Le conflittualità
più ricorrenti nelle
separazioni/divorzi
In presenza di figli, spesso, il conflitto
dal piano coniugale si sposta su un
piano genitoriale scatenando
conflittualità per lo più:
 Relative
all’aspetto economico
- problemi sulla corresponsione dell’assegno
di mantenimento
 Relative
all’aspetto relazionale
- conflitti sull’affidamento dei figli/potestà
genitoriale
- comportamenti con implicazioni penali
Le conflittualità relative all’aspetto
relazionale possono realizzarsi attraverso
la messa in atto, da parte di un genitore,
di comportamenti “mobbizzanti” e
ripetuti a danno dell’altro genitore,
tendenti ad escluderne o ad emarginarne
il ruolo nei confronti dei figli.
Più spesso colpiscono il genitore che non
vive con i figli, generalmente il padre.
Sindromi emergenti nella conflittualità
legale da separazione genitoriale
La sindrome di Alienazione Genitoriale – PAS (R. A. Gardner)
disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per
l'affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di
denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, senza
nessuna giustificazione. Essa deriva dalla sommatoria di due componenti:
indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma (lavaggio del
cervello) e il contributo personale del minore alla denigrazione dell'altro
genitore. (Può o meno sconfinare nel penale)

La sindrome della Madre Malevola (I.D. Turkat)
una serie di azioni malevoli (es. menzogne) e comportamenti
dolosi messi in atto dalla ex moglie contro l’ex marito da cui ha
divorziato o sta divorziando, per es. per punirlo, per
allontanarlo o escluderlo dalla vita dei figli. Uno schema
comportamentale anomalo sempre più frequente nei divorzi di
genitori con figli. (Alta percentuale implica fattispecie penali)

La sindrome del Padre Interdetto (G.L. Rowles)
Una serie di fattori di stress che possono investire i padri
divorziati, associati a traumi da divorzio da perdita del ruolo
paterno. Si manifesta attraverso sintomi di depressione e di
stress post traumatico che investono gli ambiti di vita
quotidiana (es. ripercussioni sul lavoro) (Raramente sfocia in
comportamenti penali)

Alcuni comportamenti che possono
verificarsi in un contesto di
conflittualità...

Ostacoli alle frequentazioni
es.
- inventando scuse banali
- mentendo sullo stato di salute del bambino
- impegnando il bambino in attività ricreative nei giorni
che devono passare con il padre...

Delegittimazione del ruolo paterno
es.
- denigrazione
- parole di squalifica in presenza dei figli
- soddisfazione ai desideri di figli che l’altro genitore
disapprova senza interpellarlo...

Riduzione del ruolo decisionale
es.
- mancate informazioni sull’andamento scolastico
- mancate informazioni sulle attività ricreative...

-
Alienazione dei figli dal padre
es.
intraprendendo un contenzioso eccessivo
false accuse
Tali comportamenti possono sconfinare nel
penale o rientrare in precise fattispecie di
reato.
Tuttavia quando si tratta di comportamenti di
un genitore, ostativi al diritto alla libera
relazione del figlio con l’altro genitore,
interviene, su ricorso dell’interessato, il
giudice civile ex art. 709 ter c.p.c.
(introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54
sull’affidamento condiviso)
Comportamenti con implicazioni penali




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

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


Calunnia art. 368 c.p.
Mancato rispetto doloso dell’ordinanza del giudice art.
388 c.p.
Maltrattamenti art. 572 c.p.
Sottrazione di minore art. 573 c.p.
Percosse art. 581 c.p.
Lesioni art. 582 c.p.
Ingiurie art. 594
Violenza privata art. 610 c.p.
Minacce art. 612 c.p.
Danneggiamento art. 635 c.p.
Appropriazione indebita art. 646 c.p.
Tribunale di Catania,
ordinanza 11 luglio 2006
Quando sussistano comportamenti posti in essere dalla
madre volti ad impedire al padre di tenere con sé la
prole, il giudice deve invitare il genitore inadempiente
ad astenersi da tale condotta altamente pregiudizievole
per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre e i
minori, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante,
comportare l’adozione delle misure previste dall’art.
709-ter c.p.c.»
Nei casi di affidamento esclusivo
La giurisprudenza ha ribadito che il genitore affidatario
ha l’obbligo di cooperare al fine della realizzazione del
diritto di visita del coniuge non affidatario assumendo
iniziative necessarie ed opportune affinché venga
recuperata la figura dell’altro genitore. Entrambe i
coniugi devono adoperarsi, pena la decadenza dalla
potestà genitoriale, per consentire e facilitare al
minore il recupero del rapporto con il padre.
(Tribunale per i Minorenni di Catanzaro decreto 28
novembre 2006)
...nelle aule giudiziarie
Non sempre, comunque, risulta agevole
dimostrare che comportamenti di tal genere si
siano realmente verificati
Conflitti sulla potestà o sulle modalità di
affidamento

Previsto un articolo ad hoc
art. 709 ter c.p.c.
L’articolo è funzionale a garantire il corretto
funzionamento delle modalità di affidamento
stabilite in un atto già emesso
ossia
a consentirne l’esecuzione attraverso l’adozione
di misure coercitive (esecuzione indiretta)
L’art. 709 ter c.p.c.
“Per la soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale
o delle modalità dell'affidamento é competente il
giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti
di cui all'articolo 710 é competente il tribunale del
luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento,
può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende. I provvedimenti assunti dal giudice
del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari.”
Riepilogando…
Violazioni o inadempienze in ordine alle
statuizioni concernenti l’affidamento dei
minori
Tutela in sede civile:
Art. 709ter c.p.c.

Soluzione controversie
il giudice adotta provvedimenti
opportuni (es. inibendo le condotte pregiudizievoli)
Se la condotta pregiudizievole è reiterata
Violazione o inadempienze
il giudice adotta anche
congiuntamente i seguenti provvedimenti
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75
euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del
procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Tutela in sede penale:
L’art. 388 c.p.
“Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili
nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso
l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
Qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la
sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento
di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure
cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.”
Tribunale di Roma Sez. 2 penale
sentenza 19.6.06, n. 20160
Massima redazionale
“Per l’integrazione della condotta elusiva dell’art. 388,
c.p.comma 2, in relazione ad un provvedimento emesso dal
giudice civile in ordine all’affidamento dei figli minori di una
coppia di coniugi separati legalmente, non è sufficiente la
semplice inattività di uno di essi al fine di agevolare il diritto
di visita dell’altro di visitarli. Deve invece riconoscersi la
configurabilità del reato in questione quando, richiedendosi
da parte del soggetto obbligato ai comportamenti ingiunti con
il menzionato provvedimento una certa attività collaborativa,
questa venga ingiustificatamente negata.
Tale deve essere la qualificazione della condotta assunta dal
coniuge affidatario che si opponga al diritto dell’altro
genitore di visitare i figli vieppiù quando questi, lungi dal
rifiutarsi semplicemente di dare attuazione al provvedimento,
nasconda i minori o li trasferisca in un’altra abitazione”
(F.Ultz)
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Le conflittualità relazionali nelle separazioni/divorzi