La Finanziaria 2008
Le novità in materia di cessione di
partecipazioni
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Profili introduttivi
AMBITO DELLE NOVITÀ
ALIQUOTA DI IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
CONSOLIDATO FISCALE
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Aliquota di imposta (segue)
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
A DECORRERE
DAL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
L’ALIQUOTA ORDINARIA IRES PASSA
DAL 33% AL 27,5%
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Aliquota di imposta
EFFETTI CORRELATI ALLA RIDUZIONE
FISCALITÀ
DIFFERITA IN
BILANCIO
DIVIDENDI E
PLUSVALENZE
QUALIFICATE
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GIÀ NEL BILANCIO DEL PERIODO IN CORSO AL 31.12.2007
BISOGNA TENERE CONTO DEGLI EFFETTI
CHE LA VARIAZIONE DI ALIQUOTA PRODUCE
SULLA FISCALITÀ DIFFERITA E ANTICIPATA
RELATIVA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
CON APPOSITO DM
SARÀ DIMINUITA LA PERCENTUALE DI ESENZIONE
DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE QUALIFICATE
AL FINE DI RENDERE INVARIATA
LA TASSAZIONE COMPLESSIVA SU TALI FATTISPECIE
SUL PIANO MERAMENTE MATEMATICO
LA SOGLIA ESENTE DOVREBBE PASSARE
DAL 60% AL 45,40%
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ambito applicativo dell’esenzione
Rideterminazione
quota esente dividendi e plusvalenze
Dividendi
“qualificati”
Persone fisiche
non
imprenditori
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Dividendi
imprese
individuali
e
Soc. di persone
Plusvalenze
“qualificate”
persone
fisiche non
imprenditori
Plusvalenze
“pex”
Imprese
individuali e
società di
persone
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Base imponibile
PARTICIPATION EXEMPTION
SOGLIA DI ESENZIONE
REQUISITO DELL’ININTERROTTO POSSESSO
REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA
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Participation exemption (segue)
SOGLIA DI ESENZIONE
A DECORRERE
DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
LA PERCENTUALE DI ESENZIONE PASSA
DAL 84% AL 95%
NORMA TRANSITORIA
SE VIENE CEDUTA UNA PARTECIPAZIONE
SULLA QUALE È STATA DEDOTTA UNA SVALUTAZIONE AI FINI FISCALI
NEI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI A QUELLO IN CORSO ALL’1.1.2004
LA PLUSVALENZA RIMANE ESENTE SOLO PER L’84%
FINO A CONCORRENZA DELLA SVALUTAZIONE DEDOTTA
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Partecipazione
acquistata
€ 100
Nel 2000 è stata svalutata
fiscalmente per
€20
Nel 2008 viene venduta
Plusvalenza
€150
(€150-€80) = €70
Determinazione dell’imposta
Fino a concorrenza della
svalutazione ante 2004 (€20)
Imponibile in misura pari al 16%
(€3,2)
Quota rimanente (€50)
Imponibile in misura pari al 5 %
(€ 2,5)
Tassazione della
plusvalenza
(€3,2+€2,5)*27,5%=
€ 1,1567
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Participation exemption (segue)
ININTERROTTO POSSESSO
A DECORRERE
DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
IL REQUISITO DELL’ININTERROTTO POSSESSO
DI CUI ALLA LETT. A) DEL CO. 1 DELL’ART. 87 DEL TUIR
RITORNA A DODICI MESI INTERI
ERA STATO PORTATO A DICIOTTO MESI INTERI
IN TAL MODO IL REQUISITO
AI FINI DELL’ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA
VIENE RIALLINEATO AL REQUISITO
AI FINI DELLA INDEDUCIBILITÀ DELLA MINUSVALENZA
PER ESIGENZE DI COORDINAMENTO NORMATIVO
ABROGATO CO. 1-BIS DELL’ART. 101 DEL TUIR
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Participation exemption
RESIDENZA PARTECIPATA
A DECORRERE
DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE
VIENE PUBBLICATA IN G.U. LA NUOVA WHITE LIST DI CUI ALL’ART. 168-BIS DEL TUIR
IL REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA
DI CUI ALLA LETT. C) DEL CO. 1 DELL’ART. 87 DEL TUIR
NON FA PIÙ RIFERIMENTO AL FATTO CHE
SE LA PARTECIPATA È RESIDENTE ALL’ESTERO
NON DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN UN PAESE BLACK LIST
BENSÌ AL FATTO CHE
DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN PAESE WHITE LIST
MODIFICA DI COORDINAMENTO NORMATIVO CON LA SCELTA OPERATA IN FINANZIARIA
DI PASSARE DALLA LOGICA DELLA BLACK LIST
PER L’INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ “PRIVILEGIATA”
ALLA LOGICA DELLA WHITE LIST
PER L’INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ “CORRETTA”
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Ritenute per gli utili di fonte estera(riflessi
dell’introduzione del nuovo art. 168 TUIR)
Utili di fonte
estera
qualificati
Stato WHITE
LIST
RIT. D’ACC.
12,5% SUL 40%
DEL PROVENTO
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STATO NON
WHITE LIST
RIT. D’ACC.
12,5% sul 100%
del PROVENTO
Non qualificati
STATO NON
WHITE LIST
RIT.D’ACC.12,5
% sul 100% del
PROVENTO
STATO WHITE
LIST
Ritenuta a titolo
d’imposta 12,5%
sul 100% del
provento
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Rivalutazione delle partecipazioni
possesso
1.1.2008
valori
1.1.2008
perizia
30.6.2008
imposte
30.6.2008
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Rivalutazione delle partecipazioni
Possono rivalutare le partecipazioni non detenute
nell’esercizio dell’attività di impresa:
 le persone fisiche
 le società semplici e i soggetti equiparati
 gli enti non commerciali
 i soggetti non residenti
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Rivalutazione delle partecipazioni
 riguarda le partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati
 si può trattare sia di partecipazioni “qualificate”,
sia di partecipazioni “non qualificate”
 i titoli, le quote o i diritti oggetto
d’affrancamento devono essere posseduti alla
data del 1° gennaio 2008
 sono escluse le partecipazioni acquisite per
effetto di donazione e successione dopo
l’1.1.2008
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Rivalutazione delle partecipazioni
Si considerano “qualificate” le partecipazioni non
quotate in mercati regolamentati (italiani o esteri) che
rappresentano:
 una percentuale dei diritti di voto esercitabili in
assemblea ordinaria superiore al 20%; oppure
 una percentuale di partecipazione al capitale o
al patrimonio della società partecipata superiore al
25%
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Rivalutazione delle partecipazioni
Con la rivalutazione è possibile:
 assumere in luogo del costo o valore di acquisto
della partecipazione il valore all’1.1.2008 della
frazione del patrimonio netto della società.
Tale valore viene:
 determinato sulla base di una perizia giurata di
stima
 riconosciuto solo in seguito al versamento di
un’imposta sostitutiva sull’intero valore
periziato
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Rivalutazione delle partecipazioni
Costo o valore di acquisto
all’1.1.2008
può essere sostituito da
Valore di perizia
all’1.1.2008
Versamento dell’imposta
sostitutiva sul valore di perizia
delle partecipazioni
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4%
2%
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Rivalutazione delle partecipazioni
-
Soggetti
abilitati
-
dottori commercialisti
ragionieri e periti commerciali
revisori contabili
periti iscritti alla CCIAA
Oggetto della
perizia
Valore effettivo della società in luogo del
valore contabile
Valore di
perizia
Il valore di perizia deve riferirsi all’intero
patrimonio netto sociale
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Rivalutazione delle partecipazioni
Forma
- conservazione da parte del contribuente
- esibizione o trasmissione all’ A.F. su richiesta
- non è richiesta l’indicazione nella dichiarazione
dei redditi
Spesa per la
perizia
- predisposta per conto della società 
deducibilità dal reddito d’impresa in quote
costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e
nei 4 successivi
- predisposta per uno o più soci  portata in
aumento del valore di acquisto in proporzione al
costo effettivamente sostenuto da ciascun socio
Responsabilità Applicazione dell’art. 64 c.p.c.
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
Partecipazioni già rivalutate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rideterminare
il valore di una partecipazione già rivalutata
sempre che:
a) Sia posseduta alla data del 1.1.2008
b) Venga effettuata una nuova perizia giurata di stima
L’Agenzia ha chiarito inoltre
a) Occorre procedere al versamento dell’imposta sostitutiva
dovuta sulla base del valore della partecipazione
all’1.1.208 senza poter compensare l’imposta sostitutiva
precedentemente versata; quest’ultima deve essere
chiesta a rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 600/73
entro il termine di decadenza di 48 mesi dal relativo
versamento;
b) Se il contribuente si era avvalso della rateazione
dell’imposta, non è tenuto a versare il saldo ancora non
scaduto relativo alla precedente rivalutazione
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Rivalutazione delle partecipazioni
L’assunzione del valore di perizia quale
valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili in compensazione
o riportabili nei periodi d’imposta successivi
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