IL NUOVO ART. 38 DISP ATT. C.C.
Busto Arsizio
27 maggio 2013
Legge 10 dicembre 2012 n. 219
• Art. 1 :Disposizioni in materia di filiazione
• Art. 2: Delega al Governo per la revisione
delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione
• Art.3:Modifica
dell'articolo
38
delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli
alimenti e al mantenimento
cosa cambia
Tribunale per i minorenni
Tribunale ordinario
•
amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171);
•
amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171);
•
costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle
necessità della prole (art. 191, secondo comma);
•
costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle
necessità della prole (art. 191, secondo comma);
•
riconoscimento dei figli naturali (art. 250);
•
riconoscimento dei figli naturali (art. 250);
•
affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia
legittima (art. 252);
•
affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia
legittima (art. 252);
•
assunzione del cognome del minore (art. 262);
•
assunzione del cognome del minore (art. 262);
•
autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio
naturale (art. 264);
•
autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio
naturale (art. 264);
•
decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori
(art. 316),
•
decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori
(art. 316),
•
esercizio della potestà dei genitori (art. 317-bis);
•
esercizio della potestà dei genitori (art. 317-bis);
•
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, primo
comma);
•
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, primo
comma);
•
Adozione di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore
pregiudizievole per i figli (art. 333), se pendente processo di
separazione, divorzio, o procedimento ex art. 316 c.c
•
Adozione di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore
pregiudizievole per i figli (art. 333), se pendente processo di
separazione, divorzio, o procedimento ex art. 316 c.c
Nuovo 315 c.c.
tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico
Nuovo 315 cc.: tutti i figli hanno lo
stesso stato giuridico
315 bis
Diritti e doveri del figlio
• Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
• Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti
significativi con i parenti.
• Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di
età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
• Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione
alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito,
al mantenimento della famiglia finché convive con essa
315 bis comma III
• Diritto
all’ascolto/necessarità-obbligatorietà
dello stesso ( salvo che possa arrecare danno al
minore stesso)
• Diritto del minore ad avere informazioni sulle
istanze svolte dai genitori nei loro riguardi
nonché alla preventiva consultazione sulle
eventuali statuizioni da emettere.
competenza
dal Tribunale per i Minorenni
Art. 250 c.c.
Art. 262 c.c.
Art. 316 c.c
Art. 317 bis c.c.
Al tribunale Ordinario
Art. 269 c.c.
Art. 330 c.c.
Art. 333 c.c.
Restano di competenza del TM
• Provvedimenti ablativi ( 330) e limitativi ( 333)
della potestà genitoriale SE
• NON pende procedimento per SEPARAZIONE,
DIVORZIO e procedimento ex art. 316 c.c.
(DATO TESTUALE)
SVISTA
• Mancato richiamo ai procedimenti ex art. 317 bis
c.c.
RITO CAMERALE
Nei procedimenti in materia di affidamento e di
mantenimento dei minori si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
competenza territoriale
• ART. 18 c.p.c. ( foro generale del convenuto)?
• RESIDENZA ABITUALE del minore (che non
necessariamente coincide con quella anagrafica):
• REG. CE 2201/03 - art. 8- ( competenza
giurisdizionale)
• REG. CE 1259/10
di conseguenza
• Il procedimento si istaura con ricorso.
• Il procedimento non è cadenzato dalle regole rigide –
soprattutto in tema di preclusioni- del procedimento
ordinario ( allegazioni e domande nuove).
• Non opera – se non in misura attenuata- il principio
della domanda.
• Il Giudice può assumere, sia su istanza di parte sia
d’ufficio, mezzi di prova ( anche indagini di Polizia
Tributaria)
• Non vi sarà necessità di assegnazione dei termini per
memorie conclusive.
DECISIONE
• Decreto CAMERALE : decisione collegiale
trattandosi di procedimento con intervento
obbligatorio del PM ( art. 50 bis c.p.c.).
• Il DECRETO ha efficacia esecutiva ( art. 3
legge 219/12)
• RECLAMABILE : entro 10 giorni dalla notifica
ovvero termine di 6 mesi
• NON è RICORRIBILE per CASSAZIONE
PROVVEDIMENTI PROVVISORI ?
• Il rito camerale voluto dal legislatore NON
prevede per sua natura il provvedimento
provvisorio: già il rito garantisce la tutela
anticipata.
• POSSIBILITA’ di emettere provvedimenti
provvisori:
• Nessuna norma lo impedisce.
• Prassi già consolidata presso il TM
Reclamabilità dei provvedimenti
provvisori
• Se richiesti e resi i provvedimenti provvisori
NON saranno reclamabili
• Impossibile ogni analogia con il reclamo
avanti la Corte d’Appello avverso l’ordinanza
presidenziale resa nei procedimenti per
separazione e divorzio.
• E’ reclamabile SOLO il decreto DEFINITIVO.
Ordine di distrazione
art. 3 comma II legge 219/12
• Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali
in materia di alimenti e mantenimento della prole,
può imporre al genitore obbligato di prestare idonea
garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi
suddetti.
• Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le
ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può
disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo
quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della
legge 1o dicembre 1970, n. 898.
• Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di
denaro all'obbligato, di versare le somme
dovute direttamente agli aventi diritto, secondo
quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma
e seguenti, della legge 1o dicembre 1970, n.
898. I provvedimenti definitivi costituiscono
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai
sensi dell'articolo 2818 del codice civile
700 C.P.C.
• Parte della dottrina non ritiene incompatibile
con il sistema la possibilità di ricorrere al
procedimento ex art. 700 c.p.c.:
• Non esiste una cautela TIPICA;
• Si tratta di diritti la cui mancata protezione
determina
«sempre»
un
pregiudizio
imminente e irreparabile;
• POTREBBE non esserci una fase di merito.
CRITICA
• Si
tratterebbe
di
procedimento
MONOCRATICO avanti al Giudice designato;
• NON si garantirebbe la partecipazione del PM.
• SI utilizzerebbe uno strumento del TUTTO
incompatibile con la scelta legislativa di
utilizzare il procedimento di cui all’art. 747
c.p.c.
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO
IL GENITORE RIFIUTA IL CONSENSO
IL GENITORE CHE INTENDE RICONOSCERE PRESENTA RICORSO AL GIUDICE
IL GIUDICE
FISSA UN TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO ALL’ALTRO
GENITORE
VIENE PROPOSTA OPPOSIZIONE
IL GIUDICE DECIDE CON
SENTENZA CHE TIENE LUOGO DEL
CONSENSO MANCANTE, DOPO
AVER SENTITO IL MINORE.
CONTESTUALMENTE PROVVEDE
SUL MANTENIMENTO E
SULL’AFFIDAMENTO
NON VIENE PROPOSTA OPPOSIZIONE
IL GIUDICE DECIDE CON SENTENZA CHE TIENE
LUOGO DEL CONSENSO MANCATE
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI
PATERNITA’ e MATERNITA’
Tribunale per i minorenni
Tribunale ORDINARIO
Citazione
Ricorso
Precedenti
Cass. Civ., Sez. Un.,
sentenza 19 giugno 1996 n.
5629 (l’attribuzione della
competenza al Tribunale per
i minorenni comportava
l’applicazione
del
rito
camerale).
Tribunale
di
(8.4.2013)
Tribunale di Varese
( 22.3.2013)
Velletri
Tribunale di Milano
CITAZIONE
dal 1975 al 1983= Art. 68 disp att. c.c. rito ordinario (
Tribunale Ordinario)
Dal 1982 al 2012= Art. 68 l. 184/83 rito camerale ( tribunale
per i minorenni)
Dal 2013 = legge 219/12 rito ordinario ( Tribunale Ordinario)
148 comma II° c.c.
• Ha ancora ragione di esistere?
• Procedimento MONITORIO- deciso dal
Presidente del Tribunale- contro il quale va
esperito il rimedio dell’opposizione con
citazione
• Forse
potrebbe
ritenersi
norma
«implicitamente abrogata» dalla legge 219/12:
la tutela permane ma il diritto deve essere fatto
valere in ogni caso ex art. 317 bis c.c.
rischio
• Contestuale deposito da parte del « resistente»
di ricorso ex art. 317 bis c.c.
• Domanda « riconvenzionale» volta alla
statuizione sulla responsabilità genitoriale,
ovvero diretta alla regolamentazione del diritto
di visita ( inammissibile).
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