Integrazione socio-sanitaria Aumento delle situazioni ad alta complessità sociosanitaria (patologie cronico degenerative che richiedono intervento della rete dei servizi socio-sanitari) Difficoltà per le famiglie nel mettere insieme le due sfere: sociale e sanitario La mancata integrazione provoca: disservizi, sprechi ma anche errata valutazione dei bisogni e scorretta progettazione degli interventi Difficoltà di integrazione Il processo di aziendalizzazione delle ulss ha portato ad una progressiva estromissione dei comuni dalle gestione (direttore generale nominato dalla Regione, vengono eliminate le assemble delle USL, sciolti i comitati di gestione L. 502/1992) Ai comuni rimane solo lo strumento della delega Reazioni dei comuni: ritiro delle deleghe, spinte a far valere il ruolo del sociale rispetto al sanitario (autonomia del sociale rispetto al potere del sanitario), tendenza a gestirsi i servizi in autonomia Si riaccende il dibattito: - ruolo dei comuni rispetto alle usl; rapporto tra servizi socio-sanitari delle usl e sociali dei comuni in riferimento ad una rinnovata attenzione al cittadino (riforma Bassanini) Prove di integrazione Alla fine degli anni 90 si ridefinisce l'integrazione del sistema: piano sanitario nazionale e d. Lgs 229/99 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) poi coordinato con 328/00 Programmazione socio-sanitaria: livello regionale: Regione, conferenza programmazione regionale, Piano sociale (sociosanit. in Veneto) livello di usl: direttore generale, conferenza sindaci, piano attuativo locale livello di distretto: direttore distretto, sindaci dei comuni del distretto, piano di zona Rapporti di consulenza reciproca per sociale e sanitario invece ”intese” per il socio-sanitario DPCM 29 novembre 2001 livelli essenziali di assistenza sociosanitari (LEA); ripartizione dei costi tra ausl e comuni, a carico delle famiglie (tikets) Viene introdotta la distinzione tra prestazioni sociali a livello sanitario (azioni finalizzate alla rimozione di ostacoli di natura sociale che ostacolano la realizzazione di benefici di cura e riabilitazione) a carico di famiglie e comuni e prestazioni sanitarie a rilievo sociale (prestazioni mediche, infermeristiche, extraospedaliere, prestazioni ad alta integrazione sanitaria) a carico dei fondi sanitari, altre prestazioni ad elevata integrazione sono ripartite in modo fortettario Art. 3 328/00 afferma che gli enti locali, gestori del sistema integrato dei servizi sociali, programmano interventi e risorse sulla base di due principi: coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari (…) per perseguire le finalità del benessere e della socializzazione; Principio della sussidiarietà verticale (tra diversi attori istituzionali) e della sussidiarietà orizzontale esigenza di concertazione e cooperazione con le aziende sanitarie I nuovi soggetti intercomunali possono dare vita a processi virtuosi di relazione con le aulss e di rivitalizzazione dei processi di integrazione Differenti percorsi regionali - le usl sono state individuate come ambito privilegiato di integrazione socio-sanitaria (i comuni hanno destinato risorse a tal proposito): Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Toscana, Umbria (tranne comune di Milano) (alcune difficoltà in Piemonte, Lombardia e Veneto; sperimentazione società della salute in Toscana) - delega parziale alle usl che si sono occupate solo di certi settori mentre altri sono rimasti responsabilità dei comuni (anche associati tra loro): Liguria, Emilia Romagna, Marche (autonomizzazione e contrattazione da parte dei comuni) - si è mantenuta una netta separazione tra materia sanitaria e sociale, a scapito dello sviluppo dei servizi socio-sanitari: regioni del Mezzogiorno e parte del Centro (Campania emerge ruolo coordinamento della Regione) paradosso Le Regioni in materia sanitaria gestiscono quasi tutte le risorse e le funzioni che attraverso i direttori generali delle ausl mentre hanno potestà legislativa concorrente con lo Stato in materia sociale hanno potestà legislativa esclusiva (combinata con la competenza amministrativa dei comuni) ma non dispongono della gestione delle funzioni e delle risorse relativa alle elargizioni monetarie (assegni e pensioni sociali, assegni accompagnamento, ...) Art. 117, lett m, fonte giuridica dei LEA I LEA sanitari sono declinati nella normativa vigente come diritti soggettivi mentre i LEA del sociale no Il fondo sociale ha una consistenza ridotta mentre la partita previdenziale è molto corposa ed è gestita dallo Stato mentre il fondo nazionale sanitario contribuisce ai costi delle usl Nel territorio Questa situazione crea una sproporzione di poteri verso il sanitario, incide negativamente nella dialettica tra comuni e azione uls e non rispecchia le scelte costituzionali 328/00 Rafforza l'autorevolezza e l'autonomia del sociale Ritiene che i processi di integrazione dovrebbero avere luogo tra partner di pari dignità: nella programmazione (prima di tutto), nella gestione di servizi e interventi su casi complessi, declinazione del percorso assistenziale (dalla porta di accesso unica alle unità valutative multidimensionali UVDM)