Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94 Il Decreto 12 luglio 2007, n. 155 è in vigore dal 3 ottobre 2007 Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008 Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e mutageni D.Lgs. 626/94 Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni • Istituito dal datore di lavoro conformemente al modello allegato al decreto • Compilato sulla base della valutazione del rischio di cui all’art. 63 D.Lgs. 626/94 • Costituito da fogli legati e numerati progressivamente Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Il campo di applicazione della norma si estende a tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti cancerogeni e/o mutageni, sotto forma di : Sostanze Preparati Miscele Processi Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni Agente cancerogeno 1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni 2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003) 3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza o preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII Art.61 D.Lgs 626/94 definizioni Agente mutageno 1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97 e successive modifiche e integrazioni 2. Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 52/97 e 285/98 (abrogato dal D.Lgs.65/2003) Sono da considerare cancerogene e/o mutagene tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE nell’allegato VI) sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2 sostanze cancerogene Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di tumori) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di tumori) Frasi di rischio associate: T; R45 Può provocare il cancro T; R49 Può provocare il cancro per inalazione Sostanze mutagene Categoria 1: sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione ed alterazioni genetiche ereditarie) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenereche l’esposizione possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie) Frasi di rischio associate: T; R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie In questa definizione sono comprese Tutte le sostanze classificate ufficialmente nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V. Tutte le sostanze etichettate “provvisoriamente” a cura del produttore in mancanza di una classificazione ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 per le sostanze pericolose e successive modificazioni D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285 e successive modificazioni (D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65) per i preparati pericolosi Preparati Un preparato, come previsto dal D.Lgs 65/2003, è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene una sostanza cancerogena o mutagena in percentuale maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici per la sostanza Preparati Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 – R45, R49: quando contiene almeno una sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla concentrazione > o = 0,1% Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46: quando contiene almeno una sostanza mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1% Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D.LGS. 626/94 Produzione di auramina col metodo Michler Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro Rettifica della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose («Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 152 del 30 aprile 2004) La direttiva 2004/73/CE va letta come segue: «DIRETTIVA 2004/73/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose Registro degli esposti La valutazione dell’esposizione deve permettere la classificazione in : • Lavoratori esposti • Lavoratori potenzialmente esposti • Lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale • Lavoratori potenzialmente esposti (art. 63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici Nel registro degli esposti si devono iscrivere i lavoratori classificati come ESPOSTI E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Vi è l’indicazione a curare la compilazione di elenchi separati per i lavoratori potenzialmente esposti Compilazione del registro comporta : definizione di categorie di esposizione per lavorazione/mansione e individuazione degli addetti Verifica della tipologia/entità/variabilità dell’esposizione Esposizioni occasionali, accidentali Destinatari del registro ISPESL e Organo di vigilanza Al momento della prima istituzione Ogni tre anni per le avvenute variazioni Alla cessazione dell’attività a rischio Ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta ISPESL Cartella sanitaria e di rischio e annotazioni individuali contenute nel registro per ogni singolo lavoratore che cessi la lavorazione a rischio Tutte le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione della lavorazione e/o della ditta le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni Compilazione dei documenti Firma del datore di lavoro sulla prima pagina dei documenti : Registro e cartella sanitaria e di rischio Trasmissione al datore di lavoro dei giudizi di idoneità Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella, devono essere allegati alla cartella, vistati e numerati dal medico competente E’ consentito l’impiego di strumenti informatici per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle con accesso ai soli autorizzati Come comportarsi nei riguardi di agenti ritenuti cancerogeni ma che non riportano le frasi di rischio R45 e R49? Il datore di lavoro è tenuto ad applicare quanto previsto nel D.Lgs 626/94 per agenti cancerogeni e mutageni come definiti dalla normativa Nei riguardi di altri agenti (o situazioni di esposizione) per i quali esistano evidenze scientifiche di cancerogenicità, il datore di lavoro dovrà comunque attuare delle precauzioni per effetto di obblighi che derivano dalla norme generali di tutela (art. 3 e art. 4 D.Lgs 626/94), le quali impongono di considerare tutti i rischi per la salute, indipendentemente dalla loro natura. Esistono vari elenchi di sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da carie agenzie internazionali e nazionali (CCTN, IARC, NIOSH, …): Formaldeide Silice…. Esistono anche valutazioni di cancerogenicità IARC per miscele e circostanze di esposizione: Verniciatore, industria della gomma,produzione e riparazione scarpe e stivali, lavoro notturno Il medico competente, prima di tutto perchè è un medico e non un burocrate, ha facoltà e il “dovere” di sensibilizzare il datore di lavoro rispetto alla pericolosità/cancerogenicità di un determinato agente chimico anche se la legislazione europea non è al passo. Silice libera cristallina Cancerogeno IARC classe 1 Rischio di esposizione presente in : Edilizia Cave Frantumazione pietra e materiali inerti Lavorazione della pietra Produzione di conglomerato bituminoso Conc. Tempo Volume polv. Conc SiO2 L.O.D. (10 mg) Min Litri (mg/m3) (mg/m3) 63 173,25 3,6 0,84 18.11.04 103 257,5 0,57 < LOD 18.11.04 71 177,5 1,39 < LOD 19.11.04 129 322,5 0,25 < LOD 19.11.04 72 180 0,89 < LOD 18.11.04 72 180 0,82 0,11 4.5.05 360 990 0,37 0,09 4.5.05 360 990 0,43 0,10 5.5.05 430 1183 0,47 0,11 5.5.05 442 1216 0,85 0,18 6.5.05 307 844 1,63 0,40 6.5.05 314 864 0,59 0,14 10.5.05 250 688 0,44 0,09 Data Risultati campionamenti personali:Rifinitura a secco della pietra TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili 0,025 mg/mc laboratori 3.11.04 o Nome Risultati campionamenti personali: attività di ristrutturazione edilizia MANSIONE DURATA POLVERE CAMPIONAMENTO mg/mc (min) SILICE mg/mc 349 0,6 369 0,6 296 1,3 487 0,7 386 1,1 373 0,7 Mista demolizione e altre (dem. 35%) 300 0,6 248 0,6 467 1 MURATORE 417 0,6 Prevalentemente altre 360 0,6 492 0,4 MURATORE 480 1,5 0,17 0,07 0,06 0,06 0,04 0,06 0,03 0,009 0,007 0,04 0,03 0,01 0,31 (65% martello 35 % muratura) 467 0,8 0,30 CAPOSQUADRA 494 0,5 < L.O.D.* MURATORE Prevalentemente demolizione ( dem. > 35%) MURATORE ATTIVITA’ GRUPPO RISTRUTTURAZIONE ANTICO FABBRICATO GRUPPO RIPRISTINO FABBRICATO RECENTE TLV –TWA silice cristallina polveri respirabili : 0,025 mg/mc Risultati campionamenti personali: impianto di frantumazione materiale riciclato Conc. Polveri respir. Mansione No me 1 Frantumazione riciclato Palista riciclato 2 3 Palista caposquadra Inizio camp. Fine camp. Tempo Volume hh.mm hh.mm Min Litri 09.07 13.25 12.05 16.34 09.01 13.25 12,05 16,00* 9.14 13.22 12.04 16.10* 370 1017,5 (mg/m3) (mg/m3) (L.O. Q. 15 g) Silice su filtro 0,16 g (%) 161 35,2 0,21 179 38,6 0,04 37 25,9 0,450 305 838,75 0,553 338 929,5 0,154 TLV-TWA Silice cristallina polveri respirabili (Valore limite di esposizione prof. riferito a 8 ore)** Conc. SiO2 Silice su filtro 0.025 Per gli esposti alla silice e agli altri cancerogeni valutati tali dalla IARC o altre agenzie: Registro degli esposti? Per i tumori professionali, data la lunga latenza, è necessario ricostruire esposizioni pasate anche molto lontane dall’evento La sorveglianza epidemiologica dei lavoratori deve identificare e registrare le esposizioni potenzialmente associate alla patologia per poter avere una opportunità di prevenzione del fenomeno dei tumori professionali