Protezione da agenti cancerogeni Testo unico in materia di Sicurezza D.Lgs 81/08 del 09.04.2008 (Titolo IX capo II) Le prescrizioni da applicare ai fini della protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e/o mutageni sono stabilite dal titolo IX capo II del D.lgs 81/08. L’obbiettivo principale è quello di raggiungere misure di prevenzione tali da soddisfare quanto più possibile il principio di evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni durante l’attività lavorativa. Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni art. 233 (campo di applicazione) Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alla radiazioni previste dal trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. Che cosa è una cancerogeno? In generale, agente cancerogeno è una sostanza o un preparato che, in base alle conoscenze scientifiche, si ritiene in grado di provocare il cancro o di aumentarne la frequenza di insorgenza nei soggetti che ne vengono esposti. In alcuni casi, quando esistono evidenze scientifiche che dimostrano che svolgere un determinato lavoro può comportare un maggiore rischio di tumore negli addetti ma non è possibile identificare con precisione un singolo agente cancerogeno, la "cancerogenicità" viene attribuita complessivamente al processo lavorativo o ad una esposizione (es. la raffinazione del nichel, la produzione della gomma, la verniciatura ecc.) Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni In particolare, però, il D.lgs 81/08 definisce agente cancerogeno: art. 234 (definizioni) 1. agli effetti del presente decreto si intende per: a) Agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 , stabiliti ai sensi del D.lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 e 2 in base ai criteri stabiliti dei D.lgs 3 febbraio 1997 n. 52, e D.lgs 14 marzo 2003 n. 65 e successive modifiche; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza, un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII; b) agente mutageno: ……………………………. Categorie di sostanze cancerogene relative frasi di rischio Secondo la classificazione della CE (direttiva 93/72/CEE) le sostanze cancerogene sono suddivise in tre categorie: Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo della neoplasia. Simbolo: molto tossico (T+) Frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro) R49 (può provocare il cancro per inalazione) Categorie di sostanze cancerogene relative frasi di rischio Categoria 2 : sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa determinare l’insorgere della neoplasia in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali - altre informazioni specifiche. Simbolo : tossico (T) Frasi di rischio : R45 (può provocare il cancro) R49 (può provocare il cancro per inalazione) Categorie di sostanze cancerogene relative frasi di rischio Categoria 3 : sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo. Le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire la correlazione diretta tra esposizione e comparsa della neoplasia. Simbolo : nocivo Xn Frasi di rischio : R68 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) T+ oppure T MOLTO TOSSICO TOSSICO CANCEROGENO CAT.1 e 2 R 45 Può provocare il cancro R 49 Può provocare il cancro per inalazione Sono cancerogeni i preparati che contengono più dello 0,1% di sostanze della categoria 1 e 2 o più dell’1% di quelle della categoria 3 Xn CANCEROGENO CAT.3 R 40 Possibilità di effetti irreversibili NOCIVO Inoltre, esiste un elenco, periodicamente aggiornato, di processi o lavori che espongono ad agenti cancerogeni, tra cui, ad esempio i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. Esempi di agenti cancerogeni presenti in alcune diffuse lavorazioni Lavorazione Agenti Asfaltatura idrocarburi aromatici policiclici Bitume, Catrame 2A-2B 2B – 3 1 Polmoni,vie respiratorie Cute Cute, polmoni Edilizia Amianto Silice Idrocarburi aromatici policiclici 1 1 2A-2B Pleure, polmone, tratto gastro intestinale Polmone Cute, polmone Benzene Benzina 1 2B Leucemie Leucemie,altre sedi Silice 1 polmone Idrocarburi aromatici policiclici Cromati VI 2A-2B 1 Cute, polmoni polmone Erogazione, deposito, Trasporto carburanti Estrazione e lavorazione marmi,porfido, lapidei in genere Fusione ferro-acciaio class. IARC Sedi o tipi di tumore Anche se numerosi studi scientifici hanno permesso di capire molto sulla comparsa e sullo sviluppo dei tumori, è sempre estremamente difficile stabilire una chiara relazione di causa -effetto fra l’esposizione ad un sospetto agente cancerogeno e lo sviluppo della malattia. Titolo IX capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni art. 235 (sostituzione e riduzione) 1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un’agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno e mutageno avvenga in un sistema chiuso purchè tecnicamente possibile 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII Titolo IX capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni art. 236 (valutazione del rischio) Il D.lgs 81/08 richiede per i cancerogeni e/o mutageni una valutazione particolarmente approfondita e documentata dell’esposizione di “tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo”. Il datore di lavoro in relazione ai risultati della valutazione, adotta tutte le misure preventive e protettive adattandole alla particolarità delle situazioni lavorative La valutazione e le corrispondenti misure di prevenzione devono essere predisposte preventivamente, cioè prima dell’inizio dell’attività lavorativa. L’attenzione deve essere rivolta prima di tutto alle materie prime impiegate, attraverso un’analisi accurata del processo. Schema della Valutazione Il primo passo richiesto è quello di ricercare all’interno delle proprie lavorazioni l’eventuale presenza di "agenti cancerogeni". Per fare questo è possibile individuare le frasi di rischio R45/R49 nelle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati o direttamente sulle etichettature. ► conoscenza della sostanza ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► impiego quantitativi usati vie e tempi di esposizione numero degli esposti indagini svolte per l’eventuale sostituzione modalità di utilizzo dei quantitativi (minimi) modalità di stoccaggio dell’agente cancerogeno misure preventive adottate dispositivi di protezione individuale divieti procedure operative e di emergenza Controllo delle sostanze negli ambienti di lavoro l’indagine ambientale L’indagine ambientale permette di rilevare, negli ambienti di lavoro, la concentrazione delle sostanze nocive e quindi calcolare l’esposizione dei lavoratori che vi operano. * Metodologia per la determinazione dell’esposizione nell’ambiente di lavoro Il monitoraggio ambientale viene effettuato tramite campionamenti in punti fissi predefiniti o non e forniscono le concentrazioni relative alla presenza dell’agente chimico considerato nei vari punti/aree del reparto. L’esposizione da considerare è l’esposizione ponderata che, per ogni posizione di lavoro, è data dalla somma delle concentrazioni rilevate sui punti/ aree del percorso moltiplicate per i rispettivi tempi di permanenza divisa per il periodo di riferimento utilizzato. Il periodo da considerare dipende dal valore limite considerato, per esempio nel caso di applicazione del TLV-TWA il periodo da considerare è 8 ore. Un altro metodo per la determinazione dell’esposizione personale è il “campionamento personale” che fornisce direttamente il valore dell’esposizione del lavoratore e quindi di specifiche PdL. Strategie di misurazione Le misurazioni possono essere effettuate con campionamento personale, con campionamento a punti fissi o con una combinazione tra le due metodologie. 1.Campionamento personale Tale metodologia impiega dispositivi di campionamento applicati alle persone che raccolgono campioni di aria nella zona di respirazione. Possono essere di tipo passivo o attivo. 2. Campionamento a punti fissi Si possono effettuare campionamenti a punti fissi secondo due tecniche diverse: - misurazioni stazionarie di tipo discontinuo - misurazioni stazionarie con metodo permanente sequeziale (monitoraggio in continuo). Nel primo caso i campionamenti vengono fatti seguendo un apposito piano di controllo che sia il più rappresentativo dei compiti di ciascuna PdL. Nel secondo caso le sonde di prelievo vengono collocate in tutte le aree/punti individuati nella mappatura degli ambienti di lavoro. Indagine ambientale T.W.A M.A.C. I.B.E. ACGIH T.L.V. • ACGIH - (American Conference of Governamental Industrial Hygienist) • TLV - (Threshold Limit Value) Valore limite di soglia • TWA - (Time Weight Average) Media ponderata nel tempo: concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative settimanali • TLV - STEL (Threshold Limit Value)- (Short Term Exposure Limit) Valore limite di soglia- Limite per breve tempo di esposizione: concentrazione a cui i lavoratori possono essere esposti continuativamente per un breve periodo di tempo, purché il TLV - TWA giornaliero non venga superato) • TLV-C - (Threshold Limit Value - Ceiling) Concentrazione che non deve essere superata durante l’esposizione lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo PER CONTROLLARE GLI AMBIENTI DI LAVORO Quali sostanze sono presenti? In che quantità? Con quali effetti? Piano di campionamento Sorveglianza Sanitaria Registro dei dati ambientali Libretto Sanitario individuale ALLEGATO XLIII – Valori limite di esposizione professionale Valori limite per: BENZENE 1 ppm = 3,25 mg/m3 CLORURO DI VINILE MONOMERO 3 ppm = 7,77 mg/m3 POLVERI DI LEGNO DURO 5 mg/m3 Stabilimento SOSTANZA ACRILONITRILE 1,2 DICLOROETANO BENZENE CLORURO DI VINILE MONOMERO TWA ppm 0,4 2 0,5 1 STEL ACGIH TWA ppm 2 10 0,5 STEL 2,5 Quale può essere il "più basso valore tecnicamente possibile" di esposizione? In altre parole, c’è un livello di esposizione che può essere considerato sicuro? Per gli agenti cancerogeni la scienza ammette che il vero livello sicuro è il livello "zero", cioè l’assenza di esposizione. Non a caso gli interventi di prevenzione richiesti devono tendere a eliminare il rischio, a prescindere dal livello di esposizione. Per alcune sostanze, peraltro, anche organismi scientifici internazionali individuano dei livelli "accettabili" al di sotto dei quali il rischio potrebbe essere ritenuto "non significativo", ma solo in pochi casi tali livelli sono univoci o condivisi. In altri casi, il livello "zero" non è oggi raggiungibile: si dovrà quindi cercare di arrivare al valore più basso di esposizione che le tecniche produttive e di bonifica permettono di ottenere Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni art. 239 (formazione e informazione) 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e prOtettivi e DPI ed il loro corretto impiego; e) comportamenti da adottare per prevenire il verificarsi di incidenti e ridurne al minimo le conseguenze L’informazione e la formazione devono avvenire prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio, con frequenza quinquennale e ogni qual volta ci siano delle variazioni al processo produttivo Titolo IX sezione III - Agenti cancerogeni e mutageni sorveglianza sanitaria Sono obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione abbia evidenziato un rischio per la salute: gli stessi lavoratori devono essere iscritti in un registro. L’esistenza di rischi per la salute è valutata dal medico competente. LA SORVEGLIANZA SANITARIA La normativa prevede che gli accertamenti preventivi siano orientati a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; il controllo delle condizioni di salute dei lavoratori e quindi il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica dovrebbe essere l’obiettivo delle successive visite periodiche. Il medico competente, analogamente a quanto accade per tutti gli altri rischi lavorativi, stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati sull’evidenza. Quali sostanze sono presenti? In che quantità? Con quali effetti? Piano di campionamento Registro dei dati ambientali Sorveglianza Sanitaria Libretto Sanitario individuale Doveri del lavoratore Deve leggere e osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti anche al fine della protezione individuale e collettiva; Deve utilizzare e manipolare in maniera corretta le sostanze e i preparati pericolosi in uso; Deve indossare i DPI messi a disposizione; Deve rispettare scrupolosamente i divieti e gli avvertimenti evidenziati da apposita segnaletica. Doveri del lavoratore non fumare, non assumere cibi o bevande fuori dai locali autorizzati al termine dell’attività, prima della consumazione del pasto e per fine orario di lavoro, provvedere ad un’accurata pulizia personale gli indumenti da lavoro dovranno essere riposti in armadi diversi da quelli dove vengono conservati gli indumenti personali “civili” qualora gli indumenti da lavoro venissero interessati da contatto con il prodotto, si dovrà provvedere ad un accurato lavaggio del corpo (doccia) e alla sostituzione degli indumenti