“Aspetti legali nell'universo delle
case famiglia per minori”
Primo convegno regionale
Co.FA.mi.LI
22 novembre 2013
Avv. Maria Borra
Capacità genitoriale
Idoneità del genitore ad
esercitare
la
potestà
genitoriale,
ovvero
la
capacità di mantenere,
istruire ed educare i figli
promuovendone l’armonico
sviluppo della personalità
Riferimenti normativi
• Art. 30 Costituzione
E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli anche se nati fuori dal
matrimonio.
• Art. 147 c.c.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
Riferimenti normativi
Art. 315 bis c.c. DIRITTI E DOVERI DEL
FIGLIO
• primo comma “il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente
dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle
sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”
• secondo comma “il figlio ha diritto di crescere in
famiglia e di mantenere rapporti significativi con I
parenti”
• quarto comma “il figlio deve rispettare i genitori
e deve contribuire in relazione alle proprie
capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito,
al mantenimento della famiglia finchè convive con
essa”
Capacità genitoriale e interesse del
minore
• Art. 6 Legge 898/1970 (L. sul divorzio)
“L’affidamento e i provvedimenti riguardanti i
figli avranno come esclusivo riferimento
l’interesse morale e materiale degli stessi”
• Riforma Diritto di famiglia 1975
• Convenzione di New York sui Diritti del
Fanciullo (1989)
Contenuti dell’interesse del
minore
materiali
Bisogni del minore
emotivi
Evoluzione della valutazione della
Idoneità genitoriale
Potestà
Responsabilità genitoriale
Provvedimenti giudiziari di
controllo della potestà
• Tribunale dei Minori
• Tribunale Ordinario
• Giudice Tutelare
La nuova ripartizione di
competenze secondo la legge
219/2012
Le legge 219/2012 modifica l'assetto giuridico
della filiazione sulla base del principio: “tutti i
figli hanno lo stesso stato giuridico” (art. 315
c.c.).
È stata così eliminata la distinzione tra figli
legittimi e figli naturali, espressioni che
scompaiono dal codice civile ed al loro posto
viene usata la parola “figlio”.
Tale equiparazione ha determinato un nuovo
riparto di competenze tra i diversi Uffici
Giudiziari (art. 38 disp. Att. c.c.).
Tribunale Ordinario
• Separazione
• Divorzio
• Affidamento e mantenimento di minori,
figli di genitori non coniugati
• Procedimenti de potestate in pendenza
delle tre precedenti procedure
Tribunale per i Minori
• Art. 84 c.c. Autorizzazione a contrarre
matrimonio del minore ultrasedicenne;
• Art. 90 c.c. Nomina di c. speciale per la
stipula di convenzioni matrimoniali;
• Artt. 330 e 333 c.c. Procedimenti de
potestate;
• Art. 371 c.c. Autorizzazione a proseguire
l'impresa.
Poteri del Tribunale per il
controllo della potestà
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•
•
Prescrizioni
Regolamentazione potestà
Decadenza
Adottabilità (solo T.M.)
Allontanamento del minore
Allontanamento del genitore maltrattante
o abusante ( L. 149/2001)
Art. 330 c.c.
Il Giudice può pronunciare la
decadenza dalla potestà quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa
inerenti o abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio del figlio. In tale caso,
per gravi motivi, il Giudice può
ordinare l'allontanamento del figlio
dalla residenza familiare ovvero
l'allontanamento
del
genitore
o
convivente che maltratta o abusa del
minore.
Art. 333 c.c.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non
è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza
prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le
circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e
può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare ovvero l'allontanamento del
genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.
“Provvedimenti convenienti”
ex art. 333 c.c.
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Durata
Scelte esistenziali dei genitori
Prescrizioni terapeutiche agli adulti
Prescrizioni al minore
Prescrizioni alla PA
Ascolto del minore
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Legge 898/1970 (divorzio)
Legge 184/1983 (adozione)
Art. 12 convenzione di New York del 1989
Legge 149/2001
Art. 155 sexies Legge 54/2006 (affido
condiviso)
• Art. 315 bis c.c. Legge 219/2012
Art. 155 sexies Legge 54/2006
Prima dell'emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art.
155, il giudice può assumere ad istanza di parte
o d'ufficio, mezzi di prova.
Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio
minore che abbia compiuto gli anni 12 ed
anche di età inferiore ove capace di
discernimento.
Art. 315bis c.c. terzo comma
“il figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici, e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in
tutte le questioni e le procedure che lo
riguardano”
L’affidamento eterofamiliare
- Legge 184/1983
- Legge 149/2001 (artt. 2, 3, 4 e 5):
1) tipologia di affido;
2) tempistica e competenze giuridiche.
Affido consensuale
(art. 4, comma 1, l. 149/2001)
L'affidamento è detto consensuale quando I
genitori sono d'accordo che il loro figlio venga
affidato temporaneamente ad altra famiglia.
In tal caso l'affido viene disposto dal servizio
sociale e ratificato dal Giudice Tutelare del
luogo di residenza del minore.
Tempistica e competenze
Nel provvedimento di affido familiare deve essere
indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al
complesso degli interventi volti al recupero della
famiglia di origine.
Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è
prorogabile dal TM qualora la sospensione
dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della
stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel
caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al
minore
Affido giuridico
(art. 4, comma 2, l. 149/2001)
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o
del tutore, il Tribunale per i Minorenni può disporre
l'affido eterofamiliare.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
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