REfUBBLICA -ITALIANA
IN ~OME'DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pord enone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio
Cobucci
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso depositato in data 23/07/2010
DA
BOATENG PRINCE KOFI
costituito in giudizio con gli Avv.ti L. LOCATELLO e L. BENINCA'
RICORRENTE ~
CONTRO
Gl.PI. DI PILOT GIOVANNI & C. S.N.C.
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Gabriela Bergamo
costituita in giudizio con l'Avv. F. SCAINI
RESIST ENTE
Oggetto: IMPUGNATIV A LICENZIAMENTO.
Causa discussa e decisa all'udienza del 16 maggio 2013 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o
l'annullabilità e/o l'antigiuridicità del licenziamento comunicato con lettera dd . 23.09 .2009
e per l'effetto
Condannare la S.n.c. GI.PI. di Pilot Giovann i &
c., parte resistente,
IN PRINCIPALITÀ, ai sensi dell'art. 18 della L.300/70, a reintegrare il ricorrente nel posto di
lavoro ed a risarcirgli il danno patito e patiendo da quantificare in ragione delle mensilità della
retribuzione globale lorda di fatto non percepite dal recesso alla reinte grazion e; comunque in misura
non inferi re a cinque mensilità;
IN SUBORDINE, in caso di ritenuta inapplicabilità del citato art . 18, e salvo gravame, a
corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dalla L. 10811990 nella misura massima, da
parametrare sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 1.507,00 nonchè, relativamente alla mancata
attivazione degli ammortizzatori in deroga, l'indennità di Cig e/o di disoccupazione, con relativi
contributi, ammontanti complessivamente ad € 10.635,72 - oltre ad € 4.000 per contributi denegati
e/o mediante costituzione di riserva matematica presso l'Inps - per il periodo di legge ovvero
l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Importi quest'ultimi C€ 10.635 ,72 oltre ad € 4.000 per mancata contribuzione e/o costituzione di
riserva matematica) da erogare anche in caso di ritenuta legittimità dell'impugnato licenziamento
stante la responsabilità della resistente di non aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in
deroga;
:J;~; ·'~~~1;.contrattuale di € 306,04 ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
~. J~Jsomme tutte da incrementare, ex art. 429 del Cpc, con rivalutazione 1STAT e gli interessi legali
'1if.
<XJ;,'"
sugli importi rivalutati e da calcolare dal dì dell'insorgenza del singolo credito al saldo;
Spese rifuse in ogni caso, oltre l'Iva ed il Cpa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si
dichiarano antistatari.
PER LA RESISTENTE
A) Relativamente al licenziamento
In via principale
Accertare e dichiarare la legittimità e/o validità e/o efficacia del licenziamento intimato al sig .
Boateng e per l'effetto rigettare la domanda di condanna alla reintegrazione ex art . 18 Legge n.
30011970 o ex art. 8 Legge n. 60811966 nonché quella di pagamento dell 'indennità di mancato
preavviso.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi che venisse ritenuto illegittimo il licenziamento, condannarsi la resistente al
pagamento del risarcimento del danno ex art. 8 Legge n. 60811966 nella misura minima o in quella
ritenuta di giustizia nel limite del massimo previsto di 6 mensilità, in applicazione dei criteri di
legge stabiliti e in base alla retribuzione parametro da conteggiarsi in base ad apposita CTU.
Comunque rigettarsi la domanda di pagamento dell 'indennità di mancato preavviso.
B) Relativamente alla mancata attivazione degli ammortizzatori sociali
In via principale
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IN CASO DI ACCERTATO MANCATO PREAVVISO, a corrispondere al ricorrente l'indennità _/\
Accertare e dichiarare la non antigiuridicità e/o illegittimità della omessa attivazione degli
ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 185/2009 (convertito in Legge 2/200 9), dalla Legge n.
203/2008 e dal D.L. n. 5/2009 (convertito con modificazioni in Legge n. 33/2009) e per l'effetto
rigettare la domand a in ordine al pagamento dei danni , anche contributivi, conseguenti.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, laddove sia accertata anche la sussistenza
dei requisiti di legge per l'attivazione delle misure nel caso di specie del sig. Boateng, condannare
la resistente al pagamento del risarcimento danno , anche contributivo, nella misura risultante da
apposita CTU, dedotto ad ogni effetto il periodo di lavoro prestato presso terzi dopo il
licenziamento e in ogni caso il periodo di disoccupazione a carico dell' Inps.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre spese generali , IVA e CPA
come per legge, da distrarre a favore del procuratore sottoscritto quale antistatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2010 il signor Boateng Prince Kofi - nel premettere di
aver prestato la propria attività lavorativa come operaio di 5° livello presso la GLPI. diPILOT
GIOVANNI & C. S.n.c. - evocava in giudizio quest'ultima onde sentire accertare e dichiarare
l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento dalla stessa intimato nei suoi confronti con ogni
conseguente statuizione di tipo reintegratorio e risarcitorio.
Chiedeva altresì la condanna del soggetto datoriale alla corresponsione di un importo a titolo
di responsabilità per non aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga nonché
dell'indennità di mancato preavviso.
Si costituiva la società convenuta che dal canto suo concludeva per il rigetto delle pretese
avversarie rilevandone l'assoluta infondatezza.
.
Ciò posto, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
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Testualmente si legge nella lettera dd. 18/11/09 di comunicazione dei motivi dell'atto espulsivo
(avvenuta ENTRO IL TERMINE NORMATIVAMENTE PREVISTO) intimato il 23 settembre
2009:
"in relazione alla sua richiesta del 5 novembre 2009, pervenuta il giorno 17 novembre 2009 con
raccomandata AlR n. 13754344454, le comunichiamo che il recesso è stato determinato da
ragioni oggettive consistenti nella necessaria ristrutturazione organizzativa della forza lavoro
aziendale imposta dalla crisi economica - finanziaria che l'azienda sta attraversando.
Infatti la pesante diminuzione di fatturato, costante iniziata nel 2008 (- € 200.000,00 di fatturato
rispetto al 2007) si è poi acuita nell'anno 2009 (- € 380.000,00 rispetto al 2008) unitamente alla
difficile reperibilità di ulteriori commesse in ragione dell'attuale situazione di stagnazione del
mercato nonché alle difficoltà di liquidità finanziaria a causa degli insoluti per pagamenti dei
nostri clienti, hanno imposto una necessaria ed improcrastinabile diminuzione del costo del
lavoro non più economicamente sostenibile in tale situazione.
Ciò ha determinato la soppressione del suo posto di lavoro ripartendo le sue mansioni, peraltro
elementari e di basso contenuto professionale in relazione al core business dell'attività della
scrivente, tra gli altri lavoratori rimasti in forza".
E' noto altresì che la Suprema Corte (da ultimo Casso sez. lavo 9/07/12 N. 11465), confermando
un orientamento giurisprudenziale divenuto granitico, ha avuto modo di affermare che IL
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DETERMINATO DA
RAGIONI
INERENTI
ALL'ATTIVITA'
PRODUTTIVA
- 1-
E'
SCELTA
RISERVATA
ALL'IMPRENDITORE SICCHE' ESSA, QUANDO SIA EFFETTIVA E NON SIMULATA E
PRETESTUOSA, NON E' SINDACABILE DAL GIUDICE QUANTO AI PROFILI DELLA
SUA CONGRUITA' ED OPPORTUNITA' .
NELLA NOZIONE DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO aggiunge la Corte -
DEVE RICONDURSI ANCHE L'IPOTESI DEL RIASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL'IMPRESA ATTUATO AL FINE DI UNA PIU' ECONOMICA
GESTIONE DI ESSA, DECISO DALL 'IMPRENDITORE NON SEMPLICEMENTE PER UN
INCREMENTO DI PROFITTO MA PER FAR FRONTE A SITUAZIONI SFAVOREVOLI,
NON MERAMENTE CONTINGENTI, INFLUENTI IN MODO
NORMALE
ATTIVITA'
PRODUTTIVA
TANTO
DA
DECISIV O SULLA
IMPORRE
UN'EFFETTIVA
NECESSITA' DI RIDUZIONE DEI COSTI.
In buona sostanza la lamentata situazione di cnsi NON DEVE ESSERE DI NATURA
TRANSITORIA per integrare il giustificato motivo .
Orbene venendo al caso di specie:
1) I dati economici - finanziari della CI.PI. S.n.c. - come risultanti dai bilanci degli anni 2008,
2009 e 2010 di cui gli allegati 6, 7, 8 e 9
fascicolo resistente - dimostrano
inequivocabilmente la riduzione del fatturato per l'appunto iniziata nel 2008 (rispetto al
2007), continuata nel 2009 (- 40% del fatturato rispetto al 2007) e confermata poi dal bilancio
infrannuale del primo trimestre 2010.
In tal senso la società resistente , nelI'escludere per fondate ragioni la natura transitoria a
favore del carattere strutturale della crisi aziendale, ha PROCEDUTO AD UNA
RISTRUTTURAZIONE CONSENTITA EX ART. 41 COSTosopprimendo peraltro solo nel
settembre 2009 il posto di lavoro cui era adibito il sign. Boateng e ripartendo le mansioni tra i
colleghi.
2) Risulta essere stata poi sconfessata la tesi propugnata dall'attore secondo cui questi sarebbe
stato addetto alla verniciatura, macchine operatrici e ad ogni altra fase del ciclo produtti vo.
In realtà tutti i testi assunti in sede istruttoria si sono unanimemente espressi nel senso che LE
MANSIONI DEL DIPENDENTE POI ESPULSO CONSISTEVANO PER IL 90% NELLO
SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
DI
PULIZIA
DELL'OFFICINA
E
DEI
MACCHINARI.
Non vi era d'altra parte una diversa possibilità di impiegare il lavoratore in questione, atteso
che gli altri dipendenti in forza all'azienda a tempo indeterminato erano disimpegnati tutti, al
momento del licenziamento, nell'esercizio di attività richiedenti professionalità non possedute
dall' odierno ricorrente.
-2-
~
Né ad avviso del giudicante il Boateng poteva essere utilizzato part-time in base a quanto
affermato dalla Suprema Corte con sentenza 6/07/2012 n. 11402, ciò presupponendo pur
sempre che LE MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SOPPRESSE PERCENTUALMENTE
MINORITARIE SUL PIANO QUANTITATIVO SIANO STATE SVOLTE CON UN
MINIMO DI COSTANZA E RIPETITIVITA' NEL CORSO DEL TEMPO (circostanza
questa non provata in corso di causa) E NON IN MODO DEL TUTTO SALTUARIO ED
OCCASIONALE, come pare invece lecito ragionevolmente supporre .
3) Dopo l'atto espulsivo del Boateng è emerso, all'esito della svolta istruttoria, che i lavoratori
della GI.PI. S.n.c. hanno PRESTATO STRAORDINARIO IN VIA SPORADICA con
riferimento "A PARTICOLARI TIPI DI LAVORAZIONI QUALI FRESE O TORNI" (così il
teste Basso) e non dunque in relazione alla generica attività di pulizia, "limitato tuttavia a
periodi ristretti ed in base a particolari esigenze dettate dai clienti che danno una certa fretta"
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DI RICORSO ALLA CIG IN DEROGA.
Osserva sul punto l'adito Tribunale come non vi sia alcuna norma che imponga al datore di
lavoro di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (introdotta solo nel 2009) prima di
irrogare il licenziamento.
Convincimento questo coerente con la natura e ratio della CIG (ordinaria ed in deroga)
ontologicamente incentrata sulla temporaneità della crisi, consentendo all 'imprenditore di
impiegare discrezionalmente uno strumento che gli consenta di non disgregare il proprio
patrimonio di risorse umane ed alterare così una struttura organizzativa produttiva del lavoro
confacente alle dimensioni di fatturato / utili generate ed attese in base al mercato di riferimento.
Nel caso in esame è provato come la riduzione del fatturato e le perdite risultassero negative nel
2008, 2009 e 2010, il che depone in modo palese per una CRISI ECONOMICO FINANZIARIA CONCLAMATA E NON CERTAMENTE PER UNA
DIFFICOLTA
TRANSITORIA.
In buona sostanza appariva illogico in quel preciso contesto procrastinare il licenziamento in
attesa di un improbabile evento risolutore futuro finendo col sostenere comunque un costo
aziendale senza tuttavia l'ottenimento di un qualche beneficio.
C) SULLA DEBENZA DEL PREAVVISO.
Premesso come sia a carico del Boateng stesso che invoca il diritto all'indennità sostitutiva del
preavviso l'onere della prova in ordine alla data di ricezione della lettera di licenziamento, rileva
il decidente che l'emolumento richiesto non sia dovuto muovendo dal presupposto che il giorno
di consegna della missiva coincide con il 23 e non con il 30 settembre 2009 attesa:
...,
- .) -
r'
l) l'indubbia sottoscrizione ad opera dell 'odierno ricorrente di un atto dd. 23/09/2009 ;
2) la letterale formulazione del documento in questione laddove veniva previsto che " il periodo
di lavoro si risolverà pertanto il giorno 30/09/09, ultimo giorno lavorato , decorrendo il
periodo di preavviso previsto dal CCNL" (il che lascia ragionevolmente intendere che a fronte
di una diversa prospettazione temporale il lavoratore ne avrebbe rilevato l'incongruenza
apponendovi la data corretta);
3) l'insussistenza nel processo di un qualche elemento - peraltro non superabile a mezzo di
prova testimoniale - idoneo a contraddire la riportata circostanza.
Per tutte le considerazioni che precedono vanno pertanto disattese le domande azionate dal
ricorrente.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le ragioni della decisione e la qualità delle parti,
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per porre comunque a carico del ricorrente un terzo delle spese di lite, che in tal misura si liquidano
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~~ ~J~~~ come da dispositivo, attesa LA NON ACCETTAZIONE AD OPERA DI QUEST'ULTIMO
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DEL ' OFFERTA A TITOLO TRANSITORIO DI € 1.000,00 AVANZATA DALLA SOCIETA'
CONVENUTA IN CORSO DI CAUSA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo
Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte con ncorso
promosso dal signor Boateng Prince Kofi e depositato in data 23/07/20 l Ocosì provvede:
l) Respinge le domande formulate dall'attore.
2) Condanna quest'ultimo a rifondere alla resistente GLPI di Pilot Giovanni & C. S.n.c. un
terzo delle spese di lite, che in tal misura liquida in complessive € 800,00 oltre accessori.
Fissa per il deposito della motivazione il tennine di giorni 25 dalla data dell 'odierna
pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 16 maggio 2013
IL GIUDICE
Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI
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