DSA ed Esame di Stato
CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE
MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO
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ESAMI DI STATO
La materia degli esami di Stato è regolata
dall’art. 6 comma 3 del DM 5669/2011.
Il coordinatore avrà cura di preparare,
nell’ambito del documento del 15 maggio, una
relazione (da inserire a protocollo riservato)
dove sono elencate le “ specifiche situazioni
soggettive, le modalità didattiche e le forme di
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati. “
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Documento 15 Maggio
La scheda deve contenere i seguenti elementi:
“ contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del
percorso formativo, criteri, strumenti di
valutazione adottati, obiettivi raggiunti, nonché
ogni altro elemento che il consiglio di classe
ritenga significativo ai fini dello svolgimento
degli esami” (Art. 6 c. 2 DPR 22 giugno 2009
n. 122 ).
In particolare si metteranno in evidenza i
seguenti aspetti:
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descrizione del disturbo di apprendimento
descrizione del percorso realizzato dall’alunno
conoscenze, competenze e capacità acquisite
difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
(es. lingue straniere)
strumenti compensativi, misure dispensative e risorse utilizzate
modalità di formulazione e realizzazione delle prove per la
valutazione (con quali tecnologie, con quali strumenti compensativi
o dispensativi, con quali modalità, con quali contenuti)
richiesta di mediatori didattici da usare durante lo svolgimento
delle prove, compresa l’eventuale presenza di un “lettore” per le
medesime
altre informazioni utili
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A tale documento devono essere allegati
eventuali atti relativi alle prove effettuate e
alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'esame di Stato;
il Piano Didattico Personalizzato entra a
pieno diritto a far parte del documento del 15
maggio.
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DM 5669 – 2011
dalle Linee Guida
Strumenti compensativi
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con
DSA da una prestazione resa difficoltosa dal
disturbo, senza
peraltro
facilitargli il
compito dal punto di vista cognitivo.
L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i
docenti avranno cura di sostenerne l’uso da parte
di alunni e studenti con DSA
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STRUMENTI DISPENSATIVI
5. L’adozione delle misure dispensative è
finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal
disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati
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Dalle Linee Guida
L'adozione delle misure dispensative, al fine di
non creare percorsi immotivatamente facilitati,
che non mirano al successo formativo degli
alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere
sempre valutata sulla base dell'effettiva
incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste,
in modo tale, comunque, da non differenziare,
in ordine agli obiettivi, il percorso di
apprendimento dell'alunno o dello studente in
questione
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DM 5669-2011
D’altra parte, consentire all’alunno o allo
studente con DSA di usufruire di maggior
tempo per lo svolgimento di
una
prova, o di poter svolgere la stessa su un
contenuto
comunque disciplinarmente
significativo ma ridotto, trova la sua ragion
d’essere nel fatto che il disturbo li impegna
per più tempo dei propri compagni nella fase
di decodifica degli items della prova.
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TEMPO DELLE PROVE
In assenza di indici più precisi, una quota del
30% in più appare un ragionevole tempo
aggiuntivo.
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Art. 6 Forme di verifica e di valutazione
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative
che consentono all’alunno o allo studente con DSA di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento
della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle
prove - riservando particolare attenzione alla padronanza
dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti
legati all’abilità deficitaria
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3. Le Commissioni degli esami di Stato,
tengono in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Sulla base del disturbo specifico, anche in sede
di esami di Stato, possono riservare ai candidati
tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime
Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di
idonei strumenti compensativi e adottano criteri
valutativi attenti soprattutto ai contenuti
piuttosto che alla forma nelle prove scritte e in
fase di colloquio.
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Art. 6 Forme di verifica e
valutazione
di
5. … In sede di esami di Stato, conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti
delle prove orali – sostitutive delle prove scritte –
sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della
documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di
Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione
all’università
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Art. 6 Forme di verifica e
valutazione
di
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di
apprendimento, anche in comorbilità con altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato
diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su
richiesta delle famiglie e conseguente approvazione
del consiglio di classe - essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire
un percorso didattico differenziato
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Art. 6 Forme di verifica e
valutazione
di
Con l’esonero della lingua straniera si perde la
possibilità di conseguire un titolo di studio valido.
È una strada che va il più possibile evitata perché in
contrasto con tutti i presupposti dei DSA (livello
cognitivo normale e quindi piena possibilità di
conseguire il successo formativo)
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