D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 1) Definizioni: - Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro; - Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro; - Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro; - Lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale. D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 4) Durata massima: 48 ore settimanali (7 giorni), compreso lo straordinario, calcolate con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. Per particolari esigenze tecniche e/o organizzative , i CCNL possono elevare tale periodo a sei o dodici mesi. D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 5 e 7) Il lavoro straordinario è ammesso per un periodo individuale annuo non superiore alle 250 ore (Cfr. Art. 34, commi 3 e 4, CCNL 98/01 primo biennio economico). Per ogni periodo di 24 ore devono essere assicurate 11 ore di riposo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi d reperibilità. D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 8) Pausa: Se l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore, il lavoratore deve fruire di un intervallo per pausa, con modalità definite dal CCNL, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. In difetto di disciplina contrattuale, al lavoratore deve comunque essere concessa una pausa non inferiore a 10 minuti che può essere effettuata sul posto di lavoro. (N.B.: la pausa deve essere certificata con il mezzo abitualmente usato per la rilevazione della presenza). D.Lgs. N. 66 del 2003 Orario di lavoro (Art. 8) Riposo settimanale: Il lavoratore ha diritto a fruire di un giorno di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive coincidente, di regola, con la domenica, calcolato con riferimento ad un periodo medio di 14 giorni. Al riposo settimanale devono essere sommate le 11 ore di riposo giornaliero consecutive previste dall’articolo 7. Ove il riposo non possa essere effettuato di domenica, deve essere concesso in altro giorno della settimana concordato con il lavoratore o programmato nell’ambito del turno. D.Lgs. N. 66 del 2003 Lavoro notturno (Art. 11) E’ vietato adibire al lavoro notturno la lavoratrice dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di vita del figlio. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o dal padre convivente con la stessa; dal/la lavoratore/trice che sia unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; dal/la lavoratrice/tore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/92. D.Lgs. N. 66 del 2003 Lavoro notturno (Art. 13 e 14) L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore salva l’individuazione da parte dei CCNL di un periodo di riferimento più ampio. La valutazione dello stato di salute del lavoratore notturno deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti i lavoratori stessi. D.Lgs. N. 66 del 2003 Sanzioni (Art. 18-bis) La violazione di adibire le lavoratrici in gravidanza e fino ad un anno di vita del figlio al lavoro notturno, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 €. La stessa sanzione si applica nel caso in cui vengano adibite a lavoro notturno le categorie di lavoratori che non sono tenute a prestarlo obbligatoriamente nonostante il dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. L’omissione dei periodici controlli sanitari è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 a 4.131 €. Congedi Parentali (Tabella 1) CONGEDO PER MATERNITA’ Beneficio previsto Destinatari Madre 2 mesi o 1 mese prima della data presunta del parto. Se il parto è prematuro il tempo non trascorso si somma al successivo; 3 mesi o 4 mesi dopo la nascita del bambino; Eventuale periodo autorizzato dall’ispettorato del lavoro. Padre Per il periodo successivo al parto in caso di: Morte o grave infermità della madre; Abbandono o affidamento esclusivo al padre. Madre e Padre Nei primi otto anni di vita del bambino, 10 mesi complessivi di congedo. Se il padre ne usufruisce per più di tre mesi il limite massimo complessivo aumenta a 11 mesi (Il beneficio compete al padre anche se la madre non è dipendente). Astensione obbligatoria (80% della retribuzione) Astensione facoltativa (30% della retribuzione fino a tre anni del bambino per un massimo di sei mesi) Modalità di fruizione Congedi Parentali (Tabella 2) CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO Destinatari Modalità di fruizione Trattamento economico Fino ai tre anni di vita del bambino Nessun trattamento economico ma contribuzione figurativa (Fatti salvi l’astensione facoltativa al 30% ed i permessi retribuiti ex art. 21 CCNL 94/97) Madre e Padre Dai tre agli otto anni del bambino 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore Nessun trattamento economico ma contribuzione ridotta N.B.: Il beneficio compete al padre anche se la madre non è dipendente Congedi Parentali (Tabella 3) CONGEDO PER EVENTI PARTICOLARI Causale Grave malattia o decesso del: Coniuge; Parente entro il 2° grado; Convivente. Gravi e documentati motivi familiari. Modalità di fruizione 3 giorni di congedo retribuito o diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Congedo continuativo o frazionato fino a due anni con: Diritto alla conservazione del posto; Nessuna retribuzione; Astensione dall’attività lavorativa; Possibilità di riscatto del periodo contributivo. Congedi Parentali (Tabella 4) CONGEDO PER FORMAZIONE Destinatari Dipendenti con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda. Beneficio Completamento degli studi fino alla laurea o altre attività formative Modalità di fruizione 11 mesi massimi di congedo continuato o frazionato con: Diritto alla conservazione del posto; Nessuna retribuzione; Diritto al riscatto contributivo. Congedi Parentali (Tabella 5) CONGEDO PER L’ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP GRAVE Destinatari Padre o Madre (Se figlio minorenne il genitore dipendente può fruire del beneficio anche se il coniuge non lavora) Fratelli o sorelle in caso di decesso o difficoltà dei genitori Coniuge convivente. Beneficio Congedi straordinari per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa Modalità di fruizione I congedi possono essere fruiti anche in modo frazionato e si cumulano con quelli previsti per gravi e documentati motivi familiari. Ai beneficiari spetta un trattamento economico pari all’ultimo stipendio percepito nel limite annuo di 70 milioni di lire. Congedi Parentali (DPR n. 278/2000) La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Congedi Parentali (DPR n. 278/2000) Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. PART- TIME RASSEGNA LEGISLATIVA •Legge n. 662/1996 Art.1, commi da 56 a 65; •Legge n. 140/97 Art. 6, commi da 1 a 4; •Circ. Dip. F. P. 19 febbraio 1997 n. 3; •Circ. Dip. F. P. 18 luglio 1997 n. 6; •Circ. Dip. F. P. 21 ottobre 1997 n. 8; •Legge n. 449/97 Art. 39, commi da 25 a 28; •CCNL 1998/2001 Artt. Da 23 a 25; •D.Lgs. N. 61/2000. •L. n. 133/2008 CARATTERISTICHE DEL TEMPO PARZIALE • Può essere chiesto sino al 30 % del tempo pieno (12 ore lav. Sett..); • Può essere di tipo orizzontale o verticale; • Se pari od inferiore al 50 % consente l’esercizio di un’altra attività (escluse pubbliche amministrazioni e purché non in conflitto con gli interessi aziendali); • Deve essere concesso dopo 60 giorni dalla richiesta; • L’orario di lavoro deve essere concordato con l’azienda; • Il rientro a tempo pieno può avvenire dopo 2 anni anche in sovrannumero. ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE ORARIA DURANTE IL TEMPO PARZIALE Riduzione dell’orario di lavoro nel corso di tutta la settimana (orizzontale) Riduzione dell’orario di lavoro per alcuni giorni della settimana (verticale settimanale) Prestazione lavorativa effettuata per alcuni giorni del mese (verticale mensile) Prestazione lavorativa effettuata per alcuni mesi dell’anno ( verticale annuale) CONDIZIONI SPECIFICHE L’inizio o la variazione di una attività autonoma deve essere comunicato all’azienda entro 15 giorni; Il contingente del 25% può essere elevato di un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni familiari; Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative il dipendente in part-time può effettuare anche Prestazioni orarie straordinarie entro il limite del 10% dell’orario di lavoro mensile e può essere Inserito in turni di pronta disponibilità.