
nel caso delle clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 codice civile),
ma su di una valutazione concreta “successiva” in base al principio stabilito dall’articolo 33 comma 1 del D. Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo), secondo cui il giudizio di vessatorietà riguarda l’effetto pratico
della clausola.
Questo lavoro ha quindi un obiettivo pratico ma non è l’unico che la
Camera di Padova fornisce per rendere più consapevoli i rapporti tra
il consumatore e l’azienda. Lo sportello della consulenza, i seminari
informativi, gli opuscoli sono altri mezzi per stimolare corrette relazioni
commerciali.
Roberto Furlan
Presidente della Camera di Commercio di Padova
Sommario
pag. 6 Che cos’è il Codice del Consumo
pag. 7 Come utilizzare la Guida
pag. 7 Come si richiede alla Camera di Commercio
la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali
pag. 8 Riferimenti utili per presentare la richiesta di verifica
delle clausole contrattuali
pag. 9 Le Associazioni di tutela dei consumatori operanti a
Padova
pag. 10 Tabelle riepilogative delle clausole e delle norme
(ordinate per tipo di contratto)
pag. 14 Decisioni della Commissione
(ordinate per numero progressivo di pratica)
pag. 71 Appendice
• Regolamento della Commissione Giuridica per la valutazione della
correttezza delle pratiche commerciali
• Le Commissioni della Camera di Commercio per il controllo delle
clausole vessatorie
(1999-2009)
Ringraziamenti
La selezione degli argomenti e l’elaborazione dei pareri sono state realizzate dagli avvocati
Giovanni Giacomelli e Franco Portento, componenti della Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali.
Il coordinamento del volume è stato realizzato dai funzionari camerali Elisa Gianella e Lucia
Bonato.
Che cos’è il Codice del Consumo
La disciplina della tutela dei consumatori ha, dal 2005, il proprio Codice, ossia il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che è stato
modificato con norme successive.
Il Codice del Consumo riunisce e coordina le norme sulla tutela del
consumatore nei confronti dell’impresa che erano precedentemente
sparse in vari testi legislativi italiani e dell’Unione Europea.
Il Codice del Consumo definisce le due più importanti figure del mercato: il consumatore e il professionista.
Il consumatore è la persona fisica che agisce nel mercato, ma per
scopi estranei all’attività economica (è consumatore anche l’imprenditore o il professionista ma solo per acquisti che non riguardano la
sua attività).
Il professionista è la persona fisica o la società o ente che agisce
nell’esercizio della propria attività economica o professionale. Il termine professionista è preso dalla normativa europea, adottato dal
Codice e fa riferimento sia all’imprenditore che produce beni o servizi
sia al professionista che presta servizi.
Il Codice del consumo è articolato in sei parti, tra cui le più importanti
sono:
• la Parte III relativa al rapporto di consumo;
• la Parte IV relativa alla sicurezza e qualità, in particolare il Titolo III
“Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di
consumo”.
La Parte III è una normativa generale volta a regolare tutti i contratti
conclusi dai consumatori, indipendentemente dall’oggetto, dalle modalità di stipulazione, dal luogo di conclusione ecc. Le norme definiscono alcuni limiti all’autonomia contrattuale delle parti.
Infatti, nella maggior parte dei casi i contratti sottoscritti dai consumatori contengono clausole già predisposte dall’imprenditore e, pertanto, il consumatore non può ridiscutere il contenuto delle singole
clausole. Quindi, si crea un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto, che il legislatore ha inteso risolvere
stabilendo la nullità delle clausole che determinano la mancanza di
equilibrio in un rapporto contrattuale.
La Parte IV - Titolo III “Garanzia legale di conformità e garanzie
commerciali per i beni di consumo” è volta a tutelare i consumatori
nell’acquisto di beni di consumo, in quanto chi acquista ha diritto a
ricevere un bene conforme alle previsioni contrattuali.
In taluni contratti di compravendita di beni mobili sono state inserite
clausole che limitano la responsabilità del venditore per la garanzia
legale di conformità del bene. Tali clausole sono vessatorie, sia perché limitano i rimedi che il consumatore può usare per far valere la
garanzia legale, sia perché in taluni casi impongono al consumatore
di dimostrare di aver utilizzato in modo corretto il bene acquistato.
È possibile consultare il Codice del Consumo nel sito del Ministero
dello Sviluppo Economico oppure nel portale del Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti (vedi Riferimenti utili pag. 6).
Come utilizzare la Guida
Per facilitare la consultazione della Guida, è stata redatta una tabella
(a pag. 8), in cui sono elencate le pratiche per tipologia di contratto,
ossia vendita beni di consumo e fornitura di servizi. Inoltre, per ciascuna pratica, identificata da un numero progressivo attribuito d’ufficio, viene indicato:
• il tipo di contratto esaminato;
• la tipologia di clausola sanzionata in ogni singolo parere;
• gli articoli del Codice del Consumo di cui la Commissione ha rilevato
la violazione.
Come si richiede alla Camera di Commercio la verifica
della vessatorietà delle clausole contrattuali
La verifica può essere richiesta:
• dai consumatori;
• dalle associazioni di tutela dei consumatori;
• dalle imprese che intendano utilizzare un modulo contrattuale prestampato da far sottoscrivere ai consumatori.
La richiesta, con allegata la copia del contratto, va presentata allo
Sportello per la Tutela del Mercato della Camera di Commercio di
Padova.
La Commissione esamina la segnalazione ed il contratto e se ritiene
vessatorie alcune clausole contrattuali invita l’impresa, tramite un
parere tecnico, ad adeguare le clausole e quindi a riproporre un contratto ed un rapporto commerciale più equilibrato con il consumatore.
Questa è la prima modalità di contrasto dell’utilizzo di clausole non
legittime nei confronti dei consumatori, ed è basata sul dialogo reciproco fra la Commissione ed i professionisti.
La seconda azione di contrasto è l’esercizio dell’azione inibitoria
da parte della Camera di Commercio. Infatti, qualora l’impresa non
si adegui alle indicazioni della Commissione, questa può proporre
alla Giunta camerale la conseguente azione giudiziale per inibitoria
prevista nell’art. 37 del Codice del Consumo.
L’azione si svolge come segue: l’ente camerale chiama in giudizio
l’impresa per richiedere al Giudice competente di inibire, ossia di far
cessare, l’uso di condizioni contrattuali vessatorie. In questo modo
vengono escluse dal mercato solo quelle clausole contrattuali che
ledono i diritti dei consumatori, e non l’intero contratto, evitando che
siano utilizzate anche da altri operatori commerciali.
Finora la Camera di Commercio ha esercitato tre volte l’azione inibitoria, ottenendo un provvedimento tempestivo da parte del Tribunale
di Padova nei confronti dell’imprenditore.
In appendice è riprodotto il Regolamento relativo alle competenze
della Commissione giuridica, in vigore dal 1.07.2009.
Riferimenti utili per presentare la richiesta di verifica
delle clausole contrattuali
Camera di Commercio di Padova
Sportello per la Tutela del Mercato
Piazza Insurrezione, 1/A - 35137 Padova
Tel. 049.8208140 – 152 – 214
Fax 049.8208132
www.pd.camcom.it
[email protected]
ALTRI INDIRIZZI UTILI PER IL CONSUMATORE E L’IMPRESA
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2 - 00187 Roma
Tel. 06.47051
www.sviluppoeconomico.gov.it
link dal quale scaricare il Codice del Consumo:
www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpH82IrK.pdf
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
(Organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli
utenti a livello nazionale)
c/o Ministero dello Sviluppo Economico via Molise, 2 - 00187 Roma
www.tuttoconsumatori.it/
Ufficio per il funzionamento del CNCU
Tel. 06.47052219 - Fax 06.47052461
Segreteria del CNCU
Tel. 06.47053036 - Fax 06.47052461
e-mail: [email protected]
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Per segnalare pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevoli
Piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel: 06.85.82.11
Fax: 06.85.82.12.56
www.agcm.it
Le Associazioni di tutela dei consumatori
operanti a Padova
ADICONSUM
Referente: Roberto Nardo
c/o CISL -Piazza Petrarca 4 – 35137 Padova
Tel. 049.652046 - Fax 049.663156
www.adiconsum.it
[email protected]
ADOC
Referente: D’Emanuele Scarparo
Piazza De Gasperi, 32 – 35131 Padova
Tel. 049.655266 - Fax 049.655298
www.adoc.org
[email protected]
ADUSBEF
Referenti:
avv. Fulvio Cavallari
c/o Studio Legale Cavallari - Via Albona 30 - 35135 Padova
Tel. 049.8894023 - Fax 049.8897747
[email protected]
FEDERCONSUMATORI
Referente: dott.ssa Mara Bedin
c/o CGIL - Via Longhin 117/121 – 3529 Padova
Tel. 049.8944271 - Fax 049.8944237
www.federconsveneto.it
[email protected]
LEGA CONSUMATORI
Referente: Maurizio Marini
Via Lisbona 20 – 35127 Padova
Tel. 049.8703994 - Fax 049.8702217
www.legaconsumatoriveneto.it
[email protected]
Tabelle riepilogative delle clausole e delle norme
(ordinate per tipo di contratto)
BENI
N. pratica
e data del
parere
10
Tipologia
di contratto
Tipologia di clausole
vessatorie rilevate
Norme di
riferimento
Pagina
(salvo diversa indicazione,
le norme si riferiscono al
D.Lgs. 206/2005,
Codice del Consumo)
Pratica
n. 54/2003
parere del
17.05.2004
Vendita di beni
a domicilio
1. Spese accessorie al diritto di recesso
2. decadenza pagamento rateale
3. conciliazione obbligatoria
8 d.lgs. 50/1992
33.2/F
33, 35
14
Pratica
n. 147/2008
parere del
22.10.2008
Vendita di beni
a domicilio
1. offerta “offerta valida solo per oggi”
2. recesso, spese accessorie
23.1/G, 67, 143.1
65
Pratica
n. 122/2007
Parere del
9.07.2008
Vendita di beni
a domicilio con
tessera sconto
1. avvertenza “offerta valida solo per oggi”
2. garanzia
3. promesse dei venditori
4. penale
5. conciliazione obbligatoria
6. mancata concessione finanziamento
7. decadenza pagamento rateale
23.1/G, 130,
33.2/Q, 33.2/F, 35
33.2/Q,T, 33.1
29
Pratica
n. 128/2008
Parere del
26.03.2008
Vendita di beni
a domicilio con
tessera sconto
1. limitazione garanzia legale di conformità
2. mancata concessione del finanziamento
33.2/B, 128-135
33.2/Q,T
45
Pratica
n. 133/2008
Parere del
12.05.2008
e del
24.09.2008
Vendita beni di
consumo (televendita)
n. 66/2004
1. natura non vincolante della descrizione dei
beni
2. termini di consegna
3. limitazione della responsabilità
4. diritto di recesso
5. promesse dei venditori
6. mancata concessione del finanziamento
7. negoziazione individuale
33.2/B,M,R,T
33.1, 33.2/Q,R
33.2/B,T, 128-135
65, 33.2/P, 67.3
33.2/Q, 33.2/Q,T
33.1, 33.2/T, 143
51
Pratica
n. 66/2004
Parere del
8.11.2004
Vendita di beni a 1. oggetto del contratto
domicilio con
2. mancata concessione finanziamento
tessera sconto
3. termini diritto di recesso
33.2/L,N,O,P,R,
34, 33.2/T, 65
15
Pratica
n. 130/2008
Parere del
12.05.2008
Vendita di beni a 1. contratto non chiaro e comprensibile
domicilio con
2. sconti indeterminati
tessera sconto
3. termini di consegna
4. mancata concessione del finanziamento
5. termini di esercizio del diritto di recesso
35, 33.2/L
33.2/N,P,R,T
33.2/R
33.2/Q,T
65
47
Pratica
n. 144/2008
Parere del
24.09.2008
Vendita di beni a 1. oggetto del contratto
domicilio con
2. prezzo al netto dell’IVA
tessera sconto
3. decadenza dal beneficio del pagamento
rateale
4. decorrenza del termine per l’esercizio del
recesso
5. clausola risolutiva espressa
6. promesse dei venditori
34.2, 33.1, 34, 13
33.1, 65, 33.1,
33.2/Q,T
60
BENI
N. pratica
e data del
parere
Tipologia
di contratto
Tipologia di clausole
vessatorie rilevate
Norme di
riferimento
Pagina
Pratica
n. 87/2004
Parere del
26.01.2005
Fornitura mobili
1. termini di consegna
2. penale
3. autonomia del contratto di finanziamento
4. pagamento anticipato alla consegna della
merce
33.2/Q,R
33.2/F
33.2/Q,T
33.2/B,R,T
17
Pratica
n. 91/2005
Parere del
21.07.2005
Fornitura mobili
1. validita dell’ordine
2. garanzia
3. natura vincolante dell’ordine
4. pagamento merce contestata
5. natura vincolante della descrizione della
merce
6. termini di consegna
7. termini di garanzia
33.2/G,Q
33.1, 133
33.2/M
33.2/R,T
33.2/M
33.2 /B
33.1, 132
19
Pratica
n. 93/2005
Parere del
21.07.2005
Fornitura mobili
1. recesso del venditore e del consumatore
2. termini di consegna
3. garanzia
4. decadenza pagamento rateale
33.2/E
33.1
33.1, 130, 132,
133, 33.1
22
Pratica
n. 127/2008
Parere del
27.02.2008
Fornitura mobili
1. sostituzione di articoli
2. prezzo forfettario
3. recesso della venditrice “per errori”
4. recesso della venditrice
5. mancata concessione finanziamento
6. termini di pagamento indipendenti dalla
consegna
7. interessi di mora
8. pagamento nonostante denuncia vizi
9. fornitura elettrodomestici di marca diversa
10. clausola penale
11. limitazione garanzia elettrodomestici
12. termini di consegna
33.2/B,M,T
33.2/P
33.2/G,P
33.2/B,E
33.2/Q,T
33.2/R,T
33.2/F
33.2/R,T
33.2B,M,T
33.2/F
33.2/B, 128-135
33.1
41
Pratica
n. 135/2008
Parere del
12.05.2008
Fornitura mobili
1. promesse dei venditori
2. clausola penale per recesso
3. pagamento anticipato e consegne distanti
4. mancata o ridotta concessione del
finanziamento
33.2/Q
33.2/F
33.2/B,R,T,
33.2/Q,T
54
Pratica
n. 141/2008
Parere del
24.09.2008
Fornitura di
serramenti
1. responsabilità del committente per le
misurazioni
2. natura non vincolante della descrizione dei
beni
3. collaudo presso la venditrice
4. infiltrazioni di aria ed acqua
5. termini di consegna
6. posa in opera
33.2/B,T
33.2/B,M,R,T
33.2/B,T
33.2/B,T
33.1
33.2/B,T
57
Pratica
n. 153/2009
Parere del
11.03.2009
Vendita
automobili
1. prezzo in vigore alla consegna
2. garanzia
3. collaudo
4. consegna eventuale delle istruzioni
33.2/N
33, 128-135
33, 128-135
6,33
68
(salvo diversa indicazione,
le norme si riferiscono al
D.Lgs. 206/2005,
Codice del Consumo)
11
SERVIZI
12
N. pratica
e data del
parere
Tipologia
di contratto
Tipologia di clausole
vessatorie rilevate
Norme di
riferimento
Pagina
Pratica
n. 104/2006
Parere del
14.02.2006
(9.03.2006)
Cessione del 5°
dello stipendio
1. decadenza dal beneficio del termine per
perdita/riduzione dello stipendio
2. responsabilità del coniuge
3. diffusione dati relativi al cliente - privacy
4. obblighi essenziali e risoluzione del
contratto
33.1
Pratica
n. 152/2009
Parere del
11.03.2009
Cessione del 5°
dello stipendio
1. risoluzione e decadenza dal beneficio del
termine
2. elezione di domicilio
33.1
33.1
67
Pratica
n. 159/2009
Parere del
10.06.2009
Cessione del 5°
dello stipendio
1. decadenza dal beneficio del termine
2. decorrenza degli interessi di mora
3. responsabilità dei coobbligati
4. rinuncia a chiedere anticipi sul TFR
33.1
33.1
33.1
33.1
69
Pratica
n. 106/2006
Parere del
21.11.2006
Servizi di
vigilanza
1. penali per inadempimento e recesso
anticipato
2. revisione prezzi
3. limitazioni responsabilità
33.2/E, F
33.2/O
33.1, 33.2/B,Q,T
26
Pratica
n. 132/2008
Parere del
12.05.2008
Servizi di
vigilanza
1. rinnovo automatico e termine di disdetta
2. limitazione della responsabilità risarcitoria
3. limitazione responsabilità per fatti eccezionali
33.2/I
33.2/B
33.2/B,R
49
Pratica
n. 136/2008
Parere del
12.05.2008
Corsi di
informatica
1. oggetto del contratto
2. termine per l’esecuzione del contratto
3. mancata concessione del finanziamento
34.2
33.2/E
33.2/Q,T
56
Pratica
n. 142/2008
Parere del
24.09.2008
Corsi di
formazione
1. oggetto del contratto
2. attestato di fine corso
34.2
35, 39
60
Pratica
n. 129/2008
Parere del
12.05.2008
Erogazione
energia elettrica
1. limitazione responsabilità da interruzione
servizio
33.2/B,T
46
Pratica
n. 145/2008
Parere del
24.09.2008
Manutenzione
elettrodomestici
a domicilio
1. Limitazione responsabilità predisposizione
intervento
2. decadenza da eccezioni per accettazione
preventivo
3. decadenza da eccezioni per accettazione
intervento
4. rinuncia garanzia per intervento su “perdita
non riparabile”
33.2/B,R
33.2/T
33.2/T
33.2/B,R,T
63
(salvo diversa indicazione,
le norme si riferiscono al
D.Lgs. 206/2005,
Codice del Consumo)
24
33.2/T
33.2/B,T
33.1
SERVIZI
N. pratica
e data del
parere
Tipologia
di contratto
Tipologia di clausole
vessatorie rilevate
Norme di
riferimento
Pagina
(salvo diversa indicazione,
le norme si riferiscono al
D.Lgs. 206/2005,
Codice del Consumo)
Pratica
n. 123/2007
Parere del
29.10.2007
Abbonamento
TV satellitare
1. limitazione responsabilità per mancanza
segnale
2. rinnovo tacito automatico
3. limitazione garanzia guasti
4. limitazione responsabilità interruzione
trasmissioni
5. clausola solve et repete
6. termini e decadenza garanzia conformità
del bene
7. limitazione responsabilità cessazione
trasmissioni
8. clausola foro competente
9. clausola di trattativa individuale
10. clausola di aleatorietà delle trasmissioni
33.2/B,R,T
33.2/I
130
33.2/B,R,T
33.2/B,R,T
33.1, 132
33.2/B,R,T
33.2/U
34
33.2/B,R,T
31
Pratica
n. 146/2008
Parere del
24.09.2008
Abbonamento
TV Satellitare
1. modifica pacchetto da parte del cliente
2. modifica o cessazione canali da parte
dell’impresa
33.1
33.2 /B,P,R,T
64
Pratica
n. 124/2007
Parere del
26.11.2007
e del
18.12.2007
Multiproprietà
(Timesharing)
1. oggetto del contratto
2. mancata concessione finanziamento
3. documento informativo e regolamento di
gestione
4. spese rimborsabili al venditore in caso di
recesso del consumatore
70, 71, 33.2/L
33.2/T
70, 71, 33.2/L
73, 33.1, 33.2/F
36
Pratica
n. 150/2008
Parere del
10.12.2008
Pacchetti
viaggio
1. oggetto del contratto
33.1, 34.2
66
Pratica
n. 118/2007
Parere del
23.07.2007
Servizi
dimagranti
1. mancata concessione del finanziamento
2. oggetto del contratto
33.2/T
34
28
Pratica
n. 126/2007
Parere del
11.12.2007
e del
12.05.2008
Casa di riposo
1. aumento della retta
2. trasferimento dell’ospite
3. modifica dei servizi prestati
4. variazioni del regolamento
5. deposito cauzionale infruttifero
6. garanzia fideiussoria dei familiari
33.2/M,O
33.2/M
33.2/M
33.2/L,M
33.1
33.2/B,R,T
39
13
DECISIONI DELLA COMMISSIONE
(ordinate per numero progressivo di pratica)
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
pratica n. 54/2003
pratica n. 54/2003
Parere: la clausola secondo cui in caso di esercizio del diritto di re- 54.1. Spese accessorie al diritcesso da parte del consumatore “sono a carico dell’acquirente le to di recesso
spese di spedizione e tutte le spese accessorie di vendita quali: spese di trasporto (variabili a seconda della dislocazione del cliente),
spese di istruzione della pratica, spese di controllo nominativo, spese
di packaging, spese per storno pratica finanziamento, spese telefoniche” è vessatoria ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 50/1992 in quanto prevede
il rimborso di spese non chiaramente indicate.
Commento: la normativa antecedente all’adozione del Codice del
Consumo non prevedeva la gratuità del recesso; l’art. 8 del d.lgs.
50/1992, infatti, stabiliva che il professionista dovesse rimborsare al
consumatore le somme eventualmente incassate ma dal rimborso
erano escluse le spese accessorie espressamente individuate ed
escluse. Nel caso in questione la clausola è stata ritenuta vessatoria
perché, non individuando espressamente quali fossero le spese accessorie, lasciava indeterminato l’ammontare del preteso credito del
professionista.
Parere: la clausola secondo cui “l’inadempienza dei pagamenti relati- 54.2. Decadenza pagamento
vi a più rate, o anche ad una sola che superi l’ottava parte del prezzo, rateale
farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà
diritto alla venditrice di chiedere subito il residuo saldo del prezzo,
oppure di ritenere risolto il contratto con restituzione immediata della
merce ed acquisizione a titolo di indennizzo delle rate pagate, salvo
comunque il risarcimento di eventuali danni” è vessatoria ai sensi del
titolo 1469 bis n. 6 (ora art. 33, comma 2, lett. F) in quanto clausola
avente l’effetto d’imporre al consumatore il pagamento di una penale
manifestamente eccessiva.
Commento: poiché l’art. 1526 del codice civile stabilisce che in caso
di risoluzione della vendita rateale per mancato pagamento “il venditore è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo
compenso per l’utilizzo della cosa”, la clausola in questione, nella
parte che prevede invece che tutte le rate già pagate vengano acquisite al venditore a titolo di equo compenso, determina un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto imponendo,
di fatto, una penale potenzialmente molto gravosa a carico del consumatore.
Parere: la clausola secondo cui “le parti convengono di dirimere le 54.3. Conciliazione obbligatoeventuali controversie nascenti dal presente contratto... mediante ria
l’obbligatoria azione, prima del ricorso al giudice, della procedura di
conciliazione prevista dalla legge 281/1998...” è vessatoria ai sensi
dell’art. 1469 bis e quater (ora artt. 33 e 35).
Commento: la clausola, prima ancora che vessatoria, è priva di
valore e di senso in quanto la legge cui fa riferimento disciplina la
conciliazione delle controversie promosse dalle associazioni dei consumatori al fine di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori ed adottare i provvedimenti idonei a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e nulla ha a che
14
vedere con le controversie relative ai rapporti dei singoli consumatori, cosicché non sarebbe neppure attivabile una conciliazione come
quella prevista dalla clausola.
VENDITA DI BENI A DO- VENDITA DI BENI A DOMICILIO
CON TESSERA SCONTO
MICILIO
pratica n. 54/2003
pratica n. 66/2004
66.1. Oggetto del contratto
Parere: la clausola secondo cui “La card attribuisce il diritto di:
a) effettuare la scelta della merce contestualmente alla consegna
della card oppure, a preferenza espressa dall’acquirente, in qualsiasi
momento successivo, nel solo rispetto del termine di validità della
card medesima; … e) usufruire di sconti esclusivamente riservati ai
possessori di card…” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2,
lettere L, N, O, P ed R e dell’art. 34.
Commento: quello in questione è un contratto con il quale al Consumatore, verso il pagamento di un determinato prezzo, viene consegnata una tessera e riconosciuto il diritto di scelta (ovvero la facoltà
di scegliere in futuro quali beni prendere). L’oggetto del contratto è,
quindi, duplice: per un verso una “tessera prepagata”; per altro verso
dei beni di consumo che devono tuttavia ancora essere scelti ed individuati e che vengono descritti in forma assolutamente generica sul
frontespizio del contratto laddove sono indicati “SALUTE E BENESSERE… COMPLEMENTI CUCINA… PULIZIA PROFESSIONALE…
COMPLEMENTI D’ARREDO… FITNESS… ”.
Tale ricostruzione è avvalorata dalle ulteriori clausole secondo cui
“la card attribuisce il diritto ad effettuare la scelta della merce…”; “la
merce verrà scelta dal cliente entro 5 anni dalla data di sottoscrizione
del contratto…”; i termini di consegna decorrono dall’“esercizio del
diritto di scelta” nonché dal fatto che il modulo contrattuale è stato
compilato inserendo come oggetto del contratto, nello spazio rubricato “descrizione articolo”, la seguente dicitura: “01 tessera sconti
valida per 5 anni – omaggio; Visita agente di zona per consegna e
caricamento tessera - la spesa è di €. 1.980,00”.
In primo luogo, prevedendo che il Consumatore si impegni a pagare
da subito il corrispettivo di beni imprecisati, da individuarsi in futuro e
di cui non viene indicato nemmeno il listino prezzi, la clausola è vessatoria in quanto ha l’effetto di “prevedere l’estensione dell’adesione
del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto” (art. 33, comma 2, lettera
L), nonché l’effetto di “stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione” (art. 33,
comma 2, lettera N) e comunque l’ulteriore effetto di “consentire al
professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza
che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto” (art. 33,
comma 2, lettera O).
In secondo luogo, considerato che l’unica contropartita riconosciuta
al Consumatore verso il pagamento anticipato di beni che non sono
ancora stati neppure indicati, è la fruizione degli sconti prevista dalla
clausola n. 2 lettera E, e che tuttavia tale clausola non indica alcun
parametro di determinazione degli sconti (non viene indicata, infatti,
la percentuale di sconto, la modalità di applicazione, il prezzo rispetto
al quale lo sconto viene praticato, ecc…), ne consegue che la clausola risulta vessatoria, anche ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera
P, in quanto clausola avente l’effetto di “riservare al professionista
15
il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio
prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto”, nonché dell’art.
33, comma 2, lettera R, in quanto clausola avente l’effetto di “limitare
o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte
del Consumatore”. In mancanza di qualsivoglia indicazione ed informazione contrattuale, infatti, l’impresa potrà decidere unilateralmente
quali “sconti esclusivi” siano conformi al contratto ed il Consumatore
non potrà opporre alcuna eccezione di inadempimento.
Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 34, comma 2, “la valutazione
del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei
beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne consegue che nel caso di specie, in cui sia
l’oggetto del contratto sia il relativo corrispettivo risultano del tutto
indeterminati e comunque oscuri ed incomprensibili, la vessatorietà
delle clausole andrà apprezzata anche in riferimento a tali specifici
elementi.
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
pratica n.
54/2003
Parere: la clausola secondo cui “In caso di pagamento concordato 66.2. Mancata concessione fia mezzo di finanziamento la mancata concessione del finanziamen- nanziamento
to stesso non può considerarsi condizione risolutiva del contratto e
l’acquirente si obbliga al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione o in rate mensili concordate per iscritto con la venditrice” è
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T, secondo cui sono
vessatorie le clausole aventi l’effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni…”.
Commento: poiché la concessione del finanziamento, in mancanza
di altre indicazioni, potrebbe essere qualificata come condizione sospensiva del contratto, la clausola in oggetto impedisce al Consumatore di eccepire il mancato verificarsi della condizione del contratto.
Peraltro, in ogni caso, il contratto di finanziamento e quello di acquisto costituiscono due “contratti collegati” ai sensi di una consolidata
giurisprudenza, recentemente ribadita da Cassazione Civile, sezione
1°, 20.04.2007 n. 9447 secondo cui “Si ha collegamento negoziale
quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa,
non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso),
ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente
o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo ad
un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa
rilevanza causale”.
La dottrina e la giurisprudenza consolidate affermano che “Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell’autonomia
contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il
quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto,
ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano
una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro…”:
in tal senso, da ultima, Cassazione Civile, sezione 1°, 5 giugno 2007,
n. 13164.
Dunque, stante quanto ora esposto, risulta che il consumatore potrebbe legittimamente eccepire il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento come vizio genetico del contratto di acquisto.
16
VENDITA DI BENI A DOM
Tali eccezioni sono tuttavia rese inoperanti dalla clausola de qua che,
pertanto, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T secondo cui sono vessatorie le clausole aventi l’effetto di “sancire a carico
del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni…”.
66.3. Termini diritto di recesso Parere: il primo periodo della clausola DIRITTO DI RECESSO” stabilisce che:
“L’acquirente ha diritto di recedere dal presente contratto ex art. 64
D. Lgs. 206/2005, senza alcuna penalità entro il termine di 10 giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso” è vessatorio ai
sensi dell’art. 65 secondo cui il termine per l’esercizio del diritto di
recesso decorre dalla data di ricevimento della merce, qualora sia
stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Commento: il contratto in oggetto, come illustrato in precedenza,
prevede espressamente che il Consumatore possa esercitare il diritto di scelta entro 5 anni dalla sottoscrizione del contratto e che la
merce venga consegnata entro 180 giorni dalla scelta.
Nel modulo contrattuale in esame, inoltre, i beni di consumo in oggetto vengono descritti in forma assolutamente generica.
Ne consegue che il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorrerà dalla consegna della merce e che la clausola sopra riportata,
prevedendo la decorrenza del termine dalla sottoscrizione del contratto, è vessatoria.
FORNITURA MOBILI
pratica n. 87/2004
87.1 Termini di consegna
Parere: la clausola secondo cui “la data di consegna indicata nel
contratto ha valore puramente indicativo e viene stabilita con precisione dall’ufficio consegne del venditore appena possibile” è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 comma 1 in quanto clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettere Q ed R, perché clausola avente l’effetto di limitare
la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti
dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari, nonché di limitare o
escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del
consumatore.
Commento: nell’ambito di un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del
venditore e l’indicazione del termine di consegna, in quanto incide
sull’obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola
in questione ha l’effetto di rendere non vincolante ed anzi liberamente modificabile da parte del venditore il termine di consegna ed è pertanto una clausola che incide pesantemente sull’equilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, fermi restando gli obblighi assunti dal consumatore, consente all’impresa di “alleggerire”
i propri doveri. In pratica, poi, tale clausola, consentendo all’impresa
di modificare a proprio piacimento il termine di consegna della merce
dopo la conclusione del contratto, produce il duplice effetto di limitare
la responsabilità dell’impresa rispetto alle obbligazioni derivanti dal
contratto stipulato in un suo nome dal mandatario (infatti, nonostante
l’addetto commerciale dell’azienda abbia assunto l’obbligo contrat-
17
tuale di consegnare entro un determinato termine, per effetto della
clausola in esame l’azienda non subirà alcuna conseguenza per il
mancato rispetto di quel termine potendolo modificare a proprio piacimento) e di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento
da parte del consumatore (il mancato rispetto dei termini originari
di consegna, infatti, verrebbe sanato dall’impresa semplicemente indicando nuovi termini così impedendo al consumatore di eccepire
l’inadempimento).
Parere: la clausola secondo cui “qualora l’acquirente rifiuti o ritardi 87.2. Penale per rifiuto o ritardo
nella consegna del bene, egli deve comunque:... B. sopportare le nel ricevere la merce
spese di immagazzinamento e di assicurazione della merce, qualora
il ritardo superi i 30 giorni, pari al 10% del prezzo totale concordato” è
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola
avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento
o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro
a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di
importo manifestamente eccessivo.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, anche a fronte di un inadempimento non particolarmente grave
da parte del consumatore, quale ad esempio un ritardo nel ricevere
la consegna della merce, impone a carico dello stesso una penale
estremamente gravosa, pari ad 1/10 dell’intero valore della fornitura,
che in quanto tale è stata ritenuta “di importo manifestamente eccessivo”.
Parere: la clausola secondo cui “nel caso in cui l’acquirente si serva, 87.3. Autonomia del contratto
ai fini del pagamento, dei servizi di una società finanziaria, il rapporto di finanziamento
tra l’acquirente e tale società non è oggetto di disciplina del presente
contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del
Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita
ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare
la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte
in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: premesso che il rapporto tra il consumatore e la società
finanziaria che concede il finanziamento è disciplinato da un autonomo contratto scritto obbligatorio per legge, la clausola secondo cui
il rapporto di finanziamento non è oggetto di disciplina nel contratto
tra l’impresa venditrice ed il consumatore è stata ritenuta vessatoria
in quanto clausola avente lo scopo ed il risultato pratico di rompere il collegamento negoziale esistente tra i due contratti (vendita e
finanziamento) con la conseguenza di impedire al consumatore di
sciogliere il contratto di vendita nel caso in cui la domanda di finanziamento non venga accolta.
Parere: la clausola secondo cui “il cliente si obbliga a pagare il saldo 87.4. Pagamento anticipato alla
prima dello scarico agli incaricati della società che rilasceranno quie- consegna della merce
tanza. Della merce da ritirare presso i nostri magazzini il saldo dovrà
avvenire prima del carico” si risolve in una clausola solve et repete
che, in quanto comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire
l’inadempimento del professionista, è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola
avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’ecce-
18
VENDITA DI BENI A DOM
zione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in
generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
Commento: è principio consolidato nel nostro ordinamento quello
secondo cui a fronte dell’inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l’altra parte non è tenuta ad adempiere. La clausola
in questione, imponendo al consumatore di pagare integralmente il
prezzo della fornitura prima dello scarico della merce e quindi prima
della sua consegna e della stessa possibilità per il consumatore di verificare che la merce consegnata corrisponda effettivamente a quanto
ordinato e non sia affetta da vizi, è stata ritenuta vessatoria in quanto
clausola avente l’effetto di impedire al consumatore di avvalersi di tutti
quei rimedi previsti dall’ordinamento a tutela di una parte in caso di
inadempimento (o di adempimento inesatto) dell’altra parte.
FORNITURA MOBILI
Pratica n. 91/2005
91.1. Validità dell’ordine
Parere: la clausola secondo cui “Il contratto di vendita è impegnativo per il cliente e per l’impresa, salvo errori commessi da parte del
venditore nella stesura del contratto stesso. In tal caso l’impresa ne
darà immediata comunicazione al cliente a mezzo raccomandata e lo
inviterà a ridefinire le errate specifiche dell’ordine” appare vessatoria
ai sensi dell’art. 1469 bis, commi 7 e 15 c.c. (ora art. 33, comma 2,
lettere G e Q del Codice del Consumo) nella parte in cui prevede per
la sola società venditrice la facoltà di invalidare l’ordine a motivo di
presunti “errori commessi dal venditore”.
Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria in
quanto si traduce, in buona sostanza, nella facoltà riconosciuta all’impresa di limitare la propria responsabilità rispetto alle obbligazioni
derivanti dal contratto stipulato in suo nome dal venditore adducendo
pretesi e non specificati errori nella stesura del contratto che le consentono di recedere dal contratto medesimo sottraendosi agli obblighi assunti.
91.2. Garanzia
Parere: la clausola secondo cui “Tutti i prodotti distribuiti dalla venditrice sono selezionati... e sono garantiti secondo termini e condizioni di volta in volta stabilite dagli stessi produttori, a seconda della
tipologia del prodotto” relativa alla garanzia è vessatoria ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33, comma
1) e dell’art. 1519 septies, comma 2, lettera a) c.c. (ora art. 133, comma 2, lettera A) nella parte in cui non specifica che il consumatore
è titolare dei diritti previsti dagli articoli 1519 bis-nonies c.c. (ora artt.
128-135).
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, limitando la garanzia sui beni venduti alla sola garanzia prestata
dal produttore, è clausola avente l’effetto di escludere la garanzia
legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore al
consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della quale
il consumatore che abbia acquistato un bene può far valere i propri
diritti direttamente nei confronti del venditore nei termini previsti dalla
legge, a prescindere dall’esistenza e dalle condizioni dell’eventuale
garanzia prestata dal produttore.
91.3. Natura vincolante dell’or- Parere: la clausola secondo cui “verificandosi l’impossibilità di efdine
fettuare la fornitura per problemi correlati alla produzione e/o per
l’impossibilità di reperire alcuni elementi facenti parte dell’ordine,
19
quest’ultimo si riterrà comunque valido ed efficace sempre che sia
possibile, e ciò nell’interesse stesso del cliente, reperire e sostituire
la merce ordinata dal cliente con altra equivalente per caratteristiche,
materiali e specifiche tecniche. Verificandosi tale ipotesi, la venditrice
provvederà a darne comunicazione al cliente a mezzo raccomandata, se del caso modificando pure proporzionalmente in eccesso e/o in
difetto l’importo della fornitura e le condizioni di pagamento. Eventuali resi da parte del cliente dovranno essere autorizzati dalla direzione
della venditrice e saranno accreditati al 60% del prezzo di acquisto.
Qualora si verifichi l’ipotesi che uno o più articoli di cui al contratto
non siano più reperibili sul mercato, il contratto resterà comunque
valido ed efficace in ogni sua parte, sempre che sia possibile per la
venditrice sostituire gli articoli mancanti con altri equivalenti per valore, natura e caratteristiche” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis,
comma 11 c.c. (ora art. 33, comma 2, lettera M) in quanto consente
al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del
prodotto.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all’impresa di modificare l’oggetto del contratto; al riguardo assume rilievo il fatto che il contratto in questione ha ad oggetto
l’acquisto di mobili, ovvero elementi di arredamento dell’abitazione,
in riferimento ai quali deve essere massimamente tutelato il diritto del
consumatore di effettuare le proprie scelte in aderenza al proprio personalissimo gusto. In ragione di tale considerazione è stata ritenuta
vessatoria la clausola che consente all’impresa di sostituire in tutto o
in parte i beni specificamente individuati dal consumatore nel proprio
ordine con altri di caratteristiche equivalenti mantenendo così in ogni
caso valido il contratto senza riconoscere al consumatore il legittimo
diritto di ripensare le proprie scelte.
Parere: la clausola secondo cui “eventuali contestazioni sulla merce 91.4 Pagamento merce contenon danno diritto alla sospensione del pagamento” è vessatoria ai stata
sensi dell’art. 1469 bis, commi 16 e 18 c.c. (ora art. 33, comma 3,
lettere R e T) in quanto limita il diritto del consumatore di opporre
eccezioni.
Commento: la clausola in esame si risolve in una clausola solve et
repete che, in quanto comporta per il consumatore l’impossibilità di
eccepire l’inadempimento del professionista, è clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento
del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di
inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale
di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, contravvenendo al principio consolidato nel nostro ordinamento secondo cui a
fronte dell’inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte,
l’altra parte non è tenuta ad adempiere.
Parere: la clausola secondo cui “Le marche degli accessori eventual- 91.5. Natura vincolante della
mente indicate nel proposto d’ordine, comprese anche quelle degli descrizione della merce
elettrodomestici e delle cucine a gas, sono da considerarsi indicative
e non impegnano la venditrice che è tenuta esclusivamente a fornire
accessori di caratteristiche equivalenti e corrispondenti a quelli ordinati dal cliente” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 11
(ora art. 33, comma 2, lettera M) in quanto consente al professionista
di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all’impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto
20
del contratto senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante
dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri.
91.6. Termini di consegna
Parere: la clausola secondo cui “il termine minimo di consegna si
intende di almeno 40 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine ed è
comunque puramente indicativo e non vincolante per la venditrice
la quale non risponde di eventuali ritardi. Resta peraltro salva la facoltà del cliente di annullare l’ordine limitatamente a quelle merci la
cui consegna non sia avvenuta nei 120 giorni lavorativi successivi al
termine previsto dal contratto. Una fornitura dei pezzi fuori serie e/o
su misura non impegna la venditrice alla rispetto dei termini di consegna” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 2 (ora art. 33,
comma 2, lettera B) in quanto esclude la responsabilità del venditore
per l’inadempimento da ritardo.
Commento: nell’ambito di un contratto di compravendita la consegna della merce venduta costituisce la principale obbligazione del
venditore e l’indicazione del termine di consegna, in quanto incide
sull’obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione dell’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola
in questione si concretizza invece in una serie di esclusioni del valore
del termine di consegna che: in primo luogo viene definito sempre e
comunque “puramente indicativo e non vincolante”; in secondo luogo
viene svilito dal fatto che, dopo il decorso del termine, il consumatore non può annullare l’ordine se prima non sono trascorsi altri “120
giorni lavorativi”; in terzo luogo viene addirittura ridicolizzato dalla
previsione secondo cui, in caso di pezzi fuori serie o su misura, la
venditrice non è impegnata a rispettarlo (ma allora perché inserirlo
nel contratto?).
Una clausola siffatta ha l’effetto di rendere non vincolante ed anzi liberamente modificabile da parte del venditore il termine di consegna
(anzi, per i pezzi fuori serie o su misura la stessa consegna diventa
addirittura aleatoria mancando un qualsiasi termine…) ed è pertanto
una clausola che incide pesantemente sull’equilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
91.7. Termini di garanzia
Parere: la clausola secondo cui “il cliente è tenuto a controllare attentamente la merce all’atto della consegna e, in caso di vizi o difetti
palesi, dovrà darne comunicazione scritta alla venditrice a pena di
decadenza entro il termine di otto giorni dalla consegna a mezzo di
raccomandata...” è vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33, comma 1) e dell’art. 1519 sexies
c.c. (ora art. 132) secondo cui il consumatore ha due mesi di tempo
dalla data della scoperta per denunciare i vizi che si siano manifestati
entro due anni dalla consegna del bene.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto imponendo al consumatore di denunciare a mezzo raccomandata
ed entro 8 giorni dalla consegna del bene eventuali vizi, limita la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta dal venditore
al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in virtù della
quale il consumatore che abbia acquistato un bene può denunciare
eventuali vizi entro 60 giorni ( e non 8) dalla data della scoperta dei
vizi (e non dalla consegna del bene).
21
FORNITURA MOBILI
Pratica n. 93/2005
Parere: il combinato disposto della clausola secondo cui “in caso di 93.1. Recesso del venditore e
recesso dell’acquirente dal presente contratto il venditore avrà diritto del consumatore
di trattenere l’importo già versatogli, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’acquirente non avesse versato
alcuna somma prima del suo recesso, sarà tenuto al pagamento di
una penale pari al 30% dell’importo pattuito per la compravendita” e
dell’ulteriore clausola secondo cui “qualora il venditore dovesse recedere dal presente accordo sarà tenuto alla restituzione del doppio
dell’importo introitato a titolo di acconto” è vessatorio ai sensi dell’art.
1469 bis, comma 5 (ora art. 33, comma 2, lettera E) in quanto impone al consumatore che receda di corrispondere al venditore una
penale del 30% del prezzo stabilito, mentre in caso di recesso del
venditore riconosce al consumatore unicamente il diritto al doppio
della caparra.
Commento: le clausole in questione sono state ritenute complessivamente vessatorie in quanto, sebbene considerate singolarmente
esse possano apparire astrattamente conformi alle norme di tutela
del consumatore, nel loro complesso esse determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a
sfavore del consumatore. Basti considerare il caso in cui al momento
della stipula del contratto il consumatore non avesse versato alcuna
caparra: se il consumatore volesse recedere dal contratto dovrebbe
pagare una penale pari al 30% del valore complessivo del contratto,
mentre se fosse il venditore a voler recedere potrebbe farlo senza
pagare alcuna somma. Il risultato pratico della combinazione delle
due clausole appare quindi manifestamente vessatorio.
Parere: la clausola secondo cui “La consegna della merce ordina- 93.2. Termini di consegna
ta avverrà indicativamente entro il termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto da parte
dell’acquirente. L’acquirente potrà domandare la risoluzione del presente contratto per ritardo nella consegna dei beni una volta decorsi
inutilmente tre mesi dal termine indicativo di consegna di cui sopra;
in tal caso il venditore sarà tenuto alla restituzione degli importi già
incassati. Nel caso in cui l’acquirente ritardasse a prendere in consegna i beni oggetto del presente contratto, sarà tenuto a corrispondere al venditore, oltre al prezzo pattuito per la compravendita che
gli eventuali interessi... le spese di deposito che vengono convenute
in euro 5 per ogni giorno di ritardo. Qualora l’acquirente ritardasse di
oltre 30 giorni la presa in consegna dei beni senza provvedere al loro
pagamento, sarà facoltà del venditore ritenere risolto di diritto il presente contratto dandone comunicazione scritta all’acquirente; in tal
caso l’acquirente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un
importo pari al 50% dell’importo pattuito per la compravendita, oltre
all’eventuale maggior danno” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis,
comma 1 (ora art. 33, comma 1).
Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria ai
sensi dell’art. 1469 bis, comma 1 (ora art. 33 comma 1) in quanto
clausola avente l’effetto di determinare a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
in quanto, mentre per un verso tutela il venditore affermando la natura
meramente indicativa del termine di consegna rispetto al quale viene
contrattualmente previsto un margine di tolleranza pari al 150% del
22
termine di consegna, è invece alquanto rigida nei confronti del consumatore cui impone una penale giornaliera in ogni caso di ritardo nel
ritiro della merce ed inoltre la previsione della risoluzione di diritto del
contratto nel caso in cui il ritardo del consumatore si protragga per
oltre 30 giorni. La natura vessatoria delle sanzioni poste a carico del
consumatore risulta ancora più evidente se si considera che, in conseguenza dell’ampiezza e dell’elasticità dei termini di consegna a carico dell’impresa, per il consumatore risulta praticamente impossibile
prevedere con adeguato margine di anticipo quando avverrà effettivamente la consegna, e ciò tanto più se si considera che oggetto del
contratto in questione sono dei mobili e che pertanto il consumatore
deve prepararsi a riceverli (liberare le stanze in cui dovranno essere
installati...), cosa che richiede necessariamente del tempo.
93.3. Garanzia
Parere: la clausola secondo cui “l’acquirente è tenuto a denunziare
eventuali difetti visibili dei prodotti compravenduti mediante specifica
indicazione degli stessi nel verbale di presa in consegna. Ulteriori
eventuali difetti non rilevabili all’atto della consegna dovranno essere
denunziati, nei termini di legge, esclusivamente in forma scritta. Qualora a seguito del tempestivo reclamo da parte dell’acquirente, venisse accertata l’esistenza dei difetti lamentati, il venditore sarà tenuto
alla riparazione dei beni forniti a proprie spese ed entro un congruo
termine da valutarsi in relazione alle circostanze del caso concreto” è
vessatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 1469 bis, comma
1 (ora art. 33, comma 1) e dell’art. 1519 septies, comma 2, lettera a)
c.c. (ora art. 133, comma 2, lettera A) nella parte in cui non specifica
che il consumatore è titolare dei diritti previsti dagli articoli 1519 bisnonies c.c. (ora artt. 128-135) e dell’art. 1519 quater e sexies c.c.
(ora artt. 130 e 132) nella parte in cui impone la denuncia immediata
dei vizi invece che entro i 60 giorni dalla scoperta e limita alla sola
riparazione del bene il diritto del consumatore.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria sia in
quanto non specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti
dalle norme sulla garanzia legale di conformità per i beni di consumo
dovuta dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, sia perché impone due limitazioni illegittime ai diritti del consumatore: impone la denuncia dei vizi nel verbale di presa in consegna laddove l’art. 132 stabilisce che il consumatore deve denunciare
il difetto entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto;
limita i diritti del consumatore alla sola riparazione dei beni forniti,
laddove l’articolo 130 prevede invece quattro diversi rimedi (riparazione del bene, sostituzione del bene, riduzione adeguata del prezzo
o risoluzione del contratto).
93.4. Decadenza dal pagamen- Parere: la clausola secondo cui “il venditore avrà il diritto di risolvere
to rateale
il contratto... in caso di mancato pagamento di una singola rata di importo superiore all’ottava parte del prezzo complessivo... in tal caso
l’acquirente dovrà provvedere alla immediata restituzione dei beni; il
venditore, a sua volta, avrà diritto di trattenere l’integralità degli importi già incassati, salvo il suo diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno” è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1 c.c. (ora art.
33, comma 1) nella parte in cui stabilisce che in caso di risoluzione
del contratto per mancato pagamento di una o più rate del prezzo, il
venditore, oltre al diritto al risarcimento dei danni “avrà diritto a trattenere l’integralità degli importi già incassati” contrariamente a quanto
stabilito dall’art. 1526 c.c. secondo cui “il venditore deve restituire le
23
rate riscosse”.
Commento: l’art. 33 comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina nel codice del consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio
tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile.
CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO
Pratica n. 104/2006
Parere: la clausola secondo cui “in caso di risoluzione per qualsiasi 104.1. Decadenza dal beneficio
causa del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione del termine per perdita/riduzioper qualsiasi causa dello stipendio o di assoggettamento a procedura ne dello stipendio
concorsuale della debitrice terza ceduta, la mutuante potrà chiedere
la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine
del mutuatario, indipendentemente e nonostante le garanzie assicurative o equivalenti prestate. Il mutuatario dovrà in tal caso rimborsare in un’unica soluzione, entro sette giorni dal ricevimento della
raccomandata di notifica, l’ammontare delle rate scadute e relativi
interessi, le eventuali spese sostenute dalla mutuante, nonché il capitale residuo aumentato di un compenso pari all’1%” è vessatoria
ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto clausola che determina un
manifesto squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto sancisce la risoluzione del contratto in danno del consumatore a
prescindere dalla sussistenza di un effettivo inadempimento cosicché, in caso di perdita o riduzione dello stipendio al consumatore non
viene nemmeno consentito di provvedere direttamente al pagamento
delle rate mensili di restituzione del finanziamento, ma viene invece
imposta l’immediata restituzione dell’intero prestito anche nel caso in
cui non si sia ancora verificato alcun inadempimento.
Parere: la clausola secondo cui “in deroga all’articolo 190 del codice 104.2. Responsabilità del cocivile la mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché niuge
sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali dei coniugi coobbligati” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera
T, in quanto clausola che determina una limitazione alla facoltà di
opporre eccezioni.
Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina nel codice del consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto alla disciplina codicistica della responsabilità dei coniugi per le obbligazioni della
comunione e ciò, in particolare, impedendo la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Ed infatti, posto che l’art. 190 c.c. stabilisce che “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali
24
di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando
i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su
di essa gravanti”, la clausola in questione ha l’effetto di consentire
all’impresa di agire direttamente nei confronti dei beni personali di
ciascuno del coniuge, senza avere prima escusso la comunione, impedendo ai coniugi di opporre la relativa eccezione.
104.3. Diffusione di dati relativi Parere: la clausola secondo cui “il mutuatario autorizza la mutuante
al cliente - privacy
a trasmettere, oltre che all’autorità giudiziaria e ad ogni altra che ne
sia legittimata, a società o enti esterni, specializzati nella rilevazione
dei rischi creditizi, anche dotati di archivi informatici, tutti i dati relativi
al rapporto creditizio ed al suo andamento. Il mutuatario consente,
altresì, che accedano a tali dati e notizie anche banche, altre società
finanziarie e, in genere, enti economici che ne facessero richiesta
alle società ed enti di rilevazione di cui sopra. Nessuna conseguenza derivante dall’uso, proprio od improprio, di tali notizie da parte di
terzi, compresi le aziende, società od enti esterni di rilevazione sopra
indicati, potrà essere, pertanto, imputata alla mutuante” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto clausola
che consente alla ditta la diffusione senza alcuna limitazione dei dati
relativi al consumatore cliente e che determina una limitazione di responsabilità della ditta.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto consente all’azienda la diffusione indiscriminata di tutti i dati relativi
al rapporto con il consumatore, oltretutto prevedendo una inammissibile limitazione della responsabilità dell’azienda medesima che pretende di non rispondere delle conseguenze dell’uso dei dati da parte
dei soggetti cui l’azienda li ha trasmessi.
104.4. Obblighi essenziali e ri- Parere: la clausola secondo cui “tutti gli obblighi posti a carico del
soluzione del contratto
mutuatario nel presente contratto hanno carattere essenziale e la
loro violazione dà luogo alla risoluzione del contratto di mutuo, senza
necessità di domanda giudiziale o di intimazione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto clausola che determina un manifesto squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto prevedendo che tutte le obbligazioni del consumatore, nessuna
esclusa, debbano ritenersi essenziali e che qualsiasi inadempimento del consumatore, anche minimo, determini la risoluzione di diritto
del contratto, senza neppure il bisogno di una preventiva intimazione ad adempiere, è clausola che determina un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto deroga in
senso peggiorativo per il consumatore ai principi del codice civile in
materia di risoluzione del contratto per l’inadempimento di cui agli
articoli 1453 e seguenti. La vessatorietà della clausola in questione
risulta poi aggravata ed anzi esasperata dalla sua unilateralità e cioè
dal fatto che mentre tutte le obbligazioni del consumatore vengono
qualificate come essenziali, nessuna delle obbligazioni dell’impresa
riceve un trattamento analogo.
25
SERVIZI DI VIGILANZA
Pratica n. 106/2006
Parere: la clausola secondo cui “in caso di ritardato pagamento del 106.1. Penali per inadempimencorrispettivo per oltre 30 giorni, in base all’articolo 1456 del codice to e recesso anticipato
civile avrete facoltà di sospendere immediatamente il servizio mediante comunicazione in tal senso... al verificarsi della risoluzione
saremo tenuti a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al
50% dell’importo complessivo dei canoni intercorrenti tra la data di
risoluzione e quella di naturale scadenza dell’incarico, fatto salvo il
vostro diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni” e quella secondo cui “in caso di cambio di proprietà o ragione sociale, cessione
a qualsiasi titolo, trasformazione, fusione riferiti alla proprietà vigilata
la parte committente si obbliga a fare subentrare il terzo contraente
nella commissione di servizio. In difetto, l’incarico potrà essere risolto
anticipatamente previo pagamento dei 2/3 dei canoni mensili residui,
fino ad un massimo di 12 mensilità, dovuti dalla data di anticipata
risoluzione dell’incarico alla data della prevista scadenza lo stesso.
Nel caso di cessazione a qualsiasi titolo o di trasferimento dei beni
da vigilare al di fuori della zona di competenza dei servizi dell’istituto
di vigilanza, l’incarico potrà essere anticipatamente risolto previo pagamento della metà dei residui canoni dovuti dalla data di anticipata
risoluzione alla data della prevista scadenza del contratto fino ad un
massimo di 12 mensilità” sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettera E ed F, in quanto impongono al consumatore il pagamento
di penali manifestamente eccessive.
Commento: le clausole in esame sono state ritenute vessatorie in
quanto prevedono entrambe penali molto gravose a carico del consumatore sia in caso di inadempimento, sia in caso di recesso anticipato dal contratto. La misura delle predette penali, variabile tra 2/3 ed
1/2 dei canoni mensili residui, appare manifestamente eccessiva e
quindi vessatoria nonostante la limitazione entro la misura massima
di 12 mensilità.
Parere: la clausola secondo cui “nel corso dell’incarico il canone 106.2. Revisione dei prezzi
mensile potrà essere variato dal vostro istituto nei casi di incremento
dei costi del lavoro a seguito di aumenti intervenuti per legge o per
contratti di lavoro nazionali, provinciali e aziendali” è vessatoria ai
sensi dell’art. 33, comma 2, lettera O, in quanto consente al professionista di aumentare il prezzo del servizio senza che il consumatore
possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto
a quello originariamente convenuto.
Commento: la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria in
quanto non prevede alcuna limitazione né parametro circa la misura
dell’aumento del canone mensile applicabile dall’istituto di vigilanza
in seguito (ma non necessariamente in proporzione) ad un aumento
del costo del lavoro, senza riconoscere in alcun caso il diritto del
consumatore di recedere dal contratto in seguito all’aumento del canone.
Parere: la clausola secondo cui “premesso che sarà onere della 106.3. Limitazioni di responsacommittente comprovare sia l’inadempimento dell’istituto di vigilanza bilità
o del suo personale dipendente, che la riferibilità del danno all’inadempimento dell’istituto di vigilanza o del suo personale dipendente,
nel caso di comprovato inadempimento nell’esecuzione del servizio
e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l’istituto
26
di vigilanza sarà tenuto unicamente a versare al committente, a titolo di penale fissa,una somma pari ad una mensilità del canone in
corso riferita all’obiettivo per cui si richiedono i danni, esclusa ogni
risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dal committente. Nei
rapporti tra le parti si conviene invece che gli oneri conseguenti a
eventuali danni provocati a terzi nell’esecuzione del servizio, saranno
interamente a carico del committente qualora sia accertato il nesso di
causalità con il servizio a lui prestato dall’istituto di vigilanza. Coerentemente a quanto sopra, la parte committente rinunzia sin d’ora ad
ogni ulteriore pretesa e nel contempo manleva l’istituto di vigilanza
sia nei confronti dei terzi che dei propri assicuratori, assumendosi in
proprio il rischio di eventuali esborsi avendo il committente ritenuta
corretta la ripartizione dei rischi e adeguata la corrispondente penale a carico dell’istituto di vigilanza, in considerazione della natura
e del costo del servizio così come commissionato. La committente
dà quindi piena ed espressa accettazione al presente articolo e dà
altresì atto che ciò è ritenuto essenziale e determinante ai fini dell’accettazione dell’incarico da parte dell’istituto di vigilanza. La parte
committente si impegna, pertanto, ad adeguatamente coprirsi per i
rischi connessi alla propria attività” è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettere B, Q e T, in quanto sancisce gravi limitazioni ai diritti del consumatore in caso di inadempimento della ditta nonché un
aggravamento dell’onere della prova.
Commento: la clausola in esame costituisce un’antologia dei profili di vessatorietà. Essa infatti: in primo luogo sancisce le inversioni
e modificazioni dell’onere della prova laddove pone interamente ed
esclusivamente a carico del consumatore l’onere probatorio circa
l’inadempimento dell’istituto di vigilanza e la riferibilità allo stesso dei
danni conseguenti; in secondo luogo determina una limitazione della
responsabilità dell’impresa nei confronti del consumatore in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte dell’istituto di vigilanza laddove limita all’importo massimo di una
mensilità di canone la responsabilità risarcitoria dell’istituto; in terzo
luogo la clausola, ponendo a carico del consumatore tutte le responsabilità nei confronti dei terzi per i danni eventualmente cagionati
dall’istituto di vigilanza, determina un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto scaricando in capo al consumatore una parte significativa del rischio di impresa dell’istituto di
vigilanza; in quarto luogo la clausola, prevedendo la rinunzia da parte
del committente ad ogni ulteriore pretesa e addirittura la sua manleva
nei confronti dell’istituto di vigilanza sia nei confronti dei terzi sia nei
confronti di eventuali assicuratori, è clausola avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni dei diritti e, in caso di inadempimento, decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezione;
da ultimo, prevedendo l’obbligo del consumatore di “adeguatamente
coprirsi per i rischi” (ovvero stipulare polizza assicurativa) è clausola
che determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto scarica sul consumatore parte significativa dei rischi di impresa dell’istituto di vigilanza. Si evidenzia, da ultimo, l’ulteriore profilo di vessatorietà risultante dal combinato disposto
della parte in cui la clausola impone al consumatore la stipula di un
contratto di assicurazione e della parte in cui la medesima clausola
prevede che, in caso di rivalsa della compagnia di assicurazione nei
confronti dell’istituto di vigilanza il consumatore, dovrà comunque tenere indenne l’istituto assumendosi l’onere di eventuali esborsi.
In buona sostanza, qualora la compagnia assicurativa dopo aver ri-
27
sarcito il consumatore per i danni patiti, risultando che gli stessi sono
imputabili all’inadempimento dell’istituto di vigilanza, agisse in rivalsa nei confronti dell’istituto per ottenere la restituzione delle somme
pagate al consumatore a titolo di risarcimento del danno, l’istituto di
vigilanza avrebbe a sua volta diritto di chiedere al consumatore la
restituzione di tutte le somme che lo stesso fosse tenuto a pagare
all’assicurazione. Il risultato pratico sarebbe che, dopo aver pagato il
premio dell’assicurazione ed il canone dell’istituto di vigilanza, il consumatore che fosse risarcito dall’assicurazione sarebbe poi tenuto a
versare la medesima somma riscossa all’istituto di vigilanza nei cui
confronti della compagnia assicurativa si fosse rivalsa.
SERVIZI DIMAGRANTI
Pratica n. 118/2007
Parere: la clausola secondo cui “nel caso di opzione di pagamento 118.1. Mancata concessione fiper il tramite di società finanziaria, qualora l’ente erogante non prov- nanziamento
veda alla concessione del finanziamento richiesto dal committente,
per carenza dei requisiti di quest’ultimo o per mancata consegna
da parte dello stesso della documentazione prescritta entro cinque
giorni dalla data di richiesta del finanziamento, il committente, senza
possibilità di opporre alcuna eccezione in merito, sarà in ogni caso
tenuto all’immediato pagamento, in unica soluzione, in favore dell’impresa dell’intero prezzo stabilito...” avendo l’effetto di impedire al
consumatore di invocare la risoluzione del contratto in ragione del
collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento,
è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice
del Consumo.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni.
Parere: il contratto ha ad oggetto “una perdita minima di centimetri” 118.2. Oggetto del contratto
non meglio descritta e sul frontespizio del contratto viene indicata
numericamente la “perdita minima garantita n.__ cm”: l’oggetto del
contratto risulta quindi assolutamente non chiaro e non comprensibile, in violazione dell’art. 34 comma 2 del Codice del Consumo.
Commento: l’oggetto del contratto risulta assolutamente generico
e indeterminato: l’indicazione di una “perdita minima di centimetri”
non contiene alcuna indicazione circa la localizzazione dei centimetri
(giro vita, coscia, petto...) e neppure precisa se tale perdita di centimetri debba essere concentrata in un’unica misurazione o sia invece
il risultato della sommatoria delle perdite riscontrate in diverse parti
del corpo; posto che ai sensi dell’art. 34 comma 2 “la valutazione del
carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni
e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile”, nel caso di specie, in cui l’oggetto del contratto risulta
del tutto indeterminato e generico, la clausola risulta vessatoria.
28
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
CON TESSERA SCONTO
Pratica n. 122/2007
122.1. Avvertenza “offerta vali- Parere: l’avvertenza secondo cui “la seguente proposta viene effetda solo per oggi”
tuata solo nella giornata odierna” costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera G secondo
cui costituisce pratica commerciale ingannevole il dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo a condizioni
particolari per un periodo di tempo molto limitato in modo da ottenere
una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o
del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
Commento: la clausola in esame integra una delle pratiche commerciali ingannevoli previste dal codice del consumo, nel caso di specie
un comportamento dell’impresa che, inducendo il consumatore a ritenere che quelle condizioni di offerta proposte dal venditore siano
legate ad una promozione di brevissima durata, costringe il consumatore a prendere una decisione immediata, senza poter riflettere
sull’offerta e senza poterla confrontare con altre offerte.
122.2. Garanzia
Parere: la clausola secondo cui “i prodotti venduti sono coperti da
garanzia fornita dalla casa costruttrice dei medesimi, per i tempi indicati nei relativi certificati acclusi alla confezione. In eventuale mancanza, detti prodotti sono garantiti contro eventuali malfunzionamenti
imputabili a difetti di fabbricazione, direttamente dalla venditrice, per
la durata di mesi 24 dall’acquisto” è vessatoria ai sensi del combinato
disposto dell’art. 33, comma 2, lettera B e degli articoli 128-135 del
Codice del Consumo in quanto clausola avente l’effetto di escludere
le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale di conformità
nella vendita dei beni di consumo.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto, facendo operare la garanzia del venditore solo in mancanza di
garanzia da parte del costruttore, è clausola avente l’effetto di escludere la garanzia legale di conformità per i beni di consumo dovuta
dal venditore al consumatore ai sensi degli articoli 128 e seguenti, in
virtù della quale il consumatore che abbia acquistato un bene può far
valere i propri diritti direttamente nei confronti del venditore nei termini previsti dalla legge, a prescindere dall’esistenza e dalle condizioni
dell’eventuale garanzia prestata dal produttore.
122.3. Promesse dei venditori
Parere: la clausola secondo cui “gli agenti ed i procacciatori occasionali della venditrice sono espressamente autorizzati ad incassare
somme in acconto sul saldo del prezzo pattuito nella presente commissione, come a fronte riportato. Eventuali modalità di pagamento
diverse da quelle a fronte indicate, siccome eventuali modificazioni
del presente ordine, che non saranno in nessun caso riconosciute
come innovative, potranno essere concordate esclusivamente con la
direzione della ditta o alla presenza di un incaricato della medesima
nella ipotesi in cui l’eventuale accordo in tal senso venga concluso
presso il domicilio dell’acquirente, con separato atto scritto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera Q del Codice del Consumo in quanto è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità
del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai
mandatari.
Commento: la prassi commerciale è caratterizzata dalla presenza
29
dei venditori che nel corso delle trattative con il consumatore gli riconoscono sconti, promettono facilitazioni, assicurano la concessione
di finanziamenti, eccetera. La clausola in questione è stata ritenuta
vessatoria perché stabilendo che “Eventuali modalità di pagamento diverse ... eventuali modificazioni del presente ordine... potranno essere concordate esclusivamente con la direzione della ditta
...con separato atto scritto” è clausola avente l’effetto di subordinare
l’adempimento da parte dell’impresa delle obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati dai suoi venditori al rispetto di particolari formalità
qual è la redazione di un separato atto scritto concordato con la direzione della ditta e quindi, in buona sostanza, tale clausola ha l’effetto
di disconoscere e di invalidare le promesse fatte dai venditori e sulla
cui validità, invece, il consumatore si era basato nel decidere di concludere il contratto.
Parere: la clausola secondo cui “in ipotesi di ingiustificata mancata 122.4. Penale
accettazione della consegna della merce o di eventuale inefficacia
del diritto di recesso eventualmente esercitato dal cliente al di fuori
dei modi normativamente imposti ed indicati in una separata informativa, la ditta si riserva il diritto e la facoltà di richiedere l’adempimento del contratto ovvero la risoluzione del medesimo per l’inadempimento dell’acquirente. In entrambi le ipotesi, il cliente sarà tenuto
al pagamento di una somma a titolo penale, pari al 25% del valore
del contratto stesso, oltre alla rifusione delle spese accessorie effettivamente sostenute dalla ditta per la consegna del materiale, nonché
il rimborso di eventuali spese legali” è vessatoria ai sensi dell’art.
33, comma 2, lettera F del Codice del Consumo in quanto clausola
avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento
o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto impone a carico dello stesso una penale estremamente gravosa,
pari ad 1/4 dell’intero valore della fornitura, che in quanto tale è stata
ritenuta“ di importo manifestamente eccessivo”.
Parere: la clausola secondo cui “le parti convengono di dirimere le 122.5. Conciliazione obbligatoeventuali controversie nascenti dal presente contratto che non de- ria
vono essere risolte stragiudizialmente, mediante l’obbligatoria attivazione prima del ricorso al giudice della procedura di conciliazione
prevista dall’articolo 3 della legge 30 luglio 1998 n. 281” è del tutto
inconferente con il rapporto in oggetto e vessatoria ai sensi dell’art.
35, comma 1, in quanto clausola non chiara e non comprensibile.
Commento: la clausola, prima ancora che vessatoria, è priva di
valore e di senso in quanto la legge cui fa riferimento disciplina la
conciliazione delle controversie promosse dalle associazioni dei consumatori al fine di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori ed adottare i provvedimenti idonei a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e nulla ha a che
vedere con le controversie relative ai rapporti dei singoli consumatori, cosicché non sarebbe neppure attivabile una conciliazione come
quella prevista dalla clausola.
Parere: la clausola secondo cui “il pagamento tramite finanziamento 122.6. Mancata concessione
a rimborso rateale è subordinato all’accettazione del medesimo da del finanziamento
parte della banca o Istituto finanziatore cui sarà inoltrata la relativa
istanza. Nell’ipotesi in cui tale società o istituto non ritenga di accetta-
30
re la richiesta di finanziamento, la ditta si riserva la facoltà di risolvere
il contratto di vendita per fatto e colpa imputabile all’acquirente, chiedendo la restituzione del materiale a cura ed onere di quest’ultimo,
ovvero insistere per la relativa esecuzione, emettendo cambiali tratte a carico dell’acquirente degli stessi importi, interessi e scadenze
concordate. L’acquirente autorizza sin d’ora l’emissione di cambiali
tratte a proprio carico come sopra indicato” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice del Consumo in quanto,
impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del
collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato) finanziamento,
è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e
di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni.
122.7. Decadenza dal pagamen- Parere: la clausola secondo cui “l’eventuale mancato pagamento
to rateale
anche solo di una rata dell’eventuale dilazione concordata, pertanto, comporterà l’immediata decadenza dal beneficio del termine in
danno di parte acquirente, che sarà tenuta a corrispondere l’integrale
residuo saldo, anche non scaduto, comprensivo di interessi ed oneri,
a semplice richiesta scritta della società venditrice e senza necessità
di messa in mora” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo in quanto reca una disciplina pattizia della vendita
rateale con riserva di proprietà complessivamente deteriore rispetto
a quella stabilita dagli articoli 1523-1526 del codice civile.
Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina del codice del consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale nel codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio
tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile.
ABBONAMENTO TV SATELLITARE
Pratica n. 123/2007
123.1. Limitazione responsabi- Parere: la clausola secondo cui “l’installazione deve avvenire a completa cura dell’abbonato. La ditta non assume alcuna responsabilità
lità per mancanza segnale
sulla ricezione di segnali presso il luogo di installazione. L’acquisto o
il noleggio degli apparecchi necessari alla decodifica dei programmi
criptati non garantiscono l’effettiva e corretta ricezione degli stessi
segnali presso il luogo di installazione. La mancata o non corretta
ricezione di segnali, la cui verifica è a carico dell’abbonato, non dà
diritto al cliente né alla risoluzione del contratto, né al recesso dallo
stesso né ad una riduzione dei canoni e/o indennità qualsiasi a suo
favore” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T
del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i
diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista,
31
nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da
parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
Commento: nell’ambito di un contratto di abbonamento televisivo
che presuppone necessariamente l’effettiva trasmissione dei programmi, tale clausola, che esclude espressamente la responsabilità
dell’impresa, anche in caso di assenza del segnale, ha l’effetto limitare i diritti del consumatore; questi, infatti, pur pagando un canone
di abbonamento per fruire della visione di programmi televisivi, avrà
diritto solo a ricevere l’attrezzatura, restando del tutto irrilevante l’effettiva disponibilità del servizio (secondo la clausola, infatti, il consumatore, pur pagando il canone, non avrebbe nessun diritto neppure
in caso di totale mancanza del segnale!). Essa è pertanto vessatoria
perché determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale.
E’ evidente, infatti, che nell’ambito del contratto di abbonamento ai
servizi televisivi, oggetto del contratto e prestazione essenziale dell’impresa è la trasmissione dei programmi televisivi. La fornitura di
dispositivi tecnologici quali smart card, decoder, antenne paraboliche
e quant’altro, costituiscono solo obbligazioni accessorie ed eventuali
rispetto a quella principale dedotta in contratto, ovvero la messa a disposizione del consumatore, mediante trasmissione, dei programmi
televisivi cui lo stesso si è abbonato.
Parere: la clausola secondo cui “il presente contratto si rinnoverà 123.2. Rinnovo tacito automaautomaticamente e tacitamente per la medesima durata e con il me- tico
desimo metodo di pagamento dell’abbonamento iniziale, salvo comunicazione di disdetta che dovrà inderogabilmente pervenire alla
ditta mediante raccomandata almeno 60 giorni prima della data di
scadenza del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2,
lettera I del Codice del Consumo perché clausola che stabilisce un
termine eccessivamente anticipato per comunicare la disdetta ed evitare la tacita rinnovazione del contratto.
Commento: nei contratti di durata annuale che non richiedono particolari attività da parte dell’impresa per organizzare la prosecuzione
o l’interruzione del servizio alla scadenza del termine, si considera
normale un termine mensile per comunicare la disdetta ed evitare
il rinnovo automatico del contratto. I termini superiori ad un mese si
considerano vessatori.
Parere: la clausola secondo cui “qualora sia necessario per esigenze 123.3.
di aggiornamento, modifiche, l’integrazione o assistenza tecnica di guasti
inviare alla ditta la smart card o altre apparecchiature atte alla decodifica, le spese ed i rischi di trasporto da e per i laboratori sono intese
ad esclusivo carico dell’acquirente, compresa l’eventuale movimentazione sull’estero se necessaria. È esclusa la sostituzione della smart
card o dell’apparecchiatura oltre che il prolungamento della garanzia
a seguito dell’intervenuto guasto” è vessatoria ai sensi degli articoli
128-135 del Codice del Consumo perché clausola peggiorativa della
disciplina della garanzia legale di conformità per i beni di consumo.
Commento: la clausola è vessatoria ai sensi degli articoli 128-135
del Codice del Consumo perché clausola peggiorativa della disciplina
della garanzia legale di conformità per i beni di consumo. L’art. 130,
in particolare, prevede che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene
mediante riparazione o sostituzione… ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può
32
Limitazione
garanzia
chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambi i casi…”. La clausola in questione, quindi,
escludendo il diritto alla sostituzione del bene e ponendo comunque
a carico del consumatore le spese ed i rischi relativi alla riparazione
del bene, contrasta inequivocabilmente con le disposizioni di legge
sopra riportate.
123.4. Limitazione responsabi- Parere: la clausola secondo cui “La ditta non è in alcun modo responsabile per i contenuti e le variazioni dei programmi, la presentazione
lità interruzione trasmissioni
delle programmazioni, l’eventuale cessazione o interruzione anche
parziale dei servizi da parte delle emittenti. È escluso inoltre il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a cose o persone
per l’uso o la sospensione d’uso dell’abbonamento stesso. L’abbonato dichiara pertanto di esonerare la ditta da ogni responsabilità dipendente da quanto descritto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente
l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento
del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di
inadempimento da parte del consumatore e di limitare la facoltà del
consumatore di opporre eccezioni.
Commento: come ogni limitazione della responsabilità risarcitoria la
clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T
del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i
diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista,
nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da
parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni. In particolare, la clausola in questione esclude la
responsabilità della ditta sia in generale per i danni in qualsiasi modo
subiti dal consumatore, sia più in particolare, per eventuali variazioni,
interruzioni e cessazioni dei servizi. Ne consegue che la clausola determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale in quanto,
per il consumatore che paga un canone di abbonamento per fruire
della visione di programmi televisivi, ha l’effetto di escludere qualsiasi diritto conseguente alla modifica, interruzione o cessazione dei
servizi medesimi (con il risultato pratico che il consumatore dovrebbe
continuare a pagare il canone senza poter vantare alcun diritto né
sollevare alcuna eccezione anche se, frattanto, le trasmissioni fossero state modificate, interrotte o totalmente cessate!) ed è quindi
vessatoria.
123.5. Clausola solve et repete Parere: la clausola secondo cui “l’abbonato non potrà in alcun modo
e per alcun motivo ritardare o sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice del Consumo perché
clausola avente l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso
di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità
dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore e di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
Commento: la clausola solve et repete (ovvero quella per cui il consumatore, anche in caso di grave inadempimento da parte dell’impresa, deve prima pagare il corrispettivo indicato in contratto e solo in
seguito far valere i propri diritti) in quanto comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire l’inadempimento del professionista, è
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T del Codice
del Consumo perché clausola avente l’effetto di limitare i diritti del
consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché
33
di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del
consumatore, e quindi, più in generale di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
Parere: la clausola secondo cui “la ditta è responsabile esclusiva- 123.6. Termini e decadenza gamente per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna… ranzia conformità del bene
l’abbonato dovrà denunciare… entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione” è vessatoria sia perché pretende di configurare il contratto di
abbonamento per la fruizione di canali televisivi satellitari (contratto
per la prestazione di servizi) come una pura e semplice compravendita (avente ad oggetto la smart card), sia perché, comunque, non
rispetta nemmeno la normativa sulla garanzia legale di conformità
dei beni di consumo che ad un contratto di vendita trova necessaria
applicazione a pena di nullità.
Commento: nell’ambito di un contratto di abbonamento che presuppone necessariamente, oltre alla fornitura delle apparecchiature necessarie alla visione dei programmi, anche l’effettiva trasmissione dei
programmi, tale clausola, che limita espressamente la responsabilità
dell’impresa ai soli vizi esistenti nelle apparecchiature consegnate
al consumatore, ha l’effetto riconoscere al consumatore che paga
un canone di abbonamento per vedere i programmi televisivi il solo
diritto a ricevere l’attrezzatura mentre rende irrilevante l’effettiva disponibilità del servizio (secondo la clausola, infatti, il consumatore,
pur pagando il canone, non avrebbe nessun diritto neppure in caso
di totale mancanza del segnale!). Essa è pertanto vessatoria perché
determina un significativo squilibrio del rapporto contrattuale. In secondo luogo, tale clausola è vessatoria anche perché limita i termini
per la denuncia dei vizi: secondo l’art. 132, infatti, il consumatore può
denunciare al venditore il difetto di conformità che si manifesta entro
due anni dalla consegna del bene, entro il termine di due mesi dalla
data in cui ha scoperto il difetto. La clausola in questione contrasta
inequivocabilmente con le disposizioni di legge ed è quindi vessatoria.
Parere: la clausola secondo cui “la ditta, in quanto semplice rivendito- 123.7. Limitazione responsabire, non è responsabile per le variazioni e/o cessazioni anche parziali lità cessazione trasmissioni
delle programmazioni che dipendano esclusivamente dall’emittente”
è vessatoria sia perché pretende di configurare il contratto di abbonamento per la fruizione di canali televisivi satellitari (contratto per la
prestazione di servizi) come una pura e semplice compravendita, sia
perché, comunque, contrasta con la normativa che sancisce la vessatorietà di qualsiasi limitazione di responsabilità del professionista
nei rapporti con il consumatore.
Commento: la clausola in questione è vessatoria in quanto vorrebbe
escludere la responsabilità dell’impresa che ha venduto l’abbonamento e che incassa il relativo canone invocando il fatto che la stessa
ha operato come mera rivenditrice di abbonamenti precedentemente acquistati direttamente dalle società emittenti. Si tratta, tuttavia,
di un’impostazione radicalmente sbagliata: la normativa a tutela dei
consumatori, infatti, sancisce il principio secondo cui la controparte contrattuale del consumatore non può in alcun modo limitare né
escludere le proprie responsabilità derivanti dal contratto. Poiché i
contratti conclusi dall’impresa vedono come parti contrattuali il consumatore, che si impegna a pagare il canone, e l’impresa stessa,
che offre la visione di determinati canali, l’impresa non può limitare le
proprie responsabilità.
34
123.8. Clausola foro competen- Parere: la clausola secondo cui “per tutte le controversie che pote
tessero insorgere tra la ditta e l’abbonato sarà esclusivamente competente il foro di Padova” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettera U del Codice del Consumo perché clausola che stabilisce
come sede del foro competente sulle controversie località diversa da
quella di residenza del consumatore.
Commento: in un contratto così ricco di clausole vessatorie non poteva mancare la più “banale”, quella del foro competente. Secondo
l’interpretazione della Corte di Cassazione, in particolare, nei contratti del consumatore il foro del consumatore è l’unico competente:
questo significa che tutte le cause relative ad un contratto di un consumatore possono essere decise solo dal Tribunale (o dal Giudice di
Pace) del luogo di residenza del consumatore.
123.9. Clausola di trattativa in- Parere: con riferimento alla clausola secondo cui “dichiaro che, dopo
dividuale
attenta lettura delle condizioni generali, non sono di mio gradimento
e non accetto le clausole (contrassegnare con una X il numero della/
e clausola/e non accettata/e): (1) abbonamento, attivazione e fatturazione; (2) installazione… (3) ecc…”, la Commissione non ritiene che
tale modalità negoziale sia idonea a configurare le clausole come
“oggetto di trattativa individuale”, e ciò sulla base dell’orientamento
giurisprudenziale affermatosi in riferimento agli articoli 1341 e 1342
c.c. secondo cui è richiesta una cooperazione tra i contraenti, un incontro di volontà consapevoli, ovvero in grado di valutare la portata
ed il significato delle obbligazioni che ciascuna parte va ad assumersi
(Cassazione Civile, 19 aprile 1982, n. 2428). Tale soluzione viene ulteriormente avvalorata dalla giurisprudenza relativa all’articolo 1469
ter c.c., oggi art. 34 del Codice del Consumo, secondo cui “la dichiarazione che il consumatore renda in calce alle clausole abusive circa la loro preventiva negoziazione con il professionista, se espresse
nell’ambito di contratti di massa, non è sufficiente a dimostrare che
sia realmente intercorsa tra le Parti una trattativa idonea a vincere la
presunzione di vessatorietà di cui all’art. 1469 ter c.c.” (Tribunale di
Bologna, 14 giugno 2000). Peraltro, nel caso di specie, si rileva che,
se il consumatore scegliesse effettivamente di escludere l’applicabilità di una o più condizioni generali, attesa la formulazione della
clausola, non è dato neppure sapere quali sarebbero le condizioni
contrattuali applicabili.
Commento: caratteristica essenziale del contratto in questione è
che si tratta di un contratto destinato a concludersi a distanza. Ciò
comporta che una trattativa individuale tra la ditta ed il singolo consumatore non è possibile. Poiché l’art. 34, comma 4, del Codice del
Consumo stabilisce testualmente che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa
individuale”, è evidente che laddove una trattativa individuale non è
possibile, una clausola siffatta è manifestamente volta ad aggirare
surrettiziamente il disposto normativo.
123. 10. Clausola di aleatorietà Parere: l’avvertenza secondo cui “Caratteristica peculiare di tutti gli
abbonamenti consiste nel fatto che le programmazioni (numero di
delle trasmissioni
canali, durata, orari e tipologia dei film trasmessi) possano subire
variazioni per esclusiva volontà e decisione delle rispettive emittenti.
Pertanto, nel caso in cui tale particolarità non fosse da lei accettata,
la preghiamo di restituirci con assoluta tempestività tutto quanto da
noi inviatole” deve essere considerata come una clausola contrattuale a pieno titolo ed è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere
35
B, R e T del Codice del Consumo perché clausola avente l’effetto di
limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di limitare
la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
Commento: la clausola ha l’effetto di rendere aleatorio l’oggetto del
contratto, ovvero la visione di programmi televisivi per i quali il consumatore paga il canone di abbonamento. Per effetto della predetta
clausola, invero, il consumatore che vedesse ridotto il numero dei canali (o finanche azzerato) non potrebbe chiedere né la risoluzione del
contratto né la riduzione del canone ovvero la restituzione della quota
di canone già versata e non goduta. La clausola è quindi vessatoria
perché determina una limitazione di responsabilità del professionista
nei rapporti con il consumatore.
MULTIPROPRIETà (TIMESHARING)
Pratica n. 124/2007
Parere: la clausola secondo cui “la società venditrice cede all’acqui- 124.1. Oggetto del contratto
rente un certificato di associazione che attribuisce al titolare il diritto
alienabile e trasmissibile agli eredi di occupare, godere ed utilizzare
in modo pieno ed esclusivo, per un periodo settimanale che potrà
essere richiesto in qualsiasi epoca dell’anno, di un appartamento di
quattro posti letto in uno dei complessi turistici residenziali facenti
parte del complesso turistico in località..., Sardegna, Italia” è vessatoria ai sensi dell’art. 71, comma 2, nonché dell’art. 33, comma 2,
lettera L, in quanto non contiene tutti gli elementi indicati dall’art. 70,
comma 1, lettere da A ad I, tra cui la descrizione dell’immobile e gli
estremi del permesso di costruire dell’immobile in oggetto.
Commento: il settore dei contratti relativi ai diritti di godimento a
tempo parziale su beni immobili è caratterizzato da una intrinseca
complessità dei rapporti e dei relativi contratti, oltre che dalla proliferazione di molteplici tipologie negoziali. A fronte di tali elementi
il legislatore ha voluto garantire al consumatore un’adeguata protezione riconoscendo un diritto all’informazione particolarmente esteso
che viene rafforzato, dal punto di vista formale, dalla necessità che
le informazioni vengano fornite per iscritto sia all’inizio del rapporto
impresa-consumatore, sia al momento della conclusione del contratto. Nel caso di specie la clausola relativa all’oggetto del contratto non
conteneva quelle indicazioni (descrizione dell’immobile, ubicazione,
estremi del permesso di costruire) che secondo la legge devono essere obbligatoriamente contenute nel documento contrattuale.
Parere: la clausola secondo cui “qualora per insindacabili ragioni la 124.2. Mancata concessione
richiesta di finanziamento venisse rigettata dalla società finanziaria, il del finanziamento
contraente si impegna e si obbliga a pagare in contanti il bene commissionato o in altre modalità concordate con la società venditrice” è
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T, in quanto clausola
avente l’effetto di limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni in relazione al mancato verificarsi della condizione sospensiva
od al mancato perfezionamento del contratto collegato di finanziamento.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
36
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni.
124.3. Documento informativo Parere: la clausola secondo cui “i rapporti tra i titolari dei certificati di
associazione e la disciplina relativa al godimento dell’appartamento
e regolamento di gestione
e individuato nel certificato di associazione sono regolati dal regolamento di gestione che la venditrice rende disponibile all’acquirente
che ne facesse richiesta e dichiarato dalla società venditrice conforme all’originale depositato. Il regolamento di gestione e gli altri documenti eventualmente consegnati all’acquirente valgono a costituire,
nel loro insieme, il documento informativo ai sensi è per gli effetti
dell’articolo 70” è vessatoria ai sensi degli artt. 70 e 71 del Codice
del Consumo nonché dell’art. 33, comma 2, lettera L, in quanto le
informazioni di cui agli articoli citati devono essere contenute tassativamente nel contratto e non possono essere oggetto di rinvio ad altro documento messo “a disposizione dell’acquirente che ne facesse
richiesta”.
Commento: l’art. 70, imponendo al venditore di consegnare il documento informativo “ad ogni persona che gli chiede informazioni sul
bene immobile, sancisce il diritto del consumatore ad essere informato sin dal primo contatto con l’impresa di tutti gli elementi essenziali
dell’immobile oggetto del diritto nonché del rapporto contrattuale; non
a caso il successivo art. 71 stabilisce che le informazioni contenute
nel documento informativo debbano essere poi riportate anche nel
contratto, il che conferma che il documento informativo costituisce un
elemento separato dal contratto rispondente ad obblighi informativi
che si impongono in un momento diverso e distinto da quello della
conclusione del contratto ed in particolare sin dal momento in cui il
consumatore dimostra il proprio interesse per l’immobile, e cioè all’inizio della trattativa. Per tali motivi la clausola in questione è stata
ritenuta vessatoria in quanto le informazioni di cui agli articoli 70 e 71
devono essere fornite obbligatoriamente al consumatore ed inoltre
inserite tassativamente nel contratto, non potendo essere oggetto di
rinvio ad altro documento messo “a disposizione dell’acquirente che
ne facesse richiesta” e quindi non necessariamente conosciuto e conoscibile da parte del consumatore, con l’ulteriore conseguenza che
la clausola risulta avere l’effetto di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto ed è quindi vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera L.
124.4. Spese rimborsabili al Parere: la clausola secondo cui “in ipotesi di recesso l’acquirente
venditore in caso di recesso
è tenuto a rimborsare alla venditrice l’importo di € 475 per spese di
trasferta personale e stipula del contratto, nonché un importo pari al
20% del prezzo di acquisto del certificato di associazione e costituenti nel complesso le spese sostenute per la conclusione del contratto”
è vessatoria ai sensi dell’art. 73, comma 1 e dell’art. 33, comma 1
del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore che eserciti il diritto di recesso il pagamento di
spese non imputabili ad atti da espletare tassativamente prima dello
scadere del periodo di recesso, nonché ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore il pagamento di somme manifestamente eccessive quale penale
o altro titolo equivalente.
Commento: il particolare regime del diritto di recesso nell’ambito dei
contratti aventi ad oggetto diritti di godimento a tempo parziale di beni
immobili, nell’ambito del quale il consumatore recedente è gravato
37
dell’onere di pagare all’impresa le spese dalla stessa sostenute che
siano imputabili ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso, trova giustificazione solo nel caso che
tali spese rispondano ad obblighi di legge.
Tale interpretazione trova fondamento nell’art. 5 punto 3 della direttiva 94/47 CE che, prendendo atto dell’esistenza nell’ambito della
Comunità Europea di regimi giuridici diversi in materia di diritti “immobiliari”, stabilisce che “se esercita il diritto di recesso… l’acquirente è
tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente
alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del
contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo…”.
Gli elementi testuali presenti nella norma citata sono molteplici: le
spese oggetto di restituzione devono infatti riferirsi ad “Atti” (quindi
non qualsiasi attività ma, appunto, “atti giuridici”), il cui compimento
è obbligatorio anche sotto il profilo temporale (“tassativamente prima…”) in adempimento di obblighi di legge (“conformemente alle
legislazioni”).
Nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili deve quindi ritenersi vessatoria ogni
clausola che imponga al consumatore che eserciti il diritto di recesso
il pagamento di qualsiasi somma che non corrisponda alla sola spesa
materialmente sostenuta dall’impresa per il compimento di atti giuridici obbligatori per legge. E’ quindi stata ritenuta vessatoria, nel caso
di specie, la clausola che impone al consumatore il pagamento di
somme asseritamente relative a “spese trasferta personale e stipula
contratto”.
Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nella circostanza che il
legislatore, all’atto della redazione del codice del consumo, ha modificato la previgente disciplina del diritto di recesso nell’ambito dei
contratti negoziati fuori dai locali commerciali come risultante dal
previgente D.Lgs. 50/1992, proprio nel senso di prevedere che il
consumatore che receda non debba pagare alcuna somma: un’interpretazione dell’art. 73, comma 1 del Codice del Consumo che riconoscesse la validità di clausole che imponessero al consumatore il pagamento di somme relative a spese non rispondenti a precisi obblighi
di legge, introdurrebbe tra le due fattispecie di recesso una disparità
di trattamento manifestamente illegittima oltre che del tutto illogica.
N.B.: Con identica motivazione, nell’ambito di altre procedure (il
cui numero viene indicato tra parentesi) sono state dichiarate
vessatorie anche le seguenti clausole:
(pratica n. 138): la clausola secondo cui “in caso di recesso l’acquirente dovrà rimborsare al venditore le spese sostenute dal venditore
pari ad € 1000 sostenute al titolo di: noleggio auto € 8,50, pedaggi €
20, pernottamento due persone € 190, pasti due persone € 100, spese telefoniche € 10, spese ufficio € 100, spese legali per redazione
contratto € 150”;
(pratica n. 139): la clausola secondo cui “in caso di recesso l’acquirente dovrà rimborsare al venditore le spese sostenute per la conclusione del contratto pari ad € 1000”.
38
CASA DI RIPOSO
Pratica n. 126/2007
126.1. Aumento della retta
Parere: la clausola che prevede testualmente che l’impresa possa
variare il corrispettivo “a sua insindacabile discrezione” è vessatoria
ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere M ed O del Codice del Consumo in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista
di modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, nonché di aumentare il
prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.
Commento: la norma (art. 33, comma 2, lettera O) tutela il consumatore nel caso in cui il contratto preveda la possibilità per l’imprenditore di aumentare il prezzo, stabilendo che in tal caso al consumatore
deve essere consentito recedere se il prezzo finale è eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto. La lettera O, peraltro, deve essere letta anche in rapporto alla lettera M (il contratto
può riconoscere all’imprenditore il diritto di modificare le clausole del
contratto purché indichi i motivi che giustificano tali modifiche): poiché i principi stabiliti dalle due norme si sommano, se in un contratto
è previsto che l’impresa possa aumentare il prezzo originariamente
concordato, la relativa clausola dovrà contenere sia l’indicazione dei
motivi che legittimeranno l’eventuale aumento del prezzo (per esempio aumento dei costi delle materie prime) sia la previsione del diritto
del consumatore di recedere dal contratto nel caso in cui il prezzo finale risulti eccessivamente elevato rispetto a quello iniziale. Nel caso
di specie la clausola è stata ritenuta vessatoria sotto entrambi i profili
in quanto consente all’impresa di modificare i corrispettivi a sua insindacabile discrezione (e quindi senza alcun motivo giustificativo) senza prevedere la possibilità per il consumatore di recedere nel caso in
cui il corrispettivo finale risulti eccessivamente elevato.
126.2. Trasferimento dell’ospi- Parere: la clausola secondo cui l’impresa può disporre il trasferimento dell’Ospite “per esigenze organizzative/strutturali interne” è veste
satoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera M, in quanto clausola
avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo
indicato nel contratto stesso.
Commento: la norma (art. 33, comma 2, lettera M) sanziona quelle
clausole che riconoscono all’impresa la possibilità di modificare il contratto, senza che tale facoltà trovi giustificazione e limite in un motivo
previsto nel contratto. Il diritto di modificare le clausole, dunque, non
è vessatorio in quanto tale: esso risponde all’esigenza di adeguare
il contenuto del contratto al contesto in cui si colloca, mentre diventa
vessatorio se al consumatore non viene indicato nel contratto il motivo che legittima la variazione, poiché così il consumatore non può
controllare la legittimità della variazione che è rimessa alla volontà
dell’impresa. Nel caso di specie, la clausola che consente all’impresa di trasferire l’ospite “per esigenze organizzative/strutturali”, stante
l’assoluta genericità ed indeterminatezza della previsione, è clausola
avente l’effetto di consentire una modificazione delle caratteristiche
del servizio prestato senza un motivo indicato nel contratto.
126.3. Modifica dei servizi pre- Parere: la clausola secondo cui l’impresa può “escludere o modificare insindacabilmente i servizi... per sopravvenute esigenze orstati
39
ganizzative” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera M,
in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di
modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
Commento: analogamente alla clausola che precede, 126.2, anche
nel caso di specie la clausola è stata ritenuta vessatoria perché riserva al giudizio insindacabile dell’impresa la modificazione dei servizi
prestati agli ospiti condizionando tali modifiche ad un concetto assolutamente generico ed indefinito (e quindi non verificabile da parte
del consumatore) quali le “esigenze organizzative dell’impresa”.
Parere: la clausola secondo cui l’impresa può “variare il regolamento 126.4. Variazioni del regolaa sua discrezionalità previa comunicazione agli ospiti...” è vessato- mento
ria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere L ed M, in quanto clausola
avente l’effetto di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima
della conclusione del contratto e di consentire al professionista di
modificare unilateralmente le caratteristiche del servizio senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
Commento: in un servizio di durata, quale quello prestato da una
casa di riposo ai propri ospiti, il regolamento della casa di riposo,
espressamente accettato dagli ospiti con la sottoscrizione del contratto, costituisce parte integrante della disciplina contrattuale del
rapporto. Ne consegue che la clausola che consente all’impresa di
variare il regolamento a sua discrezionalità risulta doppiamente vessatoria in quanto per un verso estende l’adesione del consumatore a
clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere e per altro verso
consente all’impresa di modificare unilateralmente le caratteristiche
del servizio (nella misura in cui questo viene determinato dal regolamento) senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
Parere: la previsione del versamento di un deposito cauzionale in- 126.5. Deposito cauzionale infruttifero per tutto il periodo di permanenza dell’ospite (e quindi po- fruttifero
tenzialmente per numerosi anni) appare vessatoria ai sensi dell’art.
33, comma 1, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la previsione di un deposito infruttifero, senza alcun interesse legale in sede di totale o parziale restituzione, configura una
condizione vessatoria ai sensi della clausola generale di cui al primo
comma dell’art. 33. In particolare, nel giudizio di vessatorietà hanno
pesato due rilievi: in primo luogo il fatto che il deposito cauzionale
non risponde ad alcuna previsione di legge ed è clausola tesa a soddisfare unicamente l’interesse dell’ente di dotarsi di una garanzia; in
secondo luogo il fatto che l’impresa non accettava garanzie sostitutive (ad es. polizze fideiussorie) ma pretendeva l’effettivo versamento
dell’intera somma, così ricavando l’ulteriore vantaggio di procurarsi
una fonte di liquidità aggiuntiva, i cui costi venivano di fatto scaricati
sugli ospiti, che dovevano lasciare tale somma nella disponibilità dell’ente senza maturare neppure gli interessi legali. Rispetto al contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi agli ospiti della casa
di riposo, dunque, tale clausola risultava “esorbitante” e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto in quanto tesa a dare un duplice vantaggio all’impresa
(garanzia e liquidità) a tutto svantaggio del consumatore. Dal punto
di vista normativo, inoltre, il giudizio di vessatorietà trova ulteriore
conferma nel fatto che la clausola in questione introduce una dero-
40
ga peggiorativa per il consumatore al principio affermato dall’art. 11
L. 392/1978 relativo al deposito cauzionale nei contratti di locazione
che “è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al
conduttore alla fine di ogni anno”, norma certamente suscettibile di
applicazione analogica al caso in questione.
126.6. Garanzia fideiussoria dei Parere: la clausola secondo cui “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente all’impresa, a semplice richiesta scritta, anche in caso
familiari
di opposizione del debitore, quanto dovuto... per la determinazione
del debito garantito fanno prova in qualsiasi caso contro il fidejussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili
della casa di riposo ed ogni altro documento emesso da quest’ultima
a fronte del rapporto garantito” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di limitare
o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte
del consumatore e di sancire a carico del consumatore decadenze e
limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nonché limitazioni all’adduzione di prove ed inversioni e modificazioni dell’onere della prova.
Commento: la clausola in questione si traduce, in sostanza, nell’obbligo a carico dei parenti dell’ospite che hanno rilasciato la garanzia a
favore dell’impresa, di pagare immediatamente a semplice richiesta
qualsiasi somma richiesta dall’impresa, addirittura contro la volontà
dell’ospite che abbia manifestato la sua opposizione. La clausola,
sotto questo profilo, è vessatoria in quanto determina l’impossibilità per il consumatore garante di far valere eventuali eccezioni e tra
queste, in particolare, l’eccezione di inadempimento. Per altro verso,
stabilendo che le scritture contabili della casa di riposo e addirittura
“ogni altro documento emesso da quest’ultima” faranno prova contro
il consumatore garante, la clausola è vessatoria in quanto determina
limitazioni all’adduzione di prove ed inversioni e modificazioni dell’onere della prova.
FORNITURA MOBILI
Pratica n. 127/2008
127.1. Sostituzione di articoli
Parere: la clausola secondo cui “la sostituzione di articoli non più in
produzione non dà facoltà all’acquirente di annullare l’ordine” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M e T del Codice del
Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto,
nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti
dall’inadempimento del professionista.
Commento: la clausola in questione è palesemente vessatoria in
quanto consente all’impresa di sostituire a propria scelta i beni ordinati dal consumatore. Al riguardo deve considerarsi che nell’acquisto
del mobilio le scelte del consumatore sono profondamente influenzate dal proprio gusto estetico personale, e che, pertanto, la sostituzione dei prodotti ordinati con altri. ledendo il diritto del consumatore di
scegliere anzitutto i beni che gli piacciono, risulta vessatoria anche
nel caso in cui i beni sostitutivi presentino qualità e caratteristiche
simili.
127.2. Prezzo forfettario
Parere: la clausola secondo cui “il prezzo della fornitura indicato nel
presente contratto di vendita... è determinato forfettariamente. La
venditrice non è pertanto tenuta ad indicare il prezzo dei singoli mo-
41
bili, dei componenti, degli accessori e di quant’altro sia oggetto del
contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera P del
Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto di conferire
al professionista il diritto esclusivo di interpretare una clausola del
contratto.
Commento: il diritto del consumatore ad una adeguata informazione, riconosciuto dall’art. 2 del Codice del Consumo come diritto
fondamentale, non può prescindere dall’informazione circa il prezzo
dei beni acquistati, tanto più che conoscere il prezzo dei singoli beni
ordinati costituisce il presupposto indefettibile per poter far valere i
propri diritti di garanzia in caso di forniture difettose o incomplete e
comunque per poter chiedere la sostituzione di un pezzo piuttosto
che la modifica di un altro.
Parere: la clausola secondo cui “il presente contratto è vincolante dal 127.3. Recesso della venditrice
momento della sottoscrizione... fatta salva la facoltà della venditrice per errori
di recedere dal contratto in caso di errori nella redazione del contratto...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere G e P, in
quanto clausola avente l’effetto di riconoscere al solo professionista
la facoltà di recedere dal contratto e di conferire al professionista il
diritto esclusivo di interpretare una clausola del contratto.
Commento: la clausola in questione è addirittura comica: essa infatti, prevedendo una inedita “facoltà della venditrice di recedere dal
contratto in caso di errori nella redazione del contratto” lascia aperta
per la venditrice la possibilità di recedere dal contratto a proprio piacimento invocando ipotetici errori, non meglio identificati né identificabili. In vero non è dato sapere cosa significhi errori nella redazione del contratto: l’applicazione da parte del venditore di uno sconto
giudicato poi eccessivo da parte della direzione... l’indicazione da
parte del venditore di un termine di consegna giudicato poi troppo
ravvicinato dagli uffici di produzione.... In buona sostanza l’impresa
potrebbe sottrarsi agli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto che sarebbe invece vincolante per il consumatore.
Parere: la clausola secondo cui “il recesso può essere comunicato 127.4. Recesso della venditrice
dalla venditrice con ogni mezzo nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In caso di esercizio del diritto di recesso la
venditrice non è tenuta a risarcire alcun danno, ma solo a restituire
senza interessi la somma ricevuta a titolo di caparra” è vessatoria ai
sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B ed E, in quanto clausola avente
l’effetto di limitare la responsabilità del professionista in caso di inadempimento, nonché di consentire al professionista di trattenere una
somma versata dal consumatore se quest’ultimo recede dal contratto
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a recedere.
Commento: la clausola in esame costituisce un caso paradigmatico
di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma, 2 lettera E, in
quanto è assolutamente esplicita nel riconoscere all’impresa il diritto
di recedere dal contratto senza essere tenuta a restituire il doppio
della caparra ricevuta. La clausola risulta inoltre vessatoria anche ai
sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera L, nella parte in cui esclude
qualsiasi risarcimento danni a carico dell’impresa.
Parere: la clausola secondo cui “l’efficacia del contratto non è in al- 127.5. Mancata concessione
cun modo vincolata all’accoglimento da parte di qualsiasi società fi- del finanziamento
nanziaria della richiesta di finanziamento presentata dal cliente della
42
venditrice. Tra le parti resta inteso che la parola finanziamento o altra
simile aggiunta a penna sul contratto è posta solo al fine di indicare la modalità concordata di pagamento del prezzo, o di una parte
dello stesso, e non costituisce condizione sospensiva dell’efficacia
del contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q
e T, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto
in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato)
finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità
del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai
mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni, nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano
assicurato l’ottenimento del finanziamento.
127.6. Termini di pagamento in- Parere: la clausola secondo cui “il pagamento del prezzo... il saldo
dipendenti dalla consegna
deve avvenire alla consegna della merce, o, in ogni caso, non oltre
la data contrattualmente fissata per la consegna, indipendentemente
dall’avvenuta effettiva consegna della stessa” è vessatoria ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lettere R e T, in quanto clausola avente l’effetto
di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni tra cui quella di inadempimento.
Commento: la clausola in esame è di una vessatorietà addirittura
paradossale: essa, infatti, dopo aver stabilito l’ovvio principio secondo cui il pagamento del prezzo deve essere contestuale alla consegna della merce, lo svuota di qualsiasi significato stabilendo che il
consumatore deve pagare il prezzo della merce alla data stabilita per
la consegna ... anche se la consegna non avviene! E così la clausola
non ha altro effetto se non quello di ribadire che solo gli obblighi del
consumatore sono tassativi mentre quelli dell’impresa non lo sono.
La clausola risulta quindi vessatoria perché in caso di mancato rispetto dei termini di consegna da parte dell’impresa, impedisce al
consumatore di sollevare eccezioni, tra cui in particolare quella di
inadempimento.
127.7. Interessi di mora
Parere: la clausola secondo cui “in caso di ritardo nel pagamento del
prezzo o delle singole rate o degli acconti o delle penali o comunque
di qualsiasi somma dovuta alla venditrice decorreranno di diritto gli
interessi di mora al tasso convenzionale del 15%” è vessatoria ai
sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F del Codice del Consumo, in
quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di
inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto gli interessi convenzionali di mora, pattuiti nella misura del 15%,
risultano nettamente superiori anche agli interessi di mora stabiliti dal
decreto legislativo 231/2002 per le transazioni commerciali.
127.8. Pagamento nonostante Parere: la clausola secondo cui “l’eventuale denuncia di vizi o difformità o mancanza di qualità non dà diritto all’acquirente di sospendere
denuncia dei vizi
o ritardare il pagamento del prezzo alle scadenze stabilite” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere R e T, in quanto clausola
43
avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni tra cui quella di inadempimento.
Commento: la clausola in esame è pesantemente vessatoria in
quanto, stabilendo che il consumatore deve pagare il prezzo della
merce anche se ne ha contestato vizi, difformità o mancanze di qualità, è clausola avente l’effetto di ribadire che solo gli obblighi del consumatore sono tassativi mentre quelli dell’impresa non lo sono. La
clausola risulta quindi vessatoria perché in caso di consegna di beni
difettosi, non conformi al contratto o mancanti delle qualità promesse
o comunque essenziali, impedisce al consumatore di sollevare eccezioni, tra cui in particolare quella di inadempimento.
Parere: la clausola secondo cui “le marche degli elettrodomestici e 127.9. Fornitura di elettrodomedegli altri accessori, quali risultano nella proposta d’ordine, hanno stici di marca diversa
valore meramente indicativo e obbligano la venditrice unicamente a
fornire accessori con caratteristiche similari” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M e T, in quanto clausola avente l’effetto
di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto, nonché di sancire a carico del consumatore
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del
consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista.
Commento: posto che se in un contratto le parti hanno indicato le
marche degli elettrodomestici, la fornitura di elettrodomestici di marche diverse costituisce un inadempimento contrattuale, la clausola in
esame è pesantemente vessatoria in quanto legittimando tale pratica
da parte dell’impresa venditrice è clausola che per un verso consente
al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del
prodotto venduto mentre, per altro verso, impedisce al consumatore
di esercitare le azioni che gli competono a fronte di un inadempimento della controparte, ed in particolare gli impedisce di sollevare
eccezioni.
Parere: la clausola secondo cui “nel caso di risoluzione del contratto 127.10. Clausola penale
per inadempimento dell’acquirente, nel caso di inadempimento o di
ritardo nell’adempimento, il danno patito dalla venditrice per il mancato guadagno o per il ritardo viene quantificato nella misura del 30%
dell’importo del contratto. Tale importo dovrà quindi essere versato
dal compratore a titolo di penale, indipendentemente dall’eventuale
vendita della merce stessa a terzi...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al
consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente eccessivo.
Commento: la clausola in esame è vessatoria in quanto impone al
consumatore, in ogni caso di inadempimento, anche lieve, ed anche
in caso di limitazione o di eliminazione dei danni (rivendita dei beni ad
altro cliente) il pagamento di una penale di importo gravoso.
Parere: la clausola secondo cui “gli elettrodomestici eventualmen- 127.11. Limitazione garanzia
te compresi nella fornitura sono da ritenersi coperti esclusivamente sugli elettrodomestici
dalla garanzia fornita dalle ditte produttrici” è vessatoria ai sensi del
combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettera B e degli articoli
128-135 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente l’effetto
di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento
del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale di
conformità nella vendita dei beni di consumo.
Commento: posto che nei confronti del consumatore l’impresa ri-
44
sulta essere la venditrice sia dei mobili che la stessa produce sia
degli elettrodomestici che invece acquista presso terzi, ai sensi degli
articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo l’impresa è tenuta a
prestare la garanzia legale di conformità nei termini di legge anche
sugli elettrodomestici. La clausola in esame risulta quindi vessatoria
in quanto limita le responsabilità legali dell’impresa venditrice.
127.12. Termini di consegna
Parere: le clausole secondo cui “il termine di consegna indicato nel
presente contratto è meramente indicativo. La venditrice, senza alcun onere per il ritardo, potrà eseguire la fornitura entro 60 giorni
lavorativi dalla data dell’ordine, fatti salvi gli impedimenti ... l’acquirente dovrà contattare la venditrice per concordare i tempi e le modalità della consegna entro il termine previsto per la stessa e, laddove
non sia espressamente prevista, entro due anni dalla conclusione
del contratto... l’acquirente dovrà rendersi disponibile nel termine
stabilito per la consegna a ricevere la merce oggetto del presente
contratto di compravendita; in caso contrario la venditrice potrà pretendere il pagamento di una penale pari all’1% del prezzo di vendita
per ogni giorno di ritardo nella consegna addebitabile all’acquirente”
sono complessivamente vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 1 del
Codice del Consumo in quanto determinano un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: nella clausola in esame lo squilibrio tra la posizione dell’impresa e quella del consumatore è di assoluta evidenza: per l’impresa di termine di consegna è meramente indicativo ed è esclusa
qualsiasi responsabilità della stessa per il suo mancato rispetto; per
il consumatore, invece, il termine per ricevere la merce è tassativo e
viene sanzionato da una penale assolutamente gravosa pari all’1%
del prezzo di vendita per ogni giorno di ritardo.
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
CON TESSERA SCONTO
Pratica n. 128/2008
128.1. Limitazione della garan- Parere: la clausola secondo cui “i prodotti venduti sono coperti da garanzia fornita dalla casa costruttrice dei medesimi, per i tempi indicati
zia legale di conformità
nei relativi certificati acclusi alla confezione. In eventuale mancanza,
detti prodotti sono garantiti contro eventuali malfunzionamenti imputabili a difetti di fabbricazione, direttamente dalla (DITTA venditrice),
per la durata di mesi 24 dall’acquisto. In tale ipotesi, il cliente dovrà
contestare detti vizi e /o difetti prontamente e per iscritto alla (ditta
venditrice), presso la sede operativa della stessa”, è vessatoria ai
sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettera B, e degli
articoli 128-135 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente
l’effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia
legale di conformità nella vendita dei beni di consumo.
Commento: posto che ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo la responsabilità per la garanzia legale di conformità
del bene ricade sul venditore, la clausola in esame risulta vessatoria
sia perché prevede la responsabilità del venditore solo in mancanza
di quella del produttore (mentre secondo la legge il venditore è sempre e comunque responsabile dei beni venduti), sia perché stabilisce
delle limitazioni della responsabilità del venditore incompatibili con le
disposizioni di legge.
45
Parere: la clausola secondo cui “l’acquirente ha facoltà di optare 128.2. Mancata concessione
anche al momento della consegna della merce per un pagamento del finanziamento
rateale a mezzo finanziamento per il tramite di società finanziarie
segnalate dalla ditta venditrice ed alle condizioni che verranno concordate con il funzionario della stessa. Gli oneri del finanziamento
sono a carico dell’acquirente. Il pagamento tramite finanziamento
a rimborso rateale è subordinato all’accettazione del medesimo da
parte della banca o Istituto finanziatore cui sarà inoltrata la relativa
istanza. Nell’ipotesi in cui tale società o Istituto non ritenga di accettare la richiesta di finanziamento, la ditta venditrice si riserva la facoltà
di risolvere il contratto di vendita per fatto e colpa imputabile all’acquirente, chiedendo la restituzione del materiale a cura ed onere di
quest’ultimo, ovvero insistere per la relativa esecuzione, emettendo
cambiali tratte a carico dell’acquirente per gli stessi importi, interessi
e scadenze concordate. L’acquirente autorizza espressamente sin
d’ora l’emissione di cambiali tratte a proprio carico, come sopra indicato” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del
Codice del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita
ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare
la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte
in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano
assicurato l’ottenimento del finanziamento.
EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA
Pratica n. 129/2008
Parere: la clausola secondo cui “la fornitura è erogata con continuità 129.1. Limitazione responsabie può essere interrotta temporaneamente… tali interruzioni, nonché lità da interruzione del servizio
le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali,
a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore
non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né
potranno costituire motivo di risoluzione del contratto. In particolare il fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici
concernenti la consegna dell’energia elettrica o del gas quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o
del servizio di trasporto del gas…” è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettere B, e T del Codice del Consumo, in quanto clausola
avente l’effetto di sancire a carico del consumatore limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore
derivanti dall’inadempimento del professionista.
Commento: la clausola in esame costituisce una limitazione di responsabilità con cui la compagnia fornitrice di gas ed energia elettrica esclude qualsiasi possibilità per il consumatore di far valere i diritti
conseguenti ad interruzioni o limitazioni dell’erogazione o ancora a
“problemi tecnici” concernenti l’erogazione. Posto che in forza del
modello contrattuale in esame la compagnia è l’unica controparte del
46
consumatore con cui conclude il contratto per la fornitura di gas ed
energia elettrica ed in nome e per conto del quale si impegna a stipulare i necessari ulteriori contratti di accesso alle relative reti distributive, è evidente che la Compagnia dovrà assumersi le responsabilità
collegate e che la clausola in esame è quindi vessatoria.
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
CON TESSERA SCONTO
Pratica n. 130/2008
130.1. Contratto non chiaro e Parere: l’intero contratto appare redatto in modo poco chiaro e poco
comprensibile
comprensibile, in violazione del disposto dell’art. 35, comma 1.
In particolare, il frontespizio del contratto sembra fare riferimento all’acquisto di una tessera sconto con un credito utilizzabile nel corso
dei successivi 5 anni, mentre le condizioni di vendita stampigliate
sul retro del medesimo modulo fanno riferimento all’acquisto di beni
determinati.
La poca chiarezza dell’intero contratto assume rilievo nella valutazione della vessatorietà delle singole clausole sotto un duplice profilo:
per un verso le singole clausole sono più gravemente vessatorie in
quanto, oltre che recare un “significativo squilibrio” a favore del professionista, sono anche scritte in modo poco chiaro; per altro verso,
la poca chiarezza assurge ad autonomo profilo di vessatorietà, ovvero il contratto e le sue singole clausole sono vessatorie perché poco
chiare.
Si rileva, inoltre, che il contratto è configurato come atto di adesione
del socio ad un non meglio specificato Club … di cui, peraltro, non
vengono chiarite la natura, le finalità, le regole di funzionamento né
alcun altro aspetto. Il contratto è quindi vessatorio anche ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lettera L, in quanto avente l’effetto di estendere
l’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità
di conoscere prima della conclusione del contratto.
Commento: la massima in esame non fa riferimento a singole clausole ma all’intero documento contrattuale che risulta nel suo complesso non chiaro e poco comprensibile. L’utilizzo di artifizi grafici
quali scritte a caratteri cubitali dal significato tanto accattivante quanto sostanzialmente indeterminato, costituisce un tipico stratagemma
di venditori scorretti. L’art. 35 stabilisce l’obbligo che le clausole siano
redatte in modo chiaro e comprensibile e da tale regola la giurisprudenza ha ricavato il principio secondo cui le clausole redatte in modo
poco chiaro o non comprensibile sono vessatorie anche solo per tale
motivo, in quanto nel sottosistema dei contratti del consumatore, la
trasparenza è uno strumento per il raggiungimento dell’equilibrio
delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia minimale al di
sotto della quale la clausola deve essere ritenuta abusiva: Corte di
Appello di Roma, sezione 2°, 24 settembre 2002, ha affermato che
“Nei contratti tra consumatore e professionista, in sede di tutela inibitoria collettiva, ai fini dell’accertamento della abusività di una clausola
deve essere preso in considerazione anche il difetto di chiarezza e
comprensibilità della clausola medesima”. Analogamente, Tribunale
di Roma 21.01.2000, ha affermato che “La equivocità e la non trasparenza della clausola è essa stessa fonte di squilibrio tra le parti
e di iniquità sostanziale, nella misura in cui contribuisce ad aggravare l’asimmetria informativa già presente nei contratti per adesione:
ne consegue che, qualora una clausola non risulti redatta «in modo
47
chiaro e comprensibile», il giudice può, per ciò solo, vietarne l’utilizzazione nell’ambito del giudizio inibitorio instaurato a norma dell’art.
1469 sexies c.c.” (ora art. 37 del Codice del Consumo).
Parere: le clausole, in quanto fanno riferimento a generici sconti sen- 130.2. Sconti indeterminati
za indicare alcun parametro di determinazione degli stessi (non viene
indicata, infatti, la percentuale di sconto, la modalità di applicazione,
il prezzo rispetto al quale lo sconto viene praticato, etc…), sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera N, in quanto clausola
avente l’effetto di “stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione”, dell’art.
33, comma 2, lettera P, in quanto clausola avente l’effetto di “riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli
il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto”,
nonché dell’art. 33, comma 2, lettere R e T, in quanto clausola avente
l’effetto di “sancire a carico del consumatore limitazioni della facoltà
di opporre eccezioni” e di “limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del Consumatore”.
Commento: la massima in questione fa riferimento alle molteplici
clausole del modulo che pubblicizzavano il fatto che l’adesione al
club avrebbe dato diritto a fruire di generici sconti: evidentemente
clausole siffatte producevano l’effetto pratico di lasciare l’azienda libera di determinare successivamente alla stipula del contratto sia il listino dei prezzi di vendita sia la misura degli sconti. Dal punto di vista
normativo tale conseguenza di fatto delle predette clausole assume
rilievo come elemento di vessatorietà delle stesse sotto molteplici
profili: per un verso, infatti, consentiva all’impresa sia di determinare
il prezzo dei beni solo alla consegna, per altro verso questo determinava che fosse l’azienda stessa a decidere se gli sconti praticati fossero conformi al contratto; per altro verso ancora, tutto ciò determinava l’ulteriore effetto di impedire al consumatore di opporre qualsiasi
eccezione, tra cui, in particolare, quella di inadempimento
Parere: la clausola secondo cui il mancato rispetto dei termini di con- 130.3. Termini di consegna
segna della merce da parte della venditrice “non comporta il venir
meno delle obbligazioni assunte dal socio” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera R, in quanto clausola avente l’effetto di
limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da
parte del consumatore.
Commento: la clausola in esame costituisce un esempio classico
di clausola che limita ed esclude la possibilità per il consumatore di
eccepire l’inadempimento dell’impresa: viene previsto, infatti, che le
obbligazioni assunte dal consumatore, ovvero il pagamento del prezzo, non vengono meno in caso di mancata consegna della merce.
Dunque, al momento della stipula del contratto l’impresa si impegna
a consegnare la merce in un determinato termine ed il consumatore
si impegna a pagare il prezzo entro un determinato termine: in linea
di principio le due obbligazioni stanno alla pari e, secondo i principi generali dell’ordinamento civile, se una parte non adempie alle
proprie obbligazioni, l’altra parte può sospendere l’esecuzione delle
sue. Questo significa che se l’impresa non consegna la merce il consumatore non è tenuto a pagare il prezzo. La clausola in questione,
invece, rompe questo equilibrio a solo vantaggio dell’impresa, prevedendo che in caso di inadempimento dell’impresa il consumatore
deve adempiere comunque.
48
130.4. Mancata concessione Parere: la clausola secondo cui “la mancata concessione del finandel finanziamento
ziamento non farà venir meno le obbligazioni assunte dal socio con
la presente commissione”, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettere Q e T, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare
il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed
il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la
responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in
suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano
assicurato l’ottenimento del finanziamento.
130.5. Termini di esercizio del Parere: la clausola sul diritto di recesso è vessatoria in quanto prediritto di recesso
vede che il termine per l’esercizio del diritto decorra solo dalla data
della sottoscrizione della nota d’ordine e non, come prevede l’art. 65,
“dalla consegna della merce se successiva”.
Commento: la clausola sul diritto di recesso risulta vessatoria, tanto
più in ragione del fatto che il contratto in questione non aveva ad
oggetto beni specificamente individuati ma piuttosto la possibilità di
acquistare merce da un catalogo, fino ad un determinato valore che
il consumatore si impegnava a pagare da subito. In tali circostanze,
evidentemente, non essendo neppure identificato l’oggetto del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso deve necessariamente restare sospeso.
SERVIZI DI VIGILANZA
Pratica n. 132/2008
132.1. Rinnovo automatico e Parere: la clausola secondo cui “La presente convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di inizio erogazione del servitermine di disdetta
zio e si intenderà rinnovata per un eguale periodo, salva disdetta, da
darsi almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata”
è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera I, in quanto clausola avente l’effetto stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine
di evitare la tacita proroga o rinnovazione.
Commento: la valutazione circa l’adeguatezza del termine per la
comunicazione della disdetta al fine di evitare il rinnovo automatico
del contratto non può prescindere dalla valutazione del peso delle
obbligazioni gravanti sulle parti in conseguenza della cessazione del
rapporto: è certamente comprensibile, per esempio, la previsione di
termini di disdetta lunghi nell’ambito dei contratti di locazione di beni
immobili laddove la cessazione del rapporto impone al locatore di
cercare e trovare un nuovo conduttore, ed al conduttore di trovare
un’altra sistemazione e di trasferirvi i propri beni. Termini prolungati
non sono invece legittimi, e si risolvono in una clausola indubbiamente vessatoria, nell’ambito di contratti alla cui cessazione sulle parti
non gravino obbligazioni rilevanti e tali da giustificare il prolungamento dei termini. Nell’ambito dei servizi di cui al contratto in questione,
in cui l’Istituto di sorveglianza presta servizi di teleallarme, custodia di
49
chiavi in busta sigillata presso la propria sede e solo eventualmente
attività di intervento di proprio personale presso l’utente, la previsione
di termini di recesso prolungati risulta vessatoria.
Parere: la clausola secondo cui “le parti contraenti, tenuto conto del 132.2. Limitazione della responparticolare stato dei luoghi, del tipo, della qualità e quantità delle pre- sabilità risarcitoria
stazioni richieste all’istituto e del canone convenuto espressamente,
convengono che qualsiasi danno all’utente provocato da accertata
responsabilità dell’istituto venga dallo stesso risarcito con una somma di denaro di ammontare non superiore a tante annualità di canone quante sono le annualità di validità del contratto” è vessatoria
ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera B, in quanto sancisce gravi
limitazioni ai diritti del consumatore in caso di inadempimento della
ditta nonché un aggravamento dell’onere della prova.
Commento: la clausola in esame costituisce un esempio paradigmatico di limitazione di responsabilità laddove viene appunto stabilito
che qualsiasi sia l’importo dei danni subiti dall’utente il risarcimento
dovuto dall’istituto di sorveglianza non potrà mai essere superiore al
canone contrattuale; tale clausola è quindi vessatoria.
Parere: la clausola secondo cui “l’istituto rimane esonerato da ogni 132.3. Limitazione di responsae qualsiasi responsabilità in caso di calamità naturali, guerre, rivolte, bilità per fatti eccezionali
sollevazioni, atti di terrorismo, manifestazioni…”, escludendo in forma generica la responsabilità dell’Istituto in riferimento a certi eventi
straordinari, senza che sia dato comprendere cosa significa esattamente, costituisce una limitazione di responsabilità, ed è quindi vessatorio ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B ed R.
Commento: ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore non è responsabile del proprio inadempimento, e quindi non è tenuto ad alcun risarcimento, se l’inadempimento è stato determinato dall’impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (c.d. forza
maggiore). Atteso il contenuto della norma ora citata, la clausola in
esame appare superflua nei limiti in cui i fatti in relazione ai quali
esclude la responsabilità dell’istituto sono suscettibili di integrare la
fattispecie della forza maggiore: in tali casi, infatti, la responsabilità
dell’istituto è già esclusa dal codice civile. Laddove invece la clausola
in esame tenda ad escludere la responsabilità dell’istituto di sorveglianza in relazione a fatti che non siano suscettibili di integrare la
fattispecie della forza maggiore, la clausola risulta vessatoria perché
costituisce una limitazione della responsabilità dell’impresa ulteriore
rispetto a quelle legittimate dal codice civile. La clausola in esame, infine, risulta comunque vessatoria in ragione della assoluta genericità
e indeterminatezza delle fattispecie indicate: stabilisce infatti che sia
esclusa qualsiasi responsabilità in caso di calamità naturali (senza
indicare alcun criterio di tempo e di spazio in cui tali calamità naturali siano destinate a prodursi), in caso di guerre, rivolte, sollevazioni, atti di terrorismo (senza indicare, oltre ai criteri spazio-temporali,
nemmeno alcuna definizione di tali concetti tutt’altro che univoci) ed
addirittura in caso di manifestazioni (sportive ? teatrali ?); insomma è
chiaro che una clausola siffatta vuole dire tutto e niente.
50
VENDITA DI BENI DI CONSUMO
(TELEVENDITA)
Pratica n. 133/2008
133.1. Natura non vincolante Parere: la clausola secondo cui “i dati informativi sui beni oggetto
del presente contratto contenuti in opuscoli, in messaggi pubblicitadella descrizione dei beni
ri, in promozioni ovunque realizzate, in spot di televendite e/o forniti
verbalmente in sede di trattative dall’incaricato della ditta venditrice, hanno caratteristiche puramente indicative e non sono vincolanti. L’acquirente prende atto che... i beni consegnati potranno avere
caratteristiche diverse rispetto a quelle presentate durante le trattative. L’acquirente rinuncia pertanto a sollevare qualsiasi eccezione
in merito a tali possibili circostanze e modifiche, nei limiti in cui tali
modifiche siano intese a migliorare la qualità del prodotto, derivino da
miglioramenti tecnologici o siano rese necessarie da disposizioni di
legge e comunque non rendano i beni non conformi alla proposta di
acquisto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, M, R
e T, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista
di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto nonché
di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni e di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria ai sensi
della lettera M dell’art. 33, in quanto consente all’impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto del contratto, fornendo beni diversi
da quelli descritti, senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile
discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri: da
tale previsione discendono poi gli ulteriori profili di vessatorietà di cui
alle lettere B, R e T in quanto, essendo l’impresa libera di consegnare
merci diverse rispetto alle pattuizioni, il consumatore non potrà far
valere i propri diritti conseguenti a tale sostanziale inadempimento,
come peraltro espressamente stabilito dalla clausola stessa che testualmente esclude l’opponibilità di “qualsiasi eccezione”.
133.2. Termini di consegna
Parere: la clausola secondo cui “l’acquirente è a conoscenza che i
tempi di consegna sono influenzati da fattori ed eventi al di fuori del
controllo della ditta venditrice e che, pertanto, il termine di consegna
eventualmente previsto nella proposta d’acquisto ha carattere meramente indicativo ed orientativo” è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 1 e comma 2, lettere Q ed R, perché clausola avente l’effetto
di limitare la responsabilità del professionista rispetto le obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari nonché di
limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da
parte del consumatore.
Commento: in un contratto di compravendita la consegna della
merce venduta costituisce la principale obbligazione del venditore e
l’indicazione del termine di consegna, in quanto incide sull’obbligazione principale, assume una grande importanza nella valutazione
dell’equilibrio contrattuale raggiunto tra le parti. La clausola in questione ha l’effetto di rendere non vincolante il termine di consegna ed
è pertanto una clausola che incide pesantemente sull’equilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, fermi restando
gli obblighi assunti dal consumatore, consente all’impresa di “alleggerire” i propri doveri. In sostanza tale clausola produce il duplice
51
effetto di limitare la responsabilità dell’impresa rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in un suo nome dal mandatario
(infatti, nonostante l’addetto commerciale dell’azienda abbia assunto
l’obbligo contrattuale di consegnare entro un determinato termine,
per effetto della clausola in esame l’azienda non subirà alcuna conseguenza per il mancato rispetto di quel termine potendolo modificare a proprio piacimento) e di limitare l’opponibilità dell’eccezione
di inadempimento da parte del consumatore (il mancato rispetto dei
termini originari di consegna, infatti, verrebbe sanato dall’impresa
semplicemente indicando nuovi termini così impedendo al consumatore di eccepire l’inadempimento).
Parere: la clausola secondo cui “la ditta venditrice non sarà responsa- 133.3. Limitazione di responsabile dei danni ricadenti nell’ambito della responsabilità del costruttore bilità
dei beni forniti, in ragione delle disposizioni di legge vigenti. La ditta
venditrice... non sarà responsabile... per gli usi da parte di persone
minorenni o incapaci. L’onere della prova di aver utilizzato in modo
corretto il bene è posto a carico dell’acquirente” è vessatoria ai sensi
del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, lettere B e T e degli
articoli 128-135 del Codice del Consumo, in quanto clausola avente
l’effetto di escludere le azioni del consumatore derivanti dall’inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia
legale di conformità nella vendita dei beni di consumo, nonché perché determina una inversione o modifica dell’onere della prova.
Commento: posto che ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo la responsabilità per la garanzia legale di conformità
del bene ricade sul venditore, e che, in ogni caso, la disciplina della
responsabilità del costruttore di cui agli articoli 114 e seguenti non
è alternativa alla responsabilità del venditore, la clausola in esame
risulta vessatoria in quanto limitativa della responsabilità di quest’ultimo. La clausola è inoltre vessatoria anche perché, imponendo in ogni
caso al consumatore di dimostrare di aver utilizzato in modo corretto
i beni, prevede una disciplina dell’onere della prova che si risolve in
un aggravamento per il consumatore.
Parere: nella clausola sul diritto di recesso:
133.4. Diritto di recesso
- la previsione secondo cui l’acquirente ha facoltà di “recedere dalla proposta di acquisto entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione”, è
vessatoria in quanto prevede che il termine per l’esercizio del diritto
decorra solo dalla data della sottoscrizione della nota d’ordine e
non, come prevede l’art. 65, “dalla consegna della merce se successiva”;
- la previsione secondo cui “è condizione essenziale per l’esercizio
del diritto di recesso la sostanziale integrità della merce da restituire. La valutazione della sussistenza di tale condizione è riservata
all’insindacabile giudizio della ditta venditrice” è vessatoria ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lettera P, in quanto clausola avente l’effetto
di conferire al professionista il diritto esclusivo di interpretare una
clausola qualsiasi del contratto;
- la previsione secondo cui, in caso di esercizio del diritto di recesso
“è salvo il diritto per la ditta venditrice di essere rimborsata delle
spese accessorie sostenute in adempimento del contratto” è vessatoria in quanto ai sensi dell’art. 67, comma 3, “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso... sono
le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”. La clausola è quindi nulla ai sensi
52
dell’art. 143, comma 1.
Commento: la clausola in esame risulta particolarmente vessatoria
in quanto incide pesantemente sul diritto di recesso che viene illegittimamente limitato sia in riferimento ai termini che alle condizioni di
esercizio. Poiché il legislatore ha introdotto il diritto di recesso proprio
per tutelare il consumatore nell’ambito di situazioni in cui la sua posizione di svantaggio è risultata inevitabile, è evidente la gravità di una
clausola siffatta che, di fatto, limita le difese di un consumatore già
posto in una situazione svantaggiosa.
133.5. Promesse dei venditori
Parere: le clausole secondo cui “eventuali condizioni aggiunte o in
deroga a quanto previsto nella proposta d’acquisto o dalle presenti
condizioni generali, saranno vincolanti solo se pattuita per iscritto” e
“i procacciatori, i consegnatari, gli agenti e gli intermediari in genere
non hanno alcun potere di rappresentanza pur essendo autorizzati
all’incasso di pagamenti” sono vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettera Q, in quanto clausole aventi l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità.
Commento: nella prassi commerciale è normale la presenza di venditori che nel corso delle trattative con il consumatore gli riconoscono
sconti, promettono facilitazioni, assicurano la concessione di finanziamenti, etc... La clausola in questione è stata ritenuta vessatoria
perché avente l’effetto di subordinare l’adempimento da parte dell’impresa delle promesse fatte dai suoi venditori al rispetto di particolari
formalità qual è la pattuizione scritta e quindi, così disconoscendo le
promesse fatte dai venditori, sulla cui validità, invece, il consumatore
si era basato nel decidere di concludere il contratto. La clausola, poi,
giunge all’assurdo di stabilire che i venditori non hanno la rappresentanza dell’azienda, sebbene siano legittimati, appunto, a vendere
per conto dell’azienda, nonché a ricevere i pagamenti: anche sotto
tale profilo la clausola risulta pesantemente vessatoria in quanto, in
buona sostanza, afferma che i venditori hanno tutti i poteri tipici del
rappresentante quando questo fa comodo all’azienda (che quindi
può vendere ed incassare) mentre non hanno nessun potere di rappresentanza quando questo sarebbe utile per il consumatore (che
potrebbe ottenere sconti o denunciare vizi e difetti della merce…).
133.6. Mancata concessione Parere: la clausola secondo cui “Se l’acquirente intende usufruire di
del finanziamento
credito al consumo, dichiara di essere stato informato delle condizioni del contratto di finanziamento come da separata richiesta; dichiara
di aver fornito all’incaricato dell’azienda documentazione completa
e rispondente a verità; dichiara di essere a conoscenza che il perfezionamento del contratto di compravendita e di conseguenza e i
relativi obblighi rimangono validi ed efficaci anche qualora la richiesta di finanziamento per qualsiasi motivo non venisse accettata” è
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del Codice
del Consumo in quanto, impedendo al consumatore di impugnare
il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed
il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di limitare la
responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in
suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
53
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano
assicurato l’ottenimento del finanziamento.
Parere: la clausola secondo cui “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133.7. Negoziazione individua1341, dell’articolo 1469 bis e degli articoli 33 e seguenti del codice le
del consumo il sottoscritto acquirente dichiara di aver trattato individualmente, di aver preso visione ed attentamente valutate le clausole
riportate a tergo della presente proposta di acquisto e di approvarle
specificatamente” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2 lettera T, e dell’art. 143, comma 1, in quanto clausola volta ad
aggirare surrettiziamente il disposto normativo dell’art. 34.
Commento: poiché l’art. 34, comma 4 del Codice del Consumo stabilisce testualmente che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” è
evidente che una clausola siffatta, manifestamente volta ad aggirare
surrettiziamente il disposto normativo, è, oltre che vessatoria, del tutto illegittima.
FORNITURA MOBILI
Pratica n. 135/2008
Parere: la clausola secondo cui “non sono riconosciuti: accordi ver- 135.1. Promesse dei venditori
bali, promesse di sconti, riduzione del prezzo, pagamenti diversi da
quelli ammessi, rese e modifiche al presente accordo, omaggi verbali” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera Q, in quanto
clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome
dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità.
Commento: analogamente alla massima 133.5 di cui alla pratica
precedente, anche la clausola in questione è stata ritenuta vessatoria
perché avente l’effetto di disconoscere le promesse fatte dai venditori, sulla cui validità, invece, il consumatore si era basato nel decidere
di concludere il contratto. In particolare, mentre nel caso precedente
la clausola affermava che le promesse dei venditori non erano valide
se non risultavano per iscritto, nel caso di specie la clausola ha per
effetto proprio quello di non riconoscere tali promesse, indipendentemente da che siano state fatte a voce o per iscritto. La clausola è
quindi, a maggior ragione, vessatoria.
Parere: la clausola secondo cui “qualora l’acquirente intende rece- 135.2. Clausola penale per redere dal contratto, egli potrà esercitare tale facoltà contro il versa- cesso
mento di una penalità pari al 32% del prezzo della merce indicato
nella commissione. Tale facoltà potrà essere esercitata nel termine
massimo di giorni sette dalla data di sottoscrizione” è vessatoria ai
sensi dell’art. 33, comma 2, lettera F, in quanto clausola avente l’effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell’adempimento, il pagamento di somme d’importo manifestamente
eccessivo.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto prevede una penale molto gravosa a carico del consumatore che
intenda recedere dal contratto: la misura della penale, pari ad 1/3 del
54
corrispettivo, appare manifestamente eccessiva.
135.3. Pagamento anticipato e Parere: la clausola secondo cui “il pagamento della merce che viene
consegne distanti
consegnata nelle zone lontane dovrà essere fatto anticipatamente”
e “le parti danno atto che il pagamento dovrà essere effettuato in
denaro contante prima dello scarico della merce”, è vessatoria ai
sensi dell’art. 35, in quanto clausola poco chiara, nonché ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T perché, risolvendosi in una
clausola solve et repete comporta per il consumatore l’impossibilità di eccepire l’inadempimento del professionista, clausola avente
l’effetto di limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento
del professionista, nonché di limitare l’opponibilità dell’eccezione di
inadempimento da parte del consumatore, e quindi, più in generale di
limitare la facoltà del consumatore di opporre eccezioni.
Commento: è principio consolidato nel nostro ordinamento quello
secondo cui a fronte dell’inadempimento (o di adempimento inesatto) di una parte, l’altra parte non è tenuta ad adempiere. La clausola
in questione imponendo al consumatore di pagare integralmente il
prezzo della fornitura prima dello scarico della merce, e addirittura
prima della partenza della merce dallo stabilimento della venditrice
in caso di consegne “in zone lontane”, e quindi prima della sua consegna e della stessa possibilità per il consumatore di verificare che
la merce consegnata corrisponda effettivamente a quanto ordinato
e non sia affetta da vizi, è stata ritenuta vessatoria in quanto clausola avente l’effetto di impedire al consumatore di avvalersi di tutti
quei rimedi previsti dall’ordinamento a tutela di una parte in caso di
inadempimento (o di adempimento inesatto) dell’altra parte. è stata
inoltre rilevata la scarsa chiarezza della clausola nel riferimento a
“zone lontane” senza alcuna specificazione circa il limite di distanza
cui fare riferimento.
135.4. Mancata o ridotta con- Parere: la clausola secondo cui “nel caso in cui l’acquirente ottenescessione del finanziamento
se dall’istituto di credito un prestito ridotto rispetto alla domanda, il
contratto dovrà essere ugualmente eseguito per la sola parte coperta
dal finanziamento effettivamente erogato rinunziando espressamente
l’acquirente a chiedere la risoluzione del contratto. Eguale disciplina
verrà applicata in caso di richiesta di prestito avanzata nei confronti di
più banche o società finanziarie, la risoluzione in tal caso potrà essere chiesta soltanto in caso di reiezione di tutte le domande, dovendosi invece eseguire il contratto per la parte coperta dal finanziamento.
In ogni caso, se in parte il pagamento è stato convenuto per contante
alla consegna, il contratto dovrà essere dai contraenti eseguito limitatamente al previsto pagamento per contanti” è vessatoria ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T, in quanto, impedendo al consumatore di impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la vendita ed il (mancato o parziale) finanziamento, è clausola
avente l’effetto di limitare la responsabilità del professionista rispetto
alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a
carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: anche questa clausola è stata ritenuta vessatoria, come
altre analoghe già viste in precedenza. Atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di
finanziamento e dunque la natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, la clausola in
questione si risolve in una limitazione della facoltà per il consumatore
di opporre eccezioni nonché di far valere le diverse promesse fatte
55
dai venditori che avevano assicurato l’ottenimento del finanziamento.
Nel caso di specie, in particolare, la clausola è caratterizzata dalla
previsione di un inedito principio di proporzionalità tra il finanziamento effettivamente erogato e la parte di contratto destinata a sopravvivere, in forza del quale a fronte di finanziamento parziale, l’impresa
provvederà ad un’esecuzione parziale. E’ sin troppo facile rilevare
l’assurdità di una clausola che, in pratica, consente all’impresa di
consegnare solo la quota di merce coperta dal finanziamento senza
consentire al consumatore di rifiutare un adempimento cui potrebbe
non avere alcun interesse (es. metà delle sedie o delle poltrone ordinate… letto e comò senza armadio e comodini, etc…).
CORSI DI INFORMATICA
Pratica n. 136/2008
Parere: le clausole secondo cui:
136.1. Oggetto del contratto
- “il contraente iscrive il partecipante al corso di Windows, Word,
Excel, internet, posta elettronica come segue: sette lezioni per 2 h.
- La scuola insegna la materia didattica con docenti qualificati e materiale didattico, in testi e programmi.
- Al termine del corso il partecipante ha diritto, su richiesta, di ricevere
l’attestato di qualifica.
- Garanzia di profitto: la società venditrice garantisce il miglior risultato dando diritto al partecipante di rifrequentare gratuitamente il
corso qualora l’obiettivo non venga raggiunto. La richiesta deve
pervenire entro un mese dalla fine del corso”;
forniscono una descrizione dell’oggetto del contratto talmente generica da risultare indeterminata: la stessa è quindi vessatoria ai sensi
dell’art. 34, comma 2.
Commento: l’art. 34, comma 2 stabilisce che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto... purché tali elementi siano individuati in modo
chiaro e comprensibile”. Nel caso di specie, al contrario, l’oggetto
del contratto risulta del tutto indeterminato: non è dato comprendere,
infatti, cosa significhi “corso di Windows, Word, Excel, Internet, posta elettronica... sette lezioni per 2 h”. L’assoluta indeterminatezza di
tale oggetto svuota completamente di significato la garanzia di profitto: non essendo individuato in alcun modo quale sia l’obiettivo da
raggiungere, infatti, non è dato neppure comprendere in quali casi il
partecipante abbia diritto a frequentare nuovamente il corso.
Parere: la clausola secondo cui “la società venditrice garantisce l’ini- 136.2. Termine per l’esecuziozio delle lezioni entro e non oltre quattro mesi dalla data del presente ne del contratto
contratto. Qualora trascorsi quattro mesi il partecipante non abbia
ricevuto comunicazione della data di inizio delle lezioni, il contratto
può essere sciolto tramite lettera raccomandata al ricevimento della
quale verrà rimborsata l’iscrizione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettera E, in quanto clausola avente l’effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versato dal
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da
esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non
concludere il contratto oppure a recedere.
Commento: la vessatorietà della clausola in esame è di tutta evidenza: la caparra versata dal consumatore, infatti, viene trattenuta
56
dall’impresa nel caso in cui sia il consumatore a non adempiere al
contratto, ma viene semplicemente restituita nel caso in cui sia l’impresa a non adempiere al contratto laddove, secondo gli ordinari criteri, in tali casi impresa debba versare consumatore una somma pari
al doppio della caparra ricevuta.
136.3. Mancata concessione Parere: la clausola secondo cui “qualora il contraente risultasse non
del finanziamento
finanziabile, lo stesso si impegna a versare l’intera somma tramite effetti bancari, contanti o assegno” è vessatoria ai sensi dell’art.
33, comma 2, lettere Q e T in quanto, impedendo al consumatore di
impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra la
vendita ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l’effetto di
limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
assunte in suo nome dai mandatari e di sancire a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Commento: atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento e dunque la
natura di condizione sospensiva dell’ottenimento del finanziamento
rispetto alla compravendita, la clausola in questione si risolve in una
limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni, nonché di far valere le diverse promesse fatte dai venditori che avevano
assicurato l’ottenimento del finanziamento.
FORNITURA DI SERRAMENTI
Pratica n. 141/2008
141.1. Responsabilità del com- Parere: la clausola secondo cui “tutte le misurazioni dei manufatti
costruiti su misura, fuori serie, si intendono dedotte dal committente,
mittente per le misurazioni
anche se nel rilevarle egli si sia giovato dell’opera di personale dipendente o solamente organizzato dalla venditrice. Eventuali errori
di misurazione pertanto sono da attribuirsi in qualsiasi caso esclusivamente al committente” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2,
lettere B e T, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista
e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni.
Commento: la clausola in esame pretende di imputare al consumatore committente la responsabilità delle misurazioni relative alla realizzazione di serramenti su misura liberando così l’impresa da ogni
responsabilità per eventuali errori compiuti dal proprio personale in
fase di rilevazione. In pratica, ove un consumatore richieda la realizzazione di serramenti su misura e l’impresa mandi un proprio dipendente a rilevare le misurazioni necessarie, nel caso in cui questi
prenda delle misure sbagliate e di conseguenza l’impresa realizzi dei
serramenti non adatti alle esigenze del consumatore, l’effetto pratico
di tale clausola è di imporre al consumatore di pagare comunque
l’intero prezzo della fornitura in quanto la colpa dell’errore viene a lui
imputata. La vessatorietà della clausola siffatta non richiede particolari spiegazioni.
141.2. Natura non vincolante Parere: la clausola secondo cui “i campioni, i cataloghi, il manuale
di informazioni e qualsiasi documentazione tecnica... hanno valore
della descrizione dei beni
puramente indicativo, dimostrativo e pubblicitario... La venditrice si
riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alla merce di
sua produzione le modifiche di carattere tecnico costruttivo, da lei
ritenute le più opportune... La denominazione dei manufatti e così
57
pure quella delle loro parti componenti, che risultano richiamate negli
ordinativi in quanto liberamente assegnate dalla venditrice per comodità di identificazione, hanno un valore puramente indicativo di
quanto più dettagliatamente risulta dai campioni, cataloghi, dal manuale di informazioni e da qualsiasi documentazione tecnica, posti in
circolazione dalla venditrice” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettere B, M, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di consentire
al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del
prodotto nonché di sancire a carico del consumatore limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni e di escludere le azioni del consumatore
derivanti dall’inadempimento del professionista.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria ai sensi
della lettera M dell’art. 33 in quanto consente all’impresa di modificare unilateralmente i beni oggetto del contratto, fornendo beni diversi
da quelli descritti, senza la previsione di alcun giustificato motivo risultante dal contratto, rimettendo così alla sua totale ed insindacabile
discrezione la scelta se fornire effettivamente i beni ordinati o altri: da
tale previsione discendono poi gli ulteriori profili di vessatorietà di cui
alle lettere B, R e T in quanto, essendo l’impresa libera di consegnare
merci diverse rispetto alle pattuizioni, il consumatore non potrà far
valere i propri diritti conseguenti a tale sostanziale inadempimento,
come peraltro espressamente stabilito dalla clausola stessa che testualmente esclude l’opponibilità di “qualsiasi eccezione”.
Parere: la clausola secondo cui “eventuale ulteriore collaudo... deve 141.3. Collaudo presso la venavvenire esclusivamente presso gli stabilimenti della venditrice” è ditrice
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto
limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del
consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nonché di addurre prove.
Commento: la clausola in esame deroga all’ovvio principio, di buon
senso prima ancora che giuridico, secondo cui la verifica della bontà
dell’adempimento si fa quando l’adempimento è concluso, il che significa che nell’ambito di un contratto per la fornitura di serramenti,
che devono essere necessariamente realizzati in funzione dei fori
su cui dovranno essere installati, tale verifica (cui il collaudo è funzionale) deve poter essere svolta dopo l’installazione; tanto più che
il contratto in questione annoverava la posa in opera dei serramenti
come elemento integrante delle prestazioni della venditrice. La clausola risulta quindi vessatoria in quanto, impedendo lo svolgimento
del collaudo dopo l’installazione, ha il duplice effetto di limitare i diritti
del consumatore in caso di inadempimento e di sancire a carico del
consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nonché di addurre prove.
Parere: la clausola secondo cui “per i serramenti esterni... non sa- 141.4. Infiltrazioni di aria ed acranno considerati difetti le eventuali infiltrazioni di aria e/o di acqua, qua
che potrebbero verificarsi in occasione di pioggia accompagnata da
vento o comunque durante perturbazioni atmosferiche di una certa
rilevanza. Il verificarsi di tali inconvenienti verrà bensì considerato
come conseguenza di fenomeni atmosferici del tutto imprevedibili e
anomali, oppure dovuto ad incuria da parte dell’acquirente per non
aver adottato quella comune norma di prevenzione, che prevede nelle circostanze considerate, l’abbassamento completo degli avvolgibili” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T del Codice
58
del Consumo, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento inesatto da parte del professionista
e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni;.
Commento: tra le tante clausole vessatorie esaminate dalla Commissione questa è senza dubbio una delle più curiose: essa stabilisce che eventuali infiltrazioni di aria o acqua non costituiscono difetti
dei serramenti ma determinano una presunzione di imprevedibilità ed
anomalia dell’evento atmosferico o, addirittura, di responsabilità del
consumatore che avrebbe dovuto abbassare le persiane. Insomma,
qualunque cosa accada è colpa di tutti fuorché dell’impresa fornitrice
dei serramenti che in tal modo è esentata da qualsiasi responsabilità.
La vessatorietà di una clausola siffatta è di lapalissiana evidenza.
141.5. Termini di consegna
Parere: il combinato disposto delle clausole secondo cui “i termini di
approntamento, di spedizione e posa in opera comunque e dovunque indicati non hanno valenza tassativa o di essenzialità... eventuali
ritardi, fino ad un massimo di giorni 60 lavorativi, non potranno quindi
dar luogo al risarcimento del danno o alla risoluzione anche parziale del contratto” mentre, per converso, “il committente si impegna a
ritirare la merce non appena gliene sia comunicato l’approntamento
e comunque non oltre dieci giorni. In caso di ritardo, la venditrice...
potendo richiedere le spese di immagazzinamento e sosta della merce” è vessatorio ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la vessatorietà della clausola risulta evidente dalla netta
sproporzione esistente tra i termini cui sono soggette le due Parti. L’impresa gode di un margine di tolleranza di 60 giorni lavorativi,
senza sottostare ad alcuna conseguenza, rispetto al termine di consegna indicato nel contratto e quindi perfettamente conosciuto dalle
parti sin dall’inizio del rapporto, mentre il consumatore gode di un termine di soli dieci giorni (semplici, non “lavorativi”) che decorre dalla
data di comunicazione dell’approntamento da parte della venditrice
(quindi una data assolutamente incerta atteso l’ampio margine di cui
gode quest’ultima). E così, mentre la venditrice può posticipare di
due mesi e mezzo la consegna senza conseguenze, il consumatore
che si senta comunicare alla vigilia delle ferie che la merce è pronta
dovrebbe rinviare le ferie o pagare la penale… Lo squilibrio della
clausola, e quindi la sua vessatorietà, è palese.
141.6. Posa in opera
Parere: il combinato disposto delle clausole secondo cui “l’eventuale
posa in opera della merce fornita viene convenzionalmente considerata un servizio, accessorio ed autonomo, prestato dalla venditrice
nei confronti del compratore; in virtù di tale caratteristica, il committente non potrà sospendere il pagamento riguardante la fornitura della merce, anche se venissero a sussistere delle controversie sulla
posa in opera ed anche se la posa in opera per qualsiasi ragione non
venisse eseguita” e secondo cui “si precisa che i prodotti forniti dalla
venditrice non sono concepiti per essere installati dal consumatore.
La venditrice non assume, pertanto, alcuna garanzia per il funzionamento dei manufatti non posti in opera direttamente da personale
suo dipendente o da persona da lei organizzata (anche nel caso in
cui il committente abbia provveduto alla posa in opera solamente di
alcune parti componenti il manufatto) qualora il cattivo funzionamento sia causato da imperfezioni della medesima posa in opera” è ves-
59
satorio ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B e T, in quanto limita i
diritti del consumatore in caso di inadempimento o di adempimento
inesatto da parte del professionista e sancisce a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Commento: la clausola in esame stabilisce che per un verso la posa
in opera non costituisce parte integrante delle obbligazioni della venditrice e che pertanto il consumatore non può sospendere il pagamento del prezzo solo perché i serramenti non vengono installati, ma
che tuttavia, per altro verso, se il consumatore installa i serramenti
da solo o li fa installare da altra ditta la venditrice non ne risponde
più; ma allora deve desumersi che l’installazione costituisce parte
essenziale della prestazione cosicché il consumatore avrebbe diritto a sospendere i pagamenti fino alla sua completa esecuzione. La
clausola è quindi vessatoria.
CORSI DI FORMAZIONE
Pratica n. 142/2008
Parere:la clausola “caratteristiche del corso: l’azienda mette a di- 142.1. Oggetto del contratto
sposizione dell’allieva i propri insegnanti e tutto il materiale didattico”
non individua l’oggetto del contratto che rimane pertanto del tutto
indeterminato; la clausola è quindi vessatoria ai sensi dell’art. 34,
comma 2.
Commento: la clausola in esame non fornisce alcuna descrizione
dell’oggetto del contratto mentre ai sensi dell’art. 34, comma 2, “la
valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell’oggetto del contratto... purché tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Parere: la clausola “diritto all’attestato: al termine del corso l’allieva 142.2. Attestato di fine corso
riceverà un attestato di natura privata con la relativa votazione, rilasciato in conformità alle leggi vigenti” è censurabile alla luce degli articoli 35 e 39, in quanto la valutazione del profitto da parte di soggetti
privati non ha nulla a che vedere con disposizioni di legge o direttive
ministeriali.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto il riferimento alla “conformità alle leggi vigenti”, viola sia il postulato
di chiara e comprensibile redazione del contratto sia il principio di
lealtà e correttezza nei rapporti commerciali, in quanto atta ad ingenerare l’ingannevole convinzione che l’attestato abbia un qualche
valore ai sensi della vigente normativa statale.
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
CON TESSERA SCONTO
Pratica n. 144/2008
Parere: il combinato disposto della clausola 1 secondo cui “il cliente 144.1. Oggetto del contratto
dichiara che la merce ordinata risponde integralmente alle proprie
esigenze” e della clausola 4 secondo cui “la merce consegnata contestualmente alla sottoscrizione della presente commissione costituisce una promozione pubblicitaria e può essere sostituita con tutti
i prodotti trattati dalla venditrice. Il cliente è obbligato all’acquisto di
almeno un prodotto della venditrice. Il cliente dichiara di aver previamente preso visione di tutta la merce ordinata con la presente
commissione” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli ar-
60
ticoli 33, comma 1, e 34, in quanto clausole che non individuano in
modo chiaro e comprensibile l’oggetto del contratto e che determinano il sorgere di obbligazioni unicamente carico del consumatore,
così determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
Commento: la clausola in esame è tale da generare una grande
confusione circa l’oggetto del contratto che non viene identificato in
modo chiaro ed univoco: per un verso, infatti, la clausola contiene
la dichiarazione del consumatore di avere presa visione della merce indicata nel modulo d’ordine che risponde alle sue esigenze; per
altro verso, invece, la clausola stabilisce che il consumatore con la
sottoscrizione del contratto assume unicamente l’obbligo di acquistare almeno un prodotto dalla venditrice, ma che la merce indicata
nel modulo d’ordine e consegnata al consumatore non costituirebbe
l’effettivo oggetto del contratto bensì una mera promozione pubblicitaria che il consumatore potrà sostituire con qualsiasi altro prodotto
della venditrice. La clausola risulta quindi vessatoria per contrasto
con l’art. 34, comma 2.
144.2. Prezzo al netto dell’IVA
Parere: la clausola secondo cui “il prezzo della merce pattuito si intende al netto dell’imposta sul valore aggiunto...” è vessatoria ai sensi
del combinato disposto degli articoli 33 comma 1, 34 e 13 del Codice
del Consumo in quanto, contravvenendo all’obbligo di cui all’articolo
13 per cui il prezzo di vendita deve essere indicato “comprensivo
dell’IVA e di ogni altra imposta”, non individua in modo chiaro e comprensibile l’oggetto del contratto e determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la clausola in esame contraddice testualmente il disposto dell’articolo 13 secondo cui il prezzo di vendita deve essere indicato comprensivo di tutte le imposte: l’indicazione del prezzo in modo
chiaro ed univoco costituisce un diritto del consumatore riconducibile
al diritto fondamentale ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità stabilito dall’articolo 2. La violazione di tale precetto
determina quindi l’illegittimità della clausola.
144.3. Decadenza dal beneficio Parere: la clausola secondo cui “in caso di pagamento rateale, il
cliente decade dal beneficio del termine concesso in caso di mancata
del pagamento rateale
corresponsione anche di una sola rata e, in tal caso, la venditrice potrà richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo di vendita ai
sensi dell’articolo 1525 del codice civile”, introducendo una disciplina
pattizia della vendita rateale con riserva della proprietà complessivamente deteriore rispetto a quella stabilita dagli articoli 1523-1526 del
codice civile, è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice
del Consumo.
Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con
pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile.
Ai sensi dell’articolo 1525 del codice civile, infatti, “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi
61
l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto,
ed il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle
rate successive”.
Parere: la clausola sul diritto di recesso è vessatoria in quanto pre- 144.4. Decorrenza del termine
vede che il termine per l’esercizio del diritto decorra solo dalla data per l’esercizio del diritto di redella sottoscrizione della nota d’ordine e non, come prevede l’art. 65, cesso
“dalla consegna della merce se successiva”.
Commento: la vessatorietà della clausola in esame è conseguenza
diretta della formulazione poco chiara dell’oggetto del contratto così
come visto nella precedente massima 144.1. Se infatti il contratto
avesse ad oggetto i beni indicati nel modulo d’ordine, che risultano
essere stati illustrati al consumatore e consegnati, non v’è dubbio
che il termine per l’esercizio del diritto di recesso dovrebbe decorrere
dalla data della sottoscrizione del modulo. Poiché tuttavia il contratto
qualifica i beni indicati nel modulo d’ordine come una mera “offerta
pubblicitaria” specificando che tali beni possono essere sostituiti con
tutti gli altri trattati dalla venditrice e specificando altresì, in particolare, che con la sottoscrizione del contratto il consumatore si obbliga
ad acquistare almeno un bene dalla venditrice (concetto ben diverso
dall’acquisto immediato di beni), il termine per l’esercizio del diritto di
recesso non potrà decorrere prima della consegna dei beni.
Parere: la clausola risolutiva espressa secondo cui “il mancato rispet- 144.5.
Clausola
to da parte del cliente anche di una sola delle clausole sopra riportate espressa
consentirà alla venditrice di addivenire all’immediata risoluzione del
presente ordine, con possibilità di richiesta di risarcimento dei danni”
in quanto sanziona con la risoluzione del contratto qualsiasi inadempimento del consumatore, di qualsiasi entità, mentre nulla prevede in
caso di inadempimento dell’azienda, è vessatoria ai sensi dell’art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo, in quanto clausola che determina
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la vessatorietà della clausola in esame non abbisogna
di particolari argomentazioni: ogni e qualsiasi inadempimento, anche
minimo, da parte del consumatore costituisce causa di risoluzione
del contratto; un contratto che, per converso, non prevede alcuna
sanzione per l’eventuale inadempimento dell’impresa venditrice, che
non viene neppure contemplato.
risolutiva
Parere: la clausola secondo cui “non è ammessa alcuna deroga alle 144.6. Promesse dei venditori
presenti condizioni generali di vendita. Le promesse di ogni genere
in ordine a facilitazioni di pagamento, sconti, abbuoni, omaggi o altri accordi verbali effettuati dai venditori non obbligano la venditrice
se non risultano espressamente riportati per iscritto nella presente
commissione” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q
e T, in quanto clausola avente l’effetto di limitare la responsabilità
dell’azienda rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in
suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette
obbligazioni al rispetto di particolari formalità, nonché di imporre al
consumatore una limitazione all’adduzione di prove.
Commento: la clausola in questione contiene due statuizioni illegittime: per un verso essa afferma che le promesse dei venditori sono
valide solo si risultano per iscritto; per altro verso essa stabilisce che
le condizioni di vendita predisposta dall’azienda sono inderogabili.
La lettura coordinata delle due previsioni comporta che le promesse
62
dei venditori volte a derogare le condizioni di vendita predisposte dall’azienda non sarebbero mai valide (indipendentemente dalla forma
usata) mentre le altre promesse fatte dai venditori (e quindi destinate
ad integrare le condizioni di vendita senza derogarle) sarebbero valide solo se risultanti per iscritto nel modulo d’ordine. Entrambe tali
previsioni sono illegittime, la prima solo ai sensi della lettera Q, la
seconda sia ai sensi della lettera Q che della lettera T.
MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI
A DOMICILIO
Pratica n. 145/2008
145.1. Limitazione responsabi- Parere: la clausola secondo cui “per gli elettrodomestici da incasso il
lità predisposizione intervento cliente provvederà sotto la propria responsabilità a predisporre preventivamente la agevole rimozione libera da impedimenti dell’elettrodomestico, esonerandone in caso contrario il tecnico, a cui sia
stato richiesto, da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o
all’elettrodomestico stesso” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettere B ed R, in quanto clausola avente l’effetto di escludere o
limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’impresa nonché di limitare o escludere
l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consumatore.
Commento: il fatto che l’inadempimento del tecnico incida su una
prestazione accessoria e solo eventuale (la predisposizione dell’elettrodomestico per potervi operare) rispetto all’obbligazione principale
(l’intervento di riparazione o manutenzione sull’elettrodomestico) non
legittima alcuna limitazione o esclusione di responsabilità per il professionista, trattandosi di una prestazione che, seppure solo in via
eventuale, entra a far parte delle prestazioni, e quindi delle responsabilità, contrattuali: pertanto, anche nel caso la rimozione dell’elettrodomestico non sia stata predisposta dal consumatore e vi provveda direttamente il tecnico intervenuto, sebbene tale attività non sia
compresa nel contratto-tipo (cosicché egli avrà diritto al compenso
per tale attività ulteriore), la relativa limitazione o esclusione della
responsabilità costituisce clausola vessatoria.
145. 2. Decadenza da eccezioni Parere: la clausola secondo cui “con la sottoscrizione del presente
contratto il cliente dichiara di accettare il preventivo di spesa fornito
per accettazione preventivo
dal tecnico e nessun rilievo in ordine al costo dell’intervento potrà
essere sollevato successivamente” è vessatoria ai sensi dell’art. 33.
comma 2, lettera T, in quanto clausola avente l’effetto di sancire a
carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Commento: il preventivo, in quanto tale, costituisce una previsione
delle attività che saranno svolte e dei relativi costi; laddove poi, nel
corso dell’intervento, si verificasse che non tutte le attività preventivate sono necessarie, è evidente che al consumatore non può essere
imposto il pagamento di prestazioni inutili. La clausola in questione, invece, avrebbe proprio l’effetto di vincolare il consumatore al
preventivo anche laddove l’intervento venisse poi ridotto e per tale
motivo è stata ritenuta vessatoria.
145. 3. Decadenza da eccezioni Parere: la clausola secondo cui “il cliente, visionato ed accertato il
funzionamento dell’elettrodomestico unitamente al tecnico, e dopo
per accettazione intervento
63
averne riscontrato il regolare funzionamento, non potrà far valere difformità o vizi riconoscibili” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma
2, lettera T, in quanto clausola avente l’effetto di sancire a carico del
consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Commento: l’articolo 2226 c.c. stabilisce che “l’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità
per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione
questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché
in questo caso non siano stati dolosamente occultati”. Nel caso in
esame, in seguito all’accettazione dell’intervento prestato la clausola
determina la decadenza del consumatore dalla garanzia non solo per
i “vizi facilmente riconoscibili”, come previsto dal codice civile, ma,
più genericamente per tutti i “vizi riconoscibili” (quindi anche quelli
non facilmente riconoscibili). Per tale motivo la clausola è stata giudicata vessatoria.
Parere: la clausola aggiunta mediante timbro secondo cui “causa 145.4. Rinuncia garanzia per
perdita interna non riparabile, dichiaro di accettare la prova di ricarica intervento su “perdita non rigas del frigo nonostante sia al corrente che potrebbe non funzionare. parabile”
Rinuncio sin da ora a qualsiasi forma di garanzia” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere B, R e T, in quanto clausola avente
l’effetto di escludere o limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’impresa nonché
di limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento
da parte del consumatore, ed in quanto clausola avente l’effetto di
sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Commento: la clausola in questione appare addirittura comica: il
consumatore, infatti, sottoscrivendola, dichiara in anticipo di sapere
che il proprio frigo non è riparabile perché il circuito del gas refrigerante presenta una perdita e di volere, ciò nonostante, che il circuito
venga ricaricato. Dunque, sottoscrivendo tale clausola il consumatore chiede una prestazione di cui egli stesso attesta anticipatamente
l’assoluta inutilità, impegnandosi a pagare il relativo corrispettivo (alcune centinaia di euro letteralmente buttate via).
ABBONAMENTO TV SATELLITARE
Pratica n. 146/2008
Parere: il combinato delle clausole secondo cui il consumatore che 146.1. Modifica pacchetto da
voglia arricchire il proprio pacchetto (e quindi vada a pagare di più) parte del cliente
può comunicarlo con qualsiasi mezzo (anche telefonico) e l’attivazione dei servizi ulteriori, è immediata mentre il consumatore che voglia
invece ridurre il pacchetto (e vada quindi a spendere di meno), deve
farlo per forza con lettera raccomandata, nei termini previsti per la
disdetta del contratto, e con efficacia solo dalla scadenza annuale,
è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice del Consumo,
in quanto clausola avente l’effetto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto.
Commento: la clausola in questione determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto in quanto tratta in
modo ingiustificatamente molto diverso due fattispecie assolutamente analoghe, ovvero la variazione, in aumento o in diminuzione, dei
pacchetti di canali fruiti dal consumatore. Il meccanismo predisposto
64
dall’azienda, secondo cui pur in presenza di un medesimo pacchetto
già attivo, l’eventuale richiesta di fruire di ulteriori canali può essere
fatta in qualsiasi momento e con qualsiasi forma, mentre la richiesta
di ridurre il pacchetto deve essere fatto solo a determinate scadenze
e con lettera raccomandata, introduce una disparità di trattamento
delle variazioni che non ha giustificazione e che risulta vessatoria.
146.2. Modifica o cessazione Parere: la clausola secondo cui la società “potrà interrompere la distribuzione di alcuni programmi... in caso di interruzione di un canale,
canali da parte dell’impresa
l’abbonato che usufruisce di un servizio in cui è compreso tale canale
sarà informato di tale interruzione... La società avrà facoltà di sostituire tale canale” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere
B, P, R e T, in quanto clausola avente l’effetto di:
- escludere o limitare i diritti del consumatore in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’impresa;
- limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento
da parte del consumatore;
- riservare al professionista il potere di accertare la conformità del
servizio prestato a quello previsto nel contratto;
- sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Commento: la cessazione di canali compresi nel pacchetto sottoscritto dal consumatore determina un inadempimento dell’impresa
cui può conseguire, secondo i criteri ordinari sanciti dal codice civile,
il diritto del consumatore a ridurre il proprio canone oppure a risolvere
il contratto, nonché al risarcimento del danno. La clausola in questione consente invece all’impresa di sostituire i canali cessati con altri
canali a propria scelta ed è pertanto vessatoria.
VENDITA DI BENI A DOMICILIO
Pratica n. 147/2008
147.1. “Offerta valida solo per Parere: l’avvertenza secondo cui “la seguente proposta viene effetoggi”
tuata solo nella giornata odierna” costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera G, secondo
cui costituisce pratica commerciale ingannevole il dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo a condizioni
particolari per un periodo di tempo molto limitato in modo da ottenere
una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o
del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
Commento: la clausola in questione contravviene espressamente
ad una norma del Codice del Consumo (art. 23, comma 1, lettera
G) volta a tutelare il consumatore consentendogli di effettuare scelte
ponderate, senza essere artatamente costretto a decidere subito se
concludere un determinato contratto.
147.2. Recesso, spese acces- Parere: la clausola secondo cui “In caso di esercizio del diritto di
sorie
recesso, l’acquirente sarà tenuto a rimborsare alla venditrice le sole
spese accessorie da quest’ultima sostenute per l’eventuale consegna della merce acquistata che si quantificano in € 145 e quelle telefoniche, postali e di cancelleria sostenute dalla società per l’apertura
della pratica che si quantificano in € 50 oltre ad ogni eventuale ulteriore spesa, in quanto comprovata da adeguata documentazione giustificativa, sostenuta dalla venditrice per dare esecuzione al presente
contratto...” contrasta con l’art. 67 del Codice del Consumo, secondo
cui le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di
65
recesso sono le spese dirette di restituzione del bene, ed è pertanto
nulla ai sensi dell’art. 143, comma 1 del Codice del Consumo.
Commento: anche questa clausola contravviene espressamente ad
una norma del codice del consumo (art. 67) che vieta alle imprese di imporre al consumatore che si avvalga del diritto di recesso,
il pagamento di qualsiasi somma. Unico onere del consumatore è
provvedere a proprie spese alla restituzione dei beni eventualmente
ricevuti, restando libero peraltro di scegliere le modalità di consegna
(personalmente, a mezzo posta o altro vettore…).
PACCHETTI VIAGGIO
Pratica n. 150/2008
Parere: l’intero contratto appare poco chiaro e quindi vessatorio ai 150.1. Oggetto del contratto
sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 1, e 34 comma
2: dalla lettura del contratto stesso, infatti, non è dato comprendere
cosa il cliente abbia già pagato e cosa dovrà pagare al momento
in cui chiederà di usufruire delle settimane di soggiorno. Sebbene
l’art. 1 delle condizioni di contratto dichiari applicabile al contratto
la normativa sui pacchetti turistici (oggi artt. 82-100 del Codice del
Consumo), il contratto risulta violare tali disposizioni ed in particolare
gli obblighi informativi di cui all’art. 86 del Codice del Consumo, secondo cui il contratto deve contenere “prezzo del pacchetto turistico,
modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico
del viaggiatore”. La documentazione fornita dal consumatore autore
della segnalazione evidenzia che lo stesso ha avuto conoscenza dei
costi necessari per usufruire di una settimana di soggiorno solo a
seguito della ricezione del relativo preventivo da parte dell’agenzia
di viaggio.
Commento: il contratto in questione aveva ad oggetto la “proposta
commerciale formula weeks” definita come “un pacchetto vacanze
per due o più persone che include un programma di alloggio per 15
settimane di soggiorno ad un costo di € 390 per settimana per un
totale complessivo di € 5.850... oltre una settimana omaggio”. All’atto
pratico, dopo aver concluso il contratto e pagato e il relativo prezzo,
nel momento in cui chiedeva di usufruire delle settimane di soggiorno
riceveva dall’agenzia di viaggi il preventivo dei costi extra contratto
che avrebbe dovuto sostenere e che risultava addirittura superiore
al costo della settimana medesima. In particolare tale elenco comprendeva: “quota d’iscrizione € 50 a persona, assistenza in loco €
25 a persona, trasferimento da e per aeroporto € 35 a persona, diritti
amministrativi € 15 a persona, trattamento mezza pensione € 28,50
a persona al giorno, assicurazione medico-bagaglio € 25 a persona,
adeguamento carburante € 30 a persona, tassa bagaglio € 10 a persona, tasse aeroportuali € 65 a persona, totale a persona € 454,50”.
Per colmo d’ironia, quando il consumatore chiedeva di usufruire della
settimana omaggio il preventivo risultava ancora maggiore: € 512.
A prescindere dai profili di scorrettezza dell’operato dell’agenzia, per
quanto rileva in questa sede è importante evidenziare che dal contratto non era possibile neppure prevedere quanti e quali sarebbero
stati i costi extra che il consumatore avrebbe dovuto necessariamente pagare per poter usufruire delle settimane acquistate.
66
CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO
Pratica n. 152/2009
152.1. Risoluzione e decadenza Parere: la clausola secondo cui “sono causa di risoluzione di diritto
del contratto e di decadenza del beneficio del termine... la sospendal beneficio del termine
sione o riduzione di stipendio; il ritardo o mancato versamento anche
di una sola rata alla scadenza pattuita...” è vessatoria ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del codice del consumo di quanto clausola che
determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto.
Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con
pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile.
Ai sensi dell’articolo 1525 del codice civile, infatti, “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi
l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto,
ed il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle
rate successive”. La commissione ha ritenuto che tale principio debba essere utilizzato come riferimento anche nell’ambito della diversa
tipologia di contratti qui in esame, tanto più che dopo la conclusione
del contratto è direttamente il datore di lavoro che paga le singole
rate alla società finanziaria cosicché il consumatore non è neppure al
corrente di eventuali ritardi od omissioni se queste non gli vengono
comunicate dal creditore.
152.2. Elezione di domicilio
Parere: la clausola secondo cui “il cliente ai fini della notifica degli atti
giudiziari e per le comunicazioni analitiche e annuali dovute, elegge
il proprio domicilio presso l’amministrazione da cui attualmente dipende, ciò anche nell’eventualità in cui in futuro cessi con essa ogni
rapporto di lavoro, o presso la casa comunale del domicilio indicato
nel presente contratto” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1
del Codice del Consumo in quanto clausola che determina a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria nella
parte in cui prevede la domiciliazione del consumatore presso la casa
comunale invece che presso la sua residenza. Poiché l’art. 140 c.p.c.
stabilisce che la notifica presso la casa comunale possa farsi solo se
non è possibile eseguire la consegna nella residenza, nella dimora o
nel domicilio del destinatario, tale clausola introducendo una deroga
peggiorativa a tale regola risulta vessatoria. Nella pratica, infatti, questa clausola derogando al diritto del cittadino a che gli atti gli siano
notificati nei luoghi in cui egli vive normalmente, imporrebbe al consumatore che pure risulti regolarmente iscritto presso l’anagrafe dei
residenti, di recarsi quotidianamente presso la casa comunale per
verificare che non vi siano atti in giacenza a lui destinati.
67
VENDITA AUTOMOBILI
Pratica n. 153/2009
Parere: la clausola secondo cui “il prezzo è quello in vigore al mo- 153.1. Prezzo in vigore alla
mento della consegna” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, consegna
lettera N, in quanto clausola avente l’effetto di stabilire che il prezzo
dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o
della prestazione.
Commento: la vessatorietà nel caso in questione è di assoluta evidenza: il consumatore ordina un determinato bene sulla base del listino in vigore al momento dell’ordine e quindi a lui noto; stabilire che il
prezzo che egli dovrà pagare sarà invece quello risultante dal listino
vigente al momento della consegna significa rendere incerto ed oggettivamente indeterminato uno degli elementi costitutivi dell’oggetto
del contratto.
Parere: è vessatoria ai sensi ai sensi degli articoli 33 e 129 e seguen- 153.2. Garanzia
ti del Codice del Consumo, in quanto costituita da una serie di limitazioni dei diritti del consumatore, l’intera clausola secondo cui “sono
esclusi dalla garanzia i pneumatici e gli accessori non essenziali se
costruiti da terzi. La garanzia è limitata alla fornitura e sostituzione
gratuita delle parti inservibili per accertato difetto di materiale ed
alla riparazione di quelle difettose; essa si attua previi accertamenti
esclusivamente a cura di un organizzato della rete distributiva ufficiale del costruttore. Eventuali ritardi nella prestazione d’assistenza non
danno diritto al compratore al risarcimento dei danni eventuali né alla
proroga della garanzia. La garanzia viene a cessare di diritto:... se
il veicolo fosse modificato, riparato o smontato-anche in parte-fuori
dall’officina di un organizzato della rete distributiva ufficiale del costruttore, o carrozzato da terzi senza preventiva autorizzazione dell’importatore... le azioni legali assegnate dalla legge al compratore,
nel caso si verificasse qualche difetto di costruzione, si intendono
rinunciate ed a tutti gli effetti sostituite dal diritto alla prestazione della
garanzia di cui al certificato, senza che il costruttore e/o l’importatore
e/o il venditore debba assumere nessun altro obbligo né impegno per
l’indennizzo, qualunque sia la causa. Restano altresì escluse le spese di traino del veicolo o di trasporto delle persone derivate da avaria
nonché espressamente gli eventuali danni diretti e/o indiretti”.
Commento: la clausola in esame è costituita da una somma di limitazioni di responsabilità, che, sia singolarmente sia complessivamente considerate, sono illegittime. Il principio informatore del codice del
consumo è quello secondo cui l’impresa che entra in rapporto contrattuale con il consumatore non può in alcun modo limitare le proprie
responsabilità che sono quelle desumibili dalle norme ordinarie del
codice civile. La clausola in esame risulta quindi aberrante.
Parere: la clausola secondo cui “il compratore ha il diritto di chiedere 153.3. Collaudo
per iscritto un collaudo del veicolo comprato da effettuarsi da parte
del collaudatore delegato del venditore ed in presenza del compratore o di un suo incaricato prima del ritiro del veicolo. Qualora il compratore ritiri il veicolo senza chiedere il collaudo, questo si considera
accettato incondizionatamente” è clausola che determina una decadenza della garanzia legale di conformità ed è quindi vessatoria ai
sensi degli articoli 129 e seguenti del Codice del Consumo.
Commento: la clausola in questione introduce l’assurdo principio secondo cui il compratore dovrebbe richiedere il collaudo dell’autovet-
68
tura al momento dell’acquisto e, nel caso in cui non lo faccia, decadrebbe dai diritti di garanzia. Anche questa, come quella che precede
di cui alla massima 153.2, è una clausola assolutamente illegittima
in quanto avente l’effetto di escludere i diritti di garanzia che la legge
riconosce al consumatore.
Parere: la clausola secondo cui “il venditore fornirà a richiesta le
istruzioni per il funzionamento e la manutenzione del veicolo venduto” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e
6 del Codice del Consumo che sanciscono l’obbligo per l’impresa di
consegnare al consumatore le istruzioni e le eventuali precauzioni
per l’uso del bene.
Commento: l’art. 6 del Codice del Consumo stabilisce che “i prodotti... destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative... alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione
d’uso o utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”. La consegna al consumatore delle istruzioni costituisce quindi un obbligo per
il venditore riconducibile ai diritti fondamentali del consumatore alla
sicurezza dei prodotti e ad una adeguata informazione stabiliti dall’art. 2 del Codice del Consumo. La clausola in esame è quindi palesemente illegittima.
153.4 Consegna eventuale del- Parere: la clausola secondo cui “il venditore fornirà a richiesta le
istruzioni per il funzionamento e la manutenzione del veicolo venle istruzioni.
duto” è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e
6 del Codice del Consumo che sanciscono l’obbligo per l’impresa di
consegnare al consumatore le istruzioni e le eventuali precauzioni
per l’uso del bene.
Commento: l’art. 6 del Codice del Consumo stabilisce che “i prodotti... destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative... alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione
d’uso o utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”. La consegna al consumatore delle istruzioni costituisce quindi un obbligo per
il venditore riconducibile ai diritti fondamentali del consumatore alla
sicurezza dei prodotti e ad una adeguata informazione stabiliti dall’art. 2 del Codice del Consumo. La clausola in esame è quindi palesemente illegittima.
CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO
Pratica n. 159/2009
159.1. Decadenza dal beneficio Parere: la clausola secondo cui “oltre alle ipotesi previste dall’articolo
1186 il cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del
del termine
termine per tutte le rate non ancora scadute nelle seguenti ipotesi: cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, eventuale sospensione-riduzione per qualsiasi causa dello stipendio, mancato (totale o
parziale) o ritardato versamento anche di una sola delle rate... tutto ciò
nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 2. Per
l’effetto il cedente dovrà rimborsare immediatamente alla cessionaria,
a sua semplice richiesta, l’intero residuo debito per cessione dovuto” è
vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
69
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di vendita con
pagamento rateale del prezzo, così come stabilito dal codice civile.
Tanto più che prevedendo il contratto la stipula di apposite polizze
assicurative a copertura dei rischi cui la clausola in esame ricollega
la decadenza del termine, il sacrificio imposto al consumatore appare
del tutto sproporzionato al rischio (nullo) a carico dell’impresa.
Parere: la clausola secondo cui “in caso di inadempimento del ce- 159.2. Decorrenza degli intedente e senza bisogno di intimazione alcuna, sulle somme dovute e ressi di mora
non corrisposte decorrono gli interessi di mora...” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina un significativo squilibrio
dei diritti e doveri derivanti dal contratto.
Commento: la clausola in esame è stata ritenuta vessatoria in quanto prevede la decorrenza dei termini anche in assenza di una comunicazione dell’inadempimento che, peraltro, potrebbe essere imputabile a soggetto terzo (il datore di lavoro) e quindi il consumatore
esserne addirittura all’oscuro.
Parere: la clausola secondo cui “in deroga all’articolo 190 del codi- 159.3. Responsabilità dei coce civile la cessionaria è autorizzata ad agire in via principale, an- niugi coobbligati
ziché sussidiaria, per il recupero del suo credito sui beni personali
dei coniugi coobbligati” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1 in
quanto, introducendo una disciplina peggiorativa per il consumatore rispetto a quella stabilita dal codice civile, determina significativo
squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal contratto.
Commento: l’art. 33, comma 1, stabilendo che sono vessatorie “Le
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” fa riferimento ad un originario “equilibrio contrattuale” che, non trovando alcuna
disciplina nel Codice del Consumo, deve essere necessariamente
identificato nella disciplina contrattuale del codice civile. La clausola
in questione è stata quindi ritenuta vessatoria in quanto clausola che
deroga in senso peggiorativo per il consumatore rispetto all’equilibrio
tipico dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto: Ai sensi dell’art.
190 del codice civile, infatti, “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della
metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti
a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.
Parere: la clausola che stabilisce che “il cedente si impegna a non 159.4. Rinuncia a chiedere antiavvalersi, sino all’integrale rimborso del debito derivante dalla pre- cipi del TFR
sente cessione, del diritto di chiedere all’amministrazione da cui dipende anticipazioni sul trattamento di fine rapporto...” è vessatoria
ai sensi dell’art. 33, comma 1, in quanto determina un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Commento: la clausola è stata ritenuta vessatoria in quanto a fronte di una cessione di quota dello stipendio (1/5) vincola per intero
le somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, determinando un significativo squilibrio dei diritti e doveri derivanti dal
contratto.
70
APPENDICE
REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
PER LA VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI
approvato con delibera di Consiglio n. 2/09 del 16.3.2009
- in vigore dal 1° luglio 2009 Articolo 1 - Commissione
È istituita la Commissione giuridica per la valutazione della correttezza delle pratiche commerciali.
Per “regolazione del mercato” si intende l’attività prevista dall’art. 2 della legge n. 580/1993 sul riordino
delle Camere di Commercio, relativamente alla realizzazione di iniziative ed offerta di servizi volti a favorire migliori condizioni di equilibrio e trasparenza nel mercato, in particolare nei rapporti tra consumatori
e imprese ed anche nei rapporti tra le imprese stesse.
La Commissione è costituita da almeno tre persone nominate dalla Giunta della Camera, dotate di
comprovata esperienza nel settore giuridico-economico, tra cui il Responsabile dell’ufficio Legale o,
in mancanza, altro funzionario del Servizio della Regolazione del Mercato individuato dal Segretario
Generale.
La Commissione può avvalersi dell’opera di esperti esterni ed ha durata biennale.
La Giunta camerale può adottare il provvedimento di sospensione temporanea o revoca dall’incarico
qualora il componente della Commissione abbia compiuto atti o fatti, anche estranei all’incarico camerale, che potrebbero incidere negativamente sul corretto funzionamento e sull’affidabilità dei lavori della
Commissione stessa. Con lo stesso provvedimento, la Giunta può provvedere alla nomina del sostituto;
questi rimane in carica fino alla scadenza della Commissione.
Articolo 2 - Funzioni della Commissione
La Commissione svolge le seguenti funzioni:
1. valuta l’esistenza di profili di vessatorietà nei contratti che regolano rapporti fra professionisti/imprese
e consumatori ai sensi dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e degli articoli 33 e seguenti del Codice del
consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), stipulati nella provincia di Padova oppure sottoscritti da
consumatori aventi residenza o domicilio nella provincia di Padova o redatti da professionisti/imprese
aventi sede legale od operativa nella provincia di Padova;
2. propone alla Giunta camerale la conseguente azione giudiziale per inibitoria prevista nell’art. 37 del
Codice del consumo;
3. esprime un parere nei procedimenti disciplinari a carico degli agenti di affari in mediazione ai sensi
del D.M. 21/12/1990 n. 452 “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”;
4. predispone contratti tipo, su richiesta della Giunta camerale. In questo caso la composizione della
Commissione sarà integrata con rappresentanti delle associazioni di categoria di riferimento;
5. esprime pareri alla Giunta della Camera di Commercio in merito alla costituzione di parte civile dell’ente nei processi per i delitti contro l’economia pubblica, nonché in merito all’attivazione dei procedimenti ex art. 2601 cod. civ. per la repressione della concorrenza sleale;
6. esprime un parere sulle segnalazioni da inoltrare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
e ad altri organismi di garanzia e controllo;
7. esprime, su richiesta del Dirigente competente o del Responsabile dell’ufficio Legale, pareri in merito
ad iniziative di regolazione del mercato oppure a quesiti di carattere legale.
Articolo 3 - Presidente
Il Presidente è nominato dalla Commissione nel suo ambito, con i seguenti compiti:
a) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione delle deliberazioni adottate dalla Commissione,
delle norme del presente Regolamento e delle altre fonti normative attinenti alle funzioni della Commissione medesima;
b) convoca e presiede la Commissione;
c) mantiene i contatti con gli Organi della Camera di Commercio di Padova.
71
Articolo 4 - Riunioni e deliberazioni della Commissione
La Commissione è convocata dal Presidente per il tramite della segreteria con un preavviso di almeno
cinque giorni prima della data della riunione.
La Commissione si riunisce normalmente con cadenza mensile.
La Commissione delibera con il parere favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni della Commissione può partecipare il Dirigente della Regolazione del Mercato.
Articolo 5 - Segreteria
La Segreteria della Commissione è affidata al Servizio della Regolazione del Mercato:
a) cura lo svolgimento dell’attività amministrativa relativa alla Commissione;
b) redige i verbali delle riunioni della Commissione;
c) cura l’esecuzione delle decisioni adottate dalla Commissione e dei provvedimenti del Presidente;
d) esegue le comunicazioni nei casi previsti dal regolamento o quando siano disposte dalla Commissione.
Articolo 6 - Iniziativa
Le funzioni specificate nell’art. 2 del presente Regolamento sono esercitate dalla Commissione su iniziativa propria o di un suo componente, su segnalazione della Giunta o di un Dirigente della Camera di
Commercio di Padova o su richiesta di altro soggetto.
L’iniziativa consiste in un esposto scritto corredato da documenti giustificativi.
L’esposto anonimo e/o privo di documentazione giustificativa potrà essere utilizzato dalla Commissione
se, a suo insindacabile giudizio, contenga elementi idonei ad agevolare la relativa attività istruttoria.
Articolo 7 - Obiettivo dell’attività
Nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali la Commissione deve contemperare l’interesse collettivo
ad un corretto assetto e sviluppo del sistema economico-finanziario con gli interessi legittimi propri dei
soggetti coinvolti nell’esercizio delle funzioni stesse.
Articolo 8 - Poteri della Commissione
La Commissione per l’esercizio delle funzioni specificate nell’art. 2 del presente Regolamento ha libero
accesso a documenti ed informazioni in possesso della Camera di Commercio di Padova senza che
possa essere opposto il segreto o la riservatezza.
I componenti della Commissione hanno l’obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione comporta la revoca dall’incarico ai sensi e secondo le forme specificati nell’art. 1 del presente Regolamento.
La Commissione, tramite la Camera di Commercio, può chiedere documenti, informazioni ed altri elementi utili presso enti pubblici o privati o persone fisiche, nonché chiedere pareri.
Articolo 9 - Procedimento relativo al controllo sulle clausole inique
La Segreteria, sentito il Presidente della Commissione, considerata la materia oggetto della segnalazione, assegna l’istruttoria della pratica ad un componente della Commissione.
Questi verifica la sussistenza o meno di clausole vessatorie e redige un parere per la discussione nella
prima riunione utile della Commissione.
La Commissione, considerato il grado di vessatorietà ed iniquità delle condizioni in oggetto:
a) dispone la comunicazione all’impresa interessata, nonché all’autore della segnalazione, del parere
tecnico motivato invitando l’impresa ad adeguarsi modificando le clausole ovvero a presentare proprie osservazioni, entro un termine massimo di 30 giorni; tale comunicazione viene inviata anche alla
Camera di Commercio della provincia in cui ha sede legale l’impresa, se diversa da Padova;
b) procede all’audizione dell’impresa, se opportuno o se richiesto dalla stessa;
c) formula la proposta alla Giunta della Camera di Commercio di esercitare l’azione inibitoria prevista
dall’art. 37 del Codice del Consumo;
d) comunica l’avvio dell’azione inibitoria alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e alle associazioni imprenditoriali, per un eventuale loro intervento;
e) dispone l’archiviazione della pratica.
72
In ogni caso, all’autore della segnalazione viene data una risposta entro 60 giorni dal ricevimento della
segnalazione.
Articolo 10 - Pubblicità dei pareri
La Camera di Commercio raccoglierà i pareri resi dalla Commissione rendendoli disponibili al pubblico
in modo anonimo, assicurando così le esigenze di riservatezza delle parti coinvolte nel procedimento di
controllo.
Le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie intentate dalla Camera o da altri soggetti legittimati ed altri
provvedimenti emanati da Autorità ed Istituzioni od Organismi di controllo di interesse ai fini della tutela
della fede pubblica, potranno essere integralmente pubblicizzati.
Articolo 11 - Procedimento relativo ai procedimenti disciplinari degli agenti di affari in mediazione
La Commissione può pronunciare un parere tecnico-giuridico, non vincolante, in merito a procedimenti
disciplinari a carico degli agenti di affari in mediazione ai sensi del D.M. 21/12/1990 n. 452.
Articolo 12 - Modificazioni del presente Regolamento
La competenza relativa alle modificazioni del presente Regolamento spetta al Consiglio della Camera
di Commercio I.A.A. di Padova.
73
LE COMMISSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
PER IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
“COMMISSIONE GIURIDICA CONSULTIVA”
1999-2002
avv. Aurelio Verger - Presidente
avv. Giovanni Giacomelli - Componente
dr. Federico Meo - Componente
dr. Carlo Voltolina - Componente
“COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE VESSATORIE”
2002-2006
avv. Giovanni Giacomelli - Presidente
avv. Paolo Chiarelli - Vice Presidente
prof. Giovanni De Cristofaro - Componente
dr. Federico Meo - Componente
dr. Alessandro Selmin - Componente
“COMMISSIONE CONTROLLO CLAUSOLE VESSATORIE”
2007-2009
avv. Giovanni Giacomelli - Presidente
avv. Giuseppe Agostini - Componente
dr. avv. Fabrizio Pinato - Componente
avv. Franco Portento - Componente
dr. Alessandro Selmin - Componente
“COMMISSIONE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE
DELLA CORRETTEZZA DELLE PRATICHE COMMERCIALI”
avv. Giovanni Giacomelli - Presidente
avv. Maurizio Guiducci - Componente
dr. avv. Fabrizio Pinato - Componente
avv. Franco Portento - Componente
avv. Nicoletta Salvagnini - Componente
74
2009-2011
75
Scarica

Guida per riconoscere le clausole vessatorie