Infanzia abusata e figli in
ostaggio. Le conflittualità
più ricorrenti nelle
separazioni/divorzi
Foggia – 26.09.2009
AVV. KATIA DI CAGNO
Resp. Settore psico-sociale UNCM
Vice Presidente Camera Minorile di Bari
In presenza di figli, spesso, il conflitto
dal piano coniugale si sposta su un
piano genitoriale scatenando
conflittualità per lo più:
 Relative
all’aspetto economico
- problemi sulla corresponsione dell’assegno
di mantenimento
 Relative
all’aspetto relazionale
- conflitti sull’affidamento dei figli/potestà
genitoriale
- comportamenti con implicazioni penali
Le conflittualità relative all’aspetto
relazionale possono realizzarsi attraverso
la messa in atto, da parte di un genitore,
di comportamenti “mobbizzanti” e
ripetuti a danno dell’altro genitore,
tendenti ad escluderne o ad emarginarne
il ruolo nei confronti dei figli.
Più spesso colpiscono il genitore che non
vive con i figli, generalmente il padre.
Sindromi emergenti nella conflittualità
legale da separazione genitoriale
La sindrome di Alienazione Genitoriale – PAS (R. A. Gardner)
disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per
l'affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di
denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, senza
nessuna giustificazione. Essa deriva dalla sommatoria di due componenti:
indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma (lavaggio del
cervello) e il contributo personale del minore alla denigrazione dell'altro
genitore. (Può o meno sconfinare nel penale)

Le tecniche di programmazione prevedono l’uso di espressioni:
Denigratorie riferite all’altro genitore;
False accuse di trascuratezza;
False accuse di violenza o abuso anche sessuale;
Costruzione di una realtà virtuale familiare di terrore e vessazione;
Tutto ciò genera nei figli profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore
alienato, quindi si alleano con il genitore “sofferente” e si mostrano contagiati da questa
sofferenza, esprimendo in modo apparentemente autonomo astio, disprezzo e denigrazione
contro il genitore alienato.
La sindrome della Madre Malevola (I.D. Turkat)
una serie di azioni malevoli (es. menzogne) e comportamenti
dolosi messi in atto dalla ex moglie contro l’ex marito da cui ha
divorziato o sta divorziando, per es. per punirlo, per
allontanarlo o escluderlo dalla vita dei figli. Uno schema
comportamentale anomalo sempre più frequente nei divorzi di
genitori con figli. (Alta percentuale implica fattispecie penali)

La sindrome del Padre Interdetto (G.L. Rowles)
Una serie di fattori di stress che possono investire i padri
divorziati, associati a traumi da divorzio da perdita del ruolo
paterno. Si manifesta attraverso sintomi di depressione e di
stress post traumatico che investono gli ambiti di vita
quotidiana (es. ripercussioni sul lavoro) (Raramente sfocia in
comportamenti penali)

Alcuni comportamenti che possono
verificarsi in un contesto di
conflittualità...

Ostacoli alle frequentazioni
es.
- inventando scuse banali
- mentendo sullo stato di salute del bambino
- impegnando il bambino in attività ricreative nei giorni
che devono passare con il padre...

Delegittimazione del ruolo paterno
es.
- denigrazione
- parole di squalifica in presenza dei figli
- soddisfazione ai desideri di figli che l’altro genitore
disapprova senza interpellarlo...

Riduzione del ruolo decisionale
es.
- mancate informazioni sull’andamento scolastico
- mancate informazioni sulle attività ricreative...

-
Alienazione dei figli dal padre
es.
intraprendendo un contenzioso eccessivo
false accuse
Tali comportamenti possono sconfinare nel
penale o rientrare in precise fattispecie di
reato.
Tuttavia quando si tratta di comportamenti di
un genitore, ostativi al diritto alla libera
relazione del figlio con l’altro genitore,
interviene, su ricorso dell’interessato, il
giudice civile ex art. 709 ter c.p.c.
(introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54
sull’affidamento condiviso)
Conflitti sulla potestà o sulle modalità di
affidamento

Previsto un articolo ad hoc
art. 709 ter c.p.c.
L’articolo è funzionale a garantire il corretto
funzionamento delle modalità di affidamento
stabilite in un atto già emesso
ossia
a consentirne l’esecuzione attraverso l’adozione
di misure coercitive (esecuzione indiretta)
L’art. 709 ter c.p.c.
“Per la soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale
o delle modalità dell'affidamento é competente il
giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti
di cui all'articolo 710 é competente il tribunale del
luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento,
può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende. I provvedimenti assunti dal giudice
del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari.”
Competenza e procedimento


-
a)
b)
L’art. 709 ter c.p.c. prevede due possibilità di
proposizione della domanda:
A) giudizio in corso.
La presentazione del ricorso è possibile in qualsiasi
momento dinanzi al G.I;
Si instaurerà un sub procedimento che si aprirà con la
comparizione delle parti e si concluderà con la
decisione del Giudice il quale:
Non potrà precludere alle parti una attività istruttoria
Potrà adottare provvedimenti inaudita altera parte ( in
casi di comprovata violazione delle regole in pregiudizio dei figli) .
N.B La norma è inserita nel libro IV sez. V del cpc ovvero tra i
procedimenti d’urgenza
Decisione del G.I. sub A)


Il Giudice deciderà con ordinanza, revocabile o
modificabile successivamente dallo stesso G.I. di fronte a
situazioni nuove o sopraggiunte;
I provvedimenti assunti dal G.I. sono impugnabili nei
modi ordinari.
Competenza e procedimento

B) Instaurazione di nuovo giudizio ex art. 710 cpc
-
Il richiamo all’art. 710 cpc per la proponibilità della domanda di cui
all’art. 709 ter fa pensare alla necessità della esistenza di una
sentenza passata in giudicato o decreto di omologazione ed una
modifica dei provvedimenti in vigore, con la conseguenza che la
nuova normativa non potrebbe essere applicata:
in caso di mancanza di modifica;
Coppie di fatto:
E’ un richiamo procedurale e non sostanziale.
Quando non vi è giudizio in corso, la istanza si propone con Ricorso
al Presidente del Tribunale che deciderà in C.C. con decreto
reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello.
-
ART. 709 TER C.P.C. E COPPIE DI
FATTO



Il problema sorge per le controversie sorte in relazione ai
figli nati da genitori non coniugati, non potendosi
applicare l’art. 710 c.p.c. dettato per le separazioni tra i
coniugi, pur essendo chiara l’applicazione dell’art. 709
ter relativamente alle coppie di fatto, in quanto prevista
dall’art. 4 n. 2 della L.54/06.
Anche in questo caso l’art. 710 cpc è richiamato solo per
il procedimento ed il rito, con la competenza del
Tribunale per i minorenni.
Detti provvedimenti assunti dal TM saranno impugnabili
nei modi ordinari, art. 709 ter 3° c. dinanzi la Corte
d’Appello sez. Minori.
Comportamenti con implicazioni penali

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
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
Calunnia art. 368 c.p.
Mancato rispetto doloso dell’ordinanza del giudice art.
388 c.p.
Maltrattamenti art. 572 c.p.
Sottrazione di minore art. 573 c.p.
Percosse art. 581 c.p.
Lesioni art. 582 c.p.
Ingiurie art. 594
Violenza privata art. 610 c.p.
Minacce art. 612 c.p.
Danneggiamento art. 635 c.p.
Appropriazione indebita art. 646 c.p.
Tribunale di Catania,
ordinanza 11 luglio 2006
Quando sussistano comportamenti posti in essere dalla
madre volti ad impedire al padre di tenere con sé la
prole, il giudice deve invitare il genitore inadempiente
ad astenersi da tale condotta altamente pregiudizievole
per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre e i
minori, la quale potrà in prosieguo, ove perdurante,
comportare l’adozione delle misure previste dall’art.
709-ter c.p.c.»
Nei casi di affidamento esclusivo
La giurisprudenza ha ribadito che il genitore affidatario
ha l’obbligo di cooperare al fine della realizzazione del
diritto di visita del coniuge non affidatario assumendo
iniziative necessarie ed opportune affinché venga
recuperata la figura dell’altro genitore. Entrambe i
coniugi devono adoperarsi, pena la decadenza dalla
potestà genitoriale, per consentire e facilitare al
minore il recupero del rapporto con il padre.
(Tribunale per i Minorenni di Catanzaro decreto 28
novembre 2006)
...nelle aule giudiziarie
Non sempre, comunque, risulta agevole
dimostrare che comportamenti di tal genere si
siano realmente verificati
Riepilogando…
Violazioni o inadempienze in ordine alle
statuizioni concernenti l’affidamento dei
minori
Tutela in sede civile:
Art. 709ter c.p.c.

Soluzione controversie
il giudice adotta provvedimenti
opportuni (es. inibendo le condotte pregiudizievoli)
Se la condotta pregiudizievole è reiterata
Violazione o inadempienze
il giudice adotta anche
congiuntamente i seguenti provvedimenti
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75
euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del
procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Tutela in sede penale:
L’art. 388 c.p.
“Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili
nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso
l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito.
Qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la
sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento
di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure
cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.”
Un segnale positivo di
fronteggiamento autorevole

Procura di Milano (Corriere della sera
7.11.2008)
Due genitori sono stati rinviati a giudizio con
l’accusa di aver sottoposto il proprio figlio ad
un maltrattamento psicologico (sofferenza
psicologica cagionata), dopo averlo coinvolto
ripetutamente, durante la separazione, nella
loro conflittualità.
Continuando …


Secondo l’accusa i genitori sono colpevoli di aver
compromesso “la credibilità di ciascun genitore”, poiché
hanno proiettato sul figlio i propri reciproci sentimenti e
in particolare la rabbia, in modo da inoculare nel
bambino la convinzione che ciascuno dei suoi genitori
odiasse l’altro.
Quindi nonostante la consapevolezza, progressivamente
acquisita, delle problematiche psicologiche indotte nel
figlio dai loro litigi, i genitori avrebbero ugualmente
“attuato manipolazioni induttive e strumentalizzato il
minore al fine di accattivarsene la disponibilità a favorire
soluzioni di affidamento rispettivamente convenienti”.
Altri provvedimenti….


Tribunale di Bergamo (Ufficio GIP n. 3490/2004) che si è
espressamente occupata della PAS, affrontando un caso
di presunti abusi sessuali compiuti dal padre ai danni del
figlio minore. In tale occasione il giudice ha ritenuto non
attendibile il racconto del minore ascoltato in sede di
incidente probatorio, in quanto contraddittorio,
incoerente, illogico ma soprattutto in contrasto con
quanto riportato “de relato” dal soggetto che aveva
raccolto le prime dichiarazioni del bambino.
Lo stesso organo giudicante concludeva affermando
espressamente che” altresì inficia l’attendibilità del
racconto del minore l’accertata presenza di un acceso
conflitto coniugale dei genitori relativo alla separazione…
Continuando….

..e all’affidamento del figlio, specie ove riscontri la
cosidetta Sindrome da alienazione genitoriale, stato
psicologico tipico delle coppie che si separano con liti
senza esclusioni di colpi pur di impedire all’altro la
custodia del minore”
Concludendo…..
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insicurezza e paura della violenza nelle donne