Or.S.A. SPV Aprile 2013 a cura di Elisa Buzza Art. 34 CCNL Mobilità TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ Congedo di maternita’ e paternita’ Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria : • per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto • per il periodo intercorrente la data presunta ed il parto stesso • Per i 3 mesi successivi al parto Qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni di astensione obbligatoria prima del parto verranno aggiunti all’astensione dopo il parto fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i 4 mesi successivi, previa attestazione da parte di un medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, i quali hanno l’obbligo di appurare che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro L’astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi alla data del parto è riconosciuta al padre lavoratore • In caso di morte o grave infermità della madre • In caso di abbandono da parte della madre • In caso di affidamento esclusivo del bambino al padre Congedo parentale Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, previo un preavviso, comunicato per iscritto al datore di lavoro, almeno 15 giorni prima dell’astensione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi Il limite massimo di astensione non può comunque eccedere complessivamente il limite massimo di 10 mesi Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione facoltativa non inferiore a 3 mesi, il suo limite individuale di 6 mesi è elevato a 7 ed il limite massimo complessivo è elevato a 11 Lavoro notturno E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno, dalle ore 24.00 alle 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino Non sono obbligati a prestare lavoro notturno • La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa • La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni • La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 E’ vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del bambino ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicato dall’art. 5 del DPR 1026/76 Trattamento Economico Durante il periodo di astensione obbligatoria, l’azienda provvede ad integrare la prestazione economica erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico netto La retribuzione di riferimento per ogni giornata di assenza è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo pari a 6 mesi CONTRATTO AZIENDALE GRUPPO FS Per i primi 2 mesi di astensione facoltativa verrà corrisposta la retribuzione nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese. Per i rimanenti 4 mesi la retribuzione verrà corrisposta nella misura del 30% Malattia del bambino Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino di età non superiore a 3 anni. Tra i 3 e gli 8 anni del bambino per un limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore CONTRATTO AZIENDALE DEL GRUPPO FS In ciascun anno, fino al terzo anno di età, per i primi 30 giorni di malattia del bambino, ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie Riposi giornalieri Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili, durante la giornata lavorativa Il periodo è uno solo quando l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore • Nel caso in cui il bambino sia affidato al solo padre • In alternativa alla madre che non se ne avvalga • Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente • In caso di morte o di grave infermità della madre In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati Adozione e Affidamento Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di 5 mesi, anche alla lavoratrice, o alternativamente al lavoratore, che abbia adottato un minore Adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia Adozione Internazionale il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, ferma restando la durata complessiva del congedo pari a 5 mesi La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda, o richieda solo in parte, il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito. Tale congedo spetta alle medesime condizioni anche al lavoratore In caso di Affidamento il congedo può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi Il Congedo parentale spetta, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età I Riposi Giornalieri si applicano entro il primo anno di ingresso del minore in famiglia Congedo per malattia. Fino a 6 anni del bambino entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alla malattia di ciascun figlio. Dai 6 agli 8 anni del bambino hanno il diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno Qualora all’atto dell’adozione o affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino è fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore Art. 36 CCNL Mobilità PERSONE CON HANDICAP Per ogni minore con Handicap in situazione di gravità accertata la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto, entro l’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore La lavoratrice o il lavoratore possono chiedere in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino La lavoratrice o il lavoratore che assiste persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile. Il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede Art. 39 CCNL Mobilità FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI Ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami Ai lavoratori studenti sono concessi su richiesta permessi giornalieri retribuiti per la giornata di discussione della tesi di laurea e per le giornate in cui svolgono le prove di esame Gli stessi possono usufruire di permessi retribuiti per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame. Tali permessi non assorbono la giornata individuata come riposo settimanale Per gli esami universitari ripetuti verrà riconosciuta una sola giornata di permesso non retribuito con un massimo di due giornate nell’anno I lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità aziendale, potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito Art. 40 CCNL Mobilità CONGEDI PER FORMAZIONE E PER FORMAZIONE CONTINUA A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, il lavoratore può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l’intera vita lavorativa Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario La richiesta dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno 60 giorni Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto Art.41 CCNL Mobilità CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI L’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari Durante il periodo, il lavoratore conserva il posto e non ha diritto alla retribuzione, il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali Art.42 CCNL Mobilità PERMESSI Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri retribuiti • 3 giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge e/o di ogni parente entro il secondo grado e/o del convivente • 15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio del lavoratore non in prova Art.43 CCNL Mobilità PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO I donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti per l’intero periodo di degenza ospedaliera Riferimenti normativi • • • • • • CCNL della Mobilità/Area AF 20.07.2012 Contratto Aziendale di Gruppo FS 20.07.2012 Legge 8 marzo 2000, n. 53 D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 Legge 28 giugno 2012, n. 92 Legge 5 febbraio 1992, n.104