Integrazione socio-sanitaria
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Aumento delle situazioni ad alta complessità sociosanitaria (patologie cronico degenerative che richiedono
intervento della rete dei servizi socio-sanitari)
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Difficoltà per le famiglie nel mettere insieme le due
sfere: sociale e sanitario
La mancata integrazione provoca: disservizi, sprechi
ma anche errata valutazione dei bisogni e scorretta
progettazione degli interventi
Difficoltà di integrazione
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Il processo di aziendalizzazione delle ulss ha portato ad una
progressiva estromissione dei comuni dalle gestione (direttore
generale nominato dalla Regione, vengono eliminate le
assemble delle USL, sciolti i comitati di gestione L. 502/1992)
Ai comuni rimane solo lo strumento della delega
Reazioni dei comuni: ritiro delle deleghe, spinte a far valere il
ruolo del sociale rispetto al sanitario (autonomia del sociale
rispetto al potere del sanitario), tendenza a gestirsi i servizi in
autonomia
Si riaccende il dibattito: - ruolo dei comuni rispetto alle usl;
rapporto tra servizi socio-sanitari delle usl e sociali dei comuni
in riferimento ad una rinnovata attenzione al cittadino (riforma
Bassanini)
Prove di integrazione
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Alla fine degli anni 90 si ridefinisce l'integrazione del sistema:
piano sanitario nazionale e d. Lgs 229/99 (atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) poi
coordinato con 328/00
Programmazione socio-sanitaria:
livello regionale: Regione, conferenza programmazione regionale, Piano sociale (sociosanit. in Veneto)
livello di usl: direttore generale, conferenza sindaci, piano attuativo locale
livello di distretto: direttore distretto, sindaci dei comuni del distretto, piano di zona
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Rapporti di consulenza reciproca per sociale e sanitario invece
”intese” per il socio-sanitario
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DPCM 29 novembre 2001 livelli essenziali di assistenza sociosanitari (LEA); ripartizione dei costi tra ausl e comuni, a carico
delle famiglie (tikets)
Viene introdotta la distinzione tra prestazioni sociali a livello
sanitario (azioni finalizzate alla rimozione di ostacoli di natura
sociale che ostacolano la realizzazione di benefici di cura e
riabilitazione) a carico di famiglie e comuni e prestazioni
sanitarie a rilievo sociale (prestazioni mediche, infermeristiche,
extraospedaliere, prestazioni ad alta integrazione sanitaria) a
carico dei fondi sanitari, altre prestazioni ad
elevata
integrazione sono ripartite in modo fortettario
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Art. 3 328/00 afferma che gli enti locali, gestori del
sistema integrato dei servizi sociali, programmano
interventi e risorse sulla base di due principi:
coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari
(…) per perseguire le finalità del benessere e della
socializzazione;
Principio della sussidiarietà verticale (tra diversi attori
istituzionali) e della sussidiarietà orizzontale esigenza di
concertazione e cooperazione con le aziende sanitarie
I nuovi soggetti intercomunali possono dare vita a
processi virtuosi di relazione con le aulss e di
rivitalizzazione dei processi di integrazione
Differenti percorsi regionali
- le usl sono state individuate come ambito privilegiato di integrazione
socio-sanitaria (i comuni hanno destinato risorse a tal proposito):
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Toscana, Umbria (tranne
comune di Milano) (alcune difficoltà in Piemonte, Lombardia e Veneto;
sperimentazione società della salute in Toscana)
- delega parziale alle usl che si sono occupate solo di certi settori mentre
altri sono rimasti responsabilità dei comuni (anche associati tra loro):
Liguria, Emilia Romagna, Marche (autonomizzazione e contrattazione
da parte dei comuni)
- si è mantenuta una netta separazione tra materia sanitaria e sociale, a
scapito dello sviluppo dei servizi socio-sanitari: regioni del
Mezzogiorno e parte del Centro (Campania emerge ruolo
coordinamento della Regione)
paradosso
Le Regioni
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in materia sanitaria gestiscono quasi tutte le risorse e le
funzioni che attraverso i direttori generali delle ausl mentre
hanno potestà legislativa concorrente con lo Stato
in materia sociale hanno potestà legislativa esclusiva
(combinata con la competenza amministrativa dei comuni)
ma non dispongono della gestione delle funzioni e delle
risorse relativa alle elargizioni monetarie (assegni e
pensioni sociali, assegni accompagnamento, ...)
Art. 117, lett m, fonte giuridica dei
LEA
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I LEA sanitari sono declinati nella normativa
vigente come diritti soggettivi mentre i LEA del
sociale no
Il fondo sociale ha una consistenza ridotta
mentre la partita previdenziale è molto corposa
ed è gestita dallo Stato mentre il fondo
nazionale sanitario contribuisce ai costi delle usl
Nel territorio
Questa situazione crea una sproporzione di poteri
verso il sanitario, incide negativamente nella
dialettica tra comuni e azione uls e non
rispecchia le scelte costituzionali
328/00
Rafforza l'autorevolezza e l'autonomia del sociale
Ritiene che i processi di integrazione dovrebbero
avere luogo tra partner di pari dignità: nella
programmazione (prima di tutto), nella gestione
di servizi e interventi su casi complessi,
declinazione del percorso assistenziale (dalla
porta di accesso unica alle unità valutative
multidimensionali UVDM)
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