ORDINE DEGLI PSICOLOGI FVG
Convegno: Udine - 07 ottobre - 2006
La consulenza tecnica di parte.
Omogeneità delle condotte e problematiche deontologiche.
“LE CONSULENZE TECNICHE
NELL’AFFIDAMENTO
CONDIVISO: DIVERSITÀ DEI
RUOLI ED IDENTITÀ DEI FINI”
1
Premessa:
L’assunzione della funzione di Consulente Tecnico
d’Ufficio C.T.U. ( e di Consulente Tecnico di Parte
C.T.P. ) può apparire, all’osservatore ingenuo, una
significativa occasione per incrementare la propria
immagine narcisistica o per recuperare una identità non
sempre illuminata , nel sociale, dagli allori.
Sin da subito, però, la momentanea rassicurazione
derivante da una posizione di prestigio e di esercizio,
seppur effimero, di un potere, lascia subito il campo,
nelle menti più avvertite, alla pesante responsabilità del
ruolo.
2
Così, chi desidera dedicarsi a queste funzioni deve
preventivamente sapere che il costo soggettivo in
termini di aggiornamento, di tempo dedicato e di
riflessioni sulla perizia e sulla risposta al quesito del
Giudice non sono ripagati dalla correlativa
remunerazione pecuniaria. Essere nominato C.T.U. o
Perito del Giudice comporta, da una parte una
competenza professionale qualificata ed elevata, ma
soprattutto comporta responsabilità e qualità
personali di equilibrio, sensibilità, abilità di
negoziazione, rispetto incondizionate dei colleghi e
delle parti senza le quali l’insuccesso e le scornature
delusive sono evidenti e durature.
Ciononostante di fronte ai rischi soggettivi, non si
può arretrare!
3
LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999
ARTICOLO 1
Lo psicologo forense è consapevole della
responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio
della sua professione può incidere significativamente
– attraverso i propri giudizi espressi agli operatori
forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio
e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare
attenzione alle peculiarità normative, organizzative
sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce
l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della
propria attività.
4
C.T.U. E C.T.P.
NEI
TRIBUNALI
Nel campo civile, le consulenze
psicologiche, coprono un vasto
orizzonte di interventi che
spaziano dagli incarichi
conoscitivi ed operativi nel
campo della tutela dei minori (
afferenti al Tribunale per i
minorenni), sino alle
incombenze ausiliarie conoscitive fornite ai Giudici
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso,
nelle interdizioni ed inabilitazioni e, soprattutto, nel
contenzioso relativo all’affidamento dei figli nelle
separazione e nei divorzi ( afferenti al Tribunale
Ordinario).
5
CONSULENZE PSICOLOGICHE PER IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
IN MATERIA CIVILE:
- procedimenti che tendono all'attribuzione di status (es. autorizzazione a contrarre
matrimonio del minore, ex art. 84 c.c.; giudizio instaurato dal genitore che voglia
riconoscere il figlio naturale, quando vi è opposizione del genitore che per primo ha
effettuato il riconoscimento, ex art. 250/4 c.c.; attribuzione del cognome paterno al
minore riconosciuto tardivamente dal padre, art. 262 c.c.; dichiarazione giudiziale
di paternità nei confronti del figlio minore, art. 269 c.c.);
- procedimenti ablativi o limitativi della potestà dei genitori del minore, con
conseguenti eventuali provvedimenti anche in ordine all'affidamento di
quest'ultimo (decadenza della potestà ex art. 330 c.c.); condotta pregiudizievole del
genitore, ex art. 333 c.c.; contrasto tra i genitori su questioni di particolare
importanza, art. 316/3 e 5 c.c.);
- procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento del minore tra genitori naturali in
caso di interruzione della convivenza more-uxorio (ex art. 317 bis c.c.) o
l'affidamento del figlio naturale di uno dei coniugi, che lo riconosca prima o
durante il matrimonio, con eventuale autorizzazione all'inserimento di questo nella
famiglia legittima, ex art. 252 c.c.;
- procedimento di adozione ex 1. 4.5.83 n. 184 e L. 149/01;
- procedimento di affidamento eterofamiliare se non vi è il consenso da parte dei
6
CONSULENZE PSICOLOGICHE PER IL TRIBUNALE ORDINARIO
IN MATERIA CIVILE:
Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso.
Legge 14 aprile 1982, n.164 (G.U.R.I. n.106
del 19 aprile 1982)
7
Codice Civile:
INTERDIZIONE – INABILITAZIONE - R.D. 16
marzo 1942, n. 262
Articoli: 414-419
414 - Persone che devono essere interdette - Il maggiore
di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende
incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere
interdetti [417 ss].
415- Persone che possono essere inabilitate - Il
maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale
non è totalmente grave da far luogo all'interdizione, può
essere inabilitato [417 ss., 429].
……
8
CONSULENZE PSICOLOGICHE SU:
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
"Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 1° marzo 2006
9
LA FAMIGLIA
“La famiglia trova origine nel matrimonio;
consiste, nella società occidentale
contemporanea, nella coppia coniugale e nei figli
nati da questa unione, o adottati, residenti presso
medesimo domicilio (famiglia nucleare); e
mantiene tuttavia una serie di significative
relazioni con la parentela ( famiglia estesa) e
alcune di queste figure possono essere integrate
in essa in maniera più meno stabile. La famiglia è
un micro sistema sociale in evoluzione; tale
evoluzione è scandita principalmente dagli
ingressi e dalle uscite dei suoi componenti
(nascita, matrimonio, morte); la famiglia reagisce
a questi eventi recuperando equilibrio e
garantendo benessere ai suoi componenti grazie
all’accesso alle proprie risorse di adattamento
attivo”.
10
COSTITUAZIONE ITALIANA
PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo II - Rapporti etico-sociali
Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell‘
unità familiare.
Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti. la legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le
11
norme e i limiti per la ricerca della paternità.
CODICE CIVILE
143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
12
CODICE CIVILE
145. Intervento del giudice. In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere,
senza formalità, l'intervento del giudice il quale,
sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per
quanto opportuno, dai figli conviventi che
abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di
raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo
concerne la fissazione della residenza o altri
affari essenziali, il giudice, qualora ne sia
richiesto espressamente e congiuntamente dai
coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più
adeguata alle esigenze dell'unità e della vita
della famiglia.
13
147. Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire
ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
14
CODICE CIVILE
150. Separazione personale.
È ammessa la separazione
personale dei coniugi.
La separazione può essere
giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la
separazione giudiziale o
l'omologazione di quella
consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
15
CODICE CIVILE
151. Separazione giudiziale.
La separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice pronunziando la separazione,
dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne
sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
16
Legge 01.12.1970 , n. 898
(G.U.R.I. n. 306 del 03 dicembre 1970)
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara
a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei
minori, anche in relazione all'età degli stessi, può
essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.
17
ATTENZIONE!!!!
INZIO PERCORSO
INFERNALE !!!!!
18
AFFECTIO CONIUGALIS
È
IL FONDAMENTO DEL
MATRIMONIO
SENTIMENTO DELL’AMORE
SENTIMENTO DELL’INTIMITÁ
FEDELTÁ
ARTICOLAZIONE DEI RUOLI
CONDIVISIONE DEL
SOSTENTAMENTO ECONOMICO
FUNZIONE PATERNA
FUNZIONE MATERNA
GESTIONE CONDIVISA DEL
MENAGE FAMIGLIARE
AMORE FILIALE
AMORE PARENTALE
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LA SEPARAZIONE
È LA CONSEGUENZA DEL VENIR MENO
DELL’AFFECTIO CONIUGALIS
È L’ IRRUZIONE, NELLA COPPIA, DELLE
FORZE CENTRIFUGHE E DIGREGATIVE:
CONFLITTO SEPARATIVO:
DELUSIONE NARCISISTICA
ANEDONIA NEI SENTIMENTI
EMERSIONE DELL’ODIO CONIUGALE
RIVENDICAZIONE PER I VISSUTI DI
PERDITA
COMPETIZIONE ACCAPPARATIVA
( FIGLI E BENI)
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AFFECTIO
CONIUGALIS
_____________
AMBIVALENZA AMORE-ODIO
INVESTIMENTO NARCISISTICO
ILLUSIONE DI UN GUADAGNO SENZA
PERDITA
COMPETIZIONE PER IL POTERE
CALCOLO LIBIDICO
=
UTILITARISMO DEI SENTIMENTI
ECONOMIA INCONSCIA DEL GODIMENTO
21
E PER I FIGLI MINORI ?
DISAGIO PSICOLOGICO E MAL-ESSERE
ESISTENZIALE GENERALIZZATI!
BAMBINI OSTAGGIO
STRUMENTALIZZAZIONI
FORZATURE COLLUSIVE
PRESSIONI DI LEALTA’(alienazione
genitoriale)
ADULTIZZAZIONI
RI-EDIPIZZAZIONI
22
VECCHIO 155
Vs.
NUOVO 155
UNA RIVOLUZIONE A 360° !!!!
23
VECCHIO 155. Provvedimenti riguardo ai figli.
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei
coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il
modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di
esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.Il coniuge cui sono
affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i coniugi.
Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
24
pregiudizievoli al loro interesse.
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO FATTA
A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989.
Articolo 9
Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato
dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le
autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione é necessaria
nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in
questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o
trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza
del fanciullo……
Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario 25
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio
minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
26
Anche
DIRITTO ALLA CONTINUITA’
DI RELAZIONI E DI VITA NONOSTANTE
LA SEPARAZIONE
in caso di separazione
personale dei genitori
DA CONIUGI  A GENITORI
il figlio minore ha il diritto
DIRITTO PRIMARIO SOGGETTIVO
INALIENABILE
di mantenere un rapporto
equilibrato e
continuativo con
ciascuno di essi,
DIRITTO ALLA CONTINUITA’
BIGENITORIALE
di ricevere cura,
educazione e istruzione
da entrambi
DIRITTO AD UNA BIGENITORIALITA’
COMPETENTE
e di conservare rapporti
significativi con gli
ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo
DIRITTO ALLA BIPARENTALITA’
(NONNI , ZII, CUGINI)
27
Con la legge 54/06
“Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli”
CAMBIA TOTALMENTE
LA NATURA, LA METODOLOGIA E LA
FINALITA’ DELLA C.T.U.
e di conseguenza anche delle C.T.P.
 STELLA POLARE 
PRIMARIETA’ DEL DIRITTO DEL
MINORE ALLA BIGENITORIALITA’ ED
ALLA BIPARENTALITA’
28
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
155. – (Provvedimenti riguardo ai figli).
Per realizzare la finalità indicata dal primo
comma, il giudice che pronuncia la
separazione personale dei coniugi adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di
essa.
29
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
155. – (Provvedimenti riguardo ai figli).
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se
non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole.
30
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
155. – (Provvedimenti riguardo ai figli).
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa
al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente
31
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione
di un assegno periodico al fine di realizzare
il principio di proporzionalità, da
determinare considerando:
32
1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in
costanza di convivenza con entrambi i
genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun
genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i
genitori;
5. la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone il giudice dispone un accertamento
della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi».
33
Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e
opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può
disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che
l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento,
chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le
condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie
la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore
istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del
minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la
domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può
considerare il comportamento del genitore istante ai fini
della determinazione dei provvedimenti da adottare
nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione
34
dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
ECCO I NOSTRI
CONSULENTI
C.T.U. E C.T.P.
ALLA PARTENZA
35
Codice di procedura
civile:
R.D. 28 ottobre 1940, n.
1443
61. Consulente
tecnico. - Quando è
necessario, il giudice
può farsi assistere,
per il compimento di
singoli atti o per tutto
il processo, da uno o
più consulenti di
particolare
competenza tecnica
36
201. Consulente tecnico dei parte. - Il giudice
istruttore, con l'ordinanza di nomina del
consulente, assegna alle parti un termine
entro il quale possono nominare, con
dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un
loro consulente tecnico [87; att. 91, 145].
Il consulente della parte, oltre ad assistere a
norma dell'articolo 194 alle operazioni del
consulente del giudice, partecipa all'udienza
e alla camera di consiglio ogni volta che vi
interviene il consulente del giudice, per
chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui risultati
delle indagini tecniche [197].
37
Con il novellato 155 c.c. il C.T.U.
deve diventare il suggeritore del
Giudice sulle migliori condizioni
di vita e di ben-essere del
bambino, oltre ed al di là del
permanere del contenzione e del
conflitto tra i genitori .
38
Tipologie di C.T.U.
IL FOTOGRAFO DIAGNOSTA
L’INCENDIARIO
INVOLONTARIO
IL POMPIERE
L’INTERPRETE
39
IL C.T.U.
PROCURATORE DEI
DIRITTI E DEGLI
INTERESSI DEI FIGLI , NEL
PROCESSO DI
SEPARAZIONE-DIVORZIO
ED IL C.T.P. ?
40
PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE
GIUDICE
ISTRUTTORE
AMMISSIONE
CTU
GIURAMENTO
QUESITO
AVVOCATO
NOMINA
AVVOCATO
CONSULENTE
TECNICO
D’UFFICIO
PADRE
MADRE
OPERAZIONI
DELLA CTU
CONSULENTE
TECNICO DI
PARTE
CONSULENTE
TECNICO DI
PARTE
FIGLI
41
Fasi della C.T.U.
1. AMMISSIONE DELLA C.T.U.
2. NOMINA DEL C.T.U.
3. GIURAMENTO DEL C.T.U.
4. NOMINA DEI C.T.P.
5. FORMULAZIONE DEL QUESITO
6. AVVIO OPERAZIONI CON LA PRESENZA DEI C.T.P.;
7. STESURA PIANO OPERAZIONI –TEMPI E METODOLOGIA
8. OPERAZIONI DELLA C.T.U.
9. TERMINE OPERAZIONI
10.DEPOSITO DELLA RELAZIONE DI RISPOSTA AL QUESITO
DEL G.I.
42
FOCUS DELLE VALUTAZIONI PSICOLOGICHE
1. DESIDERI-ASPETTATIVE-BISOGNI INTERESSI DEI
FIGLI
2. GENITORIALITA’ (SECONDO IL CISMAI (COORDINAMENTO ITALIANO DEI
SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L’ABUSO ALL’INFANZIA)
a) tipo di investimento attivato da ciascun genitore
nei confronti del figlio;
b) caratteristiche dell’alleanza genitoriale stabilita
dalla coppia;
c) presenza/assenza di riconoscimento dei bisogni
psicologici e di accudimento del bambino;
43
d) presenza /assenza dei confini generazionali;
e) capacità/incapacità della coppia di mantenere
i confini generazionali con i figli;
f) flessibilità/rigidità delle relazioni affettivoeducative nei confronti dei figli;
g) qualità dei legami nella fratria;
h) capacità di attenzione e ascolto del bambino;
i) capacità di contenimento emotivo;
ii) capacità di mettere in parola sentimenti,
emozioni,
44
LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999
ARTICOLO 10
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso
informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento
individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase
iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14
C.D.).
Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona
diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da
un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le
caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è
tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì
tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti
della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o
egli adempia ad un dovere (per es. trattamento
psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).
45
LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999
ARTICOLO 6
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo
forense utilizza metodologie scientificamente
affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per
la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata
quanto più possibile al rilevamento di elementi
provenienti sia dai soggetti stessi sia
dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di
loro.
46
LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999
ARTICOLO 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta, ovvero su documentazione
adeguata e attendibile. Nei procedimenti che
coinvolgono un minore è da considerare
deontologicamente scorretto esprimere un parere
sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.)
(artt. 3/1, 3/2 C.N.).
47
LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE
PER LO PSICOLOGO FORENSE (AIPG)-1999
ARTICOLO 12
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la
natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente
tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del
rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i
colleghi, durante le operazioni peritali o comunque
collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale,
mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e
professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in
considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7
C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti
di parte.
48
Ove previsto dalla legge,
concerta insieme ai colleghi
tempi e metodi per il lavoro
comune, manifesta con lealtà
il proprio dissenso, critica, ove
lo ritenga necessario, i giudizi
elaborati degli altri colleghi,
nel rispetto della loro dignità e
fondandosi soltanto su
argomentazioni di carattere
scientifico e professionale
evitando critiche rivolte alla
persona (art. 36 C.D.).
49
Art. 155-ter. – (Revisione delle
disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli). I genitori
hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei figli,
l’attribuzione dell’esercizio della
potestà su di essi e delle eventuali
disposizioni relative alla misura e alla
modalità del contributo.
50
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in
tema di residenza). Il godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione
dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione
e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il
domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento
interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli
accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli
51
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei
figli maggiorenni). Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale
assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore
dei figli minori.
52
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del
minore). Prima dell’emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio,
mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le
parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per
consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino
una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e
materiale dei figli».
53
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura
civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo
708 del codice di procedura civile, è
aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al
terzo comma si può proporre reclamo
con ricorso alla corte d’appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il
reclamo deve essere proposto nel
termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento».
54
Dopo l’articolo 709-bis del codice di
procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle
.
controversie e provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni). Per la
soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all’esercizio della
potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il
giudice del procedimento in corso. Per
i procedimenti di cui all’articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di
residenza del minore.
55
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze
o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore
od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in
vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende.
56
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
?
Questioni sull’affidamento condiviso
Tribunale per i minorenni di Milano 12 maggio 2006
L’art. 4 della legge 8.2.2006 che estende l’applicazione della disciplina in tema di
affidamento condiviso anche al contenzioso tra genitori naturali, richiama
integralmente tutte le norme sostanziali e processuali contenute nella riforma, con
ciò presupponendo l’applicazione del rito speciale di cui agli artt. 706 cp.c. e seguenti
con la conseguenza che la competenza ad occuparsi dell’affidamento dei figli naturali
appartiene al tribunale ordinario.
Tribunale i Milano sez. IX sent. 21-28 giugno 2006 n,. 7711
Anche dopo l’entrata in vigore della legge 8.2.2006 n. 54 è competente il Tribunale
dei minorenni ai sensi dell’art. 317 bis c.c. e 38 disp. att. C..c. a decidere sulla domanda
di affidamento di un minore proposta da un genitore naturale non contenendo l’art. 4
della suddetta legge , che estende l’applicazione della riforma anche ai figli naturali,
alcuna disposizione espressa in tema di competenza giurisdizionale.
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LE DUE MADRI
Testamento (I Re, Cap. 3, 16-27
"Un giorno andarono dal re due prostitute e si presentarono innanzi a
lui. Una delle due disse: "Ascoltami signore! Io e questa donna
abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre essa sola era in casa.
Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; noi
stiamo insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il
figlio di questa donna è morto durante la notte, perché essa gli si era
coricata sopra. Essa si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio
figlio dal mio fianco - la tua schiava dormiva - e se lo è messo in seno e
sul mio seno ha messo il figlio morto. Al mattino, mi sono alzata per
allattare mio figlio, ma ecco, era morto. Lo ho osservato bene; ecco,
non era il figlio che avevo partorito io". L'altra donna disse: "Non è
vero! Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto". E quella al
contrario diceva: "Non è vero! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello
vivo". Allora il re ordinò: "Prendetemi una spada!". Portarono una
spada alla presenza del re. Quindi il re aggiunse: "Tagliate in due il
figlio vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra". La madre del
bambino si rivolse al re, poiché le sue viscere erano commosse per suo
figlio e disse: "Signore, date a lei il bambino vivo; non uccidetelo!".
L'altra disse: "Non è né mio né tuo; dividetelo in due!". Presa la parola
il re disse: "Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo.
Quella è sua madre".
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