Registro e cartella sanitaria dei
lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni
Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento
attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94
Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155
è in vigore dal 3 ottobre 2007
Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le
cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti
entro il 3 maggio 2008
Titolo VII
Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni
D.Lgs. 626/94
Art. 70 – Registro di esposizione e
cartelle sanitarie
Art. 70 – Registro di esposizione e
cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad
agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti
in un registro nel quale è riportata per
ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente
cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove
noto, il valore dell’esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito e
aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura la tenuta per il tramite del medico
competente
Registro dei lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni
• Istituito dal datore di lavoro
conformemente al modello allegato al
decreto
• Compilato sulla base della valutazione
del rischio di cui all’art. 63 D.Lgs.
626/94
• Costituito da fogli legati e numerati
progressivamente
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
Il campo di applicazione della norma si
estende a tutti i luoghi di lavoro dove
siano presenti agenti cancerogeni e/o
mutageni, sotto forma di :
Sostanze
Preparati
Miscele
Processi
Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni
Agente cancerogeno
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs.
52/97 e successive modifiche e integrazioni
2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1)
quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2
in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98
(abrogato dal D.Lgs.65/2003)
3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII,
nonché una sostanza o preparato emessi durante un processo
previsto dall’allegato VIII
Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni
Agente mutageno
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97
e successive modifiche e integrazioni
2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1)
quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98
(abrogato dal D.Lgs.65/2003)
Sono da considerare cancerogene e/o mutagene
tutte le sostanze che sulla base dei criteri
dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE
nell’allegato VI) sono classificabili come
cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2
sostanze cancerogene
Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni
sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra
l’esposizione e lo sviluppo di tumori)
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi
cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere
verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di
tumori)
Frasi di rischio associate:
T; R45 Può provocare il cancro
T; R49 Può provocare il cancro per inalazione
Sostanze mutagene
Categoria 1: sostanze note per gli effetti mutageni
sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra
l’esposizione ed alterazioni genetiche ereditarie)
Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi
mutagene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenereche
l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche
ereditarie)
Frasi di rischio associate:
T; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
In questa definizione sono comprese
 Tutte le sostanze classificate ufficialmente
nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e
successivi adeguamenti
Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il
D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del
20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V.
 Tutte le sostanze etichettate
“provvisoriamente” a cura del produttore in
mancanza di una classificazione ufficiale,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52
per le sostanze pericolose
e successive modificazioni
D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285 e successive modificazioni
(D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65) per i preparati
pericolosi
Preparati
Un preparato, come previsto dal D.Lgs
65/2003, è considerato cancerogeno e/o
mutageno quando contiene una sostanza
cancerogena o mutagena in percentuale
maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla
direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti
di concentrazione specifici per la sostanza
Preparati
Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 –
R45, R49: quando contiene almeno una sostanza
cancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla
concentrazione > o = 0,1%
Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46:
quando contiene almeno una sostanza
mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla
concentrazione > o = 0,1%
Elenco di sostanze preparati e processi – allegato
VIII – titolo VII D.LGS. 626/94
Produzione di auramina col metodo Michler
Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine,
catrame o pece di carbone
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel a
temperature elevate
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico
Lavoro comportante esposizione a polvere di legno
duro
Rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29
aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento
al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose
(«Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 152 del 30 aprile 2004)
La direttiva 2004/73/CE va letta come segue:
«DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004
recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose
Registro degli esposti
La valutazione dell’esposizione deve
permettere la classificazione in :
• Lavoratori esposti
• Lavoratori potenzialmente esposti
• Lavoratori esposti: il valore di esposizione
ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe
risultare superiore a quello della popolazione
generale
• Lavoratori potenzialmente esposti (art.
63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore
di esposizione ad agenti cancerogeni e/o
mutageni risulta superiore a quello della
popolazione generale, solo per eventi
imprevedibili e non sistematici
Nel registro degli esposti si devono iscrivere
i lavoratori classificati come ESPOSTI E
QUINDI SOTTOPOSTI ALLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
Vi è l’indicazione a curare la compilazione di
elenchi separati per i lavoratori
potenzialmente esposti
Compilazione del registro comporta :
definizione di categorie di esposizione per
lavorazione/mansione e individuazione degli
addetti
Verifica della tipologia/entità/variabilità
dell’esposizione
Esposizioni occasionali, accidentali
Destinatari del registro
ISPESL e Organo di vigilanza
Al momento della prima istituzione
Ogni tre anni per le avvenute variazioni
Alla cessazione dell’attività a rischio
Ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta
ISPESL
 Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni
individuali contenute nel registro per ogni
singolo lavoratore che cessi la lavorazione a
rischio
 Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla
cessazione della lavorazione e/o della ditta
le annotazioni individuali contenute nel
registro e le cartelle sanitarie sono
conservate dal datore di lavoro almeno
fino alla risoluzione del rapporto di
lavoro e dall’ISPESL fino a quaranta anni
dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti cancerogeni o mutageni
Compilazione dei documenti
Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei
documenti : Registro e cartella sanitaria e di rischio
Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di idoneità
Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella
cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e
numerati dal medico competente
E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per la
tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle con
accesso ai soli autorizzati
Come comportarsi nei riguardi di agenti
ritenuti cancerogeni ma che non riportano
le frasi di rischio R45 e R49?
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto
previsto nel D.Lgs 626/94 per agenti
cancerogeni e mutageni come definiti dalla
normativa
Nei riguardi di altri agenti (o situazioni di
esposizione) per i quali esistano evidenze
scientifiche di cancerogenicità, il datore di
lavoro dovrà comunque attuare delle precauzioni
per effetto di obblighi che derivano dalla norme
generali di tutela (art. 3 e art. 4 D.Lgs 626/94),
le quali impongono di considerare tutti i rischi
per la salute, indipendentemente dalla loro
natura.
Esistono vari elenchi di sostanze valutate come
cancerogene e/o mutagene da carie agenzie
internazionali e nazionali (CCTN, IARC,
NIOSH, …):
Formaldeide
Silice….
Esistono anche valutazioni di cancerogenicità
IARC per miscele e circostanze di
esposizione:
Verniciatore, industria della gomma,produzione
e riparazione scarpe e stivali, lavoro notturno
Il medico competente, prima di tutto perchè è
un medico e non un burocrate, ha facoltà e il
“dovere” di sensibilizzare il datore di lavoro
rispetto alla pericolosità/cancerogenicità di un
determinato agente chimico anche se la
legislazione europea non è al passo.
Silice libera cristallina
Cancerogeno IARC classe 1
Rischio di esposizione presente in :
Edilizia
Cave
Frantumazione pietra e materiali inerti
Lavorazione della pietra
Produzione di conglomerato bituminoso
Conc.
Tempo
Volume
polv.
Conc
SiO2
L.O.D.
(10 mg)
Min
Litri
(mg/m3)
(mg/m3)
63
173,25
3,6
0,84
18.11.04
103
257,5
0,57
< LOD
18.11.04
71
177,5
1,39
< LOD
19.11.04
129
322,5
0,25
< LOD
19.11.04
72
180
0,89
< LOD
18.11.04
72
180
0,82
0,11
4.5.05
360
990
0,37
0,09
4.5.05
360
990
0,43
0,10
5.5.05
430
1183
0,47
0,11
5.5.05
442
1216
0,85
0,18
6.5.05
307
844
1,63
0,40
6.5.05
314
864
0,59
0,14
10.5.05
250
688
0,44
0,09
Data
Risultati
campionamenti
personali:Rifinitura
a secco della pietra
TLV –TWA silice
cristallina polveri
respirabili
0,025 mg/mc
laboratori
3.11.04 o
Nome
Risultati campionamenti personali: attività di ristrutturazione edilizia
MANSIONE
DURATA
POLVERE
CAMPIONAMENTO
mg/mc
(min)
SILICE
mg/mc
349
0,6
369
0,6
296
1,3
487
0,7
386
1,1
373
0,7
Mista demolizione
e altre
(dem.  35%)
300
0,6
248
0,6
467
1
MURATORE
417
0,6
Prevalentemente
altre
360
0,6
492
0,4
MURATORE
480
1,5
0,17
0,07
0,06
0,06
0,04
0,06
0,03
0,009
0,007
0,04
0,03
0,01
0,31
(65% martello 35 % muratura)
467
0,8
0,30
CAPOSQUADRA
494
0,5
< L.O.D.*
MURATORE
Prevalentemente
demolizione
( dem. > 35%)
MURATORE
ATTIVITA’
GRUPPO
RISTRUTTURAZIONE
ANTICO FABBRICATO
GRUPPO RIPRISTINO
FABBRICATO RECENTE
TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili : 0,025 mg/mc
Risultati campionamenti personali: impianto di frantumazione
materiale riciclato
Conc.
Polveri
respir.
Mansione
No
me
1
Frantumazione
riciclato
Palista riciclato
2
3
Palista caposquadra
Inizio
camp.
Fine
camp.
Tempo
Volume
hh.mm
hh.mm
Min
Litri
09.07
13.25
12.05
16.34
09.01
13.25
12,05
16,00*
9.14
13.22
12.04
16.10*
370
1017,5
(mg/m3)
(mg/m3)
(L.O.
Q. 15
g)
Silice su filtro
0,16
g
(%)
161
35,2
0,21
179
38,6
0,04
37
25,9
0,450
305
838,75
0,553
338
929,5
0,154
TLV-TWA Silice cristallina polveri respirabili
(Valore limite di esposizione prof. riferito a 8 ore)**
Conc.
SiO2
Silice
su
filtro
0.025
Per gli esposti alla silice e
agli altri cancerogeni valutati tali dalla IARC
o altre agenzie:
Registro degli esposti?
Per i tumori professionali, data la lunga
latenza, è necessario ricostruire esposizioni
pasate anche molto lontane dall’evento
La sorveglianza epidemiologica dei
lavoratori deve identificare e
registrare le esposizioni potenzialmente
associate alla patologia per poter avere
una opportunità di prevenzione del
fenomeno dei tumori professionali
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