Controllo giudiziario sull’esercizio della
responsabilità genitoriale
Procedimenti civili di cui agli
artt. 330-333 codice civile
1
Art. 330 c.c.
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla
responsabilità quando il genitore viola o
trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare
l’allontanamento del figlio dalla residenza
familiare, ovvero l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore.
Ai sensi dell’art. 332, il giudice può reintegrare nella
responsabilità il genitore decaduto quando siano
cessate le ragioni originarie, con esclusione di
2
ogni pericolo di pregiudizio per il figlio
Art. 333
Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non è tale da dare luogo alla
decadenza, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice,
secondo le circostanze, può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche
disporre l’allontanamento (del figlio, o del
genitore/convivente
maltrattante/abusante).
Tali provvedimenti sono revocabili in
qualsiasi momento.
3
Interesse del minore
Quale criterio emeneutico per definire espressioni,
altrimenti vaghe, come
 “viola o trascura i doveri” (330 c.c.)
 “abusa dei relativi poteri” (330 c.c.)
 “grave pregiudizio del figlio” (330 c.c.)
 “pericolo di pregiudizio” (332 c.c.)
 “condotta comunque pregiudizievole per il figlio” (333
c.c.)
4
Violare o trascurare di doveri
Alla luce dell’indicato criterio significa dunque
porre in essere una condotta in contrasto con
l’attuazione anche di uno solo dei diritti di
personalità del minore.
Es.:
l’inadempienza
scolastica,
sottoposizione a terapie necessarie
mancata
5
Abusare dei relativi poteri
Significa comprimere o sacrificare l’attuazione di un
diritto di personalità del minore, senza che tale
compressione o sacrificio sia giustificato dalla
necessità di salvaguardare altri suoi diritti ritenuti
prevalenti.
Es.: comportamento del genitore affidatario che
impedisce l’attuazione del diritto del figlio ad
incontrare l’altro genitore, solo perché ancora in
conflitto con quest’ultimo.
6
Pregiudizio o pericolo di pregiudizio
Debbono intendersi il danno o la probabilità di
danno conseguenti all’abuso della
responsabilità da parte del genitore.
Quando il genitore prende decisioni errate
nell’interesse del figlio, ovvero omette di
prenderne nei casi dovuti, si ha “mala gestio”,
cattivo esercizio della responsabilità, con
conseguente pregiudizio, ossia danno, per il
minore.
7
Volontarietà
La condotta pregiudizievole dei genitori può
benissimo concretarsi in atteggiamenti, per così
dire, meramente “colposi”, derivanti cioè da
comportamenti semplicemente negligenti (dovuti
a incuria o trascuratezza nei confronti del figlio e
dei suoi bisogni), e non necessariamente
intenzionali
8
Controllo giudiziario
Controllo ex post, successivo
Non è previsto un controllo preventivo, come
avviene, invece, per gli atti di natura
patrimoniale per l’amministrazione dei beni del
minore.
Competenza del Tribunale per i minorenni
Riparto di competenze con il T.O.
9
Giudice competente ( 38 disp.att.c.c.)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.
Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale
per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di
separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale
ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti
contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice
ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente
provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga
diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il10
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni
Ulteriori specifiche competenze del TM
• le procedure per dichiarare l’adottabilità (art. 8 e ss. l. n. 184/83)
• le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art
25 e ss e 44 e ss. l. n. 184/83);
• le adozioni internazionali (art 29 e ss. l. n. 184/83)
• l’autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei
minori adottati (art. 28 l. adoz.)
• le proroghe dell’affidamento consensuale (art. 4 l. adoz.)
• l’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno della minore età (art. 414
c.c.)
• l’autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del
minore (art. 31 l. 286/98)
• le procedure per il rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell’Aja
25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64)
• I procedimenti amministrativi o rieducativi (art. 25 RDL 1404(34)
11
Principali competenze del GT
•
art. 337 c.c. vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per
l'esercizio della responsabilità e per l'amministrazione dei beni del minore da parte
del genitore
•
art. 343 ss. c.c. apertura della tutela nei confronti dei minori i cui genitori sono
deceduti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità
•
art. 405 ss. c.c. Nomina dell’amministratore di sostegno al minore nell’ultimo anno
di età prima della maggiore età
•
art. 3 legge 1185/67 autorizzazione al rilascio del passaporto: - ai minori
sottoposti all'autorità genitoriale o tutoria che siano privi dell'assenso della
persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso
di quest'ultima; - al genitore che, avendo prole minore, non ottenga l'assenso
dell'altro coniuge o sia da esso legalmente separato
•
art. 12 comma 2 legge 194/78 autorizzazione alla donna minorenne a decidere
l'interruzione della gravidanza
•
art. 4 comma 1 legge 184/83 decreto di esecutività dell'affidamento familiare di
minore disposto dal Servizio locale
•
artt. 41 e 48 Reg. UE 2201/2003 esecuzione e determinazione delle modalità
12
pratiche di esecuzione del diritto di visita deciso con sentenze emesse all’interno
di stati dell’Unione Europea
Norme procedurali
Per tutte le procedure di sua competenza il Tribunale per i
Minorenni provvede in camera di consiglio ex art 737
c.p.c..
Normalmente si tratta di procedimenti di volontaria
giurisdizione che si concludono con decreto ma in alcuni
casi si provvede con sentenza a seguito di procedimenti
contenziosi (dichiarazioni di adottabilità, interdizione,
sentenze di adozione in casi particolari).
Volontaria giurisdizione (iurisdictio inter volentes)
Il giudice non decide la lite tra due soggetti; più che
esercitare la giurisdizione, agisce come organo di
amministrazione
13
Tratti tipici della volontaria giurisdizione
• mancanza di un contraddittorio pieno;
• mancanza di assistenza legale obbligatoria;
• ampi poteri officiosi del giudice;
• semplicità e scarsa definizione della procedura (priva di
precise scansioni temporali);
• tendenza inquisitoria (un tempo letta come segretezza
degli atti, allo stato come mancato deposito informato degli
atti e mancata conoscenza dello sviluppo dell’istruttoria);
• natura provvisoria dei provvedimenti;
• limitata impugnabilità dei provvedimenti provvisori.
14
Un giudice minorile «nuovo»
• Successivamente alla riforma dell’art 111 della
Costituzione (c.d. riforma sul “giusto processo” introdotta
nel 2001) si è assistito ad profonda trasformazione del
procedimento minorile.
• In particolare negli ultimi anni il procedimento minorile si
è trovato in una fase di passaggio dalla figura del c.d.
“giudice amministratore” (funzionalmente collegato e
quasi organico con i servizi sociali) dotato anche di poteri
di autoattivazione, al “giudice garante” con una
accentuazione della posizione di terzietà.
15
Procedura
• Ai sensi dell’art 336 c.c. il ricorso nei procedimenti civili
può essere avanzato dal PM, dai genitori (ora assisiti da
un legale), dai parenti.
• Il Servizio Sociale non è invece un soggetto legittimato
attivo; pertanto le sue segnalazioni non equivalgono a dei
ricorsi.
• Sebbene sia tuttora prevista, ai sensi dell’art 336c.c., la
possibilità per il Tribunale di procedere d’ufficio, proprio
per cercare di ribadire la terzietà del giudice, anche le
segnalazioni che pervengono direttamente al TM vengono
inviate al PM per le sue iniziative. In realtà l’art 336c.c.
deve essere inteso come possibilità – una volta aperto il
procedimento – per il Tribunale di provvedere anche in
assenza di una specifica istanza del PM o di altra parte e 16
non come potere di autoattivazione.
Art. 336
1.
Il procedimento si apre su ricorso dell’altro genitore, dei
parenti, del PM.
2.
Il TM provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il PM. Deve essere sentito il
genitore.
3.
In caso di urgente necessità, il TM può adottare, anche
d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del
figlio.
4.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
Curatore speciale per il minore nei casi di conflitto di
interessi
Norme sul patrocinio a spese dello Stato
17
Il ricorso introduttivo
Ricorso dei genitori o di altri soggetti
Ricorso del PM - Attività preistruttoria
I rapporti con il SS
Il PM è destinatario unico di tutte le segnalazioni
riguardanti sia minori in stato di abbandono, sia
minori che versino in situazione di pregiudizio.
18
Segnalazione
È l’atto con cui viene data notizia al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni della situazione di un minore che si
trovi in stato di abbandono, ovvero versi in una
situazione di pregiudizio.
Essa può provenire da un’autorità di polizia, dai
servizi
socio-sanitari
degli
enti
locali,
dall’istituzione scolastica, da altri soggetti
pubblici o privati.
19
Segnalazione del servizio
Nel linguaggio comune, quando si parla di
segnalazione si intende, generalmente, quella
proveniente dal servizio sociale dell’ente locale,
istituzionalmente preposto agli interventi di
sostegno per i minori in situazione di disagio.
Con la segnalazione, il servizio informa delle
condizioni di vita del minore e del nucleo familiare,
prospetta gli interventi che ritiene utili per il
benessere del minore, dando atto di aver già
provato, e con quali risultati, a ricercare il
consenso e l’adesione dei genitori.
20
Obbligo di segnalazione
• minorenne in situazione di abbandono ai fini della eventuale
dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9, co. 1, l. 184/83);
• minorenne moralmente o materialmente abbandonato o allevato in
locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza,
immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua
educazione (art. 403 c.c.), e per tale ragione collocato, d’urgenza, in
luogo sicuro dall’autorità amministrativa;
• minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (art. 25 bis,
co. 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla l. n. 269/98 sullo sfruttamento
sessuale dei minori);
• minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che
siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta
e commercio (art. 25 bis, co. 2, R.D.L. n. 1404/34);
• necessità di proroga di un affidamento familiare o un collocamento in 21
comunità o in istituto (art. 4, co. 5, l. n. 184/83).
L’istruttoria del TM
Le informazioni e le inchieste del servizio sociale
Sebbene si tratti tuttora di procedimento con tratti inquisitori, sono
da ritenere ormai superate le prassi che prevedevano la
segretazione degli atti, posto che si tratta di prassi
palesemente in contrasto con quanto disposto dall’art 76 disp
att c.p.c. che prevede la facoltà delle parti di accesso agli atti
del procedimento.
La legge sull’adozione all’art 10 co 2 prevede peraltro
un’autorizzazione del giudice per accedere agli atti, ma si
ritiene che ciò sia stato previsto unicamente per segretare
eventuali singoli dati o per evitare l’accesso agli atti da parte di
soggetti non autorizzati attesa la delicatezza del procedimento.
Segretazione parziale (dati sul luogo ove sono collocati il minore
ed eventualmente la madre)
22
L’ascolto del minore
L’ascolto del minorenne che ha compiuto 12 anni o di età
inferiore se comunque capace di discernimento.
Quanto alle modalità di ascolto, si sono da un lato recepiti
gli accordi siglati in molti tribunali con le associazioni
forensi prevedendo da un lato la possibilità di delegare
l’ascolto, dall’altro si è prevista la possibilità di avvalersi
di esperti o di altri ausiliari, ma soprattutto si è
espressamente previsto che “i genitori, anche quando
parti processuali del procedimento, i difensori delle parti,
il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il PM,
sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal
giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di
approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento”.
23
I provvedimenti
• Si deve premettere che la materia della volontaria giurisdizione è
materia immanentemente in evoluzione e ciò fino alla maggiore età
del minore, tant’è che l’art 742 c.p.c. prevede che i “decreti possono
essere in ogni tempo modificati o revocati”.
• Tale continua modificabilità riguarda in particolare la materia del
controllo sull’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre la
giurisprudenza ha individuato alcune materie per le quali l’oggetto del
provvedimento impone una irrevocabilità del giudicato (es., le
autorizzazioni a permanere in Italia ex art 31 D L.vo 286/98)
• Ciò premesso la distinzione tra decreti provvisori e definitivi rimane
importante perché solo avverso questi ultimi (almeno secondo la gran
parte delle Corti d’Appello ed in particolare quella di Milano) può
presentarsi reclamo (entro 10 giorni) mentre non si ritengono
reclamabili i provvedimenti che abbiano natura provvisoria e
temporanea.
24
Decreti provvisori e definitivi
Un decreto è definitivo quando non sono necessari ulteriori
approfondimenti istruttori (audizione dei genitori o del
minore, indagini psicosociali), la decisione non dipende
dall’esito di un determinato intervento (educativo,
socioassistenziale, psicoterapeutico) e la scelta del
collocamento del minore e la sua durata sia sufficientemente
stabile.
Dovendosi individuare un arco temporale si può far
riferimento al termine di 24 mesi previsto dall’art 4/4 l.
184/83 per la durata del collocamento in affidamento
eterofamigliare consensuale.
25
Decreti provvisori
• provvedimenti urgenti emessi senza aver integrato il
contraddittorio mediante l’ascolto dei genitori, dovendosi tutelare
nell’immediatezza il minore o dovendosi provvedere su un
collocamento già disposto ex art 403 c.c.
• provvedimenti provvisori perché il Tribunale, anche se ha già
integrato il contraddittorio e pur disponendosi un diverso
collocamento del minore (per esempio in comunità, casa
famiglia o famiglia affidataria), ritiene necessario attendere
l’esito delle indagini psicosociali disposte prima di poter
individuare quale sia il provvedimento più utile per il minore o si
ritenga necessario un periodo di verifica sulla qualità della
collaborazione che si instaurerà con i genitori per poi meglio
provvedere (per esempio al fine di individuare la giusta
regolamentazione dei rapporti con i genitori ed in particolare se
debbano essere protetti, autonomi, se si possano autorizzare 26
rientri a casa).
Tipologia di provvedimenti
La decadenza dalla responsabilità
Gli altri provvedimenti convenienti ex art.
333 c.c.
27
Sostegni e controlli (art 1 co 2 l. adoz.)
Con tali provvedimenti il TM riconosce che non è
necessario limitare la responsabilità dei genitori e
dà al servizio solamente l’incarico di seguire il
nucleo familiare fornendo una serie di sostegni.
In realtà sono provvedimenti che il TM potrebbe e
dovrebbe NON adottare (rientrando tra i compiti
istituzionali dell’ente), ma sono in genere
necessari per costringere l’ente a seguire le
famiglie serve comunque per rafforzare il ruolo
dell’ente facendo capire che le indicazioni del
Servizio sono condivise dal Tribunale e che la
mancata collaborazione potrebbe comportare28
nuovi e più incisivi interventi.
Le indagini e trattamenti terapeutici
… psicodiagnosi, invio al SERT, al NOA, al CPS, e
quindi indagini invasive, a volte con indicazioni
terapeutiche.
Il Servizio Sociale non ha un potere coattivo
nell’effettuare le indagini e il Tribunale non può
imporre terapie ai genitori perché ciò sarebbe in
contrasto con l’art 32 della Cost. che vieta trattamenti
sanitari se non specificatamente previsti dalla legge
(TSO per i quali è prevista una procedura particolare
ed eccezionale).
In realtà il TM incarica il servizio di predisporre un
programma, poi è libero il genitore di aderirvi ma deve
essere consapevole delle conseguenze rispetto alle 29
successive decisioni relative al suo rapporto con i figli.
Le prescrizioni
Si tratta di una prima forma di limitazione della
responsabilità genitoriale.
Rientra tra quei «provvedimenti convenienti» che si
adottano ai sensi dell’art 333 se si ritiene che comunque
sussista una situazione pregiudizievole .
È attraverso lo strumento delle prescrizioni che si ordina ai
genitori di portare il minore alla NPI, di accogliere in casa
l’educatrice, di recarsi ai servizi per collaborare alle
indagini psicosociali, di recarsi ai vari servizi specialistici,
ecc.
30
L’allontanamento dalla casa famigliare e gli ordini
di protezione
L’allontanamento dalla casa famigliare è previsto
dall’art 333 c.c., mentre gli ordini di protezione
sono previsti dall’art 342 bis c.c. e, in ambito
penale, dall’art 282 bis c.p.p.
I primi sono a tutela del minore e sono di
competenza del TM (o del TO nell’ambito della
separazione) e non hanno né termini, né vincoli
particolari, mentre i secondi in sede civile sono a
tutela dell’adulto convivente e sono adottabili dal
Tribunale Ordinario e il provvedimento ha un
termine massimo di durata di un anno (art 242 ter
c.p.c.).
31
Il collocamento in comunità
• Con il collocamento in comunità il Tribunale può disporre
che il minore (con o senza il/i genitore/i) sia collocato in
una comunità (diverse tipologie di comunità …)
• Sempre più spesso nei provvedimenti si trova già prevista
l’alternativa operativa nel caso in cui la madre non intenda
entrare in comunità con il minore, disponendo da subito
(anche per rafforzare la prima soluzione) il collocamento
del minore da solo in caso di rifiuto o di comportamenti
chiaramente incompatibili.
• E’ pertanto opportuno che il servizio segnali
immediatamente (salvo si tratti di comunità da mantenere
protette nel qual caso è opportuno che le indicazioni non
compaiano mai nella corrispondenza indirizzata al
32
Tribunale) quale sia la comunità per consentire una
comunicazione diretta da parte del Tribunale.
L’affidamento familiare artt. 4 e 5 l. 184/83
• Affidamento a parenti:
– consensuale
– su disposizione del TM nell’ambito del procedimento di
volontaria giurisdizione o di adottabilità
• Affidamento a soggetti terzi esterni al nucleo parentale
(art 2 l 184/83):
– consensuale (GT, con proroga del TM)
– su disposizione del TM (art 4 co 2 l. 184/83) sempre
per 24 mesi prorogabile (art 4 co 4 l. 184/83) e con
costante vigilanza da parte del TM o del GT
– su disposizione del GT (se non vi sono i genitori,
nell’ambito di tutela)
33
L’affido all’ente
Si tratta di una limitazione parziale della responsabilità
relativamente agli incarichi indicati nel decreto.
È adottato assai di frequente dal TM e, ultimamente, dal
TO nell’ambito dei provvedimenti di
separazione/divorzio, sebbene non sia chiaramente
tipizzato dal legislatore.
Potrà limitarsi ad un’indagine invasiva se non vi è
collaborazione (per esempio per poter portare il minore
alle visite dall’UONPIA) o per far accettare la presenza
di un educatore. Oppure perché si incarica l’ente di
provvedere al collocamento del minore in comunità
etc.
34
Ente affidatario
L’ente affidatario viene spesso individuato nel Comune (o nell’ASL se vi è
stata delega).
Tale individuazione viene attuata in forza di quanto previsto dagli artt. 22,
23 lett. C, 25 DPR 616/77 secondo i quali sono attribuite ai Comuni “le
attività relative…agli interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle AG minorili nell’ambito della competenza
amministrativa e civile”.
Tali norme sono ancora attuali perché richiamate dall’art. 6 comma 2 della
legge 8.11.2000 n°328 (legge quadro sul sistema dei servizi
sociali).
Dalle norme anzidette, dunque, si desume che è compito dei comuni
eseguire i provvedimenti dell’AG minorile.
Ne consegue che, se si tratta di eseguire un provvedimento limitativo della
responsabilità, il comune (ente assitenziale) dovrà sostituirsi al
genitore nell’esercizio della quota di responsabilità sottratta 35
a
quest’ultimo e quindi diventare affidatario del minore.
Conseguenze…
Dal punto di vista generale, mentre con le prescrizioni
l’attuazione degli incarichi passa sempre attraverso
l’adesione e l’adempimento da parte dei genitori, con
l’affidamento del minore all’ente la compressione dei diritti e
dei doveri dei genitori è tale che l’ente può provvedere
direttamente agli incarichi, così frapponendosi tra genitori e
minore sostituendosi ai primi, anche in assenza della
collaborazione dei genitori.
Peraltro, non coincidendo il Servizio Sociale con il soggetto
collocatario (che possono essere gli stessi genitori, una
famiglia affidataria, una comunità), possono aversi diverse
ipotesi ed è compito in realtà del Tribunale rendere
36
maggiormente comprensibili i provvedimenti.
L’art 403 c.c.
Esso dispone che “quando il minore è moralmente
o materialmente abbandonato o è allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da persone
per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri
motivi incapaci a provvedere all’educazione di
lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di
protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo
sicuro, sino a quando si possa provvedere in
modo definitivo alla sua protezione.
37
Contenuto dell’intervento
È rappresentato dal collocamento in luogo
sicuro del minore.
Il luogo sicuro può essere il più vario a seconda
delle circostanze, un parente, un vicino di casa, il
reparto di un ospedale, una famiglia, una
comunità.
In ogni caso viene individuato un soggetto a cui
affidare il minore: il parente, il vicino, il
responsabile del reparto, la coppia affidataria, il
responsabile della comunità o lo stesso ente
assistenziale.
38
Urgenza
Si tratta ovviamente di un intervento che
presuppone urgenza e gravità tali da
esigere un intervento immediato senza
poter
attendere
i
tempi
di
un
provvedimento di protezione ordinario.
Presuppone ovviamente l’assenza del
consenso dei genitori o l’impossibilità
di acquisirlo
39
Autorità pubblica
Si identifica, secondo l’interpretazione
maggiormente accreditata, con le forze
di polizia, ma anche l’ente di assistenza
(comune o Asl a seconda delle
deleghe).
Si esclude che fra le pubbliche autorità
siano ricompresi il PM o il GT,
riferendosi la norma esclusivamente ad
autorità
amministrative
e
non
giudiziarie.
40
Conseguenze
L’allontanamento ex art. 403 CC deve essere
«confermato» dal TM.
In tal caso è destinato a trasformarsi sempre in un
allontanamento disposto dall’AG.
Nel frattempo, sino alla decisione del giudice,
l’ente assistenziale, la comunità (la famiglia
affidataria, un terzo, un parente, un Ospedale lasciando la norma libertà nella scelta della
forma di collocamento) si occupano del minore,
esercitando poteri vicarianti (con quale
ampiezza ? ordinari in assenza di consenso o
di provvedimento del giudice).
41
La decadenza
• Con la pronuncia di decadenza il giudice rimuove del tutto
il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
• Qualora il TM dichiari decaduti entrambi i genitori, gli atti
vanno trasmessi al GT per la nomina del tutore.
• La norma prevede che il genitore sia rimosso da ogni
diritto indicando alcune condotte (da un lato la violazione
dei doveri o l’abuso dei poteri, dall’altro la trascuratezza)
e, congiuntamente, il riflesso sul minore, ovvero il recare
pregiudizio allo stesso (es., il mero omesso contributo al
mantenimento, se non si accompagna ad un pregiudizio
per il minore non comporta una pronuncia di decadenza).
• Il requisito del pregiudizio differenza inoltre la pronuncia di42
decadenza in sede civile ed in sede penale.
Decadenza in sede penale
• Vi sono alcuni reati per i quali il codice penale prevede la
sanzione accessoria della decadenza, ed in tali casi è chiaro
che lo sguardo è rivolto al passato e non si proietta invece sulle
prospettive future del rapporto tra genitore e figlio.
• In sede civile invece lo sguardo, pur partendo da una corretta
ricostruzione dei fatti passati, si rivolge al presente ed al futuro,
verificando se vi sia in atto una situazione pregiudizievole per il
minore e se una pronuncia di decadenza corrisponda al reale
interesse del minore. Accade così che genitori gravemente
maltrattanti, per esempio perché affetti da gravi problemi di
alcool/tossicodipendenza o in una fase psicotica, che nel corso
del procedimento si attivano in un percorso di recupero delle
competenze genitoriali: in questo caso una dichiarazione di
decadenza non corrisponderebbe all’interesse del minore perché
al momento della pronuncia non vi è una situazione attuale di43
pregiudizio che la giustifichi.
La vigilanza sui provvedimenti del Tribunale
• Punto dolente dell’ordinamento italiano a tutela dei minori è costituito
dalla carenza della normativa in materia di esecuzione e vigilanza dei
provvedimenti del TM (nonché del TO in materia di famiglia).
• Quanto alla vigilanza l’art 337 c.c. prevede la competenza del GT il quale
deve “vigilare sulle condizioni che il Tribunale abbia stabilito
nell’esercizio della responsabilità”.
• Se vi sono difficoltà nel corso dell’esecuzione i SS devono coinvolgere i
GT trasmettendo agli stessi, unitamente a copia del decreto del TM, le
segnalazioni e le relazioni di aggiornamento. Spesso è infatti sufficiente
una convocazione dei genitori (o del minore) per risolvere i problemi
insorti, con un procedimento assai più semplice e da parte di un giudice
territorialmente più accessibile.
• Il limite evidente a tale ruolo è costituito dall’impossibilità da parte del GT
di modificare, neppure in via provvisoria e per un tempo limitato, il
provvedimento del Tribunale, potendo il Giudice Tutelare unicamente 44
interpretarlo e vigilare sull’esecuzione.
Modifiche dei provvedimenti
• Le parti private possono sempre chiedere una
modifica dei provvedimenti assunti in
precedenza.
• Nei decreti di affidamento al Servizio Sociale
solitamente si chiede all’ente locale di inviare
relazioni periodiche di aggiornamento, e tale
esigenza deriva dalle condanne che anche
l’Italia ha subito dalla Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo per l’assenza di un efficace sistema di
vigilanza da parte del Tribunale sull’operato dei
Servizi Sociali.
45
Le c.d. riaperture
• Ove il servizio intenda chiedere la c.d. riapertura del caso,
dovrà rivolgersi al PM minorile, rappresentando
chiaramente, ed analiticamente, quali siano i fatti nuovi che
consiglino un nuovo esame.
• In pratica, il servizio dovrà evidenziare, ad esempio, se la
situazione è migliorata, ovvero è peggiorata o rimasta
immutata rispetto a prima; quali attività sono state svolte e
con quali benefici per il minore; quali ulteriori interventi
appare necessario promuovere, e così via.
• È necessario, perciò, che il SS indichi con precisione quali
interventi ritiene opportuno effettuare, in modo da
comprendere subito se occorra davvero investire
nuovamente il TM per una modifica del decreto precedente,
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ovvero quest’ultimo già consenta al servizio anche la
nuova attività prospettata.
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Procedimenti sulla respons.genitoriale