Con l’emanazione del D.Lgs. 66/00 e del D.Lgs.
25/02 che modificavano ed integravano in varie
parti quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs.
626/94, il corpus normativo sugli agenti
cancerogeni e/o mutageni si poteva considerare
completo ed allineato alla normativa europea. Il
Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 rispecchia
tale allineamento.
Alcune novità risultano introdotte nel Capo III che detta
disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all’esposizione ad amianto e cio’ anche dopo aver
considerato le modifiche apportate al D.Lgs. 277/91 dal D.Lgs.
257/06.
Nell’agenda proposta non sono previste disposizioni,
accordi o decreti integrativi che riguardino gli agenti
cancerogeni, ove si escluda quanto annunciato (senza
scadenza) dall’art. 53 sui registri degli esposti, ma fino
ad allora deve essere applicato il D.M. 12 luglio 2007,
n.155 e dall’art. 245, dove si parla di un decreto che
dovrebbe aggiornare gli allegati XLII e XLIII e della
pubblicazione (periodica) di un elenco di sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione
che pur non essendo classificate ai sensi del D.Lgs. 3
febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di
classificazione ivi stabiliti.
Gli agenti cancerogeni e/o mutageni sono trattati nel Titolo IX Capo
II
(articoli dal 233 al 245) e, nel caso dell’esposizione all’agente
cancerogeno “Amianto”, al Capo III (articoli dal 246 al 261, senza
però che quest’ultimo venga mai connotato con il termine di cancerogeno) e
sono l’oggetto di quattro Allegati:
Allegato I:
La mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
che potrebbe comportare il rischio di esposizione ad amianto
rappresenta una grave violazione ai fini dell’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Allegato XL:
Divieto d’uso di alcune ammine aromatiche.
Allegato XLII:
Elenco di sostanze, preparati e processi da considerare, agli effetti,
come agenti cancerogeni.
Allegato XLIII:
Valori limite di esposizione professionale per benzene, cloruro di
vinile monomero e polvere di legno.
Altri articoli richiamano la protezione da agenti
cancerogeni e/o mutageni:
art. 29 (esclusione da procedure standardizzate di
valutazione);
art. 53 (previsione di un diverso sistema di registrazione
degli esposti nell’ambito del Sistema Informativo
Nazionale di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro);
art. 55 (sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente);
art. 229 (sorveglianza sanitaria obbligatoria per gli
esposti).
Dal 1994 ed anche oggi tarda a decollare la prevista registrazione degli
esposti a cancerogeni (ed a mutageni) !
Sono situazioni assimilabili quella di “addetto” a lavorazioni con presenza
di agenti cancerogeni e quelle di “esposto” e di “potenzialmente esposto”
ad agenti cancerogeni ?
Nel registro sono da annotare le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente e quindi le esposizioni del passato individuando dei
lavoratori “ex esposti” ?
Con quali criteri occorre misurare e valutare l’esposizione, confrontandola
poi con quale valore, con quale situazione ?
I criteri da adottare per la registrazione degli esposti ad amianto (e per le radiazioni
ionizzanti) sono diversi da quelli da adottare per tutti gli altri cancerogeni ?
A cosa serve la registrazione degli esposti a cancerogeni prevista dalle
norme vigenti ?
E’ pensabile una acquiescenza, una insensibilità, di Enti Assicuratori,
Organo di Controllo, Magistratura, Lavoratori e loro Organizzazioni,
Opinione pubblica, di fronte a registri che illustrano stabilmente il
fenomeno di per sé rilevante rappresentato da una moltitudine di
lavoratori “cronicamente” “esposti” ad agenti cancerogeni ?
Come e quando, in conseguenza della valutazione effettuata su cancerogeni
occupazionali, si evidenzia “un rischio per la salute” per i lavoratori interessati ?
Cosa significa sottoporre a sorveglianza sanitaria lavoratori per i quali è stato
evidenziato “un rischio per la salute” in conseguenza della valutazione effettuata ?
Cosa significa, in pratica, che il medico competente propone misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati ?
Cosa significa, in pratica, che il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base
delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati compreso l’allontanamento da
quel posto di lavoro ?
Nel caso degli agenti cancerogeni e/o mutageni nei luoghi di lavoro, ci
troviamo di fronte ad una norma tecnica che si deve applicare
considerando che il datore di lavoro si avvale di una
sorta di
deroga, autocertificata, ma sempre di una “deroga”, in quanto ricorre
all’impiego od alla produzione di sostanze che in realtà dovrebbero essere
bandite in quanto cancerogene o mutagene o delle quali, quantomeno, è
fortemente disincentivato l’uso.
Iniziare, da parte del datore di lavoro, un percorso che porta
all’ottenimento di questa “deroga” significa dover affrontare tante difficoltà
consistenti, nei fatti, nella giusta previsione dei costi, sicuramente elevati,
per progettare, avviare e poi mantenere il sistema e quindi nella
imprescindibile necessità di far ricorso ad un complesso, non banale, di
risorse: impiantistiche, tecniche ed organizzative,
consulenza di professionisti esperti, compresi quelli
dell’igiene industriale e della medicina del lavoro.
Per gli agenti cancerogeni o mutageni viene richiesta una valutazione
particolarmente approfondita e documentata dell’esposizione, di tutti i
possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento
cutaneo, ricorrendo quindi, dove possibile, oltre che a dei campionamenti
ambientali anche a tecniche di valutazione dell’esposizione cutanea ed a
indicatori biologici di esposizione.
La valutazione delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o
preparati cancerogeni o mutageni, o di processi industriali di cui all’allegato XLII
deve essere integrata con i dati previsti dal comma 4 dell’art. 236:
 con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o
mutageni;
 i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
 il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni e/o mutageni;
 l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
 le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati;
 le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le
sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
La valutazione delle esposizioni non può avvenire solo a
posteriori, a produzione già avviata, ma deve essere
prevista in occasione del progetto di un nuovo impianto
o di una ristrutturazione. I commi 1 e 6 dell’art. 223
prevedono che la valutazione preceda (ovviamente per
quanto è possibile ed utile) l’avvio dell’attività.
la stessa attenzione per la valutazione-prevenzione
adottata per la produzione va mantenuta per le mansioni
ausiliarie, quali la manutenzione e la pulizia. Particolare
attenzione poi va posta a quelle condizioni in cui
l’agente cancerogeno e/o mutageno non entra come
materia prima nel ciclo produttivo, ma ne costituisce un
prodotto intermedio o finale (comma 2 dell’art. 223).
Il comma 7 dell’art. 223, insieme alle “buone prassi” e
alle “linee guida”, prevedono una ripetizione periodica
della valutazione dell’esposizione, oltre alla ripetizione
prevista, in generale, per le modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro.
La documentazione, anche per le aziende con un numero
di dipendenti inferiore a 11 unità, deve essere disponibile
per la consultazione dei soggetti e delle istituzioni che ne
hanno titolo e deve contenere tutti gli elementi informativi
attinenti la valutazione del rischio e le misure di prevenzione
e protezione adottate.
L’obiettivo principale del processo valutativo è quello di
raggiungere misure di prevenzione che
escludano per quanto è possibile che ci siano dei
lavoratori esposti
e che (in subordine)
garantiscano che
l’esposizione sia al livello più basso possibile.
anche tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 235
(Sostituzione e riduzione) e 237 (Misure tecniche,
organizzative e procedurali)
(Nel caso dell’amianto)
“Esposizione” (“Contaminazione aerea”) = La concentrazione
dell’inquinante nella zona di respirazione del lavoratore
potenzialmente esposto
“Reale Esposizione” (“Esposizione”) = Concentrazione di fibre
nella trachea del lavoratore potenzialmente esposto protetto da
“idoneo” Dispositivo di Protezione (Respiratorio) individuale *
_______________________________
* Il DPI (obbligatorio per qualsiasi lavorazione con amianto od in presenza di amianto) è
dotato di un proprio “fattore di protezione operativo” (FPO);
Il FPO massimo tecnicamente raggiungibile (D.M. 20 agosto 1999) è 400 (con maschera
in pressione positiva alimentata da elettroventilatore con filtro assoluto).
Il FPO deve riuscire a realizzare, all’interno della maschera (in trachea), una
concentrazione di fibre non superiore ad 1/10 del VLEP (100 ff/litro), cioè 10 ff/litro
Al medico competente
è richiesto un ruolo attivo che va al di là della tradizionale
sorveglianza sanitaria imperniata sulla visita medica preventiva e
periodica, dovendo intervenire nella fase della valutazione del
rischio/valutazione dell’esposizione e collaborando al processo di
individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione, siano
esse tecniche oppure organizzative e procedurali.
Egli deve diffondere conoscenze tossicologiche e le
misure di igiene del lavoro e di igiene industriale
che limitano al massimo l’entità dell’esposizione, qualora la sostanza
non sia sostituita o utilizzata a ciclo chiuso,
contribuendo alla scelta ed al corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale.
Art. 236.
Valutazione del rischio
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione
dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono
integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori
esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
…
Art. 242.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I
lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo
236 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo
le procedure dell'articolo 42. …
Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I
lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in
un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo
di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui
al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore
di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio,
qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
Art. 244.
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e
nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi
occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne
conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie,
registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di
cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie
comunque attivi sul territorio nazionale, nonchè i dati di carattere occupazionale rilevati ...
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti
previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da
loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le
informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308,
che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di
sospetta origine professionale …
Art. 259.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate cui
all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei
suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con
periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo
sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di
protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola
volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono
sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di
sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'art. 246 […
rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, il rischio di esposizione ad
amianto …], che nonostante le misure di contenimento della
dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione
accerta che l'esposizione è stata superiore
a quella prevista dall'art. 251, comma 1, lettera b) [… l’aria
dell'esposizione
filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato
dall’articolo 254],
e qualora si siano trovati nelle condizioni di
cui all'art. 240 [eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala], li iscrive nel registro di cui all'art. 243,
comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed
all'ISPESL.
Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
(Continua, amianto)
L'iscrizione nel registro deve intendersi come
temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della
non permanente condizione di esposizione
superiore a quanto indicato all'articolo 251,
comma 1, lettera b) [… l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non
superiore ad un decimo del valore limite indicato dall’articolo 254].*
___________________________
* Un lavoratore dovrà essere iscritto nel registro degli esposti per il periodo o
per i periodi durante i quali la sua esposizione (reale, accertata) sia stata
superiore a 10 ff/litro
Art. 251.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro
deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato
nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
…
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo
adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire
all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non
superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
Art. 254.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono
affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al
valore limite.
Gruppo Tecnico di supporto al
Coordinamento delle Regioni e Province
Autonome
- giugno 2008 Osservazioni e criteri per la redazione di
istruzioni operative in tema di registrazione
degli esposti e delle esposizioni ad agenti
cancerogeni in ambiente di lavoro.
Per quali finalità si debbono registrare (creando una
sorta di “anagrafe speciale” !!) i dati identificativi dei
lavoratori (attualmente e/o in passato) “esposti ad
agenti cancerogeni” ?
Almeno riguardo ai dati sanitari, parlava già l’art. 1 comma
secondo DM 155 del 12.07.2007 : “esclusivamente per le finalità
di igiene e sicurezza del lavoro”; sono perciò escluse quelle di
natura assicurativa pubblica e privata.
E per quali finalità si debbono registrare i dati di
esposizione individuale a cancerogeni ?
Visto che si tratta di una particolare applicazione (oggi) dell’art.
243 dal DLgs 81/08, non vi sono motivi per pensare che, anche
per tali dati, vi possa essere una finalità diversa dalla “salute e
sicurezza dei lavoratori”.
Vanno chiarite la non-eticità e l’illegittimità di una registrazione
“a mero titolo precauzionale” (per lo scarico di responsabilità
delle aziende, non per la salute dei lavoratori) di tutti quei
lavoratori per i quali sia semplicemente congetturata
un’esposizione a cancerogeni, in associazione a stime di livelli
di esposizione aprioristicamente valutati come “bassi” /
“irrilevanti” e nessun programma di miglioramento.
E’ prioritario distinguere tra coloro che operano in
una circostanza di possibile esposizione e coloro
che sono effettivamente ed attualmente esposti
…
… dando, poi, espressamente atto della cessazione
dell’esposizione (che non può essere realizzata semplicemente
sostituendo un “attualmente esposto” con un altro lavoratore
il quale inizierà ad essere esposto domani) e mantenendo una
registrazione autonoma degli ex-esposti.
Art. 236 – il datore di lavoro valuta l’esposizione
ad agenti cancerogeni
Art. 242 TU - se la suddetta valutazione ha evidenziato un
“rischio per la salute”
si attiva la
sorveglianza sanitaria obbligatoria
Art. 243 TU – se la suddetta valutazione ha evidenziato un
“rischio per la salute”
si attiva anche la
registrazione degli esposti e delle
esposizioni
Come deve essere intesa l’espressione
“rischio per la salute”
nel caso di un’esposizione a cancerogeni
?
• Accezione a): qualsiasi livello di rischio, compresi quelli dello
stesso ordine di grandezza della popolazione generale non
professionalmente esposta a cancerogeni
• Accezione b): un livello di rischio “altro” da quello della
popolazione generale non professionalmente esposta a
cancerogeni
Secondo l’accezione a), il passaggio logico dalla valutazione
dell’esposizione a quella del rischio risulta concettualmente
pleonastico e privo di effetti pratici.
Secondo l’accezione b), il passaggio logico dalla
valutazione dell’esposizione a quella del rischio
comporta un’operazione di classificazione e selezione
delle diverse situazioni in studio che ha importanti
effetti pratici.
Qualunque sia la scelta tra le due accezioni, è utile distinguere tra coloro
che sono esposti a livelli “significativi” rispetto a quelli con livelli di
esposizione “molto piccoli” (anche se non necessariamente irrilevanti dal
punto di vista degli effetti sulla salute).
E’ possibile delineare un sistema “semaforico” a tre
fasce (verde, gialla, rossa) e due soglie (“valore
d’azione” e valore limite di esposizione professionaleVLEP), in analogia a quanto è stabilito per gli agenti
chimici in generale dalla norma UNI EN 689/97 (citata
all’ALLEGATO XLI quale riferimento normativo tecnico
obbligatorio specificamente per gli agenti cancerogeni).
Per gli agenti cancerogeni …
… una vera, completa assenza di rischio per la salute tout
court si avrebbe solo in corrispondenza di
un’esposizione nulla
(che vuol dire non semplicemente “inferiore al limite
analitico degli attuali sistemi di misurazione”): una
situazione che si pone al di fuori (al di sotto) del “sistema
semaforico”, in una posizione di “codice
bianco”.
Nel caso dei cancerogeni …
... il collocarsi in “zona verde” avrebbe il
significato di subire
un rischio diverso da “zero”,
giudicato “accettabile”
di fatto accettato e per il quale non sono richieste
azioni di prevenzione specifiche.
(artt. 249, 259 e 260 DLgs 81/08), nel caso dell’amianto
• è stato stabilito un valore limite di esposizione a 100
fibre/litro: quindi, di fatto, si prevede una “zona rossa”.
• sono previste attività “ESEDI” (Esposizioni Sporadiche E di
Debole Intensità) definite, oltre che da un requisito temporale
(sporadicità), da un requisito di intensità (”debole”): viene
definita “debole” l’esposizione al di sotto di 10 fibre / litro.
Nelle attività ESEDI non si applicano gli obblighi di notifica di
inizio attività (art. 249), di sorveglianza sanitaria (art. 259) e di
registrazione degli esposti e delle esposizioni (art. 260):
quindi, di fatto, si prevede una “zona verde”.
• La “zona gialla” si situa tra 10 e 100 fibre / litro.
Anche nel caso dell’esposizione occupazionale a cancerogeni, il
“valore d’azione”
diventerebbe uno strumento di lavoro, da
gestire secondo le migliori pratiche di igiene industriale
Il “valore d’azione” va stabilito agente per agente.
I termini di riferimento per definirne l’entità sono:
• l’evidenza epidemiologica occupazionale e ambientale, segnatamente per le “basse
dosi”;
• i valori di riferimento indicati da autorevoli organizzazioni internazionali, quali l’OMS,
e/o da autorevoli società scientifiche;
• i valori-limite di legge per le esposizioni occupazionali , qualora esistenti (il valore
d’azione potrebbe essere collocato, a seconda dei casi, tra 1/10 e 1/100 del valorelimite);
• i valori-limite di legge per le esposizioni ambientali della “popolazione generale” lifespan, qualora esistenti.
Una soluzione potrebbe essere quella di integrare gli ALLEGATI XXXVIII,
XXXIX e XLIII del DLgs 81/08 rispettivamente sui VLEP “atmosferici” e i
valori-limite biologici.
Estendendo quanto stabilito nelle Linee Guida del Coordinamento delle
Regioni per l’applicazione del D.Lgs. 66/00, si otterrebbe un sistema
informativo a “vasi comunicanti” con tre diversi contenitori informativi:
a) Registro dei lavoratori potenzialmente esposti a
cancerogeni tra i quali, per motivi pratici, vanno compresi i lavoratori
esposti a livelli inferiori al “valore d’azione” (in quanto si ritiene
ragionevole tener conto della non remota possibilità che questi ultimi,
in particolari condizioni sfavorevoli, subiscano un pur inauspicabile
upgrading dell’esposizione);
b) Registro dei lavoratori effettivamente esposti a
livelli
superiori al “valore d’azione”;
c) Registro dei soggetti (ancora lavoratori o
non più tali)
ex-esposti a cancerogeni in ambiente di lavoro.
Definizioni
• Potenzialmente esposto: lavoratore addetto a una lavorazione / mansione che
potrebbe comportare esposizioni, anche solo imprevedibili ed occasionali, a
livelli superiori al “valore d’azione “ .
• Effettivamente esposto a livelli inferiori al “valore d’azione”: lavoratore
esposto, in ambiente di lavoro, a livelli che , in base a quanto espressamente
stabilito agente per agente, si collocano tra il 10 % e l’1 % del VLEP, qualora
esistente, ovvero sono inferiori ai valori-limite per la popolazione generale life
span, qualora esistenti, ovvero sono inferiori ad altri, equivalenti valori di
riferimento indicati da entità quali l’OMS o autorevoli società scientifiche di
settore.
• Effettivamente esposto a livelli superiori al “valore d’azione”: lavoratore
esposto, in ambiente di lavoro, a livelli che , in base a quanto espressamente
stabilito agente per agente, si collocano al di sopra del 10 % del VLEP, qualora
esistente, ovvero al di sopra dei valori-limite per la popolazione generale life
span, qualora esistenti, ovvero ad altri, equivalenti valori di riferimento indicati
da entità quali l’OMS o autorevoli società scientifiche di settore.
• Ex-esposto: soggetto precedentemente esposto in ambiente di lavoro, anche
soltanto a seguito di circostanze imprevedibili ed occasionali, a livelli
superiori al “valore d’azione”, dopo di che l’esposizione è rientrata al di sotto
di tale valore.
Quali criteri adottare per l’inserimento di un lavoratore
in uno dei contenitori e per il passaggio dall’uno all’altro
?
• Obbligo della registrazione dei lavoratori per i quali, da qui in
avanti, saranno documentate esposizioni superiori al “valore d’azione”
anche a motivo di un incidente industriale o di circostanze di
esposizione anomale e non prevedibili (diverranno per un breve periodo
“esposti” , quindi “ex esposti”).
• Ricostruzione delle situazioni precedenti assegnando ad
ogni singolo lavoratore ex-esposto un’ attribuzione quali-quantitativa di
esposizioni pregresse, basata sui dati “diretti” laddove esistano, su
stime / estrapolazioni negli altri casi, tenendo conto dell’efficacia delle
misure di prevenzione e protezione realmente utilizzate.
La trasmissione dei dati
• Nell’ottica di evitare adempimenti burocratici
ridondanti ma anche di massimizzare l’efficacia
preventiva dei dati raccolti, il registro dei
potenzialmente esposti / esposti a livelli inferiori al
“valore d’azione” deve essere inviato al solo organo
di vigilanza nell’ambito dei flussi informativi previsti
dagli artt. 23, 40 e 41 del DLgs 81/08.
• Coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida
del Coordinamento delle Regioni per l’applicazione
del DLgs 66/00, il registro degli ex-esposti andrà
sistematicamente inviato sia all’ISPESL, sia all’organo
di vigilanza.
Chi certamente rimane da doversi iscrivere nei registri
istituiti ai sensi del DM 155/07 ?
• I lavoratori effettivamente ed attualmente esposti, anche soltanto
per brevi periodi e per circostanze imprevedibili ed occasionali, a
livelli superiori dei “valori d’azione”.
• La registrazione va intesa come temporanea, per il
minor tempo tecnicamente possibile, dovendosi perseguire
l’obiettivo prioritario della non permanente condizione di
esposizione a livelli superiori ai “valori d’azione”.
• Al cessare dell’evento i lavoratori saranno iscritti nei registri degli
ex-esposti i quali, assieme ai registri dei potenzialmente esposti,
costituiranno la base-dati da cui aziende, ISPESL ed organi di
vigilanza dovranno far discendere la propria attività.
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Perché registrare i lavoratori “esposti a cancerogeni” ?