IL NUOVO ART. 38 DISP ATT. C.C. Busto Arsizio 27 maggio 2013 Legge 10 dicembre 2012 n. 219 • Art. 1 :Disposizioni in materia di filiazione • Art. 2: Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione • Art.3:Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento cosa cambia Tribunale per i minorenni Tribunale ordinario • amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171); • amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171); • costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (art. 191, secondo comma); • costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (art. 191, secondo comma); • riconoscimento dei figli naturali (art. 250); • riconoscimento dei figli naturali (art. 250); • affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252); • affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252); • assunzione del cognome del minore (art. 262); • assunzione del cognome del minore (art. 262); • autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 264); • autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 264); • decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (art. 316), • decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (art. 316), • esercizio della potestà dei genitori (art. 317-bis); • esercizio della potestà dei genitori (art. 317-bis); • dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, primo comma); • dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, primo comma); • Adozione di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333), se pendente processo di separazione, divorzio, o procedimento ex art. 316 c.c • Adozione di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333), se pendente processo di separazione, divorzio, o procedimento ex art. 316 c.c Nuovo 315 c.c. tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico Nuovo 315 cc.: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico 315 bis Diritti e doveri del figlio • Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. • Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. • Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. • Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa 315 bis comma III • Diritto all’ascolto/necessarità-obbligatorietà dello stesso ( salvo che possa arrecare danno al minore stesso) • Diritto del minore ad avere informazioni sulle istanze svolte dai genitori nei loro riguardi nonché alla preventiva consultazione sulle eventuali statuizioni da emettere. competenza dal Tribunale per i Minorenni Art. 250 c.c. Art. 262 c.c. Art. 316 c.c Art. 317 bis c.c. Al tribunale Ordinario Art. 269 c.c. Art. 330 c.c. Art. 333 c.c. Restano di competenza del TM • Provvedimenti ablativi ( 330) e limitativi ( 333) della potestà genitoriale SE • NON pende procedimento per SEPARAZIONE, DIVORZIO e procedimento ex art. 316 c.c. (DATO TESTUALE) SVISTA • Mancato richiamo ai procedimenti ex art. 317 bis c.c. RITO CAMERALE Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. competenza territoriale • ART. 18 c.p.c. ( foro generale del convenuto)? • RESIDENZA ABITUALE del minore (che non necessariamente coincide con quella anagrafica): • REG. CE 2201/03 - art. 8- ( competenza giurisdizionale) • REG. CE 1259/10 di conseguenza • Il procedimento si istaura con ricorso. • Il procedimento non è cadenzato dalle regole rigide – soprattutto in tema di preclusioni- del procedimento ordinario ( allegazioni e domande nuove). • Non opera – se non in misura attenuata- il principio della domanda. • Il Giudice può assumere, sia su istanza di parte sia d’ufficio, mezzi di prova ( anche indagini di Polizia Tributaria) • Non vi sarà necessità di assegnazione dei termini per memorie conclusive. DECISIONE • Decreto CAMERALE : decisione collegiale trattandosi di procedimento con intervento obbligatorio del PM ( art. 50 bis c.p.c.). • Il DECRETO ha efficacia esecutiva ( art. 3 legge 219/12) • RECLAMABILE : entro 10 giorni dalla notifica ovvero termine di 6 mesi • NON è RICORRIBILE per CASSAZIONE PROVVEDIMENTI PROVVISORI ? • Il rito camerale voluto dal legislatore NON prevede per sua natura il provvedimento provvisorio: già il rito garantisce la tutela anticipata. • POSSIBILITA’ di emettere provvedimenti provvisori: • Nessuna norma lo impedisce. • Prassi già consolidata presso il TM Reclamabilità dei provvedimenti provvisori • Se richiesti e resi i provvedimenti provvisori NON saranno reclamabili • Impossibile ogni analogia con il reclamo avanti la Corte d’Appello avverso l’ordinanza presidenziale resa nei procedimenti per separazione e divorzio. • E’ reclamabile SOLO il decreto DEFINITIVO. Ordine di distrazione art. 3 comma II legge 219/12 • Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. • Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898. • Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1o dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile 700 C.P.C. • Parte della dottrina non ritiene incompatibile con il sistema la possibilità di ricorrere al procedimento ex art. 700 c.p.c.: • Non esiste una cautela TIPICA; • Si tratta di diritti la cui mancata protezione determina «sempre» un pregiudizio imminente e irreparabile; • POTREBBE non esserci una fase di merito. CRITICA • Si tratterebbe di procedimento MONOCRATICO avanti al Giudice designato; • NON si garantirebbe la partecipazione del PM. • SI utilizzerebbe uno strumento del TUTTO incompatibile con la scelta legislativa di utilizzare il procedimento di cui all’art. 747 c.p.c. RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO IL GENITORE RIFIUTA IL CONSENSO IL GENITORE CHE INTENDE RICONOSCERE PRESENTA RICORSO AL GIUDICE IL GIUDICE FISSA UN TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO ALL’ALTRO GENITORE VIENE PROPOSTA OPPOSIZIONE IL GIUDICE DECIDE CON SENTENZA CHE TIENE LUOGO DEL CONSENSO MANCANTE, DOPO AVER SENTITO IL MINORE. CONTESTUALMENTE PROVVEDE SUL MANTENIMENTO E SULL’AFFIDAMENTO NON VIENE PROPOSTA OPPOSIZIONE IL GIUDICE DECIDE CON SENTENZA CHE TIENE LUOGO DEL CONSENSO MANCATE DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’ e MATERNITA’ Tribunale per i minorenni Tribunale ORDINARIO Citazione Ricorso Precedenti Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 19 giugno 1996 n. 5629 (l’attribuzione della competenza al Tribunale per i minorenni comportava l’applicazione del rito camerale). Tribunale di (8.4.2013) Tribunale di Varese ( 22.3.2013) Velletri Tribunale di Milano CITAZIONE dal 1975 al 1983= Art. 68 disp att. c.c. rito ordinario ( Tribunale Ordinario) Dal 1982 al 2012= Art. 68 l. 184/83 rito camerale ( tribunale per i minorenni) Dal 2013 = legge 219/12 rito ordinario ( Tribunale Ordinario) 148 comma II° c.c. • Ha ancora ragione di esistere? • Procedimento MONITORIO- deciso dal Presidente del Tribunale- contro il quale va esperito il rimedio dell’opposizione con citazione • Forse potrebbe ritenersi norma «implicitamente abrogata» dalla legge 219/12: la tutela permane ma il diritto deve essere fatto valere in ogni caso ex art. 317 bis c.c. rischio • Contestuale deposito da parte del « resistente» di ricorso ex art. 317 bis c.c. • Domanda « riconvenzionale» volta alla statuizione sulla responsabilità genitoriale, ovvero diretta alla regolamentazione del diritto di visita ( inammissibile).