Protezione da agenti
cancerogeni
Testo unico in materia di
Sicurezza
D.Lgs 81/08 del 09.04.2008
(Titolo IX capo II)
Le prescrizioni da applicare ai fini della protezione dei
lavoratori da agenti cancerogeni e/o mutageni sono
stabilite dal titolo IX capo II del D.lgs 81/08.
L’obbiettivo principale è quello di raggiungere misure
di prevenzione tali da soddisfare quanto più possibile il
principio di evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti
cancerogeni e mutageni durante l’attività lavorativa.
Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni
art. 233 (campo di applicazione)
Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per
i lavoratori esposti esclusivamente alla radiazioni previste dal trattato
che istituisce la comunità europea dell’energia atomica, le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a
causa della loro attività lavorativa.
Che cosa è una cancerogeno?
In generale, agente cancerogeno è una sostanza o un
preparato che, in base alle conoscenze scientifiche, si
ritiene in grado di provocare il cancro o di aumentarne la
frequenza di insorgenza nei soggetti che ne vengono
esposti.
In alcuni casi, quando esistono evidenze scientifiche che
dimostrano che svolgere un determinato lavoro può
comportare un maggiore rischio di tumore negli addetti ma
non è possibile identificare con precisione un singolo
agente cancerogeno, la "cancerogenicità" viene attribuita
complessivamente al processo lavorativo o ad una
esposizione (es. la raffinazione del nichel, la produzione
della gomma, la verniciatura ecc.)
Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni
In particolare, però, il D.lgs 81/08 definisce agente cancerogeno:
art. 234 (definizioni)
1. agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2 , stabiliti ai sensi del D.lgs 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modifiche;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando
la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 e 2 in base ai criteri stabiliti dei D.lgs 3
febbraio 1997 n. 52, e D.lgs 14 marzo 2003 n. 65 e successive modifiche;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII,
nonché una sostanza, un preparato emessi durante un processo previsto
dall’allegato XLII;
b) agente mutageno: …………………………….
Categorie di sostanze cancerogene relative frasi di rischio
Secondo la classificazione della CE (direttiva 93/72/CEE) le
sostanze cancerogene sono suddivise in tre categorie:
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra
l’esposizione e lo sviluppo della neoplasia.
Simbolo: molto tossico (T+)
Frasi di rischio:
R45 (può provocare il cancro)
R49 (può provocare il cancro per inalazione)
Categorie di sostanze cancerogene relative frasi di rischio
Categoria 2 : sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene
per l’uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione
possa determinare l’insorgere della neoplasia in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali
- altre informazioni specifiche.
Simbolo : tossico (T)
Frasi di rischio :
R45 (può provocare il cancro)
R49 (può provocare il cancro per inalazione)
Categorie di sostanze cancerogene relative frasi di rischio
Categoria 3 : sostanze da considerarsi con sospetto per i
possibili effetti cancerogeni sull’uomo.
Le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire la
correlazione diretta tra esposizione e comparsa della neoplasia.
Simbolo : nocivo Xn
Frasi di rischio :
R68 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti)
T+ oppure T
MOLTO TOSSICO
TOSSICO
CANCEROGENO CAT.1 e 2
R 45
Può provocare il cancro
R 49
Può provocare il cancro per inalazione
Sono cancerogeni i preparati che contengono
più dello 0,1% di sostanze della
categoria 1 e 2
o
più dell’1% di quelle della categoria 3
Xn
CANCEROGENO CAT.3
R 40
Possibilità di effetti irreversibili
NOCIVO
Inoltre, esiste un elenco, periodicamente aggiornato, di processi o lavori che
espongono ad agenti cancerogeni, tra cui, ad esempio i lavori che
espongono agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nella
fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
Esempi di agenti cancerogeni presenti in alcune diffuse lavorazioni
Lavorazione
Agenti
Asfaltatura
idrocarburi aromatici policiclici
Bitume,
Catrame
2A-2B
2B – 3
1
Polmoni,vie respiratorie
Cute
Cute, polmoni
Edilizia
Amianto
Silice
Idrocarburi aromatici policiclici
1
1
2A-2B
Pleure, polmone, tratto gastro intestinale
Polmone
Cute, polmone
Benzene
Benzina
1
2B
Leucemie
Leucemie,altre sedi
Silice
1
polmone
Idrocarburi aromatici policiclici
Cromati VI
2A-2B
1
Cute, polmoni
polmone
Erogazione, deposito,
Trasporto carburanti
Estrazione e lavorazione
marmi,porfido, lapidei in
genere
Fusione ferro-acciaio
class.
IARC
Sedi o tipi di tumore
Anche se numerosi studi scientifici hanno permesso di
capire molto sulla comparsa e sullo sviluppo dei tumori,
è sempre estremamente difficile stabilire una chiara
relazione di
causa -effetto
fra l’esposizione ad un sospetto agente cancerogeno e lo
sviluppo della malattia.
Titolo IX capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni
art. 235 (sostituzione e riduzione)
1.
Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un’agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro in particolare in particolare sostituendolo, se
tecnicamente possibile, con sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori
2.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il
datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l’utilizzazione dell’agente
cancerogeno e mutageno avvenga in un sistema chiuso purchè tecnicamente
possibile
3.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare
il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII
Titolo IX capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni
art. 236 (valutazione del rischio)
Il D.lgs 81/08 richiede per i cancerogeni e/o mutageni una valutazione
particolarmente approfondita e documentata dell’esposizione di “tutti i
possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo”.
Il datore di lavoro in relazione ai risultati della valutazione, adotta tutte
le misure preventive e protettive adattandole alla particolarità delle
situazioni lavorative
La valutazione e le corrispondenti misure di prevenzione devono
essere predisposte preventivamente, cioè prima dell’inizio dell’attività
lavorativa. L’attenzione deve essere rivolta prima di tutto alle materie
prime impiegate, attraverso un’analisi accurata del processo.
Schema della Valutazione
Il primo passo richiesto è quello di ricercare all’interno delle proprie lavorazioni
l’eventuale presenza di "agenti cancerogeni".
Per fare questo è possibile individuare le frasi di rischio R45/R49 nelle schede di
sicurezza delle sostanze e dei preparati o direttamente sulle etichettature.
► conoscenza della sostanza
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
impiego
quantitativi usati
vie e tempi di esposizione
numero degli esposti
indagini svolte per l’eventuale sostituzione
modalità di utilizzo dei quantitativi (minimi)
modalità di stoccaggio dell’agente cancerogeno
misure preventive adottate
dispositivi di protezione individuale
divieti
procedure operative e di emergenza
Controllo delle sostanze negli
ambienti di lavoro
l’indagine ambientale
L’indagine ambientale permette di rilevare,
negli ambienti di lavoro, la concentrazione
delle sostanze nocive e quindi calcolare
l’esposizione dei lavoratori che vi operano.
*
Metodologia per la determinazione dell’esposizione nell’ambiente di lavoro
Il monitoraggio ambientale viene effettuato tramite campionamenti in punti fissi
predefiniti o non e forniscono le concentrazioni relative alla presenza dell’agente
chimico considerato nei vari punti/aree del reparto.
L’esposizione da considerare è l’esposizione ponderata che, per ogni posizione di
lavoro, è data dalla somma delle concentrazioni rilevate sui punti/ aree del percorso
moltiplicate per i rispettivi tempi di permanenza divisa per il periodo di riferimento
utilizzato.
Il periodo da considerare dipende dal valore limite considerato, per esempio nel caso
di applicazione del TLV-TWA il periodo da considerare è 8 ore.
Un altro metodo per la determinazione dell’esposizione personale è il
“campionamento personale” che fornisce direttamente il valore dell’esposizione del
lavoratore e quindi di specifiche PdL.
Strategie di misurazione
Le misurazioni possono essere effettuate con campionamento personale, con
campionamento a punti fissi o con una combinazione tra le due metodologie.
1.Campionamento personale
Tale metodologia impiega dispositivi di campionamento applicati alle persone che
raccolgono campioni di aria nella zona di respirazione. Possono essere di tipo passivo
o attivo.
2. Campionamento a punti fissi
Si possono effettuare campionamenti a punti fissi secondo due tecniche diverse:
- misurazioni stazionarie di tipo discontinuo
- misurazioni stazionarie con metodo permanente sequeziale (monitoraggio in
continuo).
Nel primo caso i campionamenti vengono fatti seguendo un apposito piano di
controllo che sia il più rappresentativo dei compiti di ciascuna PdL.
Nel secondo caso le sonde di prelievo vengono collocate in tutte le aree/punti
individuati nella mappatura degli ambienti di lavoro.
Indagine ambientale
T.W.A
M.A.C.
I.B.E.
ACGIH
T.L.V.
• ACGIH - (American Conference of Governamental
Industrial Hygienist)
• TLV - (Threshold Limit Value) Valore limite di soglia
• TWA - (Time Weight Average) Media ponderata nel tempo:
concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata
lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative settimanali
• TLV - STEL (Threshold Limit Value)- (Short Term Exposure
Limit) Valore limite di soglia- Limite per breve tempo di
esposizione: concentrazione a cui i lavoratori possono essere
esposti continuativamente per un breve periodo di tempo,
purché il TLV - TWA giornaliero non venga superato)
• TLV-C - (Threshold Limit Value - Ceiling) Concentrazione che
non deve essere superata durante l’esposizione lavorativa
nemmeno per un brevissimo periodo di tempo
PER CONTROLLARE GLI
AMBIENTI DI LAVORO
Quali sostanze
sono presenti?
In che
quantità?
Con
quali
effetti?
Piano di
campionamento
Sorveglianza Sanitaria
Registro
dei dati
ambientali
Libretto
Sanitario
individuale
ALLEGATO XLIII – Valori limite di esposizione professionale
Valori limite per:
 BENZENE
1 ppm = 3,25 mg/m3
 CLORURO DI VINILE MONOMERO
3 ppm = 7,77 mg/m3
 POLVERI DI LEGNO DURO
5 mg/m3
Stabilimento
SOSTANZA
ACRILONITRILE
1,2 DICLOROETANO
BENZENE
CLORURO DI VINILE MONOMERO
TWA
ppm
0,4
2
0,5
1
STEL
ACGIH
TWA
ppm
2
10
0,5
STEL
2,5
Quale può essere il "più basso valore tecnicamente possibile" di
esposizione?
In altre parole, c’è un livello di esposizione che può essere considerato
sicuro?
Per gli agenti cancerogeni la scienza ammette che il vero livello sicuro è il livello
"zero", cioè l’assenza di esposizione. Non a caso gli interventi di prevenzione
richiesti devono tendere a eliminare il rischio, a prescindere dal livello di
esposizione.
Per alcune sostanze, peraltro, anche organismi scientifici internazionali individuano
dei livelli "accettabili" al di sotto dei quali il rischio potrebbe essere ritenuto "non
significativo", ma solo in pochi casi tali livelli sono univoci o condivisi.
In altri casi, il livello "zero" non è oggi raggiungibile: si dovrà quindi cercare di
arrivare al valore più basso di esposizione che le tecniche produttive e di bonifica
permettono di ottenere
Titolo IX capo II - Agenti cancerogeni e mutageni
art. 239 (formazione e informazione)
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i
rischi per la salute connessi al loro impiego;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e prOtettivi e DPI ed il loro
corretto impiego;
e) comportamenti da adottare per prevenire il verificarsi di incidenti e ridurne al minimo le
conseguenze
L’informazione e la formazione devono avvenire prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività a rischio, con frequenza quinquennale e ogni qual volta ci siano delle variazioni
al processo produttivo
Titolo IX sezione III - Agenti cancerogeni e mutageni
sorveglianza sanitaria
Sono obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza
sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione
abbia evidenziato un rischio per la salute: gli
stessi lavoratori devono essere iscritti in un
registro. L’esistenza di rischi per la salute è
valutata dal medico competente.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
La normativa prevede che gli accertamenti preventivi siano orientati a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica; il controllo delle condizioni di salute dei
lavoratori e quindi il mantenimento dell’idoneità alla mansione
specifica dovrebbe essere l’obiettivo delle successive visite
periodiche.
Il medico competente, analogamente a quanto accade per tutti gli altri
rischi lavorativi, stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed
epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati
sull’evidenza.
Quali sostanze
sono presenti?
In che
quantità?
Con
quali
effetti?
Piano di
campionamento
Registro
dei dati
ambientali
Sorveglianza Sanitaria
Libretto
Sanitario
individuale
Doveri del lavoratore

Deve leggere e osservare le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti anche al fine della protezione
individuale e collettiva;

Deve utilizzare e manipolare in maniera corretta le sostanze e i
preparati pericolosi in uso;

Deve indossare i DPI messi a disposizione;

Deve rispettare scrupolosamente i divieti e gli avvertimenti
evidenziati da apposita segnaletica.
Doveri del lavoratore

non fumare, non assumere cibi o bevande fuori dai locali autorizzati

al termine dell’attività, prima della consumazione del pasto e per
fine orario di lavoro, provvedere ad un’accurata pulizia personale

gli indumenti da lavoro dovranno essere riposti in armadi diversi da
quelli dove vengono conservati gli indumenti personali “civili”

qualora gli indumenti da lavoro venissero interessati da contatto con
il prodotto, si dovrà provvedere ad un accurato lavaggio del corpo
(doccia) e alla sostituzione degli indumenti
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Prot ag. cancerogeni