DECRETO LEGISLATIVO
n. 81/2008
Titolo IX
Sostanze Pericolose
protezione da Agenti Cancerogeni
e Mutageni
Premessa Generale
I nuovi obblighi riguardano tutti i
lavoratori che sono o possono essere
esposti a sostanze cancerogene o
mutagene
Agente cancerogeno – definizione art. 234
Sostanza o preparato che per
inalazione, ingestione, assorbimento
cutaneo
può provocare il cancro o
aumentarne la frequenza
(D.Lgs. 52/97 – D.Lgs. 65/03)
Allegato XLII D.Lgs. 81/08
lavori che espongono agli IPA presenti
nella fuliggine, catrame o pece di carbone;
2. lavori che espongono alle polveri, fumi e
nebbie prodotti durante il
raffreddamento del nichel a temperature
elevate;
3. lavoro con esposizione a polvere di legno
duro.
1.
Agente mutageno – definizione art. 234
Sostanza o preparato che per
inalazione, ingestione, assorbimento
cutaneo
può produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza
(D.Lgs. 52/97 – D.Lgs. 65/03)
Valore limite
se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile
entro la zona di respirazione di un
lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento è stabilito nell'allegato XLIII
(per benzene, CVM, polveri di legno).
Etichettatura (D.Lgs.52/97-D.Lgs.285/98)
Frase di Rischio R45 “può provocare il
cancro”
Frase di Rischio R49 “può provocare il
cancro per inalazione”
Etichettatura (D.Lgs.52/97-D.Lgs.285/98)
Frase di Rischio R46 “può provocare
alterazioni genetiche ereditarie”
Frase di Rischio R40 “possibilità di
effetti irreversibili”
UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA
UN PROBLEMA DI SALUTE
OCCUPAZIONALE
International Agency of research cancer
(IARC)
Ad oggi sono stati valutati 885 agenti
(sost.chimiche, esposizioni,ag.biologici
e fisici) riconoscendo fra questi
numerosi cancerogeni di gruppo 1
(cancerogeni per l’uomo).
Classificazione IARC
Gruppo 1 - sostanze cancerogene per
l’uomo;
Gruppo 2a - sostanze cancerogene
probabili per l’uomo;
Gruppo 2b - sostanze cancerogene
possibili per l’uomo;
Gruppo 3 - sostanze non classificabili
per l’uomo.
Classificazione IARC gruppo 1
Arsenio
Cromo
Asbesto
CVM
Ammine aromatiche
Nichel
Fuliggine
Benzene
Molti degli agenti (o processi)
cancerogeni riconosciuti sono di
natura occupazionale e la gran parte
della loro identificazione è avvenuta
negli anni ‘80 e nei primi anni ’90.
Sostituzione e riduzione – art. 235
se tecnicamente possibile sostituire con sostanza o
preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene
utilizzato, non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori;

se non è tecnicamente possibile la sostituzione
dell’agente cancerogeno o mutageno, il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché
tecnicamente possibile;

se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato
XLIII.
Valutazione dell’esposizione al rischio
– art. 236 valutazione del rischio
sostanza utilizzata
N. lavoratori esposti
misure di prevenzione adottate
quantità - forma fisica
etichettatura
fasi lavorative - condizioni
igienico ambientali
esposizione al rischio
procedure di lavoro condizioni igieniche ambientali DPI - ciclo chiuso
informazione formazione lavoratori
Valutazione dell’esposizione al rischio
– art. 236 Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione del rischio in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i
dati della valutazione fermo restando l'obbligo di
cui all'articolo 50, comma 6.
Misure Tecniche, Organizzative, Procedurali
– art. 237 –
confinamento lavorazioni a rischio
limitato uso sostanze
segnaletica di sicurezza
utilizzo DPI
aspirazioni - cicli chiusi
pulizia locali e impianti
manipolazione stoccaggio
trasporto in sicurezza
limitato N. esposti
Il datore di lavoro provvede alla misurazione di
agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l'efficacia delle misure di sicurezza e per
individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o
da un incidente, con metodi di campionatura e
di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato XLI del presente decreto
legislativo.
Servizi igienici
Armadietti doppio
scomparto
Misure Igieniche
Divieto di fumo e
assunzioni alimenti
Indumenti protettivi
Informazione, formazione lavoratori
– art. 239 Informazione ed istruzione per quanto riguarda:
a)
b)
c)
d)
e)
i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi
compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
le misure igieniche da osservare;
la necessità di indossare e impiegare indumenti di
lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le
misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
Informazione, formazione – art. 239 L'informazione e la formazione di cui sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
Esposizione non prevedibile – art. 240 Il datore di lavoro adotta subito misure appropriate
per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza.
I lavoratori abbandonano immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro.
Operazioni lavorative particolari
Manutenzione (per la quale è prevedibile un’esposizione
rilevante)
il datore di lavoro previa consultazione del RLS:
a) dispone che soltanto tali lavoratori abbiano accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed
alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
La loro presenza in queste aree è in ogni caso ridotta al
tempo strettamente necessario con riferimento alle
lavorazioni da espletare.
Sorveglianza sanitaria – art.242
medico competente
sorveglianza sanitaria
informazione lavoratori
informazione datore di lavoro
controllo nel tempo
dati anonimi collettivi
Sorveglianza sanitaria – art.242
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
Queste possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'articolo 42.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l'esistenza di
una anomalia imputabile ad esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
A seguito dell'informazione il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo
236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia
delle misure adottate.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
– art. 243 I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o
mutageni sono iscritti nel registro esposti, nel
quale viene riportata per ciascuno di essi:
1.
l’attività svolta;
2.
l’agente cancerogeno e/o mutageno
utilizzato;
3.
il valore di esposizione (ove noto)
Il RSPP d il RLS hanno accesso a detto registro.
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su loro richiesta, le relative
annotazioni individuali riportate nel registro.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
– art. 243 Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti,
provvede ad istituire una cartella sanitaria e di rischio.
Copia della cartella deve essere consegnata al lavoratore in caso
di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel
registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella
sanitaria e di rischio.
In caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.
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