REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro Il Giudice designato, dr. Giovanni Armone, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/11/2014, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. 24173/2014 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA C. P. elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini 14, presso lo studio degli avv.ti GABRIELE SALVAGO, SIBILLA BALTA, LUCIA AUROLA e SARA MIGLIORINI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo; ricorrente E I. SERVIZI SRL in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Pinturicchio 214 , presso lo studio dell’avv. CARMELA MUSOLINO, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTA LARDINI, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione; resistente MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente deduce di aver lavorato per la resistente dal 4 ottobre 2010 al 27 novembre 2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di addetta al centralino/controllo accessi e servizi di portierato (con qualifica di impiegato e con inquadramento nel 3° livello di cui al c.c.n.l. per le imprese di pulimento, servizi integrati/multiservizi) e di essere stata costantemente adibita dalla società resistente all'appalto del servizio di reception presso la Banca Carige – filiale di Roma, Via Bissolati, attività concessa in subappalto dalla D. Service S.r.l.. Deduce altresì di essere stata licenziata oralmente dalla resistente in data 15.11.2012 in seguito alla cessazione del subappalto in 1 questione per effetto del fallimento della società appaltatrice D. Service, e di essere stata successivamente licenziata per iscritto in data 23.11.2013, per giustificato motivo oggettivo in ragione della cessazione dell’appalto presso la Banca. 2. La ricorrente agisce nel presente giudizio: a) per sentir condannare la società resistente, previo accertamento della inefficacia del licenziamento intimato in forma orale in data 15.11.2012, alla reintegra in servizio, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.181,00 sino all'effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum; b) per sentir ordinare alla società resistente, previo accertamento della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del successivo licenziamento intimato dalla società resistente con comunicazione del 23.11.2013 per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro equivalente, con conseguente condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. 3. La resistente si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda di impugnativa del licenziamento orale per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 D.L. 183/2010 e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 4. L’impugnazione del licenziamento orale deve essere dichiarata inammissibile, mentre quella del successivo licenziamento scritto deve essere respinta perché infondata. La decadenza. 5. L’inammissibilità dell’impugnativa del licenziamento orale è conseguenza della fondatezza dell’eccezione di decadenza. 6. Ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966, come sostituito dall'art. 32 L. 183/2010 “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (ora centottanta), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al 2 relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.” Il comma 2 stabilisce poi che i nuovi termini per l'impugnazione del licenziamento si applicano “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. 7. Ora, dottrina e giurisprudenza si sono divise a proposito dell’applicabilità dell’art. 32, comma 2 al licenziamento orale. 8. Il Tribunale ritiene di dover condividere la tesi favorevole all’estensione del regime decadenziale al licenziamento orale, sulla base dei seguenti argomenti. 9. Benché il licenziamento orale sia stato in passato qualificato da una parte della giurisprudenza e della dottrina come inesistente, più diffusa è la convinzione che esso sia più semplicemente nullo, affetto cioè da un vizio di forma giudicato dalla legge talmente grave da rendere l’atto di recesso improduttivo di effetti (Cass. civ., sez. lav., 08-01-2009, n. 155, Cass. civ., sez. lav., 27-08-2007, n. 18087, Cass. civ., sez. lav., 16-09-2002, n. 13543). 10. Già solo tale osservazione potrebbe essere sufficiente ad estendere l’onere di tempestiva impugnazione al licenziamento orale, dato che l’art. 32, comma 2 si riferisce a tutti i casi di invalidità e la nullità costituisce l’esempio più rilevante e tipico di invalidità. 11. Si obietta tuttavia che il licenziamento orale, ancorché nullo, è espressamente qualificato come inefficace dalla legge (tanto nell’art. 2, comma 3, l. 604/66, quanto nell’art. 18, primo comma, l. 300/70, così come modificato dalla l. 92/2012) e che tale definizione lo distingue sia dal licenziamento ingiustificato che dal licenziamento nullo per altre cause. Non sarebbe un caso – secondo questa opinione – che la dizione attuale dell’art. 32 differisca da quella emersa nel corso dei lavori preparatori, dove l’onere di tempestiva impugnazione veniva esteso sia al licenziamento invalido che al licenziamento inefficace; l’eliminazione di quest’ultimo testimonierebbe della volontà del legislatore di esentare il lavoratore dall’onere di impugnazione del licenziamento orale inefficace. 12. Il Tribunale non condivide tale impostazione. 13. Quanto ai lavori preparatori, ferma la loro limitata rilevanza a fini interpretativi, l’argomento speso è perfettamente reversibile. L’eliminazione del riferimento al licenziamento inefficace potrebbe essere stato dettato dalla convinzione che anche il licenziamento orale sia in fondo invalido e che dunque l’utilizzo delle due parole sarebbe stato sovrabbondante. 14. Più in generale, va osservato che la categoria generale dell’inefficacia, sconosciuta come tale al codice civile, vale secondo l’interpretazione corrente a definire sia i negozi e gli atti improduttivi di effetti perché carenti di un requisito essenziale che la legge richiede a pena di nullità (v. C. Stato, sez. V, 05-12-2013, n. 5786: “l’essenza del vizio della nullità risiede nell’inconfigurabilità della fattispecie concreta rispetto a quella astratta, accertabile con 3 pronuncia giudiziale meramente dichiarativa, con conseguente radicale inefficacia (da intendersi in senso ampio, quale inidoneità dell’atto a produrre gli effetti da esso tipicamente discendenti)”), sia i negozi e gli atti affetti da un difetto funzionale che impedisce loro, per un fattore esterno ad essi, di produrre gli effetti loro propri con effetto retroattivo o meno (v. in materia di condizione e risoluzione Cass. civ., sez. II, 12-02-2014, n. 3207, Cass. civ., sez. III, 10-11-2010, n. 22811). 15. Nel caso del difetto di forma scritta del recesso, il vizio attiene evidentemente alla struttura dell’atto, alla (non) corrispondenza tra i requisiti voluti dalla legge e quelli presenti in concreto. Ne consegue inevitabilmente che l’inefficacia del recesso orale è una conseguenza della nullità dell’atto e non di altri fattori esterni a esso. 16. L’argomento che fa leva sulla definizione in termini di inefficace appare poi criticabile per un altro motivo. 17. L’art. 2, l. 604/1966 qualifica come inefficace sia il licenziamento intimato in assenza della forma scritta (comma 1) sia quello intimato senza specificazione dei motivi che lo hanno determinato (comma 2). Il nuovo art. 18, l. 300/1970 assoggetta tuttavia le due ipotesi di licenziamento inefficace a un diverso regime di protezione: in caso di licenziamento orale, il lavoratore ha diritto alla tutela reale piena di cui al primo comma; in caso di omessa specificazione dei motivi, la tutela è quella indennitaria di cui al sesto comma. 18. Ora, a voler ritenere che l’inefficacia del licenziamento escluda l’applicabilità del regime decadenziale di cui all’art. 32 cit., si avrebbe una grave incongruità del sistema delle tutele previste dall’art. 18, l. 300/1970, come riformato dalla l. 92/2012, che è imperniato su una diversa valutazione da parte del legislatore della gravità del vizio che inficia il licenziamento. La decadenza sarebbe infatti applicabile a tutte le forme di licenziamento nullo, nonché ai licenziamenti per giustificato motivo e per giusta causa, cui la legge ricollega una tutela reale o indennitaria di maggior peso, ma non al licenziamento viziato dalla mancanza di comunicazione scritta dei motivi, a cui il comma 6 dell’art. 18. ricollega una tutela indennitaria ridotta. Il regime della decadenza penalizzerebbe maggiormente i lavoratori nei cui confronti è stato intimato un licenziamento affetto da vizi più gravi. 19. L’aporia che ne scaturirebbe impone di abbandonare l’argomento fondato sulla inefficacia del licenziamento orale. 20. Quanto poi alla tesi, secondo cui l’inapplicabilità della decadenza deriverebbe dal fatto che nel licenziamento orale non vi è per definizione la comunicazione scritta da cui l’art. 6, l. 604/66 nuovo testo fa decorrere il termine per impugnare il licenziamento, tale tesi fa leva su un inconveniente pratico da cui non si possono trarre argomenti risolutivi. Non mancano infatti nei commi 3 e 4 dell’art. 32 cit. altre ipotesi che estendono l’applicabilità dei termini di 4 decadenza previsti nel comma 1 anche a fattispecie in cui manca del tutto un atto scritto che formalmente ponga termine ad un rapporto di lavoro, esattamente come avviene nel caso di licenziamento orale: ebbene, per tali casi nessuno ritiene che l’assenza di un espresso dies a quo renda inapplicabile la decadenza. 21. Se ne deve concludere che non vi sono ostacoli ad applicare la disciplina della decadenza di cui all’art. 32 anche rispetto ai licenziamenti orali. 22. Nella specie, dalle deduzioni di parte ricorrente, dai documenti prodotti e dall’istruttoria orale è emerso che il rapporto lavorativo della ricorrente si è interrotto il 15 novembre 2012, allorché il responsabile del personale della resistente, sig. T. , ha comunicato telefonicamente alla C. che la ditta aveva perso l’appalto e l’ha invitata a dare le dimissioni per poter essere poi assunta dalla ditta subentrante (ne hanno riferito lo stesso T. e la collega della ricorrente, sig.ra De R. ). 23. Poiché la ricorrente non ha presentato le dimissioni (né esse sono state convalidate dal datore di lavoro nelle forme di cui all’art. 4, commi 18 e ss., l. 92/2012), restava il licenziamento orale e la ricorrente avrebbe dovuto impugnarlo nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6, l. 604/1966, termine che non può che essere fatto decorrere dalla data della comunicazione orale. La ricorrente ha invece impugnato in via stragiudiziale il recesso solo in data 28 gennaio 2013, oltre il termine stabilito dalla legge. 24. Ne consegue l’inammissibilità dell’azione giudiziale per intervenuta decadenza. Il licenziamento scritto. 25. Passando ad esaminare il licenziamento intimato per iscritto in data 23 novembre 2013, anche a voler riconoscere che il rapporto di lavoro tra le parti fosse ancora in essere a tale data (ma i testi hanno concordemente affermato che dopo il licenziamento orale la C. ha proseguito il suo rapporto con la ditta subentrante, avendo la resistente ha correttamente attivato il meccanismo di cui all'art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi che prevede la successione nei rapporti lavorativi di società cessanti e società subentranti) e che dunque il successivo atto dia luogo a una lecita rinnovazione di un precedente licenziamento inficiato di nullità o comunque inefficace (v. Cass. civ., sez. lav., 19-03-2013, n. 6773; Cass. civ., sez. lav., 26-10-2012, n. 18480), detto licenziamento è valido e giustificato. 26. In primo luogo, non è contestato che già nel novembre 2012 sia cessato il subappalto concesso alla società resistente dalla D. Service ed avente ad oggetto il servizio di reception presso la Banca Carige- Filiale di Roma. Altrettanto incontestato è che la Italia Servizi abbia proposto alla C. di proseguire il rapporto di lavoro nella provincia di Brescia, ove la resistente ha la sede legale e operativa, e che tale offerta sia stata rifiutata dalla ricorrente. Inoltre, il teste T. , responsabile del personale della Italia Servizi, ha dichiarato in modo lineare e senza essere 5 smentito, che a partire dal mese di novembre 2012 la resistente non svolge più alcuna attività a Roma, essendo cessate entrambe le commesse gestite dalla D. Service. 27. Anche la domanda diretta contro il licenziamento scritto deve essere pertanto rigettata. Le spese. 28. La circostanza che la resistente abbia invitato la ricorrente a dimettersi, senza però preoccuparsi di portare a compimento la procedura di cui all’art. 4, l. 92/2012 e procedendo alla formalizzazione del licenziamento solo a distanza di un anno, appare di carattere eccezionale e giustifica l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. P.Q.M. così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P. C. nei confronti di I. SERVIZI SRL con ricorso depositato l’11 luglio 2014, nella causa iscritta al n. 24173/2014 R.G.A.C.: a) dichiara inammissibile la domanda avente per oggetto il licenziamento orale; b) rigetta la domanda relativa al licenziamento scritto; c) compensa le spese. Si comunichi. Roma, 24 novembre 2014 Il Giudice Giovanni Armone Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Rossella Giusi Pastore. 6